Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . La House of Lords ( in prosieguo : il "giudice proponente ") vi ha sottoposto, a norma dell' art . 177 del Trattato CEE, la seguente questione pregiudiziale :
"Se la British Gas Corporation fosse ( all' epoca che qui interessa ) un ente di un tipo tale che le appellanti possono far direttamente valere dinanzi ai giudici inglesi la direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all' attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l' accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, e possono quindi esigere il risarcimento dei danni per il motivo che la prassi di pensionamento della British Gas Corporation era in contrasto con la detta direttiva ( 1 ) ".
La sig.ra Foster e le altre appellanti ( in prosieguo : le "appellanti nella causa principale ") sono dipendenti della British Gas Corporation ( in prosieguo : la "BGC ") collocate in pensione al compimento dei 60 anni di età, in date che vanno dal 27 dicembre 1985 al 22 luglio 1986, conformemente alla prassi generale della BGC . A quell' epoca i dipendenti maschi della stessa impresa venivano pensionati solo al compimento del 65º anno di età .
Nelle sentenze Defrenne III ( 2 ), Burton ( 3 ), Roberts ( 4 ), Marshall ( 5 ) e Beets-Proper ( 6 ) la Corte ha stabilito che il limite di età applicato per la cessazione del rapporto di lavoro costituisce una condizione di lavoro, e più precisamente una condizione di licenziamento, la cui validità va vagliata alla luce della direttiva 76/207/CEE sulla parità di trattamento ( 7 ).
L' art . 5, n . 1, della direttiva recita :
"L' applicazione del principio della parità di trattamento per quanto riguarda le condizioni di lavoro, comprese le condizioni inerenti al licenziamento, implica che siano garantite agli uomini e alle donne le medesime condizioni, senza discriminazioni fondate sul sesso ".
Il giudice proponente fa rilevare che il Regno Unito, nel periodo che ci interessa, non aveva ancora modificato la propria legislazione nazionale in base alla direttiva sulla parità di trattamento . L' art . 6, n . 4, dell' allora vigente Sex Discrimination Act 1975, disponeva infatti che il divieto di discriminazione a danno del personale femminile sancito dalla legge, nell' art . 6, 1, b ), e 2, per quel che riguarda le condizioni applicate dal datore di lavoro in materia di assunzione e di licenziamento o qualsiasi altra forma di trattamento discriminatorio, non valeva per le disposizioni relative al decesso o al pensionamento ( 8 ), ( 9 ).
2 . Tra le parti della causa principale è pacifico che la discriminazione tra uomini e donne operata nella prassi di pensionamento della BGC sarebbe illegittima, nonostante le disposizioni dell' art . 6, n . 4, del Sex Discrimination Act 1975, nel caso in cui l' art . 5, n . 1, della direttiva 76/207 sia direttamente applicabile alle condizioni di licenziamento delle appellanti nella causa principale, mentre, se così non fosse, la prassi della BGC sarebbe legittima .
Nel punto 49 della sentenza Marshall del 26 febbraio 1986, nella causa 152/84 ( 10 ), la Corte ha affermato che una disposizione come l' art . 5, n . 1, della direttiva 76/207 può venir invocata dagli amministrati solo nei confronti dello "Stato" che agisce come "datore di lavoro o come pubblica autorità" poiché si deve "evitare che lo Stato possa trarre vantaggio dalla sua trasgressione del diritto comunitario" ( 11 ). La norma non può invece venir invocata nei confronti dei singoli, si dichiara nel punto 48, dato che una direttiva di per sé non può imporre obblighi ai singoli . Nella terminologia correntemente usata dalla dottrina, ciò significa che le disposizioni delle direttive che, dal punto di vista del contenuto, siano incondizionate e sufficientemente precise ( 12 ), e per le quali sia scaduto il termine di attuazione, hanno un' "efficacia diretta verticale" ma non un' "efficacia diretta orizzontale ".
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte quindi sulla questione se la BGC, all' epoca che ci interessa, dovesse considerarsi come "Stato" oppure come "singolo ". Nel primo caso, le appellanti nella causa principale potrebbero invocare l' art . 5, n . 1, della direttiva 76/207 nei suoi confronti, mentre non lo potrebbero nel secondo caso .
3 . All' epoca dei fatti di causa la BGC era un' impresa nazionalizzata per l' erogazione del gas; in seguito, in forza del Gas Act 1986, è stata privatizzata ed assorbita dalla British Gas plc ( in prosieguo : l' "appellata nella causa principale "), che dal 24 agosto 1986 l' ha surrogata in tutti i diritti ed obblighi ( 13 ).
Lo statuto della BGC, datore di lavoro delle appellanti nella causa principale all' epoca dei fatti di causa, va visto nel contesto della nazionalizzazione della produzione e dell' erogazione del gas decretata dal Gas Act 1948, poi sostituito dal Gas Act 1972 . A norma del Gas Act 1948 la proprietà, i diritti e gli obblighi vennero ripartiti tra le "Area Boards" e il "Gas Council ". A norma del Gas Act 1972, vennero trasferiti al "Gas Council", divenuto "BGC" le proprietà, nonché i diritti e gli obblighi . La BGC era un ente che agiva sotto il controllo della pubblica autorità, aveva personalità giuridica e fruiva di monopolio in Gran Bretagna per l' erogazione del gas ad uso privato ed industriale . I membri dell' organo direttivo della BGC erano nominati dal ministro, che stabiliva anche la loro retribuzione ( art . 1, nn . 2 e 3 ). La BGC doveva istituire e gestire un sistema efficiente, coordinato ed economicamente redditizio per l' erogazione del gas in Gran Bretagna e, entro limiti economicamente accettabili, doveva soddisfare tutte le ragionevoli richieste di fornitura di gas in Gran Bretagna ( art . 2, n . 1 ). Tra i suoi compiti rientrava l' elaborazione periodica, di concerto con il ministro, di un programma generale di studio dei problemi connessi all' erogazione del gas ( art . 3, n . 3 ).
Il ministro aveva facoltà di chiedere alla BGC una relazione sulle sue attività, relazione che veniva trasmessa alle due camere del parlamento, e, dopo questo esame, poteva impartire alla BGC le istruzioni che riteneva necessarie per una gestione ottimale ( art . 4 ). La BGC era obbligata a seguire dette istruzioni ( art . 4, n . 3 ). Il ministro inoltre poteva, previa consultazione della BGC, impartirle istruzioni generali per l' esecuzione e per lo svolgimento dei suoi compiti, compreso l' esercizio dei suoi diritti di azionista, se lo riteneva necessario per l' interesse nazionale, e la BGC era obbligata ad attenersi a dette istruzioni ( art . 7 ). Alla scadenza di ogni esercizio finanziario la BGC era obbligata a presentare al più presto al ministro una relazione sullo svolgimento dei suoi compiti nel corso dell' esercizio nonché sulla sua gestione e sui programmi futuri ( art . 8 ).
