Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . Queste cause vertono sul se le norme belghe anticumulo ostino alla concessione di una pensione anticipata belga di vecchiaia a due ex lavoratori migranti italiani che fruiscono già di una pensione italiana d' invalidità .
2 . Il sig . Pian è nato il 9 giugno 1922 . Egli ha lavorato in Belgio dal 1947 al 1951 come minatore di galleria ed ha svolto, dal 1951 al 1971, altre attività subordinate . Dopo essere ritornato a lavorare in Italia, egli ha ottenuto, il 1° marzo 1974, una pensione italiana d' invalidità . A decorrere dal 1° marzo 1978, avendo raggiunto l' età pensionabile, che nel caso dei minatori è di 55 anni, egli ha ottenuto una pensione belga di vecchiaia in base ai suoi periodi di occupazione come minatore di galleria . Tuttavia, la sua domanda del 4 giugno 1982 intesa ad ottenere una pensione anticipata di vecchiaia in base ai suoi ulteriori periodi assicurativi maturati in Belgio è stata respinta dall' Office national des pensions ( in prosieguo : l' "Office national ").
3 . Il sig . Bianchin è nato il 20 febbraio 1920 . Egli ha lavorato in Belgio dal 1955 al 1961, indi è ritornato in Italia dove, dopo un nuovo periodo di occupazione, ha ottenuto la pensione d' invalidità, il 1° gennaio 1975 . Il 25 marzo 1983, egli ha chiesto all' Office national una pensione anticipata di vecchiaia in base ai periodi assicurativi maturati in Belgio . La sua domanda è stata respinta con decisione 23 marzo 1984 .
4 . Per respingere tali domande di pensione anticipata di vecchiaia, l' Office national si è basato sul combinato disposto dell' art . 25 del regio decreto 24 ottobre 1967, n . 50, relativo alla pensione di vecchiaia e per superstiti dei lavoratori subordinati, e dell' art . 64 bis, primo comma, del regio decreto 21 dicembre 1967, recante disciplina generale del regime di pensione di vecchiaia e per superstiti dei lavoratori subordinati, adottato per l' attuazione dell' art . 25 del regio decreto n . 50 . Secondo l' Office national, da tali disposizioni emerge che l' esistenza di una pensione italiana d' invalidità osta alla concessione di una pensione anticipata di vecchiaia .
5 . Il ricorso proposto dal sig . Pian avverso la decisione dell' Office national è stato respinto con sentenza del tribunal du travail di Liegi 9 maggio 1985 . Lo stesso tribunale ha accolto il ricorso del sig . Bianchin l' 11 giugno 1986 . La Cour du travail di Liegi, adita con gli appelli interposti avverso le sentenze di primo grado, ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni :
"1 ) Se sia compatibile con gli artt . 48 e 51 del trattato di Roma, nel caso in cui un lavoratore migrante abbia acquisito in uno Stato membro il diritto a una pensione d' invalidità personale senza che siano stati applicati i regolamenti comunitari e faccia valere in un altro Stato membro diritti ad una prestazione maturati in ragione della propria attività senza applicazione dei regolamenti comunitari, il fatto che l' ente del secondo Stato che concede la pensione di vecchiaia prenda in considerazione la pensione d' invalidità concessa dal primo Stato, così come prende in considerazione le prestazioni d' invalidità concesse in base alla propria normativa, onde applicare le norme anticumulo della sua normativa nazionale .
2 ) In caso affermativo, qualora la normativa di uno Stato membro disciplini in modo diverso i cumuli della pensione di vecchiaia da esso concessa con una prestazione d' invalidità o una prestazione di vecchiaia, come si debba considerare la pensione d' invalidità non trasformabile in pensione di vecchiaia attribuita da un altro Stato membro : se debba essere considerata alla stregua di una prestazione d' invalidità ovvero di una prestazione di vecchiaia .
Se occorra eventualmente fare una distinzione a seconda che il beneficiario della pensione d' invalidità abbia o meno raggiunto l' età pensionabile o fruisca di una prestazione di vecchiaia .
Se occorra distinguere a seconda che la pensione di vecchiaia è domandata al raggiungimento dell' età normale ovvero anticipatamente ( con riduzione dell' importo ).
3 ) In relazione alla questione sub 1 e 2, se detta età pensionabile debba essere :
a ) quella contemplata dalla normativa di cui fa parte la disposizione relativa al cumulo ovvero
b ) quella della normativa nel cui ambito rientra la prestazione non trasformabile di cui viene disciplinato il cumulo ".
