Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Il ricorso proposto dal Bureau européen des unions de consommateurs (in prosieguo: il "BEUC"), a cui si riferiscono le presenti conclusioni, è diretto all' annullamento di una lettera della Commissione del 15 marzo 1989 di cui mi sembra utile riportare il testo integrale:
"In risposta al Vs. telescritto in data 13 marzo 1989, sono spiacente di doverVi informare che, a norma dell' art. 7, n. 4, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2423/88, il diritto di prendere conoscenza del fascicolo della Commissione e di tutte le informazioni fornite da ciascuna parte interessata è riconosciuto solo agli autori delle denunce, agli importatori ed agli esportatori notoriamente interessati, nonché ai rappresentanti dei paesi esportatori. Di conseguenza, non posso accogliere la Vs. domanda.
Potrebbe tuttavia rivelarsi utile che la Vs. organizzazione renda noto ai servizi della Commissione il punto di vista dei consumatori in tale procedimento; a tal fine, siamo disposti a tener conto di ogni dichiarazione scritta da parte Vs. e a darvi la possibilità di essere sentiti oralmente".
2. La norma espressamente indicata dalla Commissione, vale a dire l' art. 7, n. 4, lett. a), del regolamento del Consiglio 11 luglio 1988, n. 2423, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (in prosieguo: il "regolamento base") (1) recita:
"La Commissione offre al ricorrente ed agli importatori ed esportatori notoriamente interessati, nonché ai rappresentanti del paese esportatore, la possibilità di prendere conoscenza di tutte le informazioni ad essa fornite dalle parti interessate all' inchiesta tranne i documenti interni preparati dalle autorità della Comunità o degli Stati membri, purché tali informazioni siano pertinenti per la tutela dei loro interessi, non siano riservate ai sensi dell' art. 8 e siano utilizzate dalla Commissione nell' inchiesta. Gli interessati presentano a tal fine una domanda scritta alla Commissione, indicando le informazioni desiderate".
3. La lettera della Commissione costituisce la risposta ad una richiesta scritta che il BEUC aveva presentato, il 13 marzo 1989, a seguito della pubblicazione dell' avviso relativo all' apertura di un procedimento antidumping riguardante talune importazioni di audiocassette e di nastri per audiocassette originarie del Giappone, della Repubblica di Corea e di Hong-Kong (2), nel quale la Commissione, a norma dell' art. 7, n. 1, lett. a), del regolamento base, aveva invitato le parti interessate a far conoscere per iscritto il loro punto di vista ed a richiedere, all' occorrenza, di essere sentite al più tardi 30 giorni dopo la pubblicazione dell' avviso.
4. Il BEUC asserisce che l' art. 7, n. 4, lett. a), del regolamento base non vieterebbe alla Commissione di dare seguito alla sua richiesta di consultare i documenti non riservati e che, d' altronde, se lo facesse, esso sarebbe illegittimo e dovrebbe pertanto essere dichiarato inapplicabile a norma dell' art. 184 del Trattato. A sostegno della sua tesi esso si richiama, in via principale, all' esistenza di un principio fondamentale del diritto comunitario, il quale imporrebbe che
"prima dell' adozione di qualsiasi provvedimento o decisione individuale tale da riguardare direttamente gli interessi di una singola persona, quest' ultima ha il diritto di essere sentita dall' autorità responsabile",
e di cui farebbe parte integrante una regola, in forza della quale
"per consentirle di esercitare effettivamente tale diritto, la persona interessata ha il diritto di essere informata dei fatti e delle considerazioni sulla cui base l' autorità intende agire".
In via subordinata, il BEUC fa valere che, rifiutandogli l' accesso ai documenti non riservati, la Commissione sarebbe venuta meno al suo obbligo di osservare il principio di buona amministrazione e quello di un' applicazione coerente delle norme e procedure comunitarie.
In ordine alla ricevibilità
5. Anzitutto la Commissione si oppone alla ricevibilità del ricorso in quanto la sua lettera del 15 marzo 1989 non costituirebbe una decisione tale da formare oggetto di un ricorso per annullamento, ma una semplice comunicazione d' informazioni sulla situazione giuridica esistente. Essa rinvia alla giurisprudenza della Corte secondo cui un atto è impugnabile ex art. 173 solo se costituisce
"una misura che produce effetti giuridici e tale da modificare in modo sensibile la situazione giuridica del ricorrente e da ledere così i suoi interessi" (3).
