Conclusioni dell avvocato generale
++++
Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Il Bundesfinanzhof della Repubblica federale di Germania vi ha sottoposto tre questioni pregiudiziali intese a precisare la voce doganale pertinente ad una composta di albicocche.
2. I fatti sono molto semplici. La società Nordgetraenke, di Amburgo, importava nel gennaio 1984 della purea di albicocche proveniente dall' Argentina. Lo Hauptzollamt classificava inizialmente tale prodotto nella sottovoce doganale 20.06 B II a) 7 aa) della Tariffa doganale comune ("frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole"), la quale dà luogo alla riscossione di un dazio doganale del 22% e di un dazio addizionale sullo zucchero fissato forfettariamente al 2% (1). Con decisione 20 marzo 1984, esso rettificava la voce doganale e classificava la merce nella sottovoce 20.05 C I b) ("puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri"), la quale porta all' applicazione di un dazio del 30% e di un dazio addizionale sullo zucchero (2). La Nordgetraenke contestava questa seconda classificazione ed adiva il Finanzgericht.
3. Questo giudice confermava la voce doganale adottata dallo Hauptzollamt. La Nordgetraenke proponeva quindi ricorso in cassazione ("Revision") davanti al Bundesfinanzhof, il quale vi ha sottoposto il problema.
4. La prima questione pregiudiziale riguarda la classificazione nella sottovoce 20.05 C I b). La Nordgetraenke nega che la composta di albicocche che essa importa sia una purea di frutta ottenuta mediante cottura. Sostiene che essa è, invece, preparata con albicocche pressate in un setaccio. L' aumento di temperatura che essa subisce poi per breve tempo non produce una modifica della sua sostanza, ma una semplice disidratazione al fine di ridurne il volume e di risparmiare spazio e peso per il trasporto marittimo.
5. Secondo i termini stessi della questione pregiudiziale, la composta di cui trattasi viene "ottenuta da polpa di frutta pressata in un setaccio e portata al punto di ebollizione per un massimo di trenta secondi in un concentratore sotto vuoto".
6. La questione essenziale sembra essere se la merce controversa venga o no "ottenuta mediante cottura". A questo proposito, gli accertamenti effettuati dal perito incaricato dal Finanzgericht sono importanti. Egli rileva che, "nel settore della tecnologia dei prodotti alimentari, s' intende per 'processo di cottura' un processo termico che provochi una deliberata modifica delle proprietà del prodotto", che tali modifiche "si accompagnano spesso ad una certa riduzione dell' acqua (...)", che "tuttavia non è la riduzione dell' acqua, bensì la deliberata modifica del prodotto mediante azione termica prolungata che costituisce l' elemento essenziale del 'processo di cottura' " (3).
7. Il perito distingue la cottura dal processo di "concentrazione" il cui scopo è di ridurre il tenore di acqua del prodotto senza modificare quest' ultimo. La riduzione dell' acqua viene effettuata sotto vuoto a temperature comprese tra 40 e 70 gradi in brevissimo tempo, da 10 a 30 secondi. I prodotti concentrati così ottenuti sono identici, quanto alla sostanza, ai prodotti iniziali.
8. Per quanto riguarda la purea di albicocche importata dalla Nordgetraenke, si tratta, secondo gli accertamenti del perito, di un "concentrato di polpa di albicocche". "Non sono riscontrabili", egli dice, "modifiche del prodotto rispetto alla polpa fresca di albicocche, né dal punto di vista sensoriale né dal punto di vista chimico. Quindi, non vi è alcun dubbio che tale prodotto è stato preparato mediante un processo di 'concentrazione' analogo a quello dei concentrati di succhi di frutta. Per contro, se il prodotto fosse stato preparato mediante un processo di cottura, si constaterebbero forti modifiche sensoriali (colore: brunastro; odore: di tipo caramello o miele; gusto: gusto di cottura o di ossidazione con sfumature di caramello, eventualmente gusto di bruciato) e chimiche ((maggior tenore di IMF (idrossimetilfurfurolo), sdoppiamento di saccarosio, ecc.)). Inoltre, la consistenza sarebbe differente".
9. Quindi, non risulta affatto dagli accertamenti del perito che la composta di albicocche considerata abbia subito un processo di cottura.
10. La Commissione, nelle osservazioni scritte (4), sostiene che il termine "cottura" che figura nella voce 20.05 va inteso nella sua accezione corrente, cioè, a suo avviso, quella di trattamento chimico che provoca l' ebollizione, mentre all' udienza essa ha caldeggiato il ricorso alla nozione scientifica di "cottura"; tuttavia non è chiaro se la sua opinione sia cambiata su questo punto. D' altra parte, secondo detta istituzione, la formulazione della voce 20.05 non indica se il processo di ebollizione debba corrispondere ad una deliberata modifica delle proprietà del prodotto e ad un' azione termica di lunga durata. Essa ne deduce che la purea di albicocche controversa dev' essere classificata nella sottovoce 20.05 C I b).