6 . Con la prima questione il giudice nazionale chiede in realtà se, nel caso in cui il diritto a una pensione di vecchiaia sorga in forza della normativa di un solo Stato membro, il diritto comunitario consenta l' applicazione delle disposizioni anticumulo di tale Stato membro . La seconda e la terza questione mirano essenzialmente a far accertare se il diritto comunitario, qualora consenta l' applicazione di disposizioni anticumulo, consenta pure, ai fini dell' applicazione di queste, l' applicazione di norme nazionali relative alla classificazione delle prestazioni che risultano dal diritto di un altro Stato membro nonché all' età di acquisto del diritto ad una pensione di vecchiaia .
7 . Benché tali questioni siano poste con riguardo agli artt . 48 e 51 del trattato CEE, è chiaro che esse vanno risolte in base ai testi adottati a norma dell' art . 51, in particolare il regolamento del Consiglio n . 1408/71 ( GU L 149, pag . 2 ); versione unificata : GU 1983, L 230, pag . 8 ).
8 . Secondo la costante giurisprudenza della Corte, qualora il lavoratore percepisca una pensione in forza delle sole leggi nazionali, il regolamento n . 1408/71 non osta a che vengano interamente applicate nei suoi confronti tali leggi nazionali, ivi comprese le norme anticumulo nazionali ( vedasi sentenza 2 luglio 1981, cause riunite 116, 117, 119, 120 e 121/80, ONPTS / Celestre, Racc . pag . 1737, punto 9 della motivazione; sentenza 6 ottobre 1987, causa 197/85, ONPTS / Stefanutti, Racc . pag . 3855; sentenza 18 aprile 1989, causa 128/88, Di Felice / Inasti, Racc . pag . 923, punto 9 della motivazione ).
9 . Tuttavia, questa posizione della Corte è sempre stata accompagnata da una importazione riserva, secondo la quale se l' applicazione delle sole leggi nazionali si riveli meno favorevole, per il lavoratore, dell' applicazione del regime di cui all' art . 46 del regolamento n . 1408/71, va applicato quest' ultimo articolo ( vedansi le citate sentenze Celestre, punto 9; Stefanutti, punto 11; Di Felice, punto 9 ). Spetta quindi al giudice nazionale stabilire se l' applicazione delle sole leggi nazionali o l' applicazione dell' art . 46 produrrà il risultato più favorevole per il sig . Pian e per il sig . Bianchin .
10 . Qualora applichi le leggi nazionali, il giudice nazionale può chiaramente applicarle integralmente, comprese non solo, come si è detto, le norme anticumulo, ma anche le disposizioni relative alla classificazione delle prestazioni ottenute in forza di una legislazione straniera o le condizioni che riguardano l' età dell' acquisto del diritto ad una pensione di vecchiaia . Dato che tali punti sono qui disciplinati dalle leggi nazionali, non si pone nessun problema di diritto comunitario .
11 . Si deve poi esaminare il caso dell' applicazione dell' art . 46 . Se, come nel caso di specie, il diritto a una prestazione viene acquisito senza che sia necessario far ricorso a periodi assicurativi maturati in altri Stati membri, l' applicazione di detto articolo si articola in due fasi principali . In primo luogo, il giudice nazionale deve determinare, secondo la propria legislazione, "l' importo della prestazione corrispondente alla durata totale dei periodi di assicurazione da prendere in considerazione in base a detta legislazione" ( art . 46, n . 1, primo comma ). In secondo luogo, esso deve pure procedere al calcolo della prestazione che sarebbe dovuta secondo il sistema di cumulo e di prorata previsto dall' art . 46, n . 2, lett . a ) e b ). Solo il più elevato dei due importi così calcolati deve essere preso in considerazione ( art . 46, n . 1, secondo comma ).
12 . Applicando la normativa belga ai fini del primo comma dell' art . 46, n . 1, il giudice nazionale può naturalmente accertare se siano soddisfatte le condizioni per la concessione di una pensione di vecchiaia o di una pensione anticipata di vecchiaia .
13 . La Corte ha tuttavia ritenuto, in una costante giurisprudenza, che, nel caso in cui si applichi l' art . 46, dall' ultima frase dell' art . 12, n . 2, del regolamento consegue che le norme anticumulo nazionali non si applicano qualora l' interessato fruisca di prestazioni aventi la stessa natura per invalidità; vecchiaia o decesso ( vedansi le sentenze Celestre, punto 12; Stefanutti, punto 12 ). Quando le prestazioni sono della stessa natura, le norme anticumulo nazionali sono escluse anche in caso d' applicazione del primo comma dell' art . 46, n . 1 . Orbene, nella sentenza Di Felice, pronunciata dopo la proposizione della domanda di pronuncia pregiudiziale in esame, la Corte ha rilevato, nel punto 16 della motivazione che una pensione anticipata di vecchiaia acquisita in forza della normativa di uno Stato membro ed una pensione d' invalidità acquisita in forza della normativa di un altro Stato membro vanno considerate prestazioni aventi la stessa natura, ai sensi dell' art . 12, n . 2, del regolamento n . 1408/71 .
