Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. I quesiti pregiudiziali posti dallo Hoejesteret danese vertono sull' interpretazione degli artt. 7, n. 1, e 10, n. 2, della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/182/CEE, relativa alle franchigie fiscali applicabili all' interno della Comunità in materia di importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto (1).
2. Riassumo brevemente i fatti all' origine del presente procedimento, fatti la cui ricostruzione si rivela particolarmente importante già ai fini dell' individuazione della legislazione applicabile.
Il signor Ryborg, cittadino danese e imputato nella causa principale, è stato accusato di aver importato illegalmente in Danimarca un' autovettura immatricolata in Germania, dove risiede fin dal 1973.
Invero, è incontestato che a partire da tale anno egli risiedesse a Flensburg, in Germania, ove era emigrato per lavoro e abitava stabilmente. Il Ryborg già allora si recava frequentemente in Danimarca con un' auto immatricolata in Germania, ma ciò non comportava alcun obbligo di immatricolare l' auto in Danimarca, a meno che non avesse trasferito il proprio domicilio in detto Stato, come le stesse autorità danesi gli comunicavano con lettera del 6 aprile 1982.
Il 17 gennaio 1984, al Ryborg veniva confiscata la sua nuova auto, in ragione del fatto che l' avrebbe importata illegalmente in Danimarca, senza cioè che l' avesse dichiarata alle autorità doganali e immatricolata in quel paese, nonché per averla utilizzata sul territorio danese dal 12 novembre 1982 al 17 gennaio 1984, senza aver pagato le relative imposte.
Due gli avvenimenti verificatisi dall' aprile 1982 al novembre dello stesso anno che avevano determinato il mutamento di posizione delle autorità danesi nei riguardi del Ryborg: l' acquisto di una nuova auto nell' ottobre 1982 (auto che attraversava la frontiera per la prima volta il 12 novembre 1982) e un' amicizia con una signora danese, residente in Danimarca, amicizia che si intensificava a tal punto che il Ryborg passava sempre più spesso la notte e i fine settimana da lei (con relativo passaggio della frontiera). Va qui sottolineato che l' amicizia in questione, stando alle stesse dichiarazioni del Ryborg, era iniziata nell' autunno del 1981, e dunque a partire da tale periodo il Ryborg aveva frequentemente passato la notte in Danimarca. Dal luglio-agosto 1982, poi, lo stesso Ryborg ammette di aver passato quasi tutte le notti e la maggior parte dei fine settimana a casa della sua amica.
In definitiva, l' acquisto di una nuova auto e l' intensificarsi del numero di visite alla sua amica sono stati fatali al Ryborg, nella misura in cui le autorità danesi hanno considerato che egli avesse trasferito la propria residenza in Danimarca, circostanza contestata dal Ryborg.
3. Nel quadro del relativo procedimento penale, lo Hoejesteret (giurisdizione davanti alla quale il Ryborg si è appellato dopo che il caso era già stato giudicato dal Kriminalret di Soenderborg e dal Vestre Landsret) ha sottoposto a questa Corte tre quesiti pregiudiziali. Con il primo di tali quesiti viene chiesto alla Corte di stabilire in quale Stato abbia la propria residenza normale, ai sensi dell' art. 7, n. 1, secondo comma, della direttiva 83/182, un cittadino di uno Stato membro (B) che ha dichiarato trasferirsi in un altro Stato (A), nel quale lavora ed ha fissato il proprio domicilio, posto che per oltre un anno ha passato quasi tutte le notti e molti fine settimana presso una sua amica nello Stato (B). Tale quesito è stato posto in due versioni parzialmente diverse, per tener conto del non univoco accertamento dei fatti su cui si sono basati il Kriminalret e il Vestre Landsret, versioni che differiscono in relazione all' esatto numero delle notti e dei fine settimana passati dal Ryborg a casa della sua amica.
