Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Privilegi e immunità delle Comunità europee - Dipendenti di ruolo e altri dipendenti delle Comunità - Esclusione da un regime nazionale che finanzia il pagamento degli interessi nell' ambito di mutui ipotecari - Ammissibilità
( Trattato CEE, artt . 5 e 7; protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee, art . 13 )
Massima
Gli artt . 5 e 7 del trattato CEE e l' art . 13 del protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee vanno interpretati nel senso che non precludono ad uno Stato membro che sovvenzioni gli interessi versati dai privati sui mutui destinati all' acquisto o alle migliorie della loro residenza principale situata in detto Stato, purchè siano titolari, nello Stato medesimo, di un reddito imponibile inferiore all' importo degli interessi versati, di rifiutare questa agevolazione ai dipendenti di ruolo e agli altri dipendenti delle Comunità europee, il cui reddito imponibile nello Stato in questione sia inferiore all' importo degli interessi che essi versano .
Parti
Nel procedimento C-333/88,
avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, in forza dell' art . 177 del trattato CEE, dall' Office of the Special Commissioners of Income Tax nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Peter John Krier Tither
e
Commissioners of Inland Revenue,
domanda vertente sull' interpretazione dell' art . 13 del protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee nonché degli artt . 5 e 7 del trattato CEE,
LA CORTE ( sesta sezione ),
composta dai signori C.N . Kakouris, presidente di sezione, T . Koopmans, G.F . Mancini, T . O' Higgins, M . Díez de Velasco, giudice,
avvocato generale : F.G . Jacobs
cancelliere sig.ra D . Louterman, amministratore principale
considerate le osservazioni scritte presentate :
- per il ricorrente, dal sig . G . Stone, barrister, con il mandatum ad litem Kenwright and Cox, solicitors,
- per il governo del Regno Unito dal sig . J.E . Collins, in qualità d' agente, e dal sig . A . Moses, barrister,
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig . R . Wainwright, membro del servizio giuridico in qualità d' agente,
vista la relazione d' udienza ed a seguito della trattazione orale del 10 gennaio 1990,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza dell' 8 febbraio 1990,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 15 novembre 1988 pervenuta alla Corte il 18 novembre successivo, l' Office of the Special Commissioners of Income Tax ha proposto ex art . 177 del trattato CEE varie questioni pregiudiziali sull' interpretazione dell' art . 13 del protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee ( in prosieguo : il "protocollo "), nonché degli artt . 5 e 7 del trattato CEE .
2 Le questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia fra il signor P.J.K . Tither, dipendente della Commissione delle Comunità europee, e i Commissioners of Inland Revenue ( in prosieguo : l' "amministrazione fiscale "). La controversia riguarda la concessione di un parere previsto da una norma del Finance Act 1982 ( legge fiscale ) destinata ad agevolare l' acquisto e le migliorie di case d' abitazione .
3 Il regime di cui si tratta, denominato Miras ( mortgage interest relief at source - detrazione alla fonte degli interessi ipotecari ), riguarda il pagamento degli interessi di un "mutuo qualificato" nel quadro della legge fiscale, contratto per finanziare talune operazioni immobiliari . Secondo le disposizioni della legge fiscale, il mutuatario può dedurre dall' interesse che deve versare un importo pari all' imposta sul reddito corrispondente a tali versamenti e calcolata all' aliquota base . Il mutuante è tenuto ad accettare tale detrazione e il mutuatario è liberato del debito pari alla somma dedotta come se l' avesse realmente pagata .
4 Sotto il profilo tributario, la detrazione in causa è considerata parte dell' imposta sul reddito pagata dal mutuante . Quanto al mutuatario, la detrazione sul pagamento dell' interesse ha il medesimo effetto di uno sgravio operato sull' imposta sul reddito . Tuttavia, l' applicazione del regime Miras non è subordinata alla condizione che il reddito imponibile del mutuatario sia sufficiente a coprire gli interessi ipotecari . Il mutuatario può operare la detrazione anche se non è titolare di redditi imponibili .
