Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
A ° Introduzione
1. Il ricorso per inadempimento contro il Regno Unito (in prosieguo: il "convenuto"), sul quale in questa sede prendo posizione, verte, secondo l' atto introduttivo depositato dalla Commissione, sull' incompleta trasposizione nel diritto nazionale della direttiva del Consiglio, 80/778/CEE, relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano (1) e sul superamento delle concentrazioni massime di nitrati e di piombo autorizzate da tale direttiva nell' acqua di alcune regioni del Regno Unito.
2. L' addebito tratto dall' assenza di disposizioni vincolanti per la trasposizione della direttiva, si riferiva, al momento della presentazione del ricorso, da una parte, al fatto che le disposizioni del Water Act del 1989 non venissero applicate in Scozia e nell' Irlanda del Nord, dall' altra, alla circostanza che non fosse stata adottata alcuna disposizione nazionale relativa alle acque utilizzate nell' industria alimentare.
3. Nel corso del procedimento dinanzi alla Corte di giustizia, la normativa pertinente è entrata in vigore in Scozia ° come la Commissione stessa ha ammesso. Le disposizioni di legge relative all' acqua utilizzata nell' industria alimentare ancora mancanti sono state emanate prima dell' udienza del 27 novembre 1991. Con riferimento alla trasposizione della direttiva nel diritto nazionale sotto l' aspetto puramente formale, l' unico addebito che è stato mantenuto è quello relativo all' assenza di una normativa per l' Irlanda del Nord.
4. La Commissione mantiene tuttavia l' insieme delle conclusioni che ha formulato nell' atto introduttivo di ricorso, facendo valere che la trasposizione della direttiva è stata, in ogni caso, eccessivamente lenta.
5. Il convenuto solleva, in primo luogo, un' eccezione di irricevibilità, in quanto nel ricorso la Commissione avrebbe esteso, in modo illecito, l' oggetto della lite quale definito dal procedimento precontenzioso. Secondo il convenuto, nella sua lettera di diffida, la Commissione avrebbe rimproverato al Regno Unito di non aver adottato disposizioni vincolanti circa la qualità dell' acqua proveniente da fonti private di approvvigionamento. Il convenuto ritiene che l' addebito espressamente formulato nel ricorso, fondato sull' assenza di disposizioni di attuazione per l' acqua utilizzata nell' industria alimentare, ecceda l' ambito della lite quale è stato definito dal procedimento precontenzioso e sia di conseguenza irricevibile.
6. Nella controreplica, il convenuto sostiene che, alla luce degli avvenimenti sopraggiunti dopo il deposito del controricorso, il ricorso va considerato come irricevibile nel suo insieme, giacché la Commissione adduce che il Regno Unito non ha attuato la direttiva con una normativa vincolante. Mentre la lettera di diffida criticava solo l' assenza di disposizioni vincolanti per gli approvvigionamenti privati, tale addebito sarebbe stato esteso, sia nel parere motivato sia nell' atto introduttivo di ricorso, alle fonti di approvvigionamento in generale. La sentenza della Corte 5 luglio 1990, Commissione/Belgio (2), pronunciata dopo il deposito del controricorso nella presente causa, dimostra, secondo il convenuto, che la lettera di diffida si basa su un' errata valutazione giuridica. Secondo il Regno Unito, la Corte avrebbe statuito nella causa succitata che la direttiva in questione non sarebbe applicabile all' acqua proveniente da prese di derivazione private.
7. In merito alla ricevibilità del presente ricorso, la Commissione ritiene di aver definito, nel ricorso, l' oggetto della lite in rapporto al procedimento precontenzioso.
8. La Commissione conclude che la Corte voglia:
1) constatare che:
° non adottando entro il termine fissato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 80/778/CEE, relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano, e
° non facendo in modo che la qualità di tali acque sia resa conforme alla direttiva entro il termine fissato per quanto concerne i nitrati e il piombo,
il Regno Unito è venuto meno agli obblighi che gli incombono in virtù del Trattato;
2) condannare il Regno Unito alle spese.
9. Il Regno Unito conclude che la Corte voglia:
1) per quanto concerne l' addebito di non aver attuato la direttiva mediante disposizioni vincolanti, dichiarare irricevibile il ricorso nella parte in cui si fonda sulla mancata attuazione della direttiva con riferimento alle acque utilizzate per produrre derrate alimentari;
oppure, in subordine,
rigettare il ricorso in quanto infondato, nella parte in cui concerne la mancata attuazione della direttiva con riferimento alle acque utilizzate per produrre derrate alimentari riguardo alla seconda parte dell' art. 3, relativo ai "valori degli altri parametri";
2) alla luce dei fatti sopraggiunti dopo il deposito del controricorso, dichiarare del pari irricevibile il ricorso nel suo insieme, per il fatto che adduce che il Regno Unito non ha attuato la direttiva mediante disposizioni vincolanti;
3) per quanto concerne gli addebiti della Commissione relativi alle misure adottate dal convenuto per garantire il rispetto dei parametri nitrati e piombo, rigettare il ricorso;
4) condannare la Commissione alle spese.
10. Per quanto concerne gli antefatti della causa, il contesto giuridico e gli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. I fatti sono qui richiamati solo nella misura necessaria per giustificare le presenti conclusioni.
B ° Analisi
I ° Sulla ricevibilità
11. E' d' uopo analizzare innanzi tutto l' obiezione sollevata dal convenuto, ossia che l' oggetto della lite sia stato esteso nel ricorso rispetto al procedimento precontenzioso, il che renderebbe irricevibile parte del ricorso. Al riguardo, si devono distinguere due obiezioni. Da una parte, l' eccezione di irricevibilità opposta, già nel controricorso, all' addebito fondato sull' assenza di una normativa vincolante per l' acqua utilizzata nell' industria alimentare. Dall' altra, quella che il Regno Unito ha sollevato nella controreplica con riferimento all' addebito fondato sulla mancata trasposizione della direttiva in generale mediante disposizioni nazionali.
12. Mentre il convenuto sostiene, riguardo al primo dei due addebiti, che la Commissione l' ha fatto valere per la prima volta nel ricorso e che esso eccede di conseguenza l' ambito definito dal procedimento precontenzioso, riguardo al secondo punto, esso sostiene che sia il parere motivato sia l' atto introduttivo avrebbero di fatto un contenuto diverso da quello della lettera di diffida dell' 11 agosto 1987, la quale si baserebbe su un' errata valutazione giuridica.