Lo Hoejesteret chiede altresì, con il secondo e il terzo quesito, se l' art. 10, n. 2, della stessa direttiva imponga a carico dei due Stati interessati un obbligo assoluto di consultarsi relativamente ad ogni singolo caso allorché la direttiva in parola sia applicabile; e se la medesima disposizione sia direttamente applicabile.
4. I quesiti formulati dal giudice a quo presuppongono, evidentemente, l' applicabilità della direttiva 83/182 ai fatti di cui alla causa principale.
Ritengo tuttavia preliminare soffermarmi brevemente proprio sul problema dell' applicabilità ratione temporis della direttiva in parola, problema discusso soprattutto nel corso dell' udienza. I fatti di cui alla causa principale, come si è detto, si sono svolti dal 12 novembre 1982 al 17 gennaio 1984. La direttiva 83/182, che data 28 marzo 1983, doveva entrare in vigore al più tardi il 1 gennaio 1984 ed è stata trasposta in diritto danese con decreto del 30 gennaio 1984, entrato in vigore il successivo 1 febbraio.
Una tale situazione implica, in principio, che la direttiva in parola è applicabile in Danimarca a partire dalla data di entrata in vigore del decreto di trasposizione, e comunque dal 1 gennaio 1984 per le norme aventi efficacia diretta.
Il governo danese ha tuttavia sostenuto in udienza che la normativa vigente in Danimarca ancor prima dell' adozione della direttiva in questione sarebbe stata già ad essa conforme e che, pertanto, già a partire dal 28 marzo 1983 tale direttiva deve ritenersi applicabile in Danimarca.
Ora, la circostanza che alcune delle norme danesi regolanti la materia in discorso non fossero incompatibili con la già citata direttiva non mi sembra rilevante; ne è prova il fatto che comunque si è reso necessario un nuovo provvedimento per adempiere gli obblighi risultanti da tale direttiva. In definitiva, ritengo che, relativamente al periodo che copre la durata dei fatti all' origine del presente procedimento, la direttiva di cui il giudice di rinvio chiede l' interpretazione sia applicabile solo a partire dal 1 gennaio 1984 per le norme aventi efficacia diretta e a partire dal 1 febbraio dello stesso anno per le restanti norme.
Tenuto conto di quanto precede e delle particolarità del problema sollevato dinanzi al giudice nazionale, ritengo si possa pertanto considerare che questi chieda alla Corte se, sulla base della normativa comunitaria applicabile in materia di IVA, un cittadino di uno Stato membro (B), che sia domiciliato nello Stato (A) ove lavora ed ha una casa, è tenuto ad immatricolare la propria autovettura nello Stato (B) in conseguenza del fatto che a partire da una certa data abbia passato, per oltre un anno, quasi tutte le notti e i fine settimana presso la casa di una sua amica nello Stato (B).
5. Così riformulato il primo quesito posto dal giudice a quo, ricordo che fino all' entrata in vigore della direttiva 83/182 l' unica disciplina cui era possibile fare riferimento era quella dettata dalla sesta direttiva IVA (2), direttiva che individua per le importazioni, come fatto generatore dell' imposta, la semplice introduzione del bene all' interno dello Stato (art. 10, n. 3). La rigidità di tale criterio è mitigata dall' art. 14, n. 1, lett. c), che fa obbligo agli Stati membri di esentare dall' IVA le importazioni di beni assoggettati ad un regime doganale di ammissione temporanea, "alle condizioni da essi ((Stati membri)) stabilite per prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso". Il n. 2 dello stesso articolo prevede la successiva adozione di norme comunitarie al fine di armonizzare i casi di esenzione, disponendo che, in attesa della loro entrata in vigore, continuano ad essere applicate le disposizioni nazionali degli Stati membri, disposizioni che, come la stessa Corte ha affermato, "devono rispettare i limiti delineati dalle norme di diritto comunitario di cui garantiscono l' attuazione" (3). In proposito, la Corte ha poi precisato che "l' attuazione di esenzioni di cui all' art. 14 della sesta direttiva non è interamente a discrezione degli Stati membri, dato che questi devono far salvi gli scopi fondamentali perseguiti dall' opera di armonizzazione in fatto d' IVA quali, fra l' altro, la promozione della libera circolazione delle persone e delle merci e la prevenzione dei casi di doppia imposizione" (4).
