Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . Dinanzi al giudice tedesco competente, la società Deutsche Fernsprecher GmbH contesta la legittimità del recupero di dazi d' importazione pari a 27 114,70 marchi relativamente a talune parti di impianti telefonici che hanno costituito oggetto di perfezionamento passivo .
2 . L' art . 5, n . 2, del regolamento ( CEE ) del Consiglio 24 luglio 1979, n . 1697, relativo al recupero a posteriori dei dazi all' importazione o dei dazi all' esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l' obbligo di effettuarne il pagamento ( GU L 197, pag . 1 ) recita :
"le autorità competenti hanno la facoltà di non procedere al recupero a posteriori dell' importo dei dazi all' importazione o dei dazi all' esportazione qualora tali dazi non siano stati riscossi a causa di un errore delle autorità competenti medesime che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore, purché questi abbia, dal canto suo, agito in buona fede e osservato tutte le disposizioni previste, per la sua dichiarazione in dogana, dalla regolamentazione vigente ".
3 . Il regolamento ( CEE ) della Commissione 20 giugno 1980, n . 1573, che stabilisce le disposizioni d' applicazione dell' art . 5, n . 2 del regolamento n . 1697/79 ( GU L 161, pag . 1 ), contiene in particolare le seguenti due disposizioni :
"Articolo 2
Se l' autorità competente dello Stato membro in cui è stato commesso l' errore che ha determinato un' insufficiente riscossione è in grado di accertare con i propri mezzi che sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all' articolo 5, n . 2, del regolamento di base, la stessa autorità decide di non procedere al recupero a posteriori dei dazi non riscossi, purché l' importo dei dazi in questione sia inferiore a 2 000 ECU ( 1 ).
Articolo 4
Se l' autorità competente dello Stato membro in cui è stato commesso l' errore non è in grado di accertare con i propri mezzi che tutte le condizioni di cui all' articolo 5, n . 2, del regolamento di base sono soddisfatte o qualora l' importo dei dazi in questione sia pari o superiore a 2 000 ECU, tale autorità rivolge alla Commissione la richiesta di deliberare fornendole tutti gli elementi necessari di valutazione ".
4 . Tenuto conto di queste disposizioni, il Bundesfinanzhof ha sottoposto alla Corte due questioni pregiudiziali che esaminerò una dopo l' altra .
I - Sulla prima questione
5 . La prima questione è così formulata :
"Se il diritto comunitario in materia ed in particolare l' art . 4 del regolamento ( CEE ) della Commissione 20 giugno 1980, n . 1573, vada interpretato nel senso che, nel caso di un recupero a posteriori di dazi doganali per un importo di 2 000 o più ECU sia necessaria una richiesta di decisione della Commissione sull' eventuale recupero, allorché le autorità competenti dello Stato membro in cui è intervenuto l' errore che ha cagionato la mancata riscossione non riconoscono il sussistere delle condizioni di cui all' art . 5, n . 2, del regolamento ( CEE ) del Consiglio 24 luglio 1979, n . 1697 ".
6 . Dati i termini in cui le norme in esame sono redatte, la mia prima reazione è stata quella di suggerirvi di risolvere la questione negativamente e di dichiarare che, anche nell' ipotesi contemplata, l' autorità competente di uno Stato membro deve rivolgersi alla Commissione .
7 . L' art . 4 dà infatti la nettissima impressione di voler contrapporre due ipotesi, vale a dire da un lato quella nella quale l' autorità competente non sia in grado di accertare che tutte le condizioni di cui all' art . 5, n . 2, del regolamento base siano soddisfatte, dall' altro quella in cui l' importo in questione superi i 2 000 ECU, indipendentemente, peraltro, dall' opinione dell' autorità circa il sussistere delle condizioni stabilite dall' art . 5, n . 2 .
