Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Latte e latticini - Aiuti al latte scremato trasformato in alimenti composti ed al latte scremato in polvere destinato all' alimentazione dei vitelli - Condizioni per la concessione quando si utilizzi latte scremato in polvere incorporato in una miscela - Etichettatura degli imballaggi - Uso di etichette cucite nel sistema di chiusura del materiale di imballaggio - Ammissibilità - Condizioni
( Regolamento della Commissione n . 1725/79, art . 4, n . 4, lett . b ))
Massima
L' art . 4, n . 4, lett . b ), del regolamento n . 1725/79, relativo alle modalità di concessione dell' aiuto al latte scremato trasformato in alimento composto e al latte scremato in polvere destinato all' alimentazione dei vitelli, va interpretato - per quanto riguarda le condizioni che deve soddisfare il latte scremato in polvere incorporato in una miscela ed utilizzato nella fabbricazione di alimenti composti - nel senso che l' espressione "gli imballaggi (...) recano (...) una o più delle seguenti diciture" consente di apporre le indicazioni prescritte su etichette inserite nel sistema di chiusura del materiale di imballaggio, purché il metodo di fissaggio impiegato non si presti a facilitare le frodi .
Parti
Nel procedimento C-346/88,
avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, dal Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Schweizerische Lactina Panchaud AG, Kehl,
e
Repubblica federale di Germania, rappresentata dal Bundesamt fuer Ernaehrung und Forstwirtschaft,
domanda vertente sull' interpretazione dell' art . 4 del regolamento della Commissione 26 luglio 1979, n . 1725, relativo alle modalità di concessione degli aiuti al latte scremato trasformato in alimenti composti e al latte scremato in polvere destinato all' alimentazione dei vitelli ( GUL 199, pag . 1 ).
LA CORTE ( quarta sezione ),
composta dai signori : C.N . Kakouris, presidente di sezione, T . Koopmans e M . Díez de Velasco, giudici,
avvocato generale : F.G . Jacobs,
cancelliere : H.A . Ruehl, amministratore principale,
viste le osservazioni presentate :
- per la società Schweizerische Lactina Panchaud AG, attrice nella causa principale, dall' avv . Erich Tauchert, del foro di Oberkirch,
- per il governo della Repubblica federale di Germania, convenuto nella causa principale, dal sig . Michael Bergemann, Regierungsrat im Bundesamt fuer Ernaehrung und Forstwirtschaft, in qualità di agente,
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig . Dierk Booss, consigliere giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d' udienza ed in seguito alla trattazione orale dell' 11 ottobre 1989,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 7 novembre 1989,
ha pronunciato la presente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 3 novembre 1988, pervenuta alla Corte il 28 dello stesso mese, il Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno ha proposto, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale sull' interpretazione dell' art . 4 del regolamento della Commissione 26 luglio 1979, n . 1725, relativo alle modalità di concessione degli aiuti al latte scremato trasformato in alimenti composti e al latte scremato in polvere destinato all' alimentazione dei vitelli ( GUL 199, pag . 1 ).
2 Detta questione è sorta nell' ambito di una controversia tra l' attrice, un' impresa ubicata in Kehl, Repubblica federale di Germania, che produce alimenti destinati all' allevamento dei vitelli, e l' ente d' intervento tedesco nel settore dei prodotti lattieri, il Bundesamt fuer Ernaehrung und Forstwirtschaft ( Ufficio federale per l' alimentazione e per la silvicoltura ). Quest' ultimo aveva negato all' impresa l' aiuto da essa richiesto per una partita di latte scremato in polvere incorporato negli alimenti per animali, perché l' etichettatura dei sacchi impiegati come imballaggio per il suddetto latte scremato in polvere non era conforme alle prescrizioni del regolamento n . 1725/79, già ricordato .
3 L' impresa aveva comprato il latte scremato in polvere da un produttore con sede in Francia; il prodotto faceva parte di una miscela imballata in sacchi . L' indicazione "Melange destiné à la fabrication d' aliments composés - règlement ( CEE ) n° 1725/79", la cui menzione è prescritta da detto regolamento, non era apposta sui sacchi d' imballaggio, bensì su etichette cucite nella costura superiore di detti sacchi .
4 Il Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno, adito dall' impresa, sottoponeva alla Corte la seguente questione pregiudiziale :
"Se il requisito di cui all' art . 4, n . 4, lett . b ), del regolamento ( CEE ) della Commissione 26 luglio 1979, n . 1725 ( GUL 199, pag . 1 ), a norma del quale gli imballaggi contenenti la miscela devono recare determinate diciture, sia soddisfatto anche nel caso in cui tali diciture si trovino su etichette saldamente cucite nella costura superiore dei sacchi di carta ".
5 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni scritte presentate alla Corte si fa richiamo alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono riportati solo nella misura necessaria per comprendere il ragionamento della Corte .
6 A norma dell' art . 4, n . 4, lett . b ), del regolamento n . 1725/79, di cui si chiede l' interpretazione, "il latte scremato in polvere (...) può essere utilizzato" soltanto se :
a ) (...)
b ) gli imballaggi contenenti la miscela recano chiaramente leggibili :
- una o più delle seguenti diciture :
"Miscela destinata alla fabbricazione di alimenti composti - regolamento ( CEE ) n . 1725/79",
"Melange destiné à la fabrication d' aliments composés - règlement ( CEE ) n . 1725/79",
(...) ".
