Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . L' art . 25, n . 1, del regolamento ( CEE ) della Commissione 29 novembre 1979, n . 2730, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all' esportazione per i prodotti agricoli ( GU L 317, pag . 1 ), stabilisce che gli Stati membri possono anticipare all' esportatore la totalità o una parte della restituzione non appena sono espletate le formalità doganali d' esportazione, a condizione che il rimborso di detto anticipo, maggiorato del 15%, sia garantito mediante costituzione di una cauzione ".
2 . Il 18 marzo 1981, la Philipp Brothers SA, una società commerciale specializzata nel commercio internazionale di materie prime e di prodotti agricoli, riceveva, da parte dell' organismo d' intervento belga, l' Office central des contingents et des licences ( in prosieguo : l' "OCCL "), il pagamento anticipato di restituzioni corrispondenti a due esportazioni di grano tenero, la prima verso la Finlandia, la seconda verso la Norvegia, per le quali essa aveva ottenuto dei certificati di esportazione in data rispettivamente 23 e 28 gennaio 1981 . Le esportazioni sembra abbiano avuto luogo il 26 e il 29 gennaio 1981 . A garanzia di tali anticipi la Philipp Brothers aveva costituito due cauzioni .
3 . Già il 24 aprile 1981, l' OCCL svincolava la cauzione relativa all' esportazione verso la Norvegia . Quella relativa all' esportazione verso la Finlandia veniva svincolata il 3 febbraio 1982 . L' OCCL afferma che lo svincolo delle cauzioni si sarebbe verificato a causa di un equivoco sulla loro natura : i suoi uffici avrebbero creduto che si trattasse di cauzioni globali, costituite per più operazioni effettuate dallo stesso esportatore, e non di cauzioni specifiche, riferentesi ad un' operazione ben determinata ed avrebbero pertanto annullato le due cauzioni senza verificare la regolarità dei fascicoli relativi alle esportazioni litigiose, ma sulla base della constatazione che il saldo dell' insieme delle cauzioni versate dalla Philipp Brothers era sufficiente per garantire le due operazioni di cui è causa .
4 . Checché ne sia, trattandosi di un caso in cui, ai sensi dell' art . 20 del regolamento n . 2730/79, il tasso di restituzione variava secondo la destinazione spettava alla Philipp Brothers dimostrare che le formalità doganali di immissione in consumo del grano erano state espletate rispettivamente in Finlandia ed in Norvegia .
5 . Tale prova avrebbe dovuto essere fornita mediante la presentazione dei documenti elencati all' art . 20, n . 3 ( in prosieguo : i "documenti doganali ") o, eventualmente, n . 4 ( in prosieguo : i "documenti sostitutivi "), oltre che col documento di trasporto di cui al n . 5 . In conformità a quanto disposto dall' art . 31, n . 1, tali documenti, salvo forza maggiore, avrebbero dovuto essere presentati "nei sei mesi dal giorno di espletamento delle formalità doganali di esportazione, pena la decadenza ". Ciononostante, ai sensi del n . 2 dello stesso articolo, termini di presentazioni supplementari possono essere accordati, ma unicamente per la presentazione dei documenti doganali o sostitutivi, a condizione che l' esportatore si sia fatto parte diligente per procurarseli in tempo .
6 . Il 10 agosto 1981, l' OCCL ha sollecitato la Philipp Brothers a presentare i documenti in questione . Orbene, secondo l' OCCL, tale richiesta è rimasta senza risposta . Per questo motivo essa ha richiesto, il 27 agosto 1982, il rimborso degli anticipi versati, con la maggiorazione del 15 %. E' a questo punto che la Philipp Brothers, per il tramite della sua commissionaria, la società S.G.S . Van Bree, ha spedito all' OCCL :
- il 17 settembre 1982, i documenti doganali relativi alle due esportazioni, dei quali uno soltanto, quello relativo all' esportazione verso la Norvegia, veniva fornita in copia certificata conforme, così come richiesto dall' art . 20, n . 3, del regolamento n . 2730/79, mentre l' altra veniva trasmessa in forma di copia semplice;
- il 24 dicembre 1982, una copia dei documenti di trasporto, indicando che gli originali erano stati spediti fin dal 19 agosto 1981 . L' OCCL sostiene di non aver mai ricevuto questi ultimi documenti che possono essere presentati in copia, ma per i quali non è previsto un termine supplementare . ( Precisiamo ancora che non sembra in ogni modo controverso il fatto che la spedizione del 19 agosto 1981 riguardava solo i documenti di trasporto e non i documenti doganali o sostitutivi ).
7 . E' in tale contesto giuridico e di fatto che la Cour d' appel di Parigi è stata spinta a sottoporci una serie di questioni pregiudiziali che riguardano, sostanzialmente, le conseguenze derivanti dallo svincolo erroneo di una cauzione costituita in base all' art . 25 del regolamento n . 2730/79 ( prima e seconda questione ), sulle condizioni di concessione dei termini supplementari previsti all' art . 31 ( terza e quarta questione ) e sull' applicabilità di tale disposizione ai documenti di trasporto ( quinta e sesta questione ), nonché sulla validità degli artt . 25 e 31, rispetto al principio di proporzionalità, in quanto tali articoli pongono a carico dell' esportatore il rimborso della restituzione ricevuta in anticipo quando le prove previste non sono state presentate nei termini prescritti, anche se l' esportazione ha effettivamente avuto luogo ( settima questione ).
8 . Per la precisa formulazione delle differenti questioni oltreché per i dettagli relativi alle osservazioni scritte depositate dinanzi alla Corte, che richiamerò solo nella misura necessaria al mio ragionamento, mi permetto di rinviare alla relazione d' udienza . Per agevolare la discussione ed evitare ripetizioni, svolgerò ciononostante, in via preliminare, qualche osservazione di carattere generale sulla natura della cauzione prevista dall' art . 25 e degli obblighi di cui si presume garantisca l' esecuzione .
9 . E' importante segnalare innanzitutto che, oltre alla cauzione di cui si discute nella presente causa, ogni esportatore deve ancora costituire un' altra cauzione, che è connessa alla concessione di un titolo di esportazione, mira a garantire
"l' impegno (...) di esportare durante il periodo di validità del titolo"
e
"resta acquisita in tutto o in parte se l' operazione non è realizzata entro tale termine o se è realizzata solo parzialmente" ( 1 ).
10 . Tale sistema è stato creato in quanto
"le autorità competenti devono essere poste in grado di seguire in permanenza il movimento degli scambi per poter valutare l' evoluzione del mercato ed applicare eventualmente le misure necessarie previste dal presente regolamento" ( 2 ).
