Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 Il Tribunale civile di Genova vi ha sottoposto due questioni pregiudiziali sull' interpretazione e sulla validità dell' art. 16 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1562/78 (1) o, più esattamente, del regolamento del Consiglio n. 136/66/CEE (2), come modificato da detto regolamento n. 1562/78. Questo articolo verte sulla fissazione mediante gara dell' importo dei prelievi all' importazione per l' olio di oliva proveniente dalla Grecia per gli anni 1979 e 1980.
2 Gli antefatti sono molti semplici. La Società agricola fattoria alimentare (in prosieguo: la "SAFA"), in data 18 dicembre 1981, citava dinanzi al giudice a quo il ministero delle Finanze italiano chiedendo la restituzione di prelievi all' importazione versati a seguito di importazioni di olio di oliva extravergine proveniente dalla Grecia nel 1979 e nel 1980. Dinanzi a detto giudice la SAFA ha, in particolare, sostenuto che poteva farsi ricorso alla fissazione dell' ammontare dei prelievi all' importazione mediante gara soltanto in casi specifici, in mancanza dei quali verrebbero violati i diritti fondamentali riconosciuti nell' ordinamento giuridico comunitario. Il Tribunale civile di Genova vi ha, di conseguenza, sottoposto due questioni pregiudiziali.
3 La prima questione verte sull' interpretazione dell' art. 16 del regolamento n. 136/66, come modificato. Tuttavia, come giustamente rilevato nelle osservazioni scritte dalla Commissione, detto regolamento riguarda le importazioni di olio di oliva provenienti da paesi terzi in generale e non quelle di olio di oliva provenienti specificamente dalla Grecia. Queste ultime importazioni sono state prese in considerazione con regolamento (CEE) del Consiglio 23 novembre 1978, n. 2749, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia (3). Cionondimeno, le disposizioni contenute nell' art. 5 di questo regolamento sono del tutto simili a quelle del citato art. 16 ad eccezione del riferimento al "mercato mondiale" contenuto in detto art. 16 e del riferimento al "mercato ellenico" contenuto invece nel menzionato art. 5. Il criterio che delimita queste due disposizioni figura nell' art. 10 del regolamento n. 2749/78, ai sensi del quale "nel caso in cui i prodotti importati nella Comunità non siano ottenuti totalmente in Grecia o non vengano trasportati direttamente da questo paese nella Comunità si applicano, a seconda dei prodotti, gli artt. 14, 15, 16, 17 e 20 ter del regolamento di base" (4).
4 La determinazione del regolamento da applicare alla fattispecie per la quale il giudice a quo è stato adito non può essere effettuata dalla vostra Corte. Non è infatti necessario ricordare la vostra tradizionale giurisprudenza in materia di rinvio pregiudiziale secondo la quale
"la questione del se le disposizioni o le nozioni di diritto comunitario di cui viene chiesta l' interpretazione si possano effettivamente applicare al caso concreto è sottratta alla competenza della Corte e rientra in quella del giudice nazionale" (5).
Posso al massimo affermare che l' interpretazione data dell' art. 16 del regolamento n. 136/66, come modificato, vale anche con riferimento all' art. 5 del regolamento n. 2749/78, tenuto conto della somiglianza delle disposizioni contenute in detti articoli.
