Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. I ricorsi per annullamento proposti dalla Repubblica federale di Germania e dalla Repubblica italiana attengono al problema della portata dei poteri della Commissione in ordine al controllo delle spese effettuate a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (in prosieguo: il "FEAOG").
2. I due ricorsi suddetti mirano all' annullamento parziale della decisione della Commissione 30 agosto 1989, C(89)1525, relativa a un anticipo di fondi sull' imputazione delle spese finanziate dal FEAOG, sezione "garanzia".
3. La genesi della disciplina giuridica del finanziamento delle spese da parte del FEAOG chiarisce l' oggetto del contendere nella presente causa. Originariamente, il regolamento (CEE) del Consiglio n. 729/70 (1) prevedeva la messa a disposizione degli Stati membri dei fondi necessari per i pagamenti da effettuare da parte dei servizi e degli enti pagatori nazionali a titolo del FEAOG (2). In seguito a difficoltà di bilancio della Comunità, insorte per l' esercizio 1987, si è provvisoriamente istituito, con regolamento (CEE) del Consiglio n. 3183/87 (3), il sistema cosiddetto del "finanziamento intermedio" da parte degli Stati membri. In forza di tale sistema, i mezzi finanziari destinati a coprire le spese del FEAOG, sezione "garanzia", sono mobilizzati dagli Stati membri in funzione del fabbisogno dei rispettivi servizi pagatori; (4) sulla base dei pagamenti effettuati, la Commissione versa "anticipi" al più tardi "il terzo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello della liquidazione della spesa da parte degli organismi pagatori" (5). Detto sistema provvisorio è stato poco tempo dopo reso definitivo con il regolamento (CEE) del Consiglio n. 2048/88 (6).
4. Coerentemente con il cennato abbandono del sistema di pagamento "a priori" delle spese imputabili al FEAOG da parte della Comunità, la Commissione ha dovuto adeguare i propri regolamenti applicativi. Così, il regolamento (CEE) n. 3184/83 (7) è stato sostituito con il regolamento (CEE) n. 2776/88 (8). Quest' ultimo, all' art. 3, n. 1, recita: "Gli Stati membri comunicano alla Commissione a mezzo telecopia, al più tardi il secondo giorno lavorativo di ogni settimana, l' importo totale delle spese pagate dall' inizio del mese fino alla fine della settimana precedente". Del pari essi comunicano, ai sensi del n. 3 del medesimo articolo, "non oltre il giorno 10 del mese, l' importo totale delle spese pagate durante il mese precedente". Sulla base di tali dati, soggiunge l' art. 4, la Commissione "decide e versa" gli anticipi mensili. Essa può differirne il versamento agli Stati membri le cui comunicazioni dei suddetti dati le pervengano in ritardo o contengano discordanze che richiedono verifiche supplementari.
5. Con la decisione impugnata, la Commissione ha rifiutato il versamento, a titolo di anticipi mensili per il mese di luglio 1989, degli importi relativi alle dichiarazioni effettuate dagli Stati membri ed ha operato riduzioni varie al riguardo. Con successiva nota informativa (9), ha spiegato che il comitato di gestione del latte e dei prodotti lattiero-caseari ha esaminato i dati forniti dagli Stati membri riguardo all' applicazione del regime del prelievo supplementare sul latte per il periodo 1 aprile 1988 - 31 marzo 1989. Sulla scorta di tali dati, i servizi della Commissione hanno stimato in circa 500 milioni di ECU l' importo totale del prelievo supplementare per il suddetto periodo. Dopo aver ridotto in via provvisoria tale importo, "per mantenere un elevato margine di sicurezza", a 220 milioni di ECU, la Commissione lo ha ripartito tra gli Stati membri in base alla percentuale degli importi che questi ultimi avrebbero dovuto versare per ottemperare al prelievo così calcolato. La Repubblica italiana si è vista così ridurre gli anticipi mensili di 47 164 600 000 LIT e la Repubblica federale di Germania di 34 236 729,47 DM. Occorre segnalare che, stando alle indicazioni fornite dai rappresentanti dei governi tedesco e italiano nel corso della trattazione orale, le verifiche per la liquidazione dei conti per l' esercizio 1989 non si sono ancora concluse.
