Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
A - Antefatti
1. La causa cui si riferiscono le presenti conclusioni verte su una domanda di pronuncia pregiudiziale sollevata dal Finanzgericht di Monaco di Baviera e riguarda la determinazione del valore in dogana delle sementi per colture a norma del regolamento (CEE) n. 1224/80, relativo al valore in dogana delle merci (1).
2. Nella causa principale la società BayWa AG (in prosieguo: la "ricorrente") e lo Hauptzollamt di Weiden (in prosieguo: il "convenuto") controvertono sulla determinazione del valore in dogana di sementi importate dalla Polonia e dalla Cecoslovacchia. Le importazioni si effettuano in base alle seguenti disposizioni contrattuali.
3. La ricorrente acquista sementi base presso costitutori ubicati nella Repubblica federale di Germania. Nel contratto si stipula che la ricorrente rivenderà le sementi acquistate a società di moltiplicazione extracomunitarie affinché queste moltiplichino le sementi base per ottenerne sementi per colture. I rapporti giuridici tra la ricorrente e le imprese di moltiplicazione sono disciplinati da contratti autonomi.
4. Nei contratti stipulati tra la ricorrente e i costitutori si pattuisce inoltre che la ricorrente può importare sementi per colture in Germania per venderle in questo paese. Non è autorizzata alcuna vendita nel paese di moltiplicazione o da questo paese in un paese terzo senza l' assenso dei costitutori. Dopo l' importazione e la vendita delle sementi per colture sorge un diritto di licenza che la ricorrente deve versare ai costitutori. Il diritto di licenza è esigibile al massimo il 31 maggio dell' anno successivo al raccolto. Se in quel momento rimangono ancora invenduti ingenti quantitativi di sementi il costitutore accorda, su richiesta, una proroga adeguata per versare i diritti di licenza.
5. Nei contratti stipulati tra la ricorrente e le aziende di moltiplicazione si è convenuto che la ricorrente vende anzitutto le sementi base alle aziende di moltiplicazione, che queste producono sementi omologate e che le vendono esclusivamente alla ricorrente. E' stato pattuito un prezzo tanto per le sementi base quanto per le sementi per colture, e sono fissati limiti di prezzo massimi e minimi per le sementi per colture affinché il prezzo tenga conto delle variazioni di qualità. Per quanto riguarda il sistema di pagamento delle sementi base le disposizioni contrattuali non sono uniformi in tutti i contratti.
6. In uno dei contratti tipo è contemplata un' opzione, che consente di scegliere fra le modalità di pagamento se le parti già all' atto della stipulazione del contratto non hanno optato per una delle possibilità.
La relativa clausola del contratto stabilisce:
"Pagamento:
I. Netto in contanti contro documenti, vale a dire:
1. (...)
(...)
6. (...)
oppure
II. La semente base è pagata in natura in funzione del rapporto tra il prezzo della semente omologata e il prezzo della semente base al momento della riconsegna del primo raccolto. In caso di dissodamento di aree riservate alla moltiplicazione o di altri eventi, e di forza maggiore, l' impresa moltiplicatrice deve pagare le sementi al prezzo fatturato, al massimo entro il febbraio 1984". (2)
7. In un altro contratto tipo questa opzione non è offerta. Vi si legge:
"Pagamento: il pagamento delle sementi base si effettua da parte dell' azienda di moltiplicazione dopo la ricezione dei documenti (...) mediante compensazione con le forniture di sementi di moltiplicazione provenienti dalla Polonia". (3)
8. Il convenuto ritiene che i diritti di licenza spettanti ai costitutori rientrino nel valore delle sementi base e debbano essere sommati al valore di transazione delle merci per stabilirne il valore in dogana. La ricorrente ritiene invece questa tesi giuridicamente infondata sotto ogni punto di vista ed ha perciò impugnato i provvedimenti coi quali l' amministrazione doganale ha incorporato i diritti di licenza nel valore in dogana delle sementi per colture importate ed ha promosso un ricorso che ha dato origine alla lite.