8 . Questa impressione è ulteriormente rafforzata dal tenore del terzo "considerando" del regolamento della Commissione, così redatto :
"Considerando che, qualora le autorità competenti degli Stati membri non siano in grado di accertare con i loro propri mezzi che il caso in questione soddisfi a tutte le condizioni di cui all' articolo 5, n . 2, del regolamento ( CEE ) n . 1697/79 e in tutti i casi qualora l' importo dei dazi, che non sono stati esatti, sia pari o superiore a 2 000 ECU, è opportuno subordinare ogni eventuale presa di posizione di dette autorità competenti ad una decisione della Commissione, chiamata a decidere previa consultazione di un gruppo di esperti composto di rappresentanti di tutti gli Stati membri ".
9 . E' innegabile che la versione tedesca di questo "considerando" si distacca dalle altre versioni linguistiche, nel senso che la seconda parte non è preceduta da frasi come "und in allen Faellen, wenn der Betrag (...) 2 000 ECU oder mehr betraegt", il che corrisponderebbe meglio alle espressioni impiegate nelle altre versioni, vale a dire "og under alle omstaendigheder hvis", "and in any event where", "et, dans tous les cas, lorsque", "e in tutti i casi qualora", "en, in elk geval, wanneer" ( 2 ).
10 . Tuttavia, la contrapposizione che si può rilevare, anche nella versione in lingua tedesca, tra la prima e la seconda parte del testo e l' impiego dell' espressione "subordinare ogni eventuale presa di posizione di dette autorità competenti ad una decisione della Commissione" non mirano forse a dimostrare che l' obbligo di consultare la Commissione esiste ogniqualvolta l' importo in questione superi i 2 000 ECU? Se il legislatore avesse voluto, nella seconda parte della frase, contemplare soltanto l' ipotesi nella quale le autorità competenti siano invece in grado di accertare con i propri mezzi che sono soddisfatte le condizioni di cui all' art . 5, n . 2, gli sarebbe stato agevole ricorrere, invece che all' espressione "e in tutti i casi", alla frase "e allorché sono in grado di farlo, ma l' importo è pari o superiore a 2 000 ECU ".
11 . La Commissione, che difende il punto di vista secondo il quale essa non deve venir consultata allorché l' autorità competente è persuasa che non sono soddisfatte le condizioni di cui all' art . 5, n . 2, e che sostiene che la prassi delle autorità doganali nazionali va in questo senso, riconosce d' altro canto nelle osservazioni scritte ( pag . 5 della versione francese ) che
"il tenore del regolamento n . 1573/80 non impone necessariamente"
l' interpretazione che essa caldeggia . La Commissione aggiunge :
"Così il terzo 'considerando' di questo regolamento pare invece opporsi alla prassi generalmente seguita ".
12 . In senso contrario a questa prassi si può anche ricordare il modo in cui la portata del regolamento n . 1573/80 è riassunta nel primo "considerando" del regolamento ( CEE ) 2 agosto 1989, n . 2380/89 ( 3 ), che ha sostituito il regolamento n . 1573/80 . Vi si può leggere quanto segue :
"Considerando che il regolamento ( CEE ) n . 1573/80 della Commissione, modificato dal regolamento ( CEE ) n . 946/83, ha stabilito le disposizioni d' applicazione dell' articolo 5, n . 2, del regolamento ( CEE ) n . 1657/79; che tali disposizioni d' applicazione sono in sostanza costituite da regole procedurali che definiscono le condizioni alle quali le autorità competenti degli Stati membri possono esse stesse decidere se sia il caso o no di procedere al recupero a posteriori e le condizioni in cui tale decisione va presa dalla Commissione; che una decisione della Commissione è comunque richiesta ove l' importo dei dazi non percepiti sia pari o superiore a 2 000 ECU ".
13 . L' ultima parte di questo "considerando" dà anch' essa l' impressione che al momento in cui ha redatto il precedente regolamento, sul quale verte la presente causa, la Commissione perseguiva un' armonizzazione delle prassi degli Stati membri in tutti i casi in cui l' importo dei dazi considerati fosse di una certa entità .
