Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . Con ordinanza 11 settembre 1989, il Verwaltungsgericht di Darmstadt vi ha sottoposto una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione dell' art . 12 del regolamento ( CEE ) del Consiglio 15 ottobre 1968, n . 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità y(1 ). Detta questione è stata sollevata nell' ambito di una controversia tra la Carmina di Leo e il Land di Berlino .
2 . La di Leo, cittadina italiana, è figlia di un lavoratore migrante italiano che lavora da venticinque anni nella Repubblica federale di Germania . A quanto risulta dal provvedimento di rinvio, l' interessata ha la residenza principale in questo Stato . Date le severe restrizioni all' epoca vigenti per l' accesso agli studi di medicina nella Repubblica federale di Germania, la di Leo decideva di intraprendere studi analoghi in Italia, iscrivendosi all' università di Siena per l' anno accademico 1986-87 . Il 15 maggio 1987 essa chiedeva di fruire, per continuare i suoi studi, delle prestazioni contemplate dalla legge federale tedesca in materia di incentivazione dell' istruzione, detta comunemente BAfoeg, per il periodo dal 30 settembre 1986 al 1992 . Questa richiesta veniva respinta dalle autorità nazionali competenti, al pari dell' opposizione proposta dall' interessata avverso la decisione negativa . Il 18 settembre 1987, la di Leo proponeva allora dinanzi al Verwaltungsgericht di Darmstadt il ricorso da cui è scaturita la domanda pregiudiziale attuale .
3 . Dinanzi al giudice a quo, il Land di Berlino, convenuto nella causa principale, ha chiesto la reiezione del ricorso invocando talune disposizioni della BAfoeg . E' opportuno sottolineare che detta legge è stata modificata tra la data alla quale è stata disattesa l' istanza della di Leo e quella alla quale il Verwaltungsgericht di Darmstadt ha deciso di consultarvi in via pregiudiziale . Nella versione vigente fino al 30 giugno 1988, del sussidio per studi effettuati in Europa, ma fuori dal territorio tedesco, consentito in base alla legge, se non è possibile frequentare corsi analoghi nel territorio tedesco - ad esempio perché l' accesso è limitato dal numerus clausus - e se i candidati dispongono delle conoscenze linguistiche necessarie, potevano fruire solo i cittadini tedeschi ai sensi della legge fondamentale e gli stranieri apolidi o ai quali era riconosciuto il diritto d' asilo, nonché i profughi . Gli stranieri cittadini della CEE non potevano, secondo le disposizioni della BAfoeg, allora vigenti, fruire di un sussidio in forza di detta legge per studiare all' estero . Dopo una modifica entrata in vigore il 1 luglio 1988, il sussidio è ora concesso anche agli "aspiranti all' istruzione ai quali la legge in materia di soggiorno dei cittadini della CEE concede il diritto di circolare liberamente o di soggiornare, in quanto figli " y(2 ). Tuttavia la legge nazionale apporta un correttivo d' indole restrittiva a questo ampliamento, escludendo dalla possibilità di fruire del sussidio i cittadini della CEE di cui sopra allorché l' istruzione viene "impartita in uno Stato di cui sono cittadini" y(3 ).
4 . E' pacifico che la richiesta della di Leo non soddisfa le condizioni poste dalla BAfoeg, né nella versione vigente fino al 30 giugno 1988 né nella versione successiva y(4 ). Il giudice a quo si è però posto il quesito se il diritto comunitario non imponga ad uno Stato membro la cui normativa contempla un aiuto all' istruzione impartita all' estero di concederlo a chi si trova in una situazione come quella della di Leo . A questo proposito si è richiamato più particolarmente all' art . 12 del regolamento n . 1612/68 .
5 . Ricordo che detta disposizione stabilisce che "i figli del cittadino di uno Stato membro, che sia o sia stato occupato sul territorio di un altro Stato membro, sono ammessi a frequentare i corsi d' insegnamento generale, di apprendistato e di formazione professionale alle stesse condizioni previste per i cittadini di tale Stato, se i figli stessi vi risiedono ". In base alla vostra costante giurisprudenza, ultimamente ricordata nella sentenza 15 marzo 1989, Echternach e Moritz, il citato art . 12 già ricordato :
"si riferisce non solo alle disposizioni relative all' ammissione propriamente detta, ma, in generale, a tutti i provvedimenti miranti a facilitare la frequenza all' insegnamento" y(5 ).
La stessa sentenza ha dichiarato, risolvendo una questione mirante a determinare se il finanziamento degli studi contemplato da una legge olandese del 1986 rientrasse tra i vantaggi contemplati dall' art . 12, che :
"gli aiuti concessi per coprire le spese di studio e di mantenimento dello studente sono da considerare vantaggi sociali, cui i figli dei lavoratori comunitari hanno diritto alle stesse condizioni che valgono per i cittadini del paese ospitante" y(6 ).
