Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
A - Antefatti e premessa
I - Antefatti
1. Nella presente causa la ricorrente impugna un regolamento antidumping del Consiglio, il regolamento (CEE) 23 novembre 1988, n. 3651, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di stampanti a impatto seriale a matrice di punti, originarie del Giappone (1). La ricorrente è uno dei produttori menzionati, in particolare, all' art. 1, n. 2, di detto regolamento, le cui merci vendute per l' esportazione verso la Comunità sono assoggettate ad un dazio antidumping definitivo, la cui aliquota è stata fissata al 12%.
2. Ai sensi dell' art. 2 del suddetto regolamento (in prosieguo: il "regolamento impugnato"), gli importi garantiti dal dazio antidumping provvisorio ai sensi del regolamento (CEE) n. 1418/88 (2) sono stati definitivamente riscossi fino a concorrenza del dazio definitivo, essendo l' aliquota di quest' ultimo, nel caso della ricorrente, inferiore a quella del dazio antidumping provvisorio. Il regolamento (CEE) n. 1418/88 ultimo citato (in prosieguo: il "regolamento sul dazio provvisorio"), pur non costituendo direttamente oggetto del ricorso, viene più volte richiamato nel regolamento impugnato.
3. Per quanto riguarda il fondamento giuridico di questi atti, nel caso di specie è sopravvenuta una modifica tra l' adozione del regolamento relativo al dazio provvisorio e quella del regolamento impugnato, che ha inciso su ampi aspetti della controversia in esame. Infatti, il regolamento relativo al dazio provvisorio era ancora fondato sul regolamento (CEE) n. 2176/84 (3) (in prosieguo: il "vecchio regolamento base"), mentre il regolamento impugnato si fonda sul regolamento (CEE) 11 luglio 1988 (4), n. 2423/88 (in prosieguo: il "nuovo regolamento base").
4. Una delle modifiche riguarda l' art. 2, n. 3, lett. b), punto ii), del regolamento (in entrambe le versioni). Questa disposizione concerne la costruzione del valore normale, ossia del valore di riferimento utilizzato per stabilire se i prezzi all' esportazione praticati integrino gli estremi del dumping. Il tenore letterale di entrambe le versioni è riportato per intero ai punti 10 e 11 della relazione d' udienza, onde posso limitarmi in questa sede a constatare che la ricorrente contesta sia l' invalidità della nuova norma sia la sua erronea applicazione nel caso che la riguarda.
5. Tra le varie possibilità che questa norma offre e che indicano i metodi attraverso i quali sono calcolate le spese di vendita, le spese amministrative e le altre spese generali (in prosieguo: le "spese VGA") nonché il profitto da prendere in considerazione ai fini del computo del valore normale, la ricorrente sottolinea quanto segue:
"Qualora tali dati (5) non siano disponibili, oppure siano inattendibili o tali da non poter essere utilizzati, si fa riferimento alle spese sostenute e al profitto realizzato da altri produttori o esportatori nel paese di origine (6) o di esportazione sulle vendite redditizie del prodotto simile".
6. Le censure addotte in ordine alla validità ed alla concreta applicazione di detta disposizione, censure che costituiscono il nucleo essenziale della presente controversia, rimandano peraltro alle norme del diritto internazionale sui provvedimenti antidumping, talché ritengo opportuno esporre brevemente dette norme. Mentre i dazi antidumping sono disciplinati all' art. VI dell' accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (in prosieguo: "GATT"), diverse parti contraenti del GATT hanno adottato, su questo punto, norme di esecuzione più particolareggiate, stipulando l' "accordo relativo all' applicazione dell' art. VI dell' accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio" (7) (in prosieguo: il "codice antidumping", ai sensi della prima parte di questo accordo). Tra le suddette parti rientra anche la Comunità, per la quale il Consiglio ha approvato il codice antidumping con decisione 10 dicembre 1979 (8). Come emerge dai rispettivi considerando i due regolamenti base si fondano sull' art. VI del GATT e sul codice antidumping.
7. Per una più ampia illustrazione degli antefatti, in particolare sul contenuto delle varie censure, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Di esso farò richiamo se necessario nell' ambito della mia valutazione.
II - Premessa
8. La premessa attiene all' ordine e ai limiti del controllo.
9. 1. Quanto all' ordine da seguire per il controllo, reputo opportuno discostarmi dall' impostazione risultante dal ricorso (e - conseguentemente al ricorso - dalle altre memorie nonché dalla relazione d' udienza). Sulla scorta di tale impostazione è operata una distinzione tra due punti principali, l' eccezione d' inapplicabilità del nuovo regolamento base e l' annullamento del regolamento impugnato, e a ciascuno di questi due punti principali è connessa una serie di mezzi corrispondenti alle alternative indicate dall' art. 173, primo comma, del Trattato CEE. A mio parere occorre, per la chiarezza delle presenti conclusioni, ancorare la presente esposizione ai presupposti dai quali dipende la riscossione di dazi antidumping (ed eventualmente l' esatta determinazione dell' importo del dazio).
10. Conseguentemente tratterò in una prima parte il punto dell' eventuale violazione delle forme sostanziali in riferimento all' adozione del regolamento impugnato, mentre dedicherò la seconda parte delle presenti conclusioni alle censure attinenti ai presupposti dell' imposizione di un dazio antidumping nonché della determinazione del quantum del dazio medesimo.
11. 2. Per quanto riguarda i limiti del controllo, le istituzioni comunitarie devono spesso valutare situazioni economiche complesse alla luce delle norme applicabili ai provvedimenti antidumping. In siffatte ipotesi il sindacato giurisdizionale deve limitarsi alla verifica del rispetto delle norme procedurali, dell' esattezza materiale dei fatti addotti a fondamento della decisione contestata, dell' assenza di errori manifesti di valutazione di tali fatti e dell' assenza di sviamento di potere (9).
B - Valutazione giuridica
Parte prima - Sulla violazione delle forme sostanziali
I - Violazione degli artt. 2, nn. 1-3, e 8 del regolamento interno del Consiglio (10)
12. 1. La ricorrente assume in primo luogo che gli artt. 2, nn. 1-3, e 8 del suddetto regolamento interno sono stati violati in quanto la proposta della Commissione relativa all' adozione del regolamento impugnato è stata trasmessa al Consiglio solo intorno al 18 novembre 1988, ossia appena cinque giorni prima dell' adozione formale di tale regolamento da parte del Consiglio. La proposta non poteva dunque essere inserita nell' ordine del giorno provvisorio che il presidente, ai sensi dell' art. 2, n. 1, del regolamento interno, invia agli altri membri del Consiglio ed alla Commissione - allegandovi la documentazione, in conformità degli artt. 2, n. 3, e 8 - almeno quattordici giorni prima dell' inizio della sessione.
13. Il Consiglio riconosce che, quattordici giorni prima dell' inizio della sessione (del 23 novembre 1988), la proposta della Commissione non era ancora disponibile in tutte le versioni linguistiche. Esso non contesta neppure, a quanto pare, il fatto che la proposta relativa all' adozione del regolamento impugnato non fosse inserita nell' ordine del giorno provvisorio. Nondimeno sostiene, senza essere contraddetto, che il detto punto è stato inserito nell' ordine del giorno definitivo, ai sensi dell' art. 2, n. 5. In forza di questa disposizione, l' ordine del giorno viene stabilito all' inizio di ciascuna sessione. Per l' inclusione dei punti che non figurano nell' ordine del giorno provvisorio è richiesta la deliberazione unanime del Consiglio. I punti così inclusi possono essere sottoposti a votazione. Ciò significa che la mancata inclusione nell' ordine del giorno provvisorio come pure il mancato rispetto delle forme e dei termini essenziali (artt. 2, nn. 1-3, e 8) integrano irregolarità soltanto se il Consiglio non include all' unanimità nell' ordine del giorno il punto in questione, conformemente all' art. 2, n. 5. Vanno pertanto respinti gli argomenti avanzati dalla ricorrente su tale punto.
14. 2. La ricorrente reputa inoltre assai improbabile, avuto riguardo alla lunghezza ed alla complessità della disciplina, che il Consiglio abbia avuto a disposizione, in sede di votazione, tutte le versioni linguistiche prescritte dall' art. 8 del suo regolamento interno. Il Consiglio respinge tale argomento obiettando che il regolamento impugnato è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale soltanto un giorno dopo l' adozione della decisione: il 24 novembre 1988.
15. La ricorrente osserva giustamente che, tenuto conto della riservatezza dei documenti di lavoro del Consiglio, essa può soltanto esprimere supposizioni in ordine all' osservanza o meno della prescrizione formale di cui trattasi. Per altro verso, l' indizio richiamato dal Consiglio mi sembra valido. Mi pare del tutto impossibile che il regolamento impugnato abbia potuto essere pubblicato il 24 novembre senza che tutte le versioni linguistiche (pubblicate) - in quanto testo del progetto - non fossero state disponibili il giorno prima. Poiché dalle dichiarazioni delle parti è emerso che la proposta della Commissione è stata immediatamente sottoposta ad una votazione unica del Consiglio, si deve supporre che il testo del progetto sottoposto a votazione corrispondesse appieno alla proposta della Commissione.
16. L' argomento della ricorrente basato sull' art. 8 del regolamento interno del Consiglio deve pertanto essere respinto, con la conseguenza che il mezzo relativo alla violazione del regolamento interno da parte del Consiglio è, complessivamente, infondato.