La direttiva 83/182 rappresenta una prima tappa verso l' armonizzazione in materia e contempla alcune ipotesi di importazione temporanea di mezzi di trasporto rispetto alle quali gli Stati membri sono tenuti a concedere la franchigia; condizione necessaria per una tale concessione è che l' importatore abbia la sua residenza normale in uno Stato membro diverso da quello dell' importazione temporanea.
Norme generali per la determinazione della residenza sono contenute nell' art. 7, il quale dispone al n. 1, primo comma, che per residenza normale va inteso "il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia durante almeno 185 giorni all' anno, a motivo di legami personali e professionali", laddove per legami personali vanno intesi quei legami "che rivelano una stretta correlazione tra la persona in questione e il luogo in cui abita". Il secondo comma di tale norma prevede poi che, in caso di difficoltà nello stabilire la residenza normale di una persona, per il fatto che abbia legami professionali in uno Stato e legami personali in un altro, si presume che la persona in questione abbia la propria residenza normale nel luogo in cui ha i legami personali.
Infine, va ricordato che l' art. 9, n. 3, della stessa direttiva prevede un regime speciale a favore della Danimarca, consentendo a tale Stato di mantenere le proprie norme in materia di residenza, norme in base alle quali ogni persona è considerata avere la propria residenza in Danimarca se vi rimane almeno un anno o 365 giorni su un periodo di due anni.
6. Ritornando al caso di specie, e alla luce della normativa comunitaria appena ricordata, è possibile formulare le seguenti osservazioni.
In primo luogo, relativamente al periodo anteriore all' entrata in vigore della direttiva 83/182, le rilevanti misure della sesta direttiva IVA, con l' ausilio dell' interpretazione datane dalla Corte, consentono di affermare che l' importazione temporanea di autoveicoli in uno Stato membro è effettuata alle condizioni stabilite dallo stesso Stato, beninteso nel rispetto dei principi fondamentali garantiti dal Trattato ed evitando i possibili casi di doppia imposizione.
Ora, se è vero che la nozione di residenza non viene in rilievo, come tale, nell' art. 14 della sesta direttiva, è pur vero che essa era contenuta nella legislazione danese, già prima dell' adozione della direttiva sulla concessione delle franchigie; e più in generale era contenuta in tutte le legislazioni degli Stati membri in materia, dato che tutti gli Stati membri hanno ratificato la Convenzione doganale di New York del 4 giugno 1954 (5), il cui art. 2 disciplina appunto l' importazione in franchigia, stabilendo che ciascuno Stato contraente ammette "in franchigia temporanea ((...)) i veicoli appartenenti a persone che hanno la loro residenza normale fuori del suo territorio e che sono importati ed utilizzati per il loro uso privato in occasione di una visita temporanea".
Ciò vuol dire che, già prima dell' entrata in vigore della direttiva 83/182, la condizione necessaria e sufficiente per la concessione della franchigia fiscale era in fatto la residenza normale fuori del paese d' importazione, per ciò stesso temporanea. E che la nozione di residenza normale fosse una nozione "interna" è in definitiva circostanza non rilevante, nella misura in cui non si poneva in conflitto né con i limiti comunitari generali in tema di libera circolazione delle persone, né con la nozione, quella sì comunitaria, di importazione temporanea.
Ora, quanto a quest' ultima nozione, basta ricordare che la Corte, nella già citata sentenza Ledoux, ha precisato che l' importazione va qualificata come temporanea quando, sulla base degli elementi di fatto, si può desumere che il bene sarà successivamente riesportato e che non vi siano intenti fraudolenti (6): ciò che equivale ad ancorare l' imposizione fiscale, nella sostanza, a qualcosa di molto simile alla "residenza normale".
