Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Il Sozialgericht di Stoccarda vi ha sottoposto una questione pregiudiziale per chiedervi in sostanza se la perdita dei vantaggi previdenziali connessa con la sostituzione del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71 (1) alle convenzioni internazionali bilaterali stipulate tra Stati membri sia compatibile con gli articoli 48 e 51 del Trattato CEE.
2. Alcuni particolari sulla controversia principale: il sig. Roenfeldt, cittadino tedesco, nato nel 1924, attualmente residente in territorio tedesco, ha versato contributi per l' assicurazione vecchiaia in Germania dal 1941 al 1957, poi ha lavorato in Danimarca fino al 1971, versando durante questo periodo contributi al regime previdenziale danese prima di rientrare in Germania, ove è stato assoggettato al sistema nazionale di assicurazione sociale obbligatoria.
3. Come risulta dagli atti, la convenzione tedesco-danese sulla previdenza sociale del 14 agosto 1953 stabiliva che i cittadini tedeschi che avevano lavorato in Danimarca fruivano, per il calcolo della pensione di vecchiaia versata in Germania, della presa in considerazione dei periodi maturati in Danimarca fino ad un massimo di 15 anni.
4. L' art. 45 del regolamento n. 1408/71 prescrive che venga tenuto conto da parte degli enti previdenziali competenti degli Stati membri di tutti i periodi lavorativi maturati in questi vari Stati per accertare l' esistenza del diritto a pensione. L' art. 46 dello stesso regolamento contempla una proratizzazione della pensione versata da ciascuno Stato membro in funzione della durata del lavoro effettivamente svolto sotto il regime della legislazione dello Stato stesso.
5. Si deve inoltre ricordare che, in base al suo art. 6, il regolamento n. 1408/71 surroga nell' ambito della sua sfera d' applicazione ratione personae e ratione materiae qualsiasi convenzione previdenziale che vincola due o più Stati membri.
6. Nella causa principale l' ente tedesco di previdenza sociale, che non pare metta in dubbio la necessità di tener conto dei periodi maturati dal sig. Roenfeldt in Danimarca per accertare l' esistenza del diritto a pensione, rifiuta, invece, di fissare l' importo della pensione da versarsi in Germania includendovi detti periodi. La pensione spettante all' interessato deve quindi venir calcolata proporzionalmente ai soli periodi per i quali egli ha versato contributi in Germania.
7. Orbene, l' età della pensione risulta diversa in Danimarca e in Germania. Nel primo paese essa è stata fissata a 67 anni, mentre nel secondo è di 65 con possibilità di prepensionamento a 63 anni. Di conseguenza, tenuto conto dell' analisi della sua situazione compiuta dall' autorità tedesca competente in materia, il sig. Roenfeldt fruisce di una pensione corrisposta in Germania sulla base del periodo assicurativo da lui maturato in questo paese. Egli potrà fruire di una pensione corrisposta dagli enti previdenziali danesi solo dopo aver compiuto i 67 anni.
8. E' in sostanza questa conseguenza che il sig. Roenfeldt ha impugnato dinanzi al giudice a quo. Nella questione sottopostavi da quest' ultimo si domanda se il regolamento n. 1408/71 e la normativa nazionale in questione siano compatibili con gli artt. 48 e 51 del Trattato. Bisogna però riferirsi alla motivazione della pronuncia per trarne gli elementi esatti sui quali il giudice nazionale intende nella fattispecie ottenere chiarimenti. A questo proposito la lettura della sentenza di rinvio mette in luce due preoccupazioni distinte. Anzitutto, il Sozialgericht vi chiede di interpretare l' art. 94 del regolamento n. 1408/71 per stabilire se le vecchie spettanze di pensione, maturate prima dell' adesione di uno Stato membro alla Comunità, sono soggette al regime dello Stato in cui l' interessato lavora oppure dello Stato d' origine, tenuto conto del fatto che gli Stati membri hanno stabilito limiti d' età diversi per il collocamento a riposo. Inoltre, il giudice a quo esprime dubbi circa la validità, sotto il profilo dei principi relativi alla tutela della proprietà ed alla libera circolazione, delle disposizioni che stabiliscono limiti d' età diversi per quanto riguarda l' accesso alle prestazioni del sistema pensionistico previsto dalla legge.