7 Per quel che riguarda la vendita degli alimenti composti l' art . 4, n . 2, dello stesso regolamento stabilisce che detti alimenti vanno imballati in sacchi "sui quali sono stampati, in caratteri chiaramente leggibili" quattro tipi di indicazioni precisate da detta disposizione . Tuttavia, per effetto di una modifica del regolamento operata con regolamento della Commissione 28 ottobre 1988, n . 3368 ( GUL 296, pag . 50 ), l' art . 4, n . 2, esige quanto sopra soltanto per due di tali indicazioni, mentre le altre due devono figurare
"- sull' etichetta abbinata al sistema di chiusura,
- oppure stampat(e ) sull' imballaggio stesso ".
8 L' art . 4, n . 2, del regolamento n . 1725/79 distingue nettamente le indicazioni da apporsi sull' imballaggio stesso e quelle da apporsi sull' etichetta inserita nel sistema di chiusura . Così stando le cose, non è possibile dedurre semplicemente dal testo, formulato in modo più generico, dell' art . 4, n . 4, lett . b ), (" soltanto (...) se gli imballaggi (...) recano ") quale ne sia la portata esatta rispetto alla possibilità di apporre le indicazioni prescritte sull' etichetta inserita nel sistema di chiusura del sacco d' imballaggio .
9 D' altro canto questa mancanza di chiarezza emerge del pari dal fatto che, in una circolare pubblicata per facilitare la comprensione del regolamento n . 1725/79, l' ente francese d' intervento, il Fonds d' orientation et de régularisation des marchés agricoles ( Forma ), ha interpretato l' art . 4, n . 4, lett . b ), nel senso che esso consentiva la menzione delle indicazioni prescritte tanto sul sacco d' imballaggio quanto su un' etichetta inserita nel sistema di chiusura dello stesso, mentre l' ente tedesco d' intervento, il Bundesamt, ha adottato una posizione antitetica dopo aver consultato la Commissione .
10 Poiché i termini della disposizione in questione non sono quindi sufficientemente chiari per poter affermare che escludono una menzione sull' etichetta inserita nel sistema di chiusura, occorre richiamarsi alle finalità della disposizione in questione, come risultano dal preambolo del regolamento n . 1725/79 .
11 Secondo il quinto "considerando" del regolamento, gli aiuti al latte scremato in polvere utilizzato nella fabbricazione di alimenti composti per animali possono venire concessi soltanto se gli alimenti soddisfano a talune norme abituali osservate nell' industria per quanto riguarda, in particolare, la composizione degli alimenti composti . Sarebbe quindi necessario prescrivere, per il controllo, che detti prodotti siano confezionati in imballaggi che consentano la loro identificazione . Questa considerazione, che è stata elaborata nell' art . 4, n . 2, per la vendita degli alimenti composti e nell' art . 4, n . 4, per l' impiego del latte scremato in polvere immesso in una miscela, mira essenzialmente a garantire un' identificazione precisa dei prodotti onde prevenire le frodi . Infatti, secondo il terzo considerando del regolamento, è necessario garantire che il latte scremato in polvere sia effettivamente utilizzato per l' alimentazione degli animali; a questo scopo è necessario, tra l' altro, emanare le disposizioni idonee ad evitare che lo stesso prodotto fruisca più volte dell' aiuto .
12 Di conseguenza gli obiettivi del regolamento n . 1725/79 vietano la menzione delle indicazioni prescritte su etichette inserite nel sistema di chiusura del materiale d' imballaggio soltanto nei casi in cui questa forma d' identificazione della miscela potrebbe dar luogo a frodi o sarebbe tale da facilitarle .
13 Nelle sue osservazioni la Commissione ha sostenuto che questa possibilità esiste sempre, vista la facilità con cui le etichette possono venire sostituite . Essa non ha tuttavia approfondito né giustificato questa sua affermazione . Bisogna invece osservare che qualsiasi tentativo di asportare l' etichetta inserita nel sistema di chiusura per sostituirla rischia di lacerare il materiale d' imballaggio e di avere quindi lo stesso effetto dell' ablazione di una scritta dallo stesso materiale . Tale rischio esiste in particolare allorché l' etichetta in questione è saldamente cucita nella costura superiore dei sacchi di carta, come descritto nella questione pregiudiziale .
14 Tuttavia il fascicolo non consente di constatare se vi è un solo metodo di fissare le etichette nel sistema di chiusura o se invece ve ne sono diversi . Così stando le cose, non è escluso che taluni di questi metodi si prestino a facilitare le frodi . Spetta quindi al giudice nazionale fare le distinzioni necessarie e verificare, ove occorra, se un metodo particolare di fissaggio dell' etichetta nel sistema di chiusura possa o meno considerarsi come idoneo a facilitare le frodi .
15 Si deve quindi risolvere la questione sottoposta alla Corte dichiarando che l' art . 4, n . 4, lett . b ), del regolamento n . 1725/79 va interpretato nel senso che l' espressione "gli imballaggi (...) recano (...) una o più delle seguenti diciture" consente di apporre le indicazioni prescritte su etichette inserite nel sistema di chiusura del materiale d' imballaggio, purché il metodo di fissaggio impiegato non si presti a facilitare le frodi .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
16 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee che ha presentato osservazioni alla Corte non sono ripetibili . Nei confronti delle parti nella causa principale il seguente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale a cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE ( quarta sezione ),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno, con ordinanza 3 novembre 1988, dichiara :
L' art . 4, n . 4, lett . b ), del regolamento ( CEE ) della Commissione 26 luglio 1979, n . 1725, relativo alle modalità di concessione degli aiuti al latte scremato trasformato in alimenti composti e al latte scremato in polvere destinato all' alimentazione dei vitelli, va interpretato nel senso che l' espressione "gli imballaggi (...) recano (...) una o più delle seguenti diciture" consente di apporre le indicazioni prescritte su etichette inserite nel sistema di chiusura del materiale d' imballaggio, purché il metodo di fissaggio impiegato non si presti a facilitare le frodi .
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