6. Tuttavia, si deve necessariamente constatare che il problema se la lettera impugnata abbia prodotto effetti giuridici lesivi degli interessi del BEUC modificando la situazione giuridica di quest' ultimo è indissolubilmente legato all' esame dell' esatta portata della norma comunitaria di cui trattasi: se la tesi del BEUC dovesse risultare esatta, non vi potrebbero essere dubbi sul fatto che la lettera della Commissione ha prodotto effetti giuridici nei suoi confronti negandogli un diritto previsto dal diritto comunitario. Stando così le cose, ritengo si debba passare all' esame del merito.
In ordine al rispetto del diritto alla difesa
7. Nel corso dell' udienza è chiaramente emerso che il principio fondamentale su cui il BEUC ha inteso basarsi è quello del rispetto del diritto alla difesa che la Corte ha considerato come un principio fondamentale dell' ordinamento giuridico comunitario (4).
8. Nelle sue sentenze 10 luglio 1986, Belgio / Commissione, rispettivamente punto 27 e e punto 28 della motivazione (causa 234/84, Racc. pag. 2263, e causa 40/85, Racc. pag. 2321), la Corte ha ricordato che
"il rispetto delle prerogative della difesa in qualsiasi procedimento instaurato a carico di una persona e che possa sfociare in un atto per essa lesivo costituisce un principio fondamentale di diritto comunitario e va garantito anche se non vi è alcuna normativa che riguardi il procedimento in questione".
Essa ha aggiunto che
"Dalla giurisprudenza costante emerge che il rispetto delle prerogative della difesa esige che la persona a carico della quale la Commissione ha avviato un procedimento amministrativo dev' essere posta in grado durante tale procedura di manifestare efficacemente il proprio punto di vista sulla realtà e sulla pertinenza dei fatti e delle circostanze addebitatele e sui documenti di cui si è servita la Commissione per suffragare le proprie asserzioni circa l' esistenza di una trasgressione del diritto comunitario".
9. Orbene, nel caso di specie, il procedimento antidumping non è instaurato "a carico" del BEUC e non è tale da concludersi con un atto "lesivo" nei confronti di quest' ultimo. Non esistono pertanto documenti che la Commissione possa decidere di utilizzare a sostegno di una qualsiasi censura relativa all' esistenza di una violazione del diritto comunitario che il BEUC abbia commesso. Si deve quindi concludere che il BEUC non può efficacemente richiamarsi al rispetto del diritto alla difesa, nel senso proprio di tale nozione, e che inoltre l' art. 7, n. 4, lett. a), del regolamento base non viola il diritto alla difesa per il fatto che non obbliga la Commissione a comunicare i documenti non riservati a gruppi quali il BEUC.
10. Occorre del pari osservare che l' argomentazione del BEUC segue una logica che gli è particolare. Infatti, dopo avere indicato in modo inequivoco, nel punto 24 dell' atto introduttivo, che il principio fondamentale cui si richiama, tratto dalle conclusioni dell' avvocato generale Warner nella causa 113/77, NTN Toyo Bearing / Consiglio (Racc. 1979, pag. 1212, in particolare pag. 1261), è stato attuato dall' art. 7, n. 4, lett. b), del regolamento base che, nell' ambito di un procedimento antidumping, riserva agli esportatori ed agli importatori il diritto di essere
"informati dei principali fatti e delle considerazioni sulla cui base si è progettato di raccomandare l' imposizione di dazi definitivi o la riscossione definitiva degli importi garantiti da un dazio provvisorio",
più avanti, al punto 28 dell' atto introduttivo, esso fa valere che
"il diritto di una persona di essere informata di quanto le viene contestato non può limitarsi all' informazione in ordine agli elementi definitivamente accettati a suo carico dalla Commissione alla conclusione dell' inchiesta",
per concludere infine, nel punto 31 dell' atto introduttivo, che tutte le parti interessate, e non solo l' autore della denuncia, gli importatori e gli esportatori, dovrebbero avere il diritto, previsto dall' art. 7, n. 4, lett. a), del regolamento base, di consultare ogni documento, qualunque esso sia, inserito nel fascicolo non riservato in qualsiasi momento del procedimento.