9. Il Finanzgericht, adito nella causa principale, ritiene che l' inclusione dei diritti di licenza sia incompatibile con il principio secondo il quale una prestazione intellettuale fornita nella Comunità è esente da dazi doganali. Ha quindi adito la Corte di giustizia affinché si pronunci in via pregiudiziale sulla seguente questione:
"Se, nel caso di acquisto di sementi per colture per la cui produzione siano impiegate sementi base fornite dall' acquirente, debbano essere addizionati al prezzo pagato o da pagare, per la determinazione del valore in dogana, i diritti di licenza che l' acquirente deve corrispondere al costitutore delle sementi base per le sementi per colture, anche qualora la prestazione del costitutore sia eseguita all' interno della Comunità".
10. Per i particolari degli antefatti e gli argomenti delle parti, rinvio alla relazione d' udienza. Gli antefatti sono riportati nelle conclusioni solo se necessari per una migliore comprensione dell' iter logico.
B - Il mio punto di vista
11. Il valore in dogana si determina a norma del regolamento n. 1224/80, in particolare dell' art. 3 come modificato dal regolamento (CEE) n. 3193/80 (4), con le eventuali integrazioni contemplate dall' art. 8. L' operazione di cui trattasi deve essere effettuata inoltre tenendo conto delle norme del regolamento (CEE) n. 3158/83 (5), relativo all' incidenza dei corrispettivi e diritti di licenza sul valore in dogana.
12. In definitiva, tra le parti è pacifico che, in caso di compensazione tra il prezzo d' acquisto delle sementi base e il prezzo di vendita delle sementi per colture, il valore delle sementi base va incluso nel valore in dogana. Le divergenze vertono tuttavia sul fondamento giuridico da applicare. Può trattarsi tanto dell' art. 3, n. 3, del regolamento n. 1224/80 quanto di una delle disposizioni del suo art. 8, che contempla gli elementi da addizionare.
13. Per motivi di logica che possono influire sulla soluzione della questione se i diritti di licenza vadano incorporati nel valore in dogana, è opportuno stabilire anzitutto quale sia la disposizione in forza della quale si dovrebbe tener conto del valore delle sementi base.
14. Il criterio fondamentale del sistema istituito dal regolamento n. 1224/80 è quello secondo cui il valore in dogana di un prodotto corrisponde al suo valore di transazione. L' art. 3, n. 1, dispone:
"Il valore in dogana delle merci importate, determinato a norma del presente articolo, è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci allorché sono vendute per l' esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità, dopo rettifica conformemente all' art. 8 (...)".
15. Detta disposizione è precisata nell' art. 3, n. 3, lett. a), che così recita:
"Il prezzo effettivamente pagato o da pagare è il pagamento totale effettuato o da effettuare da parte del compratore al venditore, o a beneficio di quest' ultimo, per le merci importate. Il pagamento non deve necessariamente esser fatto in denaro. Esso può essere fatto anche mediante lettere di credito o strumenti negoziabili o può inoltre essere effettuato direttamente o indirettamente".
16. Solo i rapporti contrattuali tra le parti sono determinanti per accertare se siano soddisfatte le condizioni stabilite dal regolamento. La determinazione del valore in dogana delle sementi per colture tenendo conto delle sementi base non crea difficoltà se le parti hanno scelto il primo dei sistemi di pagamento possibili, cioè "netto in contanti contro documenti". Poiché in questo caso l' operazione d' acquisto delle sementi base è interamente ultimata, non vi è alcun motivo di tener conto in alcun modo del valore delle sementi base al momento della fatturazione delle sementi per colture, sicché è il prezzo delle sementi per colture, come del resto è stato pattuito nei contratti, che è determinante per la determinazione del valore in dogana.
17. Il calcolo può creare difficoltà solo in caso di compensazione e più specificamente solo nell' ipotesi di pagamento "in natura in funzione del rapporto tra il prezzo della semente omologata e il prezzo delle sementi base". Solo in questo caso si applica l' art. 8, n. 1, lett. b). In caso di compensazione si tratta infatti semplicemente del saldo dei reciproci crediti pecuniari, e i contratti stabiliscono quale prezzo deve essere fatturato per le sementi base. La compensazione è al riguardo solo un sistema di pagamento del "prezzo effettivamente pagato". Se però si ritiene che in caso di compensazione non sia soddisfatta la condizione del "prezzo effettivamente pagato" ai sensi dell' art. 3 del regolamento relativo al valore in dogana, l' ammontare del conguaglio deve quantomeno essere considerato parte dell' importo del "prezzo da pagare". Questo modo di vedere è corroborato dal testo dell' art. 3, n. 3, lett. a), che stabilisce:
"Il pagamento non deve necessariamente essere fatto in denaro. (...) può inoltre essere effettuato direttamente o indirettamente".
