Conclusioni dell avvocato generale
++++
Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Con il presente ricorso per inadempimento la Commissione vi invita a dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno ai suoi obblighi avendo messo in libera pratica con un prelievo limitato al 6% ad valorem, previsto dall' accordo di cooperazione stipulato tra la Comunità economica europea ed il Regno di Thailandia (in prosieguo: l' "accordo CEE-Thailandia") (1), una partita di manioca esportata dalla Thailandia senza titolo d' esportazione, e essendosi rifiutato di dichiarare e di versare come risorse proprie l' importo corrispondente al prelievo agricolo con aliquota intera.
2. Dovete quindi occuparvi nuovamente, dopo la vostra sentenza Krohn (2), delle modalità d' applicazione del regime di contingentamento delle esportazioni di manioca tailandese verso la Comunità stabilite con i regolamenti della Commissione (CEE) 22 luglio 1982, n. 2029 (3), e (CEE) 16 dicembre 1982, n. 3383 (4). Le considerazioni da voi esposte in occasione di detta precedente sentenza chiariscono la posta in gioco nel presente procedimento:
"In forza dell' art. 1 dell' accordo CEE-Thailandia, la possibilità di importare nella CEE manioca all' aliquota preferenziale del 6% ad valorem è limitata, durante il periodo di validità di tale accordo (gennaio 1982 - dicembre 1986), ai contingenti fissati dall' accordo stesso. L' osservanza di tali contingenti è assicurata da un sistema di doppio controllo che, a norma dell' art. 5 dell' accordo, impone, in primo luogo, alle autorità tailandesi di rilasciare titoli di esportazione, solo entro i limiti dei contingenti stabiliti e, in secondo luogo, alle autorità comunitarie di rilasciare titoli d' importazione comportanti un diritto all' aliquota preferenziale, solo su presentazione di un titolo di esportazione" (5).
"Tuttavia, prima dell' entrata in vigore, nel luglio 1982, dell' accordo CEE-Thailandia e del precitato regolamento n. 2029, le importazioni di manioca in provenienza dalla Thailandia erano effettuate, senza alcun riferimento a titoli di esportazione, esclusivamente in base a titoli d' importazione rilasciati dalle autorità degli Stati membri a norma del regolamento della Commissione 3 dicembre 1980, n. 3183, 'che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d' importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (GU L 338, pag. 1)' " (6).
"Benché i titoli d' importazione rilasciati nella prima parte dell' anno 1982, prima dell' entrata in vigore dell' accordo CEE-Thailandia, non siano stati oggetto di una contabilizzazione centralizzata sul piano comunitario, il rispetto del contingente fissato dall' accordo CEE-Thailandia per l' intero anno 1982 doveva tuttavia essere assicurato grazie all' intervento delle autorità tailandesi. Infatti, queste ultime avevano proceduto, fin dal 1º gennaio 1982, ad un rilascio sistematico di titoli di esportazione per tutti i quantitativi di manioca che lasciavano i porti tailandesi a destinazione della Comunità e avevano contabilizzato i quantitativi corrispondenti. Esse dovevano cessare di rilasciare tali titoli una volta raggiunto il contingente fissato per il 1982" (7).
"Si deve ricordare al riguardo che, all' atto dell' entrata in vigore dell' accordo CEE-Thailandia, un certo numero di titoli d' importazione rilasciati in precedenza erano ancora in corso di validità e consentivano quindi agli importatori che li detenevano di effettuare importazioni corrispondenti dopo l' entrata in vigore dell' accordo senza dover presentare i titoli di esportazione rilasciati dalle autorità tailandesi. Pertanto, taluni operatori economici potevano essere tentati di conservare tali titoli di esportazione riutilizzando, fra di essi, quelli non scaduti onde richiedere nuovi titoli d' importazione sotto la disciplina del regolamento n. 2029/82. Uno stesso titolo di esportazione rischiava quindi di servire per importare nella CEE un quantitativo di manioca doppio rispetto a quello menzionato in tale documento" (8).
