Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . Per la questione d' interpretazione della Tariffa doganale comune rivoltavi dal Bundesfinanzhof vi pronuncerete su un problema identico a quello della causa Dzodzi ( 1 ), vale a dire il problema in quale misura la Corte sia competente ad interpretare una disposizione comunitaria allo scopo di consentire al giudice a quo di applicare soltanto il diritto nazionale che ad essa rinvia .
2 . Nella fattispecie sussiste il seguente problema : prima di importare dai Paesi Bassi nella Repubblica federale di Germania un' opera d' arte la sig.ra Gmurzynska chiedeva un parere vincolante in materia di classificazione doganale per l' applicazione del diritto fiscale tedesco in materia di tasse sulla cifra d' affari all' importazione; il diritto nazionale rinvia infatti per l' attribuzione delle esenzioni o delle detrazioni in materia alla nomenclatura della Tariffa doganale comune .
3 . Il problema non vi è del resto del tutto nuovo poiché la sentenza Thomasduenger ( 2 ) riguardava appunto l' interpretazione della Tariffa doganale comune ai fini dell' applicazione del diritto nazionale . In quel caso l' avvocato generale aveva decisamente concluso per la vostra incompetenza, ma avevate accettato di risolvere la questione formulata dal giudice a quo esprimendo chiaramente il desiderio di rispettare le prerogative del giudice nazionale nell' ambito del sistema pregiudiziale .
4 . Tuttavia, a mio parere, detta pronuncia non risolve la questione di principio sottopostavi . E' evidente che la ripartizione delle competenze fra il giudice nazionale, unico giudice della rilevanza delle questioni e della loro necessità, e questa Corte vi impedisce di dedicarvi a un riesame delle valutazioni di quest' ultimo al riguardo . Siete però tenuti ad esaminare se la vostra competenza vi consenta di risolvere la questione sottopostavi .
5 . E' bene ora ricordare la funzione del sistema pregiudiziale :
"L' art . 177 è essenziale per la salvaguardia dell' indole comunitaria del diritto istituito dal Trattato ed ha lo scopo di garantire in ogni caso a questo diritto la stessa efficacia in tutti gli Stati della Comunità" ( 3 ).
Per sua natura questo scopo del procedimento pregiudiziale, vale a dire la garanzia dell' uniformità degli effetti del diritto comunitario, riguarda evidentemente solo la sfera di applicazione di quest' ultimo come definita da esso e solo da esso .
6 . Orbene, il rinvio effettuato da una normativa nazionale non può estendere la portata ratione materiae e ratione personae del diritto comunitario . Si tratta di un' operazione unilaterale ed autonoma che, riferendosi ad una o ad un' altra disposizione sostanziale di fonte comunitaria, non ha alcuna incidenza sulla sfera di applicazione del diritto comunitario in quanto tale .
7 . In tal caso l' interpretazione del diritto comunitario non è in alcun modo volta a garantire la stessa efficacia a questo diritto, vale a dire l' uniformità nella sua sfera di applicazione . Si tratterebbe di un operazione "sui generis" mirante a fornire un aiuto al giudice nazionale per l' attuazione del solo diritto nazionale, al di fuori della sfera di applicazione del diritto comunitario .
8 . Va osservato che per l' unità dell' ordinamento giuridico comunitario non rilevano le situazioni esterne alla sua sfera di applicazione, a prescindere dal contenuto sostanziale delle norme che le disciplinano . Esso non è diritto comunitario al di fuori della sua sfera di applicazione : ciò che rileva quindi per la sua corretta applicazione è la sua unità nell' ambito personale e sostanziale da esso stabilito . Il fatto che le nozioni che esso adotta in questo ambito possano essere usate unilateralmente per disciplinare un certo aspetto di una disciplina nazionale non può estendere la sfera di applicazione del diritto comunitario e, di conseguenza, la vostra competenza .
9 . Del resto vorrei accennare brevemente a qualche quesito che solleverebbe nella fattispecie l' estensione della funzione del sistema pregiudiziale :
- sarebbe concepibile che gli organi giurisdizionali le cui decisioni non sono impugnabili siano tenuti all' obbligo di rinvio per quanto riguarda casi analoghi alla fattispecie?