14 . Tuttavia, anche gli argomenti che si possono invocare a sostegno della tesi della Commissione - condivisa, quantomeno all' udienza, dal governo spagnolo - hanno un certo valore .
15 . Emerge anzitutto dall' art . 2, n . 1, primo comma, del regolamento base ( regolamento del Consiglio, n . 1697/79 già citato ) che :
"Quando le autorità competenti accertano che i dazi all' importazione o all' esportazione legalmente dovuti per una merce dichiarata per un regime doganale comportante l' obbligo di effettuarne il pagamento non sono stati richiesti in tutto o in parte al debitore, esse iniziano un' azione di recupero dei dazi non riscossi ".
16 . Nella sentenza 21 settembre 1989, Commissione / Grecia ( causa 68/88, Racc . pag . 2965 ), la Corte ha ancora ricordato che il recupero dei dazi costituisce un obbligo per gli Stati membri .
17 . Il regolamento della Commissione n . 1573/80, dal suo canto, ha il solo scopo di stabilire le condizioni d' applicazione dell' art . 5, n . 2, del regolamento base, vale a dire della disposizione che consente in taluni casi di non procedere al recupero ( nei due primi "considerando" di detto regolamento figura per tre volte la frase "non procedere al recupero ").
18 . E' quindi possibile sostenere che l' art . 4 del regolamento della Commissione e il "considerando" che vi si riferisce non riguardano affatto l' ipotesi nella quale le autorità nazionali siano persuase che le condizioni di cui all' art . 5, n . 2, non sono soddisfatte e che in questi casi la questione di una consultazione della Commissione non può nemmeno porsi, indipendentemente dall' importo del dazio .
19 . Sotto questo aspetto, l' espressione "in tutti i casi" impiegata nel terzo "considerando" del regolamento n . 1573/80 ( salvo nella versione tedesca ) non mirerebbe ad estendere l' art . 4 all' ipotesi in cui le autorità nazionali ritengano di dover procedere al recupero, ma indicherebbe soltanto che qualora sussistano validi argomenti a favore della rinuncia al recupero di un importo di 2 000 ECU o più, la consultazione della Commissione è obbligatoria in ogni caso, vale a dire anche allorché l' autorità nazionale non ha alcun dubbio che tutte le condizioni per la rinuncia al recupero sono soddisfatte .
20 . Di questo tipo è certamente il regime istituito dal regolamento n . 2380/89, che ha sostituito il regolamento n . 1573/80 . L' art . 2, lett . b ), del detto regolamento è in sostanza identico al vecchio art . 2, poiché consente all' autorità competente di non consultare la Commissione allorché ritiene che sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all' art . 5, n . 2, del regolamento base, sempreché l' importo in questione sia inferiore a 2 000 ECU . Quanto al nuovo art . 4, esso è redatto come segue :
"Ove, diversamente dai casi previsti dall' articolo 2, l' autorità competente dello Stato membro in cui è stato commesso l' errore ritenga che siano soddisfatte le condizioni dell' articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di base o abbia dubbi in merito alla portata effettiva dei criteri di tale disposizione rispetto al caso in questione, tale autorità trasmette il caso alla Commissione (...)".
21 . Certo, si può essere tentati di sostenere che, allorché una nuova norma, redatta in termini diversi, sostituisce una norma precedente che disciplinava esattamente la stessa materia, si deve fare un ragionamento a contrario e trarre la conclusione che, se si è modificata la norma, ciò vuol dire che si è inteso esprimere un' idea diversa .
22 . Nel caso presente, mi pare però possibile accettare l' argomento secondo il quale la nuova versione dell' art . 4 mira proprio a dissipare le ambiguità della precedente .
23 . La Commissione ci ha detto infatti che la prassi delle autorità doganali tedesche consistente nel non rivolgersi alla Commissione allorché sono convinte che non sono soddisfatte le condizioni di cui all' art . 5, n . 2, è conforme alla prassi degli altri Stati membri e all' orientamento della stessa Commissione .
