Conclusioni dell avvocato generale
++++
Signor Presidente,
Signori Giudici,
A - In fatto
1. La controversia oggetto delle presenti conclusioni è un ricorso per inadempimento contro il Regno del Belgio, volto a far dichiarare che quest' ultimo non ha adempiuto gli obblighi che gli incombevano in forza delle direttive 75/440/CEE (1) e 79/869/CEE (2) e che non ha osservato l' obbligo di cooperazione e di comunicazione che si impone nell' ambito dell' attuazione delle sopracitate direttive.
2. La direttiva 75/440 avrebbe dovuto essere attuata, ai sensi dell' art. 10 della stessa, entro due anni dalla sua notifica agli Stati membri, avvenuta il 18 giugno 1975, e quindi il 18 giugno 1977; anche la direttiva 79/869 avrebbe dovuto essere attuata, ai sensi dell' art. 13 della stessa, entro due anni dalla sua notifica e quindi il 19 ottobre 1981.
3. Le norme delle direttive di cui sopra sono state recepite nell' ordinamento belga con il regio decreto 25 settembre 1984 (3). Una legge dell' 8 agosto 1980 dispone che l' attuazione di tali direttive è di competenza delle Regioni. La Commissione, con lettera 8 dicembre 1986, ha chiesto al governo belga di trasmetterle informazioni dettagliate in ordine ai provvedimenti adottati per dare attuazione alle norme delle direttive indicate. Essendo tale lettera rimasta senza risposta, la Commissione ha avviato la procedura per il ricorso per inadempimento. Il termine di due mesi assegnato allo Stato membro per presentare osservazioni circa il parere motivato 25 maggio 1988 è scaduto il 25 luglio 1988 senza che venissero notificati alla Commissione eventuali provvedimenti di attuazione sotto qualsiasi forma.
4. Il governo belga, nel corso della fase scritta del procedimento e fino al momento della trattazione orale, ha indicato, in parte in risposta a quesiti sottopostigli dalla Corte di giustizia, i provvedimenti che erano stati a mano a mano posti in essere dalle Regioni per adempiere gli obblighi ad esse incombenti in forza delle direttive.
5. Al momento in cui si è svolta la trattazione, la situazione di fatto era la seguente:
a) E' pacifico tra le parti che non occorre adottare provvedimenti di attuazione nella Regione di Bruxelles, dal momento che quest' ultima non dispone di acque superficiali, ai sensi della direttiva. Non sarà quindi necessario neppure in futuro attuare le disposizioni della direttiva.
b) Nella Regione fiamminga sono stati adottati tutti i provvedimenti necessari, essenzialmente durante il presente procedimento. Solo i piani d' azione organici, compreso un calendario per il risanamento delle acque superficiali ai sensi dell' art. 4, n. 2, della direttiva 75/440 non sono ancora definiti.
c) Nella Regione vallona, persino alla data dell' udienza orale, i provvedimenti necessari erano stati adottati solo parzialmente. Secondo le spiegazioni addotte da parte del rappresentante del governo belga, non è stato possibile adottare prima i provvedimenti necessari per mancanza degli indispensabili mezzi finanziari. Tuttavia egli ha fatto notare che nel frattempo erano stati realizzati con decreto i presupposti finanziari prescritti, in modo tale che anche la Regione vallona stava per adottare i provvedimenti necessari per la trasposizione delle due direttive.
6. In considerazione dell' evoluzione verificatasi nel frattempo, nel corso della fase orale del procedimento si è posta la questione di stabilire come doveva ormai essere trattato l' oggetto del presente ricorso. Il rappresentante della Commissione ha spiegato, in sostanza, che non riteneva utile continuare a trattare e lasciare che fossero oggetto di una sentenza questioni già risolte. Contemporaneamente egli ha messo in rilievo che non gli era stato conferito alcun mandato per rinunciare agli atti.
7. La Commissione, nell' atto introduttivo, ha concluso che la Corte voglia:
- dichiarare che il Regno del Belgio, avendo omesso di comunicare i provvedimenti per mezzo dei quali ha adempiuto gli obblighi impostigli dalla direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, 75/440, concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri, e dalla direttiva del Consiglio 9 ottobre 1979, 79/869, relativa ai metodi di misura, alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri, ovvero non avendo adottato i provvedimenti necessari per l' attuazione delle citate direttive, è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi del Trattato istitutivo della Comunità economica europea;
- condannare il Regno del Belgio alle spese.
