Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Il sig. Stoeckel, perseguito dal Pubblico Ministero per violazione dell' art. L 213-1 del Code du travail francese, che vieta, fatte salve talune eccezioni, il lavoro notturno femminile, sosteneva dinanzi al Tribunal de police d' Illkirch che la disposizione in causa fosse in contrasto con l' art. 5 della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all' attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l' accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (1) (nel prosieguo: la "direttiva").
Con ordinanza 4 ottobre 1989, il giudice adito decideva di sospendere il procedimento per chiedere alla Corte se l' art. 5 della direttiva sia sufficientemente preciso per creare a carico di uno Stato membro l' obbligo di non porre come principio legislativo il divieto del lavoro notturno femminile, quale previsto dall' art. L 213-1 del Code du travail.
2. Com' è noto, e come risulta d' altronde dallo stesso titolo dell' atto, la direttiva si prefigge lo scopo di attuare negli Stati membri il principio della parità di trattamento fra uomini e donne per quel che riguarda l' accesso al lavoro, ivi compreso l' avanzamento, ed all' addestramento professionale nonché le condizioni di lavoro (art. 1). Ai sensi dell' art. 2, n. 1, questo principio implica l' assenza di qualsiasi discriminazione basata sul sesso, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia. Tra le deroghe previste dai successivi numeri della stessa disposizione è qui opportuno ricordare quanto previsto dal n. 3, secondo cui la direttiva non pregiudica le disposizioni relative alla protezione della donna, in particolare per quanto riguarda la gravidanza e la maternità.
A norma dell' art. 5, n. 1, l' applicazione del principio della parità di trattamento per quanto riguarda le condizioni di lavoro implica che siano garantite agli uomini e alle donne le medesime condizioni, senza discriminazioni fondate sul sesso. A tal fine gli Stati sono tenuti ad adottare, secondo quanto previsto dal numero successivo, le misure necessarie affinché siano soppresse le disposizioni contrarie al principio della parità di trattamento ((lett. a) )); ed a riesaminare le disposizioni contrarie a tale principio, originariamente ispirate da motivi di protezione non più giustificati ((lett. c) )).
Il termine stabilito per l' adozione da parte degli Stati membri delle necessarie misure è fissato, ai sensi dell' art. 9, n. 1, in trenta mesi a decorrere dalla notifica dell' atto. Tuttavia, per quanto riguarda in particolare l' art. 5, n. 2, lett. c), la norma impone alle autorità nazionali di effettuare un primo esame ed una prima eventuale revisione delle relative disposizioni nel termine di quattro anni.
3. Quanto alla legislazione francese, il summenzionato art. L 213-1 del Code du travail stabilisce il principio del divieto del lavoro notturno femminile, prevedendo in particolare che: "le donne non possono essere adibite a lavoro notturno in fabbriche, manifatture, miniere e cave, cantieri, officine e loro dipendenze, di qualsiasi natura, pubblica o privata, laica o religiosa, anche ove tali stabilimenti abbiano finalità d' insegnamento professionale o di beneficienza, nonché negli uffici pubblici e ministeriali, negli uffici di professioni liberali, di società di diritto civile, di sindacati professionali e di associazioni di qualsiasi natura". Talune deroghe sono previste dal successivo comma, relativamente alle donne che occupano posti di direzione o di carattere tecnico implicanti una responsabilità ed alle donne occupate nei servizi di igiene e assistenza che normalmente non svolgono lavori manuali. Il terzo comma rimuove poi il divieto anche nel caso in cui l' interesse nazionale lo esiga, in relazione a circostanze particolarmente gravi e per i lavoratori subordinati che lavorano in squadre a turno. In questo caso è necessario un decreto che estenda una convenzione o un accordo collettivo di categoria nonché la conclusione di una convenzione o di un accordo aziendale o di stabilimento, con l' autorizzazione dell' ispettore del lavoro. L' inosservanza di tali norme è punita con sanzioni pecuniarie.
