Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . Gli effetti di un errore dell' amministrazione nazionale in materia doganale per l' operatore economico di buona fede è nuovamente oggetto di questioni pregiudiziali sottopostevi, stavolta, dal Finanzgericht di Amburgo ( Repubblica federale di Germania ). Infatti, siete già stati chiamati a pronunciarvi su tale problematica nella sentenza Binder ( 1 ).
2 . Gli antefatti della causa in esame sono noti . Nel periodo gennaio-settembre 1983 la società Erwin Behn Verpackungsbedarf GmbH ( in prosieguo : la "società Behn ") importava nella Repubblica federale di Germania carta non imbianchita per sacchi di grandi dimensioni proveniente dal Regno di Spagna - che all' epoca non aveva ancora aderito alla Comunità - e da altri paesi terzi, rientrante nella sottovoce 48.01 C II a ) della Tariffa doganale comune . Tali merci venivano dichiarate mensilmente in base al regime di dichiarazione globale . Lo Hauptzollamt d' Itzehoe liquidava i dazi doganali nella misura del 3 e del 7,5% in base alle dichiarazioni effettuate dalla Behn ed alle indicazioni all' epoca contenute nella tariffa d' uso tedesca . Orbene, l' aliquota vigente nel 1983 per l' importazione da paesi terzi di carta e cartoni "kraft" per sacchi di grandi dimensioni era dell' 8% ed era, peraltro, identica a quella del 1982 . Per le importazioni dei medesimi prodotti dalla Spagna l' aliquota normale dell' 8% era ridotta, per effetto di un coefficiente di abbattimento del 60%, al 3,2%, conformemente al regolamento ( CEE ) del Consiglio 20 luglio 1970, n . 1524, relativo alla conclusione di un accordo fra la Comunità economica europea e la Spagna ed alle disposizioni per la sua applicazione ( 2 ). Lo Hauptzollamt, basandosi sulla tariffa d' uso tedesca, aveva erroneamente applicato l' aliquota del 7,5% e, di conseguenza, l' aliquota ridotta del 3%, aliquote relative, a seguito dell' emanazione del regolamento ( CEE ) del Consiglio 19 ottobre 1982, n . 3000 ( 3 ) , alle carte ed ai cartoni "kraft", non specificati . La tariffa d' uso tedesca veniva rettificata con decreto del ministero federale delle Finanze 17 agosto 1983, n . 151 .
3 . Con tre ingiunzioni del 19 e 26 ottobre e 2 novembre 1983, lo Hauptzollamt procedeva al recupero della somma complessiva di 4 866,40 DM a titolo di dazi doganali non riscossi . Avverso tali ingiunzioni, la società Behn proponeva, però, opposizione . Conformemente alla procedura prevista dal regolamento ( CEE ) della Commissione 20 giugno 1980, n . 1573 ( 4 ) , e, in particolare, dall' art . 4 del medesimo, la Repubblica federale di Germania adiva la Commissione con una richiesta di deliberazione . Quest' ultima decideva, il 4 novembre 1985, che doveva procedersi al recupero .
4 . Il Finanzgericht di Amburgo, investito della controversia, vi sottoponeva quindi due questioni pregiudiziali che, pur riferendosi al problema della valididtà della citata decisione 4 novembre 1985, vertono in sostanza sull' interpretazione dell' art . 5, nn . 1-2, del regolamento ( CEE ) del Consiglio 24 luglio 1979, n . 1697 ( 5 ).
5 . Detto art . 5 prevede una triplice limitazione del diritto di recupero :
- impossibilità assoluta di qualsiasi azione di recupero qualora l' importo riscosso, inferiore all' importo legalmente dovuto, sia stato calcolato sulla base di informazioni fornite dalle stesse autorità competenti e aventi per queste valore vincolante ( n . 1, primo trattino );
- stessa impossibilità qualora tale importo sia stato calcolato sulla base di disposizioni di carattere generale successivamente invalidate da una decisione giudiziaria ( n . 1, secondo trattino );
- facoltà per le autorità competenti di non procedere al recupero a fronte di un errore che non poteva essere ragionevolmente scoperto dal debitore ( n . 2 ).