3. Per impedire queste manovre la Commissione adottava il regolamento (CEE) 2 marzo 1983, n. 499 (9), che modificava i regolamenti nn. 2029/82 e 3383/82, e stabiliva che a decorrere dal 21 marzo 1983 qualsiasi titolo d' importazione deve indicare il nome della nave che trasporta la manioca riportata sul titolo d' esportazione tailandese, nonché il numero e la data di quest' ultima. Il titolo d' importazione peraltro "può essere accettato a sostegno della dichiarazione di immissione in libera pratica soltanto se risulta, in particolare da una copia della polizza di carico presentata dall' interessato, che:
- i prodotti per i quali si chiede l' immissione in libera pratica sono stati trasportati nella Comunità dalla nave indicata nel titolo d' importazione;
- la data di carico di tali prodotti a bordo della detta nave in Thailandia è anteriore alla data del titolo d' esportazione tailandese".
Va osservato, per essere del tutto esaurienti, che con la sentenza Krohn avete riconosciuto alla Commissione, prima dell' entrata in vigore del regolamento n. 499/83, il potere,
"in applicazione dell' art. 7 del regolamento n. 2029/82 (...), di verificare, in caso di dubbio, che la manioca per la quale era richiesto un titolo d' importazione fosse la stessa per la quale era stato rilasciato il titolo di esportazione esibito".
Al riguardo avete rilevato che:
"il modello di titolo d' esportazione allegato al regolamento contiene l' indicazione del nome della nave che trasporta la manioca oggetto del titolo stesso e che questo dato consente alla Commissione di effettuare tale verifica" (10).
4. La Commissione può pertanto ingiungere alle competenti autorità nazionali di negare il rilascio di titoli d' importazione, malgrado la presentazione di titoli d' esportazione, qualora sospetti che questi ultimi certificati si riferiscano ad un' importazione già effettuata.
5. Il presente ricorso per inadempimento si basa sui seguenti fatti. Il 31 gennaio 1983 la Commissione comunicava con un telex alle competenti autorità di tutti gli Stati membri che, secondo le informazioni fornite dalle autorità tailandesi, la nave Equinox aveva lasciato la Thailandia verso la metà di gennaio diretta verso la Comunità con un carico di manioca per la quale non era stato rilasciato alcun titolo d' esportazione. Nel telex si osservava che detto carico non doveva essere messo in libera pratica, neanche in forza dei titoli d' importazione, in quanto questi certificati non avevano potuto essere rilasciati dietro presentazione di titoli d' esportazione tailandesi. Con secondo telex 6 maggio 1983, indirizzato questa volta solo alle autorità olandesi, la Commissione comunicava che, in base alle informazioni raccolte, la nave Equinox aveva scaricato per conto della società Krohn 50 000 tonnellate di manioca prive di titoli d' esportazione. A questo telex non seguiva alcuna risposta.
6. Una diffida della Commissione, trasmessa il 6 giugno 1983, riceveva invece una risposta delle autorità olandesi, nella quale si precisava che 62 523 tonnellate di manioca erano state messe in libera pratica dietro presentazione di titoli d' importazione rilasciati nella Repubblica federale di Germania dal Bundesanstalt fuer landwirtschaftliche Marktordnung (in prosieguo: il "BALM") prima del 21 marzo 1983. Detti titoli d' importazione non menzionavano il nome della nave che aveva effettuato il trasporto.
7. La Commissione si accertava che i titoli d' importazione di cui trattasi erano stati rilasciati dal BALM dietro presentazione di titoli d' esportazione che recavano i nomi di navi diverse dall' Equinox. Dopo aver chiesto alle autorità olandesi spiegazioni su questi fatti con lettere 2 agosto 1983 e 1º febbraio 1984, la Commissione invitava le stesse autorità con lettera 9 febbraio 1984 a procedere al recupero dei prelievi agricoli non riscossi sulla manioca di cui trattasi. Dinanzi al rifiuto opposto l' 8 maggio 1984 da dette autorità, la Commissione indirizzava la lettera di diffida 25 luglio 1985 ed il parere motivato 29 gennaio 1988.
8. I mezzi dedotti a sostegno del ricorso (11) si basano sulla violazione del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2744/75 (12),il quale istituisce il prelievo agricolo con aliquota intera, sulla violazione dell' accordo CEE-Thailandia e dei regolamenti (CEE) nn. 604/83 (13), 2029/82 e 3383/82, nonché del regolamento (CEE, Euratom, CECA) del Consiglio n. 2891/77 (14) concernente le risorse proprie delle Comunità.