18. La prassi adottata nella fatturazione conferma anch' essa la tesi sostenuta. Come emerge dalla relazione elaborata dal servizio di controllo fiscale doganale per il settore di Monaco a seguito di un controllo sulla contabilità dell' impresa ricorrente (6), in caso di compensazione le fatture indicano l' importo totale non ridotto. In soli due casi il valore delle sementi base è stato manifestamente defalcato dall' importo della fattura, sicché è stato possibile integrarlo senza difficoltà nel calcolo del valore.
19. A rigor di termini anche il pagamento in natura delle sementi base al momento della riconsegna del primo raccolto, in funzione del rapporto tra il prezzo della semente omologata e il prezzo delle sementi base, costituisce un pagamento. Per questo motivo il valore delle sementi base, allorché è dedotto dal prezzo effettivamente da corrispondere, rientra nel valore della transazione che serve a determinare il valore in dogana. Se, quando si salda in questo modo il valore del debito assunto all' atto dell' acquisto delle sementi base, non si tratta semplicemente di compensare crediti (pecuniari) reciproci della stessa natura, ma viene fatturato per le sementi per colture un unico importo, da cui è stato defalcato il valore delle sementi base, il valore delle sementi base deve essere aggiunto per determinare il valore in dogana in base all' art. 8, n. 1, lett. b). Solo in questo caso si può trattare di un servizio o di un prodotto fornito "senza spese" ai sensi dell' art. 8, n. 1, lett. b). Nel caso di saldo o di compensazione di crediti reciproci nessuna delle prestazioni può considerarsi fornita "senza spese".
20. Per la soluzione della questione pregiudiziale è irrilevante che il valore delle sementi base venga aggiunto in forza dell' art. 8, n. 1, lett. b), i) o iii).
21. Per amor di completezza osserverò inoltre che anche la fornitura di sementi base a prezzo ridotto è soggetta al principio dell' aggiunta al prezzo a norma dell' art. 8, n. 1, lett. b) (7).
22. Sorge allora il problema se anche i diritti di licenza che la ricorrente deve corrispondere ai costitutori debbano essere inclusi nel calcolo per la determinazione del valore in dogana. Ciò potrebbe verificarsi se si dovesse ritenere che fanno parte del valore delle sementi base. In questo caso si dovrebbe sommarli al prezzo delle sementi base e il loro valore sarebbe preso in considerazione per determinare il valore in dogana, che sarebbe aumentato in proporzione in forza dell' art. 8, n. 1, lett. b).
23. Tuttavia l' inclusione dei diritti di licenza nel valore in dogana potrebbe essere necessaria anche qualora le aziende di moltiplicazione dovessero versare i diritti di licenza, in base a qualsiasi fondamento giuridico, e qualora in definitiva la ricorrente li versasse ai costitutori nazionali per adempiere un' obbligazione del venditore ((art. 3, n. 3, lett. a), del regolamento n. 1224/80)). La Commissione sembra propendere per quest' ultima concezione.
24. Per stabilire se i diritti di licenza vadano sommati al valore delle sementi base oppure per accertare a favore di chi vengano corrisposti, è necessario determinare quale sia il fatto generatore dei diritti di licenza e il motivo per cui vengono pagati.
25. Qualora l' obbligo di corrispondere il diritto di licenza non sia stabilito dalla legge, esso emerge solo dalle pattuizioni tra le parti. Si deve quindi stabilire se sussista il diritto al versamento dei diritti di licenza in base alla legge. Questo diritto potrebbe basarsi sulla legge tedesca in materia di tutela delle specie vegetali, poiché è questa che fissa le condizioni e la portata della tutela del diritto di costituzione per le sementi. Tuttavia, la legge non disciplina i presupposti di fatto dell' esercizio del diritto di licenza, lasciando quindi al titolare del diritto di costituzione la facoltà di avvalersene o meno e di organizzare le relative modalità. Il titolare del diritto di costituzione è quindi tenuto a strutturare e a garantire l' esercizio del proprio diritto nell' ambito della libertà contrattuale.
