Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . Il giudice di pace del cantone di Brasschaat pone alla Corte un quesito che investe la validità di due regolamenti della Commissione, il regolamento ( CEE ) n . 2324/88 ed il regolamento ( CEE ) n . 3779/88 ( 1 ), entrambi adottati in esecuzione della sentenza 29 giugno 1988, Van Landschoot ( causa 300/86, Racc . pag . 3456 ).
2 . Questo nuovo rinvio pregiudiziale trae origine dalla stessa controversia che aveva a suo tempo dato luogo alla procedura 300/86 . Ne ricordo in sintesi gli aspetti fattuali . Il 16 settembre 1986 il sig . Van Landschoot, titolare di un' azienda mista, di produzione di cereali e di allevamento, ha venduto all' impresa di trasformazione, NV Mera, un determinato quantitativo di cerali ( 4 925 kg ) sopportando il relativo prelievo di corresponsabilità ( pari a 1 242 BFR ). Sette giorni più tardi Van Landschoot ha acquistato dall' impresa Mera alimenti per animali contenenti un quantitativo pressoché identico ( 4 575 kg ) di cereali della stessa qualità di quelli in precedenza venduti .
Ritenendo che il prelievo sopportato all' atto della vendita dei cereali fosse illegittimo, Van Landschoot agiva in giudizio nei confronti dell' impresa Mera, chiedendo il rimborso dell' onere sopportato; il giudice adito rinviava quindi alla Corte interrogandola sulla validità del regime di applicazione del prelievo di corresponsabilità quale risultante dal regolamento ( CEE ) della Commissione n . 2040/86 ( 2 ).
3 . Nella sua sentenza la Corte ha dichiarato l' invalidità dell' art . 1, n . 2, secondo comma, di detto regolamento "nella parte in cui esenta dal prelievo di corresponsabilità la prima lavorazione di cereali effettuata nell' azienda del produttore mediante impianti della stessa, se il prodotto viene usato nella stessa azienda, ma non contempla la medesima esenzione per la prima lavorazione effettuata fuori dall' azienda del produttore o mediante impianti che non fanno parte delle attrezzature agricole della stessa, se il prodotto viene usato nell' azienda ".
4 . In esito alla sentenza, la Commissione ha adottato due provvedimenti . In primo luogo, è intervenuta modificando, con il regolamento n . 2324/88, il campo di applicazione del prelievo : in virtù di tale regolamento il prelievo è dovuto per le quantità di cereali "immesse sul mercato", intendendosi per "immissione sul mercato" le "vendite ( comprese le operazioni di baratto ) da parte dei produttori" ( v . art . 1 del regolamento n . 2324/88 ); sono viceversa esentati "i produttori che fanno eseguire la prima trasformazione a terzi per la successiva utilizzazione del prodotto trasformato nella propria azienda" ( secondo "considerando" del regolamento n . 2324/88 ).
In secondo luogo, la Commissione, con il regolamento n . 3779/88, ha posto rimedio alle conseguenze derivanti dalla discriminazione accertata dalla sentenza nella causa 300/86, prevedendo che i produttori, mediante un' apposita procedura, potessero venire rimborsati degli oneri indebitamente sopportati .
A tal fine l' art . 1, paragrafo 1, del regolamento n . 3779/88 stabilisce quanto segue :
"Gli organismi competenti designati dagli Stati membri rimborsano, anteriormente al 30 giugno 1989, ai produttori, su richiesta di questi ultimi, gli importi dei prelievi di corresponsabilità trattenuti :
- sulle operazioni di trasformazione per conto del produttore di cui all' articolo 1, paragrafo 2, seconda frase del regolamento ( CEE ) n . 2040/86, il cui prodotto ottenuto è stato utilizzato ai fini dell' alimentazione animale nell' azienda del produttore;
- sulle operazioni di trasformazione di cereali consegnati o messi a disposizione di un' impresa da un produttore ( lavoro per conto terzi ) in vista di una utilizzazione successiva nella sua azienda, avvenute fino al 26 luglio 1988 nel quadro dell' articolo 1, paragrafo 2, del regolamento ( CEE ) n . 1432/88" ( 3 ).
In sintesi dunque la situazione è la seguente .
Un produttore di cereali può chiedere un rimborso alla stregua del regolamento n . 3779/88 e, più in generale, è esentato dal prelievo, in virtù del regolamento n . 2324/88, qualora i cereali siano stati trasformati, per suo conto, da un terzo e siano poi stati utilizzati nella sua azienda per l' alimentazione animale .