9. Prima di iniziare l' esame di questi due mezzi, va però esaminata l' obiezione sollevata dal governo olandese, il quale adduce la tardività del ricorso, senza che si possa sapere se in tal modo esso opponga formalmente un' eccezione di irricevibilità. Oltre cinque anni separano infatti la lettera della Commissione 1º febbraio 1984 dalla presentazione, in data 16 agosto 1989, del presente ricorso. La Commissione replica che attendeva l' esito del procedimento che ha portato alla sentenza Krohn prima di agire nel presente ricorso per inadempimento. Secondo il governo olandese, anche ammettendo che la sentenza Krohn possa avere effetti sul presente ricorso, il parere motivato è stato inviato più di un anno dopo la pronuncia della summenzionata sentenza ed anche il ricorso è stato proposto oltre un anno dalla risposta a detto parere (15).
10. Non credo che questa obiezione debba essere accolta. Avete già tenuto conto di tale argomento. Nella sentenza Commissione / Regno del Belgio, mentre questo Stato invocava l' esistenza di un termine ragionevole per l' avvio del procedimento istituito dall' art. 169 del Trattato, facendo riferimento a quanto da voi ammesso riguardo all' art. 93 (16), avete ricordato che quest' ultimo articolo deroga espressamente all' art. 169 e avete aggiunto che
"l' art. 169 del Trattato (...) dev' essere applicato senza che la Commissione sia tenuta a rispettare un dato termine. La Commissione ha spiegato che, nella fattispecie, facendo uso del potere discrezionale attribuitole dall' art. 169 del Trattato, essa ha ritenuto di dover ritardare l' esame della compatibilità dei provvedimenti belgi di cui trattasi col diritto comunitario fino al momento in cui la direttiva sarebbe stata in vigore in tutti gli Stati membri. Così facendo, essa non ha esercitato detto potere discrezionale in modo incompatibile con il Trattato" (17).
11. Del resto, sarebbe notevolmente compromesso il potere che avete riconosciuto alla Commissione quanto alla valutazione dell' opportunità di avviare il procedimento di cui all' art. 169 se si contenesse in un dato termine il diritto dell' autorità comunitaria di agire per inadempimento. "Opportunità del procedimento" e termine per il ricorso sono in questo caso strettamente connessi.
12. All' udienza il governo olandese ha fatto valere che potreste prendere in considerazione il lasso di tempo trascorso per quanto riguarda le conseguenze economiche di un' eventuale sentenza per inadempimento. Devo rammentare a tal proposito che non siete investiti di un ricorso per responsabilità - nel qual caso potreste valutare l' importo delle somme dovute, se del caso, dai Paesi Bassi - ma di un ricorso per inadempimento. Pertanto siete soltanto invitati a precisare l' oggetto dell' inadempimento, senza poter esercitare le competenze che vi spetterebbero nell' ambito di un ricorso giurisdizionale anche nel merito.
13. Esaminiamo ora il primo mezzo. Esso si basa sugli artt. 5 del Trattato e 7, n. 1, dei regolamenti nn. 2029/82 e 3383/82 (18). Queste ultime due disposizioni prevedono, in particolare, che "in caso di inosservanza delle condizioni cui è subordinato il rilascio del titolo (d' importazione), la Commissione può adottare le misure eventualmente necessarie, dopo aver consultato le autorità tailandesi".
14. A questo proposito la Commissione fa valere che nel novero di dette "misure necessarie" poteva figurare l' invio di un telex alle autorità competenti degli Stati membri che imponesse loro di non immettere in libera pratica il carico della nave Equinox malgrado la presentazione di titoli d' importazione (19). Essa ammette che prima del 21 marzo 1983, data d' entrata in vigore del regolamento n. 499/83, i titoli di importazione non facevano riferimento ai corrispondenti titoli d' esportazione. La Commissione ritiene tuttavia che toccasse alle autorità nazionali verificare la corrispondenza della manioca presentata, chiedendo all' ente che aveva rilasciato i titoli d' importazione la copia della polizza di carico o dei titoli d' esportazione tailandesi.