11 . Qual è invece l' oggetto della cauzione di cui è causa? A tale proposito bisogna ricordare che, normalmente, le restituzioni non sono pagate che dopo che è stata fornita la prova che il prodotto ha lasciato il territorio geografico della Comunità ( art . 9 del regolamento n . 2730/79 ) o, nell' ipotesi di una restituzione differenziata, dopo che è stata fornita la prova che il prodotto è stato importato nel paese terzo ( art . 20 ). In tal caso, l' esportatore che non rispetta il termine di deposito del fascicolo non ottiene alcuna restituzione . Bisogna infatti osservare che l' art . 31 è ricompreso nel titolo 4 del regolamento n . 2730/79 intitolato "Procedura di versamento della restituzione" e si applica non solamente al versamento anticipato delle restituzioni, ma a tutte le ipotesi di domande di pagamento .
12 . E' solo nell' ipotesi in cui uno Stato membro faccia uso della possibilità di prefinanziamento offerta dall' art . 25, che la restituzione può essere pagata in anticipo, cioè prima che il prodotto abbia lasciato il territorio geografico della Comunità o sia stato importato in un paese terzo . Ma anche in tal caso il diritto alla restituzione nasce solo quando è dimostrato, nelle forme e nei termini previsti, che l' esportazione ha effettivamente avuto luogo ( 3 ).
13 . In tale situazione, per garantire "il rimborso dell' anticipo nell' eventualità che si constati in seguito che la restituzione non doveva essere pagata" ( v . il diciannovesimo "considerando" del regolamento n . 2730/79 ), l' art . 25 prevede la costituzione di una cauzione da parte dell' esportatore che desidera usufruire della restituzione a partire dall' adempimento delle formalità doganali di esportazione . Questa cauzione non ha dunque assolutamente come oggetto quello di garantire l' esportazione in sé stessa . ( La richiesta di un anticipo esprime quindi tutt' al più, da parte dell' operatore economico, la volontà o l' intenzione di esportare ). Come emerge dalla sentenza della Corte 18 novembre 1987, Maizena ( causa 137/85, Racc . pag . 4587 ), la distinzione è lontana dall' essere artificiale e il cumulo delle due cauzioni, connesse ad un' unica operazione di esportazione, delle quali una garantisce l' impegno di esportare e l' altra il rimborso della restituzione all' esportazione pagata in anticipo, è perfettamente legittimo ( v ., in particolare, i punti 22 e 23 della motivazione ).
14 . Il testo dei nn . 2 e 3 dell' art . 25 conferma, d' altra parte, che l' incameramento della cauzione non costituisce la sanzione dell' inosservanza di un ipotetico obbligo di esportare . In effetti, solo "se l' esportatore non paga detto importo benché sia stata fatta richiesta" ( n . 3 ), la cauzione costituita resta incamerata "proporzionalmente ai quantitativi di prodotto per i quali le prove (...) cui è subordinato il beneficio della restituzione non siano state fornite nel termine di cui all' art . 31" ( n . 2 ). La perdita della cauzione "sanziona" dunque l' inosservanza dell' obbligo di rimborsare l' anticipo che grava sull' esportatore che non soddisfa i requisiti a cui è subordinato "il beneficio della restituzione ".
15 . Tale constatazione non è contraddetta dal fatto che l' importo della cauzione che deve essere costituita è superiore a quella della restituzione anticipata . In effetti la Corte ha già stabilito che una maggiorazione, analoga a quella del 15% di cui all' art . 25, n . 1, del regolamento n . 2370/79, ha come unico scopo quello di evitare un indebito vantaggio a favore dell' esportatore interessato, visto che, "nei casi in cui si applica un regime di prefinanziamento, gli operatori economici beneficerebbero indebitamente di un credito a titolo gratuito se apparisse in seguito che la restituzione non doveva essere accordata" ( 4 ). La stessa giustificazione figura d' altra parte espressamente nel ventunesimo "considerando" del regolamento n . 2730/89 .
16 . Come dimostrerò nel prosieguo delle presenti conclusioni, le considerazioni precedenti avranno una grande influenza sul modo in cui occorrerà risolvere specialmente la questione relativa alle conseguenze dello svincolo della cauzione e a quella relativa alla perdita della cauzione qualora le prove richieste non siano state fornite nel termine previsto .
1 . Sugli effetti dello svincolo della cauzione ( prima e seconda questione )
17 . Dalla constatazione che la cauzione non è destinata a garantire l' esportazione discende a contrario che il suo svincolo non può essere interpretato come una prova dell' avvenuta esportazione . D' altra parte, siccome il diritto alla restituzione nasce solo una volta che le prove dell' esportazione siano state fornite nelle forme e nei termini prescritti, lo svincolo della cauzione non può nemmeno esonerare l' esportatore dall' obbligo di fornire tali prove qualora egli voglia acquisire definitivamente il diritto alla restituzione .
18 . Dato che la cauzione garantisce il rimborso della restituzione pagata in anticipo, qualora dovesse risultare ulteriormente che l' esportatore non soddisfa i requisiti necessari per usufruire della restituzione, il suo svincolo non può avere altro effetto che quello di privare l' ente che ha anticipato la restituzione della garanzia di vedersela rimborsare ove ne ricorrano le condizioni .
19 . Una conferma di quanto è stato detto può trovarsi nella sentenza della Corte 5 febbraio 1987, Plange Kraftfutterwerke ( causa 288/85, Racc . pag . 611 ), nella quale la Corte ha espressamente constatato, nel contesto di una regolamentazione analoga a quella di cui si discute nella presente causa, "che l' obbligo di rimborsare la restituzione non è infirmato dalla circostanza che i servizi competenti abbiano già svincolato la cauzione (...)" ( punto 10 della motivazione ). Dopo aver segnalato che "l' obbligo di rimborsare la restituzione sorge quando non vengono apportate determinate prove" e che "la concessione della restituzione costituisce un vantaggio per l' operatore economico che si giustifica se ricorrono talune condizioni (...)", essa ha aggiunto che se tali condizioni non sussistono, "l' importo della restituzione non è dovuto all' esportatore ed esso va rimborsato ove sia già stato pagato, ad esempio nell' ambito di un prefinanziamento" ( punto 11 della motivazione ). Orbene, se l' esportatore può sottrarsi al proprio obbligo di rimborsare la restituzione, anche dopo lo svincolo della cauzione, solo se riesce a soddisfare le condizioni ed a fornire le prove necessarie per ottenere la restituzione, se ne deduce che lo svincolo non può avere avuto "come effetto quello di esonerare - in tutto o in parte - l' esportatore dai propri obblighi, in particolare per quanto riguarda le forme ed i termini previsti per la produzione delle prove occorrenti ai fini del beneficio della restituzione" ( v . i termini della prima questione ).