11. Ci si può d' altronde chiedere se il BEUC, proprio per il fatto di avere intuito che la sua situazione non è tutelata dal diritto alla difesa in senso stretto, abbia cercato di estendere il dibattito ed abbia fatto valere che, per potersi richiamare al principio fondamentale, esso deve dimostrare che l' adozione di una misura antidumping riguardante le importazioni di audiocassette e di nastri per audiocassette dal Giappone, dalla Repubblica di Corea e da Hong-Kong sia una misura individuale tale da ledere direttamente i suoi interessi. A questo scopo, esso si è soprattutto basato sugli artt. 11, n. 1, e 12, n. 1, del regolamento base, che subordinano l' istituzione di dazi antidumping provvisori o definitivi alla condizione che "gli interessi della Comunità esigono un' azione" e ha affermato che, poiché gli interessi dei consumatori fanno parte degli interessi della Comunità, la Commissione non potrebbe validamente determinare l' interesse comunitario senza consentire loro di presentare e di tutelare i loro legittimi interessi nel corso del procedimento.
12. Orbene, anche se nel presente contesto, che non è quello della ricevibilità di un ricorso proposto da una persona fisica o giuridica contro una decisione di cui non è destinataria, si intende prescindere dalla giurisprudenza della Corte secondo cui una organizzazione costituita per la tutela degli interessi collettivi di una categoria di privati non può essere considerata come individualmente interessata da un atto che pregiudica gli interessi generali di tale categoria (5), si deve necessariamente constatare che la tesi del BEUC secondo cui i suoi interessi vengono direttamente pregiudicati è un' argomentazione circolare (6). Il BEUC infatti basa il suo asserito diritto ad intervenire nel procedimento e ad avere accesso ai documenti su una giurisprudenza della Corte che individua appunto nell' esistenza di un siffatto diritto in capo ad una persona, o nel fatto che essa abbia svolto un ruolo determinante nel procedimento, un presupposto essenziale del pregiudizio diretto degli interessi legittimi di quest' ultima. Nella sua sentenza 28 gennaio 1986, Cofaz / Commissione, punti 23 e 24 della motivazione (causa 169/84, Racc. pag. 391), la Corte ha ricordato tale giurisprudenza in questi termini:
"(...), la Corte ha ripetutamente affermato che, nei casi in cui un regolamento offre alle imprese reclamanti garanzie procedurali che consentano loro di chiedere alla Commissione di accertare un' infrazione delle norme comunitarie, dette imprese devono disporre di un' azione a tutela dei loro interessi legittimi (sentenze 25 ottobre 1977, Metro / Commissione, causa 26/76, Racc. pag. 1875; 5 ottobre 1983, Fediol / Commissione, causa 191/82, Racc. pag. 2913; 11 ottobre 1983, Demo-Studio Schmidt / Commissione, causa 210/81, Racc. pag. 3045).
A questo proposito, si deve ricordare che la Corte, nella sentenza 20 marzo 1985 (Timex Corporation / Consiglio e Commissione, causa 264/82, Racc. 1985, pag. 849), ha precisato che si deve esaminare sotto questo profilo la parte avuta dall' impresa nell' ambito del procedimento precontenzioso. Essa ha ammesso come elementi che dimostrano che l' atto riguarda l' impresa ai sensi dell' art. 173, 2 comma, del Trattato, il fatto che l' impresa stessa sia stata all' origine del reclamo che ha dato luogo alle indagini, che le sue osservazioni siano state sentite e che lo svolgimento del procedimento sia stato ampiamente determinato dalle sue osservazioni".
13. Indipendentemente dal fatto che il BEUC non abbia la qualità di autore della denuncia, ritengo che esso non possa quindi avvalersi di tale giurisprudenza per rivendicare il diritto di partecipare attivamente al procedimento antidumping.
14. Lo stesso può dirsi per quanto riguarda la sentenza 2 febbraio 1988, Van der Kooy e a. / Commissione (cause riunite 67/85, 68/85 e 70/85, Racc. pag. 219), cui il BEUC si è richiamato a sostegno della sua tesi secondo la quale
"in talune circostanze un' associazione che rappresenta interessi collettivi può essere riguardata direttamente ed individualmente da un procedimento che obbliga la Commissione a valutare comparativamente gli interessi delle diverse parti" (v. l' ultimo capoverso alla pag. 10 della versione ciclostilata della relazione di udienza).