Il che trova ulteriore conferma nella sentenza Profant, in cui la Corte ancor più esplicitamente ha collegato la temporaneità dell' importazione alla precarietà della residenza (7).
E' pertanto evidente che anche prima dell' entrata in vigore della direttiva il presupposto necessario per l' imposizione era nella sostanza la "residenza normale" del soggetto obbligato, vuoi per la normativa comunitaria applicabile (sesta direttiva IVA), vuoi per le conferenti norme nazionali.
7. Relativamente al periodo successivo all' entrata in vigore della direttiva 83/182, ricordo che il giudice a quo chiede alla Corte, ai fini della soluzione della controversia davanti ad esso pendente, l' interpretazione del secondo comma del n. 1 dell' art. 7, disposizione in base alla quale, allorché una persona sia indotta a soggiornare alternativamente in luoghi diversi situati in due o più Stati membri, per il fatto di avere i legami professionali in luogo diverso da quello dei suoi legami personali, si presume che la residenza normale sia quella del luogo dei legami personali, purché vi ritorni regolarmente.
Detta norma prevede dunque il caso molto specifico in cui un cittadino comunitario lavori in uno o più Stati membri diversi e abbia però la propria famiglia in un altro Stato, di guisa che soggiorna alternativamente negli Stati in questione. La ratio di tale norma è abbastanza chiara: si vuole privilegiare il cittadino che ha famiglia in uno Stato membro e che per ragioni di lavoro è costretto a soggiornare in un altro Stato; e ciò, dunque, indipendentemente dalla circostanza che dimori nello Stato in cui ha i suoi legami personali almeno 185 giorni all' anno come richiesto invece dal primo comma della medesima disposizione.
E' dubbio, pertanto, che la fattispecie che ci occupa possa farsi rientrare nella previsione e soprattutto nella ratio del secondo comma dell' art. 7, n. 1. Ritengo, comunque, che sia più corretto guardare preliminarmente al primo comma, che detta invece le condizioni generali per la determinazione della residenza, stabilendo che per residenza normale si intende il luogo in cui una persona dimora abitualmente (almeno 185 giorni all' anno) in ragione dei suoi legami professionali e personali, intendendo con tale ultimo termine i legami che "rivelano l' esistenza di una stretta correlazione tra la persona in questione e il luogo in cui abita".
La disposizione in questione va interpretata, a mio avviso, nel senso che i criteri da essa elencati vanno cumulati; bisogna dunque tener conto dell' insieme dei fattori in questione e non privilegiarne alcuno in particolare, sicché lo stesso criterio quantitativo (ad esempio, il numero di notti passato in un certo luogo) non può essere considerato determinante se altri fattori fanno emergere una situazione diversa da quella fondata sul solo criterio quantitativo.
Questa lettura è confortata dalla costante giurisprudenza della Corte relativa alla definizione e determinazione di residenza, la cui nozione è stata più volte chiarita relativamente al settore della sicurezza sociale, materia in cui la residenza è regolata da disposizioni analoghe a quelle di cui all' art. 7, n. 1, primo comma (8). In proposito, ricordo che la Corte ha definito come residenza il luogo dove si è "stabilito il centro permanente dei propri interessi" (9) e che, ai fini probatori, occorre riferirsi a tutti gli elementi di fatto costitutivi della residenza stessa (10).
8. Ora, una volta definita la residenza come il "centro abituale o permanente degli interessi di un soggetto", è evidente che i legami professionali, i legami personali e in particolare il numero dei giorni (o notti) passati in un determinato luogo, nel corso di un anno, vanno considerati tutti elementi rilevanti, anche complessivamente, nel determinare quale sia, ai fini della concessione della franchigia all' atto dell' importazione temporanea di un veicolo, la residenza normale di un soggetto.