14 . Ne consegue che, per il calcolo dell' importo delle prestazioni cui i sigg . Pian e Bianchin avrebbero diritto in forza dell' art . 46, n . 1, primo comma, il giudice nazionale non deve tener conto delle disposizioni anticumulo contenute nell' art . 25 del regio decreto 24 ottobre 1967, n . 50, e nell' art . 64, n . 1, del regio decreto 21 dicembre 1967 . L' importo da prendere in considerazione ai sensi di detta disposizione è quindi quello cui essi avrebbero diritto secondo la normativa belga qualora non fruissero di una pensione italiana d' invalidità ( sentenza 13 marzo 1986, causa 296/84, Sinatra / FNROM, Racc . pag . 1047; sentenza Celestre, punto 12 ). Giacché entra in considerazione la sola normativa belga ed è esclusa l' applicazione delle norme anticumulo nazionali, gli altri problemi sollevati dal giudice nazionale, e cioè quello dell' età pensionabile da applicare e quello della classificazione delle prestazioni straniere, non si pongono .
15 . Come si è già detto, il giudice nazionale deve poi procedere all' applicazione dell' art . 46, n . 2, lett . a ) e b ), e prendere in considerazione il più alto dei due importi che risultano rispettivamente dall' applicazione di tale disposizione o da quella dell' art . 46, n . 1, primo comma . Ove occorra, l' importo ottenuto dev' essere ridotto in conformità all' art . 46, n . 3, il quale fissa un massimale per l' importo di cui può beneficiare un lavoratore a norma dell' art . 46, massimale che corrisponde al più alto degli importi teorici di prestazioni calcolati secondo l' art . 46, n . 2, lett . a ). L' art . 46, n . 3, si applica con esclusione delle norme anticumulo nazionali ( vedasi sentenza 5 maggio 1983, causa 238/81, Raad van Arbeid / Van der Bunt-Craig, Racc . pag . 1385, punto 15; sentenza Di Felice, punto 9 ).
16 . Infine, il giudice nazionale deve raffrontare la prestazione che sarebbe dovuta in forza della normativa belga nella sua integralità, ivi comprese le norme anticumulo, con quella che sarebbe dovuta in forza delle disposizioni dell' art . 46 . Qualora quest' ultima sia più favorevole per i sigg . Pian e Bianchin, essa è la prestazione che spetta loro . Dato che l' applicazione della normativa belga nella sua integralità, comprese le norme anticumulo, porterebbe a negare loro una pensione anticipata belga di vecchiaia, l' applicazione dell' art . 46, che esclude quella delle suddette norme, si rivelerebbe certamente più favorevole per essi .
17 . Propongo quindi di risolvere come segue le questioni sollevate dal giudice nazionale :
"1 ) Qualora una persona abbia diritto ad una pensione in forza della sola normativa nazionale, le disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 1408/71 non ostano a che detta normativa venga applicata nei suoi confronti integralmente, ivi comprese le norme anticumulo nazionali e le norme nazionali relative alla classificazione delle prestazioni che essa percepisce in forza della normativa di un altro Stato membro o riguardanti l' età per l' acquisto del diritto alla pensione . Qualora, tuttavia, l' applicazione di detta normativa nazionale risulti meno favorevole, per detta persona, dell' applicazione del regime di cui all' art . 46 del regolamento n . 1408/71, va applicato questo articolo . In quest' ultimo caso, l' art . 46, n . 3, si applica con esclusione delle disposizioni anticumulo della normativa nazionale .
2 ) Una pensione anticipata di vecchiaia acquisita in forza della normativa di uno Stato membro ed una pensione d' invalidità acquisita in forza della normativa di un altro Stato membro vanno considerate prestazioni della stessa natura ai sensi dell' art . 12, n . 2, del regolamento ( CEE ) n . 1408/71 . Di conseguenza, ai fini della determinazione dell' importo contemplato dal primo comma dell' art . 46, n . 1, del regolamento ( CEE ) n . 1408/71, è esclusa l' applicazione delle norme anticumulo nazionali ".
(*) Lingua originale : l' inglese .
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