6 . Tra le parti nella causa principale è pacifico che il sussidio per la frequenza di corsi d' istruzione all' estero, istituito dalla BAfoeg, rappresenta un aiuto concesso per sopperire alle spese di insegnamento e di mantenimento degli interessati ai sensi della vostra giurisprudenza . La difficoltà di interpretazione insorge a proposito di un eventuale limitazione territoriale della sfera d' applicazione dell' art . 12 . Fondandosi in particolare sulla parte di frase che chiude il primo comma di questa disposizione, "se i figli stessi vi risiedono", nonché sulle finalità perseguite dal legislatore comunitario tramite il regolamento n . 1612/68, il governo della Repubblica federale tedesca ha sostenuto che l' obbligo per uno Stato membro di concedere ai figli del cittadino di un altro Stato membro, che è o è stato occupato nel territorio del primo, le stesse condizioni, per l' ammissione all' istruzione, applicate per i propri cittadini non vale se i figli del lavoratore migrante si trasferiscono all' estero per completare gli studi . All' udienza, il governo dei Paesi Bassi ha presentato osservazioni ispirate allo stesso orientamento . Dal canto suo la Commissione, sostenuta dal governo della Repubblica italiana, ha caldeggiato l' orientamento opposto, secondo il quale si deve considerare, nell' ambito di un' interpretazione non restrittiva dell' art . 12, che i figli dei lavoratori migranti devono ottenere dallo Stato membro ospitante gli stessi vantaggi previsti, per quel che riguarda l' aiuto all' istruzione all' estero, per i cittadini di detto Stato . Osservazioni favorevoli ad una siffatta interpretazione sono state presentate dalla di Leo nella fase orale .
7 . E' incontestabile che l' art . 12 del regolamento n . 1612/68 stabilisce una clausola di residenza nel senso che l' identità di condizioni contemplata da questa disposizione va garantita, dallo Stato membro ospitante, ai figli di un lavoratore migrante se questi risiedono nel suo territorio . D' altro canto, l' obbligo imposto a detto Stato di ammettere i figli dei lavoratori migranti "ai corsi d' insegnamento generale, di apprendistato e di formazione professionale" alle stesse condizioni previste per i propri cittadini può comprendere, per definizione, solo le condizioni d' ammissione all' insegnamento la cui fissazione è di competenza dello Stato ospitante, il che potrebbe indurre a considerare che l' insegnamento frequentato fuori del territorio di questo è comunque estraneo alla sfera d' applicazione dell' art . 12 . Tuttavia, lo stesso tenore della disposizione non le conferisce un' evidenza tale da far ritenere con certezza che un figlio di lavoratore migrante che si accinga a frequentare un corso di istruzione fuori dallo Stato ospitante non può, in base a detta norma, chiedere di fruire dell' aiuto per l' istruzione all' estero concesso da questo Stato ai figli dei propri cittadini . Finora la vostra giurisprudenza non si è pronunciata sul problema se il tenore dell' art . 12 avesse l' effetto di escludere la presa in considerazione dei vantaggi connessi a corsi d' insegnamento impartiti fuori dello Stato ospitante . La presente causa vi porge il destro di precisare, su questo punto, l' interpretazione di detta disposizione .
8 . Lo stesso tenore della clausola di residenza stabilita dall' art . 12 richiede un' osservazione preliminare . L' identità delle condizioni d' ammissione all' insegnamento dev' essere garantita ad un figlio di lavoratore migrante, rispetto ai cittadini dello Stato ospitante, qualora detto figlio risieda nel territorio di detto Stato . Si deve osservare a questo proposito che l' accento è posto sulla località ove risiede il figlio e non sulla località in cui si svolge l' attività d' insegnamento . Si può immaginare una situazione nella quale uno Stato membro concede ai figli dei propri cittadini che abitano in una zona frontaliera un aiuto per frequentare un istituto al di là della frontiera, pur continuando a risiedere nel territorio dello Stato . Questo Stato membro potrebbe negare l' aiuto in questione ai figli di un lavoratore migrante che abitano nella stessa zona frontaliera e che frequentano del pari corsi in istituti oltre frontiera senza cambiare residenza? Mi pare difficile che si possa invocare la clausola di residenza di cui all' art . 12 per negare un trattamento identico nel caso in cui, come nell' ipotesi presa in esame, i figli del lavoratore migrante continuassero a risiedere nello Stato ospitante e apparentemente soddisfacessero le condizioni fissate da detta clausola . Ciò significa che il fatto che i corsi d' insegnamento si svolgano all' estero, fuori dello Stato ospitante, non coincide inevitabilmente con l' insussistenza della residenza nel territorio di questo Stato . E' quindi logico chiedersi quale sia la portata dell' art . 12, tanto sotto il profilo dell' ubicazione dell' attività d' insegnamento che esso contempla quanto sotto il profilo della condizione di residenza che esso impone .
9 . Per corroborare il punto di vista secondo cui l' art . 12 deve essere interpretato in senso ristretto, il governo della Repubblica federale di Germania ha in particolare fatto osservare che un aiuto concesso al figlio di un lavoratore migrante per studi compiuti fuori dallo Stato membro ospitante non ha alcuna relazione con l' obiettivo perseguito dal regolamento n . 1612/68, vale a dire garantire l' integrazione di detto lavoratore e della sua famiglia . Questo argomento mi induce a tentare di definire con precisione, alla luce della vostra giurisprudenza, l' obiettivo di integrazione di cui trattasi .
10 . Il terzo considerando del regolamento n . 1612/68 stabilisce che "la libera circolazione costituisce per i lavoratori e per le loro famiglie un diritto fondamentale", e il quinto considerando aggiunge che detto diritto implica, "perché esso possa essere esercitato in condizioni obiettive di libertà e di dignità, che sia assicurata di diritto e di fatto la parità di trattamento per tutto ciò che si riferisce all' esercizio stesso di un' attività subordinata e all' accesso all' alloggio, e che siano anche eliminati gli ostacoli che si oppongono alla mobilità dei lavoratori, specie per quanto riguarda il diritto per il lavoratore di farsi raggiungere dalla famiglia e le condizioni d' integrazione della famiglia nella società del paese ospitante ".