La legislazione francese è stata adottata per dare esecuzione alla convenzione n. 89, del 9 luglio 1948, dell' Organizzazione internazionale del lavoro (nel prosieguo: l' "OIL"), ratificata dalla Francia con legge n. 53-603 del 7 luglio 1953, che vieta, salvo deroghe, il lavoro notturno femminile.
4. Ricorderò, sia pure molto rapidamente, le origini di questo tipo di normativa (2). Il divieto di lavoro notturno femminile ha rappresentato in passato una conquista delle classi lavoratrici, collocandosi nell' ambito di una legislazione volta a proteggere in particolare le donne ed i fanciulli, vale a dire la parte considerata più debole ed esposta della popolazione.
Un tale divieto fu previsto dal legislatore inglese fin dalla metà del secolo scorso (1844). Fu poi la Svizzera ad adottare una legislazione analoga nel 1877, imitata successivamente da altri paesi quali l' Austria (1885), i Paesi Bassi (1889) e, sul finire del secolo, la Francia (1892).
In considerazione della circostanza che in quegli anni le donne erano impiegate prevalentemente in fabbrica, la normativa riguardò dapprima il settore industriale, per estendersi poi gradualmente, secondo le diverse esigenze, ad altri settori.
Il primo congresso internazionale sulla protezione dei lavoratori, tenuto a Berlino nel 1890, adottò una risoluzione di condanna del lavoro notturno femminile nell' industria. Nel 1906, tredici Stati firmarono la Convenzione di Berna che ribadiva il divieto limitatamente alle imprese industriali che occupavano più di dieci lavoratori. Queste disposizioni prefiguravano il divieto previsto nel 1919 dall' OIL; infatti, una delle prime convenzioni adottate in sede OIL, la convenzione n. 4, vietava l' impiego di personale femminile durante la notte negli stabilimenti industriali, ad esclusione delle imprese familiari.
Per ovviare agli inconvenienti di un divieto troppo generalizzato, una seconda convenzione, recante il n. 41, fu adottata sempre in sede OIL nel 1934. La convenzione escludeva in particolare dal proprio ambito di applicazione le donne che occupavano posti di direzione o di carattere tecnico implicanti una responsabilità.
Il terzo testo, adottato nel 1948 per consentire ulteriori possibilità di deroga, è appunto la convenzione n. 89, che, come si è detto, è alla base dell' attuale legislazione francese in materia.
5. I principali argomenti addotti a sostegno di questo tipo di legislazione erano, all' epoca in cui essa vide la luce, di ordine medico, sociale, politico ed economico. Si sosteneva che essendo la donna priva di diritti civili e politici, ad esempio del diritto di voto, sarebbe stata maggiormente esposta in assenza di una protezione prevista dalla legge; le lavoratrici erano poi considerate fisicamente più deboli e quindi più vulnerabili rispetto a talune conseguenze del lavoro notturno, quali la possibile insorgenza di turbe fisiche o psichiche; d' altra parte, ci si preoccupava dei rischi cui le donne sarebbero potute andare incontro nel recarsi di notte sul luogo di lavoro ed inoltre si considerava poco "conveniente" che le donne si trovassero a lavorare di notte in compagnia di colleghi dell' altro sesso.
Un ulteriore elemento di avversione al lavoro notturno delle lavoratrici era poi fondato su radicate convinzioni circa il ruolo sociale della donna quale madre e punto di riferimento dell' organizzazione familiare: il posto della donna era preferibilmente a casa, ad occuparsi della famiglia. Il lavoro notturno era dunque considerato particolarmente perturbatore della vita familiare e nocivo per la società.
6. Da quanto detto emerge che nel caso di specie si è in presenza di previsioni volte, nell' intento del legislatore, a tutelare la donna in quanto lavoratrice. A fronte di una siffatta normativa occorre quindi in primo luogo verificare se essa non rientri nella deroga prevista dall' art. 2, n. 3, della direttiva circa le disposizioni relative alla protezione della donna.
