Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori giudici,
1 La controversia verte nel caso di specie sulla questione se le azioni assertivamente lesive compiute nei locali del Parlamento europeo a Strasburgo rientrino nella giurisdizione della Corte o del giudice nazionale francese .
2 I fatti di causa risalgono al 1984, allorché, su iniziativa del gruppo socialista, il Parlamento europeo istituì una commissione d' inchiesta sulla crescita del fascismo e del razzismo in Europa . Un ricorso presentato dal gruppo delle destre europee, rappresentato dal suo presidente Jean-Marie Le Pen, diretto all' annullamento della decisione istitutiva di tale commissione, è stato dichiarato irricevibile dall' ordinanza della Corte 4 giugno 1986 ( gruppo delle destre europee / Parlamento, causa 78/85, Racc . pag . 1753 ). Alla luce della relazione presentata dalla Commissione, il Parlamento europeo, il Consiglio, i rappresentati degli Stati membri riuniti in seno al Consiglio e la Commissione adottavano, in data 11 luglio 1986, una dichiarazione contro il razzismo e la xenofobia ( GU C 158, pag . 1 ).
3 Il gruppo socialista, nell' intento di pubblicare tale dichiarazione unitamente ai lavori della commissione parlamentare che l' avevano preceduta, dava incarico ad un giornalista tedesco, Detlef Puhl, di redigere un opuscolo, intitolato "Gegen Faschismus und Rassismus in Europa ". Tale opuscolo veniva tradotto in francese con il titolo "Non au racisme et au fascisme en Europe ". La versione tedesca conteneva una prefazione del sig . Rudi Arndt, che all' epoca era membro del Parlamento europeo e presidente del gruppo socialista, quella francese conteneva un' introduzione redatta congiuntamente dai sig.ri Rudi Arndt ed Ernest Glinne, vicepresidente del gruppo . Sulla copertina e sulla controcopertina di ciascun opuscolo erano riportati, oltre al titolo ed al nome del Puhl, l' emblema e la denominazione del gruppo socialista . l' ultima pagina della versione tedesca indicava il gruppo socialista quale "editore" (" verantwortlich "). Nella versione francese veniva precisato che il gruppo socialista era l' "editore responsabile ". La versione tedesca era stata stampata dalla ditta tedesca Thomas Druck GmbH, quella francese da una società belga, la SPRL Printéclair di Bruxelles .
4 Era stata anche commissionata ad un giornalista inglese, Andrew Bell, l' elaborazione di un opuscolo in lingua inglese, il quale, intitolato "Against Racism an Fascism in Europe" conteneva una prefazione redatta congiuntamente dai signori Arndt e Alf Lomas, membro britannico del Parlamento europeo . Sulla copertina e sulla controcopertina figurava nuovamente la denominazione e l' emblema del gruppo socialista . All' ultima pagina si precisava che copie supplementari dell' opuscolo erano disponibili presso il gruppo di lavoro del Parlamento europeo o presso la sede del gruppo socialista a Bruxelles . La stampa di tale opuscolo era stata effettuata dalla SPRL Printéclair .
5 Sembra acclarato che le tre versioni linguistiche dell' opuscolo sono state diffuse nei locali del Parlamento europeo a Strasburgo nel settembre ed ottobre 1986 .
6 Il Le Pen ed il partito politico francese di cui è presidente, "Front national", ritenendo che l' opuscolo contenesse affermazioni diffamatorie nei loro confronti, adivano il tribunal de grande instance di Strasburgo, chiedendo, a titolo di risarcimento del danno per la diffamazione subita, in base all' art . 1382 del code civil francese ed all' art . 29 della legge francese 29 luglio 1881 sulla libertà di stampa, la somma di 500 000 franchi francesi . Il ricorso era diretto contro i due giornalisti, il Puhl ed il Bell, contro l' Arndt, contro le tipografie nonché contro tredici singoli partiti socialisti e socialdemocratici dei vari Stati membri della CEE .