Nel caso del Ryborg, ritengo che detti fattori siano tutti e complessivamente riscontrabili: è incontestato che il Ryborg lavori in Germania (legame professionale); è altresì incontestato che egli abbia in tale Stato un appartamento con le relative obbligazioni finanziarie che ne derivano (legame personale) e che in tale paese avesse la residenza fin dal 1973. Certo, stando ai fatti di cui alla causa principale, non è possibile determinare con esattezza, a partire dal 1982, quanti giorni egli trascorresse in Germania e quanti giorni (o meglio quante notti) in Danimarca. Ma ciò può diventare del tutto irrilevante, dal momento che non vi è alcun indizio che provi che egli abbia inteso spostare il centro dei propri interessi, e dunque la residenza, in Danimarca. L' elemento intenzionale, di per sé non decisivo, può aiutare infatti a qualificare un luogo di soggiorno come abituale e dunque come residenza, allorché non sia possibile individuare con chiarezza un luogo rispetto ad altri.
Invero, le competenti autorità danesi hanno basato le proprie pretese sulla circostanza che la relazione del Ryborg con la sua amica danese avesse comportato il trasferimento della residenza dalla Germania in Danimarca, stabilendo così che si trattava di una convivenza e che come tale fosse assimilabile al matrimonio.
Ora, indipendentemente dal fatto che il matrimonio, dati i vincoli giuridici che comporta, non è assimilabile tout court alla convivenza (11), ritengo che nel caso di specie, data l' assenza di un qualsiasi elemento che consenta di accertare l' esistenza di una vita in comune del Ryborg con la sua amica, non possa parlarsi neppure di convivenza; ad esempio, non risulta che il Ryborg abbia mai trasferito in Danimarca mobili od altri effetti personali, né che contribuisse in qualche modo agli oneri abitativi. La sua posizione è, in definitiva, quella di un ospite a casa della sua amica e, d' altra parte, dagli atti di causa non è possibile dedurre alcun elemento che consenta di affermare che il Ryborg abbia manifestato la volontà di trasferirsi stabilmente a casa della sua amica.
Ma vi è di più: le autorità danesi sostengono che il Ryborg avrebbe trasferito la propria residenza in Danimarca a partire dal 12 novembre 1982, data, come si ricorderà, in cui aveva attraversato per la prima volta la frontiera con la nuova auto, circostanza confermata anche nel corso dell' udienza. Si tratta, invero, di una strana coincidenza, che non può non colpire: i legami personali del Ryborg, e dunque il "trasferimento" della residenza, si sarebbero concretizzati soltanto nel momento in cui il Ryborg ha acquistato una nuova auto e l' ha utilizzata per la prima volta sul territorio danese.
In definitiva, mi sembra che le autorità danesi confondano tra fatto generatore dell' imposta (residenza in Danimarca) e introduzione in Danimarca del bene (autovettura), pervenendo addirittura ad identificare i due momenti. Per giunta, tale identificazione è stata operata soltanto in occasione dell' acquisto di una nuova auto e, curiosamente, non prima, quando pure attraversava la frontiera con la vecchia auto immatricolata anch' essa in Germania. Ed infatti nessun altro elemento porta a considerare che il Ryborg abbia iniziato ad avere legami affettivi stabili in Danimarca il 12 novembre 1982, legami tali da far ritenere che avesse trasferito la propria residenza in tale Stato, se non il passaggio alla frontiera con un' auto immatricolata in Germania qualche giorno prima.
9. Le osservazioni che precedono mi inducono a ritenere che il Ryborg non abbia mai trasferito la "normale residenza" in Danimarca e che sia pertanto tuttora residente in Germania, sicché non è tenuto a dichiarare ed immatricolare la propria auto in Danimarca: i soggiorni in tale paese si concretano infatti, dal punto di vista che qui rileva, in un' importazione temporanea a scopo privato, diciamo pure a scopo di svago, ciò che esclude la sussistenza di quei "legami personali" richiesti sia dal primo che dal secondo comma del n. 1 dell' art. 7.