13. Per poter giudicare la validità di questi argomenti, è necessario innanzi tutto verificare in quale misura le diverse fasi del procedimento precontenzioso consentono di definire l' oggetto della successiva lite. Dallo studio della relativa giurisprudenza, si riscontra che la Corte distingue in parte tra la lettera di diffida e il parere motivato e pone requisiti diversi riguardo al loro grado di precisione.
14. Nella sentenza 274/83 (3), la Corte illustra, per esempio, come dalla finalità assegnata alla fase precontenziosa del procedimento per inadempienza risulti che la lettera di diffida ha lo scopo di circoscrivere l' oggetto della lite e di indicare allo Stato membro che è invitato a presentare le sue osservazioni gli elementi necessari alla preparazione della sua difesa (4).
15. Il parere motivato deve, secondo la Corte, contenere una relazione coerente e dettagliata dei motivi che hanno condotto la Commissione alla convinzione che lo Stato di cui trattasi è venuto meno ad un obbligo che ad esso incombe ai sensi del Trattato. La Corte non potrebbe tuttavia stabilire esigenze di precisione così rigorose riguardo alla lettera di diffida, che deve necessariamente consistere solo in un primo succinto riassunto degli addebiti. Di conseguenza, nulla impedisce alla Commissione di esporre minuziosamente, nel parere motivato, gli addebiti che ha già fatto valere in modo più generale nella lettera di diffida (5).
16. Vista l' interpretazione che occorre dare alle sentenze nelle cause 74/82 e 274/83, la Commissione agisce in un ambito lecito introducendo nel parere motivato argomenti nuovi e più ampi che giustificano l' allegazione di violazione del Trattato enunciata nella lettera di diffida. Ma ciò significa anche che la formulazione degli argomenti nella lettera di diffida non è esauriente.
17. Le sentenze nelle quali la Corte si riferisce solo alla lettera di diffida oppure solo al parere motivato sembrano in contraddizione apparente con tale giurisprudenza (6). In tutte queste cause, si sottolinea l' idea che allo Stato membro in questione devono essere offerte sufficienti opportunità di presentare le proprie osservazioni sugli addebiti enunciati contro di lui e di ottenere gli elementi necessari alla preparazione della propria difesa. Per questo motivo, sia nella causa 211/81 che nella causa 229/87, la Corte ha rigettato le eccezioni di irricevibilità, in quanto lo Stato membro in questione aveva avuto l' occasione di presentare le sue osservazioni sugli addebiti formulati dalla Commissione.
18. La Corte si è pronunciata in modo diverso nella causa 51/83. Si deve tuttavia rilevare che, nella causa succitata, la Commissione aveva effettivamente sollevato nel parere motivato addebiti fondati su elementi di fatto assai differenti da quelli contenuti nella lettera di diffida. Non poteva in quel caso assolutamente trattarsi di concretizzare l' addebito o di giustificarlo mediante argomenti.
19. E' accaduto lo stesso nella causa 31/69, in cui gli elementi di fatto che si erano prodotti dopo l' invio della lettera di diffida non sono stati presi in considerazione.
20. Le sentenze citate non forniscono alcun elemento per concludere che la lettera di diffida inviata dalla Commissione fissa in modo definitivo l' oggetto della procedura di inadempimento.
21. Oltre alle sentenze nelle quali la lettera di diffida svolge un ruolo di primo piano, vi è una serie di sentenze nelle quali si dà rilievo al parere motivato ed al suo rapporto con il ricorso (7). Tali sentenze sono importanti per la valutazione dell' obiezione sollevata dal convenuto, ossia che l' addebito tratto dalla mancata trasposizione della direttiva riguardo all' acqua utilizzata nell' industria alimentare è stato sollevato per la prima volta nell' atto introduttivo del ricorso. Nella sentenza 166/82, è stato giudicato che il parere motivato della Commissione e il ricorso devono essere fondati sugli stessi motivi e implicare gli stessi argomenti. In altre sentenze (8), è indicato più brevemente che il ricorso può solo fondarsi su addebiti che siano già stati enunciati nel parere motivato.
22. Infine, in un' altra serie di sentenze, la Corte esamina il procedimento precontenzioso nel suo insieme (9). Secondo tali sentenze, l' oggetto della lite non può essere ampliato dopo la conclusione del procedimento precontenzioso (10). La lettera con cui la Commissione intima ad uno Stato membro di presentare le sue osservazioni e il parere motivato formulato dalla Commissione costituiscono una garanzia essenziale voluta dal Trattato, la cui osservanza è una forma sostanziale del procedimento volto a constatare un' inadempienza da parte di uno Stato membro (11).
23. Per stabilire in un caso concreto quali addebiti rientrino nell' oggetto della lite come definito nel procedimento precontenzioso, occorre operare una sintesi tra un punto di vista puramente formale, che prende in considerazione i fatti esplicitamente menzionati e le conclusioni che ne sono tratte, ed un punto di vista che tiene conto dell' obiettivo del procedimento precontenzioso e che verifica se lo Stato membro in causa abbia potuto prendere posizione su alcuni addebiti o se ciò gli sia stato impossibile, sia a seguito dello svolgimento degli avvenimenti nel tempo, sia per elementi nuovi nell' argomentazione della Commissione. L' approccio che valorizza le garanzie procedurali nel procedimento precontenzioso può relativizzare le conclusioni ottenute sulla base di una valutazione puramente formale.
24. Proprio partendo da questo contesto teorico si deve esaminare l' obiezione sollevata dal convenuto, ossia che la Commissione gli abbia rimproverato, per la prima volta nel ricorso, l' inesistenza di qualsiasi norma vincolante per l' acqua utilizzata nell' industria alimentare. Secondo il convenuto, è quindi necessario escludere tale addebito.
25. Il convenuto sostiene che dell' acqua utilizzata nell' industria alimentare si occupano gli artt. 2, secondo trattino, e 3 della direttiva, mentre gli addebiti formulati dalla Commissione nella lettera di diffida e nel parere motivato riguarderebbero solo l' art. 2, primo trattino.
