Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Con la domanda pregiudiziale oggetto del presente procedimento, la Corte è chiamata ad interpretare le nozioni di "produttore" e di "azienda" di cui all' art. 12, lett. c) e d), del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1).
Com' è noto, l' art. 5 quater del regolamento n. 804/68 (2), così come modificato dal regolamento (CEE) n. 856/84 (3), ha istituito, per un periodo di cinque anni e al fine di ridurre le eccedenze strutturali in tale settore, un prelievo supplementare da riscuotersi sui quantitativi di latte consegnati che superino un quantitativo di riferimento (esente da prelievo), da determinarsi secondo le modalità prescritte dal citato regolamento n. 857/84.
Rinviando alla relazione d' udienza per una dettagliata illustrazione della normativa in discorso, passo a riassumere brevemente i fatti all' origine della controversia di cui alla causa principale.
2. Conformemente alla normativa comunitaria in questione, al signor Ballmann era stato attribuito un quantitativo di riferimento corrispondente alla produzione lattiera di circa 40 vacche; invece il signor Menkhaus beneficiava di un quantitativo di riferimento pari alla produzione lattiera di circa 20 vacche, quantitativo attribuitogli in base alla produzione lattiera ottenuta nel 1983 nell' ambito della propria azienda, che aveva strutture ormai obsolete.
Con contratto del 15 giugno 1987, il Ballmann, proprietario di un' azienda agricola provvista di 60 box per vacche, di cui 20 situati in una nuova stalla, affittava al Menkhaus, anch' egli agricoltore e produttore di latte, i 20 box della nuova stalla.
A seguito del contratto di locazione, la competente Oberfinanzdirektion (direzione generale delle finanze) comunicava che il Menkhaus non poteva più essere considerato come produttore di latte ai sensi della normativa comunitaria in questione e che, pertanto, la produzione lattiera ottenuta da quest' ultimo sarebbe stata imputata al quantitativo di riferimento del Ballmann.
Va qui precisato che detto contratto di locazione stabilisce, tra l' altro, che le parti provvedano separatamente all' alimentazione, alla mungitura, alla fecondazione e al trattamento veterinario del rispettivo bestiame. Oltre all' attrezzatura generale della stalla, è prevista l' utilizzazione in comune dei soli impianti di mungitura. Tuttavia, il latte così prodotto è immagazzinato in serbatoi distinti e il quantitativo ottenuto da ciascuno di essi è misurato secondo un dispositivo elettronico.
Fondandosi sul contenuto del contratto di locazione, il Ballmann proponeva ricorso dinanzi al Finanzgericht contro la suddetta decisione della direzione delle finanze. Il ricorso veniva respinto in base alla considerazione che il locatario non poteva avvalersi del proprio quantitativo di riferimento nell' ambito dell' azienda del locatore.
Il Bundesfinanzhof, davanti al quale il Ballmann interponeva appello, effettuava il presente rinvio alla Corte, con il quale viene chiesto, in sostanza, se le nozioni di produttore e di azienda di cui all' art. 12, rispettivamente lett. c) e d), del regolamento n. 857/84 vadano interpretate nel senso che un imprenditore agricolo, produttore di latte, che ha preso in affitto delle aree su cui allevare le proprie vacche, debba imputare il latte così prodotto al quantitativo di riferimento del locatore, anch' egli produttore di latte, oppure al proprio quantitativo di riferimento, attribuitogli in base alla produzione lattiera ottenuta nell' azienda di sua proprietà, e se la soluzione di un tale quesito vada ricercata tenendo conto delle clausole del contratto di affitto e/o della situazione di fatto.
3. In proposito, occorre innanzitutto stabilire chi deve essere considerato come produttore dei quantitativi di latte prodotti da vacche allevate in stalle prese in affitto.
Ora, la nozione di produttore è definita dall' art. 12, lett. c), del regolamento n. 857/84 come riferentesi all' imprenditore agricolo (sia esso persona fisica o giuridica o anche associazione di persone fisiche e giuridiche) "che vende latte o altri prodotti lattiero-caseari direttamente al consumatore e/o effettua consegne all' acquirente", purché la sua azienda sia situata nel territorio geografico della Comunità. La nozione in parola va pertanto letta in stretta connessione con quella di azienda che, ai sensi della lett. d) del medesimo articolo, è definita come "il complesso delle unità di produzione gestite dal produttore e situate nel territorio geografico della Comunità".
Le richiamate definizioni evidenziano che la qualità di produttore spetta a chiunque gestisca un' azienda, cioè un insieme di unità produttive, senza che sia richiesto un rapporto di proprietà con le unità medesime.
Una tale interpretazione è peraltro conforme alla giurisprudenza della Corte, che nella sentenza 13 luglio 1989 (4) ha affermato che la cessione in locazione di un' azienda o di un suo elemento non esclude l' esistenza di un' impresa di produzione o di commercializzazione del latte ai sensi dell' art. 12 del regolamento n. 857/84, interpretando così in modo non restrittivo le nozioni in questione.