6. La Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania deducono a sostegno del loro ricorso un motivo di annullamento relativo alla violazione del regolamento n. 729/70. La seconda deduce anche un secondo motivo, fondato sul difetto di motivazione della decisione impugnata. Esaminiamoli in successione.
7. Con il primo mezzo, si sostiene che la Commissione non ha il potere di ridurre gli anticipi mensili ed è pertanto obbligata a versare le somme indicate nelle dichiarazioni effettuate dagli Stati membri. Né il regolamento n. 729/70 né la disciplina comunitaria nel suo complesso permetterebbero di riconoscerle un siffatto potere.
8. La Commissione obietta che il suo potere di ridurre gli anticipi mensili risulta sia dalla costante giurisprudenza della Corte, secondo cui possono essere imputate al FEAOG soltanto le spese effettuate conformemente alla normativa comunitaria (10), sia dagli artt. 2 e 3 del regolamento n. 729/70, i quali subordinano il finanziamento delle restituzioni all' esportazione e degli interventi all' osservanza di questa medesima disciplina. L' istituzione convenuta si richiama del pari, a sostegno della propria tesi, all' art. 6 della decisione del Consiglio 24 giugno 1988, 88/377/CEE, concernente la disciplina di bilancio (11), nonché all' art. 97 del regolamento finanziario 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (12) (in prosieguo: il "regolamento finanziario").
9. Sembra potersi sin d' ora affermare che quest' ultimo articolo esula dal contesto in esame, disponendo esso infatti che "previo esame dei documenti trasmessi dagli Stati membri conformemente alle disposizioni prese in applicazione dell' art. 5, n. 3, del regolamento (CEE) n. 729/70 (...) le spese effettuate dai servizi e organismi in applicazione dell' art. 4 di detto regolamento formano oggetto di un impegno per capitolo, articolo e voce e di un' imputazione in pagamento" (13). Quindi si fa rinvio alle norme applicative del regolamento n. 729/70 e, conseguentemente, al regolamento n. 2776/88.
10. Altrettanto privo di pertinenza, nel contesto in esame, appare l' art. 6 della decisione del Consiglio 88/377. Per garantire il rispetto degli "orientamenti per il settore agricolo" (14), quest' articolo istituisce un sistema di allarme per ciò che riguarda l' evoluzione delle spese del FEAOG. A tenore del medesimo, "qualora il ritmo di sviluppo della spesa effettiva fuoriesca o rischi di fuoruscire dal profilo previsto, la Commissione ricorrerà ai poteri di gestione a sua disposizione, compresi quelli che le competono in virtù delle misure di stabilizzazione, per porre rimedio alla situazione. Se tali misure si rivelano insufficienti, la Commissione esamina il funzionamento degli stabilizzatori agricoli nel settore in questione e, se necessario, sottopone al Consiglio proposte intese a potenziarne l' azione" (15). E' sufficiente rilevare che la disposizione in parola non attribuisce alla Commissione nuovi poteri in materia di gestione, ma si limita ad invitarla a fare uso, per fini di bilancio, dei poteri di cui già dispone.
11. Del pari non risulta che il potere della Commissione di ridurre gli anticipi mensili figuri expressis verbis nel regolamento n. 729/70 né nel regolamento di esecuzione n. 2776/88. L' art. 5, n. 2, lett. a), del primo si limita invero a disporre che "la Commissione decide esclusivamente gli anticipi mensili sull' imputazione delle spese effettuate (...)", mentre l' art. 4, n. 1, del secondo stabilisce che "sulla base dei dati trasmessi in conformità all' art. 3 (16), la Commissione decide e versa gli anticipi mensili sull' imputazione delle spese". Né può ricorrersi, al riguardo, a forzature dell' espressione "decide e versa"; il termine "decide" riguarda in questo caso il potere di bilancio della Commissione di ordinare la spesa, stante il principio della separazione vigente nel diritto comunitario tra le funzioni di ordinatore e di contabile (17). Come si è già rilevato, l' unico potere riconosciuto formalmente alla Commissione dal regolamento n. 2776/88 è quello di differire il pagamento degli anticipi mensili in difetto delle informazioni fornite da uno Stato membro nonché di procedere a rettifiche in caso di discordanze fra le varie dichiarazioni trasmesse da questo Stato nel corso del mese precedente.