24 . Orbene, poiché il regolamento n . 1573/80 è stato adottato su parere conforme del comitato delle franchigie doganali, nel quale tutti gli Stati membri sono in linea di massima rappresentati, vi è ragione di credere che l' identità delle prassi da essi seguite corrisponde all' interpretazione che la Commissione e gli Stati membri davano all' atto suddetto al momento in cui l' hanno adottato . D' altro canto, condivido sostanzialmente gli argomenti che la Commissione trae dalla finalità delle disposizioni di cui trattasi .
25 . Essa sostiene anzitutto che l' applicazione uniforme del diritto comunitario è sufficientemente garantita anche se le autorità nazionali non sono tenute a consultarla ogniqualvolta l' importo in questione sia pari o superiore a 2 000 ECU . Oltre agli argomenti esposti dalla Commissione e che sono richiamati nella relazione d' udienza, vorrei ricordare che in forza dell' art . 3 del regolamento n . 1573/80 gli Stati membri devono comunicare alla Commissione l' elenco dei casi, esposti sommariamente, nei quali, per importi inferiori a 2 000 ECU, hanno ritenuto di poter accertare con i propri mezzi che non si doveva procedere al recupero ( art . 2 dello stesso regolamento ). Anche se il regolamento non lo prevede, la Commissione può certamente esporre agli Stati membri, ad esempio nell' ambito del comitato delle franchigie doganali, le proprie osservazioni per quel che riguarda i casi in cui, a suo parere, la rinuncia al recupero non era giustificata .
26 . D' altro canto, la discussione, nell' ambito del comitato delle franchigie doganali, dei casi in cui gli Stati membri nutrono dubbi e di quelli a proposito dei quali ritengono giustificata la rinuncia al recupero dei dazi doganali di importo pari o superiore a 2 000 ECU consente, a contrario, di definire gradualmente i criteri che consentano agli Stati membri di identificare le ipotesi nelle quali possono, legittimamente, decidere da soli che non sono soddisfatte le condizioni di cui all' art . 5, n . 2 .
27 . Sono invece molto meno convinto dall' argomento della Commissione secondo il quale non è necessario attribuire un potere di decisione alla Commissione allorché le autorità nazionali dispongono la percezione a posteriori, poiché in questo caso il recupero delle risorse proprie è garantito . Al limite ciò potrebbe significare che, dal momento che il denaro entra in cassa, tutto il resto è secondario e che anche un' interpretazione delle disposizoni dell' art . 5, n . 2, troppo sfavorevole per i singoli dovrebbe venire tollerata .
28 . L' argomento essenziale, a mio parere, per dare soluzione affermativa alla presente questione è il seguente : quando un' istituzione, che ha emanato una normativa previa consultazione dei rappresentanti degli Stati membri, la interpreti in un determinato senso ( che peraltro non si risolve nel conferirle il massimo di competenze possibile ) e detta interpretazione sia corroborata dalla prassi degli Stati membri autori, in quanto membri del Consiglio, del regolamento base, e per di più tale interpretazione sia confermata da un nuovo regolamento, non è lecito fondarsi sulle ambiguità del vecchio testo per adottare un' interpretazione contraria a quella che gli dà l' istituzione che l' ha adottato .
29 . Per tutti questi motivi, vi suggerisco di risolvere la prima questione nel modo proposto dalla Commissione e dal governo spagnolo .
II - Sulla seconda questione
30 . La seconda questione è formulata come segue :
"In caso di soluzione affermativa della questione sub 1, se l' art . 5, n . 2, del regolamento ( CEE ) n . 1697/79 vada interpretato nel senso che la non riconoscibilità dell' errore da parte del debitore deve essere stabilita con un criterio oggettivo e quindi vada presunta la riconoscibilità quando l' errore poteva essere accertato dal debitore sulla base delle chiare e compiute norme - pubblicate - in materia, oppure nel senso che l' errore va stimato non riconoscibile anche nel caso in cui l' ufficio doganale ha manifestato all' interessato con due comunicazioni - giuridicamente non vincolanti - la propria erronea opinione su cui si basava il trattamento doganale ".