15. Il governo olandese ritiene che le disposizioni degli artt. 7, n. 1, dei regolamenti nn. 2029/82 e 3383/82 si riferiscano al rilascio dei titoli d' importazione e non alla messa in libera pratica. Era compito della Commissione opporsi al rilascio da parte del BALM dei titoli d' importazione; non avendolo fatto, l' autorità comunitaria non può invocare l' esistenza di un terzo controllo sull' applicazione dell' accordo CEE-Thailandia che dovrebbe essere svolto dalle autorità nazionali all' atto della messa in libera pratica (20).
16. Si pone la questione di come vada interpretato l' identico disposto degli artt. 7, n. 1, dei regolamenti nn. 2029/82 e 3383/82. Il governo olandese reputa che il potere così attribuito alla Commissione debba essere esercitato prima del rilascio del titolo d' importazione. Tenuto conto della lettera della norma di cui trattasi, penso che tale opinione debba essere respinta. Infatti, il secondo comma di detti articoli inizia con la frase: "In caso d' inosservanza delle condizioni cui è subordinato il rilascio del titolo (...)", il che, mi sembra, si riferisce alla situazione nella quale il titolo d' importazione è stato rilasciato e la Commissione è stata informata del fatto che non sono state rispettate le modalità alle quali era subordinato il rilascio del titolo stesso.
17. Gli artt. 7, n. 1, secondo comma, possono peraltro riferirsi solo alle situazioni nelle quali i titoli d' importazione sono già stati rilasciati, poiché la Commissione ha il potere, in forza del primo comma, di opporsi mediante telex al rilascio di detti titoli, qualora non siano rispettate le modalità previste dall' accordo di cooperazione. Se si accogliesse la tesi del governo olandese non si comprenderebbe quindi l' utilità del secondo comma.
18. Peraltro se la disposizione di cui trattasi consente alla Commissione, a titolo delle "misure necessarie", di ingiungere alle autorità competenti il diniego dell' immissione in libera pratica di carichi coperti da titoli d' importazione, ciò può accadere, secondo il dettato stesso della disposizione di cui trattasi, soltanto nel caso di mancata osservanza delle modalità alle quali è subordinato il rilascio del titolo.
19. Quali sono tali modalità? Si tratta in particolare, a mio parere, degli obblighi imposti dagli artt. 6, n. 1, e 6, n. 3, dei due summenzionati regolamenti, vale a dire quello d' importare dal Regno di Thailandia e di non immettere in libera pratica un quantitativo superiore a quello indicato nel titolo d' importazione.
20. Tuttavia, non si devono includere tra le modalità cui è subordinato il rilascio del titolo, tenuto conto della lettera stessa degli artt. 7, n. 1, primo comma, dei summenzionati regolamenti, le modalità previste dall' accordo di cooperazione, ed in particolare
"la condizione sancita dagli artt. 1 e 5 dell' accordo di cooperazione, secondo cui le esportazioni di manioca dalla Thailandia verso la CEE non debbono eccedere i quantitativi convenuti" (21)?
Nella sentenza Krohn avete infatti riconosciuto che il potere attribuito alla Commissione dagli artt. 7, n. 1, primo comma, di opporsi al rilascio dei titoli d' importazione poteva essere esercitato allo scopo di chiedere informazioni supplementari e verificare se i titoli richiesti non fossero tali da comportare un superamento del contingente. Non si comprende la ragione per cui, per gli stessi obiettivi, la Commissione non possa esercitare le competenze attribuite dal secondo comma di questi stessi articoli ed adottare, dopo il rilascio dei titoli d' importazione, tutte le misure necessarie.
21. Fra dette misure deve poter figurare la raccomandazione rivolta alle autorità nazionali di effettuare l' immissione in libera pratica con applicazione dell' aliquota ridotta soltanto se alle stesse autorità sono stati notificati i titoli d' esportazione corrispondenti onde verificare la corrispondenza della manioca importata con quella per la quale detti titoli sono stati rilasciati. Dato che il potere attribuito alla Commissione dagli artt. 7, n. 1, secondo comma, si esercita nelle situazioni nelle quali i titoli d' importazione sono già stati rilasciati, la Commissione è necessariamente tenuta ad effettuare l' accertamento al momento dell' immissione in libera pratica. Se le si negasse d' intervenire in tale momento la citata disposizione diverrebbe lettera morta e sarebbe privata di ogni effetto utile.
