Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . Con la domanda pregiudiziale oggetto del presente procedimento, il Finanzgericht Muenchen chiede alla Corte di interpretare alcune voci della tariffa doganale comune ( in prosieguo : la "TDC ") contenute nel capitolo 99 relativo ad oggetti d' arte, da collezione e di antichità .
2 . I fatti . La ditta Farfalla Flemming ( attrice nel giudizio a quo chiedeva allo Hauptzollamt Muenchen-West ( ufficio doganale principale, in prosieguo : lo "Hauptzollamt "), nel periodo 4 maggio 1981 - 30 aprile 1982, la messa in libera pratica di tredici spedizioni postali di cosiddetti "paperweight", importati dagli Stati Uniti d' America, dichiarando le merci come "opere originali dell' arte scultorea di vetro : materiali di ogni genere", sotto la voce della TDC 99.03, relativa appunto ad "opere originali dell' arte statuaria e dell' arte scultorea, di qualsiasi materia ".
A quanto risulta dall' ordinanza di rinvio, i "paperweight" in questione erano stati lavorati completamente a mano da riconosciuti artisti vetrai . Ciò vale sia per quel che riguarda il corpo vitreo, sia per i motivi colorati applicati o inseriti all' interno, che rappresentano fiori o animali . Occorre infatti distinguere le raffigurazioni bidimensionali da quelle tridimensionali .
Nel primo caso si tratta di figure applicate dall' artista alla sfera di vetro ancora incandescente mediante vetro colorato fluido ed un spatola . Un sottile strato di vetro circonda la sfera e le raffigurazioni a scopo di protezione, nonché per dare forma esterna e per ottenere effetti diversi .
Nel secondo caso, all' interno della sfera di vetro sono inserite figure tridimensionali .
Gli oggetti in questione posseggono tutti, nella loro parte inferiore, una superficie d' appoggio di grandezza variabile .
Dato il procedimento di fabbricazione, essenzialmente manuale, ogni singolo oggetto è diverso dagli altri; tuttavia un artista produce, firma e vende ad un prezzo unitario, oscillante fra i 35 ed i 300 USD - prezzo su cui vengono concessi sconti - una quantità piuttosto rilevante di "paperweight" analoghi tra loro per grandezza, motivo ed esecuzione .
Si deve peraltro notare che anche se, a quanto risulta dall' ordinanza di rinvio, gli oggetti di cui alla causa principale rientravano in tale margine di prezzo, in udienza è emerso che opere di questo genere possono raggiungere quotazioni anche più elevate .
3 . Lo Hauptzollamt, avendo operato un controllo tariffario sugli oggetti sopra descritti, li definiva come "fermacarte ( oggetti ornamentali ) di vetro, lavorati ad intarsio" oppure "oggetti ornamentali di vetro comune ".
Di conseguenza, in base alla nota 3 del capitolo 99, secondo cui "non rientrano nella voce n . 99.03 le sculture aventi carattere commerciale ( riproduzione in serie, stampi e lavori da artigiano ), che sono da classificare nel capitolo della loro materia costitutiva", l' ufficio classificava la merce come "oggetti di vetro per la decorazione degli appartamenti o per usi simili", di cui alla voce 70.13 della TDC, che, a differenza della voce 99.03, contempla la riscossione di un dazio doganale .
4 . Dopo la reiezione del reclamo avverso tale classificazione, la ditta Farfalla Flemming proponeva ricorso dinanzi al Finanzgericht Muenchen, che decideva di chiedere alla Corte, in via pregiudiziale, se gli oggetti sopra descritti, le cui figure hanno carattere bidimensionale, debbano essere classificati come quadri ( voce 99.01 ) o come sculture ( voce 99.03 ) e se tali oggetti, nonché gli oggetti simili contenenti figure tridimensionali, abbiano carattere commerciale ai sensi della nota 3 del capitolo 99 della TDC .
In caso di risposta affermativa a tale ultimo quesito il giudice a quo domandava altresì alla Corte di precisare i criteri in base ai quali i prodotti in questione sarebbero da considerare a carattere commerciale .
