Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. La normativa comunitaria in materia di quote di latte ha dato luogo, di frequente, alla sottoposizione a codesta Corte di questioni vertenti spesso sulla determinazione dell' anno di riferimento e sulle possibili deroghe stabilite al riguardo a vantaggio dei produttori. La presente causa pregiudiziale solleva precisamente una difficoltà di tale natura.
2. Le autorità olandesi hanno preso in considerazione, entro il periodo 1981-1983, il 1983 come anno di riferimento, mentre i ricorrenti nella causa principale chiedono, dal canto loro, la presa in considerazione dell' anno 1982 sulla base dell' art. 3 del regolamento (CEE) n. 1371/84 (1), ora regolamento n. 1546/88, del quale, nella fattispecie, vi si chiede l' interpretazione. Questa norma consente al produttore di scegliere un altro anno di riferimento entro il periodo 1981-1983 qualora "l' esproprio di una parte considerevole della superficie agricola dell' azienda gestita dal produttore (...) abbia comportato una riduzione temporanea della superficie aziendale destinata alla coltivazione dei foraggi".
3. I ricorrenti nella causa principale coltivano un terreno di circa 19 ettari ed hanno concesso alla NV Nederlandse Gasunie il diritto di posare e di utilizzare un gasdotto, nonché di curarne la manutenzione, tanto in superficie quanto nel sottosuolo dei terreni appartenenti alla loro azienda. A fronte di ciò, essi hanno ricevuto un indennizzo. La NV Nederlandse Gasunie ha utilizzato circa 7 ettari di terreno agricolo in un periodo compreso tra l' aprile del 1983 e l' ottobre del 1984.
4. Un regio decreto del 1963 ha accordato una concessione per la posa e la manutenzione di questo gasdotto, riconosciuto di pubblico interesse con regio decreto del 1964, in base alla "Belemmenringenwet Privaatrecht". Sulla base degli elementi agli atti, questa normativa pone a carico del proprietario un obbligo di tollerare la costruzione di taluni impianti su un bene immobile e gli riconosce il diritto a un indennizzo. L' art. 2 di questa legge prevede la possibilità di concludere un accordo concernente la proprietà immobiliare interessata per evitare l' imposizione dell' obbligo di tollerare i lavori. Apparentemente, il contratto concluso tra il concessionario e i ricorrenti rientra in quest' ultima categoria.
5. Secondo le autorità olandesi, la situazione dei ricorrenti nella causa principale non permetterebbe di godere del beneficio previsto dall' art. 3 del regolamento n. 1371/84, poiché l' utilizzazione di un campo per la posa di un gasdotto non potrebbe essere considerato esproprio di una parte considerevole della superficie agricola dell' azienda gestita dal produttore, ai sensi di detta norma.
6. Il giudice a quo vi chiede, in sostanza, di determinare se l' ipotesi in cui il proprietario di un' azienda agricola ha concluso un accordo del tipo di quello di cui all' art. 2 della "Belemmeringenwet Privaatrecht", accordo che ha comportato la perdita temporanea della possibilità di utilizzare una parte considerevole della superficie agricola della sua azienda e una riduzione temporanea della superficie aziendale destinata alla coltivazione dei foraggi, conseguenza che si sarebbe ugualmente verificata nel caso in cui l' obbligo di cui trattasi fosse stato imposto, corrisponda al disposto dell' art. 3 del regolamento n. 1371/84.
7. Concordo con il parere della Commissione, secondo la quale tale questione solleva, nell' ordine, due difficoltà.
8. La prima verte sul problema se la nozione di esproprio debba essere interpretata in modo da ricomprendere anche l' imposizione di un obbligo di tolleranza ai sensi della legislazione olandese.
9. Innanzitutto, faccio osservare che la ragion d' essere delle norme di cui trattasi consiste nella protezione del produttore contro l' evento eccezionale rappresentato dall' intervento dei pubblici poteri nei riguardi delle prerogative del proprietario. Se quest' ultimo viene privato della possibilità di coltivare la superficie destinata alla coltivazione dei foraggi ad opera della pubblica autorità, tale circostanza deve indurre a consentirgli di scegliere un anno di riferimento diverso da quello durante il quale l' esproprio si è concretizzato.
