Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Queste tre cause sono state promosse dalla Commissione a norma dell' art. 169 del Trattato CEE e riguardano il divieto d' importazione e vendita di formaggi prodotti con aggiunta di nitrati vigente in Italia, Grecia e Francia.
In tutte e tre le cause la Commissione ha concluso chiedendo che si dichiari che avendo vietato l' importazione di formaggi legalmente prodotti e smerciati in altri Stati membri, ai quali, durante il processo di produzione, sono stati aggiunti nitrati entro i limiti ammessi dall' ambiente scientifico internazionale (50 mg/kg), lo Stato di cui trattasi è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell' art. 30 del Trattato.
Nella causa contro la Francia, la Spagna è intervenuta a sostegno della Commissione.
I tre Stati membri hanno chiesto il rigetto del ricorso.
2. Le relazioni d' udienza trattano delle normative nei tre Stati membri. In sintesi si può rilevare che:
° in tutti e tre gli Stati membri è proibita la produzione di generi alimentari mediante l' uso di additivi e lo smercio di tali generi alimentari senza autorizzazione espressa degli additivi di cui trattasi,
° nessuno dei tre Stati membri ha autorizzato l' uso di nitrati nella produzione di formaggio e la vendita di formaggio cui siano stati aggiunti nitrati è pertanto vietata nei tre Stati membri,
° questo divieto, stando alle delucidazioni degli Stati membri, può essere applicato ai formaggi importati qualora il contenuto di nitrati superi una certa soglia di tolleranza corrispondente a ciò che gli Stati membri giudicano essere una presenza naturale residua di nitrati nel formaggio, in particolare: per quel che riguarda l' Italia 2 mg/kg, per la Grecia 10 mg/kg (1) e per la Francia 15 mg/kg.
Sulle direttive di armonizzazione in materia
3. I nitrati sono menzionati nell' allegato della direttiva del Consiglio 5 novembre 1963, 64/54/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sui conservativi che possono essere impiegati nelle derrate destinate all' alimentazione umana (2). La Corte ha più volte avuto l' occasione di interpretare la direttiva 64/54 e ha rilevato che qualora un additivo sia contenuto nell' elenco di cui all' allegato della direttiva ciò significa che gli Stati membri possono autorizzare l' uso della sostanza di cui trattasi, ma che non sono obbligati a farlo. La più recente pronuncia della Corte in materia è la sentenza 13 dicembre 1990 nella causa Bellon (3), in cui ha dichiarato:
"Risulta dai 'considerando' che la direttiva costituisce solo una prima fase del ravvicinamento delle normative nazionali in materia, fase nella quale gli Stati membri non sono pertanto tenuti ad autorizzare l' uso di tutte le sostanze menzionate nell' allegato della direttiva. La discrezionalità loro concessa nel fissare norme sull' aggiunta di conservanti negli alimenti può tuttavia estrinsecarsi solo nel rispetto di due condizioni, che non venga autorizzato alcun conservante non figurante nell' elenco allegato alla direttiva e che non sia totalmente vietato l' uso di un conservante figurante in detto elenco, eccettuate le particolari ipotesi di cui, trattandosi di alimenti prodotti e consumati nel loro stesso territorio manchi qualsiasi necessità tecnologica (...)" (punto 9 della motivazione) (4).
Osserverò anzitutto che la condizione che i nitrati non devono essere vietati del tutto non costituisce un problema nel caso di specie visto che i tre Stati membri autorizzano l' aggiunta di nitrati ai prodotti carnei.
Come risulta dal punto della motivazione citato, la Corte sottolinea che la direttiva 64/54 costituisce solo la prima fase del ravvicinamento delle normative sui conservanti. Una completa armonizzazione in questo campo non è ancora stata attuata. Il Consiglio ha emanato la direttiva 21 dicembre 1988, 89/107/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano (5), ma è solo una direttiva-quadro, che prevede l' elaborazione di direttive con elenchi degli additivi autorizzati, dei prodotti alimentari in cui essi possono essere usati e delle condizioni d' uso.
Fondamentalmente gli Stati membri, finché non venga attuata detta armonizzazione, sono autorizzati a disciplinare essi stessi l' aggiunta di nitrati ai prodotti alimentari.
4. Tuttavia, secondo la costante giurisprudenza della Corte, l' esistenza di direttive di armonizzazione non esclude l' applicazione dell' art. 30 del Trattato e solo qualora norme comunitarie contemplino l' armonizzazione completa di tutti i provvedimenti necessari per garantire la tutela della salute e istituiscano procedimenti comunitari per il controllo della loro osservanza, il ricorso all' art. 36 perde la sua ragion d' essere (6).
Una disciplina nazionale che contenga norme per lo smercio di formaggio prodotto con l' aggiunta di nitrati è pertanto valida unicamente qualora rispetti gli artt. 30 e 36 del Trattato.
Se le norme nazionali costituiscano ostacoli agli scambi ai sensi dell' art. 30
5. La Commissione ha chiarito che otto altri Stati membri autorizzano l' aggiunta di nitrati nella produzione di taluni formaggi (7). Nella maggior parte dei casi viene stabilito un limite massimo di 50 mg per kg di formaggio, ma in talune situazioni viene autorizzato un contenuto di nitrati sino a 150 mg per kg di formaggio.
Il divieto controverso può pertanto ostacolare l' importazione di formaggio legalmente prodotto in altri Stati membri e costituisce quindi una misura che "può ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari" (8). Le norme nazionali rientrano pertanto nel campo di applicazione dell' art. 30 del Trattato, il quale disciplina tutte le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative al commercio tra Stati membri.
6. La Francia e la Grecia hanno sostenuto in questo contesto che le soglie di tolleranza esistenti permettono di importare la maggior parte dei formaggi. Questa circostanza è irrilevante, secondo una costante giurisprudenza della Corte, qualora sia accertato che le normative degli Stati di importazione ostacolano l' importazione di merci prodotte legalmente in altri Stati membri. La Francia ha inoltre richiamato l' attenzione sul fatto che le importazioni in Francia originarie dei Paesi Bassi sono aumentate anche per quei formaggi che secondo le norme di produzione olandesi possono essere prodotti con aggiunta di nitrati, e ha sostenuto che ciò dimostra che il divieto controverso non costituisce un ostacolo per gli scambi commerciali. Dalla giurisprudenza della Corte risulta chiaramente che neanche a questa circostanza si può annettere importanza (9).
Se le normative nazionali siano giustificate con riferimento alla sanità pubblica ai sensi dell' art. 36
7. La questione fondamentale è pertanto se i divieti di smercio di formaggio addizionato di nitrati siano motivati dalla tutela della salute ai sensi dell' art. 36 del Trattato.
