Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. La presente causa ha per oggetto una domanda del College van Beroep Studiefinanciering dei Paesi Bassi diretta ad ottenere, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, una pronuncia pregiudiziale vertente sull' interpretazione delle disposizioni degli artt. 7 e 48 del Trattato CEE nonché dell' art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità (GU L 257, pag. 2). Le questioni pregiudiziali deferite alla Corte sono state sollevate nell' ambito di una controversia sorta tra la signora V.J.M. Raulin, ricorrente, e il Minister van Ondervijs en Wetenschappen (ministro della Pubblica istruzione e della Ricerca scientifica), resistente, in ordine al diritto di uno studente cittadino di un altro Stato membro di giovarsi del regime olandese di finanziamento degli studi.
Antefatti e procedimento
2. La signora V.J.M. Raulin, cittadina francese, stabiliva la propria dimora nei Paesi Bassi alla fine del 1985, senza iscriversi presso l' ufficio stranieri e senza ottenere alcun permesso di soggiorno. Il 1 agosto 1986 la suddetta iniziava a frequentare dei corsi di arti figurative a tempo pieno presso la Gerrit Rietveld Academie di Amsterdam. Durante il periodo intercorso tra il suo arrivo nei Paesi Bassi e l' inizio dei suoi studi, più in particolare tra il 5 e il 21 marzo 1986, la signora Raulin lavorava come inserviente in base ad un contratto cosiddetto "a chiamata" per un periodo di dodici giorni e per cinque ore giornaliere. Soltanto l' 11 dicembre 1987 essa inoltrava formale domanda per ottenere un permesso di soggiorno, che le veniva rilasciato il 9 marzo 1988, in considerazione del fatto che essa conviveva con il coniuge olandese, con il quale aveva contratto matrimonio il 16 ottobre 1987.
3. Il 5 dicembre 1986 la signora Raulin presentava, ai sensi della Wet op de Studiefinanciering (legge sul finanziamento degli studi, in prosieguo: la "WSF") del 24 aprile 1986 (1), una domanda di finanziamento degli studi al Minister van Ondervijs en Wetenschappen (in prosieguo: il "ministro") in riferimento ai corsi seguiti presso la Gerrit Rietveld Academie (2). L' 11 maggio 1987 la detta domanda veniva respinta per il periodo compreso tra l' ottobre 1986 e il dicembre 1987, sul rilievo che la signora Raulin non era cittadina olandese né rientrava nel novero delle persone equiparate ai cittadini olandesi in forza dell' art. 7 della WSF. Il 3 luglio 1987 la signora Raulin inoltrava formale reclamo avverso tale diniego presso il medesimo ministro, il quale lo rigettava in data 25 settembre 1987 nuovamente richiamandosi all' impossibilità di ricomprendere la signora Raulin nella categoria delle persone equiparate ai cittadini olandesi. In particolare, veniva sottolineato che la signora Raulin non era in possesso di un permesso di soggiorno valido per il periodo considerato (ottobre 1986 - dicembre 1987) (3).
4. Avverso quest' ultima decisione del ministro, la signora Raulin proponeva ricorso dinanzi al College van Beroep Studiefinanciering. Nell' ambito del relativo procedimento, il College (in prosieguo: il "giudice di rinvio") ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se le caratteristiche dell' attività svolta da una persona che ha stipulato un contratto di lavoro a chiamata portino ad escludere che questa persona sia considerata lavoratore ai sensi dell' art. 48 del Trattato CEE.
2) Se la circostanza che una persona abbia svolto o inteso svolgere soltanto per poco tempo un' attività di natura economica, per esempio nell' ambito di un contratto di lavoro a chiamata, sia rilevante per valutare se si tratti di attività avente così scarsa rilevanza da risultare manifestamente marginale ed accessoria, con conseguente inapplicabilità delle norme sulla libera circolazione dei lavoratori.
3) Se lo status di lavoratore ai sensi dell' art. 48 del Trattato CEE debba essere valutato alla luce di tutte le attività precedentemente svolte dal lavoratore subordinato nell' ambito della Comunità europea o esclusivamente sulla base dell' ultima attività svolta nello Stato membro che lo ospita.
4) Se un lavoratore migrante che ha lasciato (volontariamente o involontariamente) il suo precedente lavoro per frequentare un corso di studi allo scopo di acquisire nuove qualificazioni nell' ambito della propria attività professionale possa mantenere il proprio status di lavoratore ai sensi dell' art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68, nonostante l' inesistenza di un qualsiasi legame fra la sua precedente attività e gli studi da lui prescelti, e possa, su tale base, rivendicare gli stessi vantaggi sociali di cui godono i lavoratori nazionali aventi il suo stesso status.
5) Se il fatto di esigere il permesso di soggiorno per consentire allo studente migrante di accedere al finanziamento dei suoi studi, mentre la stessa condizione non è imposta agli studenti aventi la cittadinanza dello Stato membro interessato, costituisca una discriminazione vietata dall' art. 7 del Trattato CEE.
6) Se il cittadino di uno Stato membro che sia stato ammesso a seguire un corso di formazione professionale in un altro Stato membro tragga dalle pertinenti norme dell' ordinamento comunitario un diritto a soggiornare nel secondo Stato membro per potervi frequentare il suddetto corso di formazione professionale. In caso di soluzione affermativa, se il predetto cittadino possa esercitare il diritto di soggiorno indipendentemente dal rilascio di un permesso di soggiorno da parte del secondo Stato membro. Se, in tal caso, le autorità del secondo Stato membro possano rilasciare un permesso di soggiorno sottoposto a condizioni limitative per quanto riguarda lo scopo e la durata del soggiorno nonché per quanto riguarda il possesso di mezzi di sostentamento da parte dell' interessato.
7) Se un sistema di finanziamento degli studi (quale quello disposto dalla WSF olandese), che non operi distinzioni fra il rimborso delle spese di accesso all' insegnamento ed il rimborso delle spese di sostentamento, rientri in tutto o in parte nella sfera d' applicazione del Trattato CEE (ed in particolare degli artt. 7 e 128 di questo Trattato).