Per ragioni di completezza, preciso a questo punto che nel corso della procedura orale è emerso un profondo disaccordo tra Commissione e governo danese quanto alla norma applicabile in Danimarca per determinare la residenza. Secondo la Commissione, infatti, il solo art. 9, n. 3, sarebbe d' applicazione, norma che, lo ricordo, stabilisce che una persona è considerata avere la propria residenza in Danimarca se vi rimane almeno un anno o 365 giorni su un periodo di due anni. Il governo danese, invece, ritiene che tale norma sia suppletiva rispetto all' art. 7.
Io ritengo che occorra comunque far riferimento all' art. 7 per individuare gli elementi che caratterizzano la nozione (comunitaria) di residenza normale. In ogni caso, anche qualora, come la Commissione sostiene, la norma applicabile alla fattispecie fosse solo l' art. 9, n. 3, e non l' art. 7, n. 1, sia pure con i limiti e nell' accezione qui utilizzata, si perverrebbe comunque alla medesima conclusione. Infatti, rimangono valide le osservazioni fin qui svolte relativamente alla determinazione della residenza, in particolare il rilievo che il Ryborg ha mantenuto la sua residenza normale in Germania e non ha mai trasferito la residenza in Danimarca.
10. La risposta al primo dei tre quesiti oggetto del presente procedimento, quale emerge dalle considerazioni che precedono, renderebbe superfluo, quantomeno ai fini della soluzione della controversia pendente davanti al giudice nazionale, l' esame del secondo e terzo quesito.
Tuttavia, ritengo sia doveroso, per ragioni di completezza e nel rispetto della ripartizione di competenze tra giudice comunitario e giudice nazionale ai sensi dell' art. 177, dare una risposta anche a tali quesiti, con i quali viene chiesto, lo ricordo, se l' art. 10, n. 2, della direttiva 83/182, imponga ai due Stati interessati un obbligo assoluto di consultazione, obbligo ricorrente ogni qual volta si presenti un caso concreto; e se si tratti di una disposizione avente efficacia diretta.
Ricordo innanzitutto che, secondo la norma in parola, allorché "l' applicazione pratica delle disposizioni" della direttiva in questione "pone difficoltà, le autorità competenti degli Stati membri interessati adottano di comune accordo le decisioni necessarie, tenendo conto in particolare delle convenzioni e delle direttive comunitarie in materia di reciproca assistenza".
La stessa formulazione della norma evidenzia che trattasi di un obbligo di cooperazione tra Stati, obbligo condizionato all' esistenza di difficoltà sorte nell' applicazione pratica della direttiva medesima. Secondo la Commissione, un tale obbligo sorgerebbe allorché due Stati membri chiedano entrambi l' immatricolazione di una stessa auto. E' indubbio che un caso del genere comporti difficoltà nell' applicazione; tuttavia, è altresì indubbio che si tratterebbe di difficoltà puramente interpretative.
Ora, che l' obbligo in questione investa non solo le difficoltà procedurali, ma anche le difficoltà interpretative, inerenti dunque all' interpretazione stessa della direttiva da parte delle competenti autorità dei diversi Stati membri, mi sembra molto dubbio, dato che, in tal caso, spetterà pur sempre a questa Corte decidere sulla corretta interpretazione delle norme della direttiva stessa.
D' altra parte, la circostanza che gli Stati membri "adottano di comune accordo le decisioni necessarie" e il richiamo alle direttive comunitarie in materia di mutua assistenza sembrano piuttosto avallare la conclusione che si tratterebbe di decisioni procedurali in senso lato e non di decisioni su singoli casi concreti.
Le osservazioni che precedono mi inducono pertanto a ritenere che l' obbligo di cooperazione di cui all' art. 10, n. 2, non implica un obbligo di consultazione tra Stati relativamente ad ogni caso specifico, bensì un obbligo più generale che consenta di arrivare a decisioni concordate, allorché l' applicazione della direttiva in questione dia luogo a difficoltà procedurali di tipo amministrativo.