20 . Inoltre, risulta dalla sentenza della Corte 5 dicembre 1985, Corman ( causa 124/83, Racc . pag . 3777 ), ed in particolare dalla soluzione ivi fornita alla sesta questione, che l' obbligo di effettuare il rimborso, che sussiste, a carico dell' esportatore, anche dopo lo svincolo della cauzione, ha come corollario l' obbligo dello Stato membro, che ha svincolato erroneamente la cauzione, di recuperare le somme indebitamente pagate ( v . i punti 34-36 della motivazione ). Tale obbligo deriva espressamente dall' art . 8, n . 1, del regolamento ( CEE ) del Consiglio 21 aprile 1970, n . 729, relativo al finanziamento della politica agricola comune ( GU L 94, pag . 13 ), secondo il quale "gli Stati membri adottano, in conformità delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali, le misure necessarie per (...) recuperare le somme perse a seguito di irregolarità o di negligenze ". La Corte ha d' altra parte precisato nella stessa sentenza Corman, che in caso di svincolo della cauzione, persino il principio della certezza del diritto non osta all' azione nei confronti dell' aggiudicatario per l' inadempimento delle sue obbligazioni ( v . i punti 43 e 44 della motivazione ).
21 . Infine, per quanto riguarda l' argomento secondo cui l' esportatore ha potuto legittimamente supporre che tutto fosse in ordine in quanto l' amministrazione aveva svincolato le cauzioni, o secondo cui, data tale circostanza, l' amministrazione si è dimostrata poco flessibile nei suoi riguardi adducendo il superamento del termine, vorrei ricordare il rigore estremo che la Corte tradizionalmente dimostra nei confronti degli operatori professionali . Vorrei rinviare a tale proposito alla sentenza 13 novembre 1984, Van Gend e Loos / Commissione, punto 16 della motivazione ( cause riunite 98/83 e 230/83, Racc . pag . 3763 ), dove voi avete dichiarato quanto segue :
"Nella fattispecie, trattandosi di operatori professionali esperti come le ricorrenti, il fatto di ricevere certificati di origine invalidi non può essere considerato circostanza imprevedibile e inevitabile, malgrado la migliore diligenza ".
Ora, nella fattispecie, i certificati di origine invalidi erano stati rilasciati dalle autorità doganali dei paesi in essi indicati .
22 . Se tale è il grado di rigore di cui bisogna far prova nei confronti degli ambienti professionali, allora si può dire che la Philipp Brothers avrebbe dovuto conoscere il testo del regolamento e sapere che spetta, comunque, all' esportatore fornire, nelle forme e nei termini previsti, la prova dell' immissione in commercio dei prodotti nel paese d' importazione .
23 . A conclusione di quanto precedentemente detto, vi propongo di risolvere come segue le prime due questioni :
"Lo svincolo della cauzione di cui all' art . 25 del regolamento della Commissione n . 2730/79 non ha come effetto quello di esonerare l' esportatore, in tutto o in parte, dai suoi obblighi, specialmente per quanto riguarda le forme e i termini di produzione delle prove richieste per usufruire della restituzione . Nel caso in cui i requisiti per usufruire della restituzione non siano soddisfatti, l' obbligo dell' esportatore di rimborsare l' importo della restituzione pagata, eventualmente maggiorato, così come quello dello Stato membro di recuperare tale importo, non sono inficiati dalla circostanza che la cauzione è stata svincolata ".
2 . Sulle condizioni per la concessione di termini supplementari ( terza e quarta questione )
24 . L' art . 31, n . 1, del regolamento n . 2730/79 dispone che "la pratica relativa al versamento della restituzione deve essere presentata, salvo forza maggiore, nei sei mesi dal giorno di espletamento delle formalità doganali di esportazione, pena la decadenza ". Come ha rilevato la Commissione, tale termine di sei mesi è stato portato a dodici mesi dal regolamento ( CEE ) 23 giugno 1981, n . 1663 ( 5 ), e ciò per tutte le operazioni - fra cui rientrano quelle in causa - per le quali il termine di sei mesi non fosse ancora spirato il 1° luglio 1981, data di entrata in vigore del regolamento di modifica .
25 . Emerge dal ventitreesimo "considerando" del regolamento n . 2730/79 che tale termine è stato stabilito "ai fini di una buona gestione amministrativa ". Nella sua sentenza 22 gennaio 1986, Denkavit France ( causa 266/84, Racc . pag . 149 ), la Corte ha ritenuto, in un contesto molto affine, che per realizzare tale obiettivo, cioè il tempestivo disbrigo delle pratiche amministrative, "l' imposizione di un termine imperativo per la presentazione della domanda è una misura necessaria" e che "l' aver fissato questo termine di sei mesi non è irragionevole" ( punto 20 della motivazione ). Essa ha aggiunto in seguito che "la decadenza in cui si incorre in caso di presentazione tardiva del fascicolo è, di regola, il normale effetto della scadenza di un termine imperativo (...)" ( punto 21 della motivazione ). Ora, un termine imperativo di questo tipo non produrrebbe più decadenza se si ammettesse la possibilità di chiederne la proroga dopo che fosse scaduto .
26 . Certo, si potrebbe trarre un argomento testuale in senso contrario dalla constatazione che l' art . 31, n . 2, si applica "se i documenti richiesti (...) non hanno potuto essere presentati nei termini previsti" e non già se "non possono essere presentati ". Ciò potrebbe far pensare che tale disposizione si applichi ugualmente a casi in cui il termine è già spirato . Ma l' art . 33, n . 5, secondo comma, del regolamento ( CEE ) della Commissione 3 dicembre 1980, n . 3183, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d' importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativo ai prodotti agricoli ( GU L 338, pag . 1 ), recita come segue :
"Se tuttavia i documenti richiesti ai sensi dell' art . 20 del regolamento ( CEE ) n . 2730/79 non hanno potuto essere presentati nei termini previsti, sebbene l' esportatore si sia fatto parte diligente per procurarseli in tempo, possono essere concessi a quest' ultimo termini di presentazione supplementari ".
27 . D' altra parte, l' art . 47, n . 5, del regolamento ( CEE ) 27 novembre 1987, n . 3665 ( GU L 351, pag . 1 ), che ha sostituito il regolamento 2730/79, pur riprendendo l' espressione "non hanno potuto essere presentate", prevede espressamente che
"la domanda di concessione di termini supplementari di cui al paragrafo 4 ( deve ) venir presentata entro i termini fissati al paragrafo 2",
cioè entro il termine di dodici mesi successivi alla data di accettazione della dichiarazione di esportazione . Ciò tende a dimostrare che il vecchio art . 31, n . 2, aveva identico significato .
28 . Ritengo pertanto che la terza questione vada risolta affermativamente e che ogni richiesta di un termine supplementare di cui all' art . 31, n . 2, del regolamento n . 2730/79 debba essere presentata prima dello scadere del termine di decadenza di cui al n . 1 dello stesso articolo .