II - Violazione dei diritti della difesa
17. 1. A parere della ricorrente, il Consiglio, adottando il regolamento impugnato, ha trasgredito i diritti della difesa sotto diversi profili ed in primo luogo per quanto riguarda il calcolo del valore normale.
18. a) Il primo argomento della ricorrente fa riferimento al trattamento riservatole nel procedimento antidumping relativo alle macchine da scrivere elettroniche. Stante la particolare struttura della ricorrente il valore normale era stato ivi stabilito con riferimento alle spese VGA relative alla sua impresa, aumentate di un congruo margine di utile, che aveva portato all' archiviazione di tale procedimento (11). Si era tenuto conto del fatto che la sua struttura era diversa da quella delle imprese giapponesi concorrenti. Prendendo atto di tale circostanza, la Commissione, per tutelare i diritti della difesa della ricorrente, avrebbe dovuto chiarire la ragione per la quale essa aveva abbandonato il criterio della similarità dell' impresa interessata con imprese terze, dei cui dati contabili si era tenuto conto.
19. A questo proposito, desidero premettere che l' unico procedimento che attualmente interessa è quello che ha portato all' adozione del regolamento impugnato. Infatti, un' eventuale illegittimità del regolamento sul dazio provvisorio può tutt' al più incidere sulla legittimità del regolamento impugnato, in quanto detto regolamento ha disposto la riscossione definitiva del dazio provvisorio. Tuttavia la Corte ha statuito su questo punto che la legittimità del regolamento definitivo che dispone la riscossione del dazio antidumping provvisorio può essere revocata in discussione dall' eventuale illegittimità del regolamento provvisorio solo qualora questa si sia estesa al regolamento definitivo (12). In questo ambito occorre accertare se fosse necessario puntualizzare le ragioni del metodo applicato.
20. I diritti della difesa sono rispettati allorquando l' impresa interessata sia stata messa in grado, durante il procedimento amministrativo, di far conoscere il suo punto di vista sulla realtà e sulla pertinenza dei fatti e delle circostanze allegate nonché sui documenti, se del caso, di cui si è tenuto conto (13).
21. Mi pare dubbio che anche circostanze intrinseche come le considerazioni giuridiche poste a fondamento del provvedimento discrezionale da adottare rientrino tra detti requisiti. Nondimeno la questione non si pone nel caso di specie, poiché l' art. 2, n. 3, lett. b), punto ii), del nuovo regolamento base - promulgato oltre tre mesi prima del regolamento impugnato - prevede ex professo il metodo applicato alla ricorrente. Qualunque abbia potuto essere la situazione giuridica derivante dal vecchio regolamento base, il nuovo regolamento base reca pertanto esso stesso la motivazione per il metodo applicato.
22. Altra questione è naturalmente se, tenuto conto delle circostanze del caso, tale metodo potesse essere applicato. Tuttavia la ricorrente poteva pronunciarsi tempestivamente su detta questione prima dell' adozione del regolamento impugnato, asserendo che i presupposti di questo metodo, ad essa noto dal regolamento sul dazio provvisorio, non erano soddisfatti (in particolare, che l' applicazione di detto metodo era inadeguata, alla luce delle prime due frasi della norma) o sostenendo l' illegittimità dello stesso nuovo regolamento base.
23. Poiché la proposta della Commissione per l' adozione del regolamento impugnato è stata presentata, secondo quanto ha affermato il Consiglio, il 23 ottobre 1988 - secondo la ricorrente, invece, soltanto il 18 novembre 1988 (14) - rimaneva comunque tempo sufficiente per produrre detti argomenti ad una data che consentisse alla Commissione di tenerne conto per la redazione della proposta.
24. Quanto all' argomento addotto dalla ricorrente nel medesimo contesto, secondo cui il nuovo regolamento base stesso non salvaguarderebbe i diritti della difesa della ricorrente, in quanto la priverebbe della possibilità di far valere la particolarità della sua struttura in confronto a quella delle imprese giapponesi concorrenti, tale questione non riguarda in realtà i diritti della difesa ma mira a stabilire se il fatto che il Consiglio abbia potuto adottare, nel procedimento amministrativo di cui trattasi, la nuova versione di una norma ancora applicabile fosse compatibile con i principi della certezza del diritto e d' irretroattività. Su tale punto, la ricorrente argomenta che la nuova versione è più sfavorevole di quella iniziale e che essa è stata adottata per legittimare ex post il metodo utilizzato nell' ambito del regolamento sul dazio provvisorio, metodo illegittimo alla stregua della vecchia versione. Su questo punto avrò modo di ritornare.
25. Se ne deve pertanto concludere che la Commissione, non illustrando alla ricorrente le ragioni particolari per cui si è discostata, per gli obiettivi del regolamento impugnato, dal metodo adottato nel procedimento antidumping sull' importazione delle macchine da scrivere elettroniche, non ha disatteso il principio posto a tutela dei diritti della difesa.
26. b) La ricorrente ravvisa inoltre una violazione dei diritti della difesa nel fatto che il Consiglio non le abbia trasmesso prima del 20 settembre 1988 i nominativi delle imprese dei cui dati contabili si è tenuto conto per determinare le spese VGA e l' utile, al momento della costruzione del valore normale per quanto riguarda la ricorrente. Le autorità comunitarie avrebbero dovuto precisare come sono pervenute, fondandosi sui dati contabili delle dette imprese, alla "media ponderata" applicata alla ricorrente ai sensi del punto 36 del regolamento sul dazio provvisorio. Non essendo la ricorrente stata resa edotta in ordine ai suddetti elementi durante tutto il procedimento, essa non sarebbe neppure stata in grado di valutarli, con conseguente violazione dei diritti della difesa.
27. Tale argomento non regge al vaglio. Emerge chiaramente dai resoconti presentati dal Consiglio che la ricorrente aveva avuto notizie, sin dall' inizio del procedimento e al più tardi dal 5 novembre 1987, del fatto che i dati contabili di altre imprese venivano utilizzati per la costruzione del valore normale. Risulta inoltre che la ricorrente era al corrente, dal 17 marzo 1988, delle percentuali di cui le autorità comunitarie intendevano avvalersi per le spese VGA e per l' utile sul valore costruito. Dette percentuali erano, come evincesi dagli atti del fascicolo, di gran lunga superiori a quelle della ricorrente. Quest' ultima doveva necessariamente desumerne che i dati impiegati riguardavano imprese aventi struttura diversa. Essa era inoltre al corrente di tutti i dati necessari per un' efficace difesa. Ai sensi dell' art. 8, n. 3, del nuovo regolamento base (15), i dati contabili specifici utilizzati per la media, e dunque anche per le percentuali di cui si è tenuto conto, andavano considerati riservati e non potevano pertanto essere trasmessi alla ricorrente.
28. In quanto la ricorrente lamenta, in questo contesto, anche il fatto che non si sia dato riscontro alla lettera 2 settembre 1988 con cui si domandavano ragguagli sul metodo utilizzato per la determinazione delle spese VGA e dell' utile nonché sui correttivi applicati per escludere dal calcolo le spese e gli utili provenienti dalle vendite sul territorio nazionale, basti osservare che ai sensi dell' art. 7, n. 4, lett. c), punto i), cc), del regolamento base (sia vecchio che nuovo) tali richieste informative devono pervenire alla Commissione al più tardi un mese dopo la pubblicazione dell' istituzione del dazio antidumping provvisorio (quindi, nel caso di specie, il 26 giugno 1988). Inviando la lettera il 2 settembre 1988, la ricorrente non ha osservato questa scadenza.
29. c) A parere della ricorrente, la trasgressione dei diritti della difesa emerge altresì dalla circostanza che la Commissione le abbia fatto credere che essa ricorrente avrebbe ancora potuto far valere le proprie ragioni sul metodo di costruzione del valore normale nel corso della "disclosure conference". Orbene, la conferenza avrebbe avuto luogo soltanto il 23 agosto 1988, cioè successivamente all' entrata in vigore del nuovo regolamento base, il quale, nella parte in cui prevede espressamente il metodo censurato nella specie, sarebbe più sfavorevole alla ricorrente rispetto al vecchio regolamento base.
30. Quanto al principale elemento di fatto dedotto sul suddetto argomento, è certo che la menzionata "disclosure conference" ha avuto effettivamente luogo soltanto il 23 agosto 1988. Inoltre, risulta dalla lettera della ricorrente alla Commissione 18 marzo 1988 che si era, a quanto pare, "convenuto" di proseguire la discussione su questo punto nell' ambito della "disclosure conference". Dagli atti di causa non è dato stabilire l' importanza da attribuirsi alla detta "convention" tra le parti. Tuttavia, anche se fosse vero che la Commissione ha cercato, come la ricorrente sembra supporre, di rinviare la discussione, mercè un atteggiamento di temporeggiamento, ad un momento successivo all' adozione del nuovo regolamento base, non scorgo in tale circostanza alcuna trasgressione dei diritti della difesa. O il nuovo regolamento base è più sfavorevole per la ricorrente, e ciò va allora esaminato sotto il profilo della certezza del diritto e del divieto di provvedimenti retroattivi. Sussisterebbe violazione dei diritti della difesa, a questo proposito, soltanto se alla ricorrente non fosse stato concesso un tempo sufficiente per far valere le proprie ragioni fondate su questo regolamento, in tempo utile affinché di essi si potesse tener conto per la decisione del Consiglio. Orbene, si è visto che così non è. Oppure il nuovo regolamento base non è svantaggioso per la ricorrente, e allora la sua tesi è priva di fondamento. Del resto, la ricorrente ha già fatto valere, nella lettera 21 giugno 1988, tutti gli argomenti addotti nell' ambito del procedimento dinanzi alla Corte di giustizia. Non si vede come la summenzionata "convention" abbia impedito alla ricorrente di proporre, in qualunque momento, nuovi argomenti. Questa censura della ricorrente va pertanto respinta.