26. Va sottolineato in proposito che né la lettera di diffida né il parere motivato contengono riferimenti espliciti all' art. 2, primo trattino, come del resto non si limitano a questo articolo. Questi due documenti, si riferiscono in generale alla direttiva 80/778, la cui trasposizione è ritenuta insufficiente, come si cerca di provare con esempi ed argomenti. Nella lettera di diffida dell' 11 agosto 1987, si afferma per esempio:
"Secondo la Commissione, le disposizioni adottate dal Regno Unito per attuare la direttiva 80/778/CEE, ossia quelle adottate con il Water Act del 1973, che dispone che l' acqua potabile deve essere 'salubre' , nonché le numerose circolari amministrative pubblicate non sono sufficienti per i seguenti motivi: secondo le informazioni fornite dalle autorità britanniche, ci sono oltre 80 000 fonti private di approvvigionamento d' acqua nel Regno Unito (...). Le circolari non riguardano queste fonti private e coloro che le sfruttano non hanno alcun obbligo di conformarsi alle istruzioni che vi figurano".
27. Qui si osserva, dunque, innanzi tutto che, secondo la Commissione, la direttiva 80/778 non è stata trasposta in modo sufficiente. Tale affermazione è documentata dall' esempio dei fornitori privati ai quali non si potrebbero applicare le disposizioni nazionali in vigore. Da quest' esempio non si può, tuttavia, dedurre che l' addebito sia oggettivamente limitato a questo solo gruppo di destinatari potenziali della norma nazionale di trasposizione. E' quanto dimostra anche il successivo paragrafo della lettera di diffida, esso pure formulato in termini generali. Il contenuto di tale paragrafo è il seguente:
"Il fatto di contare su eventuali procedimenti giudiziari, nel corso dei quali il giudice britannico potrebbe interpretare le pertinenti disposizioni del Water Act del 1973 in modo conforme alla direttiva 80/778/CEE per quanto riguarda la causa specifica pendente dinanzi a lui, ma potrebbe anche non farlo, crea un regime di incertezza del diritto e non può, pertanto, costituire adeguata attuazione della direttiva. Dato che né il Water Act del 1973 né la circolare in questione traspongono correttamente la direttiva, ne deriva che il Regno Unito deve adottare disposizioni supplementari legalmente vincolanti al fine di trasporre correttamente la direttiva".
28. Nel parere motivato del 14 aprile 1989, gli sviluppi che riguardano l' insufficiente trasposizione della direttiva sono formulati in modo ancora più generale. Il testo del parere motivato è il seguente:
"Nella lettera di diffida, la Commissione ha sottolineato che le disposizioni del Water Act del 1973 (il quale impone che l' acqua potabile sia salubre) e numerose circolari emesse dal ministero dell' Ambiente non sono sufficienti. Esse non traspongono i requisiti specifici della direttiva nel diritto nazionale. Le diverse circolari non impongono neanche obblighi giuridici, per quanto concerne segnatamente i fornitori privati, che sono rappresentati nel Regno Unito in gran numero".
29. La sola indicazione relativa ai fornitori privati in tutto il contesto è la frase subordinata: "per quanto concerne segnatamente i fornitori privati".
30. Si deve considerare che un addebito di carattere generale fondato sull' insufficiente trasposizione della direttiva 80/778 appare nei due documenti formali del procedimento precontenzioso. L' oggetto della lite non è stato circoscritto né esplicitamente né implicitamente all' art. 2, primo trattino, della direttiva. Anche se l' assenza di disposizioni vincolanti relative alle norme di qualità per l' acqua utilizzata nell' industria alimentare è stata criticata per la prima volta esplicitamente solo nel ricorso, ciò non significa che non rientri nell' oggetto della lite, quale è stato definito nel corso del procedimento precontenzioso. Nella misura in cui l' insufficiente trasposizione della direttiva è sottoposta ad una critica globale, tale critica si estende anche all' art. 2, secondo trattino, e all' art. 3, tanto più che, nello scambio di lettere svoltosi tra le parti durante il procedimento precontenzioso, non si è mai accennato alla lacunosità di determinati articoli della direttiva.
31. Il mezzo, presentato dalla Commissione nel ricorso, con riferimento all' "acqua utilizzata nell' industria alimentare" non va inteso come un "mezzo nuovo" (12) ai sensi della giurisprudenza, se è stato presentato per concretizzare un addebito già enunciato in modo astratto relativo all' insufficienza di misure vincolanti di trasposizione in diritto nazionale.
32. Il convenuto ha pure avuto la possibilità di esprimersi sulle critiche generali formulate dalla Commissione riguardanti l' insufficienza della trasposizione della direttiva. Di conseguenza, i suoi diritti in materia di difesa non sono stati indebitamente limitati.
33. Per questi motivi, il mezzo relativo all' acqua utilizzata nell' industria alimentare deve essere considerato ricevibile.
34. Nell' ambito dell' esame della ricevibilità, resta da analizzare il mezzo tratto dall' inammissibile ampliamento dell' oggetto della lite, esteso alle forniture pubbliche.
35. Secondo il convenuto, la lettera di diffida aveva esclusivamente per oggetto la legislazione applicabile agli approvvigionamenti privati. Solo nel parere motivato sarebbero state incluse anche le disposizioni che impongono obblighi in materia di fornitura pubblica.
36. Come è già stato constatato esaminando l' addebito concernente l' acqua utilizzata per l' industria alimentare, non si deve intendere la formulazione della lettera di diffida in modo così rigido. Il parere motivato non contiene alcun nuovo addebito relativo all' assenza di disposizioni vincolanti per l' attuazione della direttiva. Per quanto riguarda in particolare la delimitazione dell' oggetto della lite nella lettera di diffida, la Corte di giustizia ha sottolineato il fatto che dovevano essere rispettati i diritti della difesa degli Stati membri interessati. Anche se la lettera di diffida poteva risultare ambigua in merito ai destinatari delle norme vincolanti che dovevano essere emanate dallo Stato membro in causa, il parere motivato, che a tale proposito rappresenta solo la concretizzazione di un addebito già formulato, era redatto più chiaramente in modo che, anche su questo punto, il convenuto ha avuto sufficienti opportunità di presentare le sue osservazioni.
37. L' asserzione del convenuto, secondo la quale la lettera di diffida si basa su un errore di diritto, non modifica in nulla il giudizio di cui sopra. E' certamente esatto che la Corte di giustizia ha chiarito nella sentenza C-42/89 che la direttiva non comprendeva obblighi relativi all' acqua proveniente da prese di derivazione private, per il fatto che la direttiva è applicabile alla fornitura d' acqua solo a partire da un certo ordine di grandezza che essa stabilisce.