22. Non si tratta in ogni caso di rimediare agli errori della Commissione o del BALM, come sostiene il governo olandese. Infatti il primo telex di cui trattasi è del 31 gennaio 1983 ed esso attesta che le autorità tailandesi hanno informato la Commissione della partenza della nave Equinox verso la metà del gennaio 1983 con un carico di manioca sprovvisto di titoli d' esportazione. Pertanto solo nella seconda metà del gennaio 1983 è possibile che la Commissione abbia ricevuto questa informazione. Orbene, alcuni dei titoli d' importazione rilasciati dal BALM recano le date del 6, 11, 19 e 27 gennaio. Non è quindi sicuro che la Commissione fosse ancora in grado di intervenire presso il BALM per invitarlo a non rilasciare i titoli d' importazione. Peraltro il telex della Commissione 6 maggio 1983, indirizzato alle autorità olandesi, precisa che nessuna richiesta di titolo d' importazione relativo a questi quantitativi le è stata notificata ai sensi dell' art. 9 dei regolamenti nn. 2029/82 e 3383/82. E' pertanto verosimile che i titoli d' importazione rilasciati dal BALM siano stati rilasciati per altri carichi di manioca e non si comprende come la Commissione potesse opporsi al loro rilascio, in quanto ignorava che sarebbero stati utilizzati in seguito per un nuovo carico. Non le restava quindi che esercitare i poteri attribuitile dagli artt. 7, n. 1, secondo comma.
23. Non si tratta neppure di istituire un terzo controllo sistematico. Le "misure necessarie" possono essere soltanto provvedimenti specifici riguardanti un carico ben determinato come nel caso di specie, come risulta dal testo della disposizione che adopera il singolare a proposito del "rilascio del titolo". Nella maggior parte dei casi questi provvedimenti intenderanno prevenire le conseguenze di irregolarità constatate all' atto dei controlli effettuati sia dalle autorità tailandesi sia da quelle nazionali e comunitarie.
24. L' art. 5 del Trattato contribuisce anche a chiarire le disposizioni degli artt. 7, n. 1, secondo comma. L' obbligo di cooperazione imposto alle autorità nazionali avrebbe dovuto indurre le autorità olandesi a mettersi in contatto con il BALM, sia pure per telefono, per conoscere i nomi delle navi indicati sui titoli d' esportazione. Tale comportamento sarebbe parso tanto più naturale in quanto le autorità olandesi non potevano ignorare già in quel momento le particolari difficoltà nelle quali si trovava la Comunità. Infatti, il regolamento n. 499/83, che in particolare prescrive l' indicazione del nome della nave sul titolo d' importazione, è datato 2 marzo 1983. Orbene, l' immissione in libera pratica è potuta avvenire solo dopo il 18 marzo 1983, data dell' ultimo titolo d' importazione (22) esibito dall' operatore economico. Anche se il regolamento n. 499/83 è entrato in vigore solo il 21 marzo 1983, i motivi della sua adozione nonché le sue disposizioni erano certamente noti alle competenti autorità olandesi.
25. Infine, per terminare su questo punto, non credo che il rilascio del titolo d' importazione possa ingenerare nelle circostanze del caso di specie un legittimo affidamento nell' operatore economico considerato, dato che, in base alla vostra giurisprudenza, il principio del legittimo affidamento
"non può (...) essere invocato dall' impresa che abbia violato in modo manifesto la normativa vigente" (23).
26. Di conseguenza la Commissione, a mio parere, poteva intimare alle competenti autorità degli Stati membri, a titolo delle "misure necessarie", di negare l' immissione in libera pratica del carico della nave Equinox dietro presentazione di titoli d' importazione, salvo accertare la corrispondenza della manioca di cui trattasi chiedendo la notificazione dei corrispondenti titoli d' esportazione.