26. Non pare nemmeno che viga nel diritto comunitario un fondamento autonomo che consenta di far valere diritti di licenza scaturenti da un diritto nazionale sulla tutela delle specie vegetali.
27. Come all' udienza è stato esposto dal rappresentante della ricorrente senza essere contestato, in Polonia ed in Cecoslovacchia non esiste la tutela delle specie vegetali, il che è importante per stabilire se alle aziende di moltiplicazione incombe eventualmente un obbligo autonomo di versare i diritti di licenza. Poiché questo obbligo non è contemplato dal diritto vigente nei paesi di moltiplicazione, il fatto generatore dei diritti di licenza dovuti nell' ambito della transazione va ricercato solo nell' ambito dei rapporti giuridici che disciplinano i rapporti tra le parti.
28. I rapporti tra le parti sono disciplinati da contratti distinti ed autonomi fra loro stipulati dalla ricorrente con i costitutori e con le aziende di moltiplicazione. Corrisponde anche al sistema della determinazione del valore in dogana il principio di considerare decisive unicamente le pattuizioni contrattuali. Il valore di transazione è infatti il prezzo pattuito per contratto.
29. Questa osservazione è corroborata dal commento del comitato per il valore in dogana relativo al regolamento n. 3158/83, relativo all' incidenza dei corrispettivi e diritti licenza sul valore in dogana (8). In vari punti (9), esso fa rinvio, per risolvere eventuali questioni controverse, al testo e all' interpretazione dei contratti, siano essi contratti di licenza o contratti di vendita.
30. Nella presente controversia si devono quindi individuare nei contratti il fatto generatore e il fondamento del pagamento dei diritti di licenza.
31. I contratti di vendita e di moltiplicazione stipulati tra la ricorrente e le aziende di moltiplicazione non costituiscono né trasferiscono alcun obbligo legato alla licenza. In occasione della descrizione della qualità delle sementi per colture si legge invece nel contratto:
"Qualora, secondo le analisi ceche, la produzione non corrisponda alla qualità stipulata nel presente contratto, dette sementi restano gratuitamente in Cecoslovacchia, senza alcun obbligo di versare al mandante diritti di licenza o altri compensi di sorta". (10)
32. Ciò significa che le aziende di moltiplicazione, poiché anche nel caso di riconsegna in base ad un contratto non sono soggette a licenza, in nessun caso devono versare diritti di licenza. Determinanti per la costituzione e per l' esigibilità dei diritti di licenza devono quindi essere i rapporti contrattuali tra la ricorrente e i costitutori nazionali. La clausola in materia di diritti di licenza, nei formulari di contratto, è così redatta:
"L' impresa di moltiplicazione (nella fattispecie: la BayWa AG) verserà un diritto di licenza per ogni quintale di semente prodotta nel paese di moltiplicazione che può essere autorizzata o omologata. Detto diritto di licenza è di entità pari al diritto di licenza da corrispondere per la varietà di sementi prodotte nel paese al momento in cui la società di moltiplicazione ha posto in vendita la semente prodotta in Polonia, nel paese di moltiplicazione, in Germania o in un paese terzo. I diritti di licenza sono esigibili al più tardi il 31 maggio dell' anno successivo al raccolto. Se notevoli quantitativi di sementi non sono ancora stati venduti entro questa data, il costitutore concederà all' impresa di moltiplicazione, se questa ne fa richiesta, una proroga adeguata per il versamento dei diritti di licenza relativi a detti quantitativi". (11)
33. Da questo testo si possono trarre varie conclusioni. In primo luogo la base di calcolo dei diritti di licenza non è costituita dalle sementi base fornite alle aziende di moltiplicazione, ma dalle sementi per colture prodotte nei paesi di moltiplicazione.
34. In secondo luogo, è la data di vendita che determina l' ammontare del diritto di licenza dovuto. Prima di questo momento non sussistono ancora nemmeno tutti gli elementi che permettono di stabilire l' ammontare del diritto di licenza.
35. In terzo luogo, la data di esigibilità è il 31 maggio dell' anno successivo al raccolto, ma ciò solo se le sementi sono già state effettivamente vendute.