38. Orbene, da una parte, secondo l' interpretazione che si è appena esposta, non si deve intendere la lettera di diffida in modo tale che si applicherebbe unicamente alle prese di derivazione private. Dall' altra, la succitata sentenza è stata pronunciata dalla Corte solo dopo il deposito del controricorso nella presente causa, il che, obiettivamente impedisce di pensare che la Commissione abbia modificato in seguito alla sentenza C-42/89 gli addebiti formulati nel corso del procedimento precontenzioso.
39. In conclusione, si devono rigettare le eccezioni di irricevibilità sollevate dal convenuto.
40. Nell' ambito dell' esame della ricevibilità, resta tuttavia da verificare in quale misura sussista ancora un interesse giuridico ad agire, dal momento che alla data dell' udienza il convenuto aveva indubbiamente emanato quasi tutta la normativa necessaria per trasporre la direttiva in diritto nazionale. L' unico punto che non è stato ancora definito è quello della legislazione per l' Irlanda del Nord.
41. Secondo una giurisprudenza costante della Corte di giustizia, anche nel caso in cui l' inadempimento in causa sia stato eliminato posteriormente al termine stabilito ai sensi dell' art. 169, secondo comma, del Trattato, la prosecuzione dell' azione conserva un interesse. Tale interesse può consistere nello stabilire le basi della responsabilità in cui uno Stato membro può trovarsi ad incorrere, in conseguenza dell' inadempimento, nei confronti degli altri Stati membri, della Comunità o di privati (13).
42. Si deve quindi considerare il ricorso come ricevibile nel suo insieme.
II ° Sulla fondatezza
1. Assenza di disposizioni vincolanti per trasporre la direttiva 80/778
43. La direttiva 80/778 impone obblighi che hanno obiettivi diversi. In primo luogo essa pone le basi per l' obbligo, normalmente collegato all' emanazione di una direttiva, di trasporre quest' ultima mediante una normativa nazionale. Tale obbligo è esplicitamente menzionato all' art. 18 della direttiva, dove è indicato:
"Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva ed ai suoi allegati entro 2 anni a decorrere dalla notifica e ne informano immediatamente la Commissione".
Trattandosi di obblighi giuridici che mirano ad ottenere modifiche fisiche dell' ambiente, l' emanazione di norme giuridiche non è in sé sufficiente per conseguire effettivamente il risultato voluto.
44. Il convenuto richiama l' attenzione su questo fenomeno a più riprese nella sua argomentazione. Il legislatore comunitario ne ha tenuto conto, imponendo sì agli Stati membri, con l' art. 7, n. 6, della direttiva, di adottare le disposizioni necessarie "affinché le acque destinate al consumo umano siano almeno conformi ai requisiti specificati nell' allegato I", ma concedendo loro, d' altro lato, conformemente all' art. 19 della stessa direttiva, un termine di cinque anni per rendere conforme alla direttiva la qualità delle acque destinate al consumo umano.
45. Per quanto riguarda gli addebiti relativi all' assenza di disposizioni vincolanti per la trasposizione della direttiva, è di conseguenza il termine di due anni fissato all' art. 18 della stessa che costituisce il criterio applicabile. Se è in causa la differenza effettiva tra i requisiti di qualità fissati dalla direttiva e i campioni d' acqua prelevati, si deve tener conto del termine di cinque anni previsto dall' art. 19 della direttiva.
46. La direttiva di cui trattasi è stata emanata il 15 luglio 1980 e notificata al Regno Unito il 18 luglio 1980. Il termine accordato per la sua trasposizione formale è di conseguenza scaduto il 18 luglio 1982. Il presente procedimento per inadempienza è stato formalmente avviato circa cinque anni dopo tale data. La lettera di diffida è datata 11 agosto 1987. Fino al giorno della presentazione del ricorso, sono trascorsi altri due anni.
47. Se si parte dall' interpretazione della corrispondenza scambiata nella fase della procedura precontenziosa che è servita da base per l' esame della ricevibilità del presente ricorso, si devono intendere la lettera di diffida e il parere motivato come una critica della mancata trasposizione della direttiva, in generale, mediante una normativa nazionale vincolante. Al momento della presentazione del ricorso, la Commissione ha tenuto conto dei progressi sopraggiunti nel frattempo con l' adozione della corrispondente normativa nazionale. Le Water Supply (Water Quality) Regulations del 1989 sono entrate in vigore per l' Inghilterra e il Galles in parte il 1 settembre 1989 ed in parte il 1 gennaio 1990. Proprio per questo motivo la Commissione non ha più fatto carico al Regno Unito se non dell' assenza di disposizioni vincolanti per la Scozia e l' Irlanda del Nord. Inoltre, essa ha criticato il fatto che la legislazione adottata nel frattempo si applicasse solo all' acqua utilizzata per scopi domestici e non all' acqua utilizzata nell' industria alimentare. Si deve di conseguenza prestar fede alla Commissione quando sostiene di aver limitato nel ricorso l' oggetto della lite rispetto a quanto risultava dal procedimento precontenzioso.
48. Se si situa il presente ricorso nell' ambito dell' addebito generale di mancata trasposizione, il suo oggetto è stato limitato in primo luogo su un piano oggettivo. Le disposizioni relative all' acqua utilizzata per scopi domestici sono state considerate dalla Commissione come regolarmente adottate e l' addebito relativo alla loro mancata emanazione è stato lasciato cadere. L' inapplicabilità della normativa all' acqua utilizzata nell' industria alimentare, costituisce solo una parte di tutta la materia che si deve regolamentare. Il fatto che questo punto non sia stato regolamentato nell' ambito della legislazione sull' acqua già adottata è forse dovuto alla circostanza che le disposizioni legali necessarie per l' industria alimentare riguardano un altro gruppo di persone o che i requisiti di qualità che esse devono comportare sono in parte meno severi (artt. 2, secondo trattino, e 3 della direttiva).
49. Né le osservazioni che abbiamo appena sviluppato né la circostanza esposta dal convenuto, ossia che l' acqua destinata all' industria alimentare costituisce solo l' 1% del totale delle forniture d' acqua, giustificano la mancata trasposizione della direttiva in tale ambito. Neanche l' obiezione sollevata dal convenuto, ossia che l' acqua destinata all' uso domestico e l' acqua destinata alla produzione di derrate alimentari provengono frequentemente dalle stesse fonti, induce a modificare il punto di vista qui esposto, poiché, anche secondo quanto esposto dal convenuto, è pur sempre possibile che l' acqua fornita appositamente per l' industria alimentare non sia soggetta ai requisiti di qualità previsti dalla direttiva.
