Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Pesca - Conservazione delle risorse del mare - Provvedimenti nazionali di carattere locale autorizzati dalla normativa comunitaria - Divieto per i pescatori nazionali di detenere un tipo particolare di rete a bordo di battelli in navigazione nelle acque adiacenti ad una parte del territorio nazionale - Inapplicabilità del divieto di discriminazione basato sulla nazionalità - Discriminazione tra produttori o consumatori - Insussistenza - Violazione del diritto fondamentale al libero esercizio delle attività professionali - Insussistenza
( Trattato CEE, artt . 7 e 40, n . 3; regolamento del Consiglio n . 171/83, art . 19, n . 2 )
Massima
Un provvedimento disposto da uno Stato membro, che vieta ai propri cittadini di detenere un determinato tipo di rete a bordo dei pescherecci quando questi ultimi sono in navigazione nelle acque adiacenti ad una parte delle sue coste, rientra nel campo di applicazione dell' art . 19, n . 2, del regolamento n . 171/83, che autorizza gli Stati membri a emanare provvedimenti di carattere puramente locale, applicabili unicamente ai pescatori nazionali intesi a limitare le catture mediante provvedimenti tecnici a complemento di quelli comunitari, sempreché detti provvedimenti siano compatibili con il diritto comunitario .
Un simile provvedimento non è lesivo dell' art . 7 del Trattato, poiché quest' ultimo non fa obbligo agli Stati membri di trattare i propri cittadini in modo eguale . Peraltro, per quanto imponga restrizioni che colpiscono in modo particolare una parte dei pescatori nazionali, esso non viola l' art . 40, n . 3, 2° comma del Trattato, il quale deve essere rispettato dagli Stati membri, nell' adozione di provvedimenti di esecuzione di un regolamento comunitario di organizzazione dei mercati agricoli riguardanti solo i loro cittadini . Una disparità di trattamento non può infatti essere qualificata arbitraria, se è giustificata dagli obiettivi di conservazione che sono perseguiti .
Il provvedimento non viola neppure il diritto fondamentale al libero esercizio di un' attività professionale, poiché trova la sua giustificazione in un obiettivo di interesse generale, e non lede la sostanza del diritto di pesca .
Parti
Nel procedimento C-370/88,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del Trattato CEE, dalla High Court of Justiciary ( Scozia ) nella causa dinanzi ad essa pendente tra
Procurator Fiscal di Stranraer,
e
Andrew Marshall,
domanda vertente sull' interpretazione degli artt . 7 e 40, n . 3, del Trattato CEE e sulla validità e l' interpretazione dell' art . 19 del regolamento ( CEE ) del Consiglio 25 gennaio 1983, n . 171, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca ( GU L 24, pag . 14 ),
LA CORTE ( Quinta Sezione ),
composta dai signori J.C . Moitinho de Almeida, presidente di sezione, Sir Gordon Slynn, R . Joliet, F . Grévisse, M . Zuleeg, giudici,
avvocato generale : G . Tesauro
cancelliere : H.A . Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni presentate :
- per il Regno Unito, dal sig . J.E . Collins, in qualità di agente
- per la Commissione, dal sig . P . Oliver, membro del servizio giuridico, in qualità di agente
- per il Consiglio, dalla sig.ra Sims-Robertson, membro del servizio giuridico, in qualità di agente
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali svolte dal sig . Marshall, rappresentato dal sig . J . Clarke, QC, del Regno Unito, dal Consiglio e dalla Commissione all' udienza del 2 maggio 1990,
sentite le conclusioni presentate dall' avvocato generale all' udienza del 6 giugno 1990,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 23 novembre 1988, pervenuta in cancelleria il 21 dicembre 1988, la High Court of Justiciary ha sottoposto a questa Corte, a norma dell' art . 177 del Trattato CEE alcune questioni pregiudiziali sull' interpretazione degli art . 7 e 40, n . 3, del Trattato CEE e sulla validità e l' interpretazione dell' art . 19 del regolamento ( CEE ) del Consiglio 25 gennaio 1989, n . 171, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca ( GU L 24, pag . 14 ).
2 Dette questioni sono state sollevate nell' ambito di un procedimento penale intrapreso nei confronti del sig . Marshall, un pescatore britannico residente in Scozia, accusato di aver detenuto illegalmente a bordo del suo battello una rete da imbarco a filamento unico (" filet maillant en monofilament ").
