Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . Questo procedimento è stato originato da una domanda di pronunzia pregiudiziale vertente sull' interpretazione dell' art . 51 del regolamento del Consiglio n . 1408/71, come modificato ( si veda l' allegato I del regolamento del Consiglio n . 2001/83, GU 1983, L 230, pag . 6 ). Detto articolo riguarda il nuovo calcolo delle prestazioni previdenziali .
2 . La sig.ra Ravida, come il marito, lavorava sia in Italia sia in Belgio . Essa acquistava il diritto a una pensione di vecchiaia in Italia dal 1° aprile 1978 e in Belgio dal 1° aprile 1980 . Inoltre, a seguito del decesso del marito, otteneva una pensione per superstiti in Italia e in Belgio ( dal 1° aprile 1980 ).
3 . Nel calcolo della pensione per superstiti belga si teneva conto di una norma anticumulo belga, a tenore della quale una pensione per superstiti non può essere cumulata, oltre un certo limite, con una o più pensioni di vecchiaia o con qualsiasi altra prestazione "en tenant lieu" erogate in forza di una normativa belga o straniera . Le quattro pensioni di cui godeva la sig.ra Ravida superavano il limite suddetto e quindi la sua pensione per superstiti veniva decurtata della parte eccedente .
4 . Successivamente la pensione di vecchiaia italiana veniva aumentata in base al sistema di perequazione automatica . L' ente previdenziale belga ( Office national des pensions, in prosieguo : "Office national "), dopo averlo appreso, riduceva dal luglio 1986 la pensione per superstiti della sig.ra Ravida in misura corrispondente .
5 . La sig.ra Ravida impugnava tale decisione dinanzi al tribunal du travail di Nivelles, sostenendo che l' art . 51 del regolamento n . 1408/71 ostava alla riliquidazione ( e alla riduzione ) della pensione per superstiti in un caso del genere .
6 . Il tribunale belga ha sottoposto alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale :
"Ove la normativa di uno Stato membro stabilisca un limite di cumulo per le pensioni di vecchiaia e superstiti ( nella fattispecie l' art . 52 del regio decreto 21 dicembre 1967 ) e tale limite sia stato determinato, alla data di decorrenza della pensione, tenuto conto anche della prestazione concessa a carico di un altro Stato membro, se l' ente competente del primo Stato possa legittimamente tener conto degli adeguamenti della prestazione concessa dall' altro Stato membro per ricalcolare e diminuire, applicando implicitamente l' art . 51, n . 2, del regolamento ( CEE ) n . 1408/71, l' importo della pensione concessa inizialmente, qualora ad un dato momento il limite nazionale venga superato a causa dell' evoluzione della prestazione liquidata dall' altro Stato ".
7 . L' art . 51 del regolamento n . 1408/71 fa parte del capitolo 3 del titolo III dello stesso . Le disposizioni di detto capitolo si applicano non solo alle pensioni di vecchiaia, ma anche alle pensioni per superstiti . Infatti, l' art . 44, n . 1, che apre il capitolo 3, dispone :
"I diritti a prestazioni di un lavoratore subordinato o autonomo che è stato soggetto alla legislazione di due o più Stati membri, o dei suoi superstiti, sono determinati in conformità delle disposizioni del presente capitolo ".
8 . L' art . 51 recita :
"1 ) Se per l' aumento del costo della vita, per la variazione del livello delle retribuzioni o per altre cause di adeguamento, le prestazioni degli Stati interessati sono modificate di una percentuale determinata o di un importo determinato, tale percentuale o importo deve essere applicato direttamente alle prestazioni stabilite conformemente alle disposizioni dell' articolo 46, senza che si debba procedere ad un nuovo calcolo secondo le disposizioni di detto articolo .
2 ) Per contro, in caso di modifica del modo di determinazione o delle norme per il calcolo delle prestazioni, viene effettuato un nuovo calcolo conformemente alle disposizioni dell' articolo 46 ".
9 . L' art . 51 è stato esaminato nell' ambito di varie cause dinanzi alla Corte, e segnatamente nelle cause 7/81, Sinatra / FNROM ( Racc . 1982, pag . 137 ), 104/83, Cinciuolo / Union nationale des fédérations mutualistes neutres ( Racc . 1984, pag . 1285 ), e 141/88, Caisse nationale d' assurance vieillesse / Jordan, sentenza 12 luglio 1989 . Detto articolo, secondo l' interpretazione della Corte, fa una distinzione fra due tipi di situazioni : a ) quelle in cui la modifica delle prestazioni sia dovuta ad eventi indipendenti dalla situazione personale dell' assicurato e dall' andamento generale della situazione economica e sociale; b ) quelle in cui la modifica sia dovuta a cambiamenti della situazione personale dell' assicurato o alla modifica delle norme che disciplinano il calcolo delle prestazioni . Nel primo caso l' art . 51, n . 1, vieta un nuovo calcolo, mentre nel secondo caso l' art . 51, n . 2, lo impone .