31. 2. A parte gli argomenti testé presi in esame e relativi alla costruzione del valore normale, la ricorrente assume inoltre che i diritti della difesa sono stati violati con riguardo alla determinazione del danno. A questo proposito, essa argomenta di avere unicamente fornito, per il periodo precedente a quello considerato dall' inchiesta, dati complessivi e ciò, inoltre, soltanto per gli anni 1984 e 1985 (e non per il 1983), mentre nessun dato è stato peraltro richiesto per questi anni per i singoli modelli di stampanti o segmenti di mercato. Poiché gli effetti dell' asserito dumping sono stati accertati prima del periodo considerato dall' inchiesta e ciò in base ad una "ulteriore inchiesta" (v. punto 59 del regolamento impugnato), ossia in base all' esame dei dati contabili dei produttori della Comunità, i diritti della difesa della ricorrente non sarebbero stati rispettati.
32. Non si può certo negare che il punto 59 in parola parli di dumping, in ciò riferendosi quindi, a quel che sembra, anche al periodo decorrente dal 1983 e precedente il periodo considerato dall' inchiesta. Per contro è pacifico che l' istituzione comunitaria ha condotto per questo periodo unicamente un' inchiesta sul danno, nel senso che essa ha accertato l' incidenza delle importazioni giapponesi sullo sviluppo economico dei produttori della Comunità (16). Se ciò sia sufficiente per accertare il nesso di causalità tra dumping e danno, dal momento che il periodo d' inchiesta e quello per cui il danno è stato accertato non coincidono completamente, non è questione connessa a quella dei diritti della difesa, bensì a quella della legittimità materiale del regolamento impugnato. Sul punto, la ricorrente ha avanzato altri argomenti che prenderò in esame. Quanto all' accertamento del danno, risulta che esso è stato effettuato in base allo studio della società di consulenza Ernst & Whinney, presentato dagli stessi fabbricanti giapponesi di stampanti, e che in esso è compreso l' anno 1983. Anche la ricorrente è stata resa edotta dell' utilizzo del suddetto studio dalla lettera della Commissione 28 settembre 1988. I dati riguardanti la stessa concorrente e relativi agli anni 1984 e 1985 figurano nel questionario da essa esibito nel procedimento amministrativo. Infine, quanto ai dati relativi ai diversi produttori europei, essi sono effettivamente riservati e pertanto non potevano, in quanto tali, essere trasmessi alla ricorrente. Tuttavia è pacifico che il fascicolo predisposto dalla Commissione, al quale la ricorrente poteva accedere ai sensi dell' art. 7, n. 4, lett. a), del (nuovo o vecchio) regolamento base, conteneva delle sintesi non riservate. Talché la ricorrente era a conoscenza di tutti i dati utilizzati per l' accertamento del danno o quanto meno poteva accedervi. Non può parlarsi pertanto di trasgressione dei diritti della difesa.
III - Difetto di motivazione
33. 1. A parere della ricorrente, il regolamento impugnato presenta una prima carenza di motivazione nei punti 21 e 22, che riguardano la costruzione del valore normale. Al riguardo, la ricorrente fa richiamo al procedimento antidumping concernente le importazioni di macchine da scrivere elettroniche originarie del Giappone (17), nel quale le spese VGA e l' utile sono stabiliti sulla base dei dati contabili della ricorrente, il che aveva determinato la chiusura di quel procedimento nei confronti della ricorrente (18). Poiché tale metodo sarebbe stato ora disatteso nel procedimento di cui trattasi, il Consiglio avrebbe dovuto puntualizzare la motivazione del cambiamento di metodo per la determinazione del valore normale e il modo per evitare discriminazioni nell' applicazione del nuovo metodo prescelto.
34. Secondo una costante giurisprudenza, la motivazione prescritta dall' art. 190 del Trattato CEE deve corrispondere alla natura dell' atto considerato. Essa deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l' iter logico seguito dall' autorità comunitaria da cui promana l' atto, onde consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere alla Corte di esercitare il proprio controllo (19). Nel caso di specie il Consiglio, al punto 21 del regolamento impugnato, ha rinviato all' art. 2, n. 3, lett. b), punto ii), del nuovo regolamento base, nel quale il metodo applicato nella specie era esplicitamente contemplato. Inoltre, esso ha preso posizione sulla questione della discriminazione mossa dalla ricorrente, affermando quanto segue (secondo comma del punto citato):
"Il Consiglio dal canto suo conferma che il fatto che un esportatore non venda il prodotto in questione e, di conseguenza, non abbia un' organizzazione di vendita sul mercato interno, non incide sui criteri da seguire per stimare le spese di vendita amministrative, nonché altre spese generali, e il profitto nel calcolo del valore normale per l' esportatore".
35. Da ciò deve desumersi che il Consiglio non riscontra, nelle peculiarità della struttura della ricorrente, alcun motivo per trattarla in modo diverso rispetto agli altri esportatori, o che dette differenze strutturali non consentono di ritenere che le situazioni siano profondamente diverse. Diviene così evidente che il Consiglio muove da una prospettiva del tutto diversa da quella della ricorrente, prospettiva che dà conto del provvedimento adottato e del metodo applicato. La possibilità per la Corte di esercitare il proprio controllo è garantita; in particolare essa può accertare se la posizione del Consiglio sulla questione della discriminazione sia corretta. Il mezzo relativo al difetto di motivazione è quindi infondato nella parte in cui riguarda i punti 21 e 22 del regolamento impugnato.
36. 2. La seconda censura, connessa all' asserita mancanza di motivazione del regolamento impugnato, concerne la questione del danno e avanza dubbi sul punto 60 di detto regolamento. Da tale punto emerge che l' autorità comunitaria ha attribuito al dumping (dei produttori giapponesi) gli effetti di importazioni provenienti da paesi terzi diversi dal Giappone.
37. Non ritengo di poter trarre dal predetto punto del regolamento alcuna indicazione in questo senso. Esso allude unicamente alle importazioni divenute "notevoli soltanto dopo la fine del periodo d' inchiesta". D' altronde, il difetto di motivazione non potrebbe essere dimostrato neppure se emergesse dal testo censurato dalla ricorrente che il Consiglio ha assegnato a carico delle importazioni di cui all' attuale procedimento antidumping un danno ad esse del tutto estraneo. Se il Consiglio avesse fatto ciò e avesse rinviato nel regolamento impugnato a questo modo di procedere, non vi sarebbe stata mancanza di motivazione, ma tutt' al più trasgressione del regolamento base (v. art. 4, n. 1, secondo comma). Neppure su questo punto la tesi della ricorrente può quindi essere accolta.
Parte seconda - Sulla legittimità materiale (20) del regolamento impugnato
I - Definizione dei prodotti (simili) presi in considerazione
38. La ricorrente contesta la fondatezza dei punti 5 e seguenti del regolamento impugnato e assume che il gruppo di prodotti che rientrano nella categoria dei "prodotti simili" non è stato adeguatamente definito ai fini del presente procedimento antidumping. A suo parere, si sarebbe dovuto distinguere, per le stampanti prese in considerazione, tra due segmenti (il segmento inferiore e quello superiore). Questi due segmenti si distinguono per l' uso a cui gli apparecchi sono destinati, per la clientela interessata e per l' utile ricavabile. Il Consiglio non ha operato tale distinzione e ciò, a parere della ricorrente, costituisce errore nella valutazione dei fatti.
39. Questo argomento va immediatamente respinto. Per un verso, la ricorrente non indica in che modo il metodo applicato dal Consiglio le abbia procurato svantaggi. Per l' altro - e ciò mi sembra essere in diretta connessione con il punto precedente -, essa dichiara nella controreplica (controbattendo alla tesi del Consiglio nel controricorso) che possono sussistere in realtà opinioni diverse sui criteri da adottare per la divisione in segmenti dell' insieme formato dalle stampanti di cui trattasi; a parere della ricorrente, il Consiglio avrebbe tuttavia dovuto cercare di applicare l' uno o l' altro di detti criteri. In tal modo, essa riconosce che non sussistono criteri di suddivisione generalmente accettati, come pure sostenuto dal Consiglio. Questo argomento è pertanto infondato.
II - Valore normale
40. 1. Quanto alle censure relative alla costruzione del valore normale, occorre anzitutto prendere in esame quella che, argomentando dall' art. 184 del Trattato CEE, concerne l' applicabilità dell' art. 2, n. 3, lett. b), punto ii), del nuovo regolamento base.
41. a) In quest' ambito esaminerò, "in limine", la censura della ricorrente relativa alla motivazione di tale norma nonché alla sua legittimità materiale per poi prenderne in esame ((dal punto b) )) l' applicabilità nel tempo alla luce dell' art. 19 del nuovo regolamento base.
42. aa) La ricorrente ritiene che la disposizione impugnata nel caso di specie non sia adeguatamente motivata nel preambolo del nuovo regolamento base (21), tenuto conto di quanto è prescritto dall' art. 190 del Trattato CEE. Essa sostiene, in primo luogo, che l' autorità comunitaria avrebbe dovuto specificare che si trattava di una nuova norma avente valore normativo costitutivo e che rappresentava una modifica essenziale, in deroga alla prassi abituale della Commissione.