50. L' effettiva esistenza di una lacuna legislativa è provata dalla successiva emanazione, nel 1990, del Food Safety Act, legge che, secondo la Commissione, ha anche colmato questa lacuna. Considerando il termine previsto dall' art. 18 per la trasposizione della direttiva, ossia il 18 luglio 1982, e il periodo trascorso dopo il parere motivato del 14 giugno 1989, si deve indubbiamente ritenere tardivo il Food Safety Act del 1990. Di conseguenza, è accertata una violazione del Trattato.
51. Al momento della presentazione del ricorso, la Commissione è partita dall' idea che le Water Supply Regulations del 1989 implicassero una trasposizione corretta della direttiva per l' Inghilterra e il Galles, eccetto la riserva formulata precedentemente riguardo all' acqua utilizzata nell' industria alimentare. La limitazione dell' addebito alla Scozia e all' Irlanda del Nord significa una limitazione geografica rispetto all' addebito iniziale. Anche se la normativa adeguata è stata emanata per l' Irlanda nel corso del presente procedimento, è evidente che ciò è avvenuto con troppo ritardo. Per questo motivo, vi è anche inadempienza a causa della trasposizione insufficiente o troppo lenta della direttiva in Scozia e in Irlanda del Nord.
2. L' inosservanza dei parametri relativi ai nitrati in alcune regioni dell' Inghilterra
52. La Commissione critica il fatto che in Inghilterra la concentrazione massima ammissibile per i nitrati, pari a 50 mg/l, conformemente al parametro 20 contenuto nell' allegato C della direttiva, sia superata in 28 zone di approvvigionamento d' acqua. Secondo la Commissione, il Regno Unito si troverebbe per questo motivo in infrazione agli obblighi derivanti dalla direttiva.
53. Tali constatazioni di fatto non sono contestate dal convenuto. Le parti sono in disaccordo solo sulle loro conseguenze giuridiche. Mentre la Commissione sostiene che le concentrazioni massime ammissibili previste dalla direttiva sono limiti assoluti, cosicché il loro superamento significa automaticamente una violazione della direttiva, il convenuto ritiene che la direttiva stabilisca solamente l' obbligo di adottare tutte le misure possibili. Se i parametri della direttiva non possono essere rispettati, benché lo Stato membro interessato abbia adottato tutte le misure possibili, tale inosservanza non deve in ogni modo essere interpretata come una violazione del Trattato. Non si può considerare uno Stato membro responsabile del comportamento di terzi o di fattori legati all' ambiente e che non rientrano nella sua sfera di influenza. La lite tra le parti sfocia nella questione se l' art. 7, combinato con l' art. 19 della direttiva, imponga un obbligo di risultato o se imponga solo l' obbligo di adottare misure, obbligo da considerare adempiuto, anche se il risultato auspicato non è stato ottenuto.
54. Il convenuto basa i suoi argomenti di difesa, a titolo sussidiario, sul fatto che l' art. 20 della direttiva gli consente di richiedere una proroga del termine stabilito. L' art. 20 offre la possibilità, su specifica richiesta, di ottenere una proroga del termine di 5 anni stabilito all' art. 19 per raggiungere i valori massimi e di orientamento previsti all' allegato I.
55. Poiché il convenuto non ha formulato espressamente conclusioni a tale riguardo, si affida alla Corte di giustizia per l' interpretazione della comunicazione relativa alla concessione unilaterale di deroghe, prevista all' art. 9 della direttiva, che essa ha indirizzato alla Commissione. Dato che anche questa comunicazione è stata fatta solo nell' ottobre 1985, di conseguenza dopo la scadenza del termine di cinque anni previsto all' art. 19 della direttiva, il convenuto attira l' attenzione sul legittimo affidamento derivante dalle trattative fra le parti nella fase del procedimento precontenzioso che dovrebbe permettere di invocare l' art. 20. Secondo il convenuto, la Commissione non ha formulato obiezioni per due anni a proposito delle deroghe accordate in applicazione dell' art. 9 della direttiva, per cui il convenuto ha potuto ritenere di aver accordato giustamente tale deroga e di non essere tenuto di conseguenza a presentare una richiesta formale, come previsto all' art. 20 della direttiva.
56. La prima questione che ci si deve porre per pronunciarsi sul problema dell' elevata concentrazione di nitrati riguarda la natura giuridica degli obblighi. Precedentemente si è già segnalato che la direttiva impone obblighi giuridici di tipo diverso. Nel contesto pertinente nella fattispecie, si tratta dell' obbligo di raggiungere determinati risultati materiali, ossia, per l' acqua destinata al consumo umano, un livello di qualità definito in modo concreto. Tali obblighi risultano dal combinato disposto degli artt. 7 e 19 della direttiva, per adeguarsi al quale sono stati accordati a priori agli Stati membri tre anni in più rispetto al termine previsto per la trasposizione formale della direttiva. Da sola, tale circostanza mostra che la finalità della direttiva è di raggiungere uno degli obiettivi che essa ha definito.
57. Già nei 'considerando' si legge quanto segue:
"Considerando che l' importanza per la salute pubblica delle acque destinate al consumo umano rende necessaria la fissazione di norme di qualità alle quali esse devono soddisfare (14).
Considerando che i valori fissati per alcuni parametri devono essere inferiori o uguali ad una concentrazione massima ammissibile" (15).
58. L' art. 7, n. 3, primo trattino, della direttiva è redatto come segue:
"I valori che gli Stati membri dovranno fissare devono essere inferiori o uguali ai valori indicati nella colonna Concentrazione massima ammissibile" (16).
59. I termini impiegati indicano che si tratta di un obbligo assoluto.
60. Il convenuto ritiene che il fatto che la direttiva stessa preveda disposizioni derogatorie negli artt. 9, 10 e 20 imponga la conclusione che gli obblighi di risultato da essa fissati non possono essere obblighi assoluti. Secondo il convenuto, si devono invece rispettare i limiti immanenti agli obblighi giuridici, quali la Corte di giustizia ha ammesso, per esempio, per l' art. 30 del Trattato CEE.
