Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
A - Antefatti
1. Nel presente ricorso per inadempimento la Commissione contesta alla Repubblica ellenica di non aver trasposto nel proprio diritto interno entro il termine prefisso la direttiva del Consiglio 29 giugno 1982, 82/470/CEE, relativa a misure destinate a favorire l' esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate di taluni ausiliari dei trasporti e dei titolari di agenzie di viaggio (gruppo 718 CITI) nonché dei depositari (gruppo 720 CITI) (1).
2. Nel primo 'considerando' la direttiva fa riferimento al contesto giuridico delineato dal Trattato CEE nel settore della libertà di stabilimento e della libera circolazione dei servizi:
"in applicazione del Trattato qualsiasi trattamento discriminatorio basato sulla nazionalità, in materia di stabilimento e di prestazione di servizi, è vietato dopo la fine del periodo transitorio (...)".
3. Ciò presupposto, il terzo 'considerando' così delinea lo scopo della direttiva:
"nondimeno (...), in mancanza di un reciproco riconoscimento dei diplomi o di un coordinamento immediato, sembra opportuno facilitare l' attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nelle attività comprese nei gruppi 718 e 720 CITI adottando misure destinate soprattutto ad evitare che i cittadini degli Stati membri in cui l' accesso alle attività in questione non è soggetto ad alcuna condizione incontrino ostacoli eccessivi".
4. A tal fine è prevista una serie di provvedimenti che gli Stati membri devono adottare per facilitare l' espletamento delle attività elencate all' art. 2. Si tratta, in primo luogo, degli obblighi che incombono agli Stati membri in quanto Stati ospitanti. L' art. 4, nn. 1-5, della direttiva impone il riconoscimento degli attestati di onorabilità, dei certificati relativi alla mancanza di dichiarazioni di fallimento nonché dei documenti che attestano la capacità finanziaria degli interessati. Gli artt. 5-7 attengono ai requisiti di qualificazione previsti dagli Stati ospitanti. Gli artt. 6 e 7, nn. 1-3, precisano i casi in cui il conseguimento di una determinata esperienza professionale può essere riconosciuto come prova sufficiente del possesso delle conoscenze e delle capacità necessarie. Ai sensi dell' art. 5, gli Stati membri che richiedono taluni requisiti di qualificazione per l' accesso ad una delle attività di cui all' art. 2 e per il relativo esercizio provvedono affinché, prima dello stabilimento e prima dell' inizio dell' esercizio di un' attività temporanea, l' interessato che ne fa domanda sia informato della regolamentazione cui è soggetta l' attività che egli intende esercitare.
5. A garanzia del buon funzionamento del sistema prefigurato dalla direttiva, gli Stati membri, in quanto Stati di provenienza, sono tenuti ex artt. 4, n. 6, e 7, n. 4, a designare entro il termine previsto le autorità e gli organismi competenti per il rilascio dei documenti ivi indicati e ad informarne immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.
6. L' art. 8 fissa per la trasposizione un termine di diciotto mesi dalla notifica della direttiva. Poiché la stessa è stata notificata agli Stati membri il 2 luglio 1982, il termine è scaduto il 2 gennaio 1984.
7. Non avendo ricevuto informazione alcuna in ordine ai provvedimenti di trasposizione adottati in Grecia, né da parte della convenuta né altrimenti, la Commissione ne deduceva che la Grecia non avesse adempiuto gli obblighi impostile dalla direttiva. Con lettera 16 aprile 1985 essa avviava pertanto il procedimento precontenzioso ex art. 169 del Trattato CEE. Tanto nella lettera in cui invitava lo Stato greco a presentare le proprie osservazioni quanto nel parere motivato, la Commissione richiedeva la comunicazione dei provvedimenti adottati dalla Repubblica ellenica ai fini della trasposizione della direttiva. Poiché le risposte del governo greco in sede precontenziosa non parevano soddisfacenti, la Commissione ha proposto il presente ricorso.