3 L' art . 19 del citato regolamento del Consiglio n . 171/83, autorizza gli Stati membri a fissare misure particolari in materia di conservazione delle risorse della pesca .
4 Detto articolo così dispone :
"1 . Nel caso di riserve strettamente locali, che sono importanti unicamente per i pescatori di un solo Stato membro, lo Stato membro in questione può prendere provvedimenti per la conservazione e la gestione di dette riserve a condizione che siano compatibili con il diritto comunitario e conformi alla politica comune della pesca .
2 . Gli Stati membri sono autorizzati a fissare le condizioni o le modalità a carattere puramente locale, applicabili unicamente ai pescatori nazionali, intese a limitare le catture mediante misure tecniche a completamento di quelle definite nei regolamenti comunitari, purché tali misure siano compatibili con il diritto comunitario e conformi alla politica comune della pesca .
3 . Prima di prendere le misure di cui ai paragrafi 1 e 2, lo Stato membro in questione deve avere l' accordo della Commissione circa la constatazione della conformità delle misure stesse ad uno di detti paragrafi .
La Commissione prende una decisione motivata entro tre mesi dalla data di presentazione di una domanda ai sensi del primo comma ".
5 Il 14 gennaio 1986, dopo aver ottenuto l' accordo della Commissione, il Secretary of State for Scotland adottava, nell' ambito dell' art . 19, n . 2, del regolamento n . 171/83, un decreto in materia di conservazione delle risorse della pesca, il "The Inshore Fishing ( Prohibition of Carriage of Monofilament Gill Nets ) ( Scotland ) Order 1986" - decreto sulla pesca costiera ( divieto di trasporto di reti da imbarco a filamento unico - ( SI 1986/60, in prosieguo : "decreto "). Questo decreto, che riguarda esclusivamente i pescatori britannici, vieta loro di detenere reti da imbarco a filamento unico quando navigano nelle acque adiacenti alla costa scozzese entro il limite di sei miglia .
6 Come esposto dal governo britannico, il decreto è inteso ad assicurare l' osservanza di un precedente decreto, che vieta la pesca al salmone utilizzando reti dello stesso tipo nella medesima zona di mare .
7 Il 20 settembre 1986 il battello del sig . Marshall veniva ispezionato nelle acque adiacenti alla costa scozzese . A bordo si trovava una rete la cui detenzione è vietata dal decreto .
8 Portato in giudizio dinanzi alla Sheriff Court di Stranraer, il sig . Marshall ha sostenuto, tra l' altro, che il decreto era illegittimo in quanto poneva in essere una discriminazione a danno dei pescatori britannici, in particolare di quelli scozzesi, rispetto agli altri pescatori della Comunità . In primo luogo, solo ai pescatori britannici sarebbe vietata la detenzione delle reti considerate . Inoltre la discriminazione colpirebbe soprattutto i pescatori britannici che operano partendo dai porti scozzesi . Infatti, questi pescatori, a differenza dei pescatori degli altri Stati membri e dei pescatori britannici che non operano da porti scozzesi, sarebbero nell' impossibilità di utilizzare le reti da imbarco a filamento unico là dove il loro uso è autorizzato, dato che a loro non è consentito di detenere dette reti quando attraversano la zona di mare che circonda il loro porto di immatricolazione .
9 Lo Sherif di Stranraer accoglieva la tesi del sig . Marshall e lo proscioglieva dall' accusa . Su appello del pubblico ministero la causa veniva portata dinanzi alla High Court of Justiciary .
10 Questo giudice al fine di dirimere la controversia ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali :
"1 ) Se le disposizioni dell' art . 7 o dell' art . 40, n . 3, del Trattato CEE, o qualsiasi altra norma di diritto comunitario, impediscano ad uno Stato membro di adottare, previa valida approvazione della Commissione, un provvedimento che vieta il trasporto su un peschereccio immatricolato in detto Stato membro, mentre tale peschereccio si trova in un' area delle acque territoriali di tale Stato membro adiacente ad una parte della sua costa, di una rete da pesca di un determinato tipo e fabbricazione, l' uso della quale non è altrimenti vietato in base alla normativa comunitaria; in caso affermativo, in quali circostanze .
2 ) a ) Se l' art . 19 del regolamento ( CEE ) del Consiglio n . 171/83 sia valido in base al diritto comunitario .
b ) In caso affermativo, se un provvedimento quale quello descritto nella questione n . 1 rientri in senso proprio nell' ambito dell' art . 19 .
