Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Il Bundesfinanzhof vi sottopone una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione della nomenclatura della Tariffa doganale comune al fine di stabilire se una merce composta per il 39,4% di succo d' arancia e per il 60,6% di zucchero vada classificata come "succo di frutta (...) addizionato di zucchero" ai sensi della voce 20.09 di detta nomenclatura. La notevole proporzione di zucchero nella composizione di questo prodotto ha indotto l' organo giudiziario nazionale a dubitare della possibilità di considerare che esso possa essere classificato nella voce di cui trattasi.
2. Osservo innanzitutto che dal combinato disposto della nota complementare n. 5 del capitolo 20 della nomenclatura combinata - la quale prevede in sostanza che il succo d' arancia può avere un tenore naturale di zucchero fino al 13% - e delle sottovoci 20.09-1191 e 20.09-1991 - le quali si riferiscono espressamente a succhi d' arancia aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30% - risulta che un succo d' arancia il cui tenore di zucchero sia superiore al 43% rientrerebbe nella voce 20.09. Peraltro, le note del consiglio di cooperazione doganale relative al capitolo 20 stabiliscono espressamente che succhi di frutta ai quali è stato aggiunto zucchero possono essere classificati come "succhi di frutta (...) addizionati di zucchero" solo se conservano la loro caratteristica originale.
3. La Commissione reputa che il prodotto di cui trattasi non possa essere classificato nella voce 20.09 dato che esso contiene oltre il 50% di zucchero. Essa ritiene appropriata per la classificazione della merce controversa la voce 21.06 "preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (...)". Non condivido tale opinione per i seguenti motivi.
4. Senza dubbio si può pensare che, anche quando nel testo della voce non sia espressamente stabilito alcun limite superiore di zucchero, possa esservi una soglia oltre la quale non si potrebbe considerare conservata la caratteristica originaria del succo d' arancia. Tornerò su questo punto. Per ora osservo che il limite del 50% suggerito dalla Commissione è lungi dall' essere convincente.
5. Rilevo in primo luogo che, sebbene le note esplicative limitino espressamente il quantitativo di dolcificanti diversi dallo zucchero a quello che è necessario per una normale dolcificazione dei succhi di frutta, siffatto limite non è stabilito proprio per lo zucchero. Questa mancanza di una soglia è tanto più significativa in quanto secondo la lettera della nomenclatura un succo contenente oltre il 43% di zucchero va classificato nella voce "succhi di frutta (...)". In altri termini, è chiaro che il prodotto di cui trattasi, anche con un quantitativo di zucchero di gran lunga superiore a quello necessario per dare al succo di frutta il suo sapore naturale, rientra nella voce "succhi di frutta (...) addizionati di zucchero". La nomenclatura attribuisce quindi conseguenze all' aggiunta di zucchero diverse da quelle dell' aggiunta di altri dolcificanti. Un succo di frutta può essere "troppo" dolce - rispetto al suo sapore normale - pur essendo classificato nella voce 20.09, mentre una presenza "eccessiva" di dolcificanti osterebbe ad una classificazione in detta voce.
6. La Commissione ritiene tuttavia che il quantitativo di zucchero contenuto nel prodotto di cui trattasi impedisca il suo consumo nel suo stato attuale, vale a dire non diluito, anche da parte di un consumatore che preferisca i sapori molto dolci; da ciò consegue per la Commissione che non si tratta quindi di succo di frutta ai sensi della voce 20.09.
7. Questa tesi non mi convince. Innanzitutto, come rileva molto giustamente nelle sue osservazioni l' attrice nella causa principale: "il criterio determinante per la classificazione doganale delle merci va ricercato di regola nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive quali risultano dalla formulazione della voce tariffaria e delle note concernenti le sezioni o i capitoli della Tariffa doganale comune" (1).
8. Orbene, in nessuna di dette disposizioni figura, nel caso di specie, il benché minimo riferimento al criterio secondo cui i prodotti della voce 20.09 devono poter essere consumati direttamente. Proprio al contrario, le note del consiglio di cooperazione doganale fanno espressamente riferimento alla classificazione nella voce 20.09 di succo di frutta sotto forma di cristalli o di polvere solubile nell' acqua. Inoltre, e soprattutto, il fatto che rientrino innegabilmente in detta voce succhi di frutta contenenti oltre il 43% di zucchero stabilisce chiaramente che prodotti troppo dolci secondo il sapore normale per essere consumati senza diluizione devono proprio essere classificati come "succhi di frutta (...) addizionati di zucchero".