La Corte ha enunciato in una serie di sentenze i principi fondamentali per valutare se il divieto di vendita di merci prodotte mediante l' uso di additivi sia conforme all' art. 36 del Trattato (10). Nella più recente sentenza della Corte in materia, la sentenza 13 dicembre 1990 nella causa Bellon (11), la giurisprudenza della Corte viene illustrata come segue:
"Occorre richiamare una costante giurisprudenza della Corte (...) secondo cui tutte le volte che sussistono incertezze nello stato attuale della ricerca scientifica spetta agli Stati membri, in mancanza di un' armonizzazione completa, decidere il livello al quale essi intendono garantire la tutela della salute e della vita delle persone, pur tenendo conto delle esigenze della libera circolazione delle merci nell' ambito della Comunità.
Dalla giurisprudenza della Corte (...) risulta altresì che in tali casi il diritto comunitario non impedisce agli Stati membri di adottare una normativa che subordini l' uso di additivi a previa autorizzazione concessa con un atto di portata generale per determinati additivi, vuoi per tutti i prodotti, vuoi per taluni di essi soltanto, vuoi per particolari usi. Una normativa di questo tipo risponde ad un legittimo obiettivo di politica sanitaria, che è quello di limitare il consumo incontrollato di additivi alimentari.
L' applicazione alle merci importate dei divieti di smercio dei prodotti contenenti additivi autorizzati nello Stato membro di produzione, ma vietati nello Stato membro di importazione, può tuttavia essere ammessa solo nel caso in cui sia conforme alle esigenze dell' art. 36 del Trattato, nell' interpretazione datane dalla Corte.
Va ricordato, in primo luogo, che nelle citate causa 174/82, Sandoz, causa 247/84, Motte, causa 304/84, Muller, e causa 178/84, Commissione/Germania, la Corte ha dedotto dal principio di proporzionalità, su cui si basa l' ultimo inciso dell' art. 36 del Trattato, che i divieti di mettere in vendita prodotti contenenti additivi autorizzati nello Stato membro di produzione, ma vietati nello Stato membro d' importazione, devono essere limitati allo stretto necessario per garantire la tutela della sanità pubblica. La Corte ne ha pure desunto che l' uso di un determinato additivo, ammesso in un altro Stato membro, dev' essere autorizzato se si tratta di un prodotto importato da tale Stato membro, qualora ° tenuto conto, da un lato, dei risultati della ricerca scientifica internazionale e, in particolar modo, dei lavori del comitato scientifico comunitario per l' alimentazione umana, della commissione del Codex alimentarius della FAO e dell' Organizzazione mondiale della sanità e, dall' altro, delle abitudini alimentari esistenti nello Stato membro di importazione ° tale additivo non sia pericoloso per la sanità pubblica e risponda ad un' esigenza reale, segnatamente di ordine tecnico". (Il corsivo è mio) (Punti 11-14 della motivazione).
Se ne può concludere che la vendita di formaggio additivato con nitrati dovrà essere autorizzata qualora il nitrato risponda ad un' esigenza reale e non sia pericoloso per la sanità pubblica.
8. Quanto segue metterà in luce che nei risultati della ricerca scientifica internazionale si rinviene un solido motivo per ritenere che i nitrati rispondano effettivamente ad un' esigenza reale nella produzione di taluni formaggi e che l' aggiunta di nitrati entro determinati limiti non comporti un pericolo per la salute.
Le tre presenti cause non sembrano pertanto a prima vista sollevare problemi molto gravi. Tuttavia da un più attento esame delle cause risulta che, in ogni caso per quel che riguarda tre punti, occorrerà risolvere questioni che allo stato attuale della giurisprudenza della Corte non trovano una soluzione chiara.
Se i nitrati rispondano ad un' esigenza reale, segnatamente di ordine tecnico
9. La Commissione ha sostenuto che l' aggiunta di nitrati è necessaria per la produzione di determinati formaggi al fine di impedire lo sviluppo di organismi anaerobici del tipo "clostridium tyrobutyricum". Questi batteri perturbano il processo di maturazione con la conseguenza che il formaggio "gonfia", è cioè soggetto a fermentazioni gasogene maleodoranti. I batteri si trovano in particolare nel latte vaccino ottenuto mediante insilati. Il problema sorge per i formaggi a media o lunga stagionatura, per esempio, Gouda, Edam, Tilsiter, Samsoe, ecc. L' uso dei nitrati è pertanto particolarmente giustificato nell' Europa del Nord dove è necessario utilizzare insilati per un periodo dell' anno più prolungato e dove vengono prodotti formaggi di questo tipo (12).
10. Gli Stati membri convenuti non hanno contestato che possa esistere un' esigenza di ordine tecnico di eliminare i batteri che causano il "gonfiore tardivo" o che i nitrati siano un mezzo atto allo scopo. Essi hanno invece sostenuto che l' uso di nitrati non è tecnologicamente necessario poiché esistono altri metodi meno nocivi per impedire il "gonfiore tardivo".
La Commissione ha ribattuto sostenendo che all' atto di valutare se un additivo risponda ad un' esigenza di ordine tecnico è irrilevante che esistano metodi alternativi o meno nocivi poiché è solamente decisivo il fatto che l' additivo sia in grado di rispondere a detta esigenza tecnologica. In subordine la Commissione ha sostenuto che i metodi cui si riferiscono gli Stati membri non sono sufficientemente efficaci.
11. La Corte non si è pronunciata in passato sulla questione se gli Stati membri possano vietare lo smercio di un prodotto per il motivo che l' additivo utilizzato non è necessario per rispondere ad un' esigenza di ordine tecnico in quanto lo scopo perseguito può essere ottenuto in un altro modo.
Ritengo che dalla precedente giurisprudenza della Corte (13) si può desumere, che
° la Corte, ponendo il criterio dell' esigenza di ordine tecnico, ha inteso consentire agli Stati membri di impedire le importazioni di additivi che possono essere considerati superflui nel senso che non esiste un' esigenza reale cui essi possano rispondere;
° pertanto la Corte, nella sua giurisprudenza, si è concentrata sulla questione se esistesse un' esigenza reale cui potesse rispondere l' additivo di cui trattasi e non ha ammesso la possibilità di sostituire l' additivo con metodi alternativi;
° la Corte è pronta ad andare lontano nel senso di considerare una "esigenza reale" l' intento di promuovere una determinata qualità in un certo prodotto.
Si può inoltre rilevare che in nessuna sentenza la Corte ha ammesso un divieto di importazione fondato solo sul fatto che non sussisteva un' esigenza di ordine tecnico e che nelle sentenze per ovvi motivi si continua a dar peso soprattutto alla questione del pericolo per la salute.