9. Con riferimento all' interpretazione dell' art. 94 del regolamento n. 1408/71, occorre domandarsi se l' interessato rientri nella sfera d' applicazione di detta norma. Mi sembra che la soluzione di questo quesito non presenti incertezze. Infatti l' art. 94, n. 2, recita: "Ogni periodo di assicurazione e, eventualmente, ogni periodo di occupazione o di residenza compiuto sotto la legislazione di uno Stato membro anteriormente al 1 ottobre 1972 o prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sul territorio dello stesso Stato membro sono presi in considerazione per la determinazione dei diritti acquisiti in conformità delle disposizioni del presente regolamento". Emerge quindi chiaramente da detta disposizione che i periodi assicurativi maturati sotto il regime danese prima della data d' entrata in vigore del regolamento sul territorio del Regno di Danimarca vanno presi in considerazione per stabilire le spettanze di pensione nella Repubblica federale di Germania.
10. L' art. 45 del regolamento stabilisce in qual modo l' ente competente deve tener conto dei periodi contributivi maturati sotto il regime danese, come se si trattasse di periodi maturati in Germania, per il riconoscimento del diritto a pensione. Per il calcolo dell' importo della pensione l' art. 46 stabilisce invece che ciascun ente competente determina tale importo in base alla durata dei periodi assicurativi o di residenza maturati sotto il regime che esso applica.
11. In pratica, nella fattispecie, l' ente previdenziale tedesco deve tener conto dei periodi assicurativi danesi per accertare l' esistenza del diritto a pensione in Germania, ma non deve considerarli rilevanti per calcolare l' importo della pensione, che, in Germania, è funzione dei soli periodi maturati sotto la legislazione tedesca.
12. Quanto alla disparità tra la legislazione danese e quella tedesca in materia di età pensionabile, ricordo come la vostra giurisprudenza abbia costantemente dichiarato che il regolamento n. 1408/71 "non istituisce un sistema comune di previdenza sociale, ma lascia sussistere regimi nazionali distinti, che tale regolamento ha come solo scopo, quello di assicurare un coordinamento tra questi regimi nazionali" (2) e che "l' articolo 51 lascia pertanto sussistere diversità tra i regimi di previdenza sociale degli Stati membri e, di conseguenza, nei diritti dei lavoratori ivi occupati. Le diversità sostanziali e procedurali tra i regimi di previdenza sociale di ciascuno Stato membro e, di conseguenza, nei diritti dei lavoratori ivi occupati, vengono quindi lasciate inalterate dall' articolo 51 del Trattato" (3). Emerge molto chiaramente da questi princípi che eventuali disparità nella fissazione dell' età pensionabile non sono mai incompatibili con le disposizioni del Trattato sulla previdenza sociale dei lavoratori, che non mirano all' armonizzazione, bensì al coordinamento delle legislazioni nazionali.
13. Tuttavia le questioni del Sozialgericht potrebbero implicitamente far sorgere il problema della validità del regolamento n. 1408/71 in quanto quest' ultimo, surrogandosi alle convenzioni internazionali stipulate tra Stati membri, sarebbe tale da ledere il diritto di proprietà e di libera circolazione, poiché la situazione del sig. Roenfeldt risulta essere in definitiva meno favorevole sotto il regime di questo regolamento di quanto non lo sarebbe stata se si fosse applicata la convenzione tedesco-danese.
14. Osserverò anzitutto che l' applicazione dell' art. 6 del regolamento n. 1408/71, ai sensi del quale la disciplina del regolamento subentra alle convenzioni stipulate tra Stati membri in materia previdenziale, è stata ritenuta tassativa dalla vostra Corte, anche nell' ipotesi in cui ne scaturisse una situazione meno favorevole per il lavoratore interessato (4). Non mi sembra vi siano dubbi quanto alla portata di questa norma.
15. Siffatta conseguenza è compatibile con i principi di libera circolazione e con il rispetto del diritto di proprietà evocati dal Sozialgericht?
16. Il riferimento al rispetto del diritto di proprietà richiede a mio parere un brevissimo esame. Infatti, la situazione della persona che attende il verificarsi della circostanza che, nel sistema dell' assicurazione vecchiaia, corrisponde al verificarsi del rischio non può comunque venire equiparata a quella di un proprietario. Ci si potrebbe forse interrogare sulla natura giuridica della situazione di colui che, già titolare di una pensione di vecchiaia, perdesse alcuni dei suoi diritti in forza di modifiche come quella operata dal regolamento n. 1408/71. E' sufficiente constatare comunque che nella fattispecie la norma in esame non ha avuto questa conseguenza.
