Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Ritengo di potermi esprimere subito sulla controversia della quale si è appena conclusa la trattazione.
2. Come sapete, il Bundesfinanzhof deve pronunciarsi sulla legittimità di sei pareri doganali vincolanti. Questi ultimi riguardano apparecchi con i quali vengono eseguite, nel campo della cromatografia, operazioni che consistono essenzialmente nella misurazione di grandezze elettriche, ma che non sono limitate all' indicazione dei valori relativi a tali grandezze. La cromatografia è - come ha chiarito la Commissione - un metodo di analisi chimica grazie al quale possono essere determinate le specifiche componenti di sostanze composte. Ciò avviene sotto forma di immagini a colori (cromatogrammi) che permettono di ottenere informazioni sia quantitative sia qualitative sulla composizione di una sostanza e la funzione dell' apparecchio è quella di registrare (e quindi misurare) segnali elettrici secondo la loro intensità per poi raffrontarli con valori immessi in una memoria (programmi) e così valutarli. Quest' ultima operazione trascende, dunque, la mera indicazione del valore misurato.
3. L' Oberfinanzdirektion di Berlino, resistente nella causa principale, ritiene che siffatti apparecchi siano da classificare nella voce 9030 81 90 della nomenclatura combinata (1). Tale voce ricomprende, tra gli altri, gli apparecchi per la misurazione o il controllo di grandezze elettriche con dispositivo di registrazione. Per contro, la ricorrente nella causa principale sostiene che essi rientrano nella voce 8471 20, nella quale sono menzionate, tra l' altro, le macchine automatiche per l' elaborazione dell' informazione, numeriche.
4. Il giudice proponente ritiene che sia improbabile una classificazione nella voce 9030, alla luce del tenore letterale di quest' ultima come pure dell' accezione comunemente attribuita alle definizioni in essa contenute, in quanto possono considerarsi apparecchi per la misurazione soltanto gli apparecchi specificamente concepiti per misurare e per indicare i valori della grandezza misurata.
5. La ricorrente nella causa principale ha poc' anzi richiamato gli argomenti che aveva presentato dinanzi al Bundesfinanzhof e con i quali aveva sostenuto che gli apparecchi controversi non erano adatti per la misurazione di grandezze elettriche, quanto piuttosto per la trasmissione di dati fisici che presentano utilità reale. Essa fa rilevare, a titolo di esempio, che persino un telefono impiega, per la trasmissione a distanza di segnali acustici una tensione elettrica: nondimeno non v' è chi definirebbe il telefono come apparecchio per la misurazione della tensione elettrica. Seguendo il ragionamento della resistente, in ogni trasmissione di dati su una base elettrica od elettromagnetica il ricevitore sarebbe, in linea di principio, un apparecchio per la misurazione di grandezze elettriche. Sarebbe evidente che un criterio del genere è artificioso.
6. Anche la Commissione ha considerato possibile un' interpretazione della predetta voce doganale secondo cui esulano dalla medesima gli apparecchi la cui classificazione doganale è controversa nella fattispecie in esame. Vi è, per il vero, una serie di regolamenti della Commissione relativi alla classificazione doganale di apparecchi analoghi e paragonabili ((regolamenti (CEE) nn. 2054/83, 2334/83 e 1368/87) che dispongono diversamente, come vi è pure, parimenti in senso avversativo, una decisione della Commissione (2) in materia di classificazione doganale, adottata in conformità a un parere del comitato per la nomenclatura. Inoltre, per due dei suddetti regolamenti (3), nei quali è menzionata ancora la sottovoce 90.28 A II a) della Tariffa doganale comune, il regolamento (CEE) n. 646/89 ha stabilito che si applica ormai il corrispondente numero della nomenclatura combinata.
7. Tuttavia la stessa Commissione ha ammesso che quanto sopra non ha più fondamento, in seguito alla pronuncia della sentenza della Corte di giustizia nella causa 19/88 (4). In quella sentenza la Corte ha ritenuto, a proposito dell' interpretazione della voce 90.28 A della Tariffa doganale comune, che fossero apparecchi per la misurazione di grandezze elettriche soltanto quelli specificamente concepiti per la misurazione, escludendo invece gli apparecchi nei quali la misurazione ha luogo solo per il controllo di componenti elettroniche.
8. Talché deve negarsi, sulla base di questa sentenza, che le merci importate abbiano natura di apparecchi di controllo di grandezze elettriche.
9. Nel presente procedimento nulla si è addotto che possa far dubitare della correttezza della suddetta sentenza. Si deve pertanto effettivamente constatare che le cennate disposizioni classificatorie sono invalide - come suppone il giudice proponente - in quanto non conformi al disposto del regolamento (CEE) del Consiglio n. 97/69, relativo alle misure da adottare per l' applicazione uniforme della nomenclatura della Tariffa doganale comune. Detto regolamento dispone che le norme esplicative della Tariffa doganale comune non possono essere in contrasto con il testo di quest' ultima (5).
10. Come si è già rilevato, il funzionamento degli apparecchi controversi consiste nel misurare segnali elettrici di apparecchi d' analisi, nel trasformare detti segnali in dati numerici e nel confrontarli con dati preprogrammati. I valori elettrici, invece, non vengono indicati; essi vengono piuttosto impiegati per finalità ulteriori. Per tale motivo deve negarsi la loro appartenenza alla categoria degli apparecchi per la misurazione di grandezze elettriche di cui alla voce 9030 della nomenclatura combinata.
11. Quanto sopra esclude, come ha osservato la Commissione, che detti apparecchi siano destinati al controllo di grandezze elettriche, appunto perché non concepiti specificamente per il controllo della presenza di grandezze elettriche e per la rilevazione delle loro caratteristiche.
12. Conseguentemente, la questione pregiudiziale dev' essere risolta nel senso che una corretta interpretazione della voce 9030 della nomenclatura combinata non consente di ricomprendere in essa apparecchi analizzatori microcomandati per la cromatografia del tipo descritto nell' ordinanza di rinvio.
(*) Lingua originale: il tedesco.
(1) Regolamento (CEE) della Commissione 21 settembre 1988, n. 3174, che modifica l' allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa doganale comune (GU L 298 del 31.10.1988, pag. 1).
(2) GU 1986, C 102, pag. 8.
(3) Regolamenti (CEE) nn. 2054/83 del 17 agosto 1983 (GU L 224, pag. 4) e (CEE) 2334/83 del 26 luglio 1983 (GU L 202, pag. 7).
(4) Sentenza 28 febbraio 1989, International Container et Transport (ICT) e a. / Direction générale des douanes et droits indirects di Roissy (causa 19/88, Racc. pag. 577) (pubblicazione sommaria).
(5) Regolamento (CEE) del Consiglio 16 gennaio 1969, n. 97/69, GU L 14, pag. 1.
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