5 Può giovarsi del regime Miras qualsiasi "mutuatario legittimato" residente nel Regno Unito, qualunque sia la sua posizione nei riguardi dell' amministrazione fiscale e indipendentemente dalla sua cittadinanza . Tuttavia, secondo l' art . 13 dell' allegato 7 della legge fiscale nazionale, non sono cosiderati "mutuatari legittimati" coloro che svolgano funzioni od occupino un posto per i quali percepiscono emolumenti non imponibili in virtù di un' esenzione speciale o di immunità .
6 Il signor Tither, proprietario di una casa nel Galles, ha chiesto di beneficiare del regime Miras per un mutuo contratto presso una società cooperativa di costruzione immobiliare allo scopo di apportare migliorie alla propria casa . L' amministrazione fiscale gli ha negato il rilascio del parere necessario per poter fruire di tale regime, in quanto il signor Tither non era un "mutuatario legittimato", essendo un dipendente comunitario .
7 Il signor Tither ha allora proposto ricorso dinanzi agli Special Commissioners of Income Tax . A sostegno del ricorso, ha invocato l' art . 13 del protocollo . Gli Special Commissioners hanno ritenuto che l' esenzione dalle imposte nazionali prevista dall' art . 13 rientrasse fra le esenzioni o gli esoneri contemplati dall' art . 13 dell' allegato 7 della legge fiscale nazionale, con l' effetto di precludere ai dipendenti delle Comunità europee l' applicazione del regime Miras .
8 Gli Special Commissioners hanno allora stimato necessario deferire alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali :
"Qualora uno Stato membro conceda sovvenzioni sugli interessi pagati da un singolo su un mutuo acceso per acquistare o migliorare la sua residenza principale situata in detto Stato, purché il suo reddito imponibile in tale Stato sia inferiore all' importo dei suddetti pagamenti, ma non conceda dette agevolazioni qualora lo stipendio dell' interessato, o del coniuge, non sia imponibile nello Stato suddetto a causa di speciali esenzioni o immunità,
1 ) Se
a ) l' art . 13 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, o
b ) l' art . 5, o
c ) l' art . 7 del trattato che istituisce la Comunità eonomica europea, ovvero
d ) ogni altra norma di diritto comunitario
vadano interpretati nel senso che impongono allo Stato membro di concedere le sovvenzioni sugli interessi pagati da un cittadino di detto Stato che percepisce una retribuzione esente da imposte a norma del precitato art . 13, il cui reddito imponibile nello Stato suddetto sia inferiore all' ammontare di tali pagamenti .
2 ) Qualora sullo Stato membro incomba un obbligo come quello di cui alla questione sub 1 ), se l' interessato sia legittimato a farlo valere a norma del diritto comunitario dinanzi ai giudici dello Stato membro qualora il diritto nazionale di quest' ultimo non vi si conformi ".
9 Per una più ampia illustrazione del contesto giuridico e dei fatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
10 Quanto alla prima questione, va sottolineato che essa riguarda la situazione di soggetti la cui retribuzione non è imponibile in virtù di una esenzione come quella di cui all' art . 13 del protocollo e i cui altri redditi sono inferiori agli interessi ipotecari pagati, e dunque non soggetti all' imposta sul reddito secondo la legge nazionale .
11 Per rispondere alla questione occorre definire la portata dell' art . 13 del protocollo secondo il quale i funzionari e gli altri agenti delle Comunità sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti da questa versati .
12 In merito all' interpretazione di questa norma, avendo riguardo ad un regime tributario come quello di cui è causa, va ricordata la sentenza della Corte 24 febbraio 1988, Commissione / Belgio ( causa 260/86, Racc . pag . 955 ). In questa sentenza la Corte ha dichiarato che l' art . 13 del protocollo riguarda l' esenzione da qualsiasi tributo nazionale basato, direttamente o indirettamente, sui relativi trattamenti, salari ed emolumenti e che osta a qualsiasi tributo nazionale, a prescindere dalla sua natura o dalle modalità di riscossione, che abbia l' effetto di colpire, direttamente o indirettamente, i dipendenti delle Comunità, a causa del fatto che essi godono di una retribuzione corrisposta dalle Comunità, anche se il tributo non è commisurato all' entità di detta retribuzione .
