Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Col presente ricorso, la Commissione agisce per la constatazione dell' inadempimento, da parte della Repubblica italiana, degli obblighi impostile in forza degli artt. 9, 12, 13 e 16 del Trattato CEE, in quanto essa esige da ciascuna ditta singolarmente, in caso di servizi resi contemporaneamente a più ditte all' atto dell' espletamento delle formalità doganali nell' ambito di scambi intracomunitari, il pagamento di un corrispettivo sproporzionato rispetto al costo dei servizi resi.
2. Va ricordato, preliminarmente, che le norme italiane in questione riguardano le indennità dovute dalle ditte nel caso in cui le formalità doganali vengano espletate al di fuori del circuito doganale e dell' orario normale di servizio.
3. La normativa in parola stabilisce che in caso di servizi resi contemporaneamente a più ditte "spetta al personale un compenso unico, commisurato alla specie e alla durata del servizio più remunerativo compiuto" e ciascuna ditta deve "corrispondere singolarmente le indennità dovute per i servizi da essa richiesti, indipendentemente dalle indennità corrisposte dalle altre ditte". Ne consegue che se ad esempio un servizio è reso contemporaneamente a cinque ditte per una durata di cinquanta minuti, ciascuna di esse sarà tenuta al pagamento di un' indennità pari ad un' ora, dato che l' indennità non è frazionabile.
4. Secondo la Commissione, questo metodo di calcolo viola il principio del divieto di tasse d' effetto equivalente, poiché non tiene affatto conto del tempo effettivamente impiegato dal personale per compiere il servizio richiesto dalle ditte interessate.
5. La Repubblica italiana confuta tale tesi facendo rilevare, innanzitutto, come le entrate annue complessive derivanti dalle indennità versate dagli operatori siano inferiori al costo che i servizi resi alle ditte determinano a carico della finanza pubblica. Né vi sarebbe, al riguardo, un sistema alternativo praticabile. Un "frazionamento" del tempo impiegato si risolverebbe nel suddividere l' indennità oraria in somme così irrisorie da rimanere assorbite dai costi amministrativi connessi a tale calcolo e, del resto, esigere l' indennità da un solo operatore sarebbe una soluzione impraticabile. Nella controreplica, il governo italiano sottolinea che l' indennità oraria richiesta agli operatori è pari ad un terzo circa degli emolumenti orari effettivamente versati al personale, di guisa che l' indennità pagata dagli operatori corrisponde in realtà ad un' indennità forfettaria per venti minuti di lavoro. In considerazione della durata media di ciascuna operazione, il metodo non sarebbe in contrasto col principio di proporzionalità.
6. Va anzitutto rilevato che la Repubblica italiana afferma, nel controricorso, che i casi in cui un servizio reso contemporaneamente a più ditte dà luogo al pagamento di più indennità riguardano specifiche ipotesi concernenti piccole partite a collettame, presentate alla rinfusa o in attesa di "imbarco", per le quali, oltretutto, sono difficilmente ipotizzabili le motivazioni d' urgenza che inducono a richiedere l' intervento della dogana fuori orario o fuori circuito doganale. Infatti, all' infuori di queste ipotesi, la quasi totalità delle operazioni compiute fuori circuito o fuori orario riguarderebbe partite appartenenti a più proprietari, viaggianti con un unico contratto di trasporto ("groupage"), regime in base al quale il raggruppatore è considerato dalla normativa italiana come un' unica ditta, presso cui va di conseguenza riscossa un' unica indennità. La Repubblica italiana sembra cioè porre in risalto il carattere eminentemente eccezionale e la limitata importanza delle ipotesi in parola.
7. La Commissione contesta l' assunto della marginalità delle suddette ipotesi, soggiungendo tuttavia che la violazione sussisterebbe anche se si trattasse di operazioni di frequenza ridotta.
8. Condivido pienamente tale punto di vista e ritengo che la Corte non debba considerare applicabile una regola de minimis, che si risolverebbe in un ridimensionamento della portata del divieto di tasse di effetto equivalente.
9. Va rilevato poi che nel corso della trattazione orale si è potuto acclarare in quali ipotesi un servizio può essere reso "contemporaneamente" a più ditte. La Commissione ha precisato che tale evenienza in realtà si verifica quando si ha l' intervento di spedizionieri in dogana che compiono simultaneamente presso gli uffici doganali le formalità richieste per conto di più operatori.
10. Ci si chiede se, in casi del genere, possa imporsi a tutte le ditte interessate il pagamento di un' indennità oraria per intero. Voi avete da tempo affermato (1) che solo gli importi richiesti agli operatori quali corrispettivi di un servizio reso si sottraggono al divieto delle tasse di effetto equivalente. Nel presente caso è pacifico che alle ditte viene reso un servizio, ma si disputa in ordine al metodo di calcolo prescelto dall' amministrazione italiana.