6 . Non sembra che sulle norme del n . 1 del detto art . 5 si sia già formata giurisprudenza . Per quanto attiene, invece, alla norma di cui al n . 2, voi avete già avuto modo di rilevare che essa
"va interpretata nel senso che, ove siano soddisfatte tutte queste condizioni, il debitore ha diritto a che non si proceda al recupero" ( 6 ).
Voi avete, inoltre, analizzato nella sentenza Binder le norme contenute nel citato n . 2 .
7 . La prima questione riguarda l' art . 5, n . 2, e la seconda il n . 1 dello stesso articolo . Procederò, tuttavia, innanzitutto all' esame della seconda questione, considerato che, come ho avuto modo di sottolineare nelle conclusioni relative alla causa Binder ( 7 ), se l' errore "de quo" soddisfa tutte le condizioni previste dall' art . 5, n . 1, l' impossibilità del recupero è assoluta . Solamente ove non ricorra tale ipotesi compete alla Commissione valutare, con riguardo alle norme di cui al n . 2 del medesimo articolo, se debba procedersi o meno al recupero .
8 . E' noto che in materia doganale il debitore d' imposta ha la possibilità di richiedere agli uffici dell' amministrazione nazionale il loro parere su determinati aspetti della normativa relativa alle merci che egli intende dichiarare . Tuttavia è stato ritenuto in dottrina che il parere espresso dagli uffici doganali fosse privo di ogni valore giuridico e costituisse una mera indicazione non vincolante per l' amministrazione ( 8 ). L' art . 5, n . 1, facendo riferimento alle "informazioni fornite dalle stesse autorità competenti e aventi per queste valore vincolante" ha voluto prendere in considerazione il sistema, vigente nel diritto tedesco, dei "pareri vincolanti in materia doganale" ( Verbindliche Zolltarifauskuenfte ), istituito ai sensi dell' art . 23 della legge doganale tedesca del 14 giugno 1961 ( 9 ) e da voi dichiarato compatibile con la Tariffa doganale comune nella sentenza Siemers ( 10 ). Si tratta, quindi, di chiarire se la tariffa d' uso tedesca, che rappresenta un testo di carattere generale, possa rientrare nella nozione di "informazioni fornite dalle stesse autorità competenti", ovvero se tale nozione debba essere, invece, limitata alle sole informazioni specificamente fornite dall' amministrazione ad un determinato operatore economico e riguardanti una singola importazione di merci .
9 . Mi sembra che, riguardo a tale punto, la seconda soluzione sia la sola corretta . Va rilevato, infatti, che l' art . 5, n . 1, prevede due ipotesi in cui è esclusa la possibilità del recupero : vale a dire, qualora l' errore sia stato determinato o da "informazioni" fornite dalla stessa autorità competente ( ipotesi contemplata al primo trattino ), o da "disposizioni di carattere generale che una decisione giudiziaria abbia successivamente invalidato" ( ipotesi contemplata al secondo trattino ). Se il legislatore comunitario avesse voluto ricomprendere nella nozione non ben definita di "informazioni" anche delle disposizioni di carattere generale quali istruzioni amministrative o testi di natura regolamentare, avrebbe inserito anche nel primo trattino il termine "disposizioni di carattere generale" di cui al secondo trattino . L' art . 5, n . 1, che non costituisce altro che l' applicazione del principio del legittimo affidamento, deve essere, quindi, inteso nel senso che tale affidamento può fondarsi o su di un' informazione specifica fornita dagli uffici doganali ad un soggetto dichiarante in dogana o a qualsiasi altro operatore economico interessato, oppure su di un testo di carattere generale successivamente invalidato da una decisione giudiziaria . Il legittimo affidamento non può essere invece fondato, in mancanza di una pronuncia giudiziaria di invalidità, su di un testo di portata generale contrario alle norme aventi valore giuridico . Diversamente ragionando si giungerebbe ad invertire la gerarchia delle norme giuridiche . Tale soluzione è quella peraltro accolta dal diritto tedesco, atteso che una sentenza del Bundesfinanzhof ( 11 ) ha affermato che il contribuente non può far valere l' affidamento dato alla validità di disposizioni contenute in un decreto del ministero federale delle Finanze contrario a norme di legge . Ad avviso di tale giudice, la soluzione contraria consentirebbe ad un decreto amministrativo di carattere generale di abrogare delle norme di legge . Il legittimo affidamento può essere, dunque, tutelato solamente nell' ambito di una relazione giuridica concreta tra l' autorità amministrativa competente ed il contribuente .