12. Conseguentemente, ritengo che l' unico principio pertinente dal quale potrebbe desumersi il potere della Commissione di ridurre gli anticipi sia quello secondo cui il FEAOG non può finanziare azioni contrarie alle norme comunitarie. Tale principio, sovente ribadito dalla vostra giurisprudenza (18), è sancito all' art. 2, n. 1, del regolamento n. 729/70 in materia di restituzioni all' esportazione, dall' art. 3, n. 1, del medesimo regolamento in materia di interventi e dall' art. 4, n. 2, per quanto riguarda la messa a disposizione degli Stati membri dei fondi necessari. La difficoltà principale della controversia attuale è dunque quella di stabilire se possa fondarsi su tale principio, quale discende in particolare dalle cennate norme, il potere della Commissione di ridurre gli anticipi mensili.
13. Le conseguenze connesse a tale problema sul piano finanziario sono tutt' altro che trascurabili. E' superfluo ricordare come, in materia di politica agricola comune, le somme in discussione siano spesso considerevoli. Peraltro, sebbene l' art. 5, n. 2, lett. b), del regolamento n. 729/70 stabilisca il termine entro il quale la liquidazione dei conti deve essere effettuata alla fine dell' anno successivo, su tale punto la Corte ha avuto modo di dichiarare che:
"in assenza di una sanzione connessa con l' inosservanza di tale termine, quest' ultimo (...) dev' essere considerato solo come un termine ordinatorio, salvo un pregiudizio agli interessi di uno Stato membro" (19).
Nella pratica tale termine viene spesso oltrepassato. Infine, il procedimento di liquidazione dei conti, la cui base giuridica è unicamente il regolamento n. 729/70 che l' istituisce senza precisarne le modalità, non prevede l' applicazione di un interesse agli importi che avrebbero eventualmente dovuto essere versati come anticipi mensili ad uno Stato membro o che, viceversa, non avrebbero dovuto essere imputati al FEAOG. La difficoltà dei presenti ricorsi consiste pertanto essenzialmente nello stabilire chi, tra gli Stati membri e la Comunità, debba sopportare l' onere finanziario per somme che risultano, prima facie, spese in modo contrario alle norme comunitarie.
14. Va subito chiarito che, nei limiti in cui violazioni manifeste della normativa comunitaria in materia di politica agricola comune conducano, alla luce di un' interpretazione restrittiva degli artt. 5, n. 2, del regolamento n. 729/70 e 4, n. 1, del regolamento n. 2776/88, all' obbligo per la Comunità di finanziare, per periodi spesso superiori a diversi anni, pratiche che in nessun caso potevano essere imputate al FEAOG, sembra coerente con gli orientamenti della vostra giurisprudenza riconoscere in tale circostanza il potere della Commissione, entro determinati limiti, di non versare la totalità degli anticipi mensili. Tale potere, fondato sia sulla vostra consolidata giurisprudenza, dinanzi ricordata, sia sugli artt. 2, n. 1, 3, n. 1, e 4, n. 2, del regolamento n. 729/70, deve poter essere esercitato sin dal momento in cui la Commissione sia pervenuta al fermo convincimento che, alla luce in particolare delle informazioni raccolte in base agli artt. 8 e 9 (20) dello stesso regolamento, sussiste una violazione delle norme comunitarie. Trattandosi di provvedimento avente carattere provvisorio, in quanto non condiziona in nessun modo le decisioni che saranno adottate in sede di liquidazione dei conti, deve trattarsi, a mio parere, di violazione manifesta. Talché le interpretazioni nuove che la Commissione dia di una normativa preesistente non possono, ad esempio, giustificare il ricorso a simili decisioni, le quali risulterebbero in tal caso lesive del legittimo affidamento degli Stati membri (21).