27. Il Regno dei Paesi Bassi è quindi venuto meno agli obblighi comunitari omettendo di verificare presso il BALM l' esistenza dei titoli d' esportazione relativi al carico controverso, e avendo disposto, malgrado il telex della Commissione, la messa in libera pratica di circa 60 000 tonnellate di manioca per le quali non era stato rilasciato nessun titolo d' esportazione.
28. Vero è che il governo olandese fa valere di aver effettuato un' inchiesta riguardo agli scali ed ai movimenti della nave Equinox. In base ai risultati di quest' inchiesta l' Equinox sarebbe rimasta alla fonda in un porto tailandese in attesa di ricevere titoli d' esportazione.
29. Tuttavia siffatta verifica non sembra sufficiente. In realtà, come risulta, anche se l' Equinox ha ricevuto titoli d' esportazione per una parte del suo carico, le 60 000 tonnellate di manioca di cui trattasi non hanno fruito del rilascio di tali titoli poiché, come si ricorderà, è dietro presentazione di titoli d' esportazione recanti il nome di navi diverse che sono stati rilasciati dal BALM titoli d' importazione per questo quantitativo. L' inchiesta effettuata dal governo olandese non rappresentava quindi una corretta applicazione delle "misure necessarie" adottate dalla Commissione in forza delle disposizioni degli artt. 7, n. 1, secondo comma, dei regolamenti nn. 2029/82 e 3383/82. Questo è sufficiente, a mio parere, perché voi constatiate l' inadempimento su questo punto. Non si deve pertanto esaminare il mezzo dedotto in subordine dalla Commissione (24), basato sul rifiuto delle autorità olandesi di recuperare i prelievi non riscossi.
30. Passo ora all' esame del secondo mezzo. Esso riguarda l' omissione del governo olandese di aver accertato come risorse proprie l' importo pari alla differenza tra il prelievo effettuato mediante aliquota intera e quello con aliquota ridotta e di mettere questo importo a disposizione della Commissione entro il 29 giugno 1984, come da questa richiesto con lettera 18 aprile dello stesso anno.
31. Dalle osservazioni scritte risulta una prima divergenza, forse più apparente che reale, tra le parti. Il governo olandese oppone infatti un primo argomento secondo il quale non spetta alla Commissione accertare le risorse proprie, in quanto questo potere è esercitato esclusivamente dagli Stati membri. La Commissione replica, giustamente mi sembra, che sebbene il compito di accertare le risorse proprie spetti effettivamente ai soli Stati membri, a norma dell' art. 1 del regolamento n. 2891/77, dalle disposizioni di questo regolamento emerge che gli Stati membri hanno l' obbligo di accertare come risorse proprie gli importi dei crediti sin da quando questi sono diventati esigibili. L' incompetenza della Commissione ad accertare direttamente le risorse proprie è incontestabile; il problema principale è quello di stabilire se uno Stato membro sia tenuto ad accertare crediti che esso contesta.
32. A mio parere la soluzione non può essere che in senso affermativo. Ad uno Stato membro non può essere consentito, solo perché esso nega di essere creditore di una certa somma, di bloccare la messa delle risorse proprie a disposizione delle autorità comunitarie. Quando era in vigore il regolamento (CEE, Euratom, CECA) del Consiglio 2 gennaio 1971, n. 2, (25) avete ammesso che l' esistenza di un sistema di contabilizzazione mensile nelle scritture comunitarie per le entrate da riscuotere nonché l' applicazione di interessi moratori per ogni mancato accredito implicavano necessariamente il diritto della Commissione di chiedere controlli supplementari e, se del caso, di parteciparvi "fin dal momento in cui si sarebbe dovuto effettuare l' accertamento" (26). Il riconoscimento di siffatto potere a favore della Commissione si comprende soltanto se lo Stato membro di cui trattasi è tenuto, malgrado le proprie esitazioni, ad accertare le risorse proprie. Se non lo fa ciò avviene, in un certo senso, "a suo rischio e pericolo", poiché in tal caso dovrà pagare gli interessi moratori previsti dall' art. 11 del regolamento n. 2891/77.