11 . Nella vostra giurisprudenza avete dovuto precisare il nesso tra i provvedimenti contemplati dal regolamento n . 1612/68 in fatto di parità di trattamento e la nozione di integrazione . Non starò a ricordare le vostre sentenze più remote, le cui formule sono diventate oggi classiche, e mi limiterò a ricordare il tenore molto significativo della vostra pronuncia nella causa Echternach e Moritz . Infatti sottolineate che :
"la parità di trattamento di cui godono i lavoratori di uno Stato membro occupati in un altro Stato membro rispetto ai lavoratori nazionali, per quanto riguarda i vantaggi attribuiti ai loro familiari, contribuisce all' integrazione dei suddetti lavoratori nella vita sociale del paese ospitante, in conformità agli obiettivi della libera circolazione dei lavoratori" y(7 ).
12 . Nella stessa sentenza avete posto in evidenza il rapporto tra il diritto dei figli dei lavoratori migranti a fruire degli aiuti pubblici agli studi e l' integrazione di detti figli, osservando che :
"lo status di figlio di un lavoratore comunitario ai sensi del regolamento n . 1612/68 implica infatti, in particolare, il riconoscimento, da parte del diritto comunitario, della necessità che coloro che lo posseggono possano fruire degli aiuti statali per gli studi al fine della loro integrazione nella vita sociale del paese ospitante" y(8 ).
Tenuto conto di questi rilievi, ritengo che è alla luce degli obiettivi che avete così definito in materia di integrazione che si deve valutare la portata dell' art . 12 del regolamento n . 1612/68 per quel che riguarda anzitutto un' eventuale limitazione territoriale degli studi che esso contempla e, in secondo luogo, la condizione di residenza che esso impone .
13 . Sotto questo profilo non posso nascondere che l' argomento ricordato in precedenza, secondo il quale gli studi compiuti dai figli di un lavoratore migrante fuori del territorio dello Stato membro ospitante non possono contribuire all' integrazione dello stesso, non mi pare del tutto convincente . Se prendiamo in considerazione in particolare l' ipotesi che detto Stato nega al figlio di un lavoratore migrante l' aiuto per studi all' estero, peraltro concesso ai suoi cittadini, mi pare si prospetti invece il pericolo di un deficit di integrazione .
14 . Cerchiamo di immaginare cosa potrebbe accadere a due giovani, uno cittadino di uno Stato membro, l' altro figlio di un lavoratore migrante originario di un altro Stato membro, che abbiano frequentato assieme la scuola elementare e quella superiore e si siano rivelati entrambi idonei agli stessi studi universitari, se solo il primo dei due giovani ottiene un sussidio statale per frequentare detti studi all' estero, mentre al secondo esso viene negato . Si può ritenere che quest' ultimo, quando viene a conoscere il diniego, abbia l' impressione di essere integrato nello Stato membro ospitante, di non essere trattato da questo Stato in modo diverso dal suo compagno, di cui non è concittadino? L' integrazione non è solo una nozione giuridica, è anche qualcosa che si vive, si sente personalmente, intimamente . Di conseguenza non mi pare affatto certo che la possibilità effettiva, per il figlio di un lavoratore migrante, di studiare fuori dello Stato ospitante, che può dipendere dalla concessione di un sussidio statale, sia a priori estranea all' obiettivo di integrazione in questo Stato .
15 . L' interpretazione secondo la quale l' aiuto alla frequenza di corsi d' insegnamento fuori del territorio dello Stato ospitante è escluso dalla sfera d' applicazione dell' art . 12 non mi pare quindi la più coerente in considerazione dell' obiettivo generale di integrazione nella vita sociale di detto Stato . La disparità di trattamento tra il giovane cittadino di questo Stato e il giovane figlio di lavoratore migrante che scaturirebbe da questa interpretazione sarebbe tanto meno scevra da critiche quanto le situazioni concrete nell' uno e nell' altro caso potrebbero essere in realtà molto simili . Se dalla nascita o dalla prima infanzia si è vissuti in un determinato luogo con la famiglia, la partenza per compiere studi in un altro paese rappresenta un cambiamento pressoché identico delle condizioni d' esistenza, concrete ed affettive, che si sia o no cittadini del paese che si lascia . Pertanto, l' aiuto che viene, o che non viene, concesso da quest' ultimo paese per fronteggiare questo cambiamento non è certo irrilevante per la sensazione di esservi integrato .
16 . Mi pare quindi che l' obiettivo di integrazione nella vita sociale dello Stato membro ospitante non imponga affatto un' interpretazione dell' art . 12 in base alla quale quest' ultimo non si applica per i corsi di studi frequentati fuori di detto Stato, mentre invece può giustificare che anche per questi corsi di studi si debba rispettare la parità di trattamento che viene sancita da detta disposizione .
17 . Aggiungo che questo modo di vedere mi pare corroborato dalla vostra sentenza 27 settembre 1988, Matteucci y(9 ). Interpretando l' art . 7, n . 2, del regolamento n . 1612/68, che stabilisce che il lavoratore cittadino di uno Stato membro fruisce nel territorio degli altri Stati membri degli stessi vantaggi sociali previsti per i lavoratori nazionali, avete ritenuto che detta disposizione
"pone una norma generale la quale attribuisce, nel settore sociale, a tutti gli Stati membri, una responsabilità nei confronti dei lavoratori cittadini di un altro Stato membro stabiliti nel loro territorio, per quanto riguarda la parità di trattamento rispetto ai lavoratori nazionali",
e che
"di conseguenza, se uno Stato membro offre ai propri lavoratori nazionali la possibilità di seguire un insegnamento impartito in un altro Stato membro, questa possibilità dev' essere estesa ai lavoratori comunitari stabiliti nel suo territorio" y(10 ).
