Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . Il 4 luglio 1983 il sig . Houben, residente in Belgio, è stato fermato a bordo della sua autovettura dai servizi doganali del valico di Eynatten in Belgio, al ritorno da un suo viaggio nella RF di Germania . I doganieri constatavano l' importazione, senza dichiarazione né versamento dei dazi doganali, di un lettore di cassette, di un sintonizzatore e di due diffusori, tutto materiale di marca Pioneer, montato sull' autoveicolo . Il 17 dicembre 1984 il sig . Houben veniva denunciato dinanzi al tribunal correctionnel di Verviers che, per ragioni procedurali, rinviava la causa dinanzi al Rechtbank van eerste aanleg di Tongeren . Questo giudice proscioglieva l' imputato . Il ministro belga delle finanze e il pubblico ministero hanno però interposto appello dinanzi allo Hof van beroep di Anversa .
2 . A quanto risulta, il sig . Houben è stato denunciato in base agli artt . da 220 a 222 della legge belga 18 luglio 1977 ( in prosieguo : la "legge belga "), che istituisce la disciplina generale delle dogane e delle accise ( 1 ), per non aver dichiarato l' importazione delle merci di cui trattasi e non aver versato i dazi doganali . Infatti, l' art . 220 della legge belga prescrive a chiunque di presentare agli uffici doganali le dichiarazioni richieste, comminando pene detentive per gli inadempienti ( 2 ). Le merci che si trovano in libera pratica vanno dichiarate, ma non ne seguirà alcuna riscossione di dazi all' importazione ( 3 ). Secondo le osservazioni scritte del governo belga, la prassi ammette una semplice dichiarazione orale per le merci di valore modesto . D' altro canto, se le merci sono rinvenute nel territorio belga, vale a dire fuori della zona doganale, l' art . 224 della legge belga pone a carico dell' amministrazione la prova di un' eventuale importazione fraudolenta . Per quel che riguarda invece le merci rinvenute alla frontiera o nella zona doganale, l' onere della prova grava sull' importatore .
3 . Risulta che dinanzi allo Hof van beroep di Anversa si è discusso circa la nozione di "merci in libera pratica" e circa le modalità di prova in merito . Non sarà inutile ricordare in proposito che, secondo le osservazioni scritte del governo belga, il procedimento dinanzi al Rechtbank van eerste aanleg di Tongeren ha messo in luce che il sig . Houben aveva acquistato gli elementi dell' impianto stereofonico in questione presso un terzo, che a sua volta se li era procurati da un militare prestante servizio nella RF di Germania . Orbene, a norma dell' art . 65, n . 2, dell' accordo 3 agosto 1959 che integra la convenzione tra gli Stati aderenti al trattato Nordatlantico sullo statuto delle loro forze, per quanto riguarda le forze straniere stazionate nella RF di Germania, le merci destinate alle mense militari di un esercito straniero stazionato in questo Stato non costituiscono oggetto di alcun versamento di dazi all' importazione . Esse non possono, d' altro canto, venire cedute né a titolo gratuito né a titolo oneroso ( 4 ).
4 . Lo Hof van beroep di Anversa vi ha quindi sottoposto diverse questioni miranti in sostanza ad ottenere una pronuncia, da un lato, sulla nozione di "merci in libera pratica" e, dall' altro, sull' onere della prova in merito al rituale espletamento delle formalità d' importazione ed al versamento dei dazi doganali .
5 . La soluzione della prima questione non presenta difficoltà . L' art . 10, n . 1, del trattato considera in libera pratica in uno Stato membro "i prodotti provenienti da paesi terzi per i quali siano state adempiute in tale Stato le formalità di importazione e riscossi i dazi doganali e le tasse d' effetto equivalente esigibili e che non abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi e tasse" ( 5 ). Questa definizione rimane valida anche se, dopo il versamento dei dazi doganali e l' espletamento delle formalità d' importazione, il bene viene esportato in un altro Stato membro . La Corte ha infatti già sottolineato la profonda unità di regime tra i beni prodotti in uno Stato membro e quelli che vi si trovano in libera pratica, ricordando, nella sentenza Peureux, che
"il divieto di misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative nel commercio intracomunitario ha lo stesso contenuto per le merci importate da un altro Stato membro, dopo che vi sono state messe in libera pratica, e per quelle originarie dello Stato membro suddetto" ( 6 ).
6 . La seconda questione pregiudiziale sembra implicare due interrogativi leggermente diversi : il primo circa la prova della qualità di merce in libera pratica allorché le merci sono rinvenute in uno Stato membro, il secondo circa la stessa prova al momento dell' importazione in questo Stato . Tale dicotomia è forse un riflesso della distinzione operata dal diritto belga per quanto riguarda l' onere della prova dell' importazione fraudolenta, a seconda che le merci vengano rinvenute o meno nella zona doganale .