Orbene, come lo stesso BEUC ha riconosciuto, nella sentenza Van der Kooy e a. / Commissione, la Corte ha potuto constatare che il Landbouwschap era direttamente ed individualmente interessato da una decisione della Commissione adottata sulla base dell' art. 93 del Trattato in quanto tale organismo aveva negoziato le tariffe del gas naturale nell' interesse degli orticoltori, partecipato attivamente al procedimento ai sensi dell' art. 93, n. 2, del Trattato, e sottoscritto l' accordo con cui era stata stabilita la tariffa contestata dalla Commissione.
15. Il BEUC non ha dimostrato di trovarsi, nella fattispecie, in una situazione sostanzialmente identica. Per quanto riguarda in particolare la sua partecipazione al procedimento, esso si limita a rivendicare un ruolo analogo a quello effettivamente svolto dal Landbouwschap, poiché non ha affatto svolto un siffatto ruolo.
16. Si può quindi concludere, per quanto riguarda l' art. 7, n. 4, lett. a), che tale norma non obbliga la Commissione a consentire ad una organizzazione che abbia le caratteristiche del BEUC "di prendere conoscenza del fascicolo non riservato della Commissione e delle informazioni comunicate da tutte le parti" in un procedimento antidumping.
17. Sono però d' accordo con il BEUC sul fatto che la disposizione di cui trattasi non vieta alla Commissione di comunicargli documenti non riservati. Pertanto la Commissione non può essere criticata per avere comunicato al BEUC una copia non riservata della denuncia, come ci viene segnalato da quest' ultimo nel punto 10 del ricorso.
In ordine al diritto di essere sentito ed alle conseguenze che ne derivano
18. Nella sua replica, il BEUC ha fatto altresì valere che esso avrebbe il diritto di essere sentito e, quindi, di farsi comunicare i documenti del fascicolo ex art. 7, n. 5, del regolamento base, che dispone quanto segue:
"La Commissione può sentire le parti interessate. Queste ultime devono essere sentite quando lo richiedono per iscritto nel termine fissato dall' avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, e quando dimostrano che sono parti interessate e che l' esito della procedura potrebbe riguardarle e che esistono particolari motivi per essere sentite oralmente".
Tuttavia il BEUC ha confermato in udienza che esso continua a basare il suo ricorso sul principio fondamentale richiamato e che esso si è, di fatto, riferito all' art. 7, n. 5, solo in risposta ad una affermazione espressa dalla Commissione nel controricorso, secondo cui il ricorrente è tutt' al più una "parte interessata" ai sensi della prima frase di tale disposizione, che la Commissione può sentire.
19. Si deve effettivamente constatare che le conclusioni formali del BEUC si riferiscono solo alla comunicazione dei documenti quale è prevista dall' art. 7, n. 4, lett. a), del regolamento base e non ad un qualsiasi obbligo di comunicazione che discenda dal diritto di essere sentito ai sensi dell' art. 7, n. 5.
20. In via subordinata, ritengo comunque che il BEUC non sia riuscito a dimostrare nel corso del presente procedimento che avrebbe dovuto essere considerato come una "parte interessata in grado di essere riguardata dall' esito del procedimento" e che esistevano "ragioni particolari per sentirla".
21. In primo luogo, l' argomento secondo cui il BEUC farebbe parte della categoria delle parti considerate all' art. 7, n. 5, poiché sarebbe individualmente e direttamente interessato dal procedimento antidumping, non può essere accolto per i motivi dianzi esposti.
22. Inoltre, il fatto che, ai sensi dell' art. 2 del suo statuto, il fine del BEUC, che esso stesso si è dato, sia quello di far valere il punto di vista dei suoi membri (organizzazioni nazionali di consumatori) e che la sua stessa esistenza derivi dalla sua capacità di rappresentare efficacemente gli interessi dei consumatori presso le istituzioni comunitarie non è tale da dimostrare che esso sia interessato dal risultato di un procedimento antidumping promosso dalla Commissione. Ciò non è contraddetto dal fatto che rappresentanti del BEUC facciano parte del comitato consultivo dei consumatori creato dalla decisione della Commissione 25 settembre 1973, 73/306/CEE (GU L 283, pag. 18), modificata in particolare dalla decisione 16 ottobre 1980, 80/1087/CEE (GU L 320, pag. 33): detto comitato, i cui membri sono nominati dalla Commissione e che si riunisce su convocazione di quest' ultima,
"ha il compito di rappresentare gli interessi dei consumatori presso la Commissione e di esprimerle, sia su richiesta di questa sia di propria iniziativa, pareri su tutti i problemi relativi alla programmazione e alla realizzazione della politica e delle azioni in materia di tutela e di informazione dei consumatori" (art. 2),
di cui non fanno parte le misure che la Commissione adotta nell' ambito della normativa antidumping che rientra nella politica commerciale.