29 . A mio parere, contro la predetta conclusione non giova il richiamo alle cause Kampffmeyer e Pfuetzenreuter citate dalla Philipp Brothers . Nella prima di tale cause ( 6 ) la norma di regolamento in questione stabiliva espressamente che "la proroga ( della durata della validità della licenza d' importazione, di esportazione o di prefissazione ) può essere accordata dopo la cessazione della validità del titolo ". Nella sua sentenza, la Corte ha esteso questa possibilità, "nel silenzio della legge", al caso di una domanda di annullamento del titolo . Orbene, nella fattispecie, la situazione è del tutto differente : l' art . 31 stabilisce espressamente che il termine prescritto è un termine di decadenza e ciò significa che ogni richiesta di proroga deve essere presentata prima della sua scadenza .
30 . Ciò distingue egualmente la presente causa dalla causa Pfuetzenreuter ( 7 ). Neppure in quel caso la norma di regolamento fissava un termine preciso per il deposito di una domanda mirante alla proroga del termine entro il quale l' obbligo di importare e di esportare doveva essere adempiuto . Per di più, si trattava allora di una domanda volta a far prendere in considerazione talune circostanze costitutive di un caso di forza maggiore, circostanze che, nell' ambito del regolamento n . 2730/79, esonerano d' ufficio l' esportatore dall' obbligo di rispettare i termini prescritti e lo sottraggono completamente alla decadenza .
31 . In effetti, così nel presente caso come nella citata causa Denkavit France, un superamento del termine resta sempre possibile, ai sensi dell' art . 31, n . 1, in ipotesi di forza maggiore . La forza maggiore costituisce dunque un' eccezione automatica alla decadenza di cui al n . 1, di modo che in sua presenza il n . 2 non si applica ed ogni eventuale domanda di proroga, presentata ai sensi del n . 2, deve essere considerata come ricevibile anche se depositata tardivamente . Questa considerazione, nonché il fatto che il rispetto dei termini normali è già facilitato dalla possibilità offerta dall' art . 20, n . 4, all' esportatore di presentare una serie di documenti sostitutivi qualora i documenti doganali di cui al n . 3 non possono essere presentati in seguito a circostanze indipendenti dalla sua volontà, mi sembrano tali da attenuare sufficientemente il rigore sia del termine sia del suo carattere imperativo; non ritengo perciò necessario disporre, come propone in via subordinata lo Stato belga, che una domanda di termine supplementare possa essere depositata dopo la scadenza dei termini normali, se l' esportatore non ha potuto presentarla in termini per causa di forza maggiore .
32 . Viste le considerazioni precedenti propongo di risolvere affermativamente la terza questione :
"La domanda di termini supplementari di cui all' art . 31, n . 2, del regolamento n . 2730/79 deve essere presentata prima della scadenza del termine ordinario di decadenza di cui all' art . 31, n . 1 ".
33 . Per quanto riguarda la quarta questione, basta constatare, con tutte le parti che hanno depositato osservazioni scritte, come emerga chiaramente dalla formulazione del n . 2 dell' art . 31 che la concessione di termini supplementari non è subordinata all' esistenza di un' ipotesi di forza maggiore che abbia impedito la presentazione entro i termini prescritti di documenti doganali o dei documenti sostitutivi necessari . E' sufficiente che "l' esportatore si sia fatto parte diligente per procurarseli in tempo ". Bisogna risolvere in tale senso la quarta questione e dichiarare che :
"L' art . 31, n . 2, del regolamento n . 2730/79 non subordina la concessione di termini supplementari per la presentazione dei documenti richiesti alla presenza di un caso di forza maggiore, ma alla condizione che l' esportatore si sia fatto parte diligente per procurarseli nel termine prescritto ".
3 . Sulla concessione di termini supplementari per la presentazione dei documenti di trasporto ( quinta e sesta questione )
34 . L' art . 31, n . 2, limita espressamente la possibilità di usufruire di termini supplementari per la presentazione di documenti ai documenti doganali ed ai documenti sostitutivi degli stessi, di modo che mi sembra difficile applicarlo per analogia ai documenti di trasporto . Tale disposizione deve dunque essere considerata come invalida?
35 . A tale proposito condivido interamente le opinioni sostenute dallo Stato belga e dalla Commissione, secondo cui la distinzione fatta dall' art . 31, n . 2, tra i documenti doganali e i documenti sostitutivi, da una parte, e i documenti di trasporto, dall' altra, è giustificata da ragioni obiettive del tutto valide, in quanto i primi, richiedendo spesso l' intervento degli organismi ufficiali di paesi terzi, potrebbero essere più difficili e più lenti da reperire rispetto ai secondi che l' esportatore detiene personalmente, nell' ipotesi di una vendita cif, ovvero può ottenere con maggiore facilità dall' acquirente, nel caso di una vendita fob .
36 . Le due ipotesi prospettate dalla Philipp Brothers per dimostrare che sarebbe assurdo attenersi ad un' interpretazione letterale del' art . 31, n . 2, non mi sembrano convincenti e sono d' altra parte basate su argomentazioni contraddittorie . Da una parte, in effetti, affermando che la decisione di incamerare la cauzione in mancanza dei soli documenti di trasporto viola il principio di proporzionalità, si rimette decisamente in causa la necessità di presentare tali documenti e quindi il fatto che l' art . 20 del regolamento n . 2730/79 preveda la produzione di documenti doganali o sostitutivi e di documenti di trasporto . Una tale argomentazione disconosce dunque la premessa stessa sulla quale la Philipp Brothers ha basato il proprio ragionamento, cioè il fatto che lo svincolo della cauzione è subordinato al deposito del fascicolo completo di pagamento della restituzione ( v . pag . 35 delle sue osservazioni scritte ). Orbene, la Philipp Brothers afferma, d' altra parte, che la concessione di termini supplementari per la presentazione di documenti doganali o sostitutivi dovrebbe automaticamente estendersi ai documenti di trasporto proprio perché lo svincolo della cauzione è subordinato al deposito del fascicolo completo e sarebbe perciò del tutto irrilevante non prevedere un termine supplementare per il deposito dei documenti di trasporto .
37 . Non si può dunque parlare né di discriminazione né di inosservanza del principio di proporzionalità, tanto meno se si considera che l' eccezione del caso di forza maggiore di cui all' art . 31, n . 1, può essere invocata pure per i documenti di trasporto e che la concessione di termini supplementari per gli altri documenti, in forza dell' art . 31, n . 2, è lungi dall' essere automatica ed è subordinata alla condizione che l' esportatore si sia fatto parte diligente per procurarseli, esigenza il cui rispetto, nell' ipotesi di documenti di trasporto, più facilmente accessibili, dovrebbe in ogni caso essere giudicato secondo criteri più severi .