La BGC doveva svolgere i suoi compiti e sorvegliare le sue società figlie in modo che gli introiti complessivi della BGC e delle dette società in due esercizi finanziari successivi fossero almeno sufficienti a coprire le spese totali di esercizio ed a costituire le necessarie riserve per dare esecuzione ad eventuali istruzioni impartite dal ministro ( art . 14 ). Se del caso il ministro, previa consultazione della BGC e con l' accordo del ministero delle Finanze, poteva ingiungere alla BGC di destinare alle riserve determinati importi, per scopi particolari o meno, e la BGC era tenuta ad ottemperare a tali richieste ( art . 15 ). Qualora in un determinato esercizio finanziario gli introiti fossero stati molto superiori alle spese totali, il ministro, previa autorizzazione del ministero delle Finanze, poteva imporre alla BGC di cedergli la parte di detti introiti che eccedeva il fabbisogno della BGC e la BGC doveva ottemperare a detta richiesta .
In base al Gas Act 1972, la BGC non era un "agente" del ministro . I dipendenti della BGC non erano al servizio della Corona ai sensi della legislazione sul lavoro vigente nel Regno Unito . La BGC non esercitava alcuna funzione legislativa .
Principio base della sentenza Marshall : "nemo auditur"
4 . Per comodità, comincerò col citare i brani essenziali della sentenza Marshall . Essi figurano nei punti 47-49 della motivazione e nel punto 2 del dispositivo .
- Punto 47 della motivazione :
"Questa giurisprudenza si basa sulla considerazione che è incompatibile con la natura cogente, che l' art . 189 attribuisce alla direttiva, l' escludere, in linea di principio, che l' obbligo che essa impone possa essere fatto valere dagli interessati . La Corte ne ha tratto la conseguenza che lo Stato membro che non ha adottato, entro il termine, i provvedimenti di esecuzione imposti dalla direttiva, non può opporre ai singoli l' inadempimento, da parte sua, degli obblighi che essa impone ".
- Punto 48 della motivazione :
"Quanto all' argomento secondo il quale una direttiva non può esser fatta valere nei confronti di un singolo, va posto in rilievo che, secondo l' art . 189 del Trattato, la natura cogente della direttiva sulla quale è basata la possibilità di farla valere dinanzi al giudice nazionale, esiste solo nei confronti dello 'Stato membro cui è rivolta' . Ne consegue che la direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un singolo e che una disposizione di una direttiva non può quindi esser fatta valere in quanto tale nei confronti dello stesso . E' quindi opportuno accertare se, nel caso di specie, si debba ritenere che il resistente ha agito in quanto singolo ".
- Punto 49 della motivazione :
"A questo proposito, va posto in rilievo che gli amministrati, qualora siano in grado di far valere una direttiva nei confronti dello Stato, possono farlo indipendentemente dalla qualità nella quale questo agisce, come datore di lavoro o come pubblica autorità . In entrambi i casi è infatti opportuno evitare che lo Stato possa trarre vantaggio dalla sua trasgressione del diritto comunitario ".
- Dichiara :
"L' art . 5, n . 1, della direttiva 76/207 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa al divieto di qualsiasi discriminazione basata sul sesso per quanto riguarda le condizioni di lavoro, ivi comprese le ipotesi di licenziamento, può esser fatta valere nei confronti di un ente statale che agisca in qualità di datore di lavoro per impedire l' applicazione di qualsiasi disposizione nazionale non conforme al detto art . 5, n . 1 ".
5 . Nella sentenza Marshall si stabilisce quindi un chiaro nesso tra la possibilità di opporre ad uno Stato membro una disposizione incondizionata e sufficientemente precisa di una direttiva e la negligenza dello Stato stesso nel trasporre correttamente e tempestivamente la direttiva nel proprio ordinamento interno ( 14 ). Il principio "The State cannot plead its own wrong" ( 15 ) o ancora il principio "nemo auditur propriam turpitudinem allegans", viene così posto alla base dell' efficacia verticale diretta delle disposizioni della direttiva . Nel contempo però si attribuisce al principio un senso molto ampio : la carenza constatata può comunque venir opposta allo Stato membro dai singoli, indipendentemente dalla veste in cui lo Stato agisce : come "datore di lavoro o come pubblica autorità"; per di più la carenza, come emerge pure dalla successiva giurisprudenza - di cui ci occuperemo -, può venir opposta dai singoli alle pubbliche autorità indipendenti e/o locali che non sono direttamente responsabili della mancata trasposizione della direttiva nell' ordinamento interno .
Come ho già avuto modo di esporre nelle mie conclusioni per la causa Barber ( 16 ), alla disposizione in questione della direttiva viene dunque riconosciuta solo un' efficacia limitata nei confronti dei terzi, vale a dire nei confronti delle pubbliche autorità diverse da quella responsabile della carenza . Il criterio è ( e rimane ( 17 )) quello di evitare che lo Stato membro interessato possa trarre vantaggio dalla sua inosservanza del diritto comunitario .
6 . Interpretando la nozione di "Stato" in senso così ampio, la Corte ha condiviso il punto di vista dell' avvocato generale Sir Gordon Slynn, che aveva rilevato :
"anche se ciò è in contrasto con la tendenza prevalente delle pronunce in fatto d' immunità sovrana, in cui l' esercizio dell' imperium viene distinto dalle attività commerciali e simili nel diritto comunitario (...), ritengo che il termine 'Stato' vada inteso in senso lato come comprensivo di tutti gli organi dello Stato . In fatto di lavoro (...) ciò significa tutti i dipendenti di tali organi e non solo l' amministrazione centrale" ( 18 ).
Il fatto che la Corte abbia effettivamente inteso attribuire alla nozione di "Stato" un contenuto più ampio, rispetto alla nozione di "carenza personale" della pubblica autorità interessata, emerge dalle circostanze della fattispecie . La causa verteva infatti sulla possibilità di invocare l' art . 5, n . 1, della direttiva 76/207 nei confronti di una Health Autority locale che è indubbiamente un "organo del ministero della Sanità pubblica" - mentre i suoi dipendenti, compresi i medici, il personale paramedico e il personale amministrativo degli ospedali sono "agenti della Corona" ( 19 ) - ma che era del tutto estranea alla negligenza del legislatore dello Stato membro nel trasporre la direttiva nell' ordinamento nazionale, né poteva essere considerata responsabile di tale carenza .
La stessa ampia concezione traspare del resto anche dal linguaggio usato nella sentenza : nella lingua di procedura - ma anche nelle altre lingue ( 20 ) - sono state usate indifferentemente espressioni quali "emanation of the State", "organ of the State", "public authority" e "State authority" come sinonimi .
Giurisprudenza successiva
7 . Alcuni mesi dopo la sentenza Marshall, la Corte si è pronunciata nella causa Johnston ( 21 ), vertente sulla possibilità per un lavoratore di invocare gli artt . 3, n . 1, e 4 della stessa direttiva 207/76 nei confronti del Chief Constable della Royal Ulster Constabulary . Il governo britannico, che negava questa possibilità, aveva osservato che, sotto il profilo costituzionale, il Chief Constable è indipendente dallo Stato ( 22 ). Ciò non vi ha impedito di dichiarare, nella scia della sentenza Marshall :
"Sempre nella sentenza 26 febbraio 1986 la Corte ha dichiarato che i singoli possono invocare la direttiva nei confronti di un organo dello Stato, indipendentemente dal se detto organo agisca come datore di lavoro o come autorità pubblica . Per quanto riguarda un' autorità come il Chief Constable, si deve rilevare come dal provvedimento di rinvio emerga che trattasi di un funzionario responsabile della direzione dei servizi di polizia . Tale autorità pubblica, incaricata dallo Stato di garantire l' ordine pubblico e la pubblica sicurezza, non agisce come privato, quali che siano i suoi rapporti con altri organi dello Stato . Essa non può avvalersi dell' inosservanza del diritto comunitario da parte dello Stato da cui emana" ( 23 ).