9. Peraltro, il riferimento della Commissione al principio interpretativo generale n. 3 della Tariffa doganale comune non sembra molto pertinente per sostenere la propria tesi. Senza dubbio, oltre il 50%, lo zucchero costituisce matematicamente la maggior parte della composizione del prodotto. Il prodotto va classificato per questo "in base alla materia (...) che (gli) conferisce la sua caratteristica essenziale"? In caso affermativo, è lo zucchero che conferisce al prodotto la sua caratteristica essenziale? E, pur ammettendo che si possa rispondere positivamente a tale quesito, conclusione del resto molto contestabile, non occorrerebbe perciò classificare il prodotto nella voce del capitolo 17 "Zuccheri e prodotti a base di zuccheri"? Se si seguisse il ragionamento della Commissione a tal riguardo, dalla sua tesi si dovrebbero desumere conseguenze inadeguate per il prodotto di cui si discute, e d' altronde molto diverse da quanto essa stessa peraltro suggerisce.
10. In ogni caso, sembra illogico il limite del 50% suggerito dalla Commissione, e a proposito del quale essa doveva, ma soltanto all' udienza, esprimere qualche dubbio. Infatti, se un succo d' arancia "troppo dolce" - vale a dire, con oltre il 43% di zucchero - costituisce ai sensi della classificazione doganale un "succo di frutta (...) addizionato di zucchero", per quale motivo il tasso del 50% costituirebbe la soglia fatidica? Tale limite sarebbe puramente arbitrario poiché introdurrebbe una distinzione di classificazione doganale tra due prodotti, "troppo dolci" in pari grado rispetto al sapore normale del prodotto, mentre la chiara formulazione della voce non stabilisce nessun limite superiore per la quantità di zucchero. Ammettendo che succhi di frutta con aggiunta di zucchero superiore al 43% rientrano nella classificazione sotto la voce 20.09, la nomenclatura ha effettuato una scelta, forse discutibile rispetto alla nozione corrente di succo di frutta o alle definizioni accolte in campi diversi da quello del diritto doganale, ma in ogni caso inequivocabile riguardo al tipo di prodotto considerato da detta voce.
11. A tal riguardo è interessante rilevare che, nella causa Hauptzollamt Hamburg-Ericus (2), avete esaminato un prodotto praticamente identico a quello la cui classificazione si discute oggi. Si trattava infatti di un succo d' arancia che era stato dichiarato come avente un tenore di zucchero del 63%, secondo le indicazioni fornite dall' avvocato generale Warner (3). Orbene, mai, né la Commissione nelle sue osservazioni, né l' avvocato generale, né, a quanto sembra, l' amministrazione nazionale nella causa principale hanno dubitato della fondatezza della classificazione della merce considerata nella allora vigente voce 20.07 "succhi di frutta (...) con o senza aggiunta di zucchero" (4), diventata la voce 20.09. Ancora più significativamente nella parte della sentenza "Antefatti e procedimento" figura espressamente la seguente indicazione: "La tabella di cui all' allegato B del regolamento (CEE) del Consiglio 11 marzo 1969, n. 455 (5), riportata nella Tariffa doganale comune, stabiliva, per la classificazione tariffaria del succo d' arancia (...)" (6). Sicuramente va attribuita un' importanza a detta indicazione poiché, come sembra, era considerato evidente allora che un succo di frutta con una elevatissima concentrazione di zucchero costituiva certamente uno sciroppo d' arancia, eppure, come tale, rientrava nella voce "succhi di frutta (...) con o senza aggiunta di zucchero", vale a dire l' attuale voce 20.09. E' questa la soluzione che vi suggerisco in ogni caso di adottare nel caso di specie.
12. E' innegabile, e ne sono consapevole, che l' interpretazione che vi suggerisco porta a riservare un campo d' applicazione ristretto al presupposto della conservazione della caratteristica originaria del prodotto. Tuttavia esso deve riguardare, secondo me, soltanto i casi in cui il quantitativo di zucchero sia tale che il succo d' arancia si limiterebbe a colorare ed a profumare lo zucchero. Penso al riguardo, per esempio, a casi in cui il prodotto sia composto per il 90% o oltre di zucchero. Tuttavia non vi dovete pronunciare in merito e, comunque, non è questa la situazione del caso di specie.
13. Vi invito pertanto a risolvere come segue la questione pregiudiziale sollevata dal Bundesfinanzhof:
"La voce 20.09 della Tariffa doganale comune dev' essere interpretata nel senso che un prodotto composto per il 39,6% di succo d' arancia e per il 60,4% di zucchero rientra in detta voce".
(*) Lingua originale: il francese.
(1) Sentenza 8 dicembre 1977, Carlsen-Verlag GmbH (causa 62/77, Racc. pag. 2343).
(2) Sentenza 10 giugno 1975 (causa 91/74, Racc. pag. 643).
(3) Sentenza 10 giugno 1975, già citata, in particolare pag. 653.
(4) V. regolamento (CEE) del Consiglio 28 giugno 1968, n. 950, relativo alla Tariffa doganale comune (GU L 172, pag. 90).
(5) GU L 64; questo regolamento modificava proprio la voce 20.07.
(6) Sentenza 10 giugno 1975, già citata, in particolare pag. 644.
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