5 Passo ora a trattare la questione in sé. Nel sistema dei prelievi all' importazione per l' olio di oliva, il Consiglio, ogni anno, anteriormente al 1* ottobre, fissa per la campagna di commercializzazione successiva un prezzo rappresentativo di mercato e un prezzo di entrata per l' olio di oliva (6). All' atto dell' importazione di olio di oliva non trattato dai paesi terzi, qualora il prezzo di entrata sia superiore al prezzo cif ("costo, assicurazione, nolo"), viene riscosso un prelievo il cui importo è pari alla differenza tra questi due prezzi (7). Il prezzo cif è determinato in base alle possibilità di acquisto più favorevoli sul mercato mondiale. Tuttavia, e su questo punto verte il n. 1 dell' art. 16, "se le offerte sul mercato mondiale dell' olio di oliva non trattato non permettono di determinare la tendenza effettiva di tale mercato, il prelievo all' importazione (...) è fissato mediante gara". A tal fine, "la Commissione fissa periodicamente il tasso del prelievo minimo, tenendo conto, tra l' altro, dei tassi di prelievo indicati dagli offerenti. L' offerente che abbia indicato un tasso di prelievo pari o superiore al tasso minimo è dichiarato aggiudicatario ed è tenuto ad importare la quantità di prodotto precisata nella domanda al tasso di prelievo da lui indicato" (8). Per completezza, segnalo infine che "le importazioni concernenti i quantitativi che non influiscono sulla situazione del mercato non sono soggette al regime di gara suindicato. In tal caso, il prelievo da riscuotere è l' ultimo prelievo minimo fissato prima dell' importazione" (9).
6 Dalla lettura di questo articolo emerge così che, tranne il caso particolare delle importazioni di modesti quantitativi privi di influenza sul mercato, il ricorso alla fissazione del prelievo mediante gara è possibile quando - cioè, a mio avviso, per tutto il tempo in cui - le offerte sul mercato mondiale non permettono di determinare la tendenza effettiva di tale mercato.
7 Orbene, la Commissione nelle sue osservazioni scritte (10) ha fatto presente che nel 1979 e nel 1980 non esisteva una quotazione mondiale dell' olio di oliva non trattato: tale situazione permane, del resto, immutata a tutt' oggi. Il Marocco e la Turchia si erano progressivamente ritirati dal mercato per l' esportazione; altri Stati preferivano vendere olio raffinato; le esportazioni tunisine erano concentrate nelle mani di un ente di Stato; infine, in Spagna e in Grecia, che non erano ancora Stati membri della Comunità, gli operatori erano pochi e si concertavano tra loro.
8 Dal momento che la struttura di questo mercato perdura da numerosi anni, nulla nel testo dell' art. 16 del regolamento n. 136/66, come successivamente modificato, osta alla fissazione del prelievo mediante gara per tutto questo periodo. Vi suggerisco di risolvere la prima questione esattamente in questo senso.
9 Passo ora ad esaminare la seconda questione che verte sulla validità dell' art. 16. La SAFA afferma che detto articolo è in contrasto con i diritti fondamentali riconosciuti dall' ordinamento giuridico comunitario. In assenza di osservazioni scritte da parte sua, debbo rifarmi alla motivazione dell' ordinanza di rinvio pregiudiziale e ai chiarimenti forniti in udienza. Due sembrano essere essenzialmente i motivi dedotti da detta società: uno verte sull' esistenza di un potere discrezionale della Commissione troppo ampio e l' altro sulla violazione del principio di non discriminazione.
10 Il primo motivo appare non pertinente, tenuto conto della vostra giurisprudenza (11) sulla competenza in materia di esecuzione riconosciuta alla Commissione nel settore della politica agricola comune. Così, nella sentenza 11 marzo 1987, Rau / Commissione, avete ricordato che
" poiché solo la Commissione è in grado di seguire costantemente e attentamente l' andamento dei mercati agricoli e di agire con la necessaria tempestività, il Consiglio può essere indotto, nel settore di cui trattasi, ad attribuire alla Commissione ampie facoltà di valutazione e di azione. In tal caso, i limiti della competenza di quest' ultima debbono essere definiti in particolare con riferimento agli obiettivi generali essenziali dell' organizzazione di mercato" (12).
11 Orbene, secondo il nono "considerando" del regolamento di base, "per stabilizzare il mercato della Comunità al livello desiderato, segnatamente evitando che le fluttuazioni del mercato mondiale si ripercuotano sui prezzi praticati all' interno della Comunità, è opportuno prevedere la riscossione di un prelievo all' importazione il cui ammontare corrisponde alla differenza tra un prezzo di entrata, derivato dal prezzo indicativo di mercato, e i prezzi praticati sul mercato mondiale".