Qualora vi rientri solo parzialmente, se la circostanza che tale sistema di finanziamento degli studi non operi la distinzione di cui sopra implichi che al cittadino di un altro Stato membro il quale, in ipotesi, si rechi a frequentare nei Paesi Bassi un corso di formazione professionale debba eventualmente riconoscersi il finanziamento integrale delle spese scolastiche ((come per esempio quelle elencate nell' art. 12, n. 1, lett. c), della WSF)) oppure soltanto una quota (proporzionale) dell' importo al quale avrebbe del resto diritto in caso di piena applicazione nei suoi riguardi delle disposizioni della WSF relative al livello del finanziamento degli studi da concedere".
Esaminerò qui di seguito le prime quattro questioni in un unico capitolo, posto che esse riguardano tutte il diritto al finanziamento degli studi connesso allo status di lavoratore migrante. Indi esaminerò, pure congiuntamente, le ultime tre questioni: esse vertono sul diritto di soggiorno e sul diritto al finanziamento degli studi in forza dello status di studente comunitario e dell' art. 7 del Trattato CEE.
Il diritto al finanziamento degli studi in forza dello status di lavoratore migrante
5. L' art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68 dispone che il lavoratore cittadino di uno Stato membro fruisce, nel territorio degli altri Stati membri, degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali (4). Secondo la costante giurisprudenza della Corte, il finanziamento degli studi deve essere considerato vantaggio sociale ai sensi del suddetto articolo (5). Nel caso di specie è stata tuttavia prospettata la questione se la signora Raulin possa effettivamente considerarsi lavoratore migrante ai sensi dell' art. 48 del Trattato CEE e, in particolare, ai sensi del regolamento n. 1612/68, se essa abbia mai posseduto tale status (questioni prima e seconda) e, in caso affermativo, se l' abbia successivamente conservato durante gli studi effettuati presso la Gerrit Rietveld Academie (questioni quarta e terza).
6. Come si è già rilevato dianzi, durante il periodo intercorso tra il suo arrivo nei Paesi Bassi alla fine del 1985 e l' inizio dei suoi studi il 1 agosto 1986, e più esattamente dal 5 al 21 marzo 1986 inclusi, la signora Raulin ha prestato lavoro come inserviente per 12 giorni e per cinque ore giornaliere, per un totale di 60 ore. Tale lavoro è stato prestato nell' ambito di un contratto denominato "a chiamata" che la signora Raulin aveva stipulato con la Parkhotel Exploitatie Maatschappij BV per il periodo compreso tra il 5 marzo e il 3 novembre 1986. La prima questione del giudice nazionale è diretta ad appurare se la natura delle attività prestate da una persona vincolata da un contratto a chiamata escluda che tale persona possa essere considerata lavoratore alla stregua dell' art. 48 del Trattato CEE.
Come si rileva nell' ordinanza di rinvio, un contratto "a chiamata" è uno strumento assai consueto di assunzione dei lavoratori in taluni settori di attività nei quali la quantità di lavoro è legata alle condizioni meteorologiche o stagionali. La natura del lavoro "a chiamata" implica che un' attività venga talora esercitata solo per un numero ridottissimo di giorni settimanali o per qualche ora al giorno. Il datore di lavoro non è tenuto al salario ed alle prestazioni previdenziali se non nei limiti in cui il lavoratore a chiamata, su richiesta specifica del datore di lavoro, abbia effettuato prestazioni lavorative (6). Ricorrendo tale presupposto tuttavia sussiste, secondo il giudice di rinvio, una prestazione economica retribuita per conto e sotto la direzione di un terzo (7). Secondo la signora Raulin, in conseguenza di tale attività essa avrebbe acquisito lo status di lavoratore migrante ai sensi dell' art. 48 del Trattato CEE nonché del regolamento anzidetto.
7. La Corte ha varie volte ribadito che la nozione di lavoratore migrante ha una specifica portata comunitaria, posto che, in caso contrario, le normative nazionali avrebbero la possibilità di escludere ad libitum determinate categorie di persone dalla sfera di applicazione del Trattato (8). Inoltre, la Corte ha costantemente sottolineato che la nozione non può essere interpretata restrittivamente, definendo essa la sfera di applicazione di una delle libertà fondamentali garantite dal Trattato (9). Secondo la giurisprudenza costante della Corte (10), occorre pertanto considerare come lavoratore migrante qualsiasi persona che svolga (o intenda svolgere (11)) un' attività subordinata reale ed effettiva, restando escluse da tale nozione le attività talmente ridotte da potersi definire puramente marginali ed accessorie. La Corte ha precisato inoltre che la nozione di lavoratore dev' essere definita in base a criteri obiettivi, caratterizzanti il rapporto di lavoro, avuto riguardo ai diritti ed ai doveri delle persone interessate. Caratteristica fondamentale di un siffatto rapporto di lavoro è la circostanza che una persona compia, per un determinato periodo di tempo, in favore di un' altra persona e sotto la direzione di quest' ultima, prestazioni per le quali riceva una retribuzione come corrispettivo (12). Secondo la giurisprudenza della Corte, tuttavia, la natura del vincolo giuridico che lega il lavoratore al datore di lavoro è irrilevante ai fini dello status di lavoratore (13).
8. Alla luce della giurisprudenza testé citata, ritengo che la natura di un vincolo giuridico sorto in forza di un contratto a chiamata non osti alla configurazione dello status di lavoratore, se l' attività esercitata da un lavoratore a chiamata sia compiuta in favore di un' altra persona, sotto la direzione di quest' ultima e dietro il corrispettivo di una retribuzione. Il carattere irregolare e precario di un' attività lavorativa di questo tipo è irrilevante al riguardo, come pure irrilevante è la circostanza che tale attività sia spesso esercitata solo a tempo parziale ovvero porti a conseguire un salario inferiore al salario minimo garantito nel settore considerato (14).
Quanto si è sopra richiamato, tuttavia, non implica ancora che un lavoratore a chiamata il quale, come la signora Raulin, abbia effettuato in tutto solo 60 ore di prestazioni lavorative debba considerarsi lavoratore migrante ai sensi dell' art. 48 del Trattato CEE nonché del regolamento n. 1612/68 (15). La giurisprudenza sopra richiamata (16) esige pur sempre che le attività esercitate siano reali ed effettive, "restando escluse le attività talmente ridotte da potersi definire puramente marginali ed accessorie", e cita come caratteristica essenziale del rapporto di lavoro la circostanza che una persona compia, "durante un certo periodo di tempo", sotto la direzione di un' altra persona, delle prestazioni in contropartita delle quali essa riceva una retribuzione (17). Occorre chiedersi se tali presupposti ricorrano quando una persona abbia prestato lavoro per sole 60 ore: è questo l' oggetto della seconda questione.