18 . L' art . 7, n . 2, è una disposizione che si riferisce particolarmente ad un nozione di territorio, nel senso che il beneficio della parità di trattamento da essa contemplato è garantito "sul territorio" di uno Stato membro a favore di un lavoratore cittadino di un altro Stato membro . Orbene, come abbiamo visto, avete scelto per questa nozione un' interpretazione che non osta a che un vantaggio concesso da uno Stato membro ai suoi cittadini per seguire corsi di istruzione fuori del proprio territorio si estenda ad un lavoratore migrante comunitario insediato in questo territorio . Nulla mi pare ostare a che la nozione di territorio implicitamente insita nell' art . 12 possa venir interpretata in modo analogo . Di conseguenza, l' esigenza di un' integrazione il più completa possibile nella vita sociale dello Stato membro ospitante porta, secondo me, ad interpretare effettivamente in questo modo detta disposizione . Condivido quindi il punto di vista espresso dall' avvocato generale Sir Gordon Slynn allorché, pronunciandosi nella causa Matteucci, dichiarava :
"A mio parere è chiaro che, se uno Stato membro fa in modo che i propri cittadini seguano in un altro Stato membro dei corsi i quali, se fossero tenuti nel primo Stato, costituirebbero vantaggi sociali ( art . 7, n . 2 ), insegnamento professionale o di riadattamento ( art . 7, n . 3 ), ovvero corsi d' insegnamento generale, d' apprendistato o di formazione professionale ( art . 12 ), in tal caso questo insegnamento, benché tenuto in un altro Stato membro, rientra rispettivamente negli artt . 7, n . 2, e 7, n . 3, o 12" y(11 ).
19 . Osservo inoltre che un' interpretazione corrispondente dell' art . 12 e dell' art . 7, n . 2, del regolamento n . 1612/68, come quella suggeritavi dalla Commissione, sembra ispirata alla vostra giurisprudenza più recente . Infatti, avete sottolineato la convergenza di queste due disposizioni nella citata sentenza Echternach e Moritz, rilevando che
"secondo la giurisprudenza della Corte, un aiuto concesso per il mantenimento e per la formazione al fine del proseguimento di studi di livello secondario o post-secondario dev' esser considerato un vantaggio sociale ai sensi dell' art . 7, n . 2, del regolamento n . 1612/68, cui i lavoratori migranti hanno diritto alle stesse condizioni dei cittadini nazionali",
prima di aggiungere che
"lo stesso principio deve valere per i figli di detti lavoratori, quando siano ammessi a fruire dell' insegnamento nel paese ospitante in forza dell' art . 12 di questo regolamento, norma che qualsiasi altra interpretazione priverebbe spesso di ogni effetto pratico" y(12 ).
20 . La preoccupazione della Corte di ispirarsi, per l' interpretazione dell' art . 12 del regolamento n . 1612/68, all' art . 7, n . 2, dello stesso regolamento, come testimoniano le citazioni che precedono, mi pare quindi costituire, tenuto conto di quanto sancisce la vostra sentenza Matteucci, uno stimolo supplementare a ritenere che la parità di trattamento contemplata dalla prima disposizione a favore dei figli dei lavoratori migranti non sia esclusa qualora lo Stato membro ospitante emani per i suoi cittadini provvedimenti che agevolano gli studi fuori del suo territorio .
21 . E' però d' uopo vedere inoltre se la condizione della residenza posta dall' art . 12 non osti ad un' applicazione del principio della parità di trattamento allorché il figlio di un lavoratore migrante si trasferisce per frequentare corsi di studi fuori dello Stato ospitante e, per motivi inerenti lo studio, deve soggiornare nel luogo ove i corsi vengono impartiti . Il governo della Repubblica federale di Germania e quello dei Paesi Bassi ritengono che il figlio del lavoratore migrante che lascia lo Stato membro ospitante per vivere di fatto nel paese in cui vengono tenuti i corsi che egli intende seguire non soddisfa più la condizione di residenza di cui sopra .
22 . Ricordo che l' art . 12 stabilisce che lo Stato membro ospitante garantisce ai figli dei lavoratori migranti l' accesso ai corsi d' insegnamento alle stesse condizioni stabilite per i propri cittadini "se i figli stessi vi risiedono ". Il governo della Repubblica federale di Germania ha osservato che, nella versione tedesca del regolamento n . 1612/68, l' art . 12 pone una condizione di "abitazione" che è più concreta di quella della residenza . E' vero che la versione tedesca di questa norma stabilisce come segue la condizione di cui trattasi : "Wenn sie im Hoheitsgebiet dieses Mitgliedstaats wohnen ". Ciò può tradursi con "se abitano nel territorio di questo Stato membro ". La versione olandese impiega una formula analoga : "indien zij aldaar woonachtig zijn" Letteralmente ciò significa : "se sono ivi abitanti ". La versione italiana è più affine al testo francese (" si ces enfants résident sur son territoire "). Osservo tuttavia che in tedesco wohnen si può impiegare tanto per "abitare" quanto per "risiedere" e che in olandese woonachtig può tradursi con "abitante" o "residente ". Questa espressione è quindi ambigua e non è affatto certo che le versioni tedesca e olandese si riferiscano ad una "abitazione" in senso concreto e non ad una "residenza" che potrebbe essere più astratta . Continuerò quindi a richiamarmi alla condizione di "residenza" nel prosieguo della disamina .