11 Per una più ampia esposizione dei fatti relativi alla causa principale, delle norme comunitarie considerate, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
Sulla validità dell' art . 19 del regolamento n . 171/83
12 Il sig . Marshall ha sostenuto dinanzi al giudice nazionale che l' art . 19 del regolamento n . 171/83 è invalido nella misura in cui autorizza gli Stati membri ad adottare nell' ambito della politica comune della pesca, provvedimenti che potrebbero entrare in conflitto con i principi fondamentali del Trattato . Questa tesi ha indotto il giudice nazionale a sollevare una questione circa la validità di questa disposizione .
13 A questo proposito è sufficiente rilevare che i provvedimenti nazionali di conservazione emanati nel quadro dell' art . 19 del regolamento n . 171/83, debbono, secondo la stessa formulazione di questa disposizione, essere compatibili con il diritto comunitario, il che, naturalmente, comprende i suoi principi fondamentali .
14 L' art . 19 del regolamento n . 171/83 non può pertanto essere invalido per il motivo che autorizza l' adozione di provvedimenti nazionali in contrasto con detti principi .
15 Tenuto conto delle considerazioni di cui sopra, la questione sollevata dal giudice nazionale deve essere risolta dichiarando che l' esame della questione non ha messo in luce elementi atti ad inficiare la validità dell' art . 19, n . 2, del regolamento n . 171/83 .
Sul campo di applicazione dell' art . 19, n . 2, del regolamento n . 171/83
16 Il giudice nazionale vuole peraltro sapere se un provvedimento nazionale, quale il decreto, rientri nel campo di applicazione dell' art . 19, n . 2, del regolamento del Consiglio n . 171/83 .
17 Tale provvedimento è del tipo di quelli contemplati dall' art . 19 del regolamento n . 171/83 . Innanzitutto è di carattere puramente locale, poiché si applica solo ad una parte delle acque dello Stato membro che lo ha adottato . Inoltre è applicabile solo ai pescatori nazionali, dato che riguarda solo i battelli battenti la bandiera dello Stato membro considerato . Infine, poiché si limita a vietare l' uso di un particolare tipo di rete, ha carattere tecnico .
18 Considerato quanto sopra, la questione deve essere risolta nel senso che un provvedimento nazionale, quale il decreto, rientra nel campo di applicazione dell' art . 19, n . 2, del regolamento ( CEE ) del Consiglio n . 171/83 .
Sulla compatibilità di un provvedimento nazionale, quale il decreto, con i principi fondamentali del Trattato .
19 Dinanzi al giudice nazionale il sig . Marshall ha inoltre sostenuto che il decreto era illegittimo per diversi motivi . Innanzitutto porrebbe in essere una discriminazione fondata sulla cittadinanza, in quanto collocherebbe i pescatori britannici in una situazione meno favorevole di quella degli altri pescatori della Comunità . Il decreto, porrebbe poi in essere una discriminazione che inciderebbe soprattutto sui pescatori che operano partendo da un porto scozzese, poiché, a differenza degli altri pescatori britannici, essi non potrebbero usare le reti considerate nelle zone di mare dove il loro uso è autorizzato . Inoltre, il decreto violerebbe il principio di proporzionalità, poiché vieterebbe la detenzione di reti, mentre sarebbe stato sufficiente vietarne l' uso . Infine costituirebbe una lesione del diritto al libero esercizio di un' attività professionale .
20 Questi sono gli argomenti che hanno indotto il giudice nazionale a chiedere se l' art . 7 o l' art . 40, n . 3, del Trattato, o i principi fondamentali del diritto comunitario ostino a che uno Stato membro vieti il trasporto di una rete di un tipo particolare su tutti i battelli battenti la sua bandiera e che navigano nelle acque adiacenti alle sue coste .
21 Per quanto riguarda l' art . 7 del Trattato, si deve sottolineare che questa disposizione non fa obbligo agli Stati membri di trattare i propri cittadini in modo uguale . Una discriminazione tra i pescatori che operano partendo da un porto scozzese e gli altri pescatori britannici non può pertanto costituire una violazione dell' art . 7 . Inoltre, il provvedimento controverso non può essere considerato in contrasto con l' art . 7 per il motivo che pone i pescatori che operano partendo da un porto scozzese in una situazione meno vantaggiosa dei pescatori degli altri Stati membri . Infatti queste due categorie di pescatori non si trovano in situazioni comparabili, tenuto conto degli imperativi della preservazione dei salmoni .