38 . Se l' art . 31, n . 2, nella sua versione iniziale, non è dunque né discriminatorio, né sproporzionato, il fatto che l' art . 1, n . 14, del regolamento ( CEE ) n . 568/85 ( 8 ) e l' art . 47, n . 4, del regolamento ( CEE ) n . 3665/87 ( 9 ), che ha sostituito il regolamento n . 2730/79, prevedano la possibilità di concedere termini supplementari anche per la presentazione dei documenti di trasporto, non può essere interpretato come un elemento che fornisca, a posteriori, la prova del contrario . In particolare, l' argomento addotto dalla Commissione per giustificare tale modifica, cioè la necessità di una gestione amministrativa coerente dei fascicoli, per quanto valido e convincente possa essere, dimostra tutt' al più che la precedente disciplina era di natura tale da complicare i compiti delle amministrazioni nazionali, ma non che i motivi che avevano spinto la Commissione a trattare in modo diverso i documenti di trasporto fossero illegittimi e non potessero giustificare la necessità di prescrizioni più rigorose per la presentazione dei documenti di trasporto che per quella degli altri documenti .
39 . Propongo pertanto alla Corte di risolvere come segue la quinta e la sesta questione :
"L' art . 31, n . 2, del regolamento n . 2730/79 esclude che i termini supplementari possano essere concessi per la presentazione del documento di trasporto di cui all' art . 20, n . 5 . Ciò non può tuttavia inficiare la validità del suddetto articolo ".
4 . Sulla validità degli artt . 25 e 31 del regolamento n . 2730/79 al vaglio del principio di proporzionalità ( settima questione )
40 . Attraverso tale questione il giudice di rinvio desidera in sostanza sapere se l' obbligo di rimborsare la restituzione pagata in anticipo, con la maggiorazione del 15% o, in mancanza, la perdita della cauzione, qualora le prove richieste dall' art . 25, n . 2, non siano state presentate nei termini di cui all' art . 31, benché l' esportazione abbia effettivamente avuto luogo, non sia contraria al principio di proporzionalità .
41 . A tale proposito, bisogna innanzitutto ricordare che, perché il principio di proporzionalità possa eventualmente entrare in gioco in caso di superamento del termine, non è sufficiente affermare che l' esportazione ha avuto luogo, ma bisogna essere in grado di provarlo con i documenti prescritti a tale scopo . La soluzione contraria porterebbe a rimettere in discussione l' obbligo stesso di presentare le prove richieste . E' precisamente ciò che fa la Philipp Brothers che afferma, nella risposta che essa suggerisce alle due prime questioni, che, "qualora sia stabilito che i prodotti agricoli sono stati effettivamente esportati e immessi al consumo sul mercato dei paesi terzi" ( stabilito da chi e come ?) "lo svincolo della cauzione" ( anche se effettuata per errore ) "libera l' esportatore dal suo obbligo di depositare il fascicolo di pagamento della restituzione nelle forme e termini previsti dal regolamento n . 2730/79 ". In altre parole, una volta che l' amministrazione non abbia più influenza diretta sull' operatore economico, tramite una cauzione da lui depositata, questi può dimostrare l' avvenuta esportazione nelle forme e nei termini che egli prescelga . Risulta d' altra parte dal fascicolo che, per quanto riguarda l' esportazione a destinazione della Finlandia, la Philipp Brothers non ha mai presentato alcuno dei mezzi di prova prescritti .
42 . Ma ritorniamo alla questione del superamento del termine . Come risulta dalla sentenza di rinvio, i dubbi del giudice nazionale sulla legittimità della norma di cui è causa sono nati dalla considerazione "che l' obbligo fondamentale garantito dalla cauzione, in caso di anticipo sulla restituzione, consiste nell' effettuazione reale dell' esportazione, nonché nell' immissione e nel consumo dei prodotti agricoli dei paesi di destinazione ". Sulla necessità di distinguere tra l' obbligo principale, e cioè quello di esportare, e l' obbligo secondario, cioè quello di depositare le prove richieste nei termini prescritti, si basa pure la Philipp Brothers per sostenere che, in una tale ipotesi, secondo la giurisprudenza della Corte, una regolamentazione comunitaria "non può sanzionare con pari rigore l' inosservanza dell' obbligo secondario e l' inosservanza dell' obbligo principale senza violare il principio di proporzionalità" ( 10 ).
43 . Non penso tuttavia che tale giurisprudenza sia applicabile nell' ambito della normativa attinente a questo caso .
44 . La premessa che sta alla base del ragionamento della Philipp Brothers, e cioè che emergerebbe chiaramente dal testo dell' art . 25, n . 2, del regolamento n . 2730/79, che tale norma intende sanzionare la violazione di due obblighi distinti ( v . la pag . 13 delle sue osservazioni scritte ), e dunque il rinvio alla citata giurisprudenza della Corte, non è a mio parere fondata . L' art . 25, n . 2, non distingue tra l' obbligo di esportare e l' obbligo di depositare, nei termini prescritti, i documenti che provano tale esportazione . Ai sensi di tale norma, come ai sensi delle altre disposizioni del regolamento n . 2730/79 ( v . in particolare gli artt . 9, 10, 11 e 20 ), si presume che abbia esportato o immesso al consumo in paesi terzi solo colui che lo prova tramite i documenti previsti . Ciò vale ugualmente nel caso del secondo trattino dell' art . 25, n . 2, nel senso che, per usufruirne, l' esportatore deve beninteso fornire, nei termini prescritti, la prova che il prodotto ha raggiunto una destinazione differente da quella per la quale l' anticipo era stato calcolato . E' sulla base di tale prova che l' importo versato indebitamente potrà essere determinato e dunque rimborsato .
45 . Ugualmente è del tutto logico che, nell' esempio illustrato dalla Philipp Brothers, chi esporta solo la metà dei prodotti per i quali un anticipo è stato accordato e prova la realizzazione parziale del suo obbligo, non sia tenuto a rimborsare che la metà dell' anticipo ottenuto, maggiorato del 15%, mentre chi ha esportato l' intero quantitativo per cui l' anticipo era stato concesso, ma ne fornisce la prova solo dopo lo scadere del termine di cui all' art . 31, è obbligato a rimborsare tutto l' importo dell' anticipo, maggiorato del 15 %: in effetti, il primo, al contrario del secondo, ha fornito per l' appunto nei termini previsti le prove richieste per poter usufruire definitivamente della metà della restituzione pagata in anticipo . Il sistema comporta dunque già un elemento di proporzionalità in quanto la restituzione non deve essere rimborsata che proporzionalmente ai quantitativi per le quali la prova non ha potuto essere fornita .