23 . Questa condizione sembra suscettibile di più interpretazioni per quel che riguarda l' ipotesi del giovane che si reca fuori dello Stato ospitante per frequentare corsi di studi e la cui vita quotidiana si svolge nel luogo degli studi . E' chiaro infatti che si giunge, nell' ipotesi in esame, a risultati diversi a seconda che si esiga che lo studente risieda effettivamente nello Stato ospitante durante il corso degli studi per i quali egli rivendica la parità di trattamento nelle condizioni di ammissione oppure soltanto allorché egli decide di iniziare detti studi all' estero . A mio parere, la scelta non può venir operata indipendentemente dall' obiettivo generale che si intende perseguire con varie disposizioni del regolamento n . 1612/68, tra le quali l' art . 12, vale a dire favorire l' integrazione della famiglia del lavoratore migrante nella vita sociale dello Stato membro ospitante . Orbene, tenuto conto di quanto detto in precedenza circa le conseguenze incontestabilmente nefaste per l' integrazione di un figlio di lavoratore migrante in caso di rifiuto da parte dello Stato ospitante di concedergli un aiuto per frequentare corsi di studi all' estero, mentre per lo stesso periodo ne potrebbe fruire un suo compagno di scuola, cittadino di questo Stato, mi pare che una condizione di residenza che si risolva in tale rifiuto in quanto il giovane in questione mangia, dorme e passa il suo tempo libero nel luogo nel quale studia, mentre parallelamente l' aiuto non è negato al cittadino dello Stato membro ospitante che fa le stesse cose nel luogo in cui studia, non sarebbe consono all' obiettivo perseguito dal regolamento n . 1612/68 nell' intento di realizzare appieno la libera circolazione dei lavoratori .
24 . Di conseguenza ritengo che la condizione di residenza non possa essere interpretata nel senso che essa non è più soddisfatta se un giovane si è recato all' estero per compiervi gli studi e vive durante il periodo degli studi nel luogo in cui vengono impartiti i corsi, e che si debba invece considerare che l' art . 12 subordina il diritto alla parità di trattamento che esso contempla alla residenza effettiva al momento in cui si prende la decisione di frequentare corsi di studi all' estero per i quali si chiede l' aiuto . Ancora una volta condivido il modo di vedere di Sir Gordon Slynn che, nelle conclusioni già ricordate della causa Matteucci, aveva sottolineato, a proposito degli studi compiuti fuori dallo Stato membro ospitante, che
"l' argomento secondo cui l' art . 12 non si può applicare perché il figlio non sarà più residente nello Stato è insostenibile . La residenza in uno Stato membro è un presupposto per l' ammissione all' insegnamento, non per il suo svolgimento" y(13 ).
25 . Aggiungo inoltre che non è assurdo pensare, come propone la Commissione, che il fatto di recarsi all' estero per seguire un corso di studi, e quindi di vivere nel luogo ove i corsi vengono impartiti, non implica per lo studente la perdita della sua residenza nello Stato membro ospitante ove è rimasta la famiglia . Ispirandosi alla nozione di residenza interpretata dalla Corte nell' ambito del regolamento n . 3 relativo alla sicurezza sociale dei lavoratori migranti y(14 ), sarebbe lecito ritenere che lo studente ha conservato il centro permanente dei propri interessi nello Stato membro in cui abita la sua famiglia e che per questo motivo continua a risiedervi . Osservo, nello stesso senso, che per l' interpretazione della nozione di "residenza normale" in uno Stato membro introdotta dalla direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/182/CEE y(15 ), per quel che riguarda il vantaggio delle franchigie in materia d' importazione temporanea di veicoli, l' art . 7 della stessa stabilisce che "la frequenza di un' università o di una scuola non implica il trasferimento della residenza normale ". Rilevo infine, in un ordine di idee analogo, che, per quanto riguarda il diritto all' indennità di dislocazione contemplata dallo Statuto del personale delle Comunità, avete ritenuto che il fatto che un cittadino lussemburghese avesse studiato a Strasburgo durante un certo periodo non fosse incompatibile con la conservazione del centro permanente dei suoi interessi in Lussemburgo y(16 ).
26 . Tuttavia, non mi pare certo che un' interpretazione della nozione di residenza secondo la quale lo studente che si è trasferito per frequentare un corso di studi all' estero continui a risiedere nello Stato membro ospitante dal momento che qui ha conservato il centro permanente dei suoi interessi si giustifichi allorché trattasi dell' art . 12 del regolamento n . 1612/68 . In questo caso spetterebbe al giudice nazionale valutare fino a qual punto il centro permanente degli interessi dello studente continui a trovarsi nello Stato ospitante in cui risiede la famiglia e la detta interpretazione si risolverebbe quindi in un sistema di scarso valore pratico . Infatti, quanti spostamenti tra la sede degli studi e lo Stato ospitante si devono ritenere necessari perché lo studente conservi in questo Stato il centro permanente dei suoi interessi? Si dovrebbe tener conto della durata dei soggiorni dello studente presso la famiglia? E' chiaro che la tentazione di ragionare trasponendo per analogia soluzioni accettate in altri contesti comporterebbe il rischio di analisi sottili e in definitiva molto complesse . Pertanto mi pare preferibile seguire il ragionamento che ho dianzi suggerito e tener conto della residenza effettiva del figlio del lavoratore migrante al momento in cui decide di recarsi a frequentare un corso di studi all' estero, piuttosto che tener conto di una residenza più o meno fittizia nello Stato ospitante durante il corso degli studi .