9. Nella sentenza Lair (18), la Corte (facendo richiamo alla sentenza Frascogna (19)) ha affermato che uno Stato membro non può subordinare unilateralmente la concessione dello status di lavoratore migrante alla condizione che una persona abbia svolto nel suo territorio un certo periodo di attività lavorativa. Nella medesima sentenza, tuttavia, la Corte ha aggiunto che gli abusi non ricevono tutela dalle norme comunitarie relative alla libera circolazione dei lavoratori e che un abuso può ravvisarsi nel fatto che una persona "entri in uno Stato membro al solo scopo di fruirvi del sistema di sussidi agli studenti, dopo un brevissimo periodo di attività lavorativa" (20).
Se ne può inferire, a mio parere, che un rapporto di lavoro che non sia costituito con la finalità di esercitare un' attività lavorativa, bensì all' unico scopo di conseguire un vantaggio, come il finanziamento degli studi, che non è conseguenziale al rapporto di lavoro medesimo, non è idoneo ad attribuire lo status di lavoratore migrante; e, inoltre, che l' esercizio di un' attività lavorativa per un periodo assai ridotto può soltanto costituire indizio della sussistenza di un rapporto di lavoro simulato.
Nella fattispecie, una "simulazione" di questo tipo del rapporto di lavoro palesemente non sussiste.
10. Pure al di fuori dell' ipotesi dell' abuso, le attività lavorative possono considerarsi talmente "marginali ed accessorie" da doversi escludere la sussistenza di un rapporto di lavoro atto a conferire lo status di lavoratore migrante. Un rapporto di lavoro implica, in altri termini, un elemento di stabilità. Questo elemento di stabilità non deve tuttavia necessariamente ravvisarsi nella durata dell' attività lavorativa effettivamente esercitata, ma può, a mio giudizio, parimenti riscontrarsi nella disponibilità del lavoratore. D' altra parte, un criterio distintivo del rapporto di lavoro abbastanza diffuso nei vari Stati membri risulta essere quello secondo cui il tempo durante il quale il lavoratore si mantiene a disposizione del datore di lavoro, nel quale cioè egli è tenuto a svolgere un lavoro su richiesta di quest' ultimo, è determinante allorché si tratta si stabilire ciò che viene preso in considerazione come tempo di lavoro (21). Sennonché, in tal caso, questa disponibilità deve essere reale ed obbligatoria per il lavoratore.
Il problema della portata che deve realmente rivestire l' attività lavorativa effettivamente esercitata e/o la disponibilità obbligatoria del lavoratore, affinché le attività in questione non siano da qualificare puramente marginali ed accessorie, esula in prima analisi dalla cognizione della Corte, rientrando in quella del giudice nazionale, nei limiti in cui tale questione dipenda da circostanze di fatto. In linea generale, mi sembra potersi affermare, sul punto in questione, che un rapporto di lavoro che sia talmente breve da non consentire alla persona interessata, o da consentirle a malapena, di impratichirsi con il lavoro e/o nel quale le attività esercitate non abbiano affatto o quasi "valore economico" (22) può essere considerato puramente marginale od accessorio. Ad esempio, nell' ipotesi di un lavoro specializzato che presupponga un' abilità che si sviluppa in pratica solo dopo un certo tempo (e che il lavoratore interessato non possedeva al momento dell' assunzione), l' acquisizione dello status di lavoratore richiederebbe un periodo di attività lavorativa più lungo rispetto a quello che sarebbe necessario in caso di lavoro non specializzato. Tale è a fortiori il caso allorché si tratta di lavoro svolto nell' ambito di un tirocinio o di una formazione, vale a dire un lavoro che per definizione è finalizzato allo sviluppo di una certa abilità professionale, e ciò supponendo che un simile rapporto di lavoro presenti tutte le caratteristiche essenziali di un rapporto di lavoro che si sono già richiamate (23).
Che nel caso specifico della signora Raulin ricorrano circostanze speciali di questo tipo, le quali subordinano l' acquisto dello status di lavoratore ad un periodo di attività lavorativa più prolungato, può ritenersi dubbio, ma la valutazione di tale questione è rimessa al giudice proponente. Nondimeno, pur non ricorrendo circostanze di tal genere, e qualora un periodo più breve sia quindi sufficiente, un periodo di attività di 60 ore è a mio avviso troppo esiguo per consentire alla persona interessata di impratichirsi a sufficienza con il lavoro e per potersi riscontrare l' esercizio di attività reali ed effettive, per le quali debba escludersi un carattere puramente marginale ed accessorio.
11. Resta da chiedersi quale rilevanza debba inoltre annettersi alla circostanza che una persona come la signora Raulin abbia stipulato un contratto a chiamata. Tali contratti rientrano nel genus dei rapporti di lavoro più flessibili che sono venuti emergendo nel corso dell' ultimo decennio (24). In alcuni Stati membri, in ispecie in Germania, essi formano oggetto di una specifica disciplina (25). A mio modo di vedere, elemento rilevante sembra essere il fatto che il lavoratore sia o no tenuto a rispondere alla chiamata. In caso affermativo, egli è limitato nella propria libertà di movimento per la durata del contratto, mantenendosi a disposizione del datore di lavoro. Fatta salva l' ipotesi in cui una tale disponibilità obbligatoria sia di per sé puramente marginale, sono propenso a considerare la disponibilità obbligatoria alla stregua di un elemento che, combinato con l' attività effettivamente esercitata in forza del contratto a chiamata, si presta a conferire lo status di lavoratore, sempreché, beninteso, possa reputarsi estranea al rapporto di lavoro ogni simulazione (v. punto 9), come potrebbe in particolare essere il caso del lavoratore a chiamata che non abbia, o quasi, ricevuto chiamate.