5 . La formulazione della prima domanda, relativa alla delimitazione delle voci 99.01 e 99.03, appare visibilmente posta in considerazione del fatto che la nota 3 del capitolo 99 si riferisce alla sola voce 99.03 .
A tale riguardo è tuttavia necessario chiarire che una esclusione degli oggetti aventi carattere commerciale, analoga a quella di cui alla nota 3, esiste anche per le opere che rientrano nella voce 99.01, giacché lo stesso enunciato di tale voce, che fa riferimento a quadri, pitture e disegni eseguiti interamente a mano, esclude espressamente gli "oggetti manifatturati decorati a mano", espressione che in sostanza equivale a quella "oggetti aventi carattere commerciale" di cui alla nota 3 .
6 . Peraltro, ritengo che nel caso di specie la sola alternativa sia tra l' inclusione nella voce 99.03 e l' esclusione dal capitolo 99, mentre l' ipotesi della voce 99.01 mi sembra da scartare subito .
Ciò è di tutta evidenza per i "paperweight" che contengono figure in vetro incorporate nella sfera, dato il carattere tridimensionale dello stesso motivo; ma l' affermazione vale anche per i "paperweight" per i quali le figure risultano applicate alla sfera ancora incandescente mediante vetro colorato fluido .
Occorre infatti considerare in primo luogo che il vetro non costituisce normalmente un materiale impiegato in pittura, ma è tipicamente destinato alla creazione di opere d' arte tridimensionali, ed in secondo luogo che l' oggetto "paperweight", considerato nel suo insieme, è innegabilmente un oggetto tridimensionale .
D' altra parte, se si volesse utilizzare un diverso criterio di classificazione e considerare la massa di vetro come semplice supporto ( ritenendo ad esempio che il valore artistico dell' opera risieda esclusivamente nella colorazione ), si esporrebbero le autorità doganali a serie incertezze giacché, considerato che una scultura può essere egualmente colorata a mano da un artista e che i "paperweight" possono assumere le forme più diverse, la persona incaricata del controllo dovrebbe di volta in volta determinare se l' elemento artistico essenziale di un' opera tridimensionale dipinta a mano risieda nella sua forma o nel modo in cui è colorata .
7 . Ciò detto, occorre pur sempre verificare se gli oggetti in questione, in ipotesi suscettibili di essere classificati nella voce 99.03, relativa alle sculture, non vadano invece collocati, in ragione del loro carattere commerciale, nel capitolo relativo alla loro materia costitutiva ( come si è detto, analogo discorso varrebbe se la Corte dovesse ritenere che alcuni degli oggetti in questione possano essere classificati nella voce 99.01, relativa a quadri e pitture ).
A tale riguardo, la ricorrente nella causa principale sottolinea anzitutto che la denominazione di "paperweight" è suscettibile di indurre in errore .
Con questo termine i collezionisti di tutto il mondo intenderebbero infatti designare non già un oggetto dotato di una funzione utile (" fermacarte "), bensì opere d' arte originali, non utilizzate come fermacarte, ma collezionate al pari dei quadri e di altri oggetti ed anzi contraddistinte dalla loro assenza di funzione .
Gli oggetti in questione sarebbero opere d' arte originali, concepite, dipinte, modellate e firmate singolarmente da noti artisti e rientrerebbero dunque nel capitolo 99 della TDC .
8 . Dirò subito che le argomentazioni svolte dalla ditta Farfalla Flemming mi sembrano insoddisfacenti sotto diversi profili .
Anzitutto, la tecnica di lavorazione manuale è un elemento di per sé comune tanto alle opere artistiche quanto ai prodotti artigianali a carattere commerciale; inoltre, la reale destinazione dell' oggetto, in assenza di altri elementi di riferimento, è un fattore che sfugge all' apprezzamento delle autorità doganali e, in ogni caso, non rappresenta un criterio di delimitazione effettivo che possa consentire di distinguere un' opera d' arte da un comune oggetto ornamentale, anch' esso privo di una specifica utilizzazione .