23. D' altronde, la considerazione che i singoli consumatori siano troppo deboli per poter rappresentare i loro interessi dinanzi alle istituzioni comunitarie non mi sembra costituire un "motivo particolare" ai sensi dell' art. 7, n. 5, del regolamento base, il quale comprovi il diritto del BEUC di essere sentito nel caso di specie: ritengo che costituisca un "motivo particolare" ai sensi di tale disposizione un motivo che sia proprio del procedimento antidumping e non motivi del tutto generali validi per ogni procedimento indipendentemente dal suo oggetto.
24. Infine, sono convinto che il diritto di essere sentito, ai sensi dell' art. 7, n. 5, non comporti l' accesso a tutto il fascicolo non riservato di cui dispone la Commissione e come pretende il BEUC. Anzitutto, lo stesso art. 7, n. 4, lett. a), di cui avrebbe voluto beneficiare il BEUC, prevede solo la comunicazione di quei documenti non riservati che sono pertinenti per la tutela degli interessi delle persone interessate e che sono utilizzati dalla Commissione nell' inchiesta e l' art. 7, n. 5, non può attribuire diritti ancora più estesi. Non può desumersi alcun argomento in senso contrario dalla sentenza 20 marzo 1985, Timex Corporation / Consiglio e Commissione (causa 264/82, Racc. pag. 849). Se è vero che in tale sentenza la Corte ha dato un' interpretazione estensiva dell' art. 7, n. 4, lett. a), ed ha concluso che
"tutte le informazioni non riservate, fornite vuoi da un operatore comunitario, vuoi da un' impresa di un paese terzo (...), devono essere messe a disposizione del denunciante che ne faccia richiesta",
essa ha nondimeno precisato che deve trattarsi di informazioni
"che siano state usate dalla Commissione durante l' inchiesta e che abbiano determinato la sua decisione a proposito del dazio antidumping" (punto 25).
D' altra parte, nella sentenza Timex non si trattava di determinare le parti che possono avere accesso ai documenti di cui trattasi, ma di definire quali sono le "parti interessate dall' inchiesta" le informazioni fornite dalle quali devono essere comunicate alle prime, e in particolare agli autori della denuncia: è al fine di assicurarsi che questi ultimi possano utilmente fare valere il loro punto di vista che la Corte ha dichiarato che essi devono avere del pari accesso a informazioni fornite da operatori aventi sede in un paese terzo contro i quali l' inchiesta non è diretta.
25. Infine, nel presente contesto non è forse inutile effettuare una breve digressione nel campo del diritto della concorrenza, benché il procedimento d' inchiesta istituito dal regolamento del Consiglio n. 17 (7) non sia sotto tutti gli aspetti paragonabile ad un procedimento antidumping. Nella sentenza 17 gennaio 1984, VBVB e VBBB / Commissione, punto 25 della motivazione (cause riunite 43/82 e 63/82, Racc. pag. 19), la Corte ha espressamente dichiarato che:
"il rispetto del diritto alla difesa esige che l' impresa interessata ((nel caso di specie, si trattava delle imprese contro le quali era stato avviato il procedimento)) sia stata posta in grado di far conoscere adeguatamente il proprio punto di vista sui documenti presi in considerazione dalla Commissione ai fini della decisione, ma non vi è alcuna norma che imponga alla Commissione l' obbligo di far conoscere alle parti interessate i propri fascicoli".
Inoltre dalla sentenza della Corte 17 novembre 1987, BAT e Reynolds / Commissione (cause riunite 142/84 e 156/84, Racc. pag. 4487), emerge che un' inchiesta condotta dalla Commissione nell' esercizio del compito di vigilare sull' osservanza delle regole di conoscenza non è un procedimento in contraddittorio tra i ricorrenti, da un lato, e le imprese contro cui il procedimento è promosso, dall' altro (v. il punto 19 della motivazione). La Corte ha poi ricordato in detta sentenza (punto 20 della motivazione) che
"le prerogative procedurali dei reclamanti non sono altrettanto ampie delle prerogative della difesa delle imprese nei confronti delle quali la Commissione conduce le indagini"
e che,
"ad ogni modo, esse non possono ledere dette prerogative della difesa".