- Del pari, si potrebbe prendere in considerazione il principio stesso di un ricorso per valutare la validità di disposizioni comunitarie cui il diritto nazionale avesse rinviato unilateralmente e autonomamente?
- Infine, e soprattutto, quale sarebbe l' autorità della vostra sentenza? Al riguardo, indipendentemente dall' atteggiamento che siffatto giudice a quo adotterebbe prevedibilmente dopo aver sollevato la questione, mera circostanza di fatto, sarebbe il giudice nazionale giuridicamente vincolato dai termini della vostra sentenza dato che è tenuto ad attuare il diritto nazionale e soltanto quest' ultimo?
Questi seri quesiti fanno intravedere i gravi inconvenienti che si prospetterebbero qualora la Corte si impegnasse in una collaborazione dai contorni indefiniti, affrancata dall' ambito e dagli scopi precisi del sistema pregiudiziale . In altri termini, la vostra funzione consisterebbe in tal caso nel rilasciare pareri e consulenze come quelli che un giuriconsulto qualificato deve talvolta fornire al giudice del foro quando questi deve applicare la legge straniera . Non è questa la vostra funzione nel sistema pregiudiziale ( 4 ).
10 . E' vero che potreste esitare ad accogliere questo punto di vista per motivi puramente pratici, evidenziati dalla Commissione, la quale ha però ammesso all' udienza che "motivi teorici potevano militare contro la vostra competenza ".
11 . La mia proposta - ne sono cosciente - porta ad un risultato a prima vista sorprendente : il giudice nazionale non potrebbe avvalersi della vostra interpretazione nel caso di specie, mentre potrebbe farlo se si trattasse per lui di applicare lo stesso testo, ma in quest' ultimo caso in base alla Tariffa doganale comune . Una soluzione del genere non sarebbe d' altronde rischiosa con riguardo all' uniformità di applicazione del diritto comunitario?
12 . Ho a lungo riflettuto su questo aspetto, e sono convinto che si tratta di un falso problema che porta ad una falsa soluzione . La mia proposta si limita infatti a ammettere che il giudice nazionale è l' unico interprete delle norme che deve applicare in base al diritto nazionale . E nel fatto che queste norme mutuino il loro contenuto dal diritto comunitario non sono certo insite maggiori potenzialità pericolose per l' unità di quest' ultimo di quanto le stesse non siano insite nello stesso sistema giudiziario comunitario, che consente al giudice nazionale, al di fuori dei casi in cui statuisce in ultima istanza, di interpretare direttamente il diritto comunitario .
13 . Un' ultima osservazione propria del caso di specie : la vostra interpretazione della Tariffa doganale comune, volta a risolvere una controversia sorta in occasione dell' importazione di un bene in uno Stato membro in provenienza da un altro Stato membro, anche se nella fattispecie si tratta di applicare il diritto fiscale e non i dazi doganali, non sarebbe insolita venti anni dopo la realizzazione dell' unione doganale?
14 . Di conseguenza vi suggerisco di dichiarare al Bundesfinanzhof che la Corte di giustizia non è competente a risolvere le questioni formulate nell' ordinanza 6 giugno 1989 .
(*) Lingua originale : il francese .
( 1 ) Per la quale presento anche oggi le mie conclusioni .
( 2 ) Sentenza 26 settembre 1985, Racc . pag . 3001 .
( 3 ) Sentenza 16 gennaio 1974, Rheinmuehlen-Duesseldorf, punto 2 della motivazione ( causa 166/73, Racc . pag . 33 ); il corsivo è mio .
( 4 ) "L' innovation vraiment originale des traités de Rome a été d' établir, pour l' application du droit communautaire, une relation directe entre pouvoirs judiciaires sous la forme d' un rapport qui est beaucoup plus qu' une simple consultation : un rapport sur le plan des compétences et des pouvoirs" in Pescatore, P ., Le droit de l' intégration, 1972, A.W . Sijthoff-Leiden, Institut universitaire des hautes études internationales, Ginevra; il corsivo è mio .
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