46 . Infine, ho già osservato all' inizio delle presenti conclusioni che la cauzione costituita in forza dell' art . 25, n . 1, non mira comunque a garantire l' esecuzione effettiva dell' impegno di esportare . Ciò è oggetto della cauzione distinta, richiesta ai sensi del regolamento ( CEE ) n . 2727/75, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali . Ricordo che "la concessione della restituzione costituisce un vantaggio per l' operatore economico che si giustifica se ricorrono talune condizioni relative sia alle caratteristiche del prodotto esportato che alle modalità dell' esportazione" e che "qualora ( tali condizioni ) non sussistano, l' importo della restituzione non è dovuto all' esportatore e va rimborsato ove sia già stato pagato, ad esempio nell' ambito di un prefinanziamento" ( 11 ). Non è dunque la concessione di un anticipo sulla restituzione che obbliga l' operatore ad esportare; la prova dell' esportazione non costituisce che la condizione affinché l' operatore possa definitivamente usufruire della restituzione . Così, se l' esportazione non ha avuto luogo, o se non ne è stata fornita la prova l' operatore non è colpito da una sanzione, ma deve solamente rimborsare il vantaggio ricevuto in anticipo, con una maggiorazione del 15% quale contropartita del godimento indebito del credito senza interessi rappresentato dall' anticipo .
47 . Risulta d' altra parte dai regolamenti relativi all' organizzazione comune dei mercati per i vari prodotti agricoli ed in particolare dall' art . 16 del regolamento n . 2727/75, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, che la restituzione è concessa "nella misura necessaria per consentire l' esportazione ". Per quanto concerne gli anticipi, il regolamento n . 2730/79 osserva, nel diciannovesimo "considerando", che essi mirano semplicemente a "facilitare agli esportatori il finanziamento delle esportazioni ".
48 . L' insieme delle suddette constatazioni differenzia la presente fattispecie dalle cause Buitoni, Man ( Sugar ) e Maas citate dalla Philipp Brothers e la avvicina, contrariamente a quanto vuol far credere la Philipp Brothers, alla causa Denkavit France .
49 . Nella causa Buitoni ( 12 ), il regime della cauzione di cui si discuteva era "destinato a garantire l' adempimento dell' impegno, volontariamente assunto, di importare o di esportare durante il periodo di validità dei titoli rilasciati a tal fine ". La perdita della cauzione costituiva dunque una vera e propria sanzione per l' inosservanza dell' obbligo di importare o di esportare oppure dell' obbligo di fornire, nei termini previsti, le prove dell' esecuzione di questo primo obbligo . Non si trattava quindi di un vantaggio finanziario attribuito all' operatore economico che sarebbe stato sufficiente recuperare, ed è sembrato eccessivo punire più severamente l' inosservanza del termine rispetto all' inosservanza dell' obbligo di importare o di esportare "che la stessa cauzione ( era ) destinata a garantire" e che era colpita con una sanzione di carattere essenzialmente proporzionale .
50 . La situazione era del tutto simile nella causa Man ( Sugar ) ( 13 ). In quel caso l' operatore economico aveva presentato, nell' ambito di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all' esportazione di zucchero verso dei paesi terzi, sette offerte di cui cinque erano state accettate . La Man Sugar aveva allora l' obbligo di chiedere il rilascio di certificati di esportazione entro un certo termine . Orbene, l' organismo competente aveva ricevuto tali richieste con solo quattro ore di ritardo . La cauzione depositata serviva a garantire sia l' obbligo di esportare i quantitativi di zucchero aggiudicati sia quello di chiedere in un breve termine un certificato di esportazione . E' solo dopo aver constatato che il regime della cauzione
"è anzitutto destinato a garantire l' adempimento dell' impegno, volontariamente assunto dall' operatore economico, di esportare i quantitativi di zucchero aggiudicati" ( punto 21 )
che la Corte ha giudicato contraria al principio di proporzionalità
"la sanzione forfettaria ed automatica della perdita della cauzione, che colpisce un' infrazione nettamente meno grave dell' inadempimento dell' obbligo principale alla cui garanzia è destinata la cauzione" ( punto 29 ).
51 . Nella causa Atalanta ( 14 ) ( citata dalla Commissione ) si discuteva di una norma che escludeva espressamente un operatore economico dall' aiuto all' ammasso solo se gli obblighi principali da lui assunti non erano interamente soddisfatti .
52 . Infine, il contesto della causa Maas, era talmente particolare e differente da quello presente che la sentenza della Corte ( 15 ) non può essere utilizzata come un precedente che può essere trasposto tale e quale . La Corte d' altra parte non si è pronunciata nella causa Maas sulla "proporzionalità" della perdita della cauzione in caso di superamento del termine di cui si trattava, cioè quello entro il quale la merce avrebbe dovuto essere caricata, ma ha constatato "che in materia di trasporto marittimo un ritardo di qualche giorno nel caricamento della merce e nella partenza della nave non può essere considerato come una violazione di tale obbligo" di caricare la merce durante un periodo determinato ( punto 17 della motivazione ). In mancanza di una tale trasgressione, la questione relativa alla perdita della cauzione non poteva dunque porsi .
53 . La presente causa, viceversa, mostra somiglianze assai notevoli con la causa Denkavit France, sopra citata, benché nella sentenza in questione, 22 gennaio 1986 ( 16 ), la Corte si sia pronunciata soltanto sulla compatibilità con il principio di proporzionalità della decadenza legata al superamento del termine e non su quella delle conseguenze che tale decadenza può comportare .
54 . Abbiamo già visto che a tale proposito essa ha fatto prova, in tale sentenza, di un estremo rigore e che, in un contesto che presentava molte analogie con l' attuale, essa ha concluso che "nulla consente di affermare che la decadenza comminata dall' art . 15 sia sproporzionata rispetto allo scopo prefissosi dal legislatore comunitario" ( punto 22 della motivazione ). Ricordiamo che nella causa Denkavit - come nel caso di specie - il termine previsto per il deposito dei documenti era dichiaratamente perentorio, che era stato istituito "ai fini di una buona gestione amministrativa", che era stato dapprima fissato a sei mesi e poi prolungato a dodici ( 17 ) e che vi era inclusa una riserva per causa di forza maggiore . Non era tuttavia prevista la possibilità di usufruire di termini supplementari . E' d' altra parte inesatto dire, come fa la Philipp Brothers, che la fissazione di un termine perentorio per il deposito dei fascicoli sarebbe stata giustificata, nella causa Denkavit France, non solamente da motivi di buona gestione amministrativa ma anche, indirettamente, dalla preoccupazione di evitare distorsioni della concorrenza . Risulta chiaramente dal punto 19 della sentenza della Corte che era la fissazione di un termine per il pagamento degli importi compensativi monetari, e non per il deposito delle domande, che mirava ad "evitare che fosse alterata la concorrenza tra gli operatori degli Stati membri" ( 18 ). D' altra parte, risulta dal settimo "considerando" del regolamento ( CEE ) del Consiglio 29 ottobre 1975, n . 2746, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all' esportazione e ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo ( GU L 281, pag . 78 ), che la preoccupazione di evitare distorsioni di concorrenza tra gli operatori delle Comunità è alla base stessa di tutta l' azione delle istituzioni volta a creare "condizioni amministrative" che "siano le medesime in tutta la Comunità ". Tale "considerando" spiega più in particolare l' art . 8 di tale regolamento che, ai nn . 1 e 2, primo comma, consacra il principio in base al quale il pagamento della restituzione è subordinato alla prova che i prodotti sono stati esportati e, in caso di restituzione differenziata, hanno raggiunto la destinazione prevista, e, nei suoi nn . 2, secondo comma, e 3, permette l' adozione di disposizioni derogatorie complementari . Orbene, il regolamento n . 2730/79 si basa ( v . il suo terzo "visto ") precisamente su questi due ultimi numeri, oltre che sulle disposizioni corrispondenti adottate nell' ambito delle organizzazioni comuni di mercato per gli altri prodotti agricoli .