15. In altri termini, trova ancora una volta applicazione l' adagio "fraus omnia corrumpit". Benché si possa convenire sul punto che gli Stati membri non sono responsabili delle frodi eventualmente commesse nei loro territori, mal si comprende tuttavia per quale motivo la Comunità dovrebbe essere tenuta, per vari anni, a sopportare l' onere finanziario derivante dalle suddette violazioni. Una tale conseguenza sarebbe del resto contraria al principio di parità di trattamento fra gli operatori economici. Nella sentenza pronunciata nella causa Paesi Bassi/Commissione (22), voi avete ribadito il principio secondo cui gli artt. 1, 2 e 3 del regolamento n. 729/70
"permettono alla Commissione di porre a carico del FEAOG solamente gli importi corrisposti in conformità alle norme emanate per i vari settori dell' agricoltura, lasciando a carico degli Stati membri qualsiasi altro importo, ed in particolare quelli che le autorità nazionali abbiano a torto ritenuto di poter corrispondere nell' ambito dell' organizzazione comune dei mercati",
ed avete poi precisato che
"quest' interpretazione restrittiva delle condizioni per l' assunzione delle spese da parte del FEAOG si impone inoltre in vista della finalità del regolamento n. 729/70. Infatti, la gestione della politica agricola comune in condizioni di parità fra gli operatori economici degli Stati membri osta a che le autorità nazionali di uno Stato membro, con l' artificio di un' interpretazione ampia di una determinata disposizione, favoriscano gli operatori di tale Stato a danno di quelli degli altri Stati membri dove si mantiene un' interpretazione più restrittiva" (23).
16. Peraltro l' obbligo per la Commissione di escludere dall' imputazione al FEAOG le spese contrarie alle norme comunitarie appare da voi affermato persino prima dell' instaurazione del procedimento di liquidazione dei conti. Nella sentenza pronunciata nella causa Danimarca/Commissione (24), avete ritenuto che
"(...) è possibile che vengano scoperte irregolarità molto tempo dopo i fatti che le hanno determinate. Finché i conti non sono liquidati nel modo prescritto, la Commissione ha l' obbligo, in forza dell' art. 2 del regolamento n. 729/70, di escludere l' imputazione al FEAOG delle restituzioni che non siano state concesse secondo la normativa comunitaria. Tale obbligo non viene meno semplicemente per il fatto che la liquidazione dei conti è effettuata successivamente allo scadere del termine prescritto dall' art. 5 dello stesso regolamento" (25).
17. Ritengo che vadano aggiunte due precisazioni. In primo luogo, occorre che la Commissione, nell' esercizio di tale potere, rispetti i diritti della difesa. Le decisioni in parola sono, certo, come l' istituzione convenuta ha fatto rilevare, adottate dopo la consultazione preliminare del comitato del FEAOG. Nondimeno il parere di quest' ultimo non può equipararsi al procedimento, in tal senso più esauriente, che si svolge in sede di liquidazione dei conti. In quest' ultimo procedimento, lo Stato membro riceve notificazione delle irregolarità accertate e può far conoscere il proprio punto di vista, individualmente, ai servizi della Commissione; inoltre esso può prendere visione del progetto di decisione nei suoi confronti. Si deve riconoscere tuttavia che un simile meccanismo non sembra possa essere interamente trasposto all' iter di formazione delle decisioni di riduzione degli anticipi mensili. Infatti, a norma dell' art. 4, n. 2, del regolamento n. 2776/88, "il versamento degli anticipi sull' imputazione ha luogo al più tardi il terzo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello in cui sono state effettuate le spese dei servizi od organismi pagatori", mentre le informazioni richieste sono trasmesse alla Commissione non oltre il giorno 20 del mese successivo a quello in cui le spese sono state pagate (26). La Commissione deve quindi agire entro un termine relativamente breve. Per altro verso, il requisito del carattere manifesto della violazione delle norme comunitarie rende meno pressante la necessità di un' approfondita consultazione dei servizi competenti dello Stato membro interessato. Del pari, la richiesta di un parere al comitato del FEAOG sembra essere, da sola, sufficiente per garantire il rispetto dei diritti della difesa, sempreché detto comitato venga tenuto al corrente del progetto di decisione della Commissione nonché delle informazioni sulle quali l' istituzione intende far leva per ridurre gli anticipi.