27 . Un' ultima osservazione è necessaria circa la condizione della residenza di cui all' art . 12 . Direi che l' argomento dei governi della Repubblica federale di Germania e dei Paesi Bassi ha trasposto questa condizione in un ambito che non era il suo . L' obiettivo essenziale perseguito tramite la clausola della residenza pare essere quello di evitare che il beneficio della parità di trattamento previsto dall' art . 12 venga chiesto a favore di figli che non hanno mai raggiunto il lavoratore migrante nel territorio dello Stato membro in cui si è insediato . Ciò ha poco in comune con il fatto che uno studente che si integra nella vita sociale dello Stato membro nel quale uno dei genitori si è recato a lavorare venga trattato meno favorevolmente di uno studente cittadino di questo Stato, per quel che riguarda le agevolazioni per gli studi all' estero .
28 . Giungo quindi alla conclusione che l' art . 12 non esclude dal beneficio della parità di trattamento che esso contempla né, in quanto tali, i corsi di studi frequentati fuori del territorio dello Stato membro ospitante, né la situazione di fatto del giovane che ha lasciato lo Stato ospitante per andare a studiare all' estero .
29 . Si deve tuttavia ammettere che l' ipotesi del figlio del lavoratore migrante che si trasferisce per studiare nello Stato membro di cui è cittadino esula dalla sfera d' applicazione dell' art . 12? La questione del giudice a quo si riferisce espressamente a questa situazione . Infatti, dal 1 luglio 1988, la BAfoeg esclude dal beneficio del sussidio per gli studi all' estero solo gli studenti che si recano a studiare nello Stato membro di cui sono cittadini . Osservo a questo proposito che la distinzione operata dalla legge nazionale non compare invece formalmente nell' art . 12, il cui senso ho precisato sotto il profilo di un eventuale limite territoriale e della condizione di residenza . Quest' ultima disposizione, ho già detto, non comporta esclusione né per quanto riguarda gli studi svolti fuori del territorio dello Stato ospitante né nei confronti degli studenti che si sono recati ad abitare all' estero, per ragioni di studio . Essa non riserva una disciplina speciale all' ipotesi degli studi compiuti nello Stato membro di cui lo studente è cittadino .
30 . Così, la distinzione prospettata nella questione del giudice nazionale non compare nella lettera dell' art . 12 e non pare d' altro canto suggerita da alcuno dei suoi termini . Ciò dovrebbe bastare per respingerla poiché si tratta di una disposizione contenuta in un regolamento "obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri" y(17 ) alla quale calza certamente la massima "ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus ".
31 . Aggiungo tuttavia che non ravviso nemmeno motivi di opportunità per introdurre la distinzione di cui sopra . Come ho già detto, non si può assumere come norma che lo studente che ha passato più di vent' anni presso i genitori in uno Stato membro di cui non è cittadino non incontri, lasciando il paese ospitante e la famiglia per recarsi a frequentare corsi di studi in un altro Stato, anche se ne è cittadino, difficoltà almeno in parte analoghe a quelle di uno studente cittadino del paese ospitante . I governi della Repubblica federale di Germania e dei Paesi Bassi si sono richiamati ad una figura astratta di studente che ritrova la madre patria e che si immerge nella sua società e nella sua cultura come un pesce nell' acqua . Esistono anche situazioni molto concrete di giovani che sono nati in un altro Stato membro, diverso da quello di cui sono cittadini, o vi sono giunti in tenera età, hanno ivi svolto l' intero iter scolastico, hanno ivi stretto amicizie con coetanei locali e sono ritornati nel loro paese d' origine solo per trascorrervi periodi di vacanza più o meno brevi .
32 . E' frequente l' affermazione che gli "immigrati della seconda generazione" hanno la sensazione di non fare interamente parte né della comunità del paese ospitante né di quella del paese d' origine . Forse nell' ambito degli spostamenti da uno Stato membro della CEE ad un altro questa senzazione può essere meno viva che nel caso in cui le due comunità appartengano a continenti diversi . Ma non mi pare possibile accettare il quadro un po' idilliaco tracciato dai due governi summenzionati . La partenza di un figlio di lavoratore migrante che si reca a frequentare corsi di studi in un paese di cui è cittadino non esclude sempre uno sradicamento dal nucleo familiare che egli lascia . Ciò non significa nemmeno necessariamente che il giovane si immerge in un ambiente che gli è perfettamente familiare . Per questo non mi pare quindi giustificato leggere nell' art . 12 un' esclusione a danno dei giovani che si recano a studiare nello Stato membro di cui sono cittadini . Tenuto conto della parità delle situazioni pratiche che si possono presentare sotto il profilo delle maggiori o minori difficoltà incontrate da un figlio di lavoratore migrante che si reca a studiare nello Stato membro di cui è cittadino, non pare che una distinzione come quella testé ricordata debba essere letta in una disposizione nella quale, ripeto, non se ne trova alcuna traccia .