61. Ritengo sia necessario rispondere a tale argomento che proprio il fatto che la direttiva preveda disposizioni derogatorie porta a concludere che non sono ammissibili deroghe diverse da quelle esplicitamente previste. Conformemente alla giurisprudenza costante della Corte di giustizia e ad un principio generale di diritto, le eccezioni devono essere in linea di massima interpretate in senso restrittivo. Riguardo alle eccezioni alla direttiva 80/778, la Corte di giustizia dichiara nella causa 228/87 (17):
"Sono consentite deroghe alla direttiva solo alle condizioni contemplate dagli artt. 9, 10 e 20 della stessa. Dette disposizioni debbono essere interpretate in senso restrittivo".
62. E' d' uopo aggiungere che alcune modifiche al carattere assoluto delle concentrazioni massime ammissibili indicate all' allegato I della direttiva possono risultare dallo stesso allegato I, nella misura in cui le "osservazioni" relative ai diversi parametri hanno la conseguenza di relativizzarle. L' art. 7, n. 5, della direttiva sottolinea l' importanza delle osservazioni per l' interpretazione dei valori. Tale constatazione non contraddice il carattere assoluto dei valori limite, poiché le restrizioni che sono loro esplicitamente apportate con le osservazioni costituiscono una parte della direttiva.
63. In merito all' argomento tratto dai limiti immanenti, si deve considerare che gli artt. 30, 36 e 59 del Trattato CEE, ai quali il convenuto si riferisce, sono per la Comunità disposizioni che hanno rango costituzionale. Non è affatto scontato che i principi applicati per la loro interpretazione debbano esserlo parimenti per l' interpretazione del diritto derivato. Proprio quando il legislatore comunitario tiene conto della differenza di natura delle norme giuridiche prevedendo esplicite deroghe, il fatto di ricorrere al criterio dei limiti immanenti per giustificare altre eccezioni appare criticabile.
64. Per sostenere il suo punto di vista, il convenuto afferma che se si considerassero gli obblighi di risultato che figurano nella direttiva come obblighi assoluti, si dovrebbe considerare qualsiasi superamento della concentrazione autorizzata, anche ove fosse dovuto a caso fortuito o a forza maggiore, come un' infrazione alla direttiva. La lettura dell' art. 10 della direttiva, che autorizza il superamento delle concentrazioni massime ammissibili per un periodo di tempo limitato in determinate condizioni in caso di circostanze accidentali gravi, dimostra che non è questo il caso. L' art. 9 della direttiva prevede un' altra possibilità unilaterale di deroga, se si verificano situazioni relative a circostanze meteorologiche eccezionali. D' altronde, non è neppure contrario alla natura delle direttive che uno Stato membro sia considerato responsabile di situazioni sulle quali non ha una diretta influenza.
65. Se, di conseguenza, il convenuto era in linea di principio tenuto a controllare che i valori previsti per i nitrati fossero rispettati in tutto il suo territorio, sorge ora la questione di sapere se esso possa invocare una delle deroghe previste dalla direttiva.
66. La deroga che si può prendere in considerazione a questo proposito è quella prevista dall' art. 20 della direttiva, secondo il quale gli Stati membri possono "presentare alla Commissione una richiesta particolare per prorogare il termine stabilito per l' osservanza dell' allegato I". Non viene contestato che il convenuto non abbia mai esplicitamente presentato una tale richiesta.
67. Il convenuto fa valere che l' insieme dei presupposti sostanziali necessari per la deroga sono soddisfatti, per cui esso potrebbe ugualmente invocare le succitate disposizioni. Si deve constatare a tale proposito che la presentazione della richiesta è una formalità sostanziale per beneficiare della deroga. Nella richiesta scritta, occorre menzionare le "difficoltà incontrate" e "proporre un piano d' azione corredato di un calendario, da attuare per il miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano" (art. 20, n. 2, della direttiva). Solo una domanda redatta in questi termini consente alla Commissione di procedere all' esame previsto (art. 20, n. 3). Ci si può attendere che uno Stato membro rispetti tali formalità, poiché le autorità competenti in materia sono servizi che conoscono la necessità di rispettare le formalità richieste.
68. Tuttavia, ci si può domandare se la comunicazione alla Commissione delle deroghe accordate unilateralmente, in applicazione dell' art. 9 della direttiva, possa essere interpretata come una richiesta ai sensi dell' art. 20 della stessa. Il convenuto ha probabilmente ritenuto che l' art. 9 della direttiva costituisse la base giuridica che consente di concedere eccezioni ai valori tollerati per il nitrato. C' erano tutti i motivi per partire da queste premesse poiché, in ogni caso, all' epoca, né la Commissione né le autorità di alcuni altri Stati membri riuscivano a mettersi d' accordo per stabilire se l' art. 9 potesse essere invocato in caso di superamento dei valori tollerati per i nitrati. Da quando il Regno Unito ha comunicato alla Commissione le deroghe che esso aveva accordato sul suo territorio, la Commissione ha impiegato due anni per prendere posizione su tale questione e per comunicare tale posizione al convenuto.
69. Prima di rispondere alla vera questione che è stata posta, cioè quella di stabilire se si può interpretare la comunicazione alla Commissione come una richiesta presentata in applicazione dell' art. 20, si deve prendere in considerazione il fatto che la comunicazione prevista dall' art. 9 è stata indirizzata alla Commissione nell' ottobre 1985. La Corte ha tuttavia giudicato che una richiesta ai sensi dell' art. 20 avrebbe dovuto essere presentata entro il termine previsto all' art. 19 della direttiva e, quindi, prima del 19 luglio 1985. Dopo la scadenza di questo termine, le deroghe sono possibili solo in casi di circostanze accidentali gravi che rispondono alle condizioni poste all' art. 10 della direttiva (18). Anche a tale riguardo, è di conseguenza necessario esigere una stretta osservanza delle formalità previste.
70. Si potrebbe valutare la situazione in modo diverso solo se la Commissione avesse fatto nascere nel convenuto un legittimo affidamento nell' idea che essa rinunciasse all' osservanza delle formalità e dei termini. E' in questo senso che si deve comprendere l' argomentazione del convenuto secondo la quale la Commissione aveva accettato l' utilizzazione dell' art. 9.
71. Occorre rispondere a tale argomento che il Regno unito ha invocato l' art. 9, e comunicato alla Commissione di aver accordato le deroghe previste all' art. 9, solo dopo la data limite del 18 luglio 1985. Inoltre, vi era incertezza nel valutare se tale passo fosse giustificato. Quando la Commissione ha finalmente comunicato il suo punto di vista al convenuto, ossia che le eccezioni previste dall' art. 9 della direttiva non potevano essere accordate per un superamento dei valori di nitrato, il convenuto ha revocato senza esitazione le deroghe accordate.