8. Essa conclude che la Corte voglia:
1) dichiarare che, avendo omesso di adottare, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 giugno 1982, 82/470/CEE, relativa a misure destinate a favorire l' esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate di taluni ausiliari dei trasporti e dei titolari di agenzie di viaggio (gruppo 718 CITI) nonché dei depositari (gruppo 720 CITI), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CEE;
2) condannare la Repubblica ellenica alle spese.
9. La convenuta conclude per il rigetto del ricorso e per la condanna della Commissione alle spese. Nella fase scritta del procedimento ha affermato di aver adempiuto gli obblighi impostile dalla direttiva. A sostegno di tale asserzione ha prodotto il testo di una legge, di un decreto presidenziale, di un decreto legislativo e di una circolare. Nel corso della fase orale ha, seppure dietro specifica contestazione, ammesso un ritardo nella trasposizione, allegando la ripartizione delle competenze in materia tra diversi ministeri.
10. Non ritengo di approfondire ulteriormente i fatti e gli argomenti delle parti, per i quali faccio rinvio alla relazione d' udienza.
B - Osservazioni
11. I. Qualche parola, anzitutto, sull' oggetto della presente causa.
1. La citata domanda impone di accertare in quale misura, secondo la Commissione, la trasposizione non sia stata effettuata. Spesso la Commissione sceglie la formula utilizzata nel caso di specie, come si evince ad esempio dai ricorsi per inadempimento parallelamente presentati nei confronti di altri due Stati membri (2), ove ritenga che nessuno dei provvedimenti necessari sia stato adottato (entro il termine prescritto), il che coincide con quanto affermato nella replica. E tuttavia si può dubitare della correttezza di questa interpretazione, dato che nell' atto introduttivo - che, ai sensi dell' art. 38, lett. c), del regolamento di procedura, delimita l' oggetto della controversia - la Commissione menziona soltanto alcune delle attività elencate agli artt. 2 e 3 della direttiva, vale a dire quella di agente marittimo, di titolare di agenzie di viaggio, di depositario e di perito nel settore degli incidenti stradali; non vi si menzionano espressamente le altre attività. Ciò si spiega comunque con lo svolgimento della fase precontenziosa. Nella lettera con cui invitava il governo greco a presentare le proprie osservazioni, la Commissione gli aveva infatti chiesto di produrre un prospetto completo dei diversi provvedimenti nazionali atti a garantire la trasposizione di ogni norma della direttiva. La convenuta aveva allora fornito indicazioni circa le norme da applicare alle attività citate nel ricorso, senza tuttavia comunicarne il testo, accennando altresì all' attività di noleggiatore marittimo, che in Grecia non è soggetta ad alcuna disciplina. Sulla scorta di queste indicazioni, essa affermava che - pur non essendo ancora completa la trasposizione - l' ordinamento giuridico greco, tenuto conto della riforma in corso, non era cionondimeno in contrasto con il diritto comunitario.
12. Nel parere motivato la Commissione si è occupata dettagliatamente soltanto delle attività di agente marittimo e di perito nel settore degli incidenti stradali, respingendo gli argomenti del governo greco. Alla fine del parere ha aggiunto tuttavia che, quanto al resto, dopo la risposta del governo greco alla lettera in cui lo si invitava a presentare osservazioni, non ha più ricevuto alcuna comunicazione che le consentisse di ritenere la Grecia adempiente rispetto agli obblighi imposti dalla direttiva. La Commissione ritiene pertanto, secondo la mia interpretazione del ricorso, che la convenuta non abbia adottato alcuno dei provvedimenti necessari alla trasposizione della direttiva.
13. 2. Quantunque nella trattazione orale si sia accertato che la convenuta - come anche la Commissione riconosce - in pendenza della presente causa ha comunque adottato taluni dei provvedimenti necessari, ciò è irrilevante ai fini della pronuncia della Corte. L' oggetto del procedimento dev' essere circoscritto all' esame della situazione giuridica che esisteva al momento della scadenza del termine prescritto nel parere motivato (3).