12. Le presenti cause sollevano la questione se al requisito dell' esigenza di ordine tecnico debba darsi un contenuto diverso è più ampio di quello che si desume dalla giurisprudenza della Corte, se cioè l' art. 36, consentendo un divieto di importazione per pericolosità di un prodotto, non consenta solo di impedire l' importazione di additivi inutili, bensì consenta anche, più estensivamente, di impedire l' importazione di additivi che possono essere sostituiti con altre sostanze per cui sussiste una presunzione di "minor nocività".
13. Vi sono buoni motivi per una soluzione affermativa.
Il diritto comunitario riconosce una finalità generale di politica sanitaria che consiste nel limitare il più possibile l' uso di additivi nei generi alimentari. Ciò risulta fra l' altro dalla possibilità di vietare in via generale gli additivi e di vietare l' importazione di additivi superflui, anche se non sono considerati in quanto tali pericolosi per la salute. Ciò è conforme alla finalità di promuovere l' uso di metodi alternativi. La direttiva 89/107 riconosce altresì esplicitamente che nella valutazione della necessità tecnica di un determinato additivo occorre tener conto di eventuali metodi alternativi. L' allegato II della direttiva stabilisce i "criteri generali per l' impiego degli additivi alimentari", su cui deve essere fondato l' inserimento degli additivi nell' elenco, ai sensi dell' art. 2, n. 3, della direttiva. Il punto 1 dell' allegato dispone che "gli additivi alimentari possono essere approvati soltanto (...) qualora si possa dimostrare l' esistenza di una sufficiente necessità tecnologica e l' obiettivo ricercato non possa essere conseguito con altri metodi praticabili dal punto di vista economico e tecnologico" (14).
14. La questione centrale è però se gli Stati membri importatori debbano avere la possibilità di controllare che gli Stati membri produttori autorizzino solo gli additivi che non possono essere sostituiti con altri metodi.
A prescindere dal fatto che una soluzione del genere costituirebbe indubbiamente un passo nella direzione di promuovere la citata finalità generale di politica sanitaria, ritengo che essa porterebbe ad una situazione giuridica la quale, senza essere giustificata dal punto di vista sanitario, potrebbe pregiudicare l' efficacia del divieto di cui all' art. 30 del Trattato.
Se la citata nozione ampia di esigenza di ordine tecnico viene accettata è verosimile che in molti casi gli Stati membri cercheranno di giustificare i divieti di importazione sostenendo che secondo loro esistono metodi alternativi. Vi sono pochi dubbi che una giustificazione del genere sarà oggetto di proteste da parte degli Stati membri produttori, i quali sosterranno di aver già esaminato la possibilità di adottare eventuali metodi alternativi all' atto dell' autorizzazione degli additivi. Il risultato sarebbe una serie di controversie in cui la Corte si troverebbe a dover scegliere fra diversi metodi di produzione possibili. In tale contesto è importante che la questione dei metodi alternativi sia rilevante solo qualora sia già stabilito che l' additivo di cui trattasi può rispondere ad un' accertata necessità tecnica e non è nocivo, ed è importante che si tratti tipicamente di cause che riguardano questioni tecniche complesse ed in cui sovente non si trovano soluzioni nei risultati della ricerca scientifica internazionale per quel che riguarda il metodo che deve essere considerato, in primo luogo, il meno nocivo e, in secondo luogo, sufficientemente conforme allo scopo concreto con esso perseguito.
La scelta finale fra diversi metodi di produzione praticabili e in linea di principio non nocivi deve a mio parere essere fatta stabilendo norme di armonizzazione. Allo stato attuale dell' armonizzazione si deve ritenere che la sanità pubblica è sufficientemente tutelata dalla possibilità degli Stati membri di vietare l' importazione di additivi che comportano rischi per la salute e di additivi che non rispondono a nessuna esigenza reale, in particolare di ordine tecnico.
Per quel che riguarda questo punto propongo pertanto alla Corte di accogliere gli argomenti principali della Commissione, in particolare che è sufficiente dimostrare che nella produzione di taluni formaggi vi è un' esigenza di ordine tecnico cui l' aggiunta di nitrati può rispondere in modo adeguato.
15. Poiché gli Stati membri convenuti non hanno contestato, come già indicato, che l' aggiunta di nitrati può rispondere all' accertata esigenza tecnica, si può a mio parere stabilire che il divieto degli Stati membri non può essere fondato sul fatto che non sussiste la necessità tecnica di aggiungere nitrati a taluni formaggi ben determinati.
16. Osserverò ancora, per amor di completezza, che le delucidazioni prodotte in causa non danno motivo, per quel che mi risulta, per ritenere che all' accertata esigenza di ordine tecnico si possa rispondere completamente utilizzando altri additivi ovvero altri metodi di produzione.
17. I tre Stati membri convenuti hanno sostenuto che il "gonfiore tardivo" può essere combattuto mediante l' aggiunta di lisozima, che è un enzima estratto dall' albume, mediante battofugazione, cioè centrifugazione del latte, mediante miglioramento dei foraggi, cioè abbandono degli insilati oppure utilizzo di insilati di migliore qualità, e mediante miglioramento dell' igiene nella mungitura.
La Commissione ha sostenuto che,
° una parte dei batteri da eliminare è resistente al lisozima e che taluni tipi di formaggio non tollerano alcune forme di batteri;
° la battofugazione è utilizzabile solo per quel che riguarda determinati formaggi e inoltre sopprime solo una determinata parte di batteri;
° l' uso di latte di miglior qualità non può essere attuato in quelle zone in cui il bestiame viene alimentato con insilati, che negli Stati membri nordici è necessario utilizzare insilati per un periodo dell' anno più prolungato e che è difficile stabilire norme di qualità per gli insilati; e
° una miglior igiene nella mungitura non potrà mai impedire completamente la presenza di batteri nel latte.
Gli Stati membri non contestano che una parte dei batteri sia resistente al lisozima o che la battofugazione non sia di per sé un' alternativa sufficiente o utilizzabile in tutti i casi. Per contro viene fatto valere che l' uso di latte di miglior qualità, eventualmente in combinazione con detti metodi, sarebbe sufficiente per portare il grado di contaminazione al di sotto del livello che causa il "gonfiore tardivo".
18. A mio parere nella sentenza della Corte 12 marzo 1987 nella "causa della birra" (15), si può rinvenire un argomento per respingere l' affermazione che il formaggio deve essere prodotto mediante una materia prima diversa da quella utilizzata, cioè latte proveniente da capi non alimentati con insilati ovvero con insilati di migliore qualità.