10 . La tariffa d' uso tedesca, considerato il suo carattere generale ed indicativo e considerato che essa raggruppa norme di diritto nazionale e di diritto comunitario e non si riferisce alla situazione particolare di un operatore economico, non può essere, quindi, qualificata come informazione fornita dall' autorità competente e giustificare un' impossibilità assoluta di procedere al recupero . E' in tal senso che vi suggerisco di risolvere la seconda questione .
11 . Mi sembra, tuttavia, utile fare una precisazione . Nelle proprie osservazioni scritte ( 12 ) la Commissione osserva che il detto art . 5, n . 1, primo trattino, si riferisce unicamente al sistema tedesco dei "pareri vincolanti in materia doganale ". Mi preme sottolineare che non vi è alcun elemento, né nel testo dell' art . 5, n . 1, primo trattino, né nei "considerando" del regolamento n . 1697/79, dal quale emerga che tale fosse l' intenzione del legislatore comunitario . La Commissione sottolinea nelle proprie osservazioni scritte ( 13 ) che un sistema analogo esiste nel diritto spagnolo . Mi sembrerebbe del tutto contrario al principio di uguaglianza tra gli Stati membri nonché al principio della certezza del diritto ammettere, sulla base della sola opinione manifestata dalla Commissione, che una norma di un regolamento del Consiglio, espressa in termini generali, in mancanza di qualsiasi specifica precisazione nei "considerando" del regolamento medesimo, sia applicabile unicamente al sistema istituito in un dato Stato membro .
12 . Per quanto attiene alla prima questione, il giudice a quo si interroga sulla validità della decisione della Commissione con la quale è stato disposto il recupero . Egli fa notare che la Gazzetta ufficiale delle Comunità europe non è disponibile per la consultazione né nei locali dello Hauptzollamt né, senza dubbio, presso la sede della società Behn, che l' aliquota dei dati alle importazioni provenienti dalla Spagna non era di facile determinazione, tenuto conto del coefficiente di abbattimento che occorreva applicare all' aliquota indicata nella Tariffa doganale comune, e che, infine, la tariffa d' uso tedesca poteva giustificare il legittimo affidamento della società Behn . Sembra quindi al giudice a quo che l' errore non potesse essere ragionevolmente scoperto dalla detta società e, conseguentemente, che la decisione della Commissione sia in contrasto con l' art . 5, n . 2, del regolamento n . 1697/79 .
13 . La Commissione osserva, in proposito, che ammettere l' invocabilità del principio del legittimo affidamento relativamente alla tariffa d' uso tedesca significherebbe negare la preminenza del diritto comunitario . Non ritengo di poter condividere tale conclusione e, su questo punto, rinvio alle osservazioni svolte su tale problematica nelle mie conclusioni relative alla causa Binder ( 14 ), ricordando che voi avete confermato il mio punto di vista, verificando nella vostra sentenza se l' operatore economico interessato potesse fondare il proprio legittimo affidamento sull' inserimento di un' aliquota erronea nella tariffa d' uso tedesca . Avete operato a tal fine, come suggerito nelle mie conclusioni, una distinzione fra gli importatori professionali e coloro che invece non lo sono . Infatti, dopo aver ricordato che la società di cui trattasi nella causa Binder
"è un operatore economico di professione, la cui attività consiste essenzialmente in operazioni d' importazione e d' esportazione",
ne avete dedotto che :
"tale società non può basare un legittimo affidamento, circa l' aliquota del dazio vigente, sull' esistenza di una proposta della Commissione in cui figura detta aliquota e sull' inserimento di questa in una tariffa d' uso nazionale",
giungendo alla conclusione che :
"non risulta pertanto sproporzionato esigere che questo operatore economico si accerti, mediante la lettura delle Gazzette ufficiali pertinenti, del diritto comunitario che si applica alle operazioni da esso effettuate, anche se, nella fattispecie, l' aliquota di cui trattasi riguardava soltanto le merci originarie della Iugoslavia ed era stata stabilita con un accordo commerciale internazionale stipulato dalla Comunità con la Iugoslavia ( 15 ) ".