31 . Osservo anzitutto che il Bundesfinanzhof non ci chiede in quali casi il debitore del dazio vada considerato in buona fede, ma ci interroga soltanto sulla nozione di "errore non ravvisabile dal debitore ".
32 . Il giudice a quo rileva infatti espressamente ( all' inizio del punto II dell' ordinanza di rinvio ) come sia pacifico che l' attrice era in buona fede ed ha osservato le disposizioni in materia di dichiarazione doganale .
33 . Non si può infatti considerare in malafede un debitore che, prima di effettuare la prima importazione, si è rivolto all' autorità doganale per chiedere quale fosse il regime applicabile e che, dopo una prima operazione di sdoganamento che non ha dato luogo a riscossione di dazi doganali, ha fatto esaminare la questione una seconda volta .
34 . Ciò dimostra che la buona fede e il fatto di non aver potuto ravvisare l' errore della dogana non possono sempre considerarsi come costituenti una sola ed unica condizione, contrariamente a quanto ha deciso la Corte nella sentenza 22 ottobre 1987, Foto-Frost, punto 25 della motivazione ( causa 314/85, Racc . pag . 4225, in particolare pag . 4233 ).
35 . Quanto al se si debba applicare un criterio oggettivo o un criterio soggettivo per stabilire se il debitore potesse o non potesse ravvisare l' errore dell' amministrazione, dico subito che condivido l' opinione della Commissione secondo cui si devono prendere in considerazione tanto gli elementi oggettivi quanto gli elementi soggettivi che caratterizzano il caso in esame . Se l' art . 5, n . 2, potesse trovare applicazione solo nell' ipotesi in cui le disposizioni - pubblicate - siano confuse o incomplete, la sua sfera di applicazione sarebbe troppo ridotta poiché detta disposizione possa ancora svolgere la funzione di "clausola di equità" che le è peculiare .
36 . In secondo luogo, come ha detto lo Hessische Finanzgericht, adito in primo grado, rientra nell' essenza stessa di un errore l' essere ravvisabile, sicché in ultima analisi, con le cognizioni e la cura necessarie, qualsiasi errore di un' autorità può venire scoperto dalle persone interessate .
37 . Infine, si desume anche da una parola che manca nella versione tedesca dell' art . 5, n . 2, del regolamento n . 1697/79, ma che compare segnatamente nelle versioni francese e inglese, vale a dire il termine "raisonnablement", "reasonably" (" errore che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore "), che si devono prendere del pari in considerazione fattori soggettivi .
38 . Vengo così alla seconda parte della questione, che verte sul se si debba considerare che l' errore non era ravvisabile allorché l' autorità doganale ha fornito al contribuente, per ben due volte, un' informazione erronea che tuttavia non la vincolava .
39 . Si deve risolvere in senso affermativo questo punto in base al principio che non è lecito attendersi che un importatore disponga di cognizioni più ampie di quelle degli stessi funzionari doganali?
40 . Riconosco, con il Bundesfinanzhof e la Commissione, che se si accogliesse questa tesi in maniera assoluta,
"sarebbe praticamente impossibile procedere ad un recupero poiché l' errore è sempre necessariamente stato commesso da un funzionario competente che non ha esaminato a fondo una determinata situazione di fatto o di diritto" ( pag . 9 delle osservazioni della Commissione ).
41 . Ritengo tuttavia che, in talune circostanze di fatto, degli errori reiterati, commessi anche da autorità doganali di rango superiore, sebbene non assumano la forma di un parere vincolante per dette autorità, consentano di concludere che l' errore non era ravvisabile da parte dell' importatore . Così, nel punto 50 delle mie conclusioni del 2 marzo 1989 nella causa 378/87 ( Top Hit Holzvertrieb GmbH / Commissione, Racc . pag . 1359 ), avevo osservato che
"l' errore compiuto non era 'ragionevolmente riconoscibile' dal debitore del dazio, posto che nemmeno un' autorità doganale incaricata di controllare l' attività degli uffici doganali è riscita a scoprirlo . Non ci si può infatti aspettare da una ditta, per quanto specializzata nel commercio di un certo tipo di prodotti, una perspicacia maggiore di quella dei funzionari doganali meglio informati, soprattutto quando questi funzionari hanno effettivamente esaminato il prodotto numerosissime volte" ( 4 ).