13 Ciò considerato, è necessario stabilire se l' applicazione di una legislazione nazionale come quella che istituisce il regime Miras comporta l' imporre ai dipendenti ed altri agenti della Comunità, direttamente o indirettamente, un onere fiscale sul trattamento economico percepito .
14 Dalle considerazioni esposte nell' ordinanza di rinvio risulta che il regime Miras, in causa nel procedimento principale, è destinato ad alleviare gli oneri gravanti sui mutuatari per il pagamento di interessi ipotecari, allo scopo di agevolare l' acquisto o le migliorie della casa di abitazione da parte di privati . Per coloro i cui redditi imponibili sono troppo bassi per essere assoggettati all' aliquota di base, il medesimo regime si traduce nella concessione di una sovvenzione diretta al beneficiario, poiché in tal caso non v' è alcun nesso fra un onere fiscale e una detrazione operata sul pagamento degli interessi .
15 A fronte di una situazione del genere va dichiarato che l' art . 13 del protocollo non obbliga gli Stati membri a concedere ai dipendenti e agli altri agenti delle Comunità le stesse sovvenzioni accordate ai beneficiari definiti secondo le pertinenti norme nazionali . Questo articolo esige soltanto che una persona soggetta a determinate imposte possa godere di qualsiasi vantaggio fiscale normalmente previsto per i soggetti di imposta, al fine di evitare che gravi su di essa un onere fiscale più elevato .
16 Per quel che concerne l' art . 5 del trattato CEE, occorre ricordare che, come rilevato dalla Corte nella sentenza 15 gennaio 1986, Hurd ( causa 44/84, racc . pag . 29 ), questa norma impone, in particolare, agli Stati membri di astenersi da misure che possano ostacolare il funzionamento delle istituzioni comunitarie . Benché una normativa come il regime Miras possa avere l' effetto di privare dipendenti e agenti delle Comunità di un vantaggio finanziario di cui questi fruirebbero se non avessero tale qualifica, non sembra che si tratti di provvedimenti atti a dissuadere talune persone dall' entrare al servizio delle Comunità o da incitarle ad abbandonare le funzioni che vi esercitano, essendo quindi tali da ostacolare il funzionamento delle istituzioni comunitarie .
17 Quanto all' art . 7 del trattato, è pacifico che il regime Miras non distingue fra i beneficiari in ragione della loro cittadinanza . Pertanto nemmeno questa norma può avere incidenza sulla valutazione dell' art . 13 del protocollo .
18 La prima questione va quindi risolta affermando che gli artt . 5 e 7 del trattato e l' art . 13 del protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee debbono essere interpretati nel senso che non precludono ad uno Stato membro che sovvenzioni gli interessi pagati dai privati sui mutui destinati all' acquisto o alle migliorie della loro residenza principale situata in detto Stato, purché si tratti di soggetti titolari, nel medesimo Stato, di un reddito imponibile inferiore all' importo degli interessi versati, di rifiutare questa agevolazione a dipendenti od agenti delle Comunità europee, il cui reddito imponibile nello Stato in questione sia inferiore all' importo degli interessi che essi versano .
19 Considerata la soluzione data alla prima questione, la seconda è divenuta priva di oggetto .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
20 Le spese sostenute dal governo britannico e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE ( sesta sezione )
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dall' Office of the Special Commissioners of Income Tax, con ordinanza 15 novembre 1988, dichiara :
Gli artt . 5 e 7 del trattato e l' art . 13 del protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee vanno interpretati nel senso che non precludono ad uno Stato membro che sovvenzioni gli interessi versati dai privati sui mutui destinati all' acquisto o alle migliorie della loro residenza principale situata in detto Stato, purché si tratti di soggetti titolari, nel medesimo Stato di un reddito imponibile inferiore all' importo degli interessi versati, di rifiutare questa agevolazione ai dipendenti e agli agenti delle Comunità europee, il cui reddito imponibile nello Stato in questione sia inferiore all' importo degli interessi che essi versano .
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