14 . A tale giurisprudenza occorre attenersi anche nella fattispecie in esame . La società Behn, infatti, è un operatore economico di professione specializzato negli articoli per imballaggio che si avvale, inoltre, per le proprie dichiarazioni doganali, del regime di dichiarazione globale che è concesso solamente agli importatori di comprovata esperienza e competenza ( 16 ).
15 . Ritengo, pertanto, che la prima questione debba essere risolta nel senso che dal suo esame non è emerso alcun elemento atto ad inficiare la validità della decisione della Commissione 4 novembre 1985 .
16 . Vi suggerisco, quindi, di risolvere le questioni pregiudiziali come segue :
"1 ) L' art . 5, n . 1, primo trattino, del regolamento del Consiglio 24 luglio 1979, n . 1697, relativo al recupero a posteriori dei dazi all' importazione o dei dazi all' esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l' obbligo di effettuarne il pagamento, deve essere interpretato nel senso che esso non si applica ad una tariffa d' uso nazionale che raggruppi norme di diritto nazionale e di diritto comunitario, fra cui quella della Tariffa doganale comune .
2 ) Dall' esame della questione pregiudiziale non è emerso alcun elemento atto ad inficiare la validità della decisione della Commissione 4 novembre 1985 - documento COM(85 ) 1709, def . - rivolta alla Repubblica federale di Germania ".
(*) Lingua originale : il francese .
( 1 ) Sentenza 12 luglio 1989 ( causa 161/88, Racc . pag . 2415 ).
( 2 ) GU L 182 del 16.8.1970, pag . 1 .
( 3 ) Che modifica il regolamento ( CEE ), n . 950/68 relativo alla Tariffa doganale comune ( GU L 318 del 15.11.1982, pag . 1 ).
( 4 ) Che stabilisce le disposizioni d' applicazione dell' art . 5, n . 2, del regolamento ( CEE ) del Consiglio n . 1697/79, relativo al recupero a posteriori dei dazi all' importazione e dei dazi all' esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l' obbligo di effettuarne il pagamento .
( 5 ) Relativo al recupero a posteriori dei dazi all' importazione e dei dazi all' esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l' obbligo di effettuarne il pagamento ( GU L 197 del 3.8.1979, pag . 1 ).
( 6 ) Sentenza del 22 ottobre 1987, Foto-Frost, punto 22 della motivazione ( causa 314/85, Racc . pag . 4199 ).
( 7 ) Punto 22 della motivazione .
( 8 ) Claude J . Berr e Henri Tremeau : "Il diritto doganale", Regime delle operazioni di commercio internazionale in Francia e nella CEE, seconda edizione, n . 252, pag . 177 .
( 9 ) Art . 23, Bundesgesetzblatt I ( Gazzetta ufficiale delle Repubblica federale di Germania ), pag . 737; artt . 28-31 del codice generale doganale tedesco del 29 novembre 1961, Bundesgesetzblatt I, pag . 1937 .
( 10 ) Sentenza 24 novembre 1971, punti 10-13 della motivazione ( causa 30/71, Racc . pag . 919 ).
( 11 ) Sentenza 18 marzo 1986, VII R 55/83 BFHE 146, 294 .
( 12 ) Punto 8 della traduzione francese .
( 13 ) Punto 9 della traduzione francese .
( 14 ) Punti 10-16 della motivazione .
( 15 ) Causa 161/88, citata, punto 22 della motivazione .
( 16 ) Art . 20, n . 1, della direttiva del Consiglio 24 luglio 1979, 79/695/CEE, relativa all' armonizzazione delle procedure d' immissione in libera pratica delle merci .
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