7 . Non risulta che questa distinzione sia pertinente in diritto comunitario . Infatti, la prova della natura comunitaria di un prodotto è disciplinata attualmente dal regolamento del Consiglio 13 dicembre 1976, n . 222, relativo al transito comunitario ( 7 ). Premetto che non è il caso di prendere in considerazione i regolamenti ( CEE ) nn . 678/85 ( 8 ) e 679/85 ( 9 ) del Consiglio 18 febbraio 1985, ricordati dal governo belga nelle sue osservazioni scritte ( 10 ), che sono entrati in vigore solo il 1° gennaio 1988 e non possono quindi applicarsi ai fatti sui quali verte la causa principale .
8 . Il regolamento n . 222/77 si applica alla circolazione delle merci, comunitarie o meno, tra due punti situati nella Comunità ( 11 ). Esso distingue due procedure di transito comunitario . Quella detta di "transito comunitario esterno" riguarda essenzialmente le merci che non soddisfano le condizioni di cui agli artt . 9 e 10 del trattato, vale a dire che provengono dagli Stati terzi e non si trovano in libera pratica . Quella detta di "transito comunitario interno" vale soprattutto per le merci originarie degli Stati membri o che vi si trovano in libera pratica; queste merci sono chiamate "merci comunitarie" ( 12 ). L' art . 1, n . 4, del regolamento n . 222/77 stabilisce una presunzione, definendo merci comunitarie le merci "introdotte in conformità delle disposizioni vigenti nel territorio di uno Stato membro determinato attraverso una frontiera interna, a meno che, per tali merci, sia presentato un documento di transito comunitario esterno" ( 13 ). A norma dell' art . 39 dello stesso regolamento "qualsiasi merce, per circolare vincolata alla procedura del transito comunitario interno, deve formare oggetto di una dichiarazione T2 ".
9 . Come ho ricordato nelle conclusioni relative alla causa Trend-Moden, 117/88, altri moduli contemplati da detto regolamento e dal regolamento d' applicazione ( CEE ) n . 223/77 ( 14 ) consentono pure di dimostrare la natura comunitaria delle merci . Nella procedura di transito comunitario, si presume che le merci siano di origine comunitaria salvo produzione di un documento di transito comunitario esterno . Questa presunzione giustifica d' altro canto il fatto che i documenti di transito comunitario interno possono venire prodotti successivamente ( 15 ).
10 . La situazione su cui deve pronunciarsi il giudice nazionale rientra tuttavia nella sfera d' applicazione delle norme particolari applicabili alle merci che accompagnano i viaggiatori o che sono contenute nei loro bagagli, disposizioni che fanno parte del titolo VI del regolamento n . 222/77 .
11 . Incluso in questo titolo, l' art . 49 di detto regolamento stabilisce che "il regime del transito comunitario non è obbligatorio per i trasporti di merci a seguito di viaggiatori o contenute nei loro bagagli, sempreché non si tratti di merci destinate a fini commerciali ". Di conseguenza, allorché le merci non viaggiano sotto il regime di transito comunitario, non fruiscono delle disposizioni del trattato relative alla libera circolazione delle merci, salvo che siano "dichiarate come merci comunitarie e senza che esista alcun dubbio sulla veridicità di tale dichiarazione" e, negli altri casi, "su presentazione di un documento di transito comunitario interno" ( 16 ).
12 . É nell' interpretazione di questa disposizione che risiede, mi pare, la sostanza dei problemi sui quali deve pronunciarsi oggi la vostra Corte . Infatti, l' art . 1, n . 4, del regolamento n . 222/77, che stabilisce, come ho detto, la presunzione che le merci siano comunitarie, fa salva l' applicazione dell' art . 49, n . 2 . Di conseguenza, il viaggiatore, per comprovare l' origine comunitaria delle merci, deve o produrre un documento di transito comunitario interno oppure dichiarare le merci come comunitarie, salvo che esistano dubbi quanto alla veridicità di detta dichiarazione . Mi pare che si debba intendere quest' ultima possibilità nel senso che la semplice dichiarazione del viaggiatore attesta la natura comunitaria delle merci, mentre spetta all' amministrazione doganale dimostrare che detta dichiarazione non è veritiera, in base ad indizi contrari acquisiti in precedenza o di evidenza immediata . La stessa natura di questi indizi può essere del tutto variabile . Non mi pare che la Corte ne debba dare una definizione . Tuttavia, potrebbe indicare quali elementi non possono venire presi in considerazione . Infatti, il governo belga, nelle sue osservazioni scritte, dichiara che emerge chiaramente dalle circostanze della fattispecie che sono emersi dubbi sulla possibilità di considerare la merce come merce comunitaria . Il materiale stereofonico Pioneer è infatti importato dal Giappone ( 17 ). Dunque, detto governo ritiene che il solo fatto che la marca del prodotto consenta di dedurre che è stato fabbricato in uno Stato terzo rappresenta un elemento idoneo a inficiare la veridicità della dichiarazione .