Nel caso in esame, il contratto a chiamata è stato stipulato per un periodo di otto mesi (dal 5 marzo al 3 novembre 1986) ma la signora Raulin ha posto fine al medesimo, recedendone anticipatamente, allorquando il 1 agosto ha iniziato i suoi studi. In base al contratto la signora Raulin ha lavorato solo 60 ore e, per giunta, nella prime due settimane del periodo previsto dal contratto. Stando alle informazioni fornite in udienza dal governo olandese, il lavoratore a chiamata non era obbligato a rispondere ad una chiamata del datore di lavoro. Ignoro peraltro se, dopo le prime due settimane, vi siano state ulteriori chiamate. Da quanto mi risulta, la signora Raulin non ha nemmeno ricevuto un salario per il periodo durante il quale si trovava (volontariamente) a disposizione senza lavorare. Atteso ciò, sono del parere che la circostanza che sia stato stipulato un contratto a chiamata non possa di per sé allontanarci dall' idea che 60 ore di lavoro costituiscono un periodo insufficiente per attribuire lo status di lavoratore al prestatore di lavoro in questione.
12. Nell' ipotesi che il giudice di rinvio ritenga nondimeno che la signora Raulin abbia acquisito, per effetto del sopradescritto lavoro prestato come inserviente, lo status di lavoratore migrante, occorrerebbe chiedersi se essa abbia mantenuto integro tale status e lo possegga ancora, posto che l' interessata segue dei corsi a tempo pieno presso la Gerrit Rietveld Academie. E' questa la problematica che viene prospettata nella quarta questione.
Nella sentenza Lair (26) la Corte ha dichiarato che il diritto al finanziamento degli studi "non dipende dalla continuativa esistenza di un rapporto di lavoro" (punto 35 della motivazione), onde esso è altresì garantito ai lavoratori migranti che "non sono più inseriti in un rapporto di lavoro" (punto 36 della motivazione). La Corte ha però precisato che deve sussistere una "continuità fra l' attività lavorativa precedentemente svolta e gli studi intrapresi, nel senso che deve esistere una relazione fra l' oggetto degli studi e la precedente attività lavorativa" (punto 37 della motivazione), aggiungendo peraltro che detta condizione di continuità non può essere richiesta "nel caso di un lavoratore migrante, divenuto disoccupato non per sua volontà, e che sia costretto dalla situazione del mercato del lavoro ad operare una riconversione professionale in un altro settore di attività" (punto 37; il corsivo è mio).
13. Nella motivazione dell' ordinanza di rinvio, il giudice nazionale si chiede se debba in ogni caso esistere un legame verificabile tra le attività precedentemente esercitate e la natura degli studi successivamente intrapresi, osservando che una soluzione affermativa di tale questione avrebbe un effetto assai sfavorevole per i lavoratori che non abbiano effettuato degli studi e che pongano fine ad un' attività lavorativa per migliorare la loro posizione sul mercato del lavoro acquisendo una formazione professionale, la quale, almeno così intendo dalla sua osservazione, offra loro delle possibilità di riconversione professionale in attività di natura forse del tutto differente.
In questo contesto, il giudice di rinvio menziona del resto la terza questione pregiudiziale. Qualora sia accertata l' esistenza di una correlazione tra le attività lavorative e la formazione, deve trattarsi - cito alla lettera - "del legame fra l' ultimo lavoro svolto e gli studi successivamente intrapresi o si può trattare anche di un legame fra i suddetti studi ed un' attività svolta in un periodo non immediatamente precedente (nello Stato membro ospitante o altrove)?" (27). La terza questione va pertanto intesa in questo senso e, diversamente da quanto hanno fatto le parti nelle osservazioni presentate alla Corte, la ricollegherò alla quarta questione pregiudiziale, la quale concerne, come si è già rilevato, la continuità tra le attività precedentemente esercitate e gli studi successivamente intrapresi (28).
14. Consentitemi di premettere che la continuità richiesta dalla giurisprudenza della Corte tra l' attività pregressa e gli studi successivi deve essere intesa in modo ragionevole, vale a dire non troppo letterale ma neppure in modo talmente ampio da privare di ogni significato tale requisito. Gli studi che permettano ad un lavoratore di migliorare la propria situazione nel "settore d' attività" nel quale egli è occupato presentano a mio parere un legame sufficiente con l' attività precedente, anche qualora, grazie a questi studi, egli possa accedere, nel settore di attività in questione, a funzioni superiori o più specializzate. Pure in una accezione così ampia, mi sembra che nel caso di specie il requisito della continuità tra il mestiere di inserviente e la frequenza di un corso di belle arti in un' accademia non sia soddisfatto.
La precisazione fatta nella giurisprudenza della Corte, secondo cui la correlazione in parola non deve sussistere allorché il lavoratore migrante (supponendo sempre che l' interessata abbia acquistato tale qualità) è costretto ad effettuare una riconversione professionale in un altro settore d' attività, deve anch' essa essere intesa in termini ragionevoli. Un lavoratore migrante che interrompa la propria attività per seguire una formazione professionale che gli permetta, in base all' evoluzione prevedibile che va profilandosi nel settore d' attività considerato, di salvaguardare le proprie prospettive occupazionali future, soddisfa a mio parere la condizione di cui trattasi. In altri termini, sono incline ad attribuire all' espressione "divenuto disoccupato non per sua volontà" contenuta nella sentenza Lair un valore indicativo ed a considerare piuttosto rilevante la frase successiva: "che sia costretto dalla situazione del mercato del lavoro ad operare una riconversione professionale in un altro settore di attività". Ritengo doversi anche qui intendere la situazione di un lavoratore che decida di seguire una formazione supplementare allo scopo di conservare un' occupazione per il futuro (29).
Un' interpretazione estensiva sia del requisito della continuità sia di quello della riconversione professionale forzata è coerente con la formula del terzo 'considerando' del regolamento n. 1612/68, secondo cui la libera circolazione dei lavoratori (e quindi la disciplina comunitaria ad essa relativa) costituisce uno dei mezzi "che garantiscono al lavoratore la possibilità di migliorare le sue condizioni di vita e di lavoro e di facilitare la sua promozione sociale".
15. Resta da chiarire il punto se, qualora debba esistere un legame verificabile tra gli studi intrapresi e l' attività lavorativa pregressa, si possa tener conto solo dell' ultimo lavoro svolto nello Stato membro ospitante.