33. Le parti controvertono anche su quest' ultimo punto. Il governo olandese sostiene che il menzionato art. 11 istituisce interessi moratori solo nel caso in cui uno Stato membro, dopo aver accertato le risorse proprie ai sensi degli artt. 1 e 2 dello stesso regolamento, abbia omesso di accreditarle sul conto presso il proprio Tesoro a nome della Commissione entro il 20 del secondo mese successivo a quello durante il quale il diritto è stato accertato (27). Detto articolo sarebbe invece inapplicabile qualora uno Stato membro si sia rifiutato di accertare le risorse proprie, il che comporta evidentemente un mancato accredito.
34. Nella vostra giurisprudenza avete già respinto una tesi del genere. Nella sentenza Commissione / Repubblica federale di Germania, mentre quest' ultimo Stato sosteneva
"che l' art. 11 del suddetto regolamento n. 2891/77 crea un obbligo di pagare interessi soltanto nei casi in cui uno Stato membro superi il termine stabilito dall' art. 10, n. 1, di questo regolamento e di cui esso dispone, dopo l' accertamento dei diritti, per procedere alla loro iscrizione sul conto della Commissione, non già nell' ipotesi di un ritardo nel previo accertamento dei diritti in questione" (28),
avete affermato che
"dalla stessa lettera del suddetto art. 11 del regolamento n. 2891/77 risulta che gli interessi di mora sono dovuti per 'ogni ritardo' nelle iscrizioni sul conto della Commissione. Ne consegue che, qualunque sia la ragione per cui l' iscrizione sul conto della Commissione è stata effettuata con ritardo, gli interessi di mora sono esigibili, senza che sia necessario distinguere a seconda che tale iscrizione tardiva risulti dalla scadenza della data ultima fissata per l' accertamento dei diritti o da un superamento del termine di cui all' art. 10, n. 1, del regolamento n. 2891/77" (29).
35. E' vero che, nella fattispecie su cui vi siete pronunciati, un regolamento della Commissione imponeva agli Stati membri di accertare i diritti dovuti prima di una certa data. Non credo però che questo fatto debba modificare il criterio da voi seguito in quella sentenza. Nella fattispecie, sebbene a dire il vero non sia stabilito un termine per l' accertamento dei diritti, dall' art. 2 del regolamento n. 2891/77 risulta che il diritto dev' essere accertato "non appena il credito corrispondente è stato debitamente stabilito dal servizio o dall' organismo competente dello Stato membro". Del resto, tale punto di vista è stato da voi adottato nella recente sentenza Commissione / Repubblica italiana (30). L' avvocato generale Mancini, nelle sue conclusioni presentate a proposito della causa Commissione / Repubblica federale di Germania, aveva peraltro osservato che
"l' accertamento non è (...) l' atto costitutivo del diritto che ha per oggetto la risorsa, ma solo il fatto che genera l' obbligo gravante sullo Stato di mettere tale risorsa a disposizione della Commissione. Se così non fosse, se la nascita del diritto dipendesse dall' accertamento a cui provvedono gli Stati, questi ultimi si vedrebbero restituita in pratica una potestà tributaria che è stata loro sottratta" (31).
36. Sembra pertanto che l' argomento opposto dal governo olandese sia irrilevante. Di conseguenza, anche il secondo mezzo dev' essere accolto.
37. Un' ultima osservazione però. I diritti di cui trattasi avrebbero dovuto essere accertati già nel mese di aprile 1983 ed i corrispondenti importi iscritti sul conto della Commissione entro il 20 giugno 1983, a norma dell' art. 10, n. 1, del regolamento n. 2891/77. Tuttavia la Commissione vi chiede di accertare l' inadempimento in quanto il Regno dei Paesi Bassi si è rifiutato di accertare come risorse proprie l' importo di cui trattasi, unitamente agli interessi a decorrere dal 29 giugno 1984, data in cui essa aveva chiesto che detto importo fosse messo a sua disposizione. Siete pertanto invitati a dichiarare l' inadempimento solo nei limiti del ricorso deferitovi, vale a dire quali definiti dal ricorso stesso.
38. Vi suggerisco pertanto di dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato:
- avendo messo in libera pratica, nell' aprile 1983, applicando l' aliquota di prelievo limitata al 6% ad valorem, un carico di circa 60 000 tonnellate di manioca esportata dalla Thailandia senza titoli d' esportazione;
- essendosi rifiutato di accertare come risorse proprie delle Comunità l' importo che ha indebitamente omesso di riscuotere su questo carico, vale a dire 19 765 281,39 HFL, e di porre detto importo a disposizione della Commissione unitamente agli interessi calcolati a decorrere dal 29 giugno 1984 contemplati dall' art. 11 del regolamento n. 2891/77.