A tale riguardo si deve tuttavia sottolineare preliminarmente che una deroga ad un principio d' importanza così fondamentale per la persona umana come quello della parità di trattamento deve essere valutata in base a criteri restrittivi (3).
La Corte infatti, dopo aver espressamente affermato che la norma in discorso va interpretata in maniera restrittiva, ha poi aggiunto che dall' espressa menzione della gravidanza e della maternità emerge che la direttiva mira a garantire la protezione della condizione biologica della donna e delle relazioni particolari tra la madre ed il figlio; e che dunque la disposizione non consente di escludere le donne da un determinato posto di lavoro per il motivo che l' opinione pubblica esigerebbe che siano più protette degli uomini contro rischi che riguardano allo stesso modo gli uomini e le donne e che sono diversi da quelle esigenze specifiche di protezione della donna che sono espressamente menzionate (4).
Va ancora precisato che, come emerge in particolare dalla sentenza Hoffmann (causa 184/83, Racc. pag. 3047), la norma non intende tutelare il peculiare vincolo esistente tra una madre ed il proprio bambino in termini astratti e generali, incoraggiando o tutelando un certo ruolo tradizionale della donna nell' organizzazione della famiglia, bensì, più limitatamente, lo speciale legame esistente tra la donna ed il bambino nel periodo della gravidanza ed in quello immediatamente successivo al parto (5).
7. Se dunque da quanto detto risulta che una normativa volta a tutelare la donna, perché possa trovare giustificazione nell' art. 2, n. 3, deve proteggere i lavoratori di sesso femminile in considerazione di qualità che sono loro proprie (6), occorre verificare se il lavoro notturno comporti effettivamente maggiori rischi per la popolazione femminile.
Ora, dal citato rapporto sul lavoro notturno, pubblicato nel 1989 dalla conferenza internazionale del lavoro, risulta che da un punto di vista medico il lavoro notturno può provocare in particolare turbe del sonno e disfunzioni dell' appparato digerente, problemi talora aggravati dalla tendenza ad un consumo eccessivo di stimolanti, quali caffè e tabacco, durante le ore notturne e di sonniferi utilizzati per facilitare il riposo durante il giorno. Gli effetti del lavoro notturno sulla salute possono poi variare in misura anche sensibile in funzione dell' età e della situazione familiare ed economica dei lavoratori.
Sebbene la patologia specifica relativa alle lavoratrici non sia stata particolarmente approfondita, le ricerche esistenti sembrano mostrare che, fatta salva la necessità di una protezione particolare nel periodo di gravidanza, a causa dei rischi cui potrebbe essere esposto il nascituro, non esistono vere e proprie controindicazioni supplementari e specifiche per quanto riguarda il lavoro notturno femminile.
In altri termini, se è vero che il lavoro notturno è suscettibile di comportare conseguenze nocive per la salute psico-fisica dei lavoratori ed andrebbe perciò limitato allo stretto necessario e comunque regolamentato, è pur vero che non vi sono dati significativi e tali da far temere un maggior danno specifico per la popolazione femminile rispetto a quella maschile.
8. Anche l' obiezione relativa ai maggiori rischi di aggressione, cui sarebbe esposta la donna durante le ore notturne, non mi sembra tale da poter eventualmente giustificare la limitazione di un diritto essenziale quale quello della parità di trattamento nelle condizioni di lavoro.
Ad un tale rischio si potrebbe eventualmente porre rimedio prevedendo misure appropriate, quali, ad esempio, la predisposizione di appositi mezzi di trasporto, e d' altra parte il principio del divieto di lavoro notturno femminile imposto dal legislatore francese soffre di tali e tante deroghe da rendere molto difficile credere che esso sia fondato su giustificazioni oggettive e che non sia piuttosto il residuo storico di quella che ha rappresentato nel passato una misura di tutela della parte (allora considerata) più vulnerabile della classe lavoratrice.