Infine, la stessa eventuale firma dell' oggetto da parte di un noto artista ( spesso si tratta peraltro di una semplice sigla ) non può rappresentare di per sé un elemento essenziale ai fini della classificazione doganale, giacché la maggior parte degli artisti che fabbricano "paperweight" saranno probabilmente molto noti negli ambienti degli appassionati di questo genere d' "arte", ma possono essere del tutto sconosciuti ai funzionari delle dogane .
Né è peraltro accettabile l' idea di classificare come oggetto d' arte un qualunque oggetto artigianale, magari di pregevole fattura nell' opinione degli esperti, per il semplice fatto che l' oggetto in questione è stato firmato o siglato, soprattutto nel caso in cui si tratti di una serie cospicua di oggetti, simili tra di loro e che sono importati a prezzi più o meno corrispondenti ai prezzi di analoghi oggetti commerciali .
9 . La Commissione, dal canto suo, osserva che il motivo per cui la TDC contempla una franchigia doganale per talune opere risiede nella circostanza che, trattandosi di realizzazioni prettamente personali, eseguite da artisti, tali opere non sono, da un punto di vista economico, in concorrenza tra di loro .
Il fatto che il valore artistico di un oggetto d' arte possa superare ampiamente il suo valore utilitario non rappresenterebbe poi, ad avviso della Commissione, un valido criterio di delimitazione per la classificazione doganale . Infatti, i servizi doganali non sono in condizione di valutare il valore artistico di un oggetto e devono attenersi esclusivamente a criteri oggettivi, facilmente discernibili e che scaturiscono dalle caratteristiche esterne dei prodotti .
Da ciò conseguirebbe che, allorché un artista crea sculture aventi forma di oggetti di uso comune, gli oggetti stessi andrebbero classificati secondo la materia di cui sono composti - anche se si tratta di opere d' arte - poiché avrebbero natura commerciale e sarebbero suscettibili di trovarsi sul mercato in concorrenza con prodotti industriali analoghi .
Sarebbe poi del tutto irrilevante la considerazione che possa trattarsi di pezzi unici fabbricati a mano o che il pezzo non sia in realtà mai impiegato come oggetto d' uso .
10 . Anche la soluzione proposta dalla Commissione, che sembra privilegiare la certezza del diritto nell' applicazione della TDC rispetto all' equità, è tuttavia insoddisfacente sotto diversi profili .
Se è infatti giustificato, al fine di stabilire l' applicazione dell' esenzione prevista dal capitolo 99, verificare che il prodotto in questione non sia, dal punto di vista economico, in posizione di concorrenza con oggetti analoghi fabbricati eventualmente su scala industriale, non mi sembrerebbe né giusto né logico dedurre dal solo aspetto esterno l' effettivo carattere concorrenziale dell' oggetto stesso .
Se ad esempio un artista di chiara fama decidesse di utilizzare come supporto per un proprio dipinto un piatto o un posacenere facendone un unico esemplare, venduto ad un prezzo molto elevato nell' ambito del mercato d' arte, non potrebbe ragionevolmente sostenersi che, per il solo fatto di avere la forma di un piatto o di un posacenere, l' oggetto è in concorrenza con oggetti analoghi di carattere industriale o artigianale e debba essere quindi sottoposto al dazio doganale previsto per tali prodotti .
Come la Corte ha già avuto modo di sottolineare, l' applicazione dell' aliquota prescritta per la materia utilizzata ad un valore in dogana stabilito in base al carattere artistico di un' opera porterebbe infatti ad un' imposizione che non ha alcun rapporto con il costo di tale materia ( 1 ).
Non solo, ma la soluzione proposta dalla Commissione, oltre che potenzialmente iniqua, non è neanche atta a risolvere tutti i problemi relativi alla classificazione doganale dei "paperweight ".
Questi oggetti possono infatti avere le dimensioni più diverse ed in certi casi - o perché troppo grandi o perché troppo piccoli - sono visibilmente inutilizzabili come fermacarte .
In tale ipotesi dunque, trattandosi di oggetti che non sono analoghi ai comuni fermacarte, il criterio di classificazione suggerito dalla Commissione non sarebbe di alcun ausilio alle autorità doganali che, trovandosi confrontate ad un oggetto che non ha una sua specifica possibilità di utilizzazione, dovrebbero comunque disporre di parametri diversi, atti a consentire la classificazione doganale della merce .