Il rigetto di questa affermazione mi pare ragionevole anche nei casi concreti, soprattutto perché dagli atti di causa risulta che tanto la necessità di utilizzare insilati quanto la qualità dei medesimi dipendono dalla situazione geografica. Quanto al miglioramento dell' igiene nella mungitura, dalla relazione del comitato scientifico dell' alimentazione umana risulta che "anche nelle migliori condizioni igieniche non è totalmente evitabile un certo grado di contaminazione microbica del latte". Appare discutibile che il miglioramento dell' igiene nella mungitura possa di per sé ° cioè dove non presuppone una modifica dell' alimentazione del bestiame ° ridurre il grado di contaminazione del latte al livello in cui l' aggiunta di lisozima sarebbe sufficiente ad evitare il "gonfiore tardivo". Ciò è presumibilmente dovuto al fatto che il lisozima non elimina l' ultimo 10% di batteri e che taluni formaggi tollerano solo un contenuto di batteri molto basso.
Pertanto a mio parere gli Stati membri non hanno prodotto ragguagli che dimostrino che l' additivazione con nitrati può essere evitata grazie all' uso di metodi alternativi.
Se i nitrati implichino un pericolo per la sanità pubblica
19. E' stata presentata alla Corte un' abbondante documentazione, che comprende ricerche e valutazioni in merito ai possibili effetti dannosi dei nitrati sulla salute (relazioni scientifiche, estratti della letteratura in materia, ecc.). Non ritengo necessario esaminare tutti questi documenti. Come risulta dalla già citata sentenza Bellon, la Corte nella sua giurisprudenza ha statuito che il rischio per la salute deve essere valutato sulla base della ricerca scientifica internazionale ed ha ulteriormente precisato che occorre, in particolar modo, tener conto delle conclusioni a cui sono giunti il Comitato scientifico comunitario per l' alimentazione umana (16) e la Commissione del Codex alimentarius della FAO e dell' Organizzazione mondiale della sanità.
Mi pare che, nelle presenti cause, sia giusto tener conto della relazione elaborata dal Comitato scientifico per l' alimentazione umana con riferimento ai nitrati ed ai nitriti. La relazione è stata pubblicata il 19 ottobre 1990 e poggia su una lunga serie di articoli e di monografie usciti in questi ultimi anni. Risulta inoltre dalla relazione che il Comitato ha chiesto informazioni sull' uso dei nitrati e dei nitriti tanto ad esperti da esso contattati quanto agli Stati membri. Occorre altresì sottolineare che la relazione riflette l' opinione unanime dei membri del Comitato (17).
20. Dalla relazione si può desumere quanto segue:
I nitrati non costituiscono un rischio diretto degno di nota per la salute. Il rischio per la salute legato all' assunzione di nitrati è rappresentato dal fatto che questi possono trasformarsi in nitriti sia prima dell' assunzione sia in vivo. I nitriti in determinate quantità, costituiscono un rischio diretto per la salute. Inoltre ci può essere un rapporto fra le quantità di nitrati assunte e la formazione di nitrosammine volatili, che sono cancerogene.
Il problema centrale dal punto di vista scientifico è quello di fissare "la dose giornaliera accettabile" (in prosieguo: il "DGA"), cioè la dose che può essere assunta quotidianamente senza danno per l' organismo umano.
I risultati dei più recenti esperimenti sui ratti hanno evidenziato che non può essere provato alcun effetto tossicologico derivante dall' assunzione di nitrati in dosi di 2 500 mg per kg di peso corporeo. Per ragioni di prudenza, il comitato ritiene opportuno applicare al calcolo della DGA per i nitrati un fattore di sicurezza pari a 500, fissando così la DGA a 5 mg per kg di peso corporeo (18). Una persona che pesi 60 kg potrà perciò assumere quotidianamente 300 mg di nitrati, senza che ciò comporti un rischio per la sua salute.
Il comitato non ha raccolto informazioni sull' assunzione di nitrati nell' intera Comunità, ma considera evidente che l' assunzione di nitrati in tutte le zone esaminate risulta "in generale ben inferiore ai rispettivi valori DGA, salvo che nella zona in cui c' è un' alta percentuale di nitrati nelle verdure e dove la percentuale dei nitrati nell' acqua potabile supera i valori limite fissati dalla CEE".
L' uso dei nitrati come additivi per i prodotti alimentari contribuisce relativamente poco all' assunzione globale che risulta per la maggior parte dalla "presenza naturale" dei nitrati nelle verdure e nell' acqua potabile. I nitrati sono usati come additivi per i seguenti prodotti: carne, formaggio, latte e pesci. Per quanto riguarda l' aggiunta di nitrati ai formaggi, il Comitato conclude, al punto 3.1.2. della relazione:
"(...) I dati a disposizione del Comitato indicavano che l' aggiunta di 150 mg di nitrato (espresso sotto forma di sale di sodio) per litro di latte è sufficiente per ridurre tale rischio (cioè il rischio di contaminazione da Clostridium tyrobutyricum) e che il tenore nel prodotto finale non supera i 50 mg di nitrato per kg, mentre il nitrito non viene normalmente trovato in quantità superiori a 1 mg/kg. Il Comitato ha ritenuto tali dati accettabili da un punto di vista tossicologico e la dose potenziale di nitrato di tale origine è considerata irrilevante rispetto alla DGA.
Sebbene non sia stata dimostrata una correlazione tra l' aggiunta di nitrato e la formazione di composti nitrosi volatili nel formaggio, studi più recenti suggeriscono un possibile rapporto tra nitrato e il tenore di composti nitrosi totali (...). Per tale motivo il Comitato raccomanda che l' impiego del nitrato venga limitato a 150 mg nella lavorazione del latte per formaggio, fin quando la rilevanza tossicologica di tali informazioni non sia stata accertata. Per motivi di controllo si raccomanda inoltre che sia fissato un limite massimo di 50 mg/kg di residui di nitrato nel formaggio finito". (Il corsivo è mio).
21. Gli Stati membri convenuti hanno contestato che nel valutare il pericolo che i nitrati possono costituire per la salute si possa prendere come base una DGA fissata per la generalità delle persone, senza tener conto di gruppi particolarmente sensibili come possono essere gli anziani, le donne gravide ed i bambini. Specialmente per quanto concerne i bambini, gli Stati membri hanno sostenuto che questi, a causa della loro maggiore acidità di stomaco, trasformano in maggiore misura i nitrati in nitriti.