Da questo brano risulta evidente come i rapporti tra il capo di un servizio di polizia locale e gli "altri organi dello Stato" siano considerati insignificanti, il che dimostra ancora una volta che delle pubbliche autorità autonome, che sono indipendenti da altri organi dello Stato, tanto se operano a livello centrale quanto a livello locale, rientrano tutte nella nozione di "Stato" in senso lato . Si noti inoltre che la Corte si richiama al fatto che il Chief Constable è "incaricato dallo Stato di garantire l' ordine pubblico" e ne deduce che egli "non agisce come privato ". Penso che la Corte in questa sentenza, diversamente dalla sentenza Marshall, abbia sottolineato che il Chief Constable svolge una funzione specifica di pubblica autorità, poiché in tutti gli Stati membri il mantenimento dell' ordine pubblico viene considerato come funzione della pubblica autorità, il che non è altrettanto evidente per quel che riguarda il dispensare cure sanitarie . Da ciò può risultare che, per stabilire se un' autorità abbia carattere di pubblica autorità, la natura della funzione non è un criterio determinante, ma può costituire un' utile indicazione .
Infine va pure ricordata l' ultima frase del brano testé citato, in quanto la Corte vi rileva nuovamente che lo Stato non può "avvalersi" della sua inosservanza del diritto comunitario, e stavolta lo fa con espresso riferimento ad una pubblica autorità locale, indipendente dal punto di vista costituzionale, come il Chief Constable della polizia dell' Irlanda del Nord .
8 . Sempre nella scia della sentenza Marshall si colloca la sentenza 22 giugno 1989 nella causa 103/88, Costanzo / Comune di Milano ( 24 ). Questa controversia verteva su una direttiva in materia di appalti della pubblica amministrazione . La questione pregiudiziale è stata sollevata da un tribunale amministrativo che doveva pronunciarsi sulla disapplicazione di leggi nazionali nell' esame di offerte di singoli qualora dette leggi fossero incompatibili con la direttiva in questione per la quale era scaduto il termine di attuazione .
La Corte ha stabilito che,
"qualora sussistano i presupposti necessari, secondo la giurisprudenza della Corte, affinché le disposizioni di una direttiva siano invocabili dai singoli dinanzi ai giudici nazionali, tutti gli organi dell' amministrazione, compresi quelli degli enti territoriali come i comuni, sono tenuti ad applicare le suddette disposizioni" ( 25 ).
Quindi anche al di fuori del settore dei diritti fondamentali ( parità di trattamento tra uomini e donne ) la Corte ha sempre dato un' interpretazione molto ampia della nozione di "Stato" ( 26 ): tutti gli organi dell' amministrazione, a tutti i livelli della suddivisione territoriale di uno Stato membro, sono compresi nello "Stato" ai sensi della sentenza Marshall .
E' quindi chiaro che nello "Stato" non sono solo comprese le autorità alle quali l' autorità centrale ha conferito competenze "delegate ". Infatti, il criterio della delega di competenza non è sempre conciliabile con lo status giuridico delle autorità comunali nei diversi Stati membri ed è per altro totalmente inadeguato alla situazione degli Stati membri che hanno struttura federale .
Due o tre categorie?
9 . Nella parte che precede sono implicitamente partito dall' idea che spetti alla Corte stabilire i punti di riferimento del diritto comunitario grazie ai quali il giudice nazionale può definire la nozione di "Stato" rispetto alla nozione di "singolo ". Questa idea fondamentale è del resto implicitamente insita nella giurisprudenza citata in precedenza, pur se la Corte, nelle cause Marshall e Johnston, poteva ancora, in un certo senso, basarsi su accertamenti fatti a questo proposito dallo stesso giudice proponente . Nel caso presente ciò non è possibile : la House of Lords non fornisce alcuna valutazione sull' indole "statale" o meno della BGC; nelle questioni che ha sollevato essa parte invece dall' idea che spetti alla Corte definire il quadro comunitario entro il quale i giudici nazionali possono decidere se a questa o quella autorità possa esser opposta l' efficacia diretta delle norme di una direttiva .
Questo modo di vedere può essere condiviso e non è stato contestato, del resto, da nessuna delle parti che hanno presentato osservazioni . Se la Corte non fornisse un punto di riferimento di diritto comunitario, ne conseguirebbe un' assoluta mancanza di uniformità tra gli Stati membri in materia di efficacia diretta delle disposizioni delle direttive .
10 . La definizione del quadro comunitario per delineare la nozione di "Stato" fa sorgere una questione fondamentale : se le nozioni di "Stato" e di "singolo", considerate congiuntamente, siano esaurienti o se, tra le due, si debba inserire una terza categoria di persone o di autorità . In questa terza categoria intermedia figurerebbero eventualmente organi come le imprese pubbliche - ad esempio la BGC nella fattispecie - le università statali o addirittura le università libere completamente o quasi completamente finanziate dallo Stato ed altri enti analoghi . Se si ammette che esiste una siffatta categoria intermedia, sorge la questione se essa, sotto il profilo dell' eventuale efficacia diretta delle norme della direttiva, debba venire equiparata alla categoria "Stato" oppure alla categoria "singoli ".
Come sostengono le appellanti nella causa principale, nella giurisprudenza della Corte sopra ricordata non si può reperire alcun elemento che militi a favore dell' esistenza di detta categoria intermedia . Il punto 48 della sentenza Marshall parte dall' idea di una bipartizione e non di una tripartizione, in quanto, nell' ultima frase, si dichiara : "E' quindi opportuno accertare se, nel caso di specie, si debba ritenere che il resistente ha agito in quanto singolo ". Del pari, nel brano già ricordato delle conclusioni relative a questa sentenza l' avvocato generale Gordon Slynn sembra includere nella nozione di "Stato" anche l' "esercizio dell' imperium e delle attività commerciali e simili ". Questo modo di vedere è inoltre corroborato da successive sentenze della Corte, cioè dalla sentenza Kolpinghuis-Nijmegen dell' 8 ottobre 1987 ( 27 ) e dalla sentenza Busseni del 22 febbraio 1990 ( 28 ).
Il vantaggio di una duplice categoria è che si può affrontare il problema di delimitazione sotto due aspetti . Ci si può chiedere chi è lo Stato e, in via complementare, chi debba esser considerato singolo . Orbene, sembra più facile, attenendosi all' eccezione comune dei termini, stabilire chi è singolo e chi non lo è : quindi le imprese pubbliche non sono singoli nella comune accezione del termine, il che, se si ammette il principio della duplice categoria, porta alla conclusione che esse sono "Stato ".