Per contro, non v' è diritto al rimborso e, in generale, il prelievo è dovuto, qualora il produttore abbia venduto, e dunque "immesso sul mercato" i cereali, ancorché, successivamente, abbia acquistato alimenti per animali a base di cereali della stessa qualità di quelli in precedenza venduti .
5 . E' sulla legittimità di questa differenza di trattamento che il giudice di pace del cantone di Brasschaat torna ad interrogare la Corte .
Prima di esaminare nel merito la questione posta dal giudice a quo, è opportuno precisarne la portata .
Anzitutto occorre rilevare che la domanda di rimborso del prelievo che forma oggetto della controversia principale è stata proposta nel quadro di una procedura di diritto interno e non dell' apposita procedura "comunitaria" di cui al regolamento n . 3779/88 .
Al riguardo, credo ci si possa limitare a due osservazioni .
In primo luogo, il regolamento n . 3779/88 prevede e disciplina la possibilità che i produttori si rivolgano direttamente agli organismi nazionali competenti per ottenere il rimborso del prelievo indebitamente sopportato; questa facoltà è prevista anche, se non soprattutto, nell' interesse dei produttori stessi ed in particolare di coloro che, non avendo contestato il pagamento del prelievo dinanzi alle giurisdizioni nazionali, al momento della pronuncia nella causa 300/86 non erano più in termini per agire sulla base delle procedure di diritto interno . Ciò posto ed in mancanza di esplicite disposizioni nel regolamento stesso, v' è da ritenere che la procedura "comunitaria" da questo prevista non esclude la facoltà degli interessati di ricorrere, in vista dello stesso scopo ( l' ottenimento del rimborso ), a procedure di diritto interno .
In secondo luogo, pur collegandosi ad un quadro procedurale diverso da quello contemplato dal regolamento, il giudice a quo, nello statuire sulla domanda sottopostagli, dovrà comunque fare applicazione delle disposizioni sostanziali del regolamento n . 3779/88, che definiscono le ipotesi in cui il diritto al rimborso ( non importa come esercitato ) sussiste . Non v' è dubbio quindi che la questione della validità di tali disposizioni è essenziale per la soluzione della controversia principale .
Ora, a questo riguardo, va rilevato che le disposizioni cui il giudice a quo si riferisce nella domanda pregiudiziale sono quelle di cui all' art . 1, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento n . 3779/88, vale a dire quelle inerenti al rimborso dei prelievi versati in conformità al regime di percezione introdotto con il regolamento della Commissione n . 1432/88 .
Tuttavia è evidente che il quesito pregiudiziale va piuttosto riferito alle disposizioni di cui al primo trattino della stessa norma, atteso che il prelievo in lite è stato versato conformemente al precedente sistema di percezione, previsto dal regolamento n . 2040/86 .
In ogni caso, mi sembra che l' art . 1, paragrafo 1, del regolamento n . 3779/88, pur distinguendo fra operazioni realizzate sotto l' imperio di due regimi applicativi diversi, preveda un' unica ipotesi, comune ai due regimi, in cui il diritto al rimborso sussiste, e cioè quella di operazioni di trasformazione effettuate da un terzo "per conto" del produttore di cereali . La Corte pertanto è in sostanza chiamata a pronunciarsi sulla validità dell' intero art . 1, paragrafo 1, e non di una sua parte ( quale che sia quella pertinente ).
A ciò va aggiunto che la questione di validità in discorso necessariamente investe anche le norme del regolamento n . 2324/88 che, sempre in esecuzione della sentenza nella causa 300/86, hanno modificato il campo di applicazione del prelievo . Ciò risulta dalla stessa ordinanza del giudice di rinvio ed è del resto evidente, in quanto la portata del diritto al rimborso si definisce necessariamente per relationem rispetto alla portata del prelievo, e viceversa .
In sintesi, dunque, la questione che la Corte è chiamata ad esaminare mi sembra, in sostanza, la seguente : se costituisce violazione del principio di eguaglianza la circostanza che, in virtù della legislazione comunitaria in vigore, siano esentati dal prelievo di corresponsabilità i produttori che abbiano fatto trasformare i cereali, per proprio conto, da un trasformatore industriale ed abbiano poi utilizzato i prodotti lavorati, come alimenti per animali, all' interno della propria azienda, mentre gli stessi produttori sono soggetti al prelievo qualora vendano i cereali ad un' impresa di trasformazione e successivamente acquistino, per utilizzarli all' interno della propria azienda, alimenti per animali a base di cereali della stessa qualità di quelli in precedenza venduti .