Avuto riguardo all' obiettivo perseguito dal regolamento n. 1612/68, consistente nel promuovere la libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità - e nel favorire a tal fine l' integrazione dei lavoratori migranti nel paese ospitante, riconoscendo loro i medesimi diritti e vantaggi dei lavoratori nazionali -, ritengo che si debba prendere in considerazione la sola attività lavorativa esercitata nel paese ospitante. Questa è, infatti, l' unica attività lavorativa che conferisce ad un lavoratore nello Stato membro ospitante lo status di lavoratore migrante, attribuendogli il diritto di integrarsi nello Stato membro in questione giovandosi della parità di trattamento. Inoltre, il requisito della continuità con "l' attività lavorativa precedentemente esercitata" secondo la sentenza Lair, mi sembra implicare che deve trattarsi dell' ultimo lavoro svolto (30).
Il diritto di soggiorno e il diritto al finanziamento degli studi in forza dell' art. 7 del Trattato CEE
16. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, la disparità di trattamento tra cittadini della Comunità a causa della loro nazionalità costituisce una discriminazione vietata dall' art. 7 se rientra nel campo d' applicazione del Trattato, e le condizioni d' accesso alla formazione professionale rientrano sicuramente in tale campo d' applicazione (31).
Alla luce di questa giurisprudenza, il giudice di rinvio desidera appurare se il fatto di richiedere ad uno studente migrante il possesso di un permesso di soggiorno per poter fruire del regime di finanziamento degli studi, mentre gli studenti nazionali non soggiacciono alla stessa prescrizione, costituisca una discriminazione vietata ai sensi dell' art. 7 del Trattato CEE (quinta questione). Inoltre se, e, in caso affermativo, entro quali limiti, un cittadino di uno Stato membro il quale sia stato ammesso a seguire una formazione professionale in un altro Stato membro possa ritrarre dalle disposizioni dell' art. 7 del Trattato CEE un diritto di soggiornare in quest' altro Stato membro al fine di seguire in tale Stato questa formazione professionale (sesta questione). Infine, se un regime di finanziamento degli studi (quale quello disposto dalla WSF olandese) che non distingua tra il rimborso delle spese d' accesso ai corsi e il rimborso delle spese di sostentamento sia, in tutto o in parte, riferibile alla sfera d' applicazione del Trattato CEE (più in particolare degli artt. 7 e 128) e, in caso affermativo, quali ne siano le pratiche conseguenze (settima questione).
17. Dal momento che, come si è sopra rilevato, la giurisprudenza della Corte considera le condizioni d' accesso alla formazione professionale come rientranti nella sfera d' applicazione del Trattato e il finanziamento degli studi, nei limiti in cui sia destinato a compensare le spese per l' iscrizione o altre spese d' accesso ad una formazione professionale, come facente parte di queste condizioni d' accesso (32), s' intende che qualsiasi discriminazione operata in base alla nazionalità è al riguardo vietata. Conseguentemente, si deve risolvere la quinta questione nel senso che l' art. 7 del Trattato CEE osta a che una domanda di finanziamento delle spese d' iscrizione o di altre spese per l' accesso ad una formazione professionale venga subordinata al possesso di un permesso di soggiorno, essendo tale requisito valevole per i soli studenti cittadini di altri Stati membri.
Infatti, il rilascio di un permesso di soggiorno, come la Corte ha già avuto modo di affermare nella sentenza 8 aprile 1976, Royer, "va considerato non già come un atto costitutivo di diritti ma come un atto destinato a comprovare, da parte di uno Stato membro, la posizione individuale del cittadino di un altro Stato membro alla luce delle norme comunitarie" (33). Il requisito del possesso di un permesso di soggiorno non può conseguentemente essere imposto, se non nei limiti in cui non vengano violati degli obblighi che discendono dal diritto comunitario, nella specie il divieto delle discriminazioni in materia di finanziamento dell' accesso ad una formazione professionale, che discende dall' art. 7 del Trattato CEE.
18. Segue quindi la sesta questione, la quale, nella prima parte, prospetta il quesito se il diritto di soggiorno nello Stato membro nel quale la formazione viene seguita (e per la durata di quest' ultima) faccia ugualmente parte delle "condizioni di accesso alla formazione professionale". Ritengo possa rispondersi affermativamente. La giurisprudenza richiamata nei punti precedenti mostra invero che la discriminazione non è vietata soltanto in quanto sia riferita alle condizioni d' accesso vere e proprie o di contenuto (ad esempio, in tema di conoscenze preliminari o di diplomi richiesti per una determinata formazione), ma altresì con riguardo alle condizioni d' accesso di carattere finanziario (segnatamente il diritto o tassa d' iscrizione richiesti: v. le sentenze Gravier, punto 26 della motivazione, e Blaizot, punto 24 della motivazione) come pure all' ausilio finanziario concesso per compensare tali spese d' accesso all' insegnamento (v. sentenza Lair, punto 14 della motivazione, e Brown, punto 17 della motivazione). Il principio informatore è pertanto quello secondo il quale, con riferimento alla sfera di operatività del divieto delle discriminazioni, rientra in tale sfera il complesso delle misure riguardanti l' accesso vero e proprio alla formazione professionale, in quanto permettano o facilitino tale accesso. Ciò non può affermarsi, stando alla succitata giurisprudenza, per i sussidi per le spese di sostentamento (v. altresì il successivo punto 20), i quali, per quanto mi è dato di comprendere, non presentano di per sé stessi un legame sufficientemente diretto con l' accesso agli studi (34).
Considerata entro tali limiti, la concessione di un diritto di soggiorno presenta a mio parere un nesso sufficientemente diretto con l' accesso vero e proprio agli studi, posto che il rifiuto di tale diritto rende impossibile la frequenza ai relativi corsi. Infatti, anche se ricorressero tutte le altre condizioni d' accesso, e in particolare se fossero state rilasciate l' autorizzazione e l' iscrizione al ciclo di studi da parte dell' istituto interessato e fosse stata versata la tassa d' immatricolazione da parte o per conto dello studente, l' accesso alla formazione professionale resterebbe comunque precluso allo studente in difetto del diritto di soggiornare nello Stato membro nel quale egli intende effettuare degli studi. Sotto questo profilo, esiste un' evidente differenza tra il diniego del diritto di soggiorno, da un lato, e il mancato rimborso delle spese di sostentamento (al quale il divieto delle discriminazioni non si estende), dall' altro. Il denegato rimborso di queste spese non preclude allo studente l' accesso vero e proprio alla formazione (potendo egli, in ipotesi, far fronte a queste spese lavorando durante le ore di tempo libero o durante le vacanze); il diniego del diritto di soggiorno gli precluderebbe senz' altro tale accesso.