22 Per quanto riguarda l' art . 40, n . 3, del Trattato, dalla sentenza 26 aprile 1988, Apesco/Commissione, punto 23 della motivazione ( causa 207/86, Racc . pag . 2151 ) emerge che gli Stati membri debbono osservare il principio di eguaglianza quando sono chiamati ad adottare misure di esecuzione di un regolamento comunitario di organizzazione dei mercati agricoli riguardanti esclusivamente i loro cittadini .
23 A questo proposito si deve osservare che il decreto incide sui pescatori che operano partendo da un porto scozzese più che sugli altri pescatori britannici : i primi si vedono perfino impedito l' uso delle reti da imbarco a filamento unico là dove il loro uso è autorizzato, dal momento che non possono detenerle nelle acque che circondano il loro porto di immatricolazione .
24 Una simile disparità di trattamento potrebbe tuttavia costituire una discriminazione vietata dall' art . 40, n . 3, del Trattato, solo se fosse arbitraria, cioè priva di una sufficiente giustificazione e non basata su criteri obiettivi .
25 A questo riguardo si deve rilevare che i salmoni debbono attraversare il tratto di mare considerato dal decreto per raggiungere i fiumi nei quali vanno a deporre le uova . E' pertanto essenziale per la preservazione della specie che un certo numero di salmoni possa arrivare in detti luoghi di riproduzione .
26 Ciò implica, tenuto conto della particolare efficacia delle reti da imbarco a filamento unico, che ne sia vietato l' uso . Al fine di garantire questo provvedimento, era obiettivamente giustificato vietare la detenzione di reti di questo tipo in detta zona . Data l' estensione delle coste, infatti, i controlli nel tratto di mare considerato si rivelano particolarmente difficili . Non appare pertanto arbitrario che le autorità nazionali abbiano preferito vietare la detenzione di queste reti piuttosto che moltiplicare i controlli per dimostrare che dette reti sono state utilizzate per scopi illeciti . Da queste considerazioni emerge altresì che il provvedimento controverso non è sproporzionato rispetto agli obiettivi perseguiti .
27 Infine per quanto riguarda la violazione del diritto al libero esercizio di un' attività professionale, si deve ricordare che, come deciso dalla Corte nella sentenza 8 ottobre 1986, Keller, punto 8 della motivazione ( causa 234/85, Racc . pag . 2897 ) delle limitazioni possono essere poste a detto diritto quando sono giustificate dagli scopi di interesse generale perseguiti dalla Comunità, purché dette limitazioni non ne ledano la sostanza .
28 Nel caso di specie, le limitazioni poste al diritto di pesca sono giustificate dall' interesse generale, poiché sono destinate ad assicurare la conservazione della specie . Del resto esse non ledono la sostanza del diritto di pesca dato che la libertà di pesca è mantenuta se viene fatto uso delle reti autorizzate .
29 Si deve pertanto risolvere la questione sollevata dal giudice nazionale nel senso che né l' art . 7, né l' art . 40, n . 3, del Trattato, né i principi fondamentali del diritto comunitario ostano a che uno Stato membro vieti il trasporto di una rete di un particolare tipo su tutti i battelli battenti la sua bandiera e in navigazione nelle acque adiacenti alle sue coste .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
30 Le spese sostenute dal governo del Regno Unito, dalla Commissione delle Comunità europee e dal Consiglio delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE ( Quinta Sezione ),
decidendo sulle questioni sottopostele dalla High Court of Justiciary, con ordinanza 23 novembre 1988 dichiara :
1 ) L' esame della questione non ha messo in luce elementi atti ad inficiare la validità dell' art . 19 del regolamento del Consiglio ( CEE ) n . 171/83 .
2 ) Un provvedimento nazionale, quale il decreto, rientra nel campo di applicazione dell' art . 19, n . 2, del regolamento ( CEE ) del Consiglio n . 171/83 .
3 ) Né l' art . 7, né l' art . 40, n . 3, del Trattato, né i principi fondamentali del diritto comunitario ostano a che uno Stato membro vieti il trasporto di una rete di un particolare tipo su tutti i battelli battenti la sua bandiera e in navigazione nelle acque adiacenti alle sue coste .
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