10 . Come sottolinea l' Office national, l' art . 51, n . 2, non può essere "applicato implicitamente" nella fattispecie, contrariamente a quanto lascia intendere il tenore della questione del giudice nazionale . La pensione di vecchiaia italiana della sig.ra Ravida è stata aumentata non già a seguito di cambiamenti della sua situazione personale o della modifica delle norme che ne disciplinano il calcolo, ma in ragione dell' andamento generale della situazione economica e sociale . Pertanto, qualora si dovesse applicare uno dei paragrafi dell' art . 51, si tratterebbe del n . 1 e non del n . 2 . In caso di applicazione dell' art . 51, n . 1, l' Office national non potrebbe riliquidare la prestazione erogata alla sig.ra Ravida per tener conto dell' aumento della prestazione italiana .
11 . L' Office national sostiene però che nessuno dei paragrafi dell' art . 51 può essere applicato nella fattispecie . Pertinente sarebbe invece l' art . 12, n . 2, del regolamento n . 1408/71, il quale così dispone :
"Le clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro in caso di cumulo di una prestazione con altre prestazioni di sicurezza sociale o con altri redditi, sono opponibili al beneficiario anche se si tratta di prestazioni acquisite in base alla legislazione di un altro Stato membro o di redditi ottenuti nel territorio di un altro Stato membro . Tuttavia, questa norma non si applica se l' interessato beneficia di prestazioni della stessa natura, per invalidità, vecchiaia, morte ( pensioni ) o per malattia professionale che sono liquidate dalle istituzioni di due o più Stati membri ai sensi degli articoli 46, 50, 51 o dell' articolo 60, paragrafo 1, lettera b )".
12 . Secondo l' Office national, le prestazioni di cui trattasi nella fattispecie non sono della stessa natura, poiché una ( la pensione per superstiti ) è stata attribuita in relazione a periodi d' assicurazione compiuti dal coniuge della titolare e l' altra ( la pensione di vecchiaia ) è basata su periodi di assicurazione compiuti dalla stessa titolare . L' Office national si richiama alle sentenze nelle cause 37/86, Johanna Coenen, ved . Van Gastel / ONPTS e CNPRS ( Racc . 1987, pag . 3589 ), e 197/85, ONPTS / Stefanutti ( Racc . 1987, pag . 3855 ). Nella prima sentenza la Corte ha dichiarato che una pensione per superstiti e una pensione di vecchiaia sono prestazioni della stessa natura "quando entrambe mirino a garantire i mezzi di sussistenza al coniuge superstite che abbia raggiunto una certa età e la loro concessione sia avvenuta in funzione dei periodi assicurativi maturati dal coniuge defunto ". Nella sentenza Stefanutti la Corte ha considerato che una pensione d' invalidità basata sulla carriera lavorativa del titolare e una pensione per superstiti basata sulla carriera lavorativa del coniuge defunto non sono prestazioni della stessa natura ai sensi dell' art . 12, n . 2, del regolamento n . 1408/71 e pertanto sono soggette all' applicazione delle norme anticumulo nazionali .
13 . La sig.ra Ravida e la Commissione non menzionano le suddette sentenze, ma si richiamano alla sentenza nella causa Cinciuolo, che ho già ricordato . Il sig . Cinciuolo fruiva di pensioni d' invalidità in Belgio e in Italia, oltre a una prestazione per malattia professionale in Italia . Le prestazioni italiane vennero detratte dalla prestazione belga in base ad una norma anticumulo belga, la cui applicazione aveva per l' interessato un risultato più favorevole dell' applicazione dell' art . 46 del regolamento n . 1408/71 . Successivamente, l' ente belga ridusse la prestazione da esso erogata a seguito di un aumento delle prestazioni italiane, che erano soggette al sistema di perequazione automatica . In relazione a tale situazione la Corte ha dichiarato :
"L' art . 51 del regolamento n . 1408/71 va interpretato nel senso che esso si applica anche a prestazioni quali le rendite per infortuni sul lavoro o per malattia professionale che, in forza delle norme nazionali sul divieto di cumulo, hanno inciso inizialmente sull' importo della pensione stabilita conformemente all' art . 46 ed i cui ulteriori adeguamenti possono incidere sulla stessa pensione . Non occorre pertanto procedere ad un nuovo calcolo della pensione, conformemente all' art . 46, nel caso di modifica di una rendita del genere intervenuta a seguito dell' andamento generale della situazione economica e sociale ".