11. Va ricordato che voi avete ritenuto ammissibile una stima forfettaria degli oneri del controllo, quale è una tariffa oraria fissa (2). Cionondimeno, l' ammissibilità di una tariffa oraria forfettaria non implica certo che l' indennità corrispondente ad un' ora possa applicarsi forfettariamente indipendentemente dalla durata effettiva del tempo necessario agli uffici statali competenti per compiere le formalità di sdoganamento. Ora, il metodo di calcolo vigente in Italia può avere come conseguenza, ad esempio, l' esigere da quindici ditte il versamento di quindici indennità di un' ora per un servizio della durata complessiva di mezz' ora. Se ciò si verifica, il sistema di calcolo de quo si appalesa come arbitrario, non essendo in connessione alcuna col tempo effettivamente impiegato dal personale di servizio per gli operatori interessati. Stando così le cose, il corrispettivo imposto a questi ultimi non è affatto in relazione con l' onere che i servizi resi comportano per lo Stato italiano.
12. Senonché la Repubblica italiana sostiene, come si è rilevato, che l' indennità oraria rappresenta in realtà solo un terzo degli importi che l' amministrazione versa al personale quale compenso delle ore di straordinario.
13. Ci si chiede in base a quali criteri di calcolo essa pervenga a tale stima. Attenendomi ai dati indicati dallo stesso convenuto, ho potuto constatare che se è pur vero che l' indennità oraria riscossa corrisponde ad un terzo delle indennità per le ore di straordinario (3) quando il servizio viene reso fuori orario entro il circuito doganale (4), tuttavia essa ammonta a due terzi dell' indennità per le ore di straordinario quando gli impiegati doganali compiono il servizio presso le ditte (5). Indubbiamente, le indennità pagate quando a compiere le operazioni sono agenti della guardia di finanza sono più contenute, e agli agenti vengono peraltro versate anche altre indennità. In ogni caso, però, la categorica affermazione secondo cui la tariffa dell' indennità oraria corrisponde a soli venti minuti dell' indennità versata al personale andrebbe quanto meno puntellata da prove convincenti.
14. Tale rilievo mi induce peraltro a far rilevare la completa mancanza di trasparenza che caratterizza il sistema applicato in Italia e le incongrue conseguenze che esso può generare in determinate ipotesi a detrimento degli operatori, come si è chiarito con l' esempio sopra indicato. Si deve osservare, in proposito, che anche a volere accogliere l' asserzione secondo cui l' indennità costituisce solo un terzo del costo orario del servizio sopportato dallo Stato italiano, il corrispettivo imposto agli operatori eccederebbe il costo reale ogniqualvolta più di tre operatori richiedano contemporaneamente il servizio, ipotesi la cui plausibilità non viene contestata dal convenuto.
15. E' evidente che la Corte non potrebbe indirettamente pretendere sistemi in cui venga per assurdo a richiedersi il calcolo minuto per minuto, secondo per secondo del tempo effettivamente impiegato per compiere il servizio per ciascun operatore. In compenso, però, sembra tutt' altro che irragionevole che l' indennità oraria venga ripartita tra le ditte interessate. Non ritengo che il fatto di procedere a una divisione, ossia ad un' operazione di aritmetica elementare, costituisca un onere amministrativo eccessivo. Lo Stato convenuto si appiglia all' irrisorietà delle somme che esso riuscirebbe in tal caso a riscuotere. Tale argomento è privo di fondamento. Da un lato, esso condurrebbe a far sopportare agli operatori tutti gli inconvenienti del sistema prescelto, imponendo loro, se del caso, un onere sproporzionato rispetto al costo del servizio reso. Dall' altro, e soprattutto, è perfettamente lecito allo Stato italiano procedere a una rivalutazione dell' indennità oraria, se questa, come lo stesso sostiene, non corrisponde più al costo effettivo di un' ora di servizio prestata per gli operatori in questione. E' in ogni caso evidente che la normativa controversa, nell' imporre a ciascuna ditta il pagamento dell' indennità prevista indipendentemente dalle indennità pagate da altre ditte, disattende il principio di proporzionalità.
16. Conseguentemente, propongo che la Corte dichiari l' inadempimento contestato e condanni lo Stato convenuto alle spese del procedimento.
( *) Lingua originale: il francese.
( 1) Sentenze 25 gennaio 1977, Bauhuis (causa 46/76, Racc. pag. 5); 31 maggio 1979, Denkavit (causa 132/78, Racc. pag. 1923); 17 maggio 1983, Commissione / Belgio (causa 132/82, Racc. pag. 1643).
( 2) Sentenza 2 maggio 1990, Bakker (causa C-111/89, Racc. 1990, pag. I-1735).
( 3) In media 15 000 LIT, secondo il governo italiano, v. controricorso pag. 3.
( 4) 5 200 LIT, v. controricorso pag. 2.
( 5) 10 200 LIT, v. controricorso pag. 2.
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