33 . D' altra parte si può aggiungere, per corroborare quest' opinione, che gli studi che il giovane compie in un paese di cui è cittadino, ma nel quale non ha vissuto, o ha vissuto molto poco, non escludono affatto per lui la prospettiva di un arricchimento intellettuale, che costituisce l' obiettivo, secondo la Repubblica federale di Germania, di un sistema nazionale di aiuti agli studi all' estero come quello istituito dalla BAfoeg . Osservo del resto che l' assegnazione di un sussidio ai cittadini della Repubblica federale per seguire all' estero corsi di medicina, ai quali è molto difficile o impossibile accedere sul territorio nazionale dato il sistema del numerus clausus, pare rispondere ad una finalità che non è solo quella dell' arricchimento culturale .
34 . Si può anche osservare che la partenza per frequentare corsi di studi in uno Stato di cui si è cittadini non può considerarsi necessariamente come preludio ad un successivo insediamento nel territorio dello Stato stesso . Il ritorno, per esercitare un' attività lavorativa, nello Stato ospitante ove si è trascorsa l' infanzia con la famiglia e ove questa abita forse ancora non è l' ipotesi meno plausibile . A questo proposito l' aiuto concesso dallo Stato ospitante per frequentare corsi di studi all' estero, anche se l' estero è costituito dallo Stato di cui lo studente è cittadino, può rivelarsi un fattore significativo d' integrazione nel primo Stato .
35 . Osservo infine, a proposito dell' eventualità di un cumulo di prestazioni a favore di uno studente che fruisce tanto del sussidio dello Stato ospitante quanto di una borsa di studio nello Stato di cui è cittadino e nel quale frequenta i corsi di studi, che il regolamento n . 1612/68 non osta affatto a che le normative nazionali possano tener conto, per il riconoscimento del sussidio o per il calcolo della sua entità, di una prestazione analoga effettivamente corrisposta in un altro Stato membro . D' altronde questo principio si rispecchia in talune disposizioni della BAfoeg . Evidentemente le norme in questo senso contenute nelle normative nazionali dovranno applicarsi in modo identico agli studenti cittadini dello Stato membro interessato e a quelli che appartengono alla famiglia di un lavoratore migrante insediato nel suo territorio . Uno Stato membro non può tener conto degli aiuti corrisposti all' estero al figlio di un lavoratore migrante che ha lasciato la famiglia per frequentare corsi di studi e, nel contempo, non tener conto degli stessi aiuti se ne fruiscono i propri cittadini che si sono recati all' estero per frequentare corsi di studi analoghi . Infine, il solo timore di sporadiche frodi alle norme anticumulo, per le quali gli Stati membri potrebbero eventualmente contemplare sanzioni, non può indurre ad un' interpretazione restrittiva dell' art . 12 del regolamento n . 1612/68 .
36 . Ritengo quindi che questo articolo non escluda dalla sua sfera d' applicazione i corsi di studi frequentati da uno studente nello Stato membro di cui è cittadino .
37 . Prima di terminare le presenti conclusioni non è certamente inutile menzionare taluni aspetti di un' interpretazione dell' art . 12 più restrittiva di quella che vi propongo .
38 . Osservo anzitutto che una concezione ristretta della nozione di territorio o della condizione di residenza potrebbe risolversi in una disparità di trattamento, di carattere molto affine ad una discriminazione a motivo della cittadinanza . Infatti lo studente cittadino dello Stato ospitante pur risiedendo per i suoi studi fuori di questo Stato, non perderebbe il diritto all' aiuto, contrariamente al figlio del lavoratore migrante insediato nello stesso Stato . Ammettere siffatta discriminazione mi pare tanto più assurdo in quanto, come ho detto, ciò pare in palese contrasto con l' obiettivo d' integrazione .
39 . Osservo poi che l' interpretazione che vi è proposta dai governi della Repubblica federale di Germania e dei Paesi Bassi vi obbligherebbe a scostarvi dall' orientamento da voi seguito nella sentenza Echternach e Moritz per quanto riguarda il nesso tra la portata dell' art . 7, n . 2, del regolamento n . 1612/68 e quella dell' art . 12 dello stesso regolamento . Accogliendo un' interpretazione dell' art . 12 che, scindendosi da quella dell' art . 7, n . 2, faccia sì che un vantaggio sociale in materia d' aiuti all' istruzione, che uno Stato membro deve garantire ad un lavoratore migrante insediato sul suo territorio, anche se si tratta di corsi d' istruzione in un altro Stato membro, venga negato ai figli di detto lavoratore perché si tratta di corsi d' istruzione in un altro Stato membro, vi discostereste certamente dallo spirito della sentenza Echternach e Moritz . La preoccupazione di ispirarvi, per l' interpretazione dell' art . 12, all' art . 7, n . 2, mi pare sia stata tradotta significativamente nel punto 5 del dispositivo della sentenza, che ho già citato y(18 ). Infatti, il riferimento alla nozione di vantaggi sociali che vi figura si ispira manifestamente più all' art . 7, n . 2, nel quale tale nozione è espressamente menzionata, che alla lettera dell' art . 12, in cui è assente . Osservo inoltre che, accostando le due disposizioni, giungerete, mediante un' interpretazione in un certo senso combinata, a fornire una soluzione di un tenore tale da consentire che un figlio di lavoratore migrante abbia diritto ad un aiuto dello Stato ospitante per studi all' estero se detto Stato concede lo stesso aiuto ai propri cittadini . Non si può certo fare astrazione dalla lettera dell' art . 12 del regolamento n . 1612/68 e dalla condizione della residenza che essa contiene, ma ciò non toglie che il carattere generale ed assoluto della soluzione prospettata, che si riferisce ad una questione vertente espressamente sull' art . 12, meriti considerazione . Non vedo ragioni per seguire un orientamento diverso e tenere quindi distinta l' interpretazione dell' art . 7, n . 2 da quella dell' art . 12 .