Vi invito anche a condannare alle spese lo Stato membro convenuto.
(*) Lingua originale: il francese.
(1) Accordo in materia di produzione, di smercio e di scambi di manioca, approvato dal Consiglio in nome della Comunità nella decisione 19 luglio 1982, 82/495/CEE (GU L 219, pag. 52).
(2) Sentenza 15 gennaio 1987 (causa 175/84, Racc. pag. 97).
(3) Regolamento recante modalità d' applicazione del regime d' importazione da applicare ai prodotti di cui alla sottovoce 07.06 A della Tariffa doganale comune, originari della Thailandia ed esportati da tale paese nel 1982 (GU L 218, pag. 8).
(4) Regolamento recante modalità d' applicazione del regime d' importazione da applicare ai prodotti di cui alla sottovoce 07.06 A della Tariffa doganale comune, originari della Thailandia ed esportati da tale paese nel 1983 (GU L 356, pag. 8).
(5) Summenzionata causa 175/84, punto 5 della motivazione.
(6) Loc. cit., punto 6 della motivazione.
(7) Loc. cit. punto 7 della motivazione.
(8) Loc. cit., punto 16 della motivazione.
(9) Regolamento che modifica i regolamenti (CEE) n. 2029/82 e (CEE) n. 3383/82, recanti modalità d' applicazione del regime d' importazione da applicare ai prodotti di cui alla sottovoce 07.06 A della Tariffa doganale comune, originari della Thailandia ed esportati da tale paese nel 1982 e nel 1983 (GU L 56, pag. 12).
(10) Causa 175/84, citata, punto 17 della motivazione.
(11) Pagg. 8 e 13 del ricorso (nella traduzione francese).
(12) Regolamento 29 ottobre 1975 relativo al regime d' importazione e d' esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso (GU L 281, pag. 65).
(13) Regolamento del Consiglio 14 marzo 1983 relativo al regime d' importazione da applicare dal 1983 al 1986 ai prodotti di cui alla sottovoce 07.06 A della Tariffa doganale comune, e che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla Tariffa doganale comune (GU L 172, pag. 3).
(14) Regolamento 19 dicembre 1977 recante applicazione della decisione 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione di contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità (GU L 336, pag. 1).
(15) Pag. 8 del controricorso (nella traduzione francese).
(16) Sentenza 11 dicembre 1973, Lorentz (causa 120/73, Racc. pag. 1471).
(17) Sentenza 10 aprile 1984, punto 12 della motivazione (causa 324/82, Racc. pag. 1861), il corsivo è mio.
(18) V. il ricorso, punti 6.2 e 6.3, pag. 11, della traduzione francese.
(19) Pag. 12 del ricorso (nella traduzione francese).
(20) Pag. 12 del controricorso (nella traduzione francese), pag. 7 della controreplica.
(21) Causa 175/84, citata, punto 15 della motivazione.
(22) V., a questo proposito, il controricorso, pag. 6 della traduzione francese.
(23) Sentenza 12 dicembre 1985, Sideradria, punto 21 della motivazione (causa 67/84, Racc. pag. 3983).
(24) Punto 7 del ricorso (nella traduzione francese).
(25) Regolamento recante applicazione della decisione 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità (GU L 3, pag. 1).
(26) Sentenza 10 gennaio 1980, Commissione / Repubblica italiana, punto 15 della motivazione (causa 267/78, Racc. pag. 31).
(27) Art. 10, n. 1, del regolamento (CEE) n. 2891/77.
(28) Sentenza 20 marzo 1986, punto 16 della motivazione (causa 303/84, Racc. pag. 1171).
(29) Loc. cit., punto 17 della motivazione, il corsivo è mio.
(30) Sentenza 22 febbraio 1989, punto 12 della motivazione (causa 54/87, Racc. pag. 385).
(31) Conclusioni nella causa 303/84 (Racc. 1986, pag. 1176).
Full & Egal Universal Law Academy