19. La prima parte della sesta questione va pertanto risolta nel senso che gli studenti di uno Stato membro i quali intendano seguire una formazione professionale in un altro Stato membro e soddisfino a tal fine tutti i restanti requisiti d' accesso (parimenti imposti agli studenti cittadini dello Stato membro) possono di regola avvalersi di un diritto di soggiorno per la durata della formazione in forza dell' art. 7 del Trattato CEE, che sancisce il divieto di qualsiasi discriminazione operata nell' ambito di applicazione del Trattato.
Dalla citata giurisprudenza relativa al rilascio del permesso di soggiorno (v. supra, punto 17) discende altresì, con riferimento alla seconda parte della sesta questione del giudice nazionale, che il diritto di soggiorno in parola, la cui sussistenza trae direttamente fondamento dall' art. 7 del Trattato, non può essere subordinato al possesso di un permesso di soggiorno.
20. Infine, la terza parte della sesta questione attiene alle condizioni restrittive alle quali le autorità dello Stato membro ospitante possono eventualmente subordinare il diritto di soggiorno (ed eventualmente il relativo permesso di soggiorno).
Come si evince dai rilievi svolti in precedenza, il diritto di soggiorno nello Stato membro nel quale viene frequentato un corso di studi, diritto che discende dall' art. 7 del Trattato CEE, costituisce il portato del diritto degli studenti cittadini della Comunità di accedere a parità di condizioni ad una formazione professionale. Ne deriva che questo diritto di soggiorno, ferma restando l' applicazione di eventuali altre norme comunitarie, è valido per il solo ambito di applicazione di tale diritto d' accesso a parità di condizioni ed ha pertanto carattere limitato, ossia riconosciuto in relazione ai soli studi previsti e circoscritto nel tempo alla durata degli stessi studi, e che il permesso di soggiorno che riconosce tale diritto può anch' esso venire limitato dalle medesime condizioni restrittive.
Inoltre, in talune ipotesi che, secondo la giurisprudenza della Corte, esulano dalla sfera d' applicazione del suddetto diritto d' accesso a parità di condizioni, più esattamente nel caso del rimborso delle spese di sostentamento - e ferma restando sempre l' applicazione di altre norme comunitarie - gli Stati membri possono subordinare il diritto di soggiorno a determinate condizioni. Questa constatazione trova riscontro nella direttiva del Consiglio 28 giugno 1990, (35) 90/366/CEE, relativa al diritto di soggiorno degli studenti, la quale, oltre alla condizione che lo studente sia iscritto ad un corso di studi riconosciuto per acquisirvi, in via principale, una formazione professionale, prescrive altresì che lo studente garantisca di disporre di risorse sufficienti e di un' assicurazione malattia che copra l' insieme dei rischi nello Stato membro ospitante. Questa prescrizione è effettivamente riconducibile al rimborso delle spese di sostentamento, per il quale, giusta l' attuale giurisprudenza della Corte, il diritto ad un trattamento non discriminatorio non s' applica (36).
21. Il sistema olandese di finanziamento degli studi non opera alcuna distinzione tra rimborso delle spese di accesso agli studi e rimborso delle spese di sostentamento (37). Tale punto forma oggetto della settima questione deferita dal giudice di rinvio.
Evincesi dalla citata giurisprudenza della Corte che uno studente migrante vanta dei diritti al finanziamento degli studi identici a quelli di un cittadino dello Stato membro nel quale egli segue il suo corso di studi, quando il detto aiuto finanziario sia accordato per coprire spese d' iscrizione o altre, in particolare quelle relative alla frequenza ai corsi, sostenute per l' accesso al corso di studi. Nei limiti in cui l' aiuto concesso in forza del regime olandese sia finalizzato a compensare tali spese, agli studenti migranti di un altro Stato membro deve essere garantito un trattamento identico a quello riservato agli studenti cittadini dello Stato membro ospitante, a prescindere dalle modalità di computo dell' aiuto o dai fattori ai quali il medesimo sia subordinato. Per contro, gli studenti migranti non hanno titolo, nello stato attuale del diritto comunitario, per ottenere la parità di trattamento per quanto riguarda il rimborso delle spese di sostentamento. S' intende che spetta al giudice nazionale accertare quale parte del finanziamento degli studi si riferisca alle spese per l' iscrizione o ad altre spese d' accesso agli studi.
Conclusioni
22. Propongo alla Corte di risolvere le questioni pregiudiziali nel seguente modo:
"1) La natura del rapporto di lavoro dedotto in un contratto cosiddetto 'a chiamata' non osta al riconoscimento dello status di lavoratore alla persona che presti lavoro nell' ambito di tale rapporto.
2) Un cittadino di uno Stato membro ha titolo per rivendicare, grazie al suo status di lavoratore migrante in un altro Stato membro, i vantaggi di cui all' art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1612/68 soltanto qualora le prestazioni lavorative che egli effettua sotto la direzione di un datore di lavoro verso corrispettivo non siano talmente ridotte da non consentirgli di impratichirsi con il lavoro e/o non abbiano valore economico per il datore di lavoro. Un obbligo di disponibilità, che non sia meramente momentaneo, a carico della persona che esercita un' attività nell' ambito di un contratto 'a chiamata' costituisce un elemento ulteriore che induce a ritenere esistente lo status di lavoratore.