36. Questi elementi consentono di desumere che è la vendita che costituisce il fatto generatore del diritto di licenza. La data di esigibilità è quindi rinviata ad una scadenza successiva. Quest' interpretazione corrisponde all' osservazione della ricorrente secondo la quale la licenza in questione è una licenza di vendita. Quest' assunto è pure corroborato dal fatto che i contratti concedono anche alla ricorrente - beninteso solo con il consenso dei costitutori - il diritto di vendere le sementi per colture a partire dal paese di moltiplicazione (12).
37. Poiché le aziende di moltiplicazione non sono tenute né in base alla legge né in base al contratto a versare diritti di licenza e poiché il fatto generatore dell' obbligo di pagamento viene in essere solo all' interno delle frontiere doganali della Comunità, ci si può chiedere se i diritti di licenza possano ciononostante essere inclusi nel valore in dogana.
38. Si potrebbe prendere in considerazione l' inclusione ai sensi dell' art. 3, n. 3, lett. a), solo se il diritto di licenza costituisse una condizione del negozio di compravendita stipulato tra la ricorrente e le aziende di moltiplicazione e se l' acquirente (la ricorrente) lo versasse ad un terzo per adempiere un' obbligazione del venditore (le imprese di moltiplicazione). Come emerso dall' esame delle disposizioni contrattuali, l' obbligo di pagare il diritto di licenza non incombe alle aziende di moltiplicazione, bensì alla ricorrente in quanto licenziataria. D' altra parte il diritto di licenza non costituisce oggetto del contratto di vendita e tantomeno è una condizione di detto contratto, sicché il diritto di licenza non può essere incluso nel valore in dogana.
39. L' esclusione contemplata dall' art. 3, n. 4, lett. b), non si applica poiché i diritti di licenza non costituiscono né dazi doganali né imposte.
40. E' d' uopo esaminare più a fondo le norme dell' art. 8 del regolamento n. 1224/80, che stabilisce gli elementi da addizionare. I primi elementi da addizionare che entrano in linea di conto sono quelli di cui all' art. 8, n. 1, lett. b), i) e iii). Questi elementi potrebbero essere presi in considerazione solo qualora il valore compensato dal diritto di licenza fosse contenuto nelle sementi base e se le sementi base dovessero essere incluse nel valore in dogana in forza delle norme summenzionate. Indipendentemente dal fatto che ciò, in ogni caso, si verificherà solo di rado per effetto degli accordi di compensazione, il diritto di licenza è collegato alle sementi ottenute mediante il processo di moltiplicazione. Infatti solo l' esercizio del diritto di costituzione che il diritto di licenza deve retribuire - secondo quanto pattuito nel contratto - fa sorgere il diritto di licenza. Sono quindi escluse aggiunte ai sensi dell' art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 1224/80.
41. Pare però possibile basarsi sull' art. 8, n. 1, lett. c), che contempla di aggiungere:
"i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore è tenuto a pagare, sia direttamente sia indirettamente, come condizione della vendita delle merci da valutare, nella misura in cui detti corrispettivi e diritti di licenza non siano stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare".
42. A prima vista detta disposizione sembra applicabile. Tuttavia, una lettura attenta dimostra che l' obbligo di versare i diritti di licenza dovrebbe essere "una condizione della vendita", mentre nella fattispecie ciò non si verifica. Inoltre, i diritti di licenza non sono in realtà dovuti per la merce importata, bensì per la vendita della stessa, sicché si applica l' art. 8, n. 5, lett. b), poiché esso stabilisce che, nonostante il n. 1, lett. c), i pagamenti effettuati dall' acquirente in contropartita del diritto di distribuzione o di rivendita delle merci importate sono aggiunti al prezzo effettivamente versato o da versare per le merci importate solo se tali pagamenti costituiscono una condizione della vendita per l' esportazione a destinazione della Comunità delle merci importate. Orbene, come si è già visto per un altro aspetto, il pagamento non era appunto una delle condizioni del contratto di vendita tra la ricorrente e le imprese di moltiplicazione ai sensi di detta disposizione.
43. Resta infine da esaminare se le disposizioni del regolamento n. 3158/83 in materia di diritti di licenza possono modificare la conclusione alla quale sono giunto. Il suo art. 1, n. 2, recita:
"Oltre ai casi previsti dall' art. 8, n. 5, del regolamento (CEE) n. 1224/80, qualora il valore in dogana della merce importata sia determinato in applicazione delle disposizioni dell' art. 3 del regolamento stesso, il corrispettivo o il diritto di licenza devono essere aggiunti al prezzo effettivamente pagato o da pagare soltanto se il loro pagamento:
- è in relazione alla merce da valutare, e
- costituisce una condizione di vendita della merce medesima".