13 . Questo modo di vedere non può venire accolto . Esso presuppone che si faccia una distinzione tra le merci fabbricate nella Comunità e quelle ammesse in libera pratica, distinzione che non è in alcun caso consentita dall' art . 9, n . 2, del trattato e che, d' altro canto, è stigmatizzata, come ho già ricordato, dalla vostra sentenza Peureux ( 18 ). Di conseguenza, se un' amministrazione doganale può opporre alla dichiarazione di un viaggiatore taluni elementi anteriormente raccolti o di immediata evidenza, detti elementi non possono consistere nel solo fatto che la marca del prodotto permette di concludere che è stato fabbricato in un paese terzo . E' in questo senso che vi propongo di risolvere la seconda questione .
14 . Concludo quindi proponendovi di dichiarare quanto segue :
"1 ) A norma dell' art . 10, n . 1, del trattato CEE si considerano come in libera pratica in uno Stato membro i prodotti provenienti da paesi terzi per i quali siano state adempiute in tale Stato membro le formalità d' importazione e riscossi i dazi doganali e le tasse d' effetto equivalente esigibili e che non abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi e tasse .
Questa definizione non viene inficiata dall' esportazione del prodotto in un altro Stato membro .
2 ) In applicazione dell' art . 49, del regolamento ( CEE ) del Consiglio 13 dicembre 1976, n . 222, relativo al transito comunitario, come modificato dall' art . 1 del regolamento ( CEE ) del Consiglio 14 maggio 1979, n . 983, le disposizioni del trattato CEE relative alla libera circolazione delle merci si applicano alle merci che accompagnano i viaggiatori o che sono contenute nei loro bagagli, sempreché non si tratti di merci destinate a fini commerciali a condizione che :
- l' importatore le dichiari come merci comunitarie senza che sorgano dubbi circa la veridicità di detta dichiarazione;
- o, in mancanza di ciò, produca un documento di transito comunitario interno .
La veridicità della dichiarazione non può essere inficiata dal solo fatto che la marca delle merci dichiarate consente di concludere che sono state fabbricate in uno stato terzo ".
(*) Lingua originale : il francese .
( 1 ) Moniteur belge del 21 settembre 1977 .
( 2 ) Osservazioni scritte del governo belga, pag . 7 della traduzione francese .
( 3 ) Pag . 8 della traduzione francese ( vedasi nota 2 ).
( 4 ) Art . 11, n . 8, lett . b ), della convenzione di Londra 19 giugno 1951 ( Moniteur belge del 15 marzo 1953, allegato 4; osservazioni del governo belga, pag . 14 della traduzione francese ).
( 5 ) I corsivi sono miei .
( 6 ) Sentenza 13 marzo 1979, causa 119/78, punto 26 della motivazione, Racc . pag . 975 .
( 7 ) GU L 38 del 9 febbraio 1977, pag . 1 .
( 8 ) Relativo alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci all' interno della Comunità ( GU L 79 del 21 marzo 1985, pag . 1 ).
( 9 ) Relativo all' adozione del modello di formulario di dichiarazione da utilizzare negli scambi di merci all' interno della Comunità ( GU L 79 del 21 marzo 1985, pag . 7 ).
( 10 ) Pag . 12 della traduzione francese ( vedasi nota 2 ).
( 11 ) Art . 1, n . 1 .
( 12 ) Art . 1, n . 3, lett . a ).
( 13 ) Il corsivo è mio .
( 14 ) Regolamento ( CEE ) della Commissione 22 dicembre 1976, n . 223, che stabilisce le disposizioni d' applicazione e le misure di semplificazione del regime del transito comunitario ( GU L 38 del 9 febbraio 1977, pag . 20 ).
( 15 ) Art . 9 del regolamento n . 222/77 e art . 71, n . 3, del regolamento n . 223/77 .
( 16 ) Art . 49 del regolamento n . 222/77, modificato dal regolamento ( CEE ) del Consiglio 14 maggio 1979, n . 983, che modifica il regolamento ( CEE ) n . 222/77, relativo al transito comunitario ( GU L 123 del 19 maggio 1979, pag . 1 ).
( 17 ) Pag . 14 della traduzione francese ( vedasi nota 2 ).
( 18 ) Causa 119/78, già ricordata .
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