43. E' sufficiente rilevare, al riguardo, che il tenore del quarto e del trentatreesimo considerando del nuovo regolamento base presenta la modifica del testo derivante da detto regolamento come semplice chiarimento del vecchio regolamento base (22). In tal senso, l' intenzione del legislatore è specificata a sufficienza. Supponendo che il disposto normativo trascenda tale obiettivo, ciò giustificherebbe semmai un' interpretazione restrittiva o, qualora ciò non sia possibile, un controllo sotto il profilo del principio di proporzionalità. Non vi scorgo invece alcuna mancanza di motivazione.
44. La ricorrente replica che l' autorità comunitaria avrebbe dovuto chiarire in quale misura l' applicazione della nuova norma non discriminava le imprese analoghe a quella della ricorrente. Nel caso delle suddette imprese, infatti, sarebbero stati aggiunti ai costi reali di produzione le spese e gli utili di altre imprese, senza accertare se queste ultime presentassero caratteristiche nella sostanza analoghe. Si sarebbe dovuto provare, semmai, come evitare o compensare tale effetto discriminatorio. Sono tuttavia del parere che il legislatore non debba addurre in tutti i casi, per tutte le norme che possono essere applicate, per una ragione o per l' altra, in modo discriminatorio, una motivazione che contenga sul tema una specifica presa di posizione. Il divieto di discriminazioni è un principio generale del diritto comunitario. Nell' applicare una qualsiasi disposizione del diritto derivato le istituzioni comunitarie debbono fare tutto quanto è possibile per adeguarsi a questo principio. Se una norma non consente tale adeguamento, ciò non costituisce difetto di motivazione, bensì trasgressione del divieto di discriminazioni.
45. Infine, la ricorrente fa ancora rilevare l' esistenza di una contraddizione fra il trentatreesimo considerando e l' art. 2, n. 3, lett. b), punto ii), del nuovo regolamento base, posto che nel testo della disposizione stessa non è previsto che le spese VGA e l' utile possano essere stabiliti su "qualsiasi altra base equa" (23). Su questo punto la ricorrente rinvia all' ultima parte della frase della disposizione censurata, ove si legge che:
"Qualora non sia possibile applicare nessuno dei due metodi indicati, le spese sostenute e il profitto realizzato vengono calcolati (...) su altra base equa".
46. Ne consegue pertanto che l' assunto della ricorrente, secondo il quale il nuovo regolamento base comporterebbe una serie di vizi di motivazione, non può essere condiviso.
47. bb) Vanno esaminate ora le questioni attinenti alla legittimità materiale del nuovo regolamento base.
48. (1) La prima violazione del diritto comunitario asserita dalla ricorrente concerne l' art. 2, n. 4, del codice antidumping del GATT.
49. (a) Il metodo applicato nel caso di specie dal convenuto a norma dell' art. 2, n. 3, lett. b), punto ii), del regolamento (CEE) n. 2423/88, condurrebbe all' utilizzo, per la costruzione del valore normale, di spese e di utili non "congrui" ai sensi della citata norma del codice antidumping.
50. La ricorrente sarebbe un semplice stabilimento di produzione, privo di personale preposto alle vendite e di struttura distributiva, e possiederebbe un numero limitato di clienti. Essa produrrebbe unicamente un numero limitato di prodotti diversificati (macchine da scrivere e stampanti). In ciascun paese di esportazione vi sarebbe soltanto un venditore incaricato di svolgere le attività di un distributore che garantisce la distribuzione nell' intero paese. Il confronto con imprese che per la loro struttura non sono comparabili con la ricorrente sarebbe inadeguato, alla luce della menzionata esigenza del codice antidumping. Ciò sarebbe tanto più evidente ove si consideri il trattamento riservato alla ricorrente nel procedimento antidumping relativo alle macchine da scrivere elettroniche. In quel procedimento si sarebbe tenuto conto della particolare struttura della ricorrente e ciò avrebbe portato alla chiusura di quel procedimento (24).
51. In questo contesto, la ricorrente asserisce che o l' art. 2, n. 3, lett. b), punto ii), del nuovo regolamento base non è compatibile in quanto tale con il codice antidumping, in particolare allorché esso riduce, in casi analoghi a quello di cui trattasi, il potere discrezionale dell' autorità comunitaria limitandolo al metodo nella specie adottato, oppure, nell' ipotesi in cui le autorità comunitarie mantengano, sempre nell' ambito di detta disposizione, il potere discrezionale di cui godono in forza del codice, è allora il metodo adottato nel presente caso in contrasto con il codice.
52. (b) Delle due possibilità indicate dalla ricorrente - trasgressione del codice antidumping mediante il nuovo regolamento base o in conseguenza del metodo di applicazione di tale regolamento - soltanto la prima può essere rilevante ai fini di un controllo nell' ambito dell' art. 184 del Trattato CEE.
53. (aa) Al riguardo, vorrei premettere che il codice, rispetto al quale la Comunità è parte contraente, può essere oggetto di controllo ai sensi dell' art. 184 del Trattato CEE. In forza dell' art. 228, n. 2, gli accordi di diritto internazionale conclusi dalla Comunità divengono parte integrante del diritto comunitario. Come si evince dal disposto dell' art. 228, questi si collocano, quanto ad importanza, tra il diritto comunitario originario (norme del Trattato) e quello derivato e possono pertanto essere ricompresi tra le "regole di diritto relative all' applicazione del Trattato". Ciò è confermato dalla giurisprudenza della Corte sull' art. 177 del Trattato CEE, secondo la quale, da un lato, tali accordi vanno considerati atti adottati dalle istituzioni della Comunità, per la cui interpretazione la Corte è pertanto competente nell' ambito dell' ordinamento giuridico comunitario (25), e, dall' altro, il controllo di validità delle norme del diritto comunitario derivato sotto il profilo della violazione di accordi conclusi dalla Comunità è già stato effettuato dalla Corte (26) (27). Quanto al codice antidumping, la Corte di giustizia sembra aver condiviso gli stessi principi nella sentenza "Cartorobica" (28).
54. (bb) Nella presente causa si è poi sollevata la questione se le disposizioni del codice antidumping si applichino direttamente ai singoli - nella specie alla ricorrente -, come sostiene la ricorrente, avversata dal convenuto.
55. La posizione del convenuto si fonda sulla giurisprudenza della Corte in ordine ad una serie di disposizioni del GATT (29), il cui articolo VI, com' è noto, è stato concretamente attuato nel presente codice. Questa giurisprudenza rimanda allo spirito, alla struttura e al dettato del GATT; la Corte ha argomentato dalle disposizioni relative alle deroghe e alle norme generali, ai provvedimenti che possono essere adottati in caso di difficoltà eccezionali nonché al regolamento delle controversie per concludere che le diverse disposizioni del GATT non potevano essere direttamente applicate. In una successiva sentenza nella causa Fediol III (30), la Corte doveva pronunciarsi su di una eccezione d' irricevibilità proposta dalla Commissione avverso un ricorso diretto contro la decisione della Commissione che respingeva una denuncia ai sensi del regolamento (CEE) n. 2641/84 (31). Questo regolamento prevede misure contro tutte le pratiche commerciali illecite, tra cui quelle imputabili ad un paese terzo, in quanto incompatibili, in materia di commercio internazionale, con le norme del diritto internazionale (art. 1). Viene così fatto richiamo, in particolare, al GATT (32). Ai sensi dell' art. 3, talune persone e associazioni possono presentare domande scritte tendenti all' instaurazione di un procedimento. La Corte di giustizia ha statuito che la giurisprudenza anteriore sull' applicabilità diretta del GATT non implica che i soggetti non possono invocare il GATT per far controllare se un comportamento contestato con una denuncia costituisca una pratica commerciale illecita (33). Il regolamento attribuisce ai richiedenti interessati il diritto di invocare il GATT nella denuncia e pertanto anche il diritto di adire la Corte per ottenerne il controllo in tale ambito (34).
56. Dal punto di vista teorico, sarebbe senza dubbio interessante stabilire se la Corte debba pronunciarsi a favore dell' applicabilità diretta del codice antidumping. Tuttavia, secondo la giurisprudenza citata nel punto precedente (35), il semplice controllo della validità non presuppone comunque la previa decisione sul punto se la disposizione considerata dell' accordo internazionale sia direttamente efficace. Diverso è indubbiamente il caso di accordi di contenuto talmente incerto da non potersi ritenere assoggettabili al sindacato giurisdizionale. Orbene, su questo punto la Corte di giustizia ha statuito, nella sentenza Fediol III (36), che per accertare la sussistenza di pratiche commerciali illecite la Corte può interpretare e applicare le norme del GATT e che dette norme sono sufficienti per detto accertamento. Quanto al codice antidumping, non ho alcun dubbio circa le possibilità di controllo da parte della Corte nel senso indicato - tanto più che i regolamenti base (in particolare i vecchi regolamenti base (CEE) n. 3017/79 (37) e (CEE) n. 2176/84) sono in larga parte ancorati alle disposizioni del codice. Quanto alla disposizione sul valore normale costruito sussiste, per il punto qui rilevante, una corrispondenza quasi letterale fra l' art. 2, n. 3, lett. b), punto ii), del regolamento n. 2176/84 e il codice antidumping.
57. (cc) Se, quindi, non mi occupo qui della questione dell' efficacia diretta del codice antidumping, ciò deriva dal fatto che è assolutamente certo che un' incompatibilità del nuovo sistema con detto codice deve escludersi.