18. D' altra parte la decisione in parola, che come si è rilevato costituisce un provvedimento provvisorio, non può in quanto tale arrecare pregiudizio a uno Stato membro nell' ipotesi in cui risulti palese, in sede di liquidazione dei conti, che nessuna riduzione degli anticipi doveva essere effettuata. Ritengo di conseguenza che, ricorrendo tale ipotesi, sia compito della Commissione ripristinare la situazione in cui lo Stato membro si sarebbe trovato se essa non avesse fatto un uso erroneo del proprio potere. E' necessario non soltanto che l' importo delle riduzioni, in sede di liquidazione dei conti, formi oggetto di una "rettifica in positivo" a favore dello Stato membro interessato, ma anche che a quest' ultimo sia rimborsato l' onere finanziario illegittimamente gravante sul suo bilancio in conseguenza delle riduzioni. In altri termini, la Commissione è tenuta ad accreditare tali somme allo Stato membro, compresi gli interessi, secondo modalità che spetta a lei determinare. Va segnalato, del resto, che situazioni del genere, in considerazione dell' esigenza di una violazione manifesta, dovrebbero a mio parere risultare relativamente rare.
19. Ritengo che alle suddette condizioni sia possibile affermare, sulla scorta del principio secondo cui il FEAOG non può finanziare misure contrarie a norme comunitarie, il potere della Commissione di ridurre gli anticipi mensili.
20. Prendo ora in esame il punto se le condizioni in parola siano state rispettate nella decisione impugnata, fermo restando tuttavia che gli Stati ricorrenti contestano essenzialmente il principio stesso del potere della Commissione di procedere ad una riduzione degli anticipi e non già la correttezza dell' uso fattone nel caso di specie.
21. Come ricorda la Commissione nella nota 12 ottobre 1989, dalle informazioni raccolte presso il comitato di gestione del latte e dei prodotti lattiero-caseari è emerso un superamento delle quote per circa 1,6 milioni di tonnellate. La Commissione ha così stimato l' importo totale dei prelievi supplementari da riscuotere per la campagna 1988/1989 in circa 500 milioni di ECU. Ora, le comunicazioni fatte dagli Stati membri per il FEAOG a titolo del suddetto prelievo sono state sensibilmente inferiori. Va ricordato che la Commissione ha ridotto l' importo stimato a 220 milioni di ECU, ripartendolo tra gli Stati membri. Le differenze tra gli importi dichiarati e gli importi così stimati sono state imputate sugli anticipi del mese di luglio 1989. La Commissione ha quindi concluso per l' esistenza di una violazione manifesta delle norme comunitarie sulla base dei dati statistici in suo possesso attinenti al volume della produzione comunitaria di latte nonché ai notevoli divari esistenti nelle dichiarazioni degli Stati membri relative al prelievo supplementare. Gli Stati ricorrenti, cui incombe l' onere della prova, non hanno addotto elementi atti ad infirmare le conclusioni della Commissione.
22. Quanto al rispetto dei diritti della difesa, va rilevato, anzitutto, che gli Stati membri erano rappresentati in seno al comitato di gestione del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed al comitato del FEAOG e quindi hanno potuto avere conoscenza delle informazioni raccolte dallo stesso comitato, che al comitato del FEAOG è stato richiesto un parere scritto e che la Commissione ha appositamente trasmesso agli Stati membri, con telecopia 14 agosto 1989, tre tabelle nelle quali figuravano le spese dichiarate e le riduzioni progettate (27).
