Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1 . Ricorso per danni - Ricorso proposto contro l' istituzione cui si addebita di aver fatto sorgere la responsabilità della Comunità - Ricevibilità
( Trattato CEE, artt . 178 e 215, 2° comma )
2 . Responsabilità extracontrattuale - Presupposti - Illiceità - Danno - Nesso causale
( Trattato CEE, art . 215, 2° comma )
Massima
1 . Qualora la Comunità sia chiamata a rispondere di un atto compiuto da una delle sue istituzioni, sta per essa in giudizio dinanzi alla Corte l' istituzione ( o le istituzioni ) cui si addebita l' illecito che ha fatto sorgere la responsabilità . Non se ne deve tuttavia dedurre che l' aver proposto ricorso direttamente contro l' istituzione cui si addebita il fatto allegato possa implicare l' irricevibilità del ricorso stesso; l' azione si intende infatti esperita contro la Comunità, rappresentata dalla suddetta istituzione .
2 . Il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità e la realizzazione del diritto al risarcimento del danno subito dipendono dall' esistenza di un atto illecito delle istituzioni comunitarie, di un danno effettivo e di un nesso di causalità fra l' illecito ed il danno .
Parti
Nella causa 353/88,
Briantex SAS, con sede in Seregno ( Italia )
e
Antonio Di Domenico, direttore generale della Briantex, domiciliato in Seregno,
rappresentati dall' avv . Nathan Weinstock del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv . Louis Schintz, 83, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
ricorrenti,
contro
Comunità economica europea,
e
Commissione delle Comunità europee,
rappresentate dalla sig.ra Maria Wolfcarius, membro del servizio giuridico della Commissione delle Comunità europee, in qualità di agente, assistita dall' avv . Jean-Luc Fagnart del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico della Commissione, Centre Wagner, Kirchberg,
convenute,
avente ad oggetto una domanda, ex art . 215 del trattato CEE, di condanna delle convenute al risarcimento del danno che i ricorrenti avrebbero subito nel quadro dell' organizzazione di una "settimana commerciale CEE-Cina" da parte della Commissione,
LA CORTE ( quarta sezione ),
composta dai signori C.N . Kakouris, presidente di sezione, T . Koopmans e M . Diez de Velasco, giudici,
avvocato generale : F.G . Jacobs
cancelliere : D . Louterman, amministratore principale
vista la relazione d' udienza ed a seguito della trattazione orale del 27 settembre 1989,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza dell' 11 ottobre 1989,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 9 dicembre 1988, la società Briantex SAS, impresa specializzata nel commercio e nella fabbricazione di biancheria per la casa ed articoli affini, con sede in Seregno ( Italia ), ed il suo direttore generale, sig . Antonio Di Domenico, hanno proposto, ex artt . 178 e 215, secondo comma, del trattato CEE, un ricorso per risarcimento del danno contro la Comunità economica europea e la Commissione delle Comunità europee . Tale ricorso ha per oggetto il risarcimento del danno che i ricorrenti avrebbero subito nel quadro dell' organizzazione, da parte della Commissione, di una "settimana commerciale CEE-Cina" a Bruxelles .
2 I ricorrenti sostengono che la responsabilità extracontrattuale della Comunità nei loro confronti è sorta per fatto della Commissione, la quale ha divulgato o fatto divulgare informazioni erronee ed incomplete che avrebbero indotto in errore i ricorrenti e cagionato loro danni .
3 Prestando fede a tali informazioni, il sig . Di Domenico si sarebbe infatti recato a Bruxelles nella prospettiva di inoltrare un' ordinazione ai rappresentanti cinesi lì presenti . Questi, tuttavia, gli hanno allora dichiarato che la quota riservata all' Italia per l' importazione di prodotti tessili provenienti dalla Cina era già interamente esaurita . I ricorrenti ritengono di aver subito un danno pari alle spese di trasferta e soggiorno inutilmente sostenute, alla somma corrispondente a quattro giornate di lavoro perdute a causa dell' inutile trasferta del sig . Di Domenico nonché al danno derivante dall' impossibilità di realizzare gli affari che i ricorrenti avevano creduto di poter concludere .