11 . D' altra parte, se è vero che, come la Corte ha avuto modo di ricordare a più riprese, l' eventuale valore artistico di un oggetto si determina valendosi di criteri essenzialmente soggettivi e variabili, mentre la classificazione doganale deve fondarsi su criteri obiettivi adottati dalla TDC al fine tanto del suo efficace funzionamento quanto della certezza del diritto ( 2 ), è pur vero che emerge dalla stessa giurisprudenza della Corte la possibilità di fornire alle autorità doganali alcuni punti di riferimento precisi che possono essere di ausilio al fine di determinare, qualora ciò si riveli necessario, il carattere artistico di un oggetto, prescindendo da apprezzamenti di carattere soggettivo .
A tale riguardo è opportuno ricordare che, come la Corte ha già chiarito, qualora si debbano interpretare voci che consentono l' importazione in franchigia, è necessario prendere in considerazione la finalità dell' esenzione ( 3 ).
Ora, le franchigie contemplate nel capitolo 99 della TDC sono, come è noto, dirette a promuovere gli scambi culturali ed educativi fra i popoli e tale finalità, come la Corte stessa ha avuto modo di sottolineare, è decisiva per l' interpretazione delle voci ivi contenute ( 4 ).
12 . Occorre poi ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, ai fini dell' interpretazione della TDC, tanto le note che precedono i capitoli della TDC stessa, quanto le note esplicative della nomenclatura del consiglio di cooperazione doganale ( in prosieguo : la "NCCD "), costituiscono mezzi importanti per garantire l' applicazione uniforme della tariffa e come tali possono essere considerate strumenti validi per l' interpretazione della stessa .
Nell' interpretazione delle voci doganali in causa si deve perciò tener conto non solo del testo e del sistema della TDC, ma anche del contenuto di dette note esplicative .
Dalle note esplicative NCCD relative al capitolo 99, emerge che "la maggior parte degli oggetti di questo capitolo sono sovente costituiti da esemplari unici - o al massimo molto poco numerosi - di opere o di oggetti che si possono difficilmente procurare in ogni tempo ".
Inoltre, in base alle indicate note, gli oggetti che rientrano nel capitolo 99 "non formano, nella maggior parte dei casi, oggetto di transazioni regolari o formano oggetto di un commercio particolare ( francobolli, oggetti di antichità, ecc .). Hanno sovente valore elevato e senza alcun rapporto con il valore proprio degli elementi che li compongono ".
Di conseguenza, "un' ulteriore caratteristica degli oggetti in questione, connessa alla precedente, consiste nella loro estraneità al commercio comune e nel fatto che possono eventualmente avere un valore elevato" ( 5 ).
13 . In applicazione degli enunciati principi la Corte stessa, in riferimento a due controversie relative rispettivamente all' importazione di un' automobile d' epoca e di pistole e fondine di pistole antiche, ha anzitutto chiarito che se è vero che gli oggetti da collezione hanno la caratteristica, in genere, di non essere impiegati secondo la loro destinazione originaria, è pur vero che ciò non esclude che essi possano ancora essere in grado di funzionare; ed ha poi affermato che gli oggetti da collezione ai sensi della voce 99.05 della TDC ( che fruiscono anch' essi dell' esenzione doganale ) sono gli oggetti relativamente rari, che non sono normalmente usati secondo la loro destinazione originaria, che formano oggetto di transazioni speciali al di fuori del mercato abituale degli analoghi oggetti di uso comune ed hanno un valore elevato ( 6 ).
14 . La linea di ragionamento già seguita dalla Corte nelle sentenze sopra richiamate mi sembra sia quella che meglio consenta di pervenire ad una soluzione atta a contemperare ad un tempo le esigenze di certezza del diritto con quelle dell' equità .
E ciò anche in un caso, come quello di specie, dove non si può ipotizzare l' utilizzazione della voce 99.05, relativa agli oggetti da collezione, ipotesi non prevista nei quesiti del giudice a quo e comunque non praticabile in quanto difettano i presupposti prefigurati dalla voce in parola ( in particolare la "storicità" dell' oggetto ) ( 7 ).