23. Il mezzo relativo alla violazione del regolamento n. 729/70 non può, quindi, essere accolto. Di conseguenza, propongo sin d' ora di respingere il ricorso proposto dalla Repubblica italiana.
24. La Repubblica federale di Germania deduce, a sostegno del proprio ricorso per annullamento, un secondo motivo di annullamento, relativo al difetto di motivazione della decisione impugnata. Essa si richiama alla giurisprudenza della Corte secondo cui l' obbligo di motivazione delle decisioni comunitarie
"non è stabilito nel solo interesse degli eventuali ricorrenti, ma anche per consentire alla Corte di esercitare in pieno il controllo giurisdizionale che il Trattato le affida" (28).
A suo parere, lo scambio di corrispondenza avvenuto tra le parti non è stato sufficiente per fornirle i necessari ragguagli sulle ragioni per le quali la Commissione ha operato le riduzioni (29) e la nota informativa della Commissione, nella quale venivano chiariti i motivi della decisione, non può essere presa in considerazione in quanto è successiva alla decisione stessa (30).
25. Va sottolineato che, se nella vostra giurisprudenza figurano in modo costante gli orientamenti citati dalla ricorrente, voi avete altresì statuito che la motivazione prescritta all' art. 190 del Trattato non deve specificare "tutti gli elementi di fatto o di diritto rilevanti" e deve essere valutata
"alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto nonché del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia" (31).
26. Quanto al procedimento di liquidazione dei conti, voi avete già avuto modo di affermare che i governi sono strettamente associati al procedimento di formazione della suddetta decisione e sono pertanto posti in grado di conoscere le ragioni per le quali la Commissione abbia ritenuto di non dover porre a carico del FEAOG le somme oggetto di una controversia (32). Nel caso di specie, tale compartecipazione dello Stato membro è meno evidente, consistendo nella semplice presenza di rappresentanti dello Stato membro in seno al comitato di gestione. Nondimeno, essa sembra essere stata sufficiente per informare gli Stati sia dei presupposti di fatto della decisione di riduzione degli anticipi sia dei motivi giuridici che vi presiedevano. Dall' "allegato alla scheda informativa 'Autorizzazione' / FEAOG / Garanzia anticipi" risulta che, in sede di richiesta di parere scritto del comitato del FEAOG, l' Italia e la Germania hanno contestato il fondamento giuridico del progetto di decisione. Orbene, secondo la vostra giurisprudenza, il fatto che lo Stato membro sia stato associato all' iter di formazione della decisione è rilevante soltanto in quanto ciò gli ha permesso di venire a conoscenza dei presupposti di fatto e di diritto che ne costituiscono il fondamento, al fine di poter eventualmente esercitare il proprio diritto di impugnativa. E' giocoforza constatare che nel caso di specie gli Stati ricorrenti erano perfettamente a conoscenza dei motivi della decisione impugnata.
27. Per contro è superfluo l' esame, sotto il profilo della motivazione, della nota informativa della Commissione 12 ottobre 1989. Detta nota si limita essenzialmente a formalizzare la "dottrina" della Commissione sul punto contestato dagli Stati ricorrenti durante la consultazione del comitato del FEAOG, vale a dire sul potere dell' istituzione comunitaria di ridurre gli anticipi mensili. Del resto, dubito che la riteniate rilevante, avendo voi già affermato che
"la motivazione deve, in via di principio, essere comunicata all' interessato contemporaneamente alla decisione che gli arreca pregiudizio" (33).
28. Il secondo motivo di annullamento dedotto dalla Repubblica federale di Germania nel suo ricorso va pertanto anch' esso respinto.
29. Conseguentemente, propongo:
"1) di respingere i ricorsi per annullamento proposti dalla Repubblica federale di Germania e dalla Repubblica italiana avverso la decisione della Commissione 30 agosto 1989, C(89) 1525, relativa ad un anticipo di fondi sull' imputazione delle spese finanziate dal FEAOG, sezione "garanzia",
2) di condannare gli Stati ricorrenti alle spese".
