Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
A - Antefatti
1 . La Cour du travail di Liegi ci ha sottoposto la questione se, ai sensi dell' art . 69, n . 4, del regolamento ( CEE ) n . 1408/71 ( 1 ), un lavoratore migrante in disoccupazione che ha interrotto il suo soggiorno in Belgio per più di tre mesi recuperi puramente e semplicemente i suoi diritti alle prestazioni di tale paese purché vi abbia esercitato un' attività lavorativa per almeno tre mesi, o se egli debba inoltre soddisfare di nuovo le condizioni del termine di attesa contemplato dal diritto belga, nella fattispecie 300 giorni di lavoro nel corso del periodo di riferimento di 18 mesi o di altri periodi equiparati ( 2 ).
2 . L' appellante nella causa principale, l' Office national de l' emploi, caldeggia tale seconda soluzione; la Commissione ha difeso la prima durante la fase scritta del procedimento, mentre l' appellato nella causa principale sostiene che egli deve recuperare i suoi diritti se ha interrotto la sua tutela previdenziale durante un periodo superiore a tre mesi, ma inferiore a tre anni . La Commissione ha anch' essa aderito a tale punto di vista all' udienza .
3 . Per il resto degli antefatti e in particolare per l' esposizione dell' ambito normativo, rinvio alla relazione d' udienza . Nel prosieguo delle presenti conclusioni esaminerò gli antefatti solo in quanto tale esame risulti necessario per motivare la soluzione proposta .
B - Parere
4 . L' opinione inizialmente adottata dalla Commissione sembra dover essere respinta . Essa tiene certo conto della lettera dell' art . 69, n . 4, nel quale si parla di "ricuperare" il diritto alle prestazioni, ma non fissa alcun limite a tal riguardo; ne deriverebbe quindi che, in applicazione della normativa belga, un lavoratore migrante recupererebbe la tutela previdenziale in Belgio, anche dopo dieci o venti anni, dopo avervi svolto di nuovo un' attività lavorativa solo durante tre mesi dopo il suo ritorno, mentre in tutti gli altri Stati membri, dopo la perdita del suo diritto in conformità all' art . 69, n . 2, egli sarebbe obbligato a soddisfare le condizioni per il riacquisto del diritto all' indennità di disoccupazione . Tale interpretazione punirebbe direttamente il Belgio per la sua generosa normativa a causa di una disposizione di deroga che è destinata a tener conto del regime particolare vigente in tale paese, ma che porterebbe al risultato opposto se tale interpretazione venisse accolta .
5 . Un risultato talmente assurdo non può costituire il fine dell' art . 69, n . 4 .
6 . Non sono nemmeno incline a condividere la tesi dell' Onem . Innanzitutto, essa è in contraddizione con la lettera della disposizione di cui è causa . Nel testo di quest' ultima, si parla di "ricuperare" e non di "riacquistare ". Ora, secondo l' interpretazione dell' Onem, occorrerebbe che le condizioni necessarie per il riacquisto del diritto siano soddisfatte, ma che comunque l' interessato abbia almeno svolto un' attività di lavoro durante tre mesi . Se tale fosse il risultato voluto, non si comprenderebbe perché il testo usi il termine "ricuperare" invece di "riacquistare ".
7 . Per di più, tale interpretazione sarebbe incompatibile con lo scopo dell' art . 69 . Questa disposizione intende procurare al lavoratore migrante che ritorna prima della fine del periodo di tre mesi previsto dall' art . 69, n . 2, un vantaggio, cioè la conservazione dei suoi diritti, benché egli non sia a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato competente .
8 . Risulta, certo, dalla nostra giurisprudenza ( 3 ) che il lavoratore migrante perde il diritto alle prestazioni se non ritorna prima della fine del periodo di tre mesi; tuttavia, questo non significa che sia lecito porlo in una situazione più sfavorevole di quella in cui si troverebbe se non avesse chiesto il beneficio di cui all' art . 69, n . 2 . Tale interpretazione è incompatibile con lo scopo del regolamento n . 1408/71, che è inteso a consentire gli spostamenti nella Comunità senza che ne derivino inconvenienti per il lavoratore migrante, e non a rendere tali spostamenti più difficili .
9 . La sola interpretazione conforme alla lettera e allo scopo del regolamento è quella che è stata proposta da uno dei partecipanti al procedimento, il sig . Di Conti, prima da solo, poi sostenuto anche dalla Commissione nel corso della fase orale . Secondo tale interpretazione, un lavoratore migrante recupera il suo diritto all' indennità di disoccupazione se ritorna in Belgio dopo tre mesi, ma prima di tre anni ( 4 ), e se ha previamente svolto un' attività lavorativa per tre mesi . Questa interpretazione tiene conto della lettura del n . 4 dell' art . 69 . In conformità a quanto prevede tale disposizione, il lavoratore recupera il suo diritto .
10 . Inoltre, in tal modo diviene più difficile avvalersi della generosa normativa del Belgio ( 5 ) in quanto bisogna non solo rispettare il termine di tre anni stabilito dal diritto belga, ma anche avere svolto un' attività lavorativa durante tre mesi ai sensi dell' art . 69, n . 4 .
11 . Tale inconveniente è destinato - secondo quanto ci è stato spiegato - a compensare il vantaggio che il lavoratore migrante in disoccupazione può trarre dalla possibilità di conservare i suoi diritti per tre mesi senza essere a disposizione del mercato del lavoro dello Stato competente . Questa considerazione - ci hanno spiegato - è stata determinante per l' aggiunta del n . 4 all' art . 69 . Tale interpretazione corrisponde quindi alla genesi della norma .
12 . Infine essa è anche compatibile con la nostra giurisprudenza nella causa Testa, nella quale è stato dichiarato che l' art . 69 istituisce un regime autonomo che deroga alle norme del diritto nazionale .
13 . Tale sentenza non contiene tuttavia niente che induca a pensare che l' art . 69 contenga anche una disciplina autonoma per le condizioni sostanziali alle quali l' acquisto del diritto è subordinato, poiché in via di principio il diritto comunitario non prevede niente in proposito . Non è quindi possibile nemmeno ritenere che il n . 4 dell' art . 69 contenga norme definitive a tal riguardo per il Belgio .
C - Conclusione
14 . Tenuto conto delle considerazioni che precedono, propongo di risolvere nel modo seguente la questione posta dalla Cour du travail di Liegi :
"L' art . 69, n . 4, del regolamento ( CEE ) n . 1408/71 contiene una disposizione di deroga adottata in considerazione dell' art . 123 del regio decreto 20 dicembre 1963 . In una situazione come quella considerata, esso fa dipendere la possibilità di recuperare diritti all' indennità di disoccupazione che sono stati perduti di per sé, in applicazione dell' art . 69, n . 2, a causa di un ritorno tardivo da un altro Stato membro, solo dal previo svolgimento di un' attività lavorativa per almeno tre mesi ".
(*) Lingua originale : il tedesco .
( 1 ) Nella versione di cui al regolamento n . 2000/83 ( GU 1983, L 230, pag . 39 ).
( 2 ) Artt . 118-122 del regio decreto 20 dicembre 1963 relativo all' occupazione ed alla disoccupazione .
( 3 ) Sentenza 19 giugno 1980, Testa ( cause 41/79, 121/79 e 796/79, Racc . pag . 1979 ).
( 4 ) Vedasi art . 123, n . 1, del regio decreto 20 dicembre 1963 nella versione di cui al regio decreto 12 aprile 1983 .
( 5 ) Relazione d' udienza, pag . 7 .
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