14. II. Così delineatone l' oggetto, il ricorso mi pare assolutamente fondato come le ammissioni della stessa convenuta lasciano supporre, sebbene abbiano contenuto piuttosto vago. Nessuna delle indicazioni della convenuta e nessuno dei testi normativi prodotti contengono elementi idonei a far ritenere che sia stata compiuta o avviata entro i termini la trasposizione della direttiva.
15. 1. Quanto alle indicazioni e alle norme relative a talune attività in Grecia, occorre esaminare se esse siano conformi alle prescrizioni della direttiva che si applicano agli Stati membri in quanto Stati ospitanti. Contrariamente alla tesi della convenuta, non è sufficiente a tal proposito garantire la parità di trattamento tra i cittadini greci e quelli degli altri Stati membri. Gli obblighi imposti dalla direttiva in materia di riconoscimento degli attestati rilasciati dallo Stato di provenienza, per quanto riguarda segnatamente l' onorabilità, la mancanza di dichiarazioni di fallimento e l' esperienza professionale, sono più incisivi di quanto sancito dal Trattato, come si evince del resto dai citati 'considerando' . Ciò detto, si rilevi quanto segue.
16. a) Per quanto riguarda l' attività di spedizioniere (art. 2, punto A, della direttiva), la convenuta ha prodotto il decreto presidenziale 5 ottobre 1984, n. 453, che, ai sensi dell' art. 1, attua il regolamento 27 giugno 1960, n. 11 (4). Poiché tuttavia non vi sono contenute le norme previste dagli artt. 4, 6 e 7 della direttiva in materia di riconoscimento dei documenti rilasciati dagli altri Stati membri attestanti, in particolare, l' onorabilità, la mancanza di dichiarazioni di fallimento e l' esperienza professionale dell' interessato, detto decreto non può assolutamente essere considerato un provvedimento di trasposizione sufficiente. Ci si potrebbe chiedere, a dire il vero, se siffatta trasposizione fosse, nel caso di specie, necessaria. Il decreto presidenziale non prevede infatti alcun requisito per l' accesso all' attività di agente di trasporto o per il relativo esercizio. Nel controricorso la convenuta ha chiarito che in Grecia la professione di agente di trasporto non è soggetta ad alcuna disciplina, dato che il decreto presidenziale prodotto costituisce l' unica normativa esistente in materia. Se ciò è vero, non v' è in tal caso alcun obbligo di trasporre le norme della citata direttiva. Ciò non modifica tuttavia la valutazione del ricorso, in quanto la Commissione non ha sollevato alcun mezzo particolare in merito all' attività di agente di trasporto e ha dedotto l' inadempimento della Grecia soltanto con riferimento ai casi in cui i provvedimenti di trasposizione erano necessari.
17. b) Quanto all' attività di agente marittimo (art. 2, punto A, della direttiva), il governo greco ammette che una trasposizione delle norme della direttiva è necessaria, ma che dev' essere ancora compiuta. Trasmette il testo di una circolare del ministero della Marina mercantile (n. 3111.9/2407 del 22 aprile 1988), segnalando altresì l' elaborazione di un progetto di legge che autorizzi l' accesso dei cittadini di altri Stati membri alla professione di agente marittimo senza discriminazioni rispetto ai propri cittadini.
18. Occorre in realtà rilevare che la circolare prodotta non ha quella natura giuridica che, per giurisprudenza costante (5), un provvedimento di trasposizione deve avere in conformità alla ratio dell' art. 189, terzo comma, del Trattato CEE. Infatti, una circolare del genere non garantisce che il contenuto della direttiva diventi diritto interno cogente, idoneo, oltre che a vincolare l' amministrazione, anche ad avere efficacia diretta nei confronti dei terzi (6). Né, peraltro, il testo della circolare è conforme alle disposizioni della direttiva. E' vero che, ai sensi del progetto di legge presentato dalla convenuta, il n. 3 della circolare dispone che l' autorizzazione ad esercitare la professione di agente marittimo sia concessa ai cittadini di altri Stati membri alle stesse condizioni fissate dalla normativa greca per i cittadini greci. Non v' è nulla, tuttavia, che possa essere considerato trasposizione dei regimi di equivalenza di cui agli artt. 4, 6 e 7 della direttiva. Va pertanto dichiarata, sul punto, l' infrazione della convenuta.