D' altra parte, come ha sottolineato la Commissione nelle sue osservazioni, l' interpretazione secondo cui anche il locatario di unità di produzione può essere "produttore" ai sensi del regime di prelievo sul latte è conforme alla realtà dei fatti nonché rispondente allo spirito del regime medesimo. Ed infatti, la finalità del regime delle quote lattiere non è quella di sopprimere tutta la produzione, bensì di assicurare che tale produzione, sia pure ridotta, si realizzi nelle migliori condizioni possibili dal punto di vista tecnico e strutturale.
4. Accertato che anche il locatario può essere considerato come produttore ai sensi della normativa in discorso, resta da verificare se, in principio, è possibile imputare la produzione lattiera ottenuta su unità produttive appartenenti ad un imprenditore agricolo, anch' egli produttore di latte, al quantitativo di riferimento attribuito al locatario nell' ambito di un' azienda di cui era il proprietario.
É innegabile che la normativa in discorso contiene un legame tra il quantitativo di riferimento ed il suolo. L' art. 7, n. 1, del regolamento n. 857/84 prevede, ad esempio, che in caso di locazione di un' azienda il corrispondente quantitativo di riferimento è trasferito al locatario.
Tuttavia, come la Commissione ha sottolineato, un tale principio mira a frenare una possibile "commercializzazione" dei quantitativi di riferimento e le eventuali operazioni speculative.
Viceversa, un tale principio di collegamento con il suolo non implica che il quantitativo esente da prelievo debba essere prodotto servendosi delle medesime unità di produzione nell' ambito delle quali è stata in precedenza ottenuta la produzione lattiera adottata come base per la determinazione del quantitativo di riferimento. Infatti, i quantitativi in questione non sono attribuiti ad un' azienda bensì ad una persona: il produttore; nulla impedisce, pertanto, che si possa trattare di un locatario al quale il quantitativo di riferimento è stato attribuito sulla base della produzione da lui ottenuta nel corso di un dato anno di riferimento, e dunque, eventualmente, nell' ambito di una diversa azienda.
In definitiva, mi sembra che il latte prodotto da un imprenditore agricolo nelle unità di produzione prese in affitto può, in principio, essere imputato al quantitativo di riferimento attribuitogli in base alla produzione lattiera ottenuta su aree di sua proprietà, e ciò anche qualora il locatore sia anch' egli produttore di latte.
5. Quanto al secondo quesito, cioè quali sono le condizioni concrete che devono essere soddisfatte affinché il latte ottenuto dal locatario sia imputato al suo quantitativo di riferimento, occorre innanzitutto riferirsi al legame istituito dall' art. 12 tra la produzione di latte e l' azienda del produttore.
La qualità di produttore presuppone, come si è visto, che questi gestisca autonomamente l' azienda; ciò implica, in principio, che, per l' applicazione del regime in questione, è indispensabile una ripartizione inequivoca dei quantitativi di latte prodotti in un' azienda tra gli eventuali diversi produttori.
Certo, in presenza di un contratto di locazione, una siffatta ripartizione può risultare difficile allorché, come nella fattispecie, locatario e locatore sono entrambi produttori di latte. In tale ipotesi, e allo scopo di accertare se vi è una effettiva ed inequivoca ripartizione dei quantitativi di latte prodotti dai soggetti interessati, occorre far riferimento alle clausole del contratto di locazione e alle condizioni di produzione.
Evidentemente una tale valutazione spetta al giudice nazionale avendo riguardo ad una serie di criteri obiettivi. Cioè: è necessario che il locatario gestisca effettivamente in modo autonomo, sotto la propria responsabilità, le unità di produzione prese in affitto e, soprattutto, che il quantitativo di latte prodotto risulti chiaramente distinto da quello del locatore e, dunque, immagazzinato e consegnato separatamente.
6. Tenuto conto di quanto precede, concludo pertanto proponendo alla Corte di rispondere come segue ai quesiti posti dal Bundesfinanzhof:
"L' art. 12, lett. c) e d), del regolamento (CEE) n. 857/84 dev' essere interpretato nel senso che il quantitativo di latte ottenuto da un imprenditore agricolo dalla produzione di proprie vacche installate in unità di produzione oggetto di un contratto di locazione dev' essere imputato al quantitativo di riferimento di tale locatario allorché questi gestisca le stesse unità produttive sotto la propria responsabilità e risulti altresì garantita una delimitazione inequivoca delle quantità di latte prodotte, rispettivamente, dal locatore e dal locatario".
(*) Lingua originale: l' italiano.
(1) GU L 20 dell' 1.4.1984, pag. 13.
(2) Regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 148 del 28.6.1968, pag. 13).
(3) GU L 90 dell' 1.4.1984, pag. 10.
(4) Causa 5/88, Wachauf, Racc. pag. 2609.
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