A maggior ragione ciò deve valere nel caso in cui non siano in causa dei reclamanti, ma delle semplici parti interessate (ammesso che il BEUC rientri fra queste ultime).
26. Ritengo, d' altra parte, che non vi siano ragioni per non applicare tali principi anche ad un procedimento quale quello istituito dal regolamento n. 2423/88, che è generalmente promosso da dei ricorrenti. Orbene, prescindendo dal fatto che parti interessate diverse dai reclamanti non possano, così come questi ultimi, avere accesso a documenti che contengono segreti commerciali, e ciò in forza di un principio generale applicabile nel corso di tutto lo svolgimento di un procedimento amministrativo (8), mi sembra che sia possibile quanto meno dedurre dai suddetti principi che non significa violare una qualsiasi prerogativa della difesa né eventuali interessi legittimi il fatto di rifiutare ad una parte interessata l' accesso a tutti i documenti non riservati dell' inchiesta, compresi quelli che non sono eventualmente in relazione con gli interessi della parte stessa.
27. Dall' insieme di quanto in precedenza esposto deduco che, pure ammettendo che il BEUC avrebbe dovuto essere considerato come una "parte interessata tale che l' esito della procedura potrebbe riguardarla", ai sensi dell' art. 7, n. 5, del regolamento base, esso non avrebbe potuto trarne il diritto, che pure rivendica nelle sue conclusioni,
"di prendere conoscenza del fascicolo non riservato della Commissione e delle informazioni comunicate da tutte le parti del procedimento antidumping relativo alle importazioni di audiocassette e di nastri per audiocassette originari del Giappone, della Repubblica di Corea e di Hong-Kong".
28. Tenuto conto del fatto che si tratta di un ricorso diretto e che le conclusioni del BEUC sono formulate come ho appena ricordato, non è necessario che venga risolta la questione se una parte interessata che ha il diritto di essere sentita abbia, per questo, anche il diritto di prendere conoscenza dell' uno o dell' altro singolo documento del fascicolo della Commissione (in opposizione al fascicolo non riservato nel suo complesso).
29. E' quindi in via del tutto subordinata che vorrei esporre le poche considerazioni che seguono.
30. Deve esservi una differenza tra le parti indicate nell' art. 7, n. 4, lett. a), e quelle indicate nell' art. 7, n. 5. Le prime sono i reclamanti e gli importatori ed esportatori notoriamente interessati. Questi ultimi hanno il diritto di prendere conoscenza soltanto dei documenti pertinenti per la tutela dei loro interessi. Ne consegue, a mio avviso, che gli importatori ed esportatori non notoriamente interessati non hanno tale diritto, probabilmente per il fatto che i loro interessi non sono toccati in maniera così diretta. Orbene, le organizzazioni per la tutela dei consumatori sono ancora meno interessate di questi ultimi. Esse non possono pertanto avere più diritti di loro.
31. E' vero che, per fare in modo che la consultazione delle parti "che sono interessate e che l' esito della procedura potrebbe riguardare" sia tanto utile quanto possibile, la Commissione può trovare opportuno presentare loro un documento. E' quanto la Commissione ha fatto nel caso di specie. Ma, a mio avviso, essa ha agito in base ad un potere discrezionale.
32. Noto incidentalmente che la denuncia costituiva probabilmente il documento su cui un' organizzazione per la tutela degli interessi dei consumatori era maggiormente qualificata per presentare osservazioni. Infatti, di regola, è nella denuncia che si trovano i dati sull' andamento dei prezzi e delle vendite dei prodotti fabbricati nella Comunità e sulla situazione concorrenziale sul mercato di quest' ultima, che sono i punti su cui il BEUC, nel ricorso (punti da 11 a 14), ha dichiarato di essere in grado di apportare rilevanti contributi all' inchiesta. A priori è infatti poco probabile che una siffatta organizzazione sia in grado di fornire precisazioni sull' esistenza di un dumping, vale a dire sul problema se il prezzo all' esportazione verso la Comunità del prodotto preso in esame sia inferiore al valore normale di un prodotto simile (art. 2, n. 2, del regolamento base). Contrariamente a quanto sembra credere il BEUC (punto 13 del ricorso), il raffronto da operare non verte sul "prezzo dell' importatore", da un lato, ed il "prezzo del produttore comunitario", dall' altro.