6 . Entrambe le parti nella controversia principale, il giudice a quo ed il governo italiano ritengono che non solo l' ipotesi della lavorazione per conto terzi, ma anche quella in cui i cereali sono venduti, per essere poi riacquistati dal produttore sotto forma di alimenti per animali, dovrebbero essere esentate dal prelievo : limitare viceversa l' esenzione soltanto alla prima di tali ipotesi comporterebbe una discriminazione incompatibile con il diritto comunitario e, soprattutto, in contrasto con il chiaro dettato della sentenza nella causa 300/86 .
Alla stregua di tale sentenza, infatti, il criterio per stabilire la portata dell' esenzione in parola sarebbe quello dell' utilizzazione dei cereali ( trasformati ) all' interno dell' azienda di produzione . Risulterebbe viceversa del tutto irrilevante il tipo di rapporto giuridico-economico instauratosi fra gli operatori economici interessati, vale a dire il produttore-allevatore, da un lato, e l' impresa di trasformazione, dall' altro : sia che quest' ultima abbia lavorato i cereali "per conto" del produttore, sia che li abbia comprati, vendendo successivamente i prodotti trasformati, in ogni caso i cereali risulterebbero consumati dallo stesso soggetto che li ha prodotti e di conseguenza sarebbe giustificato non assoggettarli al prelievo di corresponsabilità .
7 . Il nucleo essenziale della tesi sostenuta dalle parti sopra citate consiste dunque nel rilievo secondo cui il legislatore comunitario avrebbe disconosciuto il tenore e la portata della sentenza nella causa 300/86 . Occorre quindi esaminare anzitutto quale sia il criterio dell' esenzione dal prelievo enunciato da tale sentenza, per verificare poi se la regolamentazione litigiosa ne abbia dato corretta applicazione .
Al riguardo, va ricordato che nella citata sentenza la Corte ha affermato che "lo scopo della disciplina comunitaria in fatto di prelievo di corresponsabilità è quello di limitare le eccedenze strutturali di cereali sul mercato"; e che "questo scopo giustifica il sottoporre al prelievo solo la lavorazione di cereali messi sul mercato, dato che solo in questo caso aumentano le eccedenze sul mercato, giacché le partite di cereali smaltite in circuito chiuso non contribuiscono a costituire eccedenze" ( punto 11 della motivazione ).
Sia da questo passaggio della sentenza, sia da quelli immediatamente successivi, risulta in termini chiari che il criterio determinante per definire la portata dell' esenzione dal prelievo risiede nella circostanza che i cereali siano o meno stati immessi sul mercato .
Egualmente evidente è la ratio di tale criterio . La Corte ha in effetti ritenuto che solo la produzione che entra nel circuito commerciale è, per ciò stesso, idonea ad influire sull' equilibrio complessivo del mercato; ne consegue che è giustificato sottoporre soltanto tale produzione all' applicazione di quel disincentivo specifico rappresentato dal prelievo di corresponsabilità . In altre parole, per poter beneficiare dell' esenzione è necessario che sia i cereali sia i prodotti di trasformazione non siano oggetto di scambi commerciali .
8 . Ciò posto, mi sembra innegabile che la regolamentazione litigiosa costituisca una fedele traduzione del criterio enunciato nella sentenza . Non vi è dubbio, infatti, che nell' ipotesi in cui i cereali vengano lavorati da un trasformatore industriale, per conto del produttore, tanto i cereali, quanto gli alimenti per animali che ne risultano, non sono immessi sul mercato . Il produttore conserva in effetti la proprietà dei cereali stessi per tutta la lavorazione e fino al consumo, mentre l' impresa che li lavora interviene soltanto in qualità di prestatore di un servizio in vista della trasformazione in alimenti per animali .
Per converso, nell' ipotesi oggetto della controversia principale ( vendita dei cereali e successivo acquisto di alimenti per animali ), si verifica una duplice immissione nel circuito commerciale : una prima volta, nel momento in cui il produttore agricolo decide di vendere i cereali ad un' impresa di trasformazione, trasferendo a quest' ultima la proprietà degli stessi ed il relativo rischio economico; ed una seconda volta, nel momento in cui il produttore decide poi di acquistare alimenti per animali a base di cereali, piuttosto che altri prodotti concorrenti . Si tratta di due transazioni commerciali reciprocamente autonome, che si svolgono su due mercati distinti e che dipendono in definitiva dalle condizioni esistenti su tali mercati e dalle relative valutazioni dei soggetti interessati . Tali transazioni, per la loro stessa natura, influiscono sull' equilibrio complessivo dei mercati coinvolti ed in primis sul mercato dei cereali .