11. Quanto all' ultimo quesito, e cioè se l' art. 10, n. 2, abbia efficacia diretta, e attribuisca dunque ai singoli dei diritti che questi possono far valere in giudizio, mi sembra che la risposta debba essere negativa e non meriti molti commenti. E' notorio infatti che, in base ad una giurisprudenza costante ed ormai consolidata (12), sono considerate norme direttamente applicabili quelle che impongono obblighi chiari, precisi ed incondizionati, tali dunque da non lasciare agli Stati membri alcun margine di discrezionalità. La norma in questione è invece indubbiamente condizionata, nella misura in cui prevede a carico degli Stati un obbligo di cooperazione, quando l' applicazione della direttiva medesima ponga delle difficoltà.
E' appena il caso di sottolineare, infine, che nella misura in cui l' art. 10, n. 2, non è direttamente applicabile, e dato che la direttiva in questione è stata trasposta in Danimarca dopo la scadenza del termine ultimo, la norma in parola non è comunque applicabile ai fatti di cui alla causa principale.
12. Alla luce delle considerazioni che precedono, concludo pertanto proponendo alla Corte di rispondere come segue ai quesiti posti dallo Hoejesteret:
"1) La normativa comunitaria applicabile in materia di IVA vieta a uno Stato membro (B) di esigere l' immatricolazione ed il pagamento delle relative imposte all' atto dell' importazione di un' auto da parte di un suo cittadino che ha fissato il proprio domicilio in uno Stato membro (A) in cui lavora ed abita un appartamento, anche qualora il cittadino in questione sia, da oltre un anno, quasi tutte le notti e molti fine settimana, ospite nella casa di una sua amica nello Stato (B).
2) L' obbligo di cui all' art. 10, n. 2, della direttiva 83/182 non comporta un obbligo di consultazione relativamente ad ogni singolo caso pratico che determini difficoltà nell' applicazione della direttiva medesima.
3) La disposizione in questione non ha efficacia diretta".
(*) Lingua originale: l' italiano.
(1) GU L 105 del 23.4.1983, pag. 59.
(2) Direttiva 77/388 (GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1).
(3) Sentenza 3 ottobre 1985, Profant, punto 23 della motivazione (causa 249/84, Racc. pag. 3237).
(4) Sentenza 6 luglio 1988, Ledoux, punto 11 della motivazione (causa 127/86, Racc. pag. 3741) nonché la già citata sentenza Profant, punto 25 della motivazione.
(5) Raccolta dei trattati delle Nazioni Unite, volume 282, pag. 249.
(6) Sentenza 6 luglio 1988, cit., punto 15 della motivazione.
(7) Sentenza 3 ottobre 1985, cit., punto 27 della motivazione.
(8) V., ad esempio, la nozione di residenza quale definita nel regolamento n. 3 del Consiglio 1958, relativo alla sicurezza sociale dei lavoratori migranti (GU 1958, n. 30, pag. 561), così come modificato dal regolamento n. 24/64/CEE (GU 1964, n. 47, pag. 746).
(9) Sentenza 12 luglio 1973, Angenieux (causa 13/73, Racc. pag. 935); v. altresì sentenza 17 febbraio 1977, Di Paolo (causa 76/76, Racc. pag. 315), nonché sentenza 14 luglio 1988, Schaeflein / Commissione, (causa 284/87, Racc. pag. 4475), e da ultimo sentenza 13 novembre 1990, Reibold (causa C-216/89, Racc. pag. I-4163).
(10) V. sentenza 14 luglio 1988, causa 284/87, cit., punto 10 della motivazione.
(11) V. in proposito sentenza 17 aprile 1986, Reed (causa 59/85, Racc. pag. 1283).
(12) V., ad esempio, sentenza 5 aprile 1979, Ratti (causa 148/78, Racc. pag. 1629); sentenza 19 gennaio 1982, Becker (causa 8/81, Racc. pag. 53); sentenza 20 settembre 1988, Gebroeders Beentjes (causa 31/87, Racc. pag. 4635).
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