11. Condivido in parte tale punto di vista. Non si può, infatti, prendere in considerazione il fattore tempo, altrimenti, tenuto conto dei processi moderni di cottura estremamente rapidi, si creerebbe, all' interno stesso della voce 20.05, una inopportuna distinzione in base al tempo durante il quale il prodotto è stato sottoposto ad un aumento di temperatura. Per contro, il ritenere che qualsiasi trattamento che provochi l' ebollizione sia una "cottura" ai sensi della Tariffa doganale comune, anche se non comporta alcuna modifica delle proprietà chimiche e gustative e della consistenza del prodotto, sembra portare ad una generalizzazione abusiva. La voce 20.05, usando l' espressione "ottenute mediante cottura", presuppone necessariamente che il prodotto risultante dalla cottura non sia identico a quello che esisteva prima della cottura. Quindi, la modifica della sostanza sembra essere il criterio determinante in materia.
12. Del resto, questa era pure l' opinione espressa dagli uffici competenti della Commissione in seno al comitato della nomenclatura della Tariffa doganale comune per quanto riguarda la purea di mele, come risulta dall' allegato 5 delle osservazioni scritte della Commissione (5). Infatti, a loro parere, "i prodotti di cui alla voce 20.05 devono essere stati modificati nella loro consistenza dalla cottura" e "i prodotti che sono stati semplicemente riscaldati (anche fino ad una temperatura di 100 C) a fini di sterilizzazione devono, quindi, essere classificati nella voce 20.06". Certo, il comitato della nomenclatura non risulta aver seguito su questo punto l' opinione allora difesa dalla Commissione (6). Mi sembra però che, se si ammettesse che la cottura consista semplicemente nel sottoporre un prodotto ad un aumento di temperatura, indipendentemente dalla durata del trattamento e dal livello di temperatura raggiunto - giacché questi elementi, a mio avviso, non devono essere presi in considerazione - e, soprattutto, anche in mancanza di qualsiasi modifica del prodotto - il che secondo me costituisce, come ho già detto, il criterio determinante -, si estenderebbe eccessivamente l' ambito di applicazione della voce 20.05. Cosa dire, ad esempio, della frutta riscaldata leggermente per poter essere pressata?
13. Si deve infine osservare che, nel caso cui si riferiva la vostra sentenza 30 settembre 1982 (7), dei concentrati di amarene e di ribes, ottenuti riscaldando il succo di frutta immediatamente dopo la spremitura della frutta, erano stati classificati dallo Hauptzollamt Bad Reichenhall nella voce 20.07 e non nella voce 20.05.
14. Questi elementi mi inducono a ritenere che la purea di albicocche di cui trattasi non sia stata ottenuta mediante cottura e non possa quindi rientrare nella sottovoce 20.05 C I b).
15. Si deve quindi accertare ora se essa rientri nella sottovoce 20.06 B II a) 7, in quanto "frutta altrimenti preparate o conservate".
16. La Commissione, in subordine, è di questo parere. La Nordgetraenke, da parte sua, propende per la voce 20.07 "succhi di frutta" o, se no, per la voce 20.06. Secondo il Bundesfinanzhof, tenuto conto delle caratteristiche del prodotto, è in particolare escluso che esso rientri nella voce 20.07.
17. Mi sembra, in effetti, che gli accertamenti del giudice a quo, secondo cui "si tratta di una purea densa, giallastra, con odore di albicocca" (8) escludano che si possa classificare il prodotto considerato nella voce 20.07 "succhi di frutta". Pertanto, la voce adeguata risulta dover essere la sottovoce 20.06 B II a) 7 "frutta altrimenti preparate o conservate".
18. Concludo quindi suggerendovi di dichiarare che:
"1) La Tariffa doganale comune (1984) deve essere interpretata nel senso che una composta di albicocche ottenuta pressando la polpa di frutta in un setaccio e portata al punto di ebollizione per un massimo di trenta secondi in un concentratore sotto vuoto, senza che la sostanza del prodotto ne risulti modificata, non rientra nella sottovoce doganale 20.05 C I b).
2) Un prodotto del genere rientra nella sottovoce doganale 20.06 B II a) 7".
(*) Lingua originale: il francese.
(1) V. regolamento (CEE) del Consiglio 4 novembre 1983, n. 3333, che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68, relativo alla Tariffa doganale comune (GU L 313 del 14.11.1983, pag. 1; v. pag. 12, regola generale B 9).
(2) V. il succitato regolamento del Consiglio n. 3333/83, pag. 12, regola generale B 8.
(3) V. allegato 2 della memoria della Commissione, pag. 2.
(4) Memoria, pag. 4 della traduzione francese.
(5) Pag. 3 della traduzione francese.
(6) V. il resoconto sommario della riunione 28 settembre - 2 ottobre 1981 che figura nell' allegato 5 delle osservazioni scritte della Commissione.
(7) Causa 295/81, IFF, Racc. 1982, pag. 3239.
(8) Ordinanza di rinvio pregiudiziale, pag. 2 della traduzione italiana.
Full & Egal Universal Law Academy