Pur se penso che una triplice categoria in questa materia non sia corroborata dalla giurisprudenza della Corte, non mi avvarrò di queste nozioni complementari ed indipendenti di "singolo" e di "Stato ". Infatti non si tratta di accertare in abstracto chi è Stato e chi è singolo, bensì di stabilire nei confronti di chi la negligenza di uno Stato membro, che non ha trasposto tempestivamente e in modo corretto una direttiva nel proprio ordinamento giuridico nazionale, può venire fatta valere tenuto conto del criterio di base . Secondo le sentenze Marshall e Johnston tale criterio consiste nel fatto che lo Stato membro, ma anche qualsiasi altra pubblica autorità alla quale esso abbia affidato un compito - indipendentemente dalla veste in cui detta autorità opera e indipendentemente dai rapporti che essa ha con altre pubbliche autorità - non può in nessun caso trarre vantaggio da un' inosservanza del diritto comunitario imputabile allo Stato stesso .
Occorre ora stabilire se una impresa pubblica come la BGC, alla luce di questo criterio, non possa nemmeno essa trarre vantaggio dalla negligenza dello Stato membro cui appartiene e in questo senso rientri nella nozione di "Stato ".
Analogie con altri settori del diritto comunitario
11 . Prima di esaminare gli assunti delle parti ed esprimere il mio parere, vorrei fare un raffronto con taluni settori del diritto comunitario nei quali la nozione di autorità ha rilevanza . La principale conclusione di massima che emerge da questo raffronto è che in qualsiasi normativa si cerca l' interpretazione che meglio concorda con la sua posizione nel Trattato e quindi lo scopo della nozione di autorità usata a questo proposito . Questa conclusione milita a favore della scelta, anche in questo campo, di un modo di affrontare il problema consistente nel conferire alla nozione di "Stato" il contenuto che meglio si confà al criterio testé ricordato tratto dalla sentenza Marshall . Inoltre da questo raffronto scaturiscono alcuni criteri che possono essere utili nella materia di cui ci occupiamo .
12 . In primo luogo si può ricordare la nozione di aiuti ai sensi dell' art . 92 del Trattato CEE . Secondo una giurisprudenza consolidata, a questo proposito non è il caso di "distinguere tra l' ipotesi in cui l' aiuto viene concesso direttamente dallo Stato e quella in cui l' aiuto è concesso da enti pubblici o privati che lo Stato istituisce o designa per la gestione dell' aiuto" ( 29 ). Come indicazioni concrete del carattere pubblico dell' aiuto, la Corte ha considerato, ad esempio, il fatto che uno Stato membro deteneva direttamente o indirettamente il 50% delle azioni dell' impresa che aveva concesso l' aiuto, che esso nominava direttamente o indirettamente la metà dei membri del consiglio direttivo e che un ministro doveva approvare le tariffe praticate dall' impresa che aveva concesso l' aiuto ( 30 ). Questi elementi hanno dimostrato chiaramente che l' impresa non disponeva affatto di piena autonomia nel fissare le proprie tariffe, ma agiva sotto il controllo e le direttive della pubblica autorità ( 31 ). Ciò bastava per concludere che la fissazione della tariffa controversa era conseguenza di un comportamento dello Stato membro e poteva quindi rientrare nella nozione di aiuto concesso da uno Stato membro ai sensi dell' art . 92 del Trattato ( 32 ).
Questa definizione dello Stato come ente che concede aiuti esprime una concezione ampia, conforme alla finalità dell' art . 92, n . 1, del Trattato CEE, che mira a comprendere tutti gli aiuti : "gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma" ( 33 ).
La direttiva della Commissione 25 giugno 1980, 80/723/CEE, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche ( 34 ), persegue una finalità leggermente diversa . Dal sesto "considerando" del preambolo emerge che la detta direttiva deve consentire di "distinguere chiaramente fra il ruolo dello Stato in quanto potere pubblico e in quanto proprietario ". L' art . 2 definisce in primo luogo i "poteri pubblici" ( Stato ed altri enti territoriali ) poi le "imprese pubbliche" ( in breve, qualsiasi impresa sulla quale i poteri pubblici possono esercitare direttamente o indirettamente un' influenza dominante per ragioni di proprietà, di partecipazione finanziaria o della disciplina dalla quale è retta ) ( 35 ).
13 . Un secondo settore del diritto comunitario che può offrire un punto di raffronto è quello degli appalti di lavori pubblici . Nella direttiva del Consiglio 26 luglio 1971, 71/305/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici ( 36 ), si considerano "amministrazioni aggiudicatrici ": "lo Stato, gli enti locali, gli organismi di diritto pubblico nonché le associazioni costituite da detti enti o da organismi di diritto pubblico ".
Per "organismo di diritto pubblico" s' intende qualsiasi organismo che : a ) sia istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, b ) sia dotato di personalità giuridica e c ) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo d' amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri più della metà dei quali designati dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi di diritto pubblico ( v . art . 1 della direttiva ). Nell' art . 1 bis della direttiva si dispone poi che le amministrazioni aggiudicatrici che sovvenzionino direttamente in misura superiore al 50% un appalto di lavori attribuito da enti diversi dalle amministrazioni stesse devono far rispettare le disposizioni della direttiva . Anche questa nozione di Stato è stata interpretata dalla Corte elasticamente, in funzione dello scopo della disciplina ( 37 ).
14 . Un terzo punto di riferimento possibile è la disposizione derogatoria dell' art . 4, n . 5, primo comma, della sesta direttiva del Consiglio in materia di IVA ( 38 ). Come risulta dal suo tenore, questa disposizione si applica solo alle attività o alle operazioni compiute dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni o dagli altri organismi di diritto pubblico che agiscono "in quanto pubbliche autorità ". Ciò emerge anche dalla giurisprudenza ( 39 ). Si tratta quindi di fare qui una distinzione a seconda della veste nella quale l' autorità agisce : come autorità oppure come normale soggetto passivo .
15 . Un ultimo punto di raffronto ( 40 ) può venir reperito nella giurisprudenza della Corte relativa all' art . 30 del Trattato CEE, nella quale si tratta di stabilire se una determinata pratica restrittiva possa venir addebitata all' autorità pubblica . Nella sentenza Buy Irish è stato dimostrato che la pratica restrittiva sulla quale verteva la causa ( una campagna per la promozione dell' acquisto e della vendita di prodotti irlandesi ) era addebitabile al governo e che l' Irlanda era quindi venuta meno agli obblighi impostile dall' art . 30 ( 41 ). La prova che detta campagna era una "misura" ai sensi dell' art . 30 è desunta da una serie d' iniziative coerenti e ben ponderate dal governo, anche se la realizzazione e l' esecuzione di queste iniziative erano affidate interamente ad una società privata .
Sempre in materia di libera circolazione delle merci si può ancora ricordare la definizione che la Corte dà dei monopoli nazionali a carattere commerciale ai sensi dell' art . 37 : si tratta in particolare di tutte le "situazioni in cui le autorità nazionali sono in grado di controllare o di dirigere gli scambi fra gli Stati membri o d' influire su di essi in misura rilevante, mediante un organo istituito a tale scopo o un monopolio delegato ". Tra di esse rientra "la situazione in cui il monopolio è esercitato da un' impresa o da un gruppo d' imprese ovvero da enti locali dello Stato, come i comuni" ( 42 ). Qualsiasi mezzo impiegato dalla pubblica autorità per influire sulla circolazione delle merci, indipendentemente dal se l' organo "utilizzato" sia di diritto pubblico o di diritto privato, ricade quindi nella sfera d' applicazione dell' art . 37 .