55 . Ciò posto, concordo con lo Stato belga nel ritenere che la Corte abbia dimostrato un tale rigore nella causa Denkavit France, non tollerando alcun superamento del termine previsto, salvo il caso di forza maggiore, perché si trattava di concedere, sotto forma di importi compensativi monetari, notevoli vantaggi finanziari agli operatori economici .
56 . E' eguale la situazione nel presente caso, dove il vantaggio finanziario assume la forma di una restituzione all' esportazione e dove, l' abbiamo visto, il pagamento della restituzione è del pari subordinato alla presentazione delle prove richieste entro un termine preciso di decadenza . Il rigore mi sembra ancor più accettabile visto che qui, in più, vi è la possibilità di ottenere termini supplementari . Ne consegue in buona logica che chi non rispetta tale termine, senza poter invocare la forza maggiore o aver ottenuto termini supplementari, non ha diritto alla restituzione .
57 . Se tale deduzione è esatta, non può beninteso essere valutato diversamente il caso del pagamento anticipato della restituzione, cosicché, alla pari della decadenza stessa, il semplice obbligo di rimborsare l' anticipo ( maggiorato del 15% quale compensazione del credito senza interessi da esso rappresentato ), o, in mancanza di rimborso, la perdita della cauzione, costituita per garantirlo, non possono essere considerati come sproporzionati rispetto agli obiettivi perseguiti . I mezzi che la norma controversa pone in essere, per realizzare l' obiettivo a cui essa mira, si accordano con l' importanza di quest' ultimo e sono necessari per raggiungerlo ( 19 ).
58 . Tale conclusione non può essere invalidata dal rinvio della Philipp Brothers all' art . 48, n . 3, del citato regolamento n . 3665/87, che, prevedendo ormai una sanzione variabile in funzione di vari criteri in caso di superamento del termine previsto per la presentazione delle prove richieste, finirebbe col dimostrare a posteriori che l' art . 25, n . 2, del regolamento n . 2730/79 non era conforme al principio di proporzionalità .
59 . La misura di ammorbidimento adottata prevede unicamente che, se i mezzi di prova richiesti sono forniti dopo lo spirare di un termine di un anno, ma prima dello spirare di un termine di diciotto mesi, l' importo che deve essere rimborsato è pari all' 85% dell' importo normale . La differenza non è dunque molto importante . ( La Philipp Brothers ha d' altra parte superato anche il termine di diciotto mesi ). In ogni modo una semplice modifica della disciplina in vigore non basta a dimostrare che la precedente normativa era illegale . Risulta d' altra parte dall' ultimo "considerando" del regolamento di modifica ( GU L 351, pag . 3 ) che nella fattispecie è semplicemente parso "auspicabile" al legislatore comunitario temperare la disciplina relativa all' inosservanza dei termini prescritti .
60 . Certo, si potrebbe concepire, sul piano intellettuale, un sistema nel quale l' importo che deve essere rimborsato dall' operatore economico sia rigorosamente proporzionale al superamento del termine . Si potrebbe per esempio pensare ad una riduzione del 5% per ogni settimana di superamento ( rimborso totale dopo venti settimane ), del 5% per giorno di superamento ( rimborso totale dopo venti giorni ) o dell' 1% al giorno ( rimborso totale dopo cento giorni ). Ma tutte queste soluzioni incoraggerebbero la negligenza degli operatori economici ed obbligherebbe le amministrazioni dei nostri paesi ad una moltitudine di calcoli che accentuerebbero la pesantezza burocratica, forse già eccessiva, di numerosi regimi di esportazione della Comunità .
61 . Infine, non bisogna trascurare il fatto che l' art . 20 del regolamento di cui è causa è assai flessibile circa le modalità di prova del compimento delle formalità doganali per l' immissione in consumo delle merci . Questa prova può essere fornita :
- mediante presentazione del documento doganale;
- mediante presentazione della sua copia o fotocopia certificata conforme;
- mediante presentazione del "certificato di sdoganamento" compilato su un modulo conforme al modello riprodotto nell' allegato del regolamento .
62 . Se nessuno di tali documenti può essere presentato in seguito a circostanze indipendenti dalla volontà dell' esportatore, questi può ancora produrre uno o più dei documenti seguenti :
- copia del documento di scarico emesso o vistato nel paese terzo;
- attestato di scarico rilasciato dai servizi ufficiali di uno degli Stati membri stabiliti nel paese di destinazione ( 20 );
- attestato di scarico compilato da società specializzate sul piano internazionale in materia di controllo e di sorveglianza, riconosciute dallo Stato membro in cui sono state espletate le formalità doganali di esportazione;
- documento bancario rilasciato da intermediari riconosciuti, stabiliti nella Comunità, attestante che il pagamento corrispondente all' esportazione considerata è accreditato sul conto dell' esportatore aperto presso di essi, per quanto riguarda i paesi terzi specificati nell' allegato III che subordinano il trasferimento finanziario all' importazione del prodotto;
- attestato di presa in consegna rilasciato da un organismo ufficiale del paese terzo considerato, in caso di acquisto da parte di tale paese o di un suo organismo ufficiale o in caso di operazioni di aiuto alimentare;
- attestato di presa in consegna rilasciato da un' organizzazione internazionale, in caso di operazioni di aiuto alimentare .
63 . E' veramente difficile da capire che una società commerciale specializzata nel commercio internazionale di materie prime e di prodotti agricoli non riesca a procurarsi l' uno o l' altro di questi documenti, all' occorrenza dopo aver domandato un termine supplementare, e che la Philipp Brothers abbia avuto bisogno di più di diciotto mesi ( 29 gennaio 1981 - 17 settembre 1982 ) per depositare, in un caso, una copia autentica e, nell' altro, una semplice fotocopia del documento doganale .
64 . Riassumendo, ritengo che una norma come quella di cui si discute, in forza della quale :
- possono essere forniti più mezzi di prova alternativi;
- il termine per fornire questi mezzi di prova è di un anno;
- il termine può essere prorogato alla sola condizione che l' esportatore si sia fatto parte diligente per procurarsi in tempo utile i mezzi di prova;
- può essere provata la forza maggiore;
non violi il principio di proporzionalità .