In ordine al principio di buona amministrazione
33. In via subordinata, il BEUC ha dedotto il mezzo relativo alla violazione del principio di buona amministrazione e del principio di applicazione coerente delle norme e procedure comunitarie.
34. Per quanto riguarda il primo principio, è sufficiente constatare che l' argomentazione del BEUC è basata su una premessa di cui lo stesso ha omesso di provare la stessa fondatezza richiamandosi ad un principio fondamentale del diritto comunitario, vale a dire che esso dovrebbe avere lo stesso diritto di accesso alle informazioni che è riconosciuto agli esportatori, importatori e reclamanti, in quanto esso avrebbe lo stesso diritto di contestare dinanzi alla Corte l' esito del procedimento.
35. Richiamandosi al secondo principio, il BEUC si riferisce al fatto che, nella sua qualità di interveniente in una controversia dinanzi alla Corte, esso potrebbe avere accesso ai documenti non riservati presentati dalle parti principali in giudizio. Orbene, mi sembra che non vi sia nulla di illogico o di incoerente nel fatto che in due procedimenti di natura diversa, che si svolgono dinanzi ad istituzioni diverse, il diritto di accesso al fascicolo di una stessa persona non sia identico, tanto più in quanto gli stessi fascicoli non sono necessariamente identici. Inoltre, il fatto che il BEUC fosse stato ammesso ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione nell' ambito delle cause riunite 229/82 e 228/82 R, nonché 228/82 e 229/82, Ford / Commissione (Racc. 1982, pag. 3091, in particolare pag. 3097, e Racc. 1984, pag. 1129, in particolare pag. 1137), vertenti sull' annullamento di una decisione della Commissione relativa ad un procedimento ex art. 85 del Trattato, non significa che esso debba essere necessariamente ammesso ad intervenire in una controversia insorta nell' ambito di un procedimento antidumping. Il ruolo del BEUC nei due tipi di procedimento non è lo stesso: quale organo rappresentativo degli interessi dei consumatori non è infatti escluso che esso possa far parte delle "persone fisiche o giuridiche che sostengono di avervi interesse" le quali, ex art. 3, n. 2, lett. b), del citato regolamento n. 17, sono espressamente autorizzate a presentare una denuncia alla Commissione. D' altronde, l' ordinanza con cui la Corte aveva ammesso il suo intervento nelle cause 228/82 e 229/82 è in particolare basata sul fatto che esso era già intervenuto nelle fasi precedenti della controversia. In tale contesto, a mio parere, esso aveva ricoperto un ruolo affine a quello di un reclamante.
36. Neanche il mezzo sostenuto in via subordinata dal BEUC può quindi essere accolto.
37. Suggerisco pertanto alla Corte di respingere il suo ricorso e di condannare il ricorrente alle spese, ad esclusione di quelle del Consiglio, che è intervenuto a sostegno delle conclusioni della Commissione ma che, nella sua memoria di intervento, non ha concluso sulle spese.
(*) Lingua originale: il francese.
(1) GU L 209, pag. 1.
(2) GU 1989, C 11, pag. 9.
(3) V., in particolare, sentenza 24 giugno 1986, AKZO / Commissione, punto 16 della motivazione (causa 53/85, Racc. pag. 1965).
(4) V., in particolare, sentenze 21 settembre 1989, Hoechst / Commissione, punto 14 della motivazione (cause riunite 46/87 e 227/88, Racc. pag. 2859), e 18 ottobre 1989, Orkem / Commissione, punto 32 della motivazione (causa 374/87, Racc. pag. 3283).
(5) V., in particolare, ordinanza 5 novembre 1986, UFADE / Consiglio e Commissione, punto 12 della motivazione (causa 117/86, Racc. pag. 3256).
(6) Ciò appare molto chiaramente nei punti 60 e 62 del suo ricorso.
(7) Regolamento 6 febbraio 1962 (GU 1962, n. 13, pag. 204).
(8) V., in questo senso, il punto 21 della motivazione della citata sentenza 17 novembre 1987, che rinvia alla sentenza 24 giugno 1986, AKZO / Commissione, punto 28 della motivazione (causa 53/85, Racc. pag. 1965).
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