16 . Come ho già detto, questi esempi rispecchiano sempre l' intento di dare alla nozione di "Stato" un "effetto utile" vale a dire un contenuto che meglio consenta di realizzare hic et nunc le finalità della disciplina in questione . In funzione di questo obiettivo si potrà o interpretare la nozione di "Stato" in senso ampio (( ad esempio in correlazione con gli aiuti ai sensi dell' art . 92 ( v . sopra, punto 12 ) o con i compiti delle pubbliche autorità ( v . sopra, punto 13 ) o con i monopoli nazionali ai sensi dell' art . 37 ( v . sopra, punto 15 ) )), oppure fare una distinzione a seconda che lo Stato agisca in questa o quella veste (( ad esempio, per quanto riguarda la trasparenza dei rapporti tra gli Stati membri e le imprese pubbliche, distinguendo tra lo Stato che agisce come pubblica autorità e lo Stato che agisce come proprietario ( v . sopra, punto 12 ) e, per quanto riguarda la riscossione dell' IVA, distinguendo tra la veste di autorità pubblica e quella di soggetto passivo - persona privata ( v . sopra, punto 14 ) )).
E' opportuno sottolineare ancora un altro punto : ogniqualvolta, tenuto conto dello scopo perseguito, si debba interpretare la nozione di "Stato" in senso ampio, si usano i parametri del controllo di fatto, dell' influenza dominante e della possibilità di cui dispone la pubblica autorità di impartire istruzioni vincolanti, indipendentemente dalle modalità (( tramite la proprietà, la partecipazione finanziaria, la subordinazione amministrativa o mediante disposizioni di legge ( v . sopra, punti 12, 13 e 15 ) )). E' in un ordine di idee un po' diverso, pur se parallelo, che si colloca il criterio adottato nella sentenza Buy Irish ( v . sopra, punto 15 ), vale a dire la possibilità di imputare al governo una determinata pratica . Si parte quindi ogni volta dall' idea che alla base vi è un elemento di potere pubblico ( definito in senso lato come comprendente tutte le autorità centrali e locali ) che, sotto il profilo dell' applicazione della disciplina in questione, trasmette, tramite il controllo o l' influenza che esercita, il suo "carattere di pubblica autorità" ad altri organismi o atti, anche se questi rientrano nel diritto privato .
Valutazione dei punti di vista dei partecipanti al procedimento
17 . Alla luce di quanto precede, esaminerò e commenterò ora succintamente le osservazioni presentate alla Corte .
Le appellanti nella causa principale caldeggiano un' interpretazione ampia della nozione di "Stato ". Si basano a questo proposito sulle citate conclusioni dell' avvocato generale Sir Gordon Slynn per la sentenza Marshall e sulla sentenza Costanzo . Esse respingono il criterio della pubblica autorità basato soltanto sulle "funzioni classiche dello Stato", in quanto una valutazione di quello che costituisce o meno una "funzione di Stato" provocherebbe disparità tra gli Stati membri e incertezze nell' applicazione . Esse respingono anche l' idea che solo gli organi della Corona o quelli le cui attività presentano carattere non commerciale siano considerati pubbliche autorità .
Pur se nelle loro osservazioni le appellanti nella causa principale non si avvalgono di termini così recisi, esse partono tuttavia in pratica dall' idea che qualsiasi impresa effettivamente controllata dalla pubblica autorità, come la BGC all' epoca dei fatti di causa, deve rientrare nella nozione di "Stato ". Enunciato in termini così netti, questo punto di vista mi pare eccessivo, specie in quanto comprende ogni controllo della pubblica autorità, anche allorché sia estraneo alla materia alla quale si riferisce la carenza dello Stato membro nella trasposizione di una disposizione determinata di una direttiva nel proprio ordinamento nazionale .
18 . L' appellata nella causa principale adotta un punto di vista restrittivo . Partendo dal principio che lo Stato non può trarre vantaggio dalla propria negligenza o carenza, propone di includere nella nozione di "Stato" i tre poteri definiti secondo la concezione di Montesquieu, ivi compresi gli organi che esercitano le competenze di questi tre poteri in forza di una delega . In tutti gli Stati membri, il mantenimento dell' ordine pubblico fa parte di tali competenze .
Non ritengo che il criterio della delega ( al quale se ho ben compreso è vincolato lo status di "agente della Corona ") sia un criterio idoneo per risolvere il problema di cui ci occupiamo . Anzitutto questo criterio è strettamente connesso alla struttura dello Stato : è soprattutto nei paesi a struttura federale - nei quali più autorità sono dotate di poteri autonomi - che si rivela difficilmente applicabile, sicché non è idoneo a costituire la base di uno schema di valutazione comunitario . A mio avviso, la distinzione tra i compiti classici e non classici dell' autorità pubblica, cui si ricorre a questo proposito, è del pari di scarsa utilità ( v . in prosieguo, punto 19 ). Infine un criterio fondato sulla "delega" mi pare soprattutto incompatibile con l' ampia interpretazione data dalla Corte, ad esempio nelle sentenze Johnston e Costanzo ( v . sopra, punti 7 e 8 ), che interpretano in senso ampio il principio "nemo auditur", il che fa sì che la carenza dell' autorità pubblica effettivamente inadempiente può venir opposta anche ad altre autorità pubbliche del tutto indipendenti dalla prima . E' d' altra parte significativo che l' appellata nella causa principale non citi la sentenza Costanzo .
19 . Le osservazioni del Regno Unito ricalcano quelle dell' appellata . Il rappresentante del Regno Unito ha sostenuto all' udienza che due categorie di enti possono rientrare nella nozione di "Stato" ai sensi della sentenza Marshall : quelli che svolgono direttamente o come agenti le funzioni legislative, giurisdizionali ed esecutive classiche dello Stato e quelli che svolgono altre funzioni ( come l' erogazione del gas ), allorché lo Stato abbia deciso di assumere direttamente queste funzioni oppure di delegarle . Orbene, il fatto che, nel caso della BGC, organi dello Stato esercitassero un certo controllo non basterebbe a far rientrare la BGC nella nozione di "Stato ": infatti, il controllo non è un criterio determinante .
Incontriamo qui, nuovamente, le stesse difficoltà già esposte in precedenza : che cosa comprende esattamente la funzione classica ( in particolare la funzione esecutiva ) dello Stato? Secondo il Regno Unito il garantire la pubblica sicurezza rientra in tale funzione ( anche se questa può in una certa misura venir "privatizzata" trasferendola a servizi di sicurezza ufficialmente riconosciuti ), ma non vi rientra l' erogazione dell' acqua, del gas e dell' elettricità, pur se in uno Stato assistenziale moderno questi servizi hanno un' importanza essenziale per la popolazione e per l' industria . E cosa si deve dire della sanità pubblica che, secondo la sentenza Marshall,rientra nella funzione dello Stato pur se, come rileva la Commissione nelle sue osservazioni scritte, l' assistenza sanitaria è stata in larga misura "privatizzata" in taluni Stati membri? Il Regno Unito include tuttavia la "Health Authority", di cui trattavasi nella causa Marshall, nella nozione di Stato, tra l' altro perché i dipendenti di questa autorità sono "agenti della Corona ". Ciò ci riporta alla nozione di delega, la cui inidoneità a costituire il fondamento di uno schema comunitario è già stata sottolineata ( v . sopra, punto 18 ).