Da un ricerca realizzata nel 1984 dal servizio studi del ministero francese degli Affari sociali e del lavoro risulta infatti che già tra il 1978 ed il 1984 si è assistito ad un aumento sensibile del numero di donne che lavoravano durante la notte; nel 1984, in particolare, su più di un milione di salariati che lavoravano regolarmente di notte potevano contarsi circa 170 000 donne (7).
Inoltre, se si considera, da un lato, che, secondo una circolare del 30 giugno 1987 del ministro degli Affari sociali e del lavoro, non è vietato dalla legge impiegare donne di notte negli stabilimenti industriali in compiti di carattere non industriale, come nel caso di operatrici in informatica o di sorveglianti, e, dall' altro, che taluni accordi collettivi di categoria prevedono la possibilità di lavoro notturno per le lavoratrici che lavorano in squadre a turno, riesce ancor più difficile accettare una tale giustificazione, giacché non si vede per quale ragione una operatrice in informatica o una lavoratrice del settore siderurgico sia meno esposta alle aggressioni rispetto, ad esempio, ad una persona che lavori nel settore chimico.
Infine, non si può non rilevare che l' esistenza nella legislazione francese di un divieto generale di lavoro notturno femminile, assortito di così numerose deroghe che lasciano la possibilità di applicare regimi diversi anche a donne che svolgono lavori analoghi, è suscettibile di creare una ulteriore e ingiustificata discriminazione tra le stesse lavoratrici.
9. A mio avviso una tale normativa non può neppure trovare giustificazione in base all' art. 5, n. 2, lett. c), della direttiva, ai cui sensi, come si è detto, gli Stati membri sono tenuti ad addottare le misure necessarie affinché siano riesaminate quelle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative contrarie al principio di parità di trattamento, originariamente ispirate da motivi di protezione non più giustificati.
La Corte ha infatti chiarito che la portata dell' art. 3, n. 2, lett. c), che riguarda le condizioni di accesso al lavoro, ma che ha una formulazione identica a quella del succitato art. 5, n. 2, lett. c), è determinata dello stesso art. 2, n. 3 (8).
Pertanto, anche se in passato le misure controverse fossero state giustificate in ragione, ad esempio, dell' effettiva funzione della donna nella famiglia, esse sono oggi vietate dalla direttiva, non rientrando, come si è visto, nella deroga di cui all' art. 2, n. 3. Come la Commissione ha giustamente sottolineato, il divieto imposto dal legislatore francese non sembra infatti rispondere ad una preoccupazione di protezione specifica della condizione biologica della donna, ma appare piuttosto fondato su considerazioni di carattere sociale in larga misura superate ed è d' altra parte suscettibile di comportare conseguenze negative per l' occupazione femminile.
10. Quanto poi alla questione relativa all' efficacia diretta dell' art. 5 della direttiva, mi sembra che essa sia stata già risolta in senso affermativo dalla giurisprudenza della Corte, secondo cui l' art. 5 non attribuisce agli Stati membri la facoltà di condizionare o di restringere l' applicazione del principio della parità di trattamento nel proprio campo d' applicazione; d' altra parte la disposizione è adeguatamente precisa ed incondizionata per essere fatta valere dai singoli dinanzi ai giudici nazionali, al fine di ottenere la disapplicazione di qualsiasi disposizione nazionale non conforme all' art. 5, n. 1 (9).
L' obbligo di non discriminazione imposto dal n. 1 della norma non è dunque condizionato dall' altro obbligo specifico di adottare dei provvedimenti, imposto agli Stati membri dal successivo n. 2.
11. Né ritengo infine che la considerazione che la Francia è parte contraente della convenzione n. 89 dell' OIL possa modificare la conclusione cui sono pervenuto.