19. c) Per quanto riguarda l' attività dei titolari di agenzie di viaggio ((art. 2, punto B, lett. a), della direttiva)), la situazione è analoga. La legge n. 393/1976, prodotta in proposito, impone per tale attività requisiti relativi sia all' onorabilità (7) e alla mancanza di dichiarazioni di fallimento (8), sia all' idoneità del richiedente (9). La convenuta aveva l' obbligo di trasporre nel diritto nazionale i regimi di equivalenza di cui agli artt. 4, 6 e 7, il che non è stato fatto. Quanto ai requisiti dell' onorabilità e della mancanza di dichiarazioni di fallimento, non v' è alcuna norma che consenta il riconoscimento di altri documenti o attestati diversi dall' estratto del casellario giudiziario (v. art. 4, n. 1, in fine, e n. 3, della direttiva). Quanto alla prova dell' idoneità, occorreva trasporre il combinato disposto degli artt. 6, n. 3, e 7; orbene, nel testo di legge prodotto non v' è norma corrispondente.
20. Ritengo peraltro molto dubbio anche che l' art. 3 della citata legge, che disciplina il rilascio di autorizzazioni ai greci e agli stranieri, sia conforme al principio della parità di trattamento sancito dagli artt. 52 e 59 del Trattato CEE. Mentre infatti nei confronti del richiedente greco v' è l' obbligo assoluto - qualora ricorrano i requisiti prescritti dall' art. 4 - di concedere l' autorizzazione (10), nei confronti degli stranieri per contro il rilascio dell' autorizzazione è rimesso alla discrezionalità delle autorità competenti (11) salvo che lo Stato di provenienza attribuisca ai greci il diritto ad un' autorizzazione corrispondente (reciprocità). La questione è comunque irrilevante posto che la Commissione contesta esclusivamente la mancata trasposizione della direttiva e non un' infrazione delle citate norme del Trattato.
21. d) Quanto all' attività di depositario (art. 2, punto C, della direttiva), il governo greco ha prodotto il decreto legislativo n. 3077/1954 che subordina la licenza per la gestione dei "magazzini generali", tra l' altro, alla mancanza di condanne del richiedente per taluni determinati reati (12) e di dichiarazioni di fallimento (13). Il decreto legislativo non contiene tuttavia alcuna disposizione che trasponga l' art. 4, nn. 1 e 3, della direttiva. Poiché inoltre il ministero del Commercio può, ai sensi dell' art. 4, n. 8, seconda frase, esigere che sia provata la capacità finanziaria del richiedente, occorreva trasporre altresì l' art. 4, n. 4, della direttiva, che prevede il riconoscimento degli attestati rilasciati dalle banche degli altri Stati membri; anche ciò non è avvenuto.
22. e) Veniamo ora all' attività di controllo o perizia tecnica sugli autoveicoli ((art. 2, punto D, lett. a), della direttiva; in prosieguo: l' "attività di perito automobilistico")). Per dichiarazione incontestata della convenuta, in Grecia quest' attività non è soggetta in generale ad alcun requisito. Pertanto una trasposizione non era necessaria. Tuttavia, la Commissione contesta espressamente la mancata trasposizione della direttiva in questo settore, per il quale la Grecia eccepisce l' art. 55 del Trattato CEE. Si tratta dell' attività di perito nel settore degli incidenti stradali, disciplinata dall' art. 3, punto D (rubrica Grecia), della direttiva.
23. Come precisa la convenuta, questa denominazione deriva dall' art. 51 del Codice stradale greco. Essa sarebbe tuttavia inesatta in quanto l' attività di cui all' art. 2, punto D, lett. a), della direttiva non sarebbe disciplinata in Grecia e in detto paese non esisterebbe nemmeno una professione con questo nome, che riguarderebbe soltanto la realizzazione di talune perizie. Tutte queste osservazioni, tuttavia, sono per noi irrilevanti, dato che le denominazioni di cui all' art. 3 della direttiva sono, come attesta la frase introduttiva della norma, puramente indicative.