Tuttavia, l' obiezione principale contro il punto di vista caldeggiato è, nuovamente, che esso non spiega perché la carenza dello Stato membro non possa venir opposta ad altri organismi che svolgono una funzione pubblica senza far parte dello Stato ( nel senso classico del termine ) o senza esser stati delegati dallo Stato, tenuto conto delle ipotesi già citate nell' ambito della giurisprudenza Marshall .
20 . Infine, secondo la Commissione, vi sono diversi criteri in base ai quali un organo della pubblica autorità può esser ricompreso nella nozione di "Stato" per le esigenze della giurisprudenza Marshall . Vi è anzitutto il criterio dell' "esercizio di una funzione pubblica in nome dello Stato ". Questo criterio comprende imprese pubbliche costituite in settori d' attività nazionalizzati, come la BGC, le autorità che svolgono una funzione normativa, nonché le università, che rilasciano diplomi riconosciuti dai vari Stati membri . Se ci si avvale soltanto di questo criterio, sorge un problema per quanto riguarda le imprese in cui lo Stato detiene la totalità o la maggioranza delle azioni . La Commissione non vede tuttavia alcuna valida ragione di trattare un' impresa nella quale lo Stato è azionista di maggioranza diversamente da un' impresa nazionalizzata . Così essa si chiede se, oltre a questo criterio, non si debba ricorrere ad un criterio di "controllo da parte dello Stato sull' ente in questione in relazione alla materia di cui trattasi", ed esamina poi che cosa si debba intendere per controllo . Né un rilevante apporto finanziario da parte dello Stato né qualsiasi potere coercitivo bastano a questo proposito ( dato che lo Stato può anche obbligare i singoli ad agire in un determinato senso mediante una disciplina di indole generale ). Il controllo basato su un diritto conferito dalla legge non è nemmeno una soluzione soddisfacente : tutte le circostanze, ivi comprese le circostanze di fatto che rendono un controllo possibile ( in altri termini la "realtà economica "), devono essere prese in considerazione .
Dopo queste osservazioni utili che, a mio parere ci portano molto vicini alla soluzione, la Commissione conclude tuttavia che anche sulla base di questo criterio di controllo, la Royal Ulster Constabulary non rientrerebbe nella nozione di "Stato" poiché svolge le sue funzioni in modo indipendente . Essa giunge quindi alla conclusione che non pare possibile enunciare un criterio che comprenda tutte le situazioni possibili, ma che tanto il criterio dell' "esecuzione di una funzione pubblica" quanto quello del "controllo effettivo" possono far rientrare una persona, nella fattispecie un datore di lavoro, nella nozione di "Stato" ai sensi della giurisprudenza Marshall . Essa ritiene che, nella fattispecie, la BGC sia comunque un ente pubblico (" public body "), e che la soluzione da fornire al giudice a quo possa quindi limitarsi a questa categoria di enti .
Soluzione proposta
21 . Le osservazioni presentate alla Corte contengono vari elementi idonei a fornire una soluzione utile alla questione sottoposta dal giudice a quo .
Come è già stato sottolineato più volte, si deve partire dal criterio su cui si fondano le sentenze Marshall e Johnston : né lo Stato membro né qualsiasi altra pubblica autorità, incaricata di una funzione determinata da parte dello Stato membro dal quale essa trae la sua autorità, possono trarre vantaggio dalla carenza dello Stato membro nel trasporre nell' ordinamento nazionale la disposizione in questione della direttiva . Tuttavia, ci si deve chiedere a questo proposito qual è la portata esatta delle espressioni "pubblica autorità", "incaricata di una determinata funzione" e "dal quale essa trae la sua autorità ". Inoltre non è facile attribuire un senso comunitario preciso a queste espressioni : è difficile stabilire se una persona faccia parte della pubblica autorità, se una funzione determinata rientri tra le funzioni della pubblica autorità e se una persona tragga la propria autorità dallo Stato ( nel senso o meno di essere stata delegata dallo Stato ); il contenuto di queste espressioni varia notevolmente non solo da uno Stato membro all' altro e all' interno di ciascun Stato membro, a seconda delle epoche ma anche nell' ambito del diritto comunitario nella misura in cui dette espressioni vengono in esso impiegate, in funzione delle materie considerate .
Nella giurisprudenza ricordata sopra, la Corte non ha cercato - a mio giudizio giustamente - di definire queste nozioni in abstracto . Tuttavia, emerge da questa giurisprudenza che la nozione di pubblica autorità va interpretata in senso molto ampio e che tutti gli organi investiti di una qualsiasi autorità sui singoli in forza della struttura costituzionale di uno Stato membro rientrano nella nozione di "Stato ". Né il modo in cui questa autorità ( in prosieguo : la "pubblica autorità ") è organizzata né i rapporti tra i vari organi che esercitano questa autorità hanno importanza . Tenuto conto delle sentenze Marshall, Johnston e Costanzo ( nonché della precedente sentenza Auer ( 43 )), è innegabile che essi rientrano tutti nello "Stato" senza necessità di far ricorso a un qualsiasi criterio di delega o di controllo da parte di altre autorità . Questo è un punto fermo .
La questione che si pone nella causa di cui ci occupiamo è quella di stabilire fino a qual punto l' applicazione di questa giurisprudenza può venir estesa, in particolare nei confronti delle imprese, nella fattispecie delle imprese pubbliche, che non esercitano in quanto tali alcuna autorità stricto sensu sui singoli . A mio avviso tale questione si deve risolvere come segue : questa giurisprudenza può venire estesa nella misura in cui lo "Stato" ( nel senso lato, definito nel capoverso precedente ) si è attribuito una competenza che gli consente d' influenzare in modo decisivo il comportamento di persone - indipendentemente dalla loro natura, pubblica o privata, o indipendentemente dal loro settore di attività - in relazione alla materia della direttiva che non è stata debitamente attuata . Il modo in cui "lo Stato" può influenzare il comportamento di queste persone è irrilevante sotto questo profilo : de jure o de facto, ad esempio in quanto la pubblica autorità gode di un potere generale o speciale ( oppure di un semplice potere di fatto ) per impartire istruzioni vincolanti a dette persone, attraverso, o no, l' esercizio dei propri diritti di azionista, oppure per autorizzare previamente o sospendere o annullare a posteriori le decisioni adottate da dette persone o per nominare o revocare i membri dei loro organi direttivi ( o la maggioranza di essi ) o per cessare in tutto o in parte di finanziarle in modo da porre a repentaglio la loro esistenza; fermo restando tuttavia : 1 ) che questa possibilità di esercitare un' influenza deve scaturire da una competenza diversa da una competenza legislativa generale ( poiché in quest' ultimo caso tutti i singoli - soggetti a detta competenza normativa generale - rientrerebbero nella sfera d' applicazione della giurisprudenza Marshall, con la conseguenza che detta giurisprudenza fallirebbe il suo scopo ), e 2 ) che, come ho già detto, questa possibilità di esercitare un' influenza deve situarsi, tra l' altro o in particolare, nell' ambito della materia cui si riferisce la disposizione della direttiva che non è ancora stata trasposta .