7 La Corte adita in prime cure respingeva la domanda degli attori nei confronti dell' Arndt in base al rilievo che questi godeva dell' immunità da procedimenti giudiziari dinanzi ai giudici nazionali prevista dagli artt . da 8 a 10 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee ( in prosieguo il "protocollo ") e che, ai sensi degli artt . 178 e 215 , n . 2, del trattato CEE solamente la Corte è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni causati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti . In ordine alla domanda diretta contro gli altri convenuti, la Corte dichiarava altresì la propria giurisdizione, ritenendo non costituirvi ostacolo la circostanza che gli opuscoli erano stati diffusi nei locali del Parlamento . Essa respingeva tuttavia la domanda rilevando che, ai sensi dell' art . 42 delle legge francese 29 luglio 1881, la responsabilità degli altri convenuti era sussidiaria rispetto a quella dell' editore, di cui era nota l' identità - il gruppo socialista -, il quale non poteva essere peraltro perseguito, non possedendo personalità giuridica .
8 Nel giudizio di appello la cour d' appel di Colmar ( seconda sezione civile ), ritenendo necessario procedere ad un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ai fini dell' "interpretazione del diritto comunitario invocato dalle parti", le sottoponeva la seguente questione :
"Se la Corte di giustizia delle Comunità europee sia competente a conoscere dei fatti sopra illustrati dal momento che sono stati commessi nei locali del Parlamento europeo a Strasburgo ".
9 Occorre, innanzitutto, definire i termini della questione, che non è formulata come questione interpretativa, né fa rinvio ad alcuna norma di diritto comunitario . La questione, attesa la sua formulazione, sembra estrinsecarsi nel chiedersi se la giurisdizione della Corte derivi dal solo fatto che i fatti di cui trattasi si siano svolti nei locali del Parlamento europeo . Si tratta di una questione diretta, la cui risposta è, a mio avviso, chiara .
10 Tuttavia, dall' esame degli argomenti delle parti e delle osservazioni del tribunal di grande instance, riassunte nella sentenza di rinvio, emerge che il giudice d' appello richiede chiarimenti anche in ordine alla questione se la giurisdizione dei giudici nazionali sia esclusa ad altro titolo, vale a dire in base alla circostanza che un gruppo politico del Parlamento europeo ( che non è parte dinanzi all' autorità giudiziaria nazionale ) assuma la responsabilità principale della pubblicazione . Il ragionamento seguito dal giudice nazionale sembra essere nel senso che il coinvolgimento del gruppo socialista potrebbe implicare la responsabilità del Parlamento o della Comunità, nel qual caso la cognizione spetterebbe alla Corte . Ne conseguirebbe, in tale ipotesi, l' impossibilità di perseguire dinanzi al giudice nazionale sia i parlamentari europei singolarmente considerati, sia i partiti politici appartenenti al gruppo, sia qualsiasi altra persona implicata nella pubblicazione, atteso che la giurisdizione del giudice francese su detti convenuti potrebbe risultare incompatibile con la giurisdizione esclusiva della Corte in materia di responsabilità extracontrattuale .
11 Si deve rilevare che si potrebbe considerare un ulteriore aspetto della questione relativa alla giurisdizione, vale a dire quello dell' estensione dell' immunità dai procedimenti nazionali di cui godono i membri del Parlamento europeo ai sensi del protocollo . Considerato che la questione sollevata dalla cour d' appel non sembra diretta ad ottenere una pronuncia al riguardo, e che né le parti della causa principale, né la Commissione deducono argomenti in merito, ritengo che tale aspetto esuli dai limiti della questione pregiudiziale .
12 Con la prima questione il giudice nazionale chiede se la giurisdizione della Corte derivi dalla sola circostanza che i fatti di cui è causa si siano svolti nei locali del Parlamento europeo . Ai sensi dell' art . 28 del trattato di fusione, le Comunità europee "godono, sul territorio degli Stati membri, delle immunità e dei privilegi necessari all' assolvimento dei loro compiti, alle condizioni definite dal protocollo allegato al presente trattato ". A termini dell' art . 1 del protocollo :
"I locali e gli edifici delle Comunità sono inviolabili . Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione . I beni e gli averi della Comunità non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte di giustizia ".
13 I convenuti della causa principale sostengono che da tali disposizioni derivi il difetto di giurisdizione delle autorità degli Stati membri, ivi compresi i giudici nazionali, sui locali delle istituzioni comunitarie, con conseguente giurisdizione esclusiva della Corte sui fatti ivi commessi .