Vi è pertanto da ritenere che la regolamentazione litigiosa, nella misura in cui limita l' esenzione dal prelievo alle sole partite di cereali trasformate "per conto" del produttore - vale a dire le uniche che possono considerarsi realmente "smaltite in circuito chiuso" e non mediante il normale circuito commerciale - sia perfettamente coerente con il criterio enunciato dalla sentenza nella causa 300/86 .
9 . D' altra parte, non si vede su che base potrebbe giustificarsi un' estensione dell' esenzione anche all' ipotesi oggetto della controversia principale, attesa la differenza obiettiva che, dal punto di vista dell' incidenza sul mercato, quest' ipotesi presenta rispetto a quella della lavorazione "per conto" del produttore .
Come si diceva, infatti, la vendita dei cereali incide sull' offerta globale e si riflette sul livello dei prezzi . Vi è dunque un effetto diretto sull' equilibrio del mercato . E' vero che il successivo acquisto di alimenti per animali contenenti cereali della stessa qualità di quelli in precedenza venduti può, almeno in determinate circostanze, produrre effetti di segno opposto, nella misura in cui può contribuire a sostenere la domanda ed i prezzi sul mercato dei cereali . Ma è anche vero che non si può assumere per certo che l' acquisto di alimenti per animali sia sempre idoneo a "neutralizzare" del tutto le conseguenze economiche dell' immissione dei cereali sul mercato . L' acquisto degli alimenti per animali è infatti un' operazione che si verifica su un mercato a valle e che si ripercuote solo in via indiretta sul mercato, a monte, dei cereali, e cioè solo attraverso il comportamento e le scelte dei trasformatori industriali .
Se dunque la vendita dei cereali contribuisce direttamente a costituire eccedenze, non è detto che l' acquisto di alimenti per animali a base di cereali da parte del produttore compensi necessariamente, e quindi neutralizzi, tale effetto .
Mi sembra pertanto che sia obiettivamente giustificato prevedere l' esenzione soltanto nell' ipotesi della lavorazione per conto terzi ( in cui i cereali non entrano affatto nel mercato ) e non, viceversa, in quella, oggetto della causa principale, in cui i cereali entrano nel normale circuito commerciale, ancorché siano successivamente acquistati e consumati dallo stesso produttore sotto forma di alimenti per animali .
Prevedere, per converso, un indentico trattamento per queste due ipotesi, malgrado la differenza oggettiva che le caratterizza, equivarrebbe a disconoscere la logica cui il sistema del prelievo si ispira, logica che impone, come risulta chiaramente dalla sentenza nella causa 300/86, di applicare il prelievo, allo scopo di disincentivarne la produzione, ai soli cereali immessi sul mercato .
10 . E' del resto evidente che una diversa soluzione verrebbe altresì ad alterare radicalmente il sistema di applicazione del prelievo di corresponsabilità . Infatti, a voler sviluppare coerentemente e sino in fondo l' argomentazione delle parti nella controversia principale, si dovrebbe ammettere che il prelievo non è dovuto, e va quindi rimborsato, indipendentemente dal tempo intercorso fra la vendita dei cereali e l' acquisto di alimenti per animali e, in ultima analisi, anche qualora il produttore acquisti alimenti per animali da un' impresa di trasformazione diversa da quella cui aveva venduto i cereali; in ogni caso infatti egli avrebbe utilizzato nella propria azienda cereali della stessa qualità di quelli in precedenza immessi sul mercato ed avrebbe dunque contribuito, sia pur a distanza di tempo, a dare uno sbocco ai cereali da lui stesso prodotti e commercializzati . Ora, simili conseguenze appaiono chiaramente in contrasto con la ratio del regime del prelievo che, almeno nel suo assetto attuale, mira essenzialmente, mediante una riduzione dei redditi percepiti sulla vendita dei cereali, a disincentivare la produzione immessa sul mercato ( 4 ).
11 . Alla luce di tali considerazioni suggerisco di rispondere come segue al quesito posto dal giudice nazionale : l' esame della questione pregiudiziale non ha messo in luce elementi atti ad inficiare la validità dei regolamenti della Commissione n . 2324/88 e n . 3779/88 .
(*) Lingua originale : l' italiano .
( 1 ) GU L 202 del 26.7.1988, pag . 39; GU L 332 del 2.12.1988, pag . 17 .
( 2 ) GU L 173 del 30.6.1986, pag . 65 .
( 3 ) GU L 131 del 27.5.1988, pag . 37 .
( 4 ) V . conclusioni nella sentenza 26 giugno 1990 ( causa C-8/89, Racc . pag . I-2515 ).
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