Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . Il presente rinvio pregiudiziale concerne le modalità di calcolo delle spese di trasporto ai fini della definizione del valore in dogana .
2 . Ricordo che ai sensi dell' art . 8, n . 1, del regolamento ( CEE ) del Consiglio n . 1224/80 ( 1 ), per determinare il valore in dogana, si addizionano al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate "le spese di trasporto ... fino al luogo di introduzione delle merci nel territorio della Comunità ".
Il trasporto in questione nel caso di specie comprende una tratta extracomunitaria ( Hong Kong - Amburgo ), coperta via mare, ed una tratta intracomunitaria ( Amburgo - Francoforte ), per la quale è stato utilizzato un diverso mezzo di trasporto . Un prezzo complessivo è stato previsto e fatturato per l' intero percorso; manca di conseguenza una fatturazione separata che documenti i costi-trasporto effettivamente sostenuti in relazione a ciascuna delle due tratte summenzionate .
Il giudice di rinvio chiede pertanto alla Corte di stabilire secondo quale criterio, in un' ipotesi come quella appena descritta, si deve procedere al calcolo delle spese di trasporto inerenti al tragitto extracomunitario .
3 . Al riguardo, è opportuno ricordare che obiettivo essenziale del regolamento in esame è quello di favorire il commercio mondiale, instaurando un sistema equo, uniforme e neutro di valutazione in dogana che escluda l' impiego di valori arbitrari o fittizi ( v . sesto considerando ). Inoltre, come già rilevato, per quanto riguarda specificamente il calcolo delle spese di trasporto, il principio da cui occorre partire, così come confermato dalla giurisprudenza della Corte, è quello secondo cui vanno incluse nel valore in dogana le spese "effettivamente" sostenute dall' acquirente per il trasporto delle merci fino al luogo d' introduzione nel territorio doganale della Comunità ( 2 ). Per converso, in linea di principio, i costi effettivamenti gravanti sulle merci per il trasporto all' interno della Comunità devono essere dedotti dal prezzo delle merci stesse ( 3 ).
4 . Qualora le spese relative ai tragitti esterno ed interno alla Comunità siano oggetto di fatturazione separata, non vi sono difficoltà per stabilire quali siano i costi effettivi rilevanti . Le fatture presentate dall' interessato sono infatti, salvo verifica, rappresentative delle spese effettivamente sopportate .
Il problema sorge viceversa allorché non sia disponibile una tale documentazione contabile . In tal caso occorrerà basarsi su una stima fondata su un criterio di carattere presuntivo .
5 . Tale criterio non credo possa essere rinvenuto nell' art . 15, n . 2, a ), del regolamento precitato, su cui si è viceversa fondata l' autorità nazionale per assumere il provvedimento impugnato nel giudizio principale . La norma in effetti è così formulata :
"Quando le merci sono spedite con lo stesso modo di trasporto fino ad un punto situato al di là del luogo di introduzione nel territorio doganale della Comunità, le spese di trasporto sono ripartite in proporzione alla distanza percorsa all' esterno e all' interno del territorio doganale della Comunità, a meno che non sia fornita all' ufficio di dogana la giustificazione delle spese che sarebbero state sostenute, in applicazione di una tariffa generale obbligatoria, per il trasporto delle merci fino al luogo d' introduzione nel territorio doganale della Comunità ".
Come risulta chiaramente dal testo della disposizione, la ripartizione delle spese in proporzione alla distanza percorsa, rispettivamente, all' esterno ed all' interno della Comunità, presuppone l' unicità del mezzo di trasporto e, di conseguenza, l' unicità della tariffa applicata per l' intero trasporto . Ora è persino evidente, e le parti sono state del resto d' accordo su questo punto, che la circostanza - verificatasi nella specie - che le merci abbiano percorso l' intero tragitto all' interno di un container è del tutto ininfluente ai fini dell' applicazione di tale disposizione . Il container non è un mezzo di trasporto : ciò che rileva è invece il modo in cui il container stesso è stato trasportato . Se, come è avvenuto in questo caso, il container è stato inoltrato prima via nave e poi via camion, il costo unitario del trasporto, in ragione dell' applicazione successiva di tariffe ( anche sensibilmente ) diverse, non potrà considerarsi uniforme e, pertanto, una ripartizione di tale costo in funzione della sola distanza non potrà mai ritenersi rappresentativa della spesa effettivamente sopportata per ciascun tratto del percorso complessivo . L' applicazione dell' art . 15, n . 2, a ), appare dunque nella specie improponibile .
6 . In difetto di altra disposizione specifica applicabile all' ipotesi prospettata dal giudice di rinvio, occorre procedere, all' occorrenza in via analogica, all' individuazione di una norma che consenta il calcolo del valore di cui si tratta in aderenza alle finalità ed alla sistematica del regolamento .
La Commissione sottolinea al riguardo che l' art . 2 del regolamento stabilisce che "se il valore in dogana delle merci importate non può essere determinato a norma degli articoli 3, 4, 5, 6 o 7, esso è determinato ricorrendo a mezzi ragionevoli compatibili con i principi e le disposizioni generali dell' accordo e dell' articolo VII dell' accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio e sulla base dei dati disponibili nella Comunità ". Il regolamento stesso quindi avrebbe indicato i principi cui occorre ispirarsi qualora l' estrema varietà della prassi denoti delle lacune nella regolamentazione relativa alla determinazione del valore in dogana .