24. L' unico punto da verificare è se trovi applicazione una delle alternative dell' art. 2. L' attività consiste nella valutazione di determinati eventi, nel settore degli incidenti stradali, da parte di periti in favore di tribunali o di pubbliche autorità, su loro richiesta o su istanza di parte. Il governo greco chiaramente presuppone che detta attività rientri nell' art. 2, punto D, lett. a), della direttiva. Senza scendere nel dettaglio della normativa greca - che non è stata prodotta dalle parti - è sufficiente a mio parere prendere atto che, comunque, una parte delle attività comprese nella nozione di cui all' art. 2, punto D, lett. a) - vale a dire quelle inerenti all' infortunistica stradale - rientra nella nozione di perito nel settore degli incidenti stradali ai sensi della normativa greca, quale ci è stata illustrata dalla convenuta.
25. Il tenore della direttiva obbligava la Grecia ad adottare provvedimenti di trasposizione in merito all' attività così individuata. La redazione di relazioni peritali per i tribunali e le autorità in qualità di "perito nel settore degli incidenti stradali", infatti, è subordinata in Grecia all' iscrizione ad un albo, cui - per ammissione della Grecia stessa - può darsi corso soltanto ove il richiedente possegga una formazione tecnico-scientifica ovvero un' esperienza nel settore della circolazione stradale. Si richiede pertanto il possesso di conoscenze e di capacità tecniche che dev' essere comprovato mediante una formazione o un' esperienza professionale. Di conseguenza, ai sensi dell' art. 6, n. 2, della direttiva, la Grecia era tenuta a trasporre in diritto nazionale le disposizioni di questo articolo che specificano in quale misura l' effettivo esercizio dell' attività considerata debba essere riconosciuto come prova del possesso delle conoscenze richieste.
26. Il governo greco, sostenendo che la normativa greca non riguarda l' attività nel suo complesso bensì soltanto talune perizie, sembra negare la conseguenza di cui sopra. Questo argomento, tuttavia, non è pertinente; infatti, come chiaramente espresso dalla lettera dell' art. 6, n. 2, esso non si riferisce soltanto all' accesso all' attività de qua, bensì anche all' esercizio della stessa (14). Poiché detto esercizio è soggetto nello Stato convenuto a requisiti restrittivi - anche se soltanto in un particolare settore - la relativa trasposizione dev' essere compiuta.
27. Secondo la Grecia, tuttavia, quest' attività rientra nell' art. 55 del Trattato CEE.
28. Se questa tesi fosse esatta la direttiva effettivamente non ricoprirebbe detto ambito. In questo caso infatti l' art. 57 del Trattato CEE non costituirebbe più il fondamento giuridico, sicché l' interpretazione conforme al Trattato, che, come noto, precede l' accertamento dell' invalidità, porterebbe a restringere l' ambito di applicazione della direttiva.
29. Tuttavia l' attività in esame non rientra nell' ambito dell' art. 55 del Trattato CEE.
30. Si rilevi anzitutto che quella di pubblici poteri è una nozione di diritto comunitario. Essa pone infatti i "limiti (di diritto comunitario) (...) onde evitare che l' effetto utile del Trattato (nel settore della libertà di stabilimento) venga eluso da norme unilaterali degli Stati membri" (15). Già sulla scorta di detto principio si può respingere l' argomento dedotto dal governo greco nel controricorso, secondo il quale ricorrerebbero i presupposti che integrano la nozione di "pubblici poteri", in quanto - ai sensi della normativa greca - all' atto dell' iscrizione nell' albo sono preferiti i dipendenti o gli ex dipendenti pubblici. L' obiezione in oggetto condurrebbe a definire l' ambito di applicazione dell' art. 55 secondo criteri nazionali e non può quindi - alla luce della citata giurisprudenza - ritenersi accoglibile.