58. Il punto di partenza della riflessione dev' essere il requisito della "base equa", cui debbono soddisfare, ai sensi del codice, tanto il profitto quanto le spese VGA da includere nel valore normale costruito.
59. Che cosa si debba in particolare intendere per equo dipende ovviamente dallo scopo perseguito, nel sistema del codice, dalla costruzione del valore normale. Si possono ipotizzare due intendimenti. Nel primo, la costruzione del valore normale serve per stabilire il prezzo di vendita di un prodotto quale sarebbe se detto prodotto venisse venduto nel paese d' origine o di esportazione. In questo senso la Corte di giustizia aveva indicato lo scopo della costruzione del valore normale nelle cause relative all' importazione delle macchine da scrivere elettroniche (38). L' altro intendimento era stato propugnato a suo tempo dinanzi alla Corte dalla ricorrente nelle cause ricordate. Stando ad esso, il valore normale costruito costituisce il valore equo della merce esportata.
60. Dal codice non è dato desumere se soltanto l' uno o l' altro di detti intendimenti sia fondato. Infatti, a parte la norma secondo cui le spese di produzione delle quali tener conto sono quelle del paese d' origine, il che è palese e non milita in favore né dell' uno né dell' altro dei due intendimenti, soltanto la norma concernente gli utili rinvia in qualche modo al paese d' origine (o al paese di esportazione: v. art. 2, n. 3, del codice). Ai sensi di tale disciplina, la maggiorazione relativa all' utile non supererà l' utile normalmente realizzato per le vendite di prodotti della stessa categoria generale sul mercato interno del paese d' origine (art. 2, n. 4, ultima frase, del codice). Tuttavia viene qui fissata soltanto una "norma" che non riguarda in alcun modo la determinazione del profitto di cui tener conto complessivamente, ma stabilisce soltanto un limite massimo.
61. Del resto, neppure la clausola generale di cui all' art. 2, n. 1, del codice soccorre, in quanto la costruzione del valore normale riguarda per l' appunto i casi in cui i presupposti dell' ipotesi presa come riferimento non sono soddisfatti. Il fatto che per l' applicazione dei criteri sussidiari di cui all' art. 2, n. 4, il criterio principale (il confronto con le vendite sul mercato interno) non debba necessariamente ritenersi elemento determinante si evince dalla natura del primo criterio sussidiario, sulla scorta del quale il margine del dumping viene stabilito in rapporto al prezzo comparabile del prodotto simile esportato in un paese terzo.
62. I suddetti rilievi, che approfondirò successivamente, sono sufficienti per pronunciarsi su questo argomento della ricorrente e per affermare che sotto tale profilo non può riscontrarsi alcuna violazione del regolamento base.
63. Indipendentemente da ciò, pur avendo la ricorrente cercato di dimostrare, nel corso dell' udienza, avvalendosi dei dati relativi alle vendite di macchine da scrivere sul mercato giapponese, che le sarebbe possibile mettere in vendita notevoli quantitativi di stampanti a matrice di punti su detto mercato, la sua censura verte in realtà sulla scelta fra le due impostazioni or ora descritte. Cionondimeno, tale riflessione non può in nessun caso condurre a invalidare il secondo metodo di cui all' art. 2, n. 3, lett. b), punto ii), del nuovo regolamento base. Non si può certo negare che detto metodo porti senza alcun dubbio al calcolo di un valore normale quale sarebbe se il produttore interessato vendesse effettivamente sul mercato interno del paese di esportazione, tuttavia la ricorrente sostiene al riguardo che l' applicazione di tale disposizione non è "equa", avuto riguardo alla sua situazione particolare.
64. Senonché, pure sul presupposto di tale osservazione, potrebbe determinarsi l' invalidità della disposizione controversa, soltanto qualora la stessa disposizione costringesse, nel caso in esame, ad un calcolo "non equo" del valore normale. Orbene, così non è.
65. Discende dalla struttura dell' art. 2, n. 3, lett. b), punto ii), del nuovo regolamento base che ciascun metodo ivi indicato va applicato alla luce del principio del carattere equo, principio oggetto di ripetuta menzione nelle prime due frasi. Poiché detto profilo non emerge chiaramente dalla formulazione dei tre metodi ivi indicati, occorre avvalersi di questo criterio. Peraltro, anche a prescindere da ciò, tutti e tre i metodi menzionati soggiacciono al parametro dell' equità. Talché occorre passare dal primo metodo (determinazione delle spese e del margine di profitto di cui tener conto in base alle vendite del produttore/esportatore sul mercato interno) al secondo metodo di cui si tratta in questo contesto, tra l' altro, allorché l' utilizzo dei dati così ottenuti non presenta un carattere equo (39). Ove "non sia possibile applicare nessuno dei due metodi indicati", occorre passare al terzo metodo menzionato (il ricorso alle vendite nello stesso settore di attività economica sul mercato interno) o stabilire le spese e gli utili su altra base equa. Questa formula introduttiva rimanda apertamente ai presupposti per il passaggio dal primo al secondo metodo, il che significa che quest' ultimo può essere applicato soltanto se sia equo. Per quanto riguarda il terzo metodo del quale è fatta menzione, tale esigenza viene fatta salva dall' ultima parte della frase ("o eventualmente su altra base equa" (40)), che ha pertanto la duplice funzione di riserva circa il carattere equo per il terzo metodo elencato e di clausola d' apertura, che rimanda nuovamente al criterio di base del codice.
66. Per completezza, devo ancora rilevare che non può ravvisarsi trasgressione del codice nel semplice fatto che una condizione espressa in modo assai generico in quest' ultimo (nella specie, la condizione del "carattere equo" delle spese e degli utili di cui tener conto) venga concretizzata dal legislatore antidumping della rispettiva parte contraente. Il codice non prescrive che i firmatari riprendano alla lettera il testo dell' accordo nelle loro rispettive discipline. Esso prevede soltanto che tali norme debbano essere "conformi" a quelle dell' accordo (41), ossia, come peraltro è confermato dall' espressione "maggiore uniformità" (e non: completa uniformità) contenuta nel preambolo, non in contrasto con le regole dell' accordo, a danno degli operatori soggetti ai provvedimenti antidumping (42). Non si deve sottovalutare il fatto che la concreta attuazione di nozioni imprecisate può sovente portare, in definitiva, ad un trattamento diverso da quello previsto dal codice, soprattutto se a causa di tale attuazione in concreto l' interessato si trovi, in taluni casi, in una situazione più sfavorevole di quella derivante dall' applicazione del solo testo del codice. Tuttavia, come ho dimostrato nei rilievi da me svolti in ordine al disposto della norma ed alla sua struttura, l' art. 2, n. 3, lett. b), punto ii), del nuovo regolamento base non è censurabile, e ciò pure, in particolare, alla luce del secondo metodo di calcolo ivi indicato. Questa disposizione non può pertanto ritenersi in contrasto con l' art. 2, n. 4, del codice antidumping.
67. (2) La ricorrente sostiene poi che il secondo metodo di calcolo censurato fa sì che il valore normale e il prezzo all' esportazione vengano posti a confronto in stadi commerciali diversi, in contrasto con l' art. 2, n. 6, del codice antidumping. Il valore normale non sarebbe confrontabile con i prezzi all' esportazione risultanti in caso di struttura come quella della ricorrente, cioè determinati allo stadio dell' uscita dalla fabbrica. Né i correttivi previsti dal nuovo regolamento base sarebbero sufficienti a risolvere detti problemi.
68. Ai sensi dell' art. 2, n. 6, del codice antidumping, il prezzo di esportazione e il prezzo interno nel paese di esportazione "dovranno essere paragonati allo stesso stadio commerciale, che normalmente è quello dell' uscita dalla fabbrica (...)".
69. La censura in esame non è pertinente in relazione al problema sollevato, che in realtà è strettamente connesso a quello della determinazione del valore normale (43). Se il ricorso alle spese ed agli utili qui indicati (quelli sussistenti nel caso di una struttura di vendita per il mercato interno giapponese) non è equo, ciò si riverbera anzitutto, come ho già rilevato, sulla determinazione del valore normale, nel senso che essi non sono inclusi nel valore normale e che quest' ultimo è stabilito seguendo un altro metodo. In tal caso, le modalità del confronto censurate dalla ricorrente divengono irrilevanti. Per contro, se tali spese e utili vanno inclusi in quanto equi, si deve allora tener conto delle seguenti considerazioni.