Ritengo che questi argomenti vadano respinti se non altro perché, come risulta dal suo rapporto, il Comitato scientifico ha tenuto conto nelle sue conclusioni dell' esistenza di questi gruppi particolarmente sensibili. In collegamento con la sua valutazione del rischio che può risultare per la salute dall' aggiunta di nitriti ai prodotti alimentari, il Comitato sottolinea che certi sottogruppi della popolazione come per esempio le donne gravide, ecc. possono essere esposti ad un maggior rischio a causa del nitrito presente nel cibo. Una corrispondente riserva di carattere generale non viene formulata in relazione all' esame dei rischi tossicologici collegati ai nitrati. Al contrario, a questo riguardo, il Comitato spiega che
"Dato che i lattanti possono essere più suscettibili di ridurre il nitrato esogeno in nitrito e sono inoltre più sensibili agli effetti acuti del nitrito, il nitrato non dovrebbe essere impiegato come additivo nei preparati per lattanti" (19).
22. In conclusione, la questione se i nitrati possano, alla luce dei risultati della ricerca scientifica internazionale, costituire un pericolo per la sanità pubblica va perciò risolta come segue:
° l' assunzione quotidiana di un massimo di 5 mg di nitrati per kg di peso corporeo non presenta alcun pericolo per la salute;
° un residuo di nitrati nel formaggio può essere ritenuto accettabile fino a 50 mg, dal punto di vista tossicologico, in quanto la potenziale assunzione di nitrati di tale provenienza è insignificante rispetto alla DGA fissata.
23. Come emerge dalla già citata sentenza Bellon, nel valutare il pericolo che un additivo può costituire per la salute, occorre anche tener conto delle abitudini alimentari nello Stato membro di importazione.
24. Sotto questo aspetto, l' argomentazione sviluppata dagli Stati membri si sforza principalmente di dimostrare che la DGA fissata viene superata a causa delle rispettive abitudini di consumo per l' insieme degli alimenti, fra cui l' acqua, che contengono nitrati.
L' Italia ha sostenuto che il consumo italiano di frutta e verdura è superiore a quello degli altri Stati membri cosicché vi è un assorbimento naturale di nitrati, e che l' assunzione media giornaliera di nitrati in Italia è di 312,75 mg risultando così superiore alla DGA di 300 mg.
La Grecia ha sostenuto che in Grecia si mangia una maggiore quantità di verdure e di formaggio che negli altri Stati membri, e che l' assunzione media giornaliera di nitrati raggiunge in Grecia circa 1 720,23 mg.
La Francia ha sostenuto che il consumo francese di formaggi è il più alto del mondo e che vi è in Francia un' elevata percentuale di nitrati nell' acqua potabile e nelle verdure fresche, e che ciò costituisce un problema soprattutto in talune zone in cui la percentuale di nitrati nell' acqua potabile supera i livelli fissati in proposito dalla normativa comunitaria.
25. La Commissione contesta l' esattezza di molte di queste affermazioni, ma svolge, d' altra parte, la sua argomentazione al riguardo partendo da un punto di vista diverso da quello degli Stati membri. La Commissione si riferisce infatti alle abitudini nel consumo del formaggio. A suo parere è decisivo il fatto che, anche se si accetta l' ipotesi secondo cui tutti i formaggi contengono la dose massima consentita di nitrati, cioè 50 mg per kg, il consumo dei formaggi provocherà soltanto un aumento insignificante nell' assunzione giornaliera di nitrati, che crescerà di 2,1 mg cioè di meno dell' 1%. Poiché i nitrati non sono certo aggiunti a tutti i formaggi e visto che la concentrazione residua di nitrati, nei formaggi per cui viene usato questo additivo, è di regola largamente inferiore a 50 mg per kg, la Commissione sostiene che l' autorizzazione ad aggiungere nitrati al formaggio può probabilmente provocare un aumento di soli 0,5 mg nell' assunzione quotidiana di nitrati.
26. Ritengo che si debba condividere la tesi della Commissione. Quando la ricerca scientifica internazionale ha accertato che l' impiego di un determinato additivo in un determinato prodotto in dosi ben precisate non può essere considerato pericoloso per la salute, l' obbligo di prendere in considerazione le abitudini alimentari nello Stato membro di importazione deve significare che occorre valutare in quale misura specifiche abitudini alimentari attinenti al consumo del prodotto nello Stato membro di importazione possano far sorgere in tale Stato rischi particolari per la salute delle persone. Ciò deve valere ogni volta che la ricerca scientifica internazionale, cfr. supra, abbia accertato che la potenziale assunzione di nitrati da qualle fonte è insignificante rispetto alla DGA fissata.
L' importanza di altre fonti da cui si possono assumere nitrati va anzitutto presa in considerazione nel fissare le dosi massime accettabili per i singoli prodotti. Le stime del Comitato scientifico per i prodotti alimentari sono state effettuate alla luce di queste considerazioni, come risulta dalle già citate osservazioni della relazione, secondo cui un tenore in nitrati di 50 mg per kg di formaggio deve ritenersi accettabile dal punto di vista tossicologico in quanto "la dose potenziale di nitrato di tale origine è considerata irrilevante rispetto alla DGA", (il corsivo è mio).
Ritengo pertanto che la Corte debba limitarsi, nelle presenti cause, a valutare in quale misura l' aggiunta di nitrati al formaggio costituisca un rischio per la salute nei tre Stati membri di cui si tratta, come conseguenza delle loro abitudini alimentari per quanto riguarda il formaggio, e che non occorra invece valutare in quale misura i nitrati in quanto tali rappresentino un rischio per la salute negli Stati membri come conseguenza delle abitudini alimentari di questi Stati in generale.
27. Gli Stati membri non sono riusciti a presentare elementi di informazione che consentano di mettere in dubbio la possibilità di concludere, sulla base delle abitudini alimentari concernenti il formaggio nei tre Stati membri considerati, che la dose giornaliera di nitrati provenienti da tale fonte è irrilevante. Si deve perciò riconoscere che l' aggiunta di nitrati al formaggio non costituisce un rischio per la salute nei tre Stati membri di cui trattasi.
28. Da quanto sopra esposto ho ricavato la convinzione che il rifiuto di autorizzare l' importazione dei formaggi per i quali vi è un' esigenza tecnica di aggiungere nitrati e che contengono una concentrazione residua di nitrati non superiore ai livelli riconosciuti come accettabili sotto l' aspetto sanitario dalla ricerca scientifica internazionale, non risulta giustificato dall' interesse alla tutela della sanità pubblica ed è perciò in contrasto con l' art. 30 del Trattato.