42 . Si potrebbe forse andare ancora oltre e affermare che è sufficiente che l' autorità esprima più volte, sullo stesso problema, una concezione errata perché l' errore non possa più considerarsi come ravvisabile da parte dell' importatore? Ricordo che la questione del Bundesfinanzhof contempla espressamente l' ipotesi di un' informazione errata fornita due volte .
43 . Non mi pare possibile costruire una siffatta regola generale, che si risolverebbe d' altra parte nel reintrodurre, per questa via, un criterio "oggettivo" che può dar luogo ad un' applicazione quasi automatica . Ritengo che si debba, di volta in volta, tener conto della natura precisa dell' errore commesso, controllando se si trattasse di una disciplina complessa, come il regime di perfezionamento passivo, o, come nella causa Binder ( 5 ), di un errore abbastanza facile da rilevare mediante un semplice raffronto della tariffa d' uso tedesca con la tariffa doganale comune . Il reiterato errore dell' amministrazione rappresenta evidentemente un indizio che mira a dimostrare che il problema da risolvere era di indole complessa . D' altra parte, si deve esaminare se il debitore interessato effettui correntemente l' importazione del tipo di prodotto di cui trattasi, oppure se per lui si tratti della prima operazione o di un' operazione compiuta solo sporadicamente ( 6 ).
44 . Vi propongo quindi di risolvere la seconda questione dichiarando che il fatto che l' autorità doganale abbia spiegato due volte al debitore la concezione erronea da essa adottata e che stava alla base del trattamento doganale applicato non è, di per sé, sufficiente a far concludere che l' errore non era ravvisabile da parte del debitore .
45 . Spetta al giudice nazionale stabilire se il duplice errore dell' autorità doganale, considerato unitamente a tutte le altre circostanze della fattispecie, consenta eventualmente di concludere che l' errore non era ravvisabile .
46 . L' analisi estremamente sfumata effettuata dalla Commissione nelle sue osservazioni potrà fornire a questo proposito elementi molto utili . La Commissione ammette che si è in presenza di un caso limite e che
"le disposizioni applicabili nella fattispecie sono testi che, in linea generale, non sono di facile lettura . Chi è digiuno di materie giuridiche o il giurista non specializzato nel settore doganale deve procedere a uno studio approfondito di dette disposizioni per enucleare le norme concretamente applicabili" ( pag . 10 ).
47 . Essa giunge tuttavia alla conclusione che, anche se l' amministrazione doganale ha tenuto fermo il proprio punto di vista erroneo, mentre la Deutsche Fernsprecher aveva esternato i propri dubbi in merito, quest' ultima avrebbe dovuto tuttavia essere cosciente del fatto che "il parere delle autorità doganali non poteva 'verosimilmente' , vale a dire ragionevolmente dal punto di vista del commerciante, essere corretto" ( osservazioni della Commissione, pag . 11, primo capoverso ). In altri termini, la Deutsche Fernsprecher non doveva fare affidamento sul fatto che la legge potesse essere tanto illogica, sotto l' aspetto economico, quanto l' amministrazione voleva farle credere . A ciò si può tuttavia obiettare che la semplice lettura dell' art . 2 della direttiva 18 dicembre 1975, 76/119/CEE, relativa all' armonizzazione delle disposizioni legislative regolamentari ed amministrative riguardanti il regime del perfezionamento passivo ( GU L 24 del 30 gennaio 1976, pag . 58 ), può dare l' impressione che un' importazione in franchigia totale è in questo settore un fenomeno non del tutto inusitato . Questo articolo stabilisce infatti che
"s' intende per regime di perfezionamento passivo il regime doganale che consente di esportare temporaneamente, al di fuori del territorio doganale della Comunità, merci di ogni specie ed origine delle quali sia prevista la reimportazione sotto forma di prodotti compensatori, secondo la definizione di cui all' articolo 3, con parziale o totale esenzione dai dazi all' importazione, dopo che esse sono state oggetto, al di fuori del territorio doganale della Comunità, di una o più operazioni di perfezionamento previste dall' articolo 3 ".