44. Per l' inclusione dei diritti di licenza nella determinazione del valore in dogana in forza di detta disposizione le condizioni contemplate devono essere soddisfatte cumulativamente. Ciò non si verifica nella fattispecie già in quanto i diritti di licenza non costituiscono una condizione della vendita. Inoltre, l' art. 1, n. 2, del regolamento n. 3158/83 va considerato in collegamento con l' art. 4, il quale stabilisce:
"Qualora il compratore versi un corrispettivo o un diritto di licenza ad un terzo, le condizioni di cui all' art. 1, n. 2, sono considerate soddisfatte soltanto quando il venditore o una persona a questi legata chiede al compratore di effettuare tale pagamento".
45. Poiché le aziende di moltiplicazione non hanno alcuna influenza sul pagamento dei diritti di licenza, è fuori dubbio che il valore del pagamento della licenza non va compreso nella determinazione del valore in dogana.
Sulle spese
46. Nei confronti delle parti nella causa principale, il procedimento dinanzi alla Corte di giustizia ha il carattere di un incidente e spetta quindi al giudice a quo pronunciarsi sulle loro spese. Le spese sostenute dalla Commissione non possono dar luogo a rifusione.
C - Conclusione
47. In base a quanto precede vi suggerisco di risolvere come segue la questione sollevata dal giudice a quo:
"In caso di vendita di sementi per colture prodotte con sementi base fornite dall' acquirente, per determinare il valore in dogana non si deve addizionare al prezzo versato o da versarsi l' importo dei diritti di licenza che l' acquirente deve versare al costitutore delle sementi base, qualora l' obbligo dell' acquirente di versare i diritti di licenza si basi su una clausola indipendente dal contratto di compravendita in questione".
(*) Lingua originale: il tedesco.
(1) Regolamento (CEE) del Consiglio 28 maggio 1980, n. 1224 (GU L 134, pag. 1).
(2) Contratto stipulato tra la BayWa e Koospol AG, allegato 6 del ricorso, incluso nel fascicolo del procedimento principale trasmesso alla Corte. Indubbiamente l' ultima frase va letta come segue: "In caso di dissodamento delle aree riservate alla moltiplicazione, altri avvenimenti o forza maggiore, l' impresa di moltiplicazione deve pagare le sementi al prezzo fatturato entro il febbraio 1984".
(3) Contratto stipulato tra la BayWa AG e Rolimpex di Varsavia, allegato 8 del ricorso, incluso nel fascicolo del procedimento principale trasmesso alla Corte.
(4) Regolamento (CEE) del Consiglio 8 dicembre 1980, n. 3193, che modifica il regolamento (CEE) n. 1224/80, relativo al valore in dogana delle merci (GU L 333, pag. 1).
(5) Regolamento (CEE) della Commissione 9 novembre 1983, n. 3158 (GU L 309, pag. 19).
(6) Detta relazione è inclusa nel fascicolo del procedimento principale trasmesso alla Corte.
(7) Emerge dal resoconto redatto al termine del controllo che sono state effettuate operazioni del genere.
(8) Comparso in Valore in dogana, pubblicato dalla Commissione delle Comunità europee, 1989, pag. 310.
(9) Punti 7, 10 e 18 del commento.
(10) Contratto di moltiplicazione stipulato tra la BayWa AG e la Koospol AG, parte C, allegato 6 del ricorso, incluso nel fascicolo del procedimento principale.
(11) Contratti figuranti negli atti processuali; il corsivo è mio.
(12) La clausola in questione del contratto stipulato tra la BayWa e un costitutore (Sueddeutsche Saatzucht- und Saatbaugenossenschaft eG) recita: "L' impresa di moltiplicazione può importare dette sementi in Germania, essa lascerà dette sementi in tutto o in parte in (...) (nome del paese interessato) o le venderà in detto paese o a partire da detto paese solo con il consenso del costitutore. Il diritto di vendita è escluso per i paesi che seguono: (...)".
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