Anche nel nostro caso si tratta infatti di individuare una serie di parametri che, combinati tra loro, possano permettere alle autorità doganali di determinare in maniera obiettiva il carattere di oggetto d' arte di una determinata merce .
A tal fine ritengo che l' esecuzione manuale, la firma apposta dall' autore dell' opera e la produzione in numero estremamente limitato di esemplari, sono di certo indizi importanti, atti a testimoniare il carattere peculiare di un determinato oggetto rispetto a prodotti analoghi di carattere commerciale .
Il prezzo elevato, e comunque privo di rapporto con il valore proprio degli elementi che compongono l' opera scultorea o statuaria, così come l' eventuale constatazione che l' opera stessa è oggetto di transazioni al di fuori del mercato abituale di oggetti analoghi, possono poi costituire un' ulteriore conferma del fatto che l' oggetto in questione non è in posizione di concorrenza rispetto ad opere analoghe e, sebbene possa avere forme simili rispetto ad oggetti di uso comune, non è in realtà destinato ad essere utilizzato secondo la sua apparente destinazione .
In altri termini, a me sembra che qualora un oggetto interamente fabbricato a mano, firmato da un artista e prodotto in numero estremamente limitato di esemplari non perfettamente uguali ma solo simili, sia venduto ad un prezzo elevato e che comunque non ha alcun rapporto con il valore proprio degli elementi che lo compongono e sia oggetto di transazioni che si svolgono nell' ambito del mercato degli oggetti d' arte, si possa presumere che l' oggetto in questione, anche se ha forme analoghe rispetto ad oggetti di uso comune, non sia normalmente usato secondo la sua destinazione apparente e costituisca in realtà un' opera d' arte ai sensi della TDC .
15 . Alla luce delle considerazioni sopra svolte propongo alla Corte di rispondere come segue ai quesiti posti dal Finanzgericht Muenchen :
"Sfere di vetro provviste di base, definite 'paperweights' , che sono interamente fabbricate a mano da noti artisti vetrai, in numero limitato di esemplari, ornate di motivi a due o tre dimensioni, sono da considerare opere originali dell' arte scultoria ( voce 99.03 ) solo qualora si tratti di pezzi che formano oggetto di transazioni speciali al di fuori del mercato abituale degli analoghi oggetti di uso comune, abbiano un valore elevato e comunque privo di rapporto con il valore proprio degli elementi che lo compongono e non appaiano pertanto destinati ad essere utilizzati secondo la loro normale destinazione ".
(*) Lingua originale : l' italiano .
( 1 ) Sentenza 15 maggio 1985, Onnasch, punto 11 della motivazione ( causa 155/84, Racc . pag . 1449 ).
( 2 ) Sentenza 13 dicembre 1989, Raab, punto 25 della motivazione ( causa 1/89, Racc . pag . 4423 ), e sentenza 27 ottobre 1977, Westfaelischer Kunstverein, punto 3 della motivazione ( causa 23/77, Racc . pag . 1985 ).
( 3 ) Sentenza 10 ottobre 1985, Daiber, punto 15 della motivazione ( causa 200/84, Racc . pag . 3363 ), e sentenza 10 ottobre 1985, Collector guns, punto 12 della motivazione ( causa 252/85, Racc . pag . 3387 ).
( 4 ) Sentenza 10 ottobre 1985, Daiber, cit ., ibidem, e sentenza 10 ottobre 1985, Collector guns, cit ., ibidem .
( 5 ) Sentenza 10 ottobre 1985, Daiber, cit ., punto 20 della motivazione, e sentenza 10 ottobre 1985, Collector guns, cit ., punto 17 della motivazione .
( 6 ) Sentenza 10 ottobre 1985, Daiber, cit ., e sentenza 10 ottobre 1985, Collector guns, cit .
( 7 ) Sentenza 10 ottobre 1985, Daiber, cit ., punti da 22 a 24 della motivazione, e sentenza 10 ottobre 1985, Collector guns, cit ., punti da 19 a 21 della motivazione .
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