3) e 4) Un lavoratore migrante mantiene integro lo status di lavoratore, ai fini del conseguimento dei vantaggi di cui all' art. 7, n. 2, del regolamento (CEE), n. 1612/68, nell' ipotesi in cui egli interrompa la propria attività lavorativa per intraprendere degli studi che gli consentano di migliorare la propria situazione nel settore d' attività nel quale era da ultimo occupato nello Stato membro ospitante ovvero qualora sia costretto, avuto riguardo all' evoluzione attuale o prevedibile che va profilandosi nel settore d' attività considerato, a riconvertirsi in un settore d' attività diverso da quello nel quale operava, al fine di tutelare le proprie prospettive occupazionali.
5) L' art. 7 del Trattato CEE osta a che un cittadino di un altro Stato membro stabilitosi in uno Stato membro per seguirvi un corso di studi sia tenuto ad essere in possesso di un permesso di soggiorno come requisito per accedere ad un regime di finanziamento delle spese per gli studi del quale si giovano gli studenti nazionali, nella misura in cui il detto regime riguardi le spese d' iscrizione e di frequenza scolastica.
6) Un cittadino di uno Stato membro, il quale abbia ottenuto l' ammissione e l' iscrizione ad una formazione professionale in un altro Stato membro, vanta, in forza dell' art. 7 del Trattato CEE, un diritto di soggiorno nonché un diritto al rilascio di un permesso che riconosce tale diritto di soggiorno, come conseguenza del diritto di accedere a parità di condizioni ad una formazione professionale che a tale cittadino è riconosciuto. Il suddetto diritto di soggiorno (ed il relativo permesso) può, ferma restando l' eventuale applicazione di altre norme comunitarie, essere concesso a determinate condizioni restrittive, ossia essere riconosciuto per la durata della formazione - e limitato ad essa - ed essere subordinato a determinate condizioni relative alla copertura delle spese di sostentamento.
7) Qualora un sistema di finanziamento degli studi non operi alcuna distinzione tra l' aiuto concesso per compensare le spese connesse all' accesso ad una formazione professionale (in relazione alle quali è operante il principio della parità di trattamento) e l' aiuto concesso per coprire altre spese (in relazione alle quali il principio in parola non è operante), è compito del giudice nazionale accertare quale parte del finanziamento sia riconducibile all' aiuto per primo citato, a prescindere da quali siano le modalità di computo o i fattori ai quali sia subordinato".
(*) Lingua originale: l' olandese.
(1) Nederlands Staatsblad, 1986,, pag. 252. Questa legge è entrata in vigore il 1 ottobre 1986. Per un succinto richiamo, v. relazione d' udienza, pag. I-1030.
(2) La WSF opera una distinzione tra una borsa di base, concessa indipendentemente dalla situazione economica dei genitori e a fondo perduto, ed un sussidio integrativo, per lo più consistente in un mutuo con interessi. La signora Raulin faceva richiesta sia di una borsa sia di un sussidio integrativo.
(3) L' art. 3, n. 1, del regio decreto 22 settembre 1986 (Nederlands Staatsblad, 1986, pag. 477), adottato in forza dell' art. 7 della WSF, dispone tra l' altro quanto segue:
"E' equiparato ad un cittadino olandese ai fini del finanziamento degli studi di cui ai capitoli II e III della legge ...
c) Chiunque, essendo (...) di età superiore ai 21 anni, sia stato autorizzato a soggiornare nei Paesi Bassi ai sensi dell' art. 9 della Vreemdelingenwet (...)"
L' art. 9 della Vreemdelingenwet (legge sugli stranieri) 13 gennaio 1965 (Nederlands Staatsblad, 1965, pag. 40) recita:
"Gli stranieri titolari di un permesso di soggiorno sono autorizzati a soggiornare nei Paesi Bassi per il periodo di validità dello stesso permesso".
(4) GU L 257, pag. 2.
(5) V. ad esempio sentenze 21 giugno 1988, causa 39/86, Lair (Racc. pag. 3161, punti 19-24 della motivazione) e 27 settembre 1988, causa 235/87, Matteucci (Racc. pag. 5589, punto 11 della motivazione).
(6) In udienza, il governo olandese ha affermato che un lavoratore a chiamata non è obbligato a rispondere ad una richiesta del datore di lavoro.
(7) V. ordinanza di rinvio, pag. 5.
(8) V. ad esempio sentenze 19 marzo 1964, causa 75/63, Unger (Racc. pag. 349, in particolare pagg. 364 e seguenti); 23 marzo 1982, causa 53/81, Levin (Racc. pag. 1035,2 punto 11 della motivazione); 3 luglio 1986, causa 66/85, Lawrie-Blum (Racc. pag. 2121, punto 16 della motivazione), e, di recente 31 maggio 1989, causa 344/87, Bettray (Racc. pag. 1621, punto 11 della motivazione).
(9) V. sentenze Levin, punto 13 della motivazione, Lawrie-Blum, punto 16 della motivazione, e Bettray, punto 11 della motivazione (citate alla nota 8).
(10) V. sentenze Levin, punti 16, 17 e 21 della motivazione, e Bettray, punto 13 della motivazione (citate alla nota 8) nonché le sentenze 3 giugno 1986, causa 139/85, Kempf (Racc. pag. 1741, punto 14 della motivazione), 21 giugno 1988, causa 197/86, Brown (Racc. pag. 3205, punto 21 della motivazione) e 5 ottobre 1988, causa 196/87, Steymann (Racc. pag. 6159, punto 13 della motivazione).
(11) Tra le persone che intendono svolgere un' attività (le quali, nelle sentenze Levin e Bettray, vengono indistintamente citate assieme alle persone che svolgono un' attività), vanno ricompresi coloro che si recano in un altro Stato membro per rispondere ad offerte di lavoro effettive (v. art. 48, n. 3, del Trattato CEE) o per cercarvi lavoro (v. sentenza 8 aprile 1976, Royer, causa 48/75, Racc. pag. 497, e, di recente, sentenza 26 febbraio 1991, Antonissen, causa C-292/89, Racc. pag. I-745). Nella fattispecie, non viene asserito che la signora Raulin si sia stabilita nei Paesi Bassi per questo motivo. Comunque sia, nella sentenza 18 giugno 1987, causa 316/85, Lebon (Racc. pag. 2811, punto 26 della motivazione), la Corte ha limitato il diritto alla parità di trattamento delle persone che si spostano in un altro Stato membro per cercarvi lavoro al diritto di accedere al lavoro, onde esso non s' applica ai vantaggi sociali e fiscali di cui all' art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68.