14 . Nella stessa sentenza la Corte ha ripetuto quanto aveva rilevato nella sopraccitata sentenza Sinatra, vale a dire che l' art . 51 ha lo scopo di "ridurre l' onere amministrativo che comporterebbe il riesame della situazione dell' interessato ogniqualvolta vi sia modifica delle prestazioni percepite ". Essa ha quindi affermato ( nel punto 13 della motivazione ):
"Gli stessi motivi di semplificazione e di stabilità militano contro un nuovo calcolo ogniqualvolta una prestazione che ha inciso sul calcolo iniziale delle pensioni, attraverso le norme nazionali sul divieto di cumulo, sia modificata in conseguenza di questo stesso andamento generale . Infatti, la distinzione operata dall' art . 51 a seconda che la modifica delle prestazioni proceda dall' andamento generale della situazione economica o sia conseguenza di una modifica del modo di determinazione o delle norme per il calcolo delle prestazioni, si presta altrettanto bene ad essere applicata a prestazioni diverse da quelle determinate in conformità all' art . 46 ".
15 . Si possono fare tre osservazioni . In primo luogo, la sentenza Cinciuolo non contiene alcun riferimento all' art . 12, n . 2, del regolamento n . 1408/71, anche se l' ente previdenziale belga aveva sostenuto che detta disposizione era applicabile .
16 . In secondo luogo, la sola differenza tra la situazione di cui alla causa Cinciuolo e la situazione oggi in esame è che le pensioni di vecchiaia della sig.ra Ravida sono basate su periodi assicurativi compiuti da lei e le sue pensioni per superstiti sono basate su periodi assicurativi compiuti dal coniuge, mentre tutte le pensioni del sig . Cinciuolo erano basate su periodi assicurativi compiuti da lui . Tale differenza, naturalmente, non è del tutto insignificante . Dalla sentenza Stefanutti emerge chiaramente che una pensione di vecchiaia basata sulla carriera lavorativa del titolare e una pensione per superstiti basata sulla carriera lavorativa del defunto coniuge del titolare non sono prestazioni della stessa natura ai sensi dell' art . 12, n . 2 . Pertanto, le norme anticumulo nazionali potevano essere applicate nella liquidazione originaria delle pensioni della sig.ra Ravida e in ogni successiva riliquidazione prescritta dall' art . 51, n . 2 . Ciò, tuttavia, non significa che l' art . 12, n . 2, osti all' applicazione dell' art . 51, n . 1, il quale, secondo le sentenze Sinatra, Cinciuolo e Jordan, esclude un nuovo calcolo quando una delle prestazioni venga adeguata per tener conto dell' andamento generale della situazione economica e sociale . Ai fini dell' applicazione dell' art . 51 è irrilevante che una pensione sia basata sulla carriera lavorativa dell' interessata e l' altra ( la pensione per superstiti ) su quella del marito . L' art . 51 si applica a tutte le prestazioni calcolate in conformità all' art . 46 .
17 . In terzo luogo, nella causa Cinciuolo una delle prestazioni - e cioè la rendita italiana per malattia professionale il cui adeguamento aveva indotto l' ente belga a ridurre la prestazione d' invalidità dell' interessato - non rientrava in realtà nella sfera d' applicazione del capitolo 3 del titolo III del regolamento n . 1408/71 ( nel quale figura l' art . 51 ). Nel caso presente tutte le prestazioni, vale a dire pensioni di vecchiaia e pensioni per superstiti, rientrano nella sfera d' applicazione del capitolo 3 in forza dell' art . 44, n . 1, che ho già citato . Orbene, se l' art . 51 si applica quando una delle prestazioni di cui trattasi esula dal suo ambito di applicazione, esso, secondo me, deve applicarsi a maggior ragione quando tutte le prestazioni rientrano manifestamente in detto ambito .
18 . L' Office national sostiene che se l' art . 51, n . 1, fosse applicato nella fattispecie in modo da escludere la riliquidazione e la riduzione dell' entità della pensione per superstiti belga, l' art . 12, n . 2, sarebbe svuotato della sua sostanza . A mio avviso pero' , sarebbe più esatto dire che se fosse applicato l' art . 12, n . 2, l' art . 51, n . 1, sarebbe svuotato della sua sostanza . In realtà non vi è conflitto tra l' art . 12, n . 2, e l' art . 51 . Ciascuno di essi ha la propria sfera d' applicazione . L' art . 12, n . 2, consente l' applicazione, in taluni casi, delle norme anticumulo nazionali nel calcolo originario delle prestazioni e nei successivi ricalcoli . L' art . 51 stabilisce i casi in cui devono essere effettuati tali ricalcoli .
19 . Ritengo pertanto che la questione sottoposta alla Corte dal tribunal du travail di Nivelles debba essere risolta nel modo seguente :
"Qualora una persona fruisca di una pensione per superstiti in uno Stato membro e di una pensione di vecchiaia in un altro Stato, calcolate in conformità all' art . 46 del regolamento n . 1408/71, l' art . 51, n . 1, dello stesso regolamento osta a che l' ente di uno Stato membro ricalcoli e riduca la pensione per superstiti quando la pensione di vecchiaia sia adeguata nell' altro Stato membro in ragione dell' andamento generale della situazione economica e sociale; a questo proposito è irrilevante che le pensioni siano o no basate sulla carriera lavorativa della stessa persona ".
(*) Lingua originale : l' inglese .
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