8. In considerazione della situazione di fatto e della normativa da applicarsi nella Regione di Bruxelles, la Commissione, nella replica, ha limitato le sue conclusioni, ditalché esse hanno ora per oggetto la sola applicazione e trasposizione delle direttive de quibus da parte delle Regioni fiamminga e vallona.
9. Il Regno del Belgio non ha formulato le conclusioni.
10. Per ulteriori dettagli in ordine ai fatti ed agli argomenti delle parti, faccio rinvio alla relazione d' udienza.
B - In diritto
11. Occorre innanzitutto verificare quali siano state sull' oggetto del ricorso le conseguenze del fatto che una parte delle conclusioni è divenuta, in pratica, senza oggetto nel corso del procedimento.
12. Secondo una giurisprudenza ormai costante, l' interesse a ricorrere non viene meno per il solo fatto che lo Stato membro contro cui è stato proposto un ricorso abbia posto in essere, dopo il termine stabilito, il comportamento che si pretendeva dalle autorità competenti di tale Stato. Ciò che è determinante ai fini della ricevibilità del ricorso è il fatto che lo Stato membro interessato non abbia adempiuto gli obblighi incombentigli in forza del Trattato entro i termini che gli erano stati assegnati (4).
13. Il fatto di non aver posto fine, entro i termini assegnati, al comportamento contrario al Trattato non è solo rilevante per valutare l' interesse al ricorso, ma, in questo caso, si deve ritenere che sussistano nel merito i presupposti di un inadempimento (5). Esattamente come la ricevibilità di un ricorso per inadempimento non è pregiudicata da un comportamento successivo dello Stato membro oggetto del procedimento, non si può ritenere che un comportamento di tal fatta abbia la conseguenza di privare un ricorso del suo fondamento.
14. La rinuncia agli atti o la limitazione delle conclusioni alle censure che il ricorrente ritiene che abbiano ancora ragion d' essere sarebbe comprensibile e configurerebbe una reazione assolutamente adeguata al venir meno del comportamento censurato.
15. Nella presente fattispecie, tuttavia, non si è verificata né una limitazione formale dell' oggetto della domanda né una parziale rinuncia al ricorso. Certo, il rappresentante della Commissione ha sostenuto che era inutile continuare a perseguire le censure che nel frattempo erano state eliminate. Egli ha tuttavia espressamente chiarito, quando gli è stata posta la domanda, di non essere autorizzato a rinunciare al ricorso.
16. Le spiegazioni fornite dal rappresentante della Commissione nel corso del procedimento debbono essergli attribuite nella loro totalità, dal momento che egli era stato autorizzato regolarmente e senza restrizioni a rappresentare la Commissione. Esse possono quindi essere intese solo nel senso che egli non aveva l' intenzione né di ritirare il ricorso né di limitare formalmente le conclusioni formulate nell' atto introduttivo.
17. Ne consegue che l' oggetto del ricorso su cui ci si deve pronunciare è quello definito nelle conclusioni formulate con l' atto introduttivo, quale modificato nella replica.
18. Ci si può chiedere quali siano, dal punto di vista procedurale, le conseguenze del comportamento del governo belga, che non ha presentato, in nessuna fase del procedimento, le sue conclusioni. Ai sensi dell' art. 40, n. 1, del regolamento di procedura, il controricorso deve contenere, tra l' altro, le "conclusioni del convenuto". Qualora il controricorso non sia stato regolarmente depositato, il ricorrente, ai sensi dell' art. 94, n. 1, è legittimato a chiedere una sentenza in contumacia. Tuttavia, nel caso in cui una domanda in tal senso non sia stata presentata, la procedura ordinaria prosegue (6).
19. Con lettera 8 dicembre 1986, la Commissione aveva invitato il governo belga a rispondere ad una serie di quesiti che le avrebbero consentito di valutare se era stata data regolare attuazione alle direttive 75/440 e 79/869.
20. Oltre al generale obbligo di attuazione, stabilito nell' art. 10 della direttiva 75/440, gli Stati membri sono tenuti a notificare alla Commissione le misure da essi adottate. Inoltre, la Commissione dispone di poteri d' indagine più ampi, direttamente stabiliti dalla direttiva. In applicazione dell' art. 4, n. 2, terzo comma, essa procede, ad esempio, "ad un esame approfondito dei piani d' azione previsti al primo comma, compresi i calendari". Le eccezioni all' obbligo del trattamento tipo delle acque superficiali, di cui all' art. 4, n. 3, debbono essere notificate alla Commissione al più presto e preventivamente nel caso di nuove installazioni.