Se l' obbligo degli Stati membri di autorizzare l' importazione dipenda dalla presentazione di una domanda da parte dell' operatore economico interessato
29. Risulta dalla giurisprudenza della Corte (20) che una normativa che vieti in generale l' impiego di additivi è contraria agli artt. 30 e 36 del Trattato, salvo che vi sia una ragione concreta per farlo. In compenso la Corte ha posto la condizione che gli Stati membri debbano istituire una procedura per consentire agli operatori economici di chiedere l' autorizzazione ad usare additivi. Se le condizioni sostanziali sopra ricordate sono soddisfatte, l' autorizzazione deve essere concessa. Spetta allo Stato membro di importazione accertare che le condizioni non sono soddisfatte e che un eventuale divieto appare perciò giustificato (21). Nella sentenza Bellon la Corte ha dichiarato (22):
"Gli artt. 30 e 36 del Trattato CEE devono essere interpretati nel senso che non ostano a che uno Stato membro vieti la messa in commercio di un prodotto alimentare, importato da un altro Stato membro nel quale è legalmente prodotto e distribuito, contenente una delle sostanze elencate nell' allegato della direttiva del Consiglio 5 novembre 1963, 64/54/CEE, purché nello Stato membro di importazione il procedimento per ottenere l' autorizzazione allo smercio del prodotto sia facilmente accessibile agli operatori economici e possa essere concluso entro termini ragionevoli, qualora l' uso dell' additivo risponda ad un' esigenza reale, segnatamente di ordine tecnico, e non presenti alcun rischio per la salute pubblica. Spetta alle autorità nazionali competenti dimostrare caso per caso, alla luce delle abitudini alimentari nazionali e tenuto conto dei risultati della ricerca scientifica internazionale, che la loro normativa è necessaria per tutelare efficacemente gli interessi di cui all' art. 36 del Trattato". (Il corsivo è mio).
30. Il governo francese ha sostenuto che esiste in Francia una procedura grazie alla quale gli operatori economici possono chiedere l' autorizzazione ad importare prodotti fabbricati con l' impiego di additivi, ma che le autorità francesi non hanno mai ricevuto alcuna richiesta di autorizzare l' aggiunta di nitrati al formaggio. Poiché il divieto generale di aggiungere nitrati al formaggio non costituisce di per sé una violazione dell' art. 30, la Francia insiste sull' insussistenza di inadempimento, facendo valere che la Commissione non ha provato l' esistenza di una violazione delle norme del Trattato sotto forma di un concreto rigetto di una domanda.
31. A mio parere, la premessa che sta alla base dell' argomentazione svolta dalla Francia è indubbiamente corretta.
La giurisprudenza della Corte può intendersi soltanto nel senso che uno Stato membro non è obbligato ad inserire d' ufficio un determinato additivo nell' elenco degli additivi ammessi, per il semplice fatto che si tratta di un additivo che soddisfa un' esigenza tecnica e che non è pericoloso per la salute (23). Un' eventuale violazione dell' art. 30 del Trattato può anzitutto manifestarsi in collegamento con una risposta concreta ad una richiesta di autorizzazione all' impiego di un additivo.
32. Ci sono valide ragioni per sostenere questa tesi giuridica. A prescindere dal fatto che essa si concilia col principio generale del diritto comunitario in materia di additivi ° un divieto generale temperato da autorizzazioni in casi specifici ° (sistema cosiddetto dell' "elenco positivo"), è ovvio che le autorità degli Stati membri sono le meglio piazzate per valutare se siano soddisfatte le condizioni sostanziali di autorizzazione, quando un operatore economico abbia presentato una richiesta corredata dai documenti giustificativi volti a provare l' esigenza tecnica dell' impiego di un additivo e da informazioni sull' eventuale rischio per la salute ad esso collegato. Da una parte, gli operatori economici sono coloro che meglio conoscono il prodotto, dall' altra la richiesta stessa prova l' esistenza di un interesse concreto a metterlo in commercio.
33. Occorre ora accertare se l' obbligo di ammettere un additivo sorga per il solo fatto che un operatore economico ha presentato una domanda oppure se esso ° come sostiene la Commissione ° possa sorgere prima, in seguito ad un invito rivolto dalla Commissione allo Stato interessato perché quest' ultimo autorizzi l' uso di un additivo nella fabbricazione di un determinato prodotto.
34. L' accoglimento della tesi della Commissione comporterebbe taluni vantaggi. Esso le permetterebbe di assicurarsi, se necessario, che non esistano ostacoli al commercio di prodotti, legalmente fabbricati in taluni Stati membri, nei quali non sono soddisfatte le condizioni sostanziali per la legittimità di tali ostacoli al commercio. L' effetto concreto delle norme del Trattato che intendono garantire la libera circolazione delle merci ne sarebbe rafforzato. Sembra che ci sia un particolare motivo per accogliere questa tesi in un caso come quello di specie, in cui si tratta di un prodotto alimentare assolutamente tradizionale e di un additivo che è conosciuto ed impiegato da molti anni.
Il fatto che, quando l' invito giunge dalla Commissione e non da un operatore economico, lo Stato membro interessato debba svolgere un' attività autonoma più impegnativa per raccogliere la documentazione necessaria per decidere in merito, non sembra costituire una difficoltà insormontabile.
35. Ci si domanda tuttavia se sarebbe giusto, a questo punto, modificare i principi che si possono trarre dalla giurisprudenza della Corte. Non si può comunque attribuire alla Commissione, allorché essa semplicemente constati che un determinato additivo è lecitamente impiegato per la fabbricazione di un prodotto in uno Stato membro, la facoltà di rivolgersi ad un altro Stato membro che non consenta tale impiego per costringerlo, richiamandosi all' art. 30 del Trattato, a riconoscere che sussistono le condizioni sostanziali. Un simile modo di procedere potrebbe condurre ad un' "armonizzazione" delle norme vigenti negli Stati membri, che la Commissione dovrebbe invece realizzare mediante l' adozione di atti giuridici di portata generale a livello comunitario.
Non v' é motivo di escludere che l' effetto concreto delle norme del Trattato sulla libera circolazione delle merci possa essere sufficientemente garantito grazie alla facoltà, concessa agli operatori economici, di chiedere un' autorizzazione ed alla possibilità, riconosciuta dalla giurisprudenza della Corte, di chiedere il sindacato giurisdizionale in caso di rigetto delle loro domande. E' chiaro che, in tale contesto, la Commissione avrà compiti importanti per garantire, nel rispetto delle normali competenze attribuitele dall' art. 169 del Trattato, che gli Stati membri gestiscano il sistema di autorizzazione in conformità con le esigenze enunciate dalla giurisprudenza della Corte.
Un altro vantaggio che deriverebbe dal seguire la tesi francese consiste nel fatto che in tal modo si garantirebbe che la procedura d' autorizzazione sia messa in moto solo quando un operatore economico abbia espresso un interesse concreto al riguardo.