Se lo "Stato" ( in senso ampio ) si è riservato questo potere di influire sul comportamento di una persona ( nella fattispecie la BGC ), tra l' altro nella materia alla quale si riferisce la disposizione in questione della direttiva, esso ha assoggettato questa persona alla propria autorità nei confronti dei singoli . Questi ultimi possono quindi invocare la mancata trasposizione della direttiva da parte dello Stato membro anche nei confronti di detta persona . Infatti, il criterio base della sentenza Marshall è di non consentire allo Stato in questione di trarre vantaggio dalla propria carenza per tutto quanto rientra nella sfera di responsabilità che si è attribuito, indipendentemente dalla persona alla quale ha delegato detta responsabilità .
22 . Tenuto conto di quanto precede, propongo di risolvere come segue la questione sollevata dal giudice a quo . I singoli possono invocare una disposizione incondizionata e sufficientemente precisa come l' art . 5, n . 1, della direttiva 76/207/CEE contro una persona o un ente, nella fattispecie una impresa pubblica, nei cui confronti lo Stato - considerato come qualsiasi ente investito di pubblica autorità, indipendentemente dai suoi rapporti con altri enti pubblici e indipendentemente dalla natura della funzione che gli è stata attribuita - assume una responsabilità che gli consente di influenzare in misura determinante e in qualsiasi modo ( escluso l' esercizio di una competenza legislativa generale ) il comportamento di detta persona o di detto ente in relazione alla materia nella quale la disposizione in questione della direttiva impone un obbligo che lo Stato membro ha omesso di trasporre nel proprio ordinamento nazionale .
Spetta ai giudici nazionali applicare questo criterio al caso concreto . Mi sia tuttavia consentito ricordare che nel caso della BGC il ministro competente poteva all' epoca dei fatti impartire istruzioni vincolanti alla BGC tanto per quanto riguardava la gestione più efficiente possibile della sua azienda quanto per quel che riguardava lo svolgimento delle proprie funzioni in generale allorché l' interesse nazionale lo richiedesse ( v . sopra, punto 3 ). Sono del parere che l' osservanza del diritto, ivi compreso il diritto comunitario che vincola qualsiasi Stato membro, è una finalità di interesse nazionale, sicché istruzioni vincolanti potevano venire impartite alla BGC per il rispetto delle disposizioni della direttiva 76/207/CEE, che non erano ancora state formalmente trasposte nel diritto nazionale al momento dei fatti . Inoltre, il ministro nominava i membri del consiglio di amministrazione della BGC e, come suppongo, poteva costringerli a dare le dimissioni, così come poteva esercitare pressioni sulla direzione dell' azienda mediante decisioni di carattere finanziario .
Mi permetto inoltre di osservare, a questo proposito, che la soluzione sopra suggerita è, mutatis mutandis, vale a dire tenuto conto delle differenze quanto agli scopi di ciascuna delle discipline, conforme alla legislazione e alla giurisprudenza in altri settori del diritto comunitario nei quali, come nella fattispecie, la nozione di Stato va interpretata in senso ampio : anche in questi settori, degli enti che non sono investiti di una pubblica autorità rientrano nella disciplina in questione allorché il loro comportamento può essere influenzato dalla pubblica autorità ( v . sopra, punto 16 ).
Questione del risarcimento del danno
23 . Nella seconda parte della questione il giudice a quo chiede se le appellanti, qualora possano invocare la direttiva in materia di parità di trattamento nei confronti della BGC, "possano esigere il risarcimento dei danni per il motivo che la prassi di pensionamento della British Gas Corporation era in contrasto con la direttiva ".
Non essendovi disciplina specifica nel diritto comunitario, tale questione va in linea di massima risolta in base al diritto nazionale dello Stato membro interessato . Tuttavia, anche in questo caso, il diritto comunitario limita in certa misura la libertà lasciata agli Stati membri di disciplinare, sotto il profilo procedurale e sostanziale, le sanzioni comminate per inosservanza degli obblighi imposti agli Stati membri da una direttiva .
Più particolarmente per quanto riguarda la sanzione per inosservanza degli obblighi scaturenti dall' art . 5, n . 1, della direttiva 76/207/CEE, di cui del pari trattasi nella presente causa, la Corte ha affermato quanto segue nel punto 28 della motivazione della sentenza von Colson del 10 aprile 1984 ( 44 ):
"la direttiva 76/207, benché lasci agli Stati membri, per reprimere la trasgressione del divieto di discriminazione, la libertà di scegliere fra le varie soluzioni atte a conseguire lo scopo, implica tuttavia che, se uno Stato membro decide di reprimere la trasgressione del divieto di cui trattasi mediante un indennizzo, questo, perché ne siano certi l' efficacia e l' effetto dissuasivo, deve comunque essere adeguato rispetto al danno subito e deve quindi andare oltre il risarcimento puramente simbolico ".
Spetta al giudice nazionale reperire nel proprio ordinamento giuridico i mezzi idonei a garantire il soddisfacimento di questa esigenza scaturente dal diritto comunitario .
Conclusione
24 . Propongo di risolvere come segue la questione sollevata dal giudice di rinvio :
"I singoli possono invocare una disposizione incondizionata e sufficientemente precisa come l' art . 5, n . 1, della direttiva 76/207/CEE contro un' impresa nei cui confronti lo Stato - considerato come qualsiasi ente investito di pubblica autorità, indipendentemente dai suoi rapporti con altri enti pubblici e indipendentemente dalla natura della funzione che gli è stata attribuita - assume una responsabilità che gli consente di influenzare in misura determinante e in qualsiasi modo ( escluso l' esercizio di una competenza legislativa generale ) il comportamento di detta impresa in relazione alla materia nella quale la disposizione in questione della direttiva impone un obbligo che lo Stato membro ha omesso di trasporre nel proprio ordinamento nazionale .
La direttiva 76/207/CEE, benché lasci agli Stati membri, per reprimere la trasgressione del divieto di discriminazione, la libertà di scegliere fra le varie soluzioni atte a conseguire lo scopo, implica tuttavia che, se uno Stato membro decide di reprimere la trasgressione del divieto di cui trattasi mediante un indennizzo, questo, perché ne siano certi l' efficacia e l' effetto dissuasivo, deve comunque essere adeguato rispetto al danno subito . Spetta al giudice nazionale reperire nel proprio ordinamento giuridico i mezzi idonei a garantire il soddisfacimento di questa esigenza scaturente dal diritto comunitario ".
(*) Lingua originale : l' olandese .
( 1 ) Direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all' attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l' accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro ( GU L 39, pag . 40 ).
( 2 ) Sentenza 15 giugno 1978, Defrenne ( causa 149/77, Racc . pag . 1365 ).
( 3 ) Sentenza 16 febbraio 1982, Burton ( causa 19/81, Racc . pag . 555 ).
( 4 ) Sentenza 26 febbraio 1986, Roberts ( causa 151/84, Racc . pag . 703 ).
( 5 ) Sentenza 26 febbraio 1986, Marshall ( causa 152/84, Racc . pag . 723 ).
( 6 ) Sentenza 26 febbraio 1986, Beets-Proper ( causa 262/84, Racc . pag . 773 ).
( 7 ) V . anche le mie conclusioni nella causa C-262/88, Barber, punto 26, in fine, nonché i punti 32 e 33 .