21. La Commissione dispone altresì di poteri di controllo, estesi in forza della direttiva 79/869. Oltre al generale obbligo di trasposizione e di comunicazione, sancito dall' art. 13, "gli Stati membri forniscono alla Commissione, su sua richiesta, ogni informazione pertinente concernente i metodi d' analisi utilizzati" e la "frequenza delle analisi" (art. 8).
22. Di conseguenza il fatto di non avere fornito le indicazioni richieste entro la scadenza del termine stabilito nel parere motivato 27 luglio 1988 configura una patente violazione degli obblighi che incombono ad uno Stato membro in forza delle due direttive sopracitate nonché dell' art. 5 del Trattato CEE.
23. In ordine alla questione se i provvedimenti prescritti dalle direttive fossero effettivamente stati adottati, è pacifico che, per le Regioni fiamminga e vallona, al momento della scadenza del termine previsto nel parere motivato nel contesto della fase precontenziosa non erano stati ancora effettuati i passi necessari e che alla data stabilita per la trattazione orale lo Stato belga non aveva parimenti adempiuto tutti gli obblighi che gli incombevano.
24. L' obiezione formulata specificamente per la Regione vallona, vale a dire che essa non avrebbe avuto a disposizione i mezzi finanziari necessari per emanare i provvedimenti de quibus, non fa venir meno la censura fondata su un comportamento in contrasto con il Trattato, dal momento che, secondo la costante giurisprudenza, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico o finanziario interno per giustificare il mancato rispetto degli obblighi e dei termini imposti dal diritto comunitario (7).
25. Per valutare l' esistenza di un inadempimento, non importa sapere se lo Stato membro interessato, nelle more del procedimento dinanzi alla Corte, abbia posto fine, in tutto o in parte, ad un comportamento contrario al Trattato, qualora la violazione dello stesso sia stata già interamente realizzata (8). Orbene, è pacifico che così è stato nella fattispecie. Occorre pertanto condannare lo Stato membro convenuto per l' insufficiente attuazione delle direttive 75/440 e 79/869.
Sulle spese
26. La decisione in ordine alle spese discende dall' art. 69 del regolamento di procedura. Tale norma stabilisce, al n. 2, che la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
C - Conclusione
27. Alla luce delle considerazioni che precedono invito la Corte a dichiarare quanto segue:
"Il Regno del Belgio, omettendo di fornire alla Commissione le informazioni richieste e non adottando in concreto entro i termini i provvedimenti necessari all' attuazione delle direttive, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza delle direttive 75/440/CEE e 79/869/CEE.
Il Regno del Belgio è condannato alle spese".
(*) Lingua originale: il tedesco.
(1) Direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri (GU L 194, pag. 34 e seguenti).
(2) Direttiva del Consiglio 9 ottobre 1979, relativa ai metodi di misura, alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri (GU L 271, pag. 44 e seguenti).
(3) Moniteur belge del 27.2.1985, pag. 2168.
(4) V. sentenza 7 febbraio 1973, Commissione/Repubblica italiana, punti 9 e 11 della motivazione (causa 39/72, Rac. pag. 101); sentenza 5 giugno 1986, Commissione/Repubblica italiana, punti 8 e 9 della motivazione (causa 103/84, Racc. pag. 1759); sentenza 17 giugno 1987, Commissione/Repubblica italiana, punto 6 della motivazione (causa 54/84, Racc. pag. 2717); v. anche le mie conclusioni presentate nella causa 240/86, punto 12 della motivazione (Racc. 1988, pag. 1835, in particolare pag. 1843).
(5) V. sentenza 27 novembre 1990, Commissione/Repubblica ellenica, punti 13 e 14 della motivazione (causa C-200/88, Racc. pag. I-4299).
(6) V. sentenza 15 aprile 1970, Commissione/Repubblica italiana (causa 28/69, Racc. pag. 187, in particolare pag. 190).
(7) V. sentenza 20 febbraio 1986, Commissione/Repubblica italiana, punto 17 della motivazione (causa 309/84, Racc. pag. 599).
(8) Causa C-200/88, citata.
Full & Egal Universal Law Academy