Se è vero infatti che ai sensi dell' art. 234 del Trattato CEE le disposizioni del Trattato stesso non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse, anteriormente alla sua entrata in vigore, tra uno o più Stati membri, da una parte, e uno o più Stati terzi, dall' altra, è pur vero che il tenore della direttiva non è in sé tale da renderne l' osservanza incompatibile con gli obblighi derivanti dalla convenzione. Infatti la fonte comunitaria non impone necessariamente agli Stati membri di consentire il lavoro notturno al personale femminile, ciò che sarebbe incompatibile con la convenzione, ma si limita a porre un obbligo di non discriminazione tra i sessi relativamente alle condizioni di lavoro.
In altri termini, uno Stato membro non potrebbe invocare, in una situazione quale quella di specie, l' art. 234 al fine di sottrarsi al dovere di non discriminazione imposto dalla direttiva 76/207, giacché gli sarebbe comunque possibile adempiere gli obblighi previsti dal diritto comunitario senza violare la convenzione, estendendo ad esempio il divieto di lavoro notturno ai lavoratori di entrambi i sessi.
E' peraltro evidente che qualora difficoltà di ordine pratico dovessero rendere una tale ipotesi difficilmente realizzabile, lo Stato interessato sarebbe tenuto a denunciare la convenzione liberandosi in tal modo dai relativi vincoli.
E' significativo al riguardo il fatto che già alcuni Stati membri firmatari della convenzione, quali i Paesi Bassi, l' Irlanda ed il Lussemburgo, l' abbiano denunciata (10) e che la Corte costituzionale italiana abbia dichiarato parzialmente illegittima la legge che le dava esecuzione (11).
12. Alla luce delle considerazioni sopra svolte propongo alla Corte di rispondere come segue al quesito posto dal Tribunal de police d' Illkirch:
"L' art. 5 della direttiva 76/207/CEE si oppone ad una disposizione nazionale che ponga come principio legislativo il divieto di lavoro notturno per le sole donne".
(*) Lingua originale: l' italiano.
(1) GU L 39, pag. 40.
(2) V. Rapport V, 1, sur le travail de nuit, pubblicato dalla Conferenza internazionale del lavoro, 76a sessione, 1989, BIT, Ginevra, e Pettiti: "Le travail de nuit des femmes. Aspects nationaux et internationaux", Droit social, 1988, pag. 302.
(3) V. sentenza 20 marzo 1984, Razzouk, punto 16 della motivazione (cause riunite 75/82 e 117/82, Racc. pag. 1509); sentenza 15 giugno 1978, Defrenne, punti 26 e 27 della motivazione (causa 149/77, Racc. pag. 1365).
(4) V. sentenza 15 maggio 1986, Johnston, punto 44 della motivazione (causa 222/84, Racc. pag. 1651).
(5) V. sentenza 12 luglio 1984, punto 25 della motivazione (causa 184/83, Racc. pag. 3047); sentenza 26 ottobre 1983, Commissione/Italia, punto 16 della motivazione (causa 163/82, Racc. pag. 3273).
(6) V. sentenza 25 ottobre 1988, Commissione/Francia, punto 14 della motivazione (causa 312/86, Racc. pag. 6315).
(7) V. Pettiti, citata, pag. 303.
(8) Sentenza 15 maggio 1986, citata, punto 44 della motivazione.
(9) V. sentenza 26 febbraio 1986, Marshall, punto 55 della motivazione (causa 152/84, Racc. pag. 723); sentenza 12 luglio 1990, Foster, punto 21 della motivazione (causa C-188/89, Racc. pag. I-3313).
(10) V. osservazioni della Commissione, allegato 1. Ai sensi del suo art. 15 la convenzione n. 89 può essere denunciata, con riserva di un anno di preavviso, ogni dieci anni, a partire dal 27 febbraio 1961, nel corso dei dodici mesi successivi.
(11) Sentenza 9 luglio 1986, n. 210 (Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 1 .8.1986, n. 38, pag. 17).
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