Sulla scorta di queste considerazioni ritengo che la Corte dovrebbe riconoscere la compatibilità di un divieto generale con il diritto comunitario, ma dovrebbe al tempo stesso dichiarare che il rigetto di una richiesta concreta di autorizzazione contrasta con tale diritto, qualora non sussistano le condizioni sostanziali per la legittimità del rigetto.
36. Sarebbe forse meno equo nel caso concreto prosciogliere la Francia dall' accusa di inadempimento, giacché essa, tanto nel corso del procedimento precontenzioso quanto in sede giudiziale, ha sostenuto che il divieto di usare nitrati è conforme alle condizioni sostanziali enunciate dalla giurisprudenza della Corte. Si potrebbe riflettere se non si possa ritenere che la Francia abbia reso illusoria la facoltà stessa di chiedere un' autorizzazione esprimendo in modo chiaro e categorico la propria opposizione al formaggio fabbricato con l' aggiunta di nitrati. A mio parere, ciò non è di per sé sufficiente a condannare la Francia, soprattutto perché la Francia, già in relazione con il suo controricorso e di nuovo durante la fase orale del procedimento, s' è dichiarata disposta ad effettuare un esame concreto di una determinata domanda alla luce delle valutazioni scientifiche esistenti.
Sono perciò del parere che, come necessaria e logica conseguenza dei principi giuridici da applicare in base alla giurisprudenza della Corte, occorra dichiarare che la Francia non si è resa colpevole di una violazione del Trattato. Tale è pertanto la decisione che suggerisco alla Corte.
37. Si deve precisare che non risulta né dalla documentazione prodotta nella causa contro l' Italia né da quella prodotta nella causa contro la Grecia che le autorità dei suddetti Stati membri abbiano respinto concrete richieste di autorizzazione. Il governo greco non ha sostenuto che le autorità greche non abbiano mai ricevuto simili richieste. Ciò è invece stato affermato dal governo italiano, ma solo nella fase orale del procedimento. Ritengo pertanto che tale affermazione vada respinta perché presentata troppo tardi. Si può inoltre menzionare che la Commissione, secondo quanto affermato in corso di causa, ha avviato procedimenti per inadempimento contro l' Italia e contro la Grecia sulla base di denunce ricevute dagli operatori economici.
Propongo pertanto di dichiarare, conformemente a quanto richiesto dalla Commissione, che l' Italia e la Grecia hanno violato il diritto comunitario.
Conclusioni
38. Alla luce delle considerazioni di cui sopra propongo alla Corte di
"° dichiarare che la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sono venute meno agli obblighi loro imposti dall' art. 30 del Trattato CEE avendo proibito l' importazione di formaggi, regolarmente prodotti e messi in commercio in altri Stati membri, ai quali durante la fabbricazione siano stati aggiunti nitrati entro i limiti che sono concordemente riconosciuti come accettabili sul piano scientifico internazionale;
° condannare la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica alle spese;
° dichiarare che non è stato accertato alcun inadempimento da parte della Repubblica francese e condannare la Commissione alle spese relative a questa causa".
(*) Lingua originale: il danese.
(1) ° La Grecia sostiene che il limite è in pratica di 15 mg. La Commissione ha contestato che la Grecia possa affermare che il limite stabilito da una disposizione epressa venga derogato nella pratica. Non ritengo di dover approfondire questa discussione.
Nella causa greca si è discusso in particolare se la soglia di tolleranza valga solo per la presenza naturale di nitrati nel formaggio oppure anche per i nitrati aggiunti. Il governo greco ha sostenuto questa tesi a prescindere dal fatto che la disposizione espressa di cui è causa indica che la soglia di tolleranza vale solo per sostanze che sono presenti naturalmente . La giustificazione è che in sede di analisi non è possibile determinare l' origine della sostanza. La Commissione ha osservato che è possibile controllare in altro modo se al formaggio sono stati aggiunti nitrati e che pertanto si deve supporre che la soglia di tolleranza si applica solo in caso di presenza naturale di nitrati.
Non ritengo neccessario approfondire questa discussione. La questione su cui la Corte deve pronunciarsi nella presente causa è se i tre Stati membri siano autorizzati a vietare l' importazione di formaggi prodotti mediante aggiunta di nitrati fino a 50 mg. In tale contesto è secondario che gli Stati membri consentano l' importazione di formaggio addizionato di una certa quantità inferiore di nitrati oppure vietino del tutto l' importazione di formaggio addizionato di nitrati.
(2) ° GU 1964, n. 12, pag. 161.
(3) ° Sentenza 13 dicembre 1990, causa C-42/90, Bellon (Racc. pag. I-4863).
(4) ° V. inoltre sentenze 12 giugno 1980, causa 88/79, Grunert (Racc. pag. 1827), e 5 febbraio 1981, causa 108/80, Kugelmann (Racc. pag. 433).
(5) ° GU 1989, L 40, pag. 27.
(6) ° V. sentenza 10 dicembre 1985, causa 247/84, Motte (Racc. pag. 3887, punto 16 della motivazione), sentenza 6 maggio 1986, causa 304/84, Muller (Racc. pag. 1511, punto 14 della motivazione), e sentenza 13 dicembre 1990, Bellon, punto 10 della motivazione (v. nota 3).
(7) ° Il Lussemburgo vieta l' uso di nitrati nella produzione nazionale di formaggio ma autorizza lo smercio di formaggio legalmente prodotto in altri Stati membri mediante aggiunta di nitrati.
(8) ° V. sentenza 11 luglio 1974, causa 8/74, Dassonville (Racc. 1974, pag. 837)
(9) ° V., ad esempio, sentenza della Corte 20 febbraio 1975, causa 12/74, Commissione/Repubblica federale di Germania (Racc. pag. 181, punto 14 della motivazione).
(10) ° Sentenze 14 luglio 1983, causa 174/82, Sandoz (Racc. pag. 2445); 10 dicembre 1985, Motte (v. nota 6); 6 maggio 1986, Muller (v. nota 6); 12 marzo 1987, causa 178/84, Commissione/Repubblica federale di Germania (in prosieguo: la sentenza birra , Racc. pag. 1227) e 13 dicembre 1990, Bellon (v. nota 3).
(11) ° V. nota 3.
(12) ° A sostegno delle necessità di aggiungere nitrati a taluni formaggi, la Commissione si è riferita alla commissione del Codex Alimentarius della FAO e della OMS che stabilisce norme per la produzione dei generi alimentari, la quale ammette l' aggiunta di nitrato a taluni formaggi in quantità che corrispondono a 50 mg per kg di formaggio. Dal ricorso risulta che l' aggiunta di nitrato viene ammessa per la produzione di 15 dei 34 formaggi per cui sono stabilite norme.