Ora, ad avviso della Commissione la soluzione più coerente con questi principi sarebbe quella che consiste nel detrarre dal costo complessivo del trasporto le spese inerenti al tratto comunitario, le quali dovrebbero a loro volta essere calcolate applicando le tariffe generalmente praticate per il mezzo di trasporto adoperato . Questo importo, definito in modo forfettario, potrebbe poi essere corretto, all' occorrenza, mediante esibizione di documenti che comprovino che le spese effettivamente sopportate per il tratto extracomunitario sono di diverso ammontare . La Commissione sottolinea come il criterio da lei suggerito, oltre che consentire una ragionevole stima della spesa di trasporto extracomunitario, risulti di più semplice e sicura applicazione nella misura in cui è basato su elementi ( le tariffe normalmente applicate nella Comunità ) a disposizione delle autorità doganali interessate .
E vero, come rilevato dalla giurisdizione di rinvio, che tale criterio, almeno teoricamente, potrebbe dar luogo a delle distorsioni, in quanto implica che il costo del trasporto intracomunitario venga calcolato sempre in base alla stessa tariffa, senza tener conto della circostanza che quanto maggiore è la lunghezza del percorso complessivo tanto minore risulta essere il costo unitario della porzione coperta all' interno della Comunità . E anche vero, tuttavia, che questo rischio appare assai limitato in termini pratici . L' ipotesi in esame è infatti quella di un trasporto eseguito con mezzi diversi - se il mezzo fosse unico si rientrerebbe nella previsione dell' art . 15, n . 2, a ) - e in questi casi spesso il cambiamento di mezzo coincide con l' ingresso nella Comunità . Pertanto, ed almeno nella misura in cui il tratto comunitario è percorso con un mezzo di trasporto diverso da quello impiegato nel tratto precedente, è da ritenere che il costo del traporto all' interno della Comunità venga determinato autonomamente, in base alle tariffe normalmente applicabili, e che, di conseguenza, il suo costo unitario effettivo non sia sostanzialmente modificato in ragione della lunghezza complessiva del percorso .
Mi sembra pertanto che il criterio suggerito dalla Commissione si inquadri nell' ambito del regolamento e possa venire applicato per la determinazione del costo di trasporto da includersi nel valore in dogana .
7 . Va nondimeno osservato che il regolamento suggerisce anche un' altra soluzione al problema prospettato . Nel caso di specie la difficoltà ha origine dal fatto che, in mancanza di fatturazione separata, non è possibile accertare quale sia esattamente l' onere gravante sulle merci per il trasporto extracomunitario . Ora, tale situazione potrebbe essere assimilata alle ipotesi del trasporto gratuito o effettuato con mezzi del compratore, previste e identicamente disciplinate dall' art . 15, n . 2, c ), del regolamento . In particolare, è pertinente rilevare che anche nel caso del trasporto eseguito con mezzi del compratore non risulta possibile determinare l' esatto onere del trasporto extracomunitario ed è proprio questa la ragione per cui il regolamento stabilisce che le spese fino al luogo d' introduzione nella Comunità vengano calcolate in via presuntiva "in base alla tariffa normalmente applicata per gli stessi modi di trasporto ".
Tenuto conto dell' identità di ratio, la regola di cui all' art . 15, n . 2, c ), potrebbe venire estesa analogicamente all' ipotesi oggetto della presente procedura, ferma restando naturalmente la facoltà dell' interessato di far valere una diversa valutazione qualora sia in grado di esibire la documentazione che attesti il costo effettivamente sopportato .
8 . D' altra parte, è da rilevare che i due criteri esaminati non presentano differenze sostanziali, trattandosi in ogni caso di procedere ad una valutazione di stima in base alle tariffe normali; inoltre, essi dovrebbero ragionevolmente portare agli stessi risultati sul piano pratico . Pertanto, mi sembra che la Corte dovrebbe riconoscere all' autorità nazionale la facoltà di far ricorso all' uno o all' altro di questi criteri, privilegiando in concreto quello che consente di far ricorso a dati più completi e precisi e, dunque, di pervenire ad una stima il più possibile certa del costo effettivo del traspoto extracomunitario .
9 . Alla luce di queste osservazioni propongo di rispondere come segue al giudice nazionale :
"In un' ipotesi come quella prospettata dal giudice nazionale, le spese effettivamente sostenute per il tragitto extracomunitario, da includersi nel valore in dogana, vanno calcolate o detraendo dal costo del trasporto complessivo il costo del trasporto intracomunitario ( determinato in base alle tariffe normalmente applicate all' interno della Comunità ), o determinando direttamente il costo del trasporto extracomunitario in base alla tariffa normalmente applicata .
Spetta all' autorità nazionale scegliere il criterio che appare più idoneo ad assicurare una stima aderente al costo di trasporto effettivamente sopportato ".
(*) Lingua originale : l' italiano .
( 1 ) Regolamento ( CEE ) n . 1224/80 del Consiglio, del 28 maggio 1980 ( GU L 134, pag . 1 ).
( 2 ) V . sentenza 10 dicembre 1970, Edding ( causa 27/70, Racc . pag . 1035 ).
( 3 ) V . sentenza 14 febbraio 1980, Meyer-Uetze ( causa 84/79, Racc . pag . 291 ).
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