31. Qui potrebbe concludersi l' esame della causa sotto il profilo dell' art. 55 del Trattato CEE, poiché la convenuta, nel corso del procedimento dinanzi alla Corte, non ha dedotto altri argomenti. Tuttavia, dal controricorso si evince altresì che l' attività peritale in esame è soggetta alla particolare disciplina greca soltanto qualora sia svolta per i tribunali o le pubbliche autorità. Poiché nel procedimento ex art. 169 del Trattato CEE è preminente l' interesse pubblico al rispetto del diritto comunitario da parte degli Stati membri, ritengo opportuno esaminare l' art. 55 anche da questo punto di vista, quantunque la Grecia non abbia svolto argomenti difensivi in tal senso.
32. La Corte non ha, a tutt' oggi, ancora definito in via generale ed astratta la nozione di "pubblici poteri" ai sensi dell' art. 55 del Trattato CEE. Si è nondimeno pronunciata, nella causa Reyners (16), in merito ad una fattispecie analoga alla presente, caratterizzata dal fatto che lo Stato agisce nell' esercizio di pubblici poteri per mezzo di propri organi, e l' attività controversa del singolo interessato è in qualche misura in relazione con l' agire dello Stato. In una situazione del genere, le attività degli interessati hanno la natura giuridica di atti pubblici, in quanto esercizio di pubblici poteri, soltanto qualora, "considerate in se stesse, costituiscano una partecipazione diretta e specifica all' esercizio dei pubblici poteri" (17). La Corte ha negato che ricorrano questi presupposti con riferimento alle prestazioni essenziali della professione di avvocato:
"Le prestazioni professionali che implicano contatti, anche regolari ed organici, con i tribunali, ovvero la partecipazione, sia pure obbligatoria, al loro funzionamento, non costituiscono partecipazione all' esercizio dei pubblici poteri. In particolare, non possono venir considerate come partecipazione a tali poteri le attività più tipiche della professione forense, quali la consulenza e l' assistenza giuridica, come pure la rappresentanza e la difesa delle parti in giudizio, neppure quando il ministero o assistenza dell' avvocato è obbligatorio o costituisce oggetto di una esclusiva voluta dalla legge" (18).
33. Detto principio è così motivato dalla Corte:
"In effetti, l' esercizio di tali attività lascia intatti la valutazione dell' autorità giudiziaria e il libero esercizio della funzione giurisdizionale" (19).
34. Analoghe riflessioni valgono per il caso di specie. In mancanza di altri elementi di valutazione, presumo che in Grecia le constatazioni di un perito nel settore degli incidenti stradali, che rediga una perizia su richiesta di un tribunale o di una pubblica autorità, non siano vincolanti per l' organo richiedente. Si tratta dunque, tutt' al più, di una partecipazione indiretta all' esercizio di pubblici poteri. Questa conclusione è tanto più giustificata in quanto lo Stato conserva il controllo non soltanto sulla valutazione discrezionale del contenuto delle diverse perizie, ma anche sull' esercizio dell' attività nel suo complesso (20).
35. L' argomento dedotto dalla convenuta in merito all' attività di perito nel settore degli incidenti stradali, secondo il quale detta attività rientra nell' ambito dell' art. 55 del Trattato CEE, va pertanto disatteso.
36. Quanto detto autorizza a respingere anche l' argomento svolto dalla convenuta nel corso della fase precontenziosa del procedimento, secondo il quale alcuni Stati membri avrebbero dichiarato che la direttiva non si applica all' attività di perito nel settore degli incidenti stradali, dichiarazione che sarebbe stata messa a verbale in sede di elaborazione della direttiva stessa da parte del Consiglio. Poiché in ogni caso detta dichiarazione, per quanto riguarda la Grecia, non è compatibile né con l' art. 55 né con il testo della direttiva, il suo contenuto è in contrasto con il diritto comunitario e quindi, indipendentemente dal suo carattere unilaterale (21), non può essere presa in considerazione.