(12) V. sentenze Lawrie-Blum, punto 17 della motivazione, e Bettray, punto 12 della motivazione (citate alla nota 8) nonché Brown, punto 21 della motivazione (citata alla nota 10).
(13) Sentenza 12 febbraio 1974, causa 152/73, Sotgiu (Racc. pag. 153, punto 5 della motivazione) nonché sentenze Lawrie-Blum, punto 20 della motivazione, e Bettray, punto 16 della motivazione (citate alla nota 8).
(14) Nelle sentenze Levin, punti 16 e 17 della motivazione, e Lawrie-Blum, punto 21 della motivazione (citate alla nota 8) nonché Kempf, punto 14 della motivazione (citata alla nota 10) la Corte ha affermato che le persone che esercitano un' attività lavorativa subordinata a tempo parziale o che percepiscano una retribuzione inferiore a quella minima garantita nel settore considerato possono ugualmente essere considerate lavoratori migranti ai sensi dell' art. 48 del Trattato CEE e del regolamento n. 1612/68, purché l' attività esercitata sia reale ed effettiva.
(15) Non mi riferisco, sull' argomento, ai diritti enunciati all' art. 48, n. 3, lett. a), b) e c), nonché agli artt. 1-6 del regolamento n. 1612/68. Questi diritti sussistono già anteriormente o come conseguenza della stipulazione del contratto. Nel caso in esame, si tratta dei vantaggi sociali di cui all' art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68.
(16) V. note 8 e 10.
(17) E' evidente che l' espressione olandese "Gedurende een Bepaalte tijd" non è stata utilizzata nel senso di "per un periodo di tempo determinato, fissato anticipatamente" (in contrapposto a "per un periodo di tempo indeterminato") ma nel senso di "per un certo periodo di tempo".
(18) V. punto 42 della motivazione della sentenza, citata alla nota 5.
(19) Sentenza 6 giugno 1985, causa 157/84, Frascogna (Racc. pag. 1739, punto 25 della motivazione).
(20) V. punto 43 della motivazione della sentenza, citata alla nota 5.
(21) Blanpain, R.: "General Report" in Blanpain, R. e Koehler, E. (eds.): Legal and Contractual Limitations to Working-Time in the European Community Member States, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali della CEE, Lussemburgo, 1988, pag. 25.
(22) In ordine a quest' ultimo criterio, v. punto 18 della motivazione della sentenza Lawrie-Blum (citata alla nota 8). Con riguardo ad entrambi i criteri, v. del pari il punto 12 delle mie conclusioni nella causa Bernini, sentenza 26 febbraio 1992 (causa C-3/90, Racc. pag. I-1071, in particolare pag. I-1085).
(23) Su quest' ultimo punto, v. altresì il punto 12 delle mie conclusioni (citate alla nota precedente).
(24) Koehler, E.: "Introduction" in Blanpain, R., e Koehler, E. (eds.): op cit.
(25) Blanpain, R.: "General Report", e Weiss, M.: "Germany", in Blanpain, R., e Koehler, E. (eds.): op cit., rispettivamente alle pagg. 59 e 223.
(26) Citata alla nota 5.
(27) Ordinanza di rinvio, pag. 10, primo capoverso, ultima frase.
(28) V. comunque anche la nota 30.
(29) E' del resto circostanza di comune esperienza che esiste un nesso causale tra il livello di studi poco elevato e la disoccupazione di lunga durata.
(30) Nondimeno, qualora la terza questione pregiudiziale dovesse essere ricollegata all' acquisto dello status di lavoratore (v. supra alla nota 28), concorderei con la tesi della Commissione secondo cui, alla luce dell' obiettivo d' integrazione dichiarato nella norma, anche in quest' ipotesi dovrebbe aversi riguardo alle sole attività lavorative esercitate nello Stato membro ospitante (dovendosi allora tener conto di "tutte" le attività esercitate in questo Stato membro e non soltanto dell' "ultimo lavoro", posto che non si tratta in questo caso di valutare la continuità tra l' attività pregressa e gli studi intrapresi).
(31) V. sentenze 13 febbraio 1985, causa 293/83, Gravier (Racc. pag. 593, punto 25 della motivazione) e 2 febbraio 1988, causa 24/86, Blaizot (Racc. pag. 379, punto 24 della motivazione) nonché le sentenze Lair, punto 12 della motivazione, e Brown, punto 15 della motivazione (citate rispettivamente alle note 5 e 10).
(32) V. sentenze Lair, punto 14 della motivazione, e Brown, punto 17 della motivazione, citate rispettivamente alle note 5 e 10.
(33) Sentenza citata, punti 32 e 33 della motivazione. V. altresì sentenza 15 marzo 1989, cause riunite 389/87 e 390/87, Echternach e Moritz (Racc. pag. 723, punti 24-26 della motivazione).
(34) Così l' avvocato generale Sir Gordon Slynn nelle conclusioni presentate nella causa Brown (Racc. 1988, pag. 3205, in particolare pag. 3230).
(35) GU L 180, pag. 30. La direttiva - sulla quale verte una controversia pendente dinanzi alla Corte in ordine al fondamento giuridico (causa C-295/90, Parlamento Europeo / Consiglio) - doveva essere attuata nell' ordinamento nazionale entro il 30 giugno 1992. L' obbligo di riconoscere un diritto di soggiorno è imposto agli Stati membri purché lo studente cittadino di un altro Stato membro non goda già di tale diritto in forza di altre disposizioni del diritto comunitario e si estende inoltre ai membri della famiglia dello studente (art. 1).
(36) Nel prosieguo di tale enunciazione - v. il suo sesto 'considerando' - la direttiva non fa obbligo allo Stato membro ospitante di corrispondere agli studenti che fruiscono del diritto di soggiorno delle borse di mantenimento (art. 3).
(37) Nella sentenza pronunciata nella causa Echternach e Moritz (citata sopra alla nota 33), la Corte ha rilevato che il regime olandese di finanziamento degli studi è destinato a coprire spese di natura molto diversa, non soltanto quelle relative all' iscrizione ed alla tassa scolastica, ma anche quelle di mantenimento e quelle sostenute nell' ambito degli studi (punto 32 della motivazione).
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