70. Un raffronto corretto tra valore normale e prezzo all' esportazione allo stadio dell' "uscita dalla fabbrica" (art. 2, n. 6, del codice) presuppone anzitutto che entrambi questi valori siano confrontati a livello della prima vendita ad un acquirente indipendente. Ciò significa, in particolare, che il valore normale va confrontato includendo in esso le spese VGA e gli utili di quelle società di distribuzione che, pur essendo sul piano giuridico indipendenti dalla società madre di produzione, non lo sono sul piano economico (44). Soltanto le vendite di queste società ad un acquirente indipendente costituiscono la base del valore normale costruito. Ciò costituisce un' applicazione del principio secondo cui tutte le spese sostenute e gli utili realizzati nelle vendite reali sul mercato interno vanno ricompresi nel valore normale. Il suddetto principio è stato espressamente ribadito dalla Corte nella sentenza pronunciata nella causa TEC. Tale causa verteva sul computo del valore normale per un' impresa che non vendeva sul mercato giapponese il prodotto oggetto del procedimento (macchine da scrivere elettroniche). Il Consiglio aveva costruito il valore normale includendovi le spese VGA di una società di distribuzione collegata che vendeva altre merci ed aveva confrontato detto valore con il prezzo all' esportazione. Al riguardo, la Corte ha così statuito:
"In virtù delle considerazioni sopra esposte, va disatteso anche l' argomento della TEC secondo il quale il metodo seguito dalle istituzioni è contrario all' art. 2, n. 9, del regolamento n. 2176/84, ai sensi del quale il valore normale e il prezzo all' esportazione debbono 'normalmente essere comparati allo stesso stadio commerciale, di preferenza quello dell' uscita dalla fabbrica' . In realtà, dinanzi ad un' organizzazione di produzione e vendita come quella adottata dalla Tokyo Electric Company Ltd per i prodotti venduti sul mercato giapponese, il valore normale allo stadio 'uscita dalla fabbrica' può essere stabilito correttamente proprio prendendo in considerazione la prima vendita ad un acquirente indipendente" (45).
71. Non vedo alcun motivo per non riferire le suddette considerazioni al margine di profitto da prendere in considerazione per il valore normale (46). Si può altresì ritenere che i suddetti rilievi valgano, mutatis mutandis, per l' interpretazione del codice, il quale sul punto in parola è in armonia con il vecchio regolamento base applicato nella citata sentenza.
72. La disposizione censurata dalla ricorrente è senz' altro compatibile con il principio risultante da quanto sopra, secondo cui il raffronto allo stadio dell' uscita dalla fabbrica riguarda i prezzi di volta in volta fatturati al primo acquirente indipendente. Le spese e gli utili di cui all' art. 2, n. 3, lett. b), punto ii), del nuovo regolamento base sono soltanto quelli che riguardano "altri produttori o esportatori" (47), cioè escludendo quelli sostenuti da coloro che hanno acquistato le merci dagli stessi produttori o esportatori.
239. c) Quanto al punto 60 del regolamento impugnato, la ricorrente sostiene poi che le autorità comunitarie non avrebbero dovuto limitarsi a constatare che le ripercussioni delle importazioni "OEM" da paesi terzi diversi dal Giappone si limitavano ad un solo Stato membro ed erano divenute notevoli soltanto alla fine del periodo considerato dall' inchiesta. Secondo la ricorrente, un' indagine puntuale su dette importazioni avrebbe indotto a ritenere che esse costituivano una quota del mercato non irrilevante. Il danno derivatone è stato pertanto erroneamente ricondotto al dumping degli importatori giapponesi, in contrasto con l' art. 4, n. 1, del regolamento base.
240. Risulta tuttavia evidente, dal confronto tra il calcolo utilizzato dalla ricorrente (per gli anni 1984-1986) e la tabella su cui tale calcolo è fondato (102), che la ricorrente, nell' asserire che il volume delle importazioni da paesi terzi è più elevato di quello accertato dal Consiglio, tiene conto delle importazioni di stampanti originarie del Giappone. Su questo punto il Consiglio ha precisato, senza essere contraddetto, che le importazioni in parola sono oggetto del procedimento antidumping di cui trattasi e ciò trova peraltro parimenti conferma sia nel titolo sia nell' art. 1, n. 1, del regolamento impugnato. Inoltre la tabella summenzionata mostra che le importazioni di stampanti da paesi terzi diversi dal Giappone effettuate tra il 1983 e il 1986 hanno costantemente perduto quote di mercato (103) e che l' aumento numerico di unità vendute (8% tra il 1983 ed il 1986) era inferiore all' aumento raggiunto dai produttori giapponesi (290%) come, anche, dagli europei (44%). Ne consegue che anche questa censura, come tutte le altre riferite al nesso di causalità tra dumping e danno, dev' essere disattesa.
241. 4. In conclusione, si deve ritenere che nessuna delle censure relative agli accertamenti sul danno sia fondata, cosicché gli argomenti della ricorrente al riguardo vanno interamente respinti.
VI - Interesse della Comunità
242. La ricorrente solleva una serie di obiezioni contro le affermazioni di cui ai punti 63-66 del regolamento impugnato, asserendo che il Consiglio ha commesso, nelle considerazioni sull' interesse della Comunità, vari errori di valutazione. Sulla maggior parte dei punti sollevati ho già espresso la mia posizione nell' ambito delle censure concernenti il danno, ossia di quelle che si riferiscono alle possibilità dei produttori comunitari di effettuare investimenti. Analogo rilievo valga quanto alla rilevanza delle importazioni di stampanti di origine giapponese provenienti da altri paesi terzi.
243. Rimane da esaminare l' argomento secondo cui il provvedimento antidumping gioverebbe soprattutto ai produttori di altri paesi. Orbene, tale assunto non è motivato in modo più puntuale. Poiché tra il 1983 e il 1986 il numero di produttori di altri paesi terzi è costantemente diminuito nell' intero mercato comune e per contro il numero dei produttori giapponesi è continuamente cresciuto, si sarebbe dovuto dimostrare in quale modo la situazione - in particolare negli ultimi mesi del periodo considerato dall' inchiesta - si fosse eventualmente modificata (rovesciata). Tuttavia nulla è stato addotto al riguardo. Né peraltro sussistono elementi che facciano ritenere che le importazioni di prodotti provenienti da altri paesi terzi siano oggetto di un dumping, cosicché una difesa dalla penetrazione sul mercato di detti produttori non sarebbe opportuna (104).
VII - Ammontare del dazio
244. La ricorrente censura infine le considerazioni del Consiglio relative alla soglia di pregiudizio di cui al punto 72 del regolamento impugnato e asserisce che esse sono viziate da un errore di valutazione; tali considerazioni denunciano inoltre la presenza di uno sviamento di potere. A suo parere, il metodo di calcolo ivi indicato non le è stato applicato, altrimenti ne sarebbe derivata una soglia di pregiudizio pari a 0. Il prezzo di vendita medio della ricorrente al primo rivenditore indipendente, cioè all' importatore comunitario, sarebbe necessariamente identico al prezzo cif, in quanto si tratterebbe del prezzo effettivamente pagato da detto importatore. Una deduzione da questo prezzo per determinare il valore cif non è giustificata, nei confronti della ricorrente, in quanto essa vende di regola allo stadio "uscita dalla fabbrica".
245. Orbene, la Commissione ha sostenuto, senza essere contraddetta, che questo argomento poggia su un equivoco sul modo di procedere di cui al punto 72. I prezzi ai quali si è attinto per accertare la sottoquotazione indicata ai punti 50 e 51 sono prezzi interni che comprendono, in particolare, i dazi e le tasse doganali (a prescindere dai correttivi per i costi di trasporto e per le differenze tra i circuiti di vendita). Di massima, questi prezzi sono elementi determinanti anche per il calcolo della soglia di pregiudizio (individuale) di cui al punto 71. Detto calcolo non è pertanto idoneo a stabilire il dazio antidumping da applicare, che viene percepito sul prezzo franco frontiera allo stadio cif. Il prezzo da prendere in considerazione per la determinazione della soglia di pregiudizio va pertanto corretto in questo senso. Nel punto 72 del regolamento impugnato la conseguenza derivante da questo calcolo per la soglia di pregiudizio viene così descritta:
"La soglia di pregiudizio è stata poi espressa come percentuale della media ponderata dei prezzi di rivendita di ciascun esportatore a livello cif".
246. La ricorrente non ha contestato tale aspetto, onde la censura che essa muove al riguardo non può essere accolta.
Parte terza- Conclusione
247. I. Sul merito, discende dai rilievi sopra svolti che il regolamento impugnato è viziato da errore in quanto la determinazione del valore normale in base alle spese di vendita, alle spese amministrative e alle altre spese generali (spese VGA) nonché al profitto contrasta con l' art. 2, n. 3, lett. b), punto ii), del nuovo regolamento base. Esso va dunque annullato nella parte richiesta anche se dall' esame del regolamento impugnato non è per il resto emersa alcuna irregolarità giuridica e, in particolare, anche le censure mosse contro il nuovo regolamento base ai sensi dell' art. 184 del Trattato CEE risultano infondate.
248. II. Quanto alla decisione sulle spese, che include il procedimento nella causa C-69/89 R, va applicato l' art. 69 del regolamento di procedura. Poiché nel procedimento C-69/89 R la Commissione non ha presentato osservazioni scritte od orali, le spese dell' intervento sono compensate nel senso che la ricorrente e la Commissione sopporteranno ciascuna le proprie spese (105).
C - Conclusione
249. Conseguentemente, propongo quanto segue:
"- di annullare il regolamento impugnato (CEE) n. 3651/88 (arrt. 1-3) nella parte in cui esso riguarda la ricorrente;
- di condannare il Consiglio al pagamento delle spese del procedimento C-69/89 R, fatta eccezione per le spese relative alle parti intervenienti che rimarranno a carico delle medesime;
- di condannare la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento C-69/89 R; tuttavia le spese causate dall' intervento della Commissione sono compensate, di guisa che la ricorrente e la Commissione sopporteranno ciascuna le proprie spese".
(*) Lingua originale: il tedesco.
(1) GU L 317, pag. 33.
(2) Regolamento della Commissione 17 maggio 1988 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di stampanti a impatto seriale e a matrice di punti, originarie del Giappone (GU L 130, pag. 12).
(3) Regolamento del Consiglio 23 luglio 1984 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (GU L 201, pag. 1).