10. A tal riguardo, nulla permette di distinguere tra l' esproprio stricto sensu e l' obbligo di tolleranza, sia pure temporaneo, previsto dalla normativa olandese. Trattandosi di un produttore, le due ipotesi conducono esattamente alle medesime conseguenze: l' interessato non può produrre foraggio sul terreno gravato dall' obbligo.
11. Del resto, come rileva la Commissione, limitare alle ipotesi di esproprio stricto sensu la possibilità di prendere in considerazione un anno differente porterebbe a creare una discriminazione nei confronti dei produttori che abbiano subito una limitazione di altro tipo al loro diritto di proprietà, mentre le due situazioni sono manifestamente identiche quanto alla situazione in concreto dei proprietari durante l' anno interessato.
12. Infine, l' argomento del governo olandese, secondo il quale non vi sarebbe motivo di permettere all' interessato di scegliere un anno di riferimento differente, posto che il diritto all' indennizzo permetta al produttore di mantenere invariato il livello produttivo, non è pertinente. Basta ricordare, al riguardo, che il principio dell' indennizzo è sempre previsto dagli ordinamenti nazionali nell' ipotesi di esproprio. Stando così le cose, l' indennizzo connesso all' obbligo di tolleranza non può costituire motivo di esclusione del produttore interessato dal beneficio della normativa di cui trattasi, poiché l' esproprio stricto sensu, incontestabilmente previsto dalla norma, presuppone appunto la concessione di un indennizzo.
13. Per risolvere il secondo problema, dovete giungere a determinare se la situazione in cui un accordo, concluso tra il concessionario e il proprietario, ha definito le modalità di utilizzazione del terreno per evitare che esse vengano imposte dalla pubblica amministrazione rientri tra le ipotesi previste dal testo in esame.
14. A tal riguardo, mi esprimo decisamente per la soluzione affermativa. Infatti, l' origine stessa della cessione dell' uso dei terreni discende da una decisione unilaterale della pubblica autorità alla quale viene assoggettato il privato proprietario. Quest' ultimo vede così ridotto l' ambito delle sue prerogative in nome dell' interesse pubblico. In nessun modo si può ritenere che la sua volontà svolga un ruolo qualsiasi per quel che riguarda l' origine di questa limitazione del suo diritto di proprietà, che oltre tutto può essergli imposta in mancanza di accordo. Che egli poi opti per un accordo con il concessionario per determinare le modalità di realizzazione della cessione o che queste gli siano imposte dalla pubblica autorità, è indubbio che comunque è un atto unilaterale dei pubblici poteri che ha originato l' onere che graverà sulla proprietà interessata. Tale circostanza impedisce di considerare il contratto tra proprietario e cessionario come un banale contratto di diritto privato e di trascurare un contesto nel quale l' amministrazione potrebbe sempre imporre una misura unilaterale che fissi le modalità della cessione.
15. Rifiutare di riconoscere all' operazione di cui trattasi la natura di esproprio ai sensi della normativa in esame penalizzerebbe, del resto, in modo ingiustificato chi intenda difendere le proprie prerogative nei confronti di una "controparte" impostagli concludendo un negozio con quest' ultima piuttosto che lasciarsi imporre passivamente dall' amministrazione le modalità della cessione.
16. Di conseguenza, vi propongo di pronunciarvi nei seguenti termini:
"La situazione del proprietario che ha concluso un accordo con un' impresa di lavori pubblici al fine di evitare la mera imposizione dell' obbligo di tollerare la realizzazione di lavori pubblici sul bene immobile interessato dev' essere considerata alla stregua di un esproprio ai sensi dell' art. 3 del regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371 ((abrogato e sostituito dal regolamento (CEE) della Commissione 3 giugno 1988, n. 1546)), qualora tale accordo verta su una parte considerevole della superficie agricola dell' azienda gestita dal produttore interessato e abbia comportato una riduzione temporanea della superficie aziendale destinata alla coltivazione dei foraggi".
(*) Lingua originale: il francese.
(1) Regolamento abrogato e sostituito dal regolamento (CEE) della Commissione 3 giugno 1988, n. 1546, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 139, pag. 12).
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