65 . Propongo pertanto di rispondere al giudice di rinvio che l' esame della settima questione non ha rivelato elementi di natura tale da invalidare gli artt . 25 e 31 del regolamento n . 2730/79 .
Conclusione
66 . L' insieme delle soluzioni proposte si presenta, di conseguenza, come segue :
"1 ) Lo svincolo della cauzione di cui all' art . 25 del regolamento ( CEE ) della Commissione n . 2730/79 non esonera, né in tutto né in parte, l' esportatore dai suoi obblighi, specialmente per quanto riguarda le forme e i termini di produzione delle prove necessari per fruire della restituzione . Se non sono soddisfatte le condizioni per fruire della restituzione lo svincolo della cauzione non influisce né sull' obbligo dell' esportatore di rimborsare l' importo della restituzione pagata, eventualmente maggiorato, né su quello dello Stato membro di recuperare tale importo .
2 ) La domanda di termini supplementari di cui all' art . 31, n . 2, del regolamento n . 2730/79 deve essere presentata prima che scada il termine ordinario di decadenza di cui all' art . 31, n . 1 .
3 ) L' art . 31, n . 2, del regolamento n . 2730/79 non subordina la concessione di termini supplementari per la presentazione dei documenti richiesti alla presenza di un caso di forza maggiore, bensì alla condizione che l' esportatore si sia fatto parte diligente per procurarseli nel termine prescritto .
4 ) L' art . 31, n . 2, del regolamento n . 2730/79 non prevede la concessione di termini supplementari per produrre il documento di trasporto di cui all' art . 20, n . 5 . Ciò non inficia tuttavia la validità dell' art . 31, n . 2, del regolamento n . 2730/79 .
5 ) L' esame della settima questione non ha rivelato elementi di natura tale da invalidare gli artt . 25 e 31 del regolamento n . 2730/79 ".
(*) Lingua originale : il francese .
( 1 ) Art . 12 del regolamento ( CEE ) del Consiglio 29 ottobre 1975, n . 2727, recante organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ( GU L 281, pag . 1 ).
( 2 ) Dodicesimo "considerando" del regolamento n . 2727/75 .
( 3 ) Per ragioni di semplicità, il termine "esportazione" viene inteso, nel prosieguo delle presenti conclusioni, come ricomprendente sia l' uscita dal territorio geografico della Comunità ( art . 9 ), sia l' importazione o l' immissione in consumo del paese terzo ( art . 20 ).
( 4 ) Sentenza 5 febbraio 1987, Plange Kraftfutterwerke, punto 14 della motivazione ( causa 288/85, Racc . pag . 611 ). V . anche la sentenza 18 novembre 1987, Maizena, punto 24 della motivazione ( causa 137/85, Racc . pag . 4587 ). (( Se la Corte, nella sua sentenza 30 giugno 1987, Roquette Frères ( causa 47/86, Racc . pag . 2889 ), ha dichiarato illegittima una disposizione di regolamento che prevedeva la perdita della parte di cauzione corrispondente ad una maggiorazione analoga, ciò era unicamente dovuto al fatto che tale perdita aveva un carattere integrale e non era calcolata in proporzione alla restituzione ( in questo caso si trattava di una restituzione alla produzione ) da rimborsare . Orbene, ciò non accade nella presente causa, in quanto l' art . 25, nn . 2 e 3, del regolamento n . 2730/79 prevede una perdita proporzionale dell' importo totale della cauzione, compresa la maggiorazione )).
( 5 ) Regolamento ( CEE ) della Commissione, 23 giugno 1981, n . 1663, recante quinta modifica del regolamento ( CEE ) n . 2730/79, seconda modifica del regolamento ( CEE ) n . 798/80 e modifica del regolamento ( CEE ) n . 52/81 per quanto concerne il termine previsto per la presentazione della pratica relativa a taluni pagamenti da effettuarsi ( GU L 166, pag . 9 ).
( 6 ) Sentenza 30 gennaio 1974, Kampffmeyer ( causa 158/73, Racc . pag . 101 ).
( 7 ) Sentenza 25 maggio 1974, Pfuetzenreuter ( causa 3/74, Racc . pag . 589 ).
( 8 ) Regolamento ( CEE ) della Commissione 4 marzo 1985, n . 568, recante decima modifica del regolamento ( CEE ) n . 2730/79, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all' esportazione per i prodotti agricoli ( GU L 65, pag . 5 ).
( 9 ) Regolamento ( CEE ) della Commissione 27 novembre 1987, n . 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all' esportazione per i prodotti agricoli ( GU L 351, pag . 1 ).
( 10 ) V ., in particolare, sentenza 24 settembre 1985, Man ( Sugar ), punto 20 della motivazione ( causa 181/84, Racc . pag . 2889 ). V . anche la sentenza 27 novembre 1986, Maas, punto 15 della motivazione ( causa 21/85, Racc . pag . 3537 ).
( 11 ) Sentenza 5 febbraio 1987, Plange Kraftfutterwerke, punto 11 della motivazione ( causa 288/85, Racc . pag . 611 ).
( 12 ) Sentenza 20 febbraio 1979, Buitoni, punti 17-20 della motivazione ( causa 122/78, Racc . pag . 677 ).
( 13 ) Sentenza 24 settembre 1985, Man ( Sugar ) ( causa 181/84, Racc . pag . 2889 ).
( 14 ) Sentenza 21 giugno 1979, Atalanta, punto 10 della motivazione ( causa 240/78, Racc . pag . 2137 ).
( 15 ) Sentenza 27 novembre 1986, Maas ( causa 21/85, Racc . pag . 3537 ).
( 16 ) Causa 266/84, Denkavit France ( Racc . 1986, pag . 149 ).
( 17 ) La parte relativa alle modalità per l' applicazione amministrativa del regolamento ( CEE ) della Commissione 29 maggio 1975, n . 1380, recante modalità di applicazione degli importi compensativi monetari ( GU L 139, pag . 37 ), di cui si trattava nella causa Denkavit France, 266/84, è stata sostituita dal regolamento ( CEE ) della Commissione 19 maggio 1981, n . 1371, recante modalità per l' applicazione amministrativa degli importi compensativi monetari ( GU L 138, pag . 1 ). Quest' ultimo regolamento era al centro della sentenza della Corte 5 febbraio 1987, Denkavit Belgio / Stato belga ( causa 145/85, Racc . pag . 565 ).
( 18 ) V ., a tale proposito, ugualmente, la sentenza 5 febbraio 1987, Denkavit Belgio, punti 7 e 8 della motivazione ( causa 145/85, Racc . pag . 565 ).
( 19 ) V . la definizione del principio di proporzionalità così come risulta dalla giurisprudenza della Corte, in particolare punto 17 della sentenza Denkavit France .
( 20 ) Non in corsivo nell' originale . E' sufficiente dunque che il console di un qualsiasi Stato membro nel porto di arrivo fornisca un tale attestato .
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