( 8 ) L' art . 2, n . 1, del Sex Discrimination Act 1986 ha modificato queste disposizioni con effetto dal 7 novembre 1987 .
( 9 ) Prescindo qui dall' obbligo del giudice nazionale di interpretare le disposizioni nazionali in conformità al diritto comunitario ( sentenza 10 aprile 1984, von Colson, causa 14/83, Racc . pag . 1891; sentenza 8 ottobre 1987, Kolpinghuis Nijmegen, causa 80/86, Racc . pag . 3969 ), dato che il giudice proponente non ha sollevato alcuna questione in merito . Su questo punto si vedano le mie conclusioni già ricordate nella nota 7, punto 50 .
( 10 ) Racc . 1986, pag . 737 .
( 11 ) Punto 49 della motivazione .
( 12 ) Punti 55 e 52 della motivazione .
( 13 ) La British Gas plc, dopo l' abolizione del monopolio dell' erogazione di gas tramite gasdotti, è uno dei "Public Gas Suppliers" ( artt . 3 e 7 del Gas Act 1986 ).
( 14 ) V . già in questo senso la sentenza 5 aprile 1979, Ratti, punto 22 della motivazione ( causa 148/78, Racc . pag . 1629 ), e le conclusioni dell' avvocato generale Reischl a pag . 1653, nonché la sentenza 19 gennaio 1982, Becker, punto 24 della motivazione ( causa 8/81, Racc . pag . 53 ).
( 15 ) Invocato dalla Health Authority nel corso della fase orale della causa Marshall .
( 16 ) Già citate nella nota 7, punto 52 .
( 17 ) Nella sentenza 20 settembre 1988, Moormann, punti 22 e 24 della motivazione ( causa 190/87, Racc . pag . 4689 ), la Corte ha indicato le norme del Trattato che stanno alla base di questa concezione ( vale a dire l' art . 189, n . 3, e l' art . 5 del Trattato CEE ).
( 18 ) Racc . 1986, pag . 735 .
( 19 ) Ibidem .
( 20 ) Nei punti 12, 49, 50, 51 e 56 della motivazione e nel secondo punto del dispositivo nelle versioni francese, inglese, tedesca, danese e italiana sono stati usati quattro sinonimi, in quella olandese cinque . Il modo in cui queste quattro o cinque nozioni sono ripartite nei brani citati, che contengono ripetizioni divergenti nelle varie lingue, conferma il senso ampio che va attribuito alla nozione di "Stato" e sottolinea nel contempo che dall' uso dei termini in questa o quella lingua non si deve trarre la conclusione che per definire la nozione di "Stato" ci si può basare sulla terminologia giuridica di questo o quello Stato membro .
( 21 ) Sentenza 15 maggio 1986, Johnston / Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary ( causa 222/84, Racc . pag . 1651 ).
( 22 ) Punto 49 della motivazione .
( 23 ) Punto 56 della motivazione .
( 24 ) Racc . pag . 1839 .
( 25 ) Punto 31 della motivazione .
( 26 ) Un' interpretazione altrettanto ampia emerge anche da una sentenza anteriore alla sentenza Marshall, vale a dire la sentenza 22 settembre 1983, Auer ( causa 271/82, Racc . pag . 2727 ), e soprattutto dalle conclusioni dell' avvocato generale Mancini, il quale ha rilevato che una direttiva può venire invocata contro istituzioni che, pur non essendo veri e propri organi dello Stato, ne attuano in qualche modo la politica ( v . pag . 2751 ). Nella fattispecie si trattava di organizzazioni di categoria dei veterinari che erano incaricate di svolgere una funzione pubblica, vale a dire il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in altri Stati membri .
( 27 ) Citata supra, nella nota 9 . Si trattava, in quella causa, di uno Stato membro che voleva invocare nei confronti di un singolo una direttiva non ancora trasposta in diritto nazionale; la Corte ha naturalmente respinto tale pretesa, in base alla sentenza Marshall . Nemmeno questa sentenza contiene elementi attestanti che la Corte non parta dal principio che esistono solo due categorie .
( 28 ) Sentenza 22 febbraio 1990, Busseni, punti 22 e 24 della motivazione ( causa C-221/88, Racc . pag . 0000 ). Questa causa verteva sul Trattato CECA e sulle raccomandazioni che esso contempla, qualificate dalla Corte, nel punto 21 della motivazione, atti giuridici di natura simile alle direttive contemplate dal Trattato CEE .
( 29 ) V ., ad esempio, sentenza 2 febbraio 1988, Van der Kooy, punto 35 della motivazione ( cause 67/85, 68/85 e 70/85, Racc . pag . 219 ).
( 30 ) Punto 36 della motivazione .
( 31 ) Punto 37 della motivazione .
( 32 ) Punto 38 della motivazione .
( 33 ) Il corsivo è mio .
( 34 ) GU L 195, pag . 35, ampliata con la direttiva 85/413/CEE, del 24 luglio 1985 ( GU L 229, pag . 20 ).
( 35 ) Per l' applicazione di questa definizione di "impresa pubblica", come ha ricordato l' avvocato generale Mischo nelle conclusioni per la causa 118/85, "la funzione deve prevalere sulla forma ": sentenza 16 giugno 1987, Commissione / Italia ( Racc . pag . 2599 ), pag . 2617 delle conclusioni . V . anche i punti 7-15 della motivazione della sentenza .
( 36 ) GU L 185, pag . 5, da ultimo modificata dalla direttiva 89/440/CEE ( GU L 210, pag . 1 ).
( 37 ) Sentenza 20 settembre 1988, Beentjes / Paesi Bassi, punti 11 e 40 della motivazione ( causa 31/87, Racc . pag . 4635 ), e conclusioni dell' avvocato generale Darmon, punti 10-20 .
( 38 ) Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, relativa all' armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia d' imposta sulla cifra d' affari - Sistema comune d' imposta sul valore aggiunto : valore imponibile uniforme ( GU L 145, pag . 1 ).
( 39 ) Nella sentenza 17 ottobre 1989 nelle cause 231/87 e 129/88, Carpaneto Piacentino e Rivergaro ( Racc . pag . 3233 ), la Corte sottolinea, nel punto 15 della motivazione, che la citata disposizione fa una distinzione tra gli enti interessati "in quanto soggetti di diritto pubblico" e "in quanto soggetti di diritto privato ".
( 40 ) Non prendo qui in considerazione la nozione di "pubblica amministrazione" ai sensi dell' art . 48, n . 4, del Trattato che, in quanto deroga a un principio fondamentale del Trattato, deve venire interpretata restrittivamente e che, in quanto tale, ha pochi punti di contatto con la nozione di "Stato" ora in esame .
( 41 ) Sentenza 24 novembre 1982, Commissione / Irlanda, punti 29 e 30 della motivazione ( causa 249/81, Racc . pag . 4005 ).
( 42 ) Sentenza 4 maggio 1988, Bodson, punto 13 della motivazione ( causa 30/87, Racc . pag . 2479 ).
( 43 ) Sentenza 22 settembre 1983, Auer, punto 19 della motivazione ( causa 271/82, Racc . pag . 2727 ), e conclusioni dell' avvocato generale Mancini, pag . 2751 .
( 44 ) Sentenza von Colson, già citata nella nota 9, punti 26 e 23 della motivazione .
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