La Commissione si è richiamata al parere Riesame della posizione italiana per quanto riguarda il divieto di importazione di formaggi prodotti con l' addizione di nitrati , elaborato su richiesta della Commissione dal professor R. Walker, del reparto Nutrizione e Scienza Alimentare, Dipartimento di Biochimica, dell' Università del Surrey, Inghilterra. Il professor Walker conclude nel parere che l' uso di nitrati è necessario dal punto di vista tecnologico per evitare il deterioramento di taluni formaggi a causa di organismi anaerobici.
Infine la Commissione ha prodotto una relazione sul nitrato e il nitrito 19 ottobre 1990 elaborata dal comitato scientifico dell' alimentazione umana. Al punto 3.1.2 si dice:
E' stato riferito al Comitato che, anche nelle migliori condizioni igieniche, non è totalmente evitabile un certo grado di contaminazione microbica del latte. Se le mucche hanno mangiato foraggio insilato, che costituisce l' alimento prevalente in certe aree, la contaminazione può includere batteri quali il Clostridium tyrobutyricum. Sebbene non rappresentino alcun pericolo sanitario, questi batteri ostacolano la fabbricazione di certi tipi di formaggio e rendono indispensabili certe misure di controllo della loro crescita durante la maturazione di tali formaggi. I dati a disposizione del Comitato indicavano che l' aggiunta di 150 mg di nitrato (espresso sotto forma di sale di sodio) per litro di latte è sufficiente per ridurre tale rischio e che il tenore nel prodotto finale non supera i 50 mg di nitrato per kg .
(13) ° V. in particolare
° sentenza 14 luglio 1983, Sandoz, punto 19 della motivazione (v. nota 10), e conclusioni dell' avvocato generale Mancini, punto 7,
° sentenza 10 dicembre 1985, Motte, punto 24 della motivazione (v. nota 6), e conclusioni dell' avvocato generale Mancini, punto 8,
° sentenza 6 maggio 1986, Muller, punto 24 della motivazione (v. nota 6), e conclusioni dell' avvocato generale Mancini, punti 4 e 5,
° sentenza 12 marzo 1987, birra , punto 52 della motivazione (v. nota 10), e conclusioni dell' avvocato generale Slynn (v., in particolare, Racc. pagg. 1254-1255).
(14) ° Va rilevato inoltre che la direttiva sembra imporre agli Stati membri, attualmente, di rispettare i criteri generali della direttiva nelle loro prassi nazionali di autorizzazione. L' art. 12, n. 1, della direttiva dispone infatti che gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare che gli additivi alimentari (...) possano essere commercializzati solo se conformi alle disposizioni della presente direttiva e dei suoi allegati .
(15) ° V. nota 10. Ai punti 51 e 52 della motivazione la Corte dichiara:
A tale riguardo va sottolineato che, per escludere che certi additivi possano rispondere ad esigenze di ordine tecnico, non basta invocare la possibilità di produrre la birra senza impiegare additivi, partendo dalle materie prime prescritte nella Repubblica federale di Germania. Una siffatta interpretazione della nozione di esigenza di ordine tecnico, che finisce col favorire i metodi di produzione nazionali, costituisce una restrizione dissimulata del commercio tra gli Stati membri.
La nozione di esigenza di ordine tecnico va valutata in relazione alle materie prime usate e tenendo conto della valutazione effettuata dalle autorità dello Stato membro in cui la merce è stata legalmente prodotta e messa in vendita (...) .
(16) ° Il Comitato scientifico per l' alimentazione umana è stato creato con decisione della Commissione 16 aprile 1974 (GU L 136, pag. 1).
(17) ° Risulta dall' art. 9 della decisione della Commissione recante creazione di un comitato scientifico comunitario per l' alimentazione umana (v. nota 16) che, se vi è unanimità fra i membri del comitato viene elaborata una conclusione comune. Se invece non vi è unanimità, le varie posizioni devono figurare in un resoconto elaborato sotto la responsabilità del rappresentante della Commissione.
(18) ° La DGA per i nitrati è stata fissata a 5 mg per kg di peso corporeo anche in precedenti ricerche ° fra cui quella intrapresa dal comitato del Codex alimentarius. In tale sede, nel frattempo, sulla base di precedenti esperimenti si è lavorato con una cosiddetta soglia di effetto zero di 500 mg per kg di peso corporeo e con un fattore di sicurezza di 100.
(19) ° Queste conclusioni sono corroborate anche dal rapporto del prof. Walker (v. nota 12), prodotto dalla Commissione, il quale afferma, fra l' altro, quanto segue:
I nitrati non risultano mutageni negli esperimenti in vitro e gli studi sulla riproduzione non hanno evidenziato alcun effetto negativo specifico sulla funzione riproduttiva (...) così essi non rappresentano un rischio particolare durante la gravidanza. Le quantità di nitrato secrete nel latte materno non superano normalmente le quantità presenti nel plasma materno cosicché il poppante non è esposto, per questa via, all' assunzione di dosi significative di nitrati .
(...) La conversione in nitriti può essere più elevata nel neonato. Per questi motivi, la DGA per i nitrati non si applica ai neonati (...). Dal momento che i neonati non consumano i tipi di formaggio cui vengono aggiunti i nitrati e che il consumo di tali formaggi da parte della madre non provoca modifiche significative dei valori dei nitrati nel latte materno, l' uso dei nitrati nei formaggi non costituisce un rischio supplementare per i neonati (...) .
(20) ° V. supra, al n. 7, i punti della motivazione della sentenza Bellon riportati.
(21) ° La Commissione ha motivato la sua interpretazione dell' obbligo enunciato dalla Corte di istituire una procedura di autorizzazione nella sua Comunicazione sulla libera circolazione dei prodotti alimentari all' interno della Comunità , punti 36-40 (GU 1989, C 271, pag. 3).
(22) ° V. nota 3.
(23) ° Questo punto di vista è indirettamente corroborato dalla sentenza Bellon, in cui si trattava di un importatore che era stato citato in giudizio per aver importato pasticceria contenente un additivo senza prima aver richiesto la necessaria autorizzazione. L' avvocato generale Mischo, nelle sue conclusioni, osservò fra l' altro quanto segue:
E' perciò evidente che un giudice francese può, in mancanza di autorizzazione all' uso di acido sorbico nei panettoni, applicare il divieto generale sancito nella propria legge nazionale e dichiarare il trasgressore responsabile dell' illecito (punto 24).
Le premesse della Corte non contengono una formulazione espressa del problema, ma le succitate conclusioni devono a mio parere essere interpretate come una conferma di questo.
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