72. Il convenuto avrebbe potuto tutt' al più far valere il legittimo affidamento se le trattative fra le parti sull' applicazione dell' art. 9 avessero avuto luogo prima del 19 luglio 1985. Nelle circostanze della fattispecie, è necessario rigettare le conclusioni del convenuto. Occorre di conseguenza constatare che vi è stata infrazione al Trattato in seguito al superamento, nelle 28 zone di approvvigionamento in causa in Inghilterra, dei valori di nitrato che figurano al parametro 20 della direttiva.
3. L' inosservanza dei parametri relativi al piombo in alcune regioni della Scozia
73. La Commissione critica il fatto che, in alcune zone di approvvigionamento in Scozia, la concentrazione massima ammissibile per il piombo non sia stata rispettata. Il convenuto sostiene invece che nelle diciassette zone di approvvigionamento controverse l' acqua rispettava le norme relative al piombo.
74. In merito alla situazione di fatto sulla quale si fonda la presente lite, l' allegato 32 del controricorso mostra che, su 204 campioni prelevati in acqua corrente, nove campioni (cioè 4%) avevano un tenore di piombo da 50 a 100 *g/l e quattro (2%) superavano 100 *g/l. Alla data della presentazione del ricorso, quattro campioni su 151 avevano un tenore di piombo che variava tra 50 e 100 *g/l e due avevano un tenore di piombo superiore a 100 *g/l. La relazione d' udienza contiene altri dettagli sui risultati dei prelievi.
75. La valutazione della questione di stabilire se in tali circostanze le prescrizioni della direttiva siano state rispettate o meno dipende dall' interpretazione delle "osservazioni" riportate sotto il parametro "piombo" all' allegato I della direttiva. Tali osservazioni, la cui interpretazione è controversa tra le parti, hanno il seguente contenuto:
"In caso di impianti di piombo, il tenore di piombo non dovrebbe essere superiore a 50 *g/l in un campione prelevato in acqua corrente. Se il campione è prelevato direttamente o in acqua corrente e se il tenore di piombo supera frequentemente o sensibilmente 100 *g/l, si debbono adottare adeguate misure per ridurre i rischi di esposizione al piombo per il consumatore" (19).
76. Secondo la Commissione, nonostante le osservazioni, si deve intendere il valore limite fissato di 50 *g/l per il piombo come valore assoluto. La Commissione interpreta il parametro 51 concernente il piombo e le relative osservazioni come segue: nel caso di campioni prelevati in acqua corrente o direttamente previo scorrimento, occorre rispettare un limite assoluto di 50 *g/l. Per campioni prelevati direttamente, ossia per quelli che sono prelevati direttamente dopo che l' acqua ha ristagnato in condutture di piombo o in cisterne, si deve applicare il limite di 100 *g/l; quando tali valori sono superati, si debbono adottare adeguate misure per ridurre i rischi di esposizione al piombo per il consumatore.
77. Per contro, il convenuto fa valere che le succitate osservazioni rendono relativo il valore di 50 *g/l come concentrazione massima ammissibile.
78. Conformemente all' opinione che ho già sostenuto precedentemente, ossia che le deroghe alla direttiva dovessero risultare dal testo stesso della direttiva, è del tutto concepibile in alcuni casi attribuire a valori limite, che devono in linea di massima essere considerati come valori assoluti, un altro significato sulla base delle osservazioni. Ciò che interessa è di conseguenza il testo delle osservazioni. Nella fattispecie, la prima frase delle osservazioni non prevede alcun limite assoluto. Si dice che, nel caso di impianti di piombo, il tenore di piombo non dovrebbe (20) essere superiore a 50 *g/l in un campione prelevato in acqua corrente. La seconda frase è ancora più chiara. In entrambe le possibilità previste per il prelievo di campioni, ossia direttamente o in acqua corrente, vi è l' obbligo di agire, nel caso in cui il tenore di piombo superi frequentemente o sensibilmente il tenore di 100 *g/l, per adottare adeguate misure volte a ridurre i rischi di esposizione al piombo per il consumatore. Non si può dunque dedurre alcun obbligo di risultato né dalla prima frase delle citate osservazioni, né dalla seconda frase, né dall' insieme.
79. L' interpretazione data dalla Commissione contraddice il testo, chiaro su questo punto, delle osservazioni in causa, poiché l' obbligo di adottare adeguate misure, qualora il tenore di piombo superi frequentemente o sensibilmente 100 *g/l, si applica sia ai campioni che sono stati prelevati direttamente sia ("o") ai campioni prelevati in acqua corrente. Nel caso di condutture in piombo, il valore di 50 *g/l è di conseguenza da considerarsi come un semplice valore di orientamento, mentre, nel caso di superamento dei 100 *g/l (e ciò solo nel caso di frequente o sensibile superamento), diventa obbligatorio adottare misure. Poiché tali criteri si applicano esplicitamente solo alle condutture in piombo, il valore di 50 *g/l nella colonna delle concentrazioni totali ammissibili non ha affatto perso il suo carattere di valore assoluto, ma si applica come tale solo per le condutture diverse dalle condutture in piombo.
80. Secondo tale concezione, il convenuto avrebbe di conseguenza commesso un' infrazione alla direttiva solo se i campioni avessero superato frequentemente o sensibilmente un tenore di piombo di 100 *g/l e se nessuna misura fosse stata adottata per "ridurre i rischi di esposizione al piombo per il consumatore".
81. A mio parere, è assai poco probabile che si possa parlare di superamento frequente nel caso di un superamento del limite dei 100 *g/l nel 2% dei casi. Si devono intendere gli argomenti sull' applicabilità dell' art. 20 al parametro "piombo" presentati dal convenuto ° indipendentemente dal fatto di stabilire se l' art. 20 possa effettivamente essere invocato o no ° nel senso che il convenuto ha adottato e continua ad adottare misure al fine di ridurre i rischi di esposizione al piombo per il consumatore. Di conseguenza, non sembra che ci sia stata violazione da parte del convenuto del parametro 51 della direttiva.
82. E' di conseguenza superfluo prendere posizione sul problema dell' onere della prova, come sulle questioni legate all' art. 20. Di conseguenza, formulo le seguenti riflessioni solo a titolo sussidiario.