17. L' argomento della lesione del diritto di libera circolazione richiede osservazioni più ampie. La perdita dei vantaggi concessi ad un lavoratore dalle convenzioni internazionali stipulate tra Stati membri rappresenta indiscutibilmente una conseguenza dell' art. 6 del regolamento n. 1408/71. Orbene, questa situazione potrebbe stimolare ad ispirarsi nella fattispecie ai principi che la Corte ha elaborato nella sentenza Petroni (5) dichiarando che questo regolamento era invalido nelle disposizioni che implicavano per i lavoratori la perdita di vantaggi previdenziali che venivano loro conferiti comunque dalla normativa di un solo Stato membro.
18. Pur se questo parallelo può a prima vista apparire allettante non mi pare possa venire accolto nella fattispecie. Da un lato, nella sentenza Walder (6), la Corte ha ritenuto che il regolamento n. 1408/71 dovesse tassativamente surrogarsi alle convenzioni internazionali vigenti, anche nell' ipotesi in cui comportasse conseguenze meno vantaggiose per il lavoratore, e ciò senza fornire alcuna indicazione di indole tale da indurre a pensare che questa conseguenza fosse ritenuta inficiare la validità del regolamento a questo proposito. D' altro canto, e soprattutto, vi è una differenza fondamentale tra l' ipotesi nella quale l' applicazione del regolamento porta ad una situazione meno favorevole di quella che avrebbe avuto il lavoratore con l' applicazione del solo diritto nazionale e l' ipotesi nella quale l' applicazione del regolamento pone in atto una situazione meno vantaggiosa di quella che risulterebbe da una convenzione internazionale.
19. Nella prima ipotesi, infatti, i lavoratori che si avvalgono del loro diritto alla libera circolazione si trovano in una situazione meno favorevole di quella che sarebbe risultata dall' applicazione della sola legislazione nazionale del loro Stato. In questo caso, "lo scopo degli artt. 48 e 51 non sarebbe raggiunto se i lavoratori, come conseguenza dell' esercizio del diritto di libera circolazione" (7), dovessero venire collocati in una situazione meno favorevole di quella in cui si sarebbero trovati se non si fossero avvalsi di questo diritto.
20. Nel secondo caso, invece, l' inapplicabilità della convenzione internazionale non sfocia affatto in uno svantaggio per il lavoratore che ha esercitato il proprio diritto di libera circolazione rispetto alla situazione in cui si sarebbe trovato se fosse restato soggetto al solo diritto nazionale. In pratica i suoi diritti non saranno inferiori a quelli che sarebbero stati riconosciuti mediante l' applicazione della sola normativa nazionale. Come giustamente osserva la Commissione nella fattispecie non viene soppresso alcun diritto a prestazioni acquisito dal ricorrente in forza della legislazione nazionale.
21. Di conseguenza, propongo di dichiarare:
"1) Qualsiasi periodo assicurativo maturato sotto il regime del Regno di Danimarca prima dell' entrata in vigore del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71 sul territorio di questo Stato membro va preso in considerazione per la fissazione dei diritti conferiti conformemente alle disposizioni di detto regolamento.
2) L' esame dell' art. 6 del regolamento (CEE) n. 1408/71 non ha messo in luce alcun elemento idoneo ad inficiarne la validità".
(*) Lingua originale: il francese.
(1) Regolamento 14 giugno 1971, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità (versione codificata allegata al regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, GU L 230, pag. 6).
(2) Sentenza 5 luglio 1988, Borowitz, punto 23 della motivazione (causa 21/87, Racc. pag. 3715); v., inoltre, sentenze 12 luglio 1979, Brunori (causa 266/78, Racc. pag. 2705), 12 giugno 1980, Laterza (causa 733/79, Racc. pag. 1915), e 9 luglio 1980, Gravina (causa 807/79, Racc. pag. 2205).
(3) Sentenza 15 gennaio 1986, Pinna, punto 20 della motivazione (causa 41/84, Racc. pag. 1).
(4) Sentenza 7 giugno 1973, Walder (32/72, Racc. pag. 599).
(5) Sentenza 21 ottobre 1975 (causa 24/75, Racc. pag. 1149).
(6) Causa 32/72, già ricordata.
(7) Causa 24/75, già ricordata.
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