48 . D' altro canto non si può far carico alla ditta di non aver chiesto alle autorità competenti un parere per loro vincolante ( art . 5, n . 1, del regolamento del Consiglio, n . 1697/79, già citato ) in quanto, a norma del paragrafo 23 della Zollgesetz, siffatti pareri possono essere forniti solo a proposito della voce doganale nella quale una merce deve essere classificata . Orbene, nella fattispecie non sussisteva alcun problema di questo genere .
49 . A mio parere, molto dipende in definitiva dal se la Deutsche Fernsprecher sia, come la ditta Binder,
"un operatore economico di professione, la cui attività consiste essenzialmente in operazioni di importazione e di esportazione" ( punto 22 della sentenza Binder, già citata ),
o se, quantomeno, essa avesse già una certa esperienza in materia di traffico di perfezionamento passivo, vale a dire se avesse svolto in passato operazioni analoghe per le quali i dazi doganali erano stati calcolati correttamente . In caso contrario, riterrei possibile considerare che l' errore non era ravvisabile da parte della Deutsche Fernsprecher .
Conclusione
50 . Vi propongo di risolvere come segue le due questioni sollevate dal Bundesfinanzhof :
"1 ) Gli artt . 2 e 4 del regolamento della Commissione, 20 giugno 1980, n . 1573, vanno interpretati nel senso che le autorità doganali non sono tenute a rivolgersi alla Commissione chiedendole di decidere sulla possibilità di non procedere al recupero di dazi doganali, pur se l' importo dei dazi non riscossi sia pari o superiore a 2 000 ECU, qualora ritengano che le condizioni relative alla tutela del legittimo affidamento contemplate dall' art . 5, n . 2, del regolamento n . 1697/79 non siano soddisfatte e dispongano quindi detto recupero .
2 ) L' art . 5, n . 2, del regolamento n . 1697/79 va interpretato nel senso che bisogna basarsi tanto su criteri oggettivi quanto su criteri soggettivi per stabilire che il contribuente non poteva ravvisare l' errore . Il fatto che l' autorità doganale abbia spiegato per due volte al debitore la concezione erronea da essa adottata e che stava alla base del trattamento doganale applicato non è, di per sé, sufficiente a far concludere che l' errore non era ravvisabile da parte del debitore ".
(*) Lingua originale : il francese .
( 1 ) Tutti i corsivi sono miei .
( 2 ) Mi sono limitato deliberatamente a raffrontare le lingue comunitarie che erano riconosciute ufficiali al momento dell' adozione del regolamento .
( 3 ) Regolamento ( CEE ) della Commissione 2 agosto 1989, n . 2380, che stabilisce le disposizioni d' applicazione dell' art . 5, n . 2, del regolamento ( CEE ) n . 1697/79 del Consiglio, relativo al recupero a posteriori dei dazi all' importazione o dei dazi all' esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l' obbligo di effettuarne il pagamento ( GU L 225 del 3.8.1989, pag . 30 ).
( 4 ) Nella sentenza 23 maggio 1989 ( Racc . pag . 1379 ) la causa è stata risolta in base ad uno degli altri criteri dell' art . 5, n . 2, del regolamento base .
( 5 ) Sentenza 12 luglio 1989 ( causa 161/88, Racc . pag . 2415 ).
( 6 ) Vedansi, a questo proposito, le conclusioni presentate il 6 maggio 1989 dall' avvocato generale Darmon nella causa 161/88, Binder, punto 35 ( Racc . pag . 2415 ).
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