14 Tale tesi non può essere accolta . Nessun elemento nelle disposizioni citate consente di attribuire la giurisdizione alla Corte di giustizia semplicemente in base alla circostanza che i fatti siano stati commessi nei locali della Comunità . Né il luogo in cui un fatto è stato commesso costituisce elemento rilevante ai sensi di altra norma pertinente di diritto comunitario attributiva di giurisdizione alla Corte .
15 Conseguentemente, nessuna norma pertinente di diritto comunitario esclude o restringe la giurisdizione di un giudice nazionale in ordine a fatti illeciti commessi nei locali di un' istituzione comunitaria . L' art . 1 del protocollo implica che un giudice nazionale non possa ordinare alle autorità nazionali di accedere o perquisire i locali della Comunità o di requisirne i beni senza la previa autorizzazione della Corte di giustizia . Tuttavia, nel caso di specie non si tratta di una tale misura coercitiva .
16 Con la seconda questione si chiede se nella specie possa essere invocata la responsabilità della Comunità ex art . 215, n . 2, del trattato . Ai sensi dell' art . 178 del trattato, la Corte di giustizia è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni di cui all' art . 215, secondo comma; e, ai sensi dell' art . 183 del trattato, trattasi di giurisdizione esclusiva . L' art . 215, secondo comma, dispone che :
"In materia di responsabilità extracontrattuale, la Comunità deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell' esercizio delle loro funzioni ".
17 La questione fondamentale si estrinseca nel chiedersi se gli atti di un gruppo politico possano essere imputati ad un' istituzione comunitaria - in termini concreti, al Parlamento europeo in base al fatto che i gruppi politici sono, in un senso, parte integrante del Parlamento .
18 A mio parere tale questione deve essere risolta in senso negativo . Il Parlamento europeo dispone di taluni organi rappresentativi, in particolare l' ufficio di presidenza e la Presidenza, i cui atti, purché rientranti nella sfera di competenza dell' organo, costituiscono atti del Parlamento stesso ( vedasi causa Les Verts / Parlamento europeo, causa 294/83, Racc . 1986, pag . 1339, punto 20 della motivazione; causa Consiglio / Parlamento, causa 34/86, Racc . 1986, pag . 2155, punto 8 della motivazione ). L' art . 26 del regolamento del Parlamento europeo ( GU 1981, C 90, pag . 49 ), emanato conformemente all' art . 142 del trattato CEE, prevede la costituzione di gruppi politici ed il combinato disposto di una serie di singole disposizioni di tale regolamento attribuisce ai gruppi politici un ruolo importante nel funzionamento del Parlamento . Non esiste, tuttavia, alcuna disposizione nel regolamento che autorizzi un gruppo politico ad agire in nome del Parlamento o che lasci intendere che gli atti di un gruppo politico siano imputabili al Parlamento stesso .
19 A mio parere, gli atti di un gruppo politico possono essere considerati come atti del Parlamento stesso solamente laddove siano espressamente autorizzati o approvati da detta istituzione ( ad esempio, da una risoluzione del Parlamento ) ovvero da una decisione di uno dei suoi organi rappresentativi agente nei limiti delle rispettive competenze . Nulla lascia tuttavia supporre che, nel caso di specie, una tale approvazione o autorizzazione sia stata data . Al contrario, dai fatti acclarati dal giudice nazionale emerge chiaramente che la pubblicazione dell' opuscolo rappresentava essenzialmente un atto del gruppo socialista, che agiva di propria iniziativa . Tale circostanza è apertamente dichiarata nella prefazione della versione tedesca, nella quale si afferma che il gruppo socialista, "agendo di propria iniziativa e sotto la propria responsabilità" (" unabhaengig und in eigener Verantwortnung ") ha incaricato il Puhl di redigere l' opuscolo .
20 Conseguentemente, suggerisco di risolvere la questione nel modo seguente :
"1 ) Il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee non attribuisce giurisdizione alla Corte di giustizia delle Comunità europee per determinati atti solo perché detti atti siano stati commessi nei locali di un' istituzione comunitaria, né esclude o restringe, per tale motivo, la giurisdizione del giudice nazionale in ordine agli atti medesimi .
2 ) L' art . 215, secondo comma, del trattato CEE deve essere interpretato in senso che la pubblicazione, di propria iniziativa, di un opuscolo di carattere politico da parte di un gruppo politico del Parlamento europeo non può essere considerata come atto del Parlamento europeo idoneo a far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità ".
(*) Lingua originale : l' inglese .
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