Massima
Parti
Dispositivo
Parole chiave
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Tariffa doganale comune - Voci tariffarie - Classificazione degli aghi decorativi per orecchie e degli apparecchi per forare le orecchie
Massima
Gli aghi per orecchie, anche confezionati in imballaggio sterile, in acciaio dorato o argentato, costituiti da un gambo fornito di capocchia decorativa e da una guaina, detto gambo essendo utilizzato per forare l' orecchio mediante un apparecchio speciale, che lo fissa al lobo dell' orecchio, rientravano nella sottovoce 71.16 A della tariffa doganale comune anche prima dell' entrata in vigore del regolamento della Commissione n . 3558/81, che li classifica espressamente in detta sottovoce .
La sottovoce 84.59 E II dev' essere interpretata nel senso che essa comprende gli apparecchi per forare le orecchie .
Parti
Nel procedimento C-344/88,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, dal Finanzgericht di Monaco di Baviera ( RF di Germania ) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Erich Wittmann GmbH & Co KG,
e
Hauptzollamt ( ufficio doganale principale ) di Norimberga-Fuerth,
domanda vertente sull' interpretazione delle voci e sottovoci tariffarie 84.59 E, "macchine, apparecchi e congegni meccanici", 82.04, "altri utensili e utensileria a mano", 90.17, "strumenti ed apparecchi per la medicina", nonché delle voci e sottovoci 71.16 A, "minuterie di fantasie", e 73.31 B, "punte, chiodi, rampini" dell' allegato al regolamento del Consiglio 30 dicembre 1979, n . 3000, recante modifica del regolamento n . 2800/78 che modifica il regolamento n . 950/68 relativo alla tariffa doganale comune ( GU L 342, pag . 1 ),
LA CORTE ( prima sezione ),
composta dai signori Sir Gordon Slynn, presidente di sezione, R . Joliet e G.C . Rodríguez Iglesias, giudici,
( motivazione non riprodotta )
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Finanzgericht di Monaco di Baviera, con ordinanza 27 giugno 1988, dichiara :
Dispositivo
1 ) La sottovoce 71.16 A della tariffa doganale comune deve essere interpretata nel senso che essa comprendeva, anche prima dell' entrata in vigore del regolamento della Commissione 8 dicembre 1981, n . 3558, relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 71.16 A della tariffa doganale comune, gli aghi per orecchie del tipo indicato in detto regolamento .
2 ) La sottovoce 84.59 E II della tariffa doganale comune dev' essere interpretata nel senso che essa comprende gli apparecchi per forare le orecchie .
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