(4) Regolamento del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (GU L 209, pag. 1).
(5) Tale formulazione rimanda alla prima possibilità proposta dalla disposizione di cui trattasi, secondo cui: "L' importo per le spese di vendita, generali e amministrative e per il profitto viene calcolato in base alle spese sostenute e ai profitti realizzati dal produttore o esportatore sulle vendite redditizie del prodotto simile sul mercato interno".
(6) Il corsivo è mio.
(7) GU 1980, L 71, pag. 90.
(8) GU 1980, L 71, pag. 1.
(9) V., ad esempio, sentenza 7 maggio 1987, Nippon Seiko / Consiglio, punto 21 della motivazione (causa 258/84, Racc. pag. 1923).
(10) Regolamento interno adottato dal Consiglio il 24 luglio 1979, in base all' art. 5 del Trattato 8 aprile 1965 che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee (GU L 268, pag. 1).
(11) V. decisione della Commissione 12 febbraio 1986, 86/34/CEE che chiude la procedura antidumping relativa alle importazioni di macchine da scrivere elettroniche originarie del Giappone prodotte dalla società Nakajima All Precision Co. Ltd (GU L 40, pag. 29).
(12) V. sentenza 11 luglio 1990, Neotype Techmashexport / Commissione e Consiglio, punto 69 della motivazione (cause riunite 305/86 e 160/87, Racc. pag. I-2945).
(13) Sentenza 13 febbraio 1979, Hoffmann-La Roche / Commissione, punto 11 della motivazione (causa 85/76, Racc. pag. 461).
(14) L' assunto della ricorrente su questo punto è contraddittorio: la data del 18 novembre 1988 è tratta dalle osservazioni relative all' asserita trasgressione del regolamento interno del Consiglio; tuttavia, si può leggere, alla pag. 11 del ricorso, punto 12, che la ricorrente ha inviato al Consiglio, il 26 ottobre 1988, una nota sulla citata proposta della Commissione.
(15) V. anche sentenza 5 ottobre 1988, TEC e a. / Consiglio, punto 20 della motivazione (cause riunite 260/85 e 106/86, Racc. pag. 5855).
(16) Non vedo peraltro come il dumping possa essere determinato riferendosi ai dati contabili dei produttori della Comunità.
(17) V. regolamento (CEE) del Consiglio n. 1698/85 (GU L 163, pag. 1).
(18) Decisione della Commissione 12 febbraio 1986 (GU L 40, pag. 29).
(19) Sentenza 22 gennaio 1986, Eridania e a. / Cassa conguaglio zucchero e a., punto 37 della motivazione (causa 250/84, Racc. pag. 117); sentenza 11 luglio 1990, Enital / Commissione e Consiglio, punto 35 della motivazione (cause riunite 304/86 e 185/87, Racc. pag. I-2939).
(20) Violazione del Trattato o di qualsiasi altra regola di diritto relativa alla sua applicazione, sviamento di potere.
(21) Quarto e trentatreesimo considerando.
(22) V. il quarto considerando: "siano esposte con chiarezza e sufficienti dettagli"; trentatreesimo considerando: "definire più esplicitamente".
(23) La versione tedesca del testo del regolamento non corrisponde, per quanto riguarda il trentatreesimo considerando, alla versione nelle altre lingue ufficiali in cui si può leggere al termine del considerando l' espressione: "oppure su altra base equa".
(24) V. decisione della Commissione 12 febbraio 1986, 86/34/CEE, che dispone la chiusura della procedura antidumping relativa alle importazioni di macchine da scrivere elettroniche originarie del Giappone prodotte dalla società Nakajima All Precision Company Ltd (GU L 40, pag. 29).
(25) V., in particolare, sentenza 30 aprile 1974, Haegemann / Belgio, punti 2-6 della motivazione (causa 181/73, Racc. pag. 449); sentenza 26 ottobre 1982, Hauptzollamt Mainz / Kupferberg, punti 13 e seguenti della motivazione (causa 104/81, Racc. pag. 3641); infine, sentenza 20 settembre 1990, S.Z. Sevince / Staatssecretaris van Justice, punti 10 e seguenti della motivazione (causa C-192/89, Racc. pag. I-3461).
(26) La sentenza di seguito citata concerne un accordo dapprima concluso con uno Stato membro, indi divenuto parte integrante del diritto comunitario allorché la Comunità è divenuta la sola competente per la politica commerciale; tuttavia questa discrepanza è irrilevante nel caso di specie.
(27) V., in particolare, sentenza 19 novembre 1975, Nederlandse Spoorwegen / Inspektor der Einfuhrzoelle und Verbrauchssteuern, punti 20 e seguenti della motivazione (causa 38/75, Racc. pag. 1439).
(28) Sentenza 27 marzo 1990, Cartorobica / Ministero delle Finanze dello Stato,, in particolare punto 23 della motivazione (causa 189/88, Racc. pag. I-1269).
(29) Sentenza 12 dicembre 1972, International Fruit Company (cause riunite 21/72-24/72, Racc. pag. 1219); sentenza 24 ottobre 1973, Schlueter (causa 9/73, Racc. pag. 1135); sentenza 16 marzo 1983, SIOT (causa 266/81, Racc. pag. 731); sentenza 16 marzo 1983, SPI e SAMI (cause riunite 267/81-269/81, Racc. pag. 801).
(30) Sentenza 22 giugno 1989, Fediol / Commissione, punti 18 e seguenti (causa 70/87, Racc. pag. 1781).
(31) Regolamento del Consiglio 17 settembre 1984 relativo al rafforzamento della politica commerciale comune, particolarmente in materia di difesa contro le pratiche commerciali illecite (GU L 252, pag. 1).
(32) Sentenza nella causa Fediol III (citata alla nota 30), punto 19 della motivazione.
(33) Punto 19 della motivazione.
(34) Punto 22 della motivazione.
(35) Punto 53 delle conclusioni (v. note 27 e 28).
(36) Punto 20 della motivazione.
(37) Regolamento del Consiglio 20 dicembre 1979 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (GU L 339, pag. 1).
(38) Sentenze 5 ottobre 1988, Tokyo Electric Company (TEC) e a. / Consiglio, punti 24 e 27 della motivazione (cause riunite 260/85 e 106/86, Racc. pag. 5855); Brother / Consiglio, punto 18 della motivazione (causa 250/85, Racc. pag. 5683); Canon e a. / Consiglio, punto 26 della motivazione (cause riunite 277/85 e 300/85, Racc. pag. 5731); Silver Seiko e a. / Consiglio, punto 16 della motivazione (cause riunite 273/85 e 107/86, Racc. pag. 5927).
(39) Nelle lingue ufficiali diverse dal tedesco, il carattere equo non figura neppure qui, ma si indica sostanzialmente che tali dati non possono essere utilizzati. Non vi vedo nessuna differenza.
(40) Il corsivo è mio.
(41) V. art. 16, n. 6, lett. a), del codice.
(42) V. Vermulst: Antidumping Law and Practice in the United States and the European Communities, 1987, pag. 700.
(43) L' art. 2, n. 6, del codice non si serve, è vero, della nozione di "valore normale", ma prevede il raffronto del prezzo all' esportazione con tutti i dati che il regolamento base comprende nella nozione di "valore normale".
(44) V., nella specie, il punto 40 del regolamento della Commissione sul dazio provvisorio.
(45) Punto 30 della motivazione.
(46) V. regolamento della Commissione sul dazio provvisorio, combinato disposto dei punti 39 e 40.
(47) Nella sentenza TEC si fa riferimento con questa espressione alla rispettiva "struttura economica".
(48) V. sentenza 7 maggio 1987, NTN Toyo Bearing / Consiglio, punti 13 e seguenti della motivazione (causa 240/84, Racc. pag. 1809).
(49) Sentenze 7 maggio 1987, Nachi Fujikoshi / Consiglio, punti 31 e seguenti della motivazione (causa 255/84, Racc. pag. 1861); Nippon Seiko / Consiglio, punti 43 e seguenti della motivazione (causa 258/84, Racc. pag. 1923); Minebea / Consiglio, punti 41 e seguenti della motivazione (causa 260/84, Racc. pag. 1975).
(50) V. nota precedente.
(51) V., anche, la sentenza in pari data Canon / Consiglio, punto 37 della motivazione (cause riunite 277/85 e 300/85, Racc. pag. 5731); Silver Seiko / Consiglio (cause riunite 273/85 e 107/86, Racc. pag. 5927).
(52) Conclusioni nella causa TEC, citata alla nota 15 (Racc. pag. 5884, in particolare pag. 5898).
(53) Causa 260/84, citata alla nota 49, punto 42 della motivazione.
(54) Causa 260/84, citata alla nota 49, punto 36 della motivazione.
(55) Sentenza 19 ottobre 1977, Ruckdeschel / Hauptzollamt Hamburg-St. Annen, punto 15 della motivazione (cause riunite 117/76 e 16/77, Racc. pag. 1753); sentenza 21 febbraio 1990, Wuidart e a. / Société coopérative, laiteries coopératives eupenoises e a., punto 13 della motivazione (cause riunite C-267/88-C-285/88, Racc. pag. I-435).
(56) Sentenza 17 luglio 1963, Repubblica italiana / Commissione (causa 13/63, Racc. pag. 357, in particolare pag. 384); sentenza 23 febbraio 1983, Wagner / Bundesanstalt fuer landwirtschaftliche Marktordnung (causa 8/82, Racc. pag. 371); sentenza 13 dicembre 1984, Sermide / Cassa conguagli zucchero, punto 28 della motivazione (causa 106/83, Racc. pag. 4209).