(*) Lingua originale: il francese.
(1) Regolamento 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 94, pag. 13).
(2) Art. 4, n. 2.
(3) Regolamento 19 ottobre 1987, che definisce norme particolari relative al finanziamento della politica agricola comune (GU L 304, pag. 1).
(4) Art. 4, n. 2, del regolamento n. 729/70, nuovo comma aggiunto dall' art. 1 del regolamento n. 3183/87.
(5) Art. 5, n. 2, lett. a), del regolamento n. 729/70, nuovo comma aggiunto dall' art. 1 del regolamento n. 3183/87.
(6) Regolamento 24 giugno 1988, che modifica il regolamento (CEE) n. 729/70, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 185, pag. 1).
(7) Regolamento della Commissione 31 ottobre 1983, relativo al regime degli anticipi per le spese a carico del FEAOG, sezione "garanzia" (GU L 320, pag. 1).
(8) Regolamento della Commissione 7 settembre 1988, relativo ai dati che devono essere forniti dagli Stati membri per la contabilizzazione delle spese finanziate dal FEAOG, sezione "garanzia" (GU L 249, pag. 9).
(9) Nota della direzione generale dell' Agricoltura: FEAOG, 12 ottobre 1989, VI/340/89.
(10) V., ad esempio, sentenze 15 dicembre 1987, Paesi Bassi/Commissione (causa 326/85, Racc. pag. 5091, punto 7 della motivazione), Germania/Commissione (causa 332/85, Racc. pag. 5143, punto 7 della motivazione); 24 marzo 1988, Regno Unito/Commissione (causa 347/85, Racc. pag. 1749, punto 11 della motivazione).
(11) GU L 185, pag. 29.
(12) GU L 356, pag. 1.
(13) Il corsivo è mio.
(14) Vale a dire la progressione massima delle spese del FEAOG.
(15) Il corsivo è mio.
(16) Va ricordato che si tratta delle dichiarazioni settimanali e mensili degli Stati membri sulle spese pagate.
(17) Art. 17 del regolamento finanziario.
(18) V. supra nota 10.
(19) Sentenza 27 gennaio 1988, Danimarca/Commissione (causa 349/86 Racc. pag. 169, punto 19 della motivazione).
(20) A proposito delle quali avete precisato che la Commissione poteva farne uso "in qualsiasi momento" (sentenza 21 febbraio 1989, Grecia/Commissione, causa 214/86, Racc. pag. 367, massima n. 2).
(21) Per un' applicazione dello stesso principio in sede di liquidazione dei conti, v. sentenza nella causa 349/85, citata, punto 16 della motivazione.
(22) Causa 326/85, citata.
(23) Punto 7 della motivazione, il corsivo è mio; v. altresì la citata sentenza nella causa 332/85, punto 7 della motivazione.
(24) Causa 349/85, precitata.
(25) Punto 19 della motivazione, il corsivo è mio.
(26) Art. 3, n. 5, del regolamento n. 2776/88.
(27) Ricorso della Repubblica federale di Germania, pag. 5 del testo francese e allegato V, lett. a), b), e c); allegato III del ricorso della Repubblica italiana.
(28) Sentenza 20 marzo 1959, Nold (causa 18/57, Racc. pag. 89, in particolare pag. 114).
(29) Ricorso, punto 6.5.2.
(30) Ricorso, punto 6.5.3.
(31) Sentenza 25 ottobre 1984, Rijksuniversiteit te Groningen (causa 185/83, Racc. pag. 3623, punto 38 della motivazione).
(32) Sentenza 14 gennaio 1981, Germania/Commissione (causa 819/79,Racc. pag. 21, punti 20 e 21 della motivazione); causa 347/85, precitata, punto 60 della motivazione.
(33) Sentenza 26 novembre 1981, Michel/Parlamento (causa 195/80, Racc. pag. 2861, punto 22 della motivazione).
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