83. Secondo la Commissione, il convenuto non ha dimostrato di aver rispettato i parametri controversi. Sarebbe necessario a tale riguardo indicare il numero di campioni prelevati in acqua corrente per abitazione servita da condutture in piombo nonché la proporzione dei campioni in causa che non erano conformi al limite di 100 *g/l. D' altronde, l' entità del superamento di questo limite dovrebbe, secondo la Commissione, essere indicata in ogni caso. Solo a partire da questi dati si potrebbe sostenere che, nelle condutture in piombo, il tenore di piombo non supera frequentemente o sensibilmente 100 *g/l.
84. Tali esigenze si basano su una incomprensione dell' onere della prova che grava sul ricorrente nelle cause per inadempimento. Spetta in effetti alla Commissione affermare che i parametri in causa non sono stati rispettati e dimostrarlo allorché presenta un ricorso per inadempimento. In merito alle esigenze formulate dalla Commissione con riferimento al prelievo di campioni per casa, è sufficiente rinviare all' art. 12, n. 2, e all' allegato II della direttiva, che stabiliscono in modo inequivoco i luoghi e la frequenza del prelievo di campioni. Non è affatto necessario prelevare campioni in ogni abitazione.
85. In conclusione, formulo ancora un' osservazione riguardo all' applicabilità dell' art. 20. Dopo aver attirato l' attenzione sull' importanza del rispetto dei requisiti imperativi in materia di forma e di termine negli sviluppi che precedono, è sufficiente rinviare alla tardività della richiesta nell' agosto 1985. Il risultato dell' esame dell' addebito tratto dall' inosservanza del parametro "piombo" non è rimesso in causa dalle mie osservazioni sussidiarie. Di conseguenza non si può constatare un' infrazione al Trattato.
Spese
86. Nella soluzione che ho proposto, la Commissione avrebbe causa vinta per la parte essenziale della sua domanda. Per questo motivo, tenuto conto del ritardo considerevole nella trasposizione della direttiva, propongo, nonostante l' interpretazione favorevole al convenuto del parametro relativo al piombo, di far ricadere tutte le spese a carico di quest' ultimo.
87. Tenuto conto delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di pronunciarsi come segue:
"1) Il Regno Unito è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi del Trattato CEE
a) non avendo adottato entro il termine stabilito le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 80/778/CEE, relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano, e
b) non avendo fatto in modo che alla scadenza del termine stabilito la qualità di tali acque fosse conforme alla direttiva per quanto riguarda i nitrati.
2) Per il resto il ricorso va respinto.
3) Il convenuto è condannato alle spese".
(*) Lingua originale: il tedesco.
(1) ° Direttiva 15 luglio 1980 (GU L 229, pag. 11).
(2) ° Causa C-42/89 (Racc. pag. I-2821, punto 23 della motivazione).
(3) ° Sentenza 28 marzo 1985, causa 274/83, Commissione/Italia (Racc. pag. 1077).
(4) ° V. punto 19 della motivazione della sentenza succitata.
(5) ° V. sentenze 28 marzo 1985, succitata, punto 21 della motivazione, e 31 gennaio 1984, causa 74/82, Commissione/Irlanda (Racc. pag. 317, punto 20 della motivazione).
(6) ° Sentenze 17 febbraio 1970, causa 31/69, Commissione/Italia (Racc. pag. 25); 15 febbraio 1982, causa 211/81, Commissione/Danimarca (Racc. pag. 4547); 16 luglio 1984, causa 51/83, Commissione/Italia (Racc. pag. 2793), e 15 novembre 1988, causa 229/87, Commissione/Grecia (Racc. pag. 6347).
(7) ° V. sentenze 7 febbraio 1984, causa 166/82, Commissione/Italia (Racc. pag. 459); 10 luglio 1990, causa C-217/88, Commissione/Germania (Racc. pag. I-2879), e 13 dicembre 1990, causa C-347/88, Commissione/Grecia (Racc. pag. I-4747).
(8) ° Cause C-217/88 e C-347/88.
(9) ° V. sentenze 8 febbraio 1983, causa 124/81, Commissione/Regno Unito (Racc. pag. 203); 7 febbraio 1984, Commissione/Italia, succitata; 14 febbraio 1984, causa 325/82, Commissione/Germania (Racc. pag. 777); 20 febbraio 1986, causa 309/84, Commissione/Italia (Racc. pag. 599), e 14 luglio 1988, causa 298/86, Commissione/Belgio (Racc. pag. 4343).
(10) ° V. causa 309/84, punto 14 della motivazione.
(11) ° V., per esempio, la causa 325/82, punto 8 della motivazione.
(12) ° V. cause C-217/88, loc. cit., e C-347/88, loc. cit.
(13) ° V., infine, la sentenza 25 luglio 1991, causa C-353/89, Commissione/Paesi Bassi (Racc. pag. I-4069, punto 28 della motivazione), che contiene altri riferimenti; in materia dei diritti dei privati ad ottenere il risarcimento dei danni da uno Stato membro per la mancata trasposizione di una direttiva, v. la sentenza pronunciata dalla Corte il 19 novembre 1991, cause riunite C-6/90 e C-9/90, Frankovich e a. (Racc. pag. I-5357).
(14) ° Il corsivo è mio; il testo inglese della direttiva indica: (...) such water must comply (GU 1980, L 229, pag. 11).
(15) ° Il corsivo è mio; il testo inglese della direttiva indica: Whereas the values (...) must be equal to or lower than (...) , loc. cit.
(16) ° Il corsivo è mio; il testo inglese della direttiva indica: (...) the values (...) must be less than or the same as (...) , loc. cit.
(17) ° Sentenza 22 settembre 1988, causa 228/87, Procedimento penale contro ignoti (Racc. pag. 5099, punto 10 della motivazione).
(18) ° Causa C-42/89, loc. cit., punto 23 della motivazione; v. parimenti le conclusioni nella presente causa, paragrafo 22 e segg.
(19) ° Il testo inglese della direttiva è il seguente:
Where lead pipes are present, the lead content should not exceed 50 *g/l in a sample taken after flushing. If the sample is taken either directly or after flushing and the lad content either frequently or to an appreciable extent exceeds 100 *g/l, suitable measures must be taken to reduce the exposure to lead on the part of the consumer , loc. cit.
(20) ° Il corsivo è mio.
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