(57) V., in particolare, sentenza 13 dicembre 1983, Commissione / Consiglio (causa 218/82, Racc. pag. 4063); sentenza 25 novembre 1986, Klensch / Secrétaire d' État à l' Agriculture et à la Viticulture (cause riunite 201/85 e 202/85, Racc. pag. 3477) e sentenza 4 dicembre 1986, Commissione / Repubblica federale di Germania (causa 205/84, Racc. pag. 3755).
(58) V. sentenza 22 gennaio 1986, Eridania e a. / Cassa conguagli zucchero e a., punto 37 della motivazione (causa 250/84, Racc. pag. 117); sentenza 2 maggio 1990, Scarpe / ONIC, punto 27 della motivazione (causa C-27/89, Racc. pag. I-1701).
(59) "L' importo per le spese di vendita, generali e amministrative e per il profitto viene calcolato in base alle spese sostenute e ai profitti realizzati dal produttore o esportatore sulle vendite redditizie del prodotto simile sul mercato interno".
(60) Sentenza 5 ottobre 1988, Sharp Corporation / Consiglio (causa 301/85, Racc. pag. 5813).
(61) Regolamento (CEE) del Consiglio 19 giugno 1985, n. 1698, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di macchine da scrivere elettroniche originarie del Giappone (GU L 163, pag. 1).
(62) V. nota 104.
(63) GU L 335, pag. 43.
(64) Sentenza 5 maggio 1966, Gutmann / Commissione (cause riunite 18/65 e 35/65, Racc. pag. 154, in particolare pag. 176); sentenza 21 giugno 1984, Lux / Corte dei conti, punto 30 della motivazione (causa 69/83, Racc. pag. 2447).
(65) Sentenza 29 novembre 1956, Fédération charbonnière de Belgique / Haute Autorité (causa 8/55, Racc. pag. 285, in particolare pag. 304); sentenza 8 luglio 1965, Chambre syndicale de la sidérurgie française e a. / Haute Autorité (cause riunite 3/64 e 4/64, Racc. pag. 826, in particolare pag. 844).
(66) Così anche Daig: Nichtigkeits- und Untaetiqkeitsklagen im Recht der Europaeischen Gemeinschaften, 1985, pag. 175.
(67) V. nota 64.
(68) Tali censure si riferiscono alla lettera 2 settembre 1988 inviata dalla ricorrente alla Commissione.
(69) Allegato K al ricorso.
(70) Decisione 86/34/CEE (già citata, nota 11).
(71) Racc. 1988, pag. 5865.
(72) V. anche le altre sentenze 5 ottobre 1988, Silver Seiko e a. / Consiglio, punto 55 della motivazione (cause riunite 273/85 e 107/86, Racc. pag. 5927), e Sharp / Consiglio, punto 22 della motivazione (causa 301/85, Racc. pag. 5813).
(73) V. sentenza 12 luglio 1957, Algera e a. / Haute Autorité (cause riunite 7/56 e 3/57-7/57, Racc. pag. 79, in particolare pag. 113); sentenza 1 giugno 1961, Simon / Corte di giustizia (causa 15/60, Racc. pag. 213, in particolare pag. 233 e seguenti); sentenza 9 marzo 1978, Herpels / Commissione, punti 34 e seguenti della motivazione (causa 54/77, Racc. pag. 585).
(74) Sentenza 14 maggio 1974, Nold / Commissione (causa 4/73, Racc. pag. 491); sentenza 13 dicembre 1979, Hauer / Land Rheinland-Pfalz (causa 44/79, Racc. pag. 3727).
(75) Sentenze 27 settembre 1979, Eridania e a. / Ministero dell' Agricoltura e delle Foreste, punto 22 della motivazione (causa 230/78, Racc. pag. 2749); 6 dicembre 1984, Biovilac / Comunità economica europea, punto 23 della motivazione (causa 59/83, Racc. pag. 4057); 21 maggio 1987, Rau / Bundesanstalt fuer landwirtschaftliche Marktordnung, punto 18 della motivazione (cause riunite 133/85-136/85, Racc. pag. 2289); 14 febbraio 1990, Delacre e a. / Commissione, punto 34 della motivazione (C-350/88, Racc. pag. I-395).
(76) Sentenza 4 ottobre 1983, Fediol / Commissione, punto 26 della motivazione (causa 191/82, Racc. pag. 2913); sentenza 20 marzo 1985, Timex / Consiglio e Commissione, punto 16 della motivazione (causa 264/82, Racc. pag. 849).
(77) V. sentenze 15 luglio 1982, Edeka / Repubblica federale di Germania, punto 27 della motivazione (causa 245/81, Racc. pag. 2745); 28 ottobre 1982, Faust / Commissione, punto 27 della motivazione (causa 52/81, Racc. pag. 3745); 17 giugno 1987, Frico e a. / Voedselvoorzienings In- en Verkoopbureau, punto 33 della motivazione (cause riunite 424/85 e 425/85, Racc. pag. 2755); 14 febbraio 1990, nella causa C-350/88 (citata alla nota 75), punto 33 della motivazione.
(78) V. sentenze 7 maggio 1987, causa 260/64 (citata alla nota 49), punti 28 e seguenti della motivazione; causa 258/84 (citata alla nota 9), punto 34 della motivazione; causa Koyo Seiko / Consiglio, punto 20 della motivazione (causa 256/84, Racc. pag. 1899).
(79) V. parimenti, oltre alle sentenze citate alla nota 73, sentenze 22 marzo 1961, Snupat / Alta Autorità (cause riunite 42/59 e 49/59, Racc. pag. 97); 12 luglio 1962, Hoogovens / Alta Autorità (causa 14/61, Racc. pag. 471); 22 settembre 1983, Verli-Wallace / Commissione (causa 159/82, Racc. pag. 2711); 31 maggio 1988, Sociedade Agro-Pecuaria Vicente Nobre / Consiglio (causa 253/86, Racc. pag. 2725).
(80) Sentenza 3 maggio 1978, Toepfer / Commissione, punto 19 della motivazione (causa 112/77, Racc. pag. 1019).
(81) V. qui sopra le note 77 e 78.
(82) V. le conclusioni dell' avvocato generale Sir Gordon Slynn del 31 gennaio 1985 nella causa 108/84 (Racc. 1985, pagg. 947 e 948).
(83) V., in dettaglio, le mie conclusioni nelle cause riunite 63/84 e 147/84, Finsider / Commissione (Racc. 1985, pag. 2857 e 2858).
(84) V. sentenze 10 febbraio 1983, Granducato del Lussemburgo / Parlamento europeo, punti 22 e seguenti della motivazione (causa 230/81, Racc. pag. 255); 15 gennaio 1986, Hurd / Jones, punti 57 e seguenti della motivazione (causa 44/84, Racc. pag. 29).
(85) Conclusioni nelle cause riunite 63/79 e 64/79, Boizard / Commissione (Racc. 1980, pag. 2975, in particolare pag. 2992).
(86) Prodotti venduti a clienti indipendenti che li rivendono a loro volta con il loro marchio (v. punto 27 del regolamento impugnato).
(87) Va rilevato, per inciso, che le disposizioni applicate nella specie sono identiche, in modo quasi letterale, alle corrispondenti disposizioni del codice antidumping ((v., in quest' ultimo, l' art. 4, n. 1, frase introduttiva e punto i) )).
(88) V. lo studio E & W, pag. VII-9 e VII-17.
(89) Emerge chiaramente dal raffronto tra lo studio E & W e i dati contenuti al punto 47 del regolamento impugnato che le cifre utilizzate in questo punto del regolamento sono tratte integralmente dallo studio E & W e si riferiscono anche a produttori della Comunità diversi da quelli membri dell' Europrint.
(90) V. tabella VII-1 dello studio.
(91) V. sentenza TEC (citata alla nota 15), punto 47 della motivazione.
(92) V. tabella VII-3, pag. VII-6, dello studio E & W.
(93) Il dato fornito del 188% è frutto di un errore di calcolo.
(94) Tabella V-2.
(95) GU L 163, pag. 1 (v. punto 31 della motivazione).
(96) V. tabella VII-1.
(97) Segmento inferiore: diminuzione dei prezzi tra il 29 e il 30%; crescita relativa della quota di mercato dei produttori giapponesi: 10,2%.
Segmento medio: diminuzione dei prezzi tra l' 8,3% ed il 15%; crescita relativa della quota di mercato dei produttori giapponesi: 6,7%.
(98) V. sentenza 28 novembre 1989, Anonymos Etaireia Epicheiriseon Metalleftikon Viomichanikon kai Naftiliakon AE e a. / Consiglio, punto 35 della motivazione (causa 121/86, Racc. pag. 3919).
(99) Tabella V-6.
(100) 1983/1984: 39%; 1984/1985: 36,2%; 1985/1986: 38,2%.
(101) V. lo studio E & W, pag. VII-6 (Olivetti); pag. VII-9 (HISI); pag. VII-17 (Philips).
(102) Tavola V-6 dello studio E & W.
(103) 1983: 15%; 1984: 11%; 1985: 8%; 1986: 6%.
(104) V. in proposito sentenza 5 ottobre 1988, causa 250/88 (citata alla nota 38), punto 41 della motivazione.
(105) V. sentenza 18 ottobre 1979, GEMA / Commissione, punto 29 della motivazione (causa 125/78, Racc. pag. 3173).
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