4 Per una più ampia illustrazione del contesto giuridico della controversia, degli antefatti della causa nonché dei mezzi ed argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
Sulla ricevibilità
5 Le convenute eccepiscono l' irricevibilità parziale del ricorso, in quanto proposto a nome del sig . Di Domenico, privo di legittimazione ad agire, e in quanto diretto contro la Commissione, non avendo questa la personalità giuridica .
6 Per quel che concerne la legittimazione ad agire del sig . Di Domenico, si deve considerare che egli ha effettuato la trasferta a Bruxelles nella sua qualità di direttore generale, cioè come organo o mandatario della società Briantex . Il preteso danno derivante dalla sua trasferta e dalla partecipazione alla settimana commerciale è dunque subito dalla società Briantex . Pertanto, non avendo il sig . Di Domenico un interesse personale alla controversia, il ricorso va dichiarato irricevibile in quanto proposto in suo nome .
7 Riguardo all' irricevibilità del ricorso in quanto diretto contro la Commissione, occorre ricordare che, qualora la Comunità venga chiamata a rispondere di un atto di una delle sue istituzioni, sta per essa in giudizio l' istituzione ( o le istituzioni ) cui si addebita l' evento dannoso ( sentenza 13 novembre 1973, Werhahn, cause riunite da 63 a 69/72, Racc . pag . 1229 ). Tuttavia, non se ne può dedurre che l' aver proposto ricorso direttamente contro l' istituzione cui si addebita il fatto allegato possa comportare l' irricevibilità del ricorso stesso; l' azione infatti deve considerarsi esperita contro la Comunità, rappresentata da tale istituzione . Ne consegue che l' eccezione sollevata al riguardo dalle convenute dev' essere respinta .
Sul merito
8 Secondo una giurisprudenza costante della Corte, il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità e la realizzazione del diritto al risarcimento del danno subito sono subordinati all' esistenza di un atto illecito delle istituzioni comunitarie, alla sussistenza di un danno e ad un nesso di causalità fra atto e danno lamentato .
9 Nella specie, l' atto illecito della Commissione consisterebbe nella divulgazione d' informazioni sulla settimana commerciale CEE-Cina, le quali hanno indotto nei ricorrenti l' errata convinzione di poter concludere contratti con gli interlocutori cinesi . In particolare, i ricorrenti rimproverano alla Commissione di non averli informati dell' esaurimento della quota italiana .
10 Risulta dagli atti, come dalle risposte date in udienza ai quesiti della Corte, che il solo elemento d' informazione sul quale i ricorrenti hanno fondato il loro convincimento di poter concludere contratti è la diffusione di una circolare dell' Istituto italiano per il commercio estero, secondo la quale sarebbero stati presenti alla settimana commerciale dieci società cinesi d' import-export unitamente a rappresentanti di regioni e province cinesi dotati di poteri decisionali .
11 Occorre osservare, al riguardo, che le conclusioni che i ricorrenti hanno creduto di poter trarre da tale testo non sono fondate . Esso, infatti, è soltanto una comunicazione generale, da cui non si evince in alcun modo che i rappresentanti cinesi avrebbero stipulato contratti per merci determinate . Inoltre, come ha giustamente osservato la Commissione, una settimana commerciale è prima di tutto un' occasione d' incontro tra uomini d' affari, senza garanzie di poter effettivamente concludere contratti . In simili circostanze, la Commissione non aveva alcun obbligo di avvertire i partecipanti a tale iniziativa dell' esaurimento di alcune quote in materia di prodotti tessili .
12 Ciò considerato, non si può sostenere che, divulgando l' informazione in oggetto con le modalità seguite, la Commissione abbia agito illecitamente . Il ricorso va quindi respinto .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
13 Ai sensi dell' art . 69, § 2 del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese . Poiché i ricorrenti sono rimasti soccombenti, devono essere condannati alle spese .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE ( quarta sezione )
dichiara e statuisce :
1 ) Il ricorso è dichiarato irricevibile in quanto proposto in nome del sig . Di Domenico .
2 ) Per il resto, il ricorso è respinto in quanto infondato .
3 ) I ricorrenti sono condannati alle spese .
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