40 . Questo richiamo all' art . 7, n . 2, mi induce del resto a sottolineare che, visti i chiarimenti forniti all' udienza, pare che la di Leo, al momento in cui ha deciso di iscriversi alla facoltà di medicina di Siena, vivesse a carico del padre e che questi sopperisca attualmente quantomeno ad una parte delle sue spese di mantenimento agli studi in Italia, versandole 800 DM al mese . Visto l' orientamento seguito nella vostra sentenza 18 giugno 1987, Lebon y(19 ) e nella vostra sentenza Matteucci, già ricordata, ritengo che un sussidio per la frequenza di corsi d' insegnamento all' estero come quello contemplato dalla BAfoeg rappresenti per un lavoratore migrante un vantaggio sociale ai sensi dell' art . 7, n . 2, in quanto serve a garantire il sostentamento del figlio che va a studiare fuori dello Stato membro ospitante . Per questo motivo la di Leo potrebbe quindi, se le venisse negato il beneficio diretto della parità di trattamento contemplata dall' art . 12, a causa di un' interpretazione restrittiva dello stesso, fruire indirettamente della parità di trattamento contemplata dall' art . 7, n . 2, a favore del padre . D' altra parte faccio notare, per controbattere un' obiezione del governo federale, che un aiuto o assegno può rappresentare un vantaggio sociale, ai sensi dell' art . 7 . n . 2, a favore del lavoratore migrante anche se, ai sensi della normativa nazionale, gli aventi diritto sono i figli e non i genitori . Questo punto mi pare sia stato chiarito in modo indiscutibile nella vostra citata sentenza Lebon .
41 . In definitiva, sono convinto che la nozione d' integrazione è determinante nel nostro caso . Un' interpretazione dell' art . 12 del regolamento n . 1612/68 che si risolva nel considerare conforme alla finalità d' integrazione nella vita sociale dello Stato membro ospitante una situazione nella quale le spese per gli studi che un figlio compie fuori di detto Stato restano di fatto a carico del lavoratore migrante insediato nello Stato stesso con la sua famiglia, mentre studi analoghi possono essere sovvenzionati mediante aiuto pubblico da parte dello stesso Stato se gli studenti sono suoi cittadini, significherebbe che aderite ad una concezione singolarmente ristretta dell' integrazione di cui trattasi . Per questo motivo ritengo che dobbiate dare all' art . 12 un' interpretazione che esprima tutta la portata dell' obiettivo d' integrazione del lavoratore migrante e dispensi dal ricorrere all' art . 7, n . 2 . D' altro canto, la logica profonda del regolamento n . 1612/68 non è in realtà quella di una nozione unica d' integrazione nella vita sociale del paese ospitante il cui contenuto non può variare da un articolo all' altro a seconda che si tratti del lavoratore migrante o del figlio che lo ha seguito?
42 . Vi propongo quindi di dichiarare :
"L' art . 12 del regolamento ( CEE ) n . 1612/68 va interpretato nel senso che i sussidi concessi da uno Stato membro per la frequenza di corsi di studi all' estero devono considerarsi vantaggi sociali spettanti ai figli dei lavoratori comunitari alle stesse condizioni dei cittadini nazionali, senza che si possano fare eccezioni per il caso del figlio che si trasferisce a studiare nello Stato membro di cui è cittadino ".
(*) Lingua originale : il francese .
( 1 ) GU L 257, pag . 2 .
( 2 ) Art . 8, n . 1, punto 5, della BAfoeg .
( 3 ) Art . 5, n . 2, secondo comma, della BAfoeg .
( 4 ) Secondo una modifica ancora più recente della BAfoeg, di cui l' agente del governo della Repubblica federale tedesca ha fatto cenno all' udienza, il sussidio per gli studi all' estero sarà in futuro limitato ad un anno .
( 5 ) Sentenza nelle cause riunite 389/87 e 390/87, punto 33 della motivazione ( Racc . pag . 723 ).
( 6 ) Sentenza nelle cause riunite 389/87 e 390/87, già citata, punto 36 della motivazione .
( 7 ) Sentenza nelle cause riunite 389/87 e 390/87, già citata, punto 20 della motivazione .
( 8 ) Punto 35 della motivazione .
( 9 ) Sentenza nella causa 235/87 ( Racc . pag . 5589 ).
( 10 ) Punto 16 della motivazione .
( 11 ) Racc . 1988, pag . 5603 .
( 12 ) Sentenza nelle cause riunite 389/87 e 390/87, già citata, punto 34 della motivazione .
( 13 ) Causa 237/87, già citata ( Racc . pag . 5603 ).
( 14 ) Sentenza 12 luglio 1973, Angenieux, punti 23-32 della motivazione e punto 3 del dispositivo ( causa 13/73, Racc . pag . 935 ).
( 15 ) Direttiva relativa alle franchigie fiscali applicabili all' interno della Comunità in materia d' importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto ( GU L 105, pag . 59 ).
( 16 ) Sentenza 13 novembre 1986, Richter / Commissione ( causa 330/85, Racc . pag . 3439 ).
( 17 ) Art . 189, secondo comma, del Trattato CEE .
( 18 ) V . punto 5 delle presenti conclusioni .
( 19 ) Sentenza nella causa 316/85 ( Racc . pag . 2811 ).
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