37. Per scrupolo di completezza sottolineo che ai sensi del Trattato la Grecia non ha il diritto di riservare l' attività di perito nel settore degli incidenti stradali ai propri cittadini. Se la preferenza attribuita ai dipendenti ed ex dipendenti pubblici all' atto dell' iscrizione al citato albo dovesse comportare detta conseguenza - cosa che nondimeno la convenuta contesta - ciò integrerebbe un' altra violazione del Trattato che però, in quanto tale, non è oggetto del presente ricorso; e tuttavia una trasposizione corretta della direttiva presuppone logicamente l' abolizione di ogni discriminazione nei confronti dei cittadini di altri Stati membri.
38. Nel complesso si deve quindi rilevare, in sintonia con la tesi della Commissione, un' infrazione da parte della convenuta anche per quanto riguarda l' attività di perito nel settore degli incidenti stradali ((art. 2, punto D, lett. a), della direttiva)).
39. f) Per nessuna delle attività cui si è fatto riferimento dinanzi alla Corte ((v. supra, lett. a)-e) )) il cui esercizio sia subordinato a requisiti d' idoneità v' è stata trasposizione dell' art. 5 della direttiva, relativo all' informazione degli interessati in merito a detti requisiti.
40. 2. Quanto agli obblighi che gli artt. 4, n. 6, e 7, n. 4, della direttiva impongono agli Stati membri in quanto Stati di provenienza, consistenti nel designare le autorità competenti a rilasciare i documenti di cui agli artt. 4, nn. 1-5, 6 e 7, nn. 1 e 2, si deve rilevare che il governo greco non ha comunicato alcuna disposizione volta a trasporre tali norme. Su domanda della Corte, esso ha semplicemente precisato che la direzione incaricata dei rapporti con le Comunità europee è competente a rilasciare attestati a coloro che intendono svolgere un' attività sul territorio di un altro Stato membro, dietro presentazione di diplomi che ne certifichino l' idoneità, nonché di attestati dei competenti ordini professionali, degli uffici delle imposte, ecc. La citata direzione è stata designata nell' ambito dei negoziati di adesione su richiesta della Commissione tenuto conto della sua comunicazione 13 luglio 1974 (22). Anzitutto, quindi, non v' è alcun provvedimento avente la natura giuridica richiesta per la trasposizione delle direttive. In secondo luogo la designazione della citata direzione come autorità competente, cui la convenuta si richiama, nulla ha a che vedere con gli attestati ai sensi della direttiva 82/470, qui in esame (23). Quando, nella controreplica, il governo greco si richiama alla competenza di alcune autorità ad accettare certificati, trascura a mio parere il fatto che non è quello l' oggetto della direttiva. Gli obblighi imposti agli Stati membri dagli artt. 4, n. 6, e 7, n. 4, della direttiva li interessano in quanto Stati di provenienza, che cioè rilasciano gli attestati che gli Stati ospitanti devono accettare. La competenza delle autorità che accettano gli attestati è disciplinata dalle norme degli Stati ospitanti relative alle attività interessate. Le dichiarazioni della convenuta nel corso della trattazione orale lasciano intendere che essa ha nel frattempo aderito a questa tesi.
41. 3. Occorre quindi rilevare che la convenuta non ha adottato entro il termine prescritto i provvedimenti necessari alla trasposizione della direttiva 82/470. Quanto alle "riserve" che la convenuta asserisce di aver fatto iscrivere nel verbale del Consiglio sotto forma di dichiarazione (n. 7889/82.ETS 40), che sarebbero state oggetto di una dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione, ritengo che in mancanza di ogni informazione in merito al contenuto di queste dichiarazioni non sia il caso di trattare questo punto.
42. Anche il fatto che circostanze interne come la ripartizione delle varie competenze abbiano potuto complicare il compito della convenuta nell' adempiere i propri obblighi comunitari entro il termine prescritto per giurisprudenza costante non può essere preso in considerazione.
Conclusione
43. Propongo quindi alla Corte di:
"1) dichiarare che avendo omesso di adottare, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 giugno 1982, 82/470/CEE, relativa a misure destinate a favorire l' esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate di taluni ausiliari dei trasporti e dei titolari di agenzie di viaggio (gruppo 718 CITI) nonché dei depositari (gruppo 720 CITI), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CEE;
2) condannare la Repubblica ellenica alle spese".
(*) Lingua originale: il tedesco.
(1) GU L 213, pag. 1.
(2) Si vedano: sentenza 21 giugno 1988, Commissione / Belgio (causa 283/86, Racc. pag. 3271); sentenza 12 luglio 1988, Commissione / Italia (causa 310/86, Racc. pag. 3987).
(3) In questo senso la giurisprudenza costante in materia di trasposizione delle direttive: v., ad esempio, sentenza 8 novembre 1990, Commissione / Grecia, punto 8 della motivazione (causa C-53/88, Racc. pag. I-3917).
(4) Regolamento (CEE) del Consiglio riguardante l' abolizione di discriminazioni nel campo dei prezzi e delle condizioni di trasporto emanato in applicazione dell' art. 79, paragrafo 3, del Trattato che istituisce la Comunità economica europea (GU 1960, n. 52, pag. 1121).
(5) V., ad esempio, sentenza 2 dicembre 1986, Commissione / Belgio, punto 7 della motivazione (causa 239/85, Racc. pag. 3645).
(6) V. sentenza 30 maggio 1991, Commissione / Germania, punto 20 della motivazione (causa 361/88, Racc. pag. I-2567).
(7) V. art. 4, n. 1, lett. b), della legge che richiede che l' interessato non abbia riportato condanne a pene detentive superiori a tre mesi per taluni determinati reati, circostanza da provarsi mediante produzione di un certificato del casellario giudiziario.
(8) V. art. 4, n. 2, lett. b), che richiede un corrispondente attestato rilasciato dalla cancelleria del competente tribunale di primo grado.
(9) V. art. 4, n. 1, lett. c), e n. 2, lett. d), che, come prova del possesso di conoscenze generali (v. art. 6, n. 3, della direttiva 82/470), richiede un diploma relativo al compimento di un certo numero di anni d' insegnamento secondario.
(10) V. n. 2: "Detta autorizzazione è concessa (...)" (il corsivo è mio).
(11) V. n. 3: "Un' autorizzazione corrispondente può (...) essere concessa (...)" (il corsivo è mio).
(12) V. art. 5, n. 1, lett. a), della legge.
(13) V. art. 5, n. 1, lett. b), della legge.
(14) Questo vasto ambito di applicazione non vale soltanto per la realizzazione della libera prestazione dei servizi, ma anche per quella della libertà di stabilimento: v. sentenza 18 giugno 1985, Steinhauser / Comune di Biarritz, punto 16 della motivazione (causa 197/84, Racc. pag. 1819).
(15) Sentenza 15 marzo 1988, Commissione / Grecia, punto 8 della motivazione (causa 147/86, Racc. pag. 1637).
(16) Sentenza 21 giugno 1974, Reyners / Belgio, (causa 2/74, Racc. pag. 631).
(17) Sentenza nella causa Reyners, citata, punti 45 e 54 della motivazione nonché punto 2 del dispositivo; confermata dalla sentenza 5 dicembre 1989, Commissione / Italia (causa C-3/88, Racc. pag. 4035).
(18) Sentenza nella causa Reyners, citata, punti 51 e seguenti della motivazione.
(19) Sentenza nella causa Reyners, citata, punto 53 della motivazione.
(20) V. su questo punto la sentenza nella causa 147/86, citata, punto 10 della motivazione.
(21) V., sul punto, sentenza 30 gennaio 1985, Commissione / Danimarca, punti 12 e seguenti della motivazione (causa 143/83, Racc. pag. 427).
(22) Concernente i certificati, le dichiarazioni e le attestazioni previste dalle direttive adottate fino al 1 giugno 1973 dal Consiglio in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, riguardanti:
- l' onorabilità,
- l' assenza di fallimento,
- il tipo e la durata delle attività esercitate nei paesi d' origine.
(GU 1974, C 81, pag. 1).
(23) V. l' elenco delle direttive cui si applica la comunicazione della Commissione (v. nota precedente: allegato 2 alla comunicazione).
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