12 Pertanto, il potere discrezionale della Commissione dev' essere valutato in considerazione di detto essenziale obiettivo generale di stabilità del mercato della Comunità. Nella misura in cui la struttura del mercato mondiale dell' olio di oliva non trattato non consente di stabilire un prezzo di mercato, il ricorso al sistema della gara per fissare l' importo del prelievo all' importazione risulta l' unico atto ad assicurare la stabilità del mercato comunitario.
13 Il secondo motivo, come anticipato, è basato sulla violazione dei diritti fondamentali e, più specificamente, del principio di non discriminazione. Non si vede bene, nel leggere l' ordinanza di rinvio pregiudiziale, in che cosa il ricorso al sistema di gara porterebbe a violare la parità di trattamento tra gli operatori economici. Dal momento che la situazione del mercato mondiale dell' olio di oliva si caratterizza per l' assenza di un prezzo di mercato, ciascun operatore ha potuto acquisire quantitativi di olio di oliva a prezzi molti differenti e proporre, di conseguenza, prelievi di importo differente, tenendo conto delle necessità di redditività dell' operazione. La Commissione, nel fissare un importo minimo di prelievo, assicura così il mantenimento dei prezzi all' importazione ad un certo livello, in modo da non perturbare il mercato comunitario. Gli operatori, che hanno proposto prelievi superiori o uguali a questo limite, possono conseguire esattamente il medesimo profitto di importazioni effettuate con prelievi di importi differenti. Il motivo è pertanto infruttuoso.
14 Nel corso dell' udienza, il rappresentante della SAFA ha sviluppato degli argomenti fondati sull' esercizio discrezionale da parte della Commissione di un potere che di per sé è già discrezionale, per il motivo che detta istituzione potrebbe impedire qualsiasi importazione di olio di oliva vergine proveniente dalla Grecia fissandone il prelievo minimo ad un importo estremamente alto.
15 E' sufficiente che su questo punto constatiate che il giudice a quo vi ha sottoposto la questione relativa alla validità dell' art. 16 del regolamento n. 136/66, come modificato, in quanto attribuisce determinati poteri alla Commissione e non quella relativa a siffatta decisione adottata in applicazione di detta disposizione in ragione del modo, eventualmente censurabile, secondo il quale detta disposizione sarebbe stata applicata. In altri termini, non dovete esaminare l' eventualità, non considerata dal giudice a quo, di un errore manifesto di valutazione, di uno sviamento di potere o di un palese eccesso dei limiti del potere discrezionale (13) commesso dalla Commissione nel dare esecuzione alla disposizione considerata.
16Concludo pertanto che voi dichiariate:
"1) L' art. 16 del regolamento del Consiglio 22 settembre 1966, n. 136/66/CEE, relativo all' attuazione di un' organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 29 giugno 1978, n. 1562, dev' essere interpretato nel senso che autorizza la fissazione mediante gara dell' importo del prelievo all' importazione di olio di oliva non trattato negli anni 1979 e 1980.
2) Dall' esame della questione pregiudiziale non è emerso alcun elemento idoneo ad invalidare l' art. 16 del citato regolamento".
(*) Lingua originale: il francese.
(1) Regolamento del Consiglio 29 giugno 1978, n. 1562, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all' attuazione di un' organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (GU L 185 del 7.7.1978, pag. 1).
(2) Regolamento del Consiglio 22 settembre 1966, n. 136, relativo all' attuazione di un' organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (GU L 172 del 30.7.1966, pag. 3025).
(3) GU L 331 del 28.11.1978, pag. 1.
(4) Per "regolamento di base" si deve intendere il regolamento n. 136/66, modificato.
(5) Sentenza 9 luglio 1969, Portelange, punto 6 della motivazione (causa 10/69, Racc. pag. 309); v. anche sentenze 19 dicembre 1968, Salgoil (causa 13/68, Racc. pag. 602); 7 maggio 1969, Torrekens, punti 7 e 8 della motivazione (causa 28/68, Racc. pag. 125); 15 dicembre 1976, Simmenthal, punto 8 della motivazione (causa 35/76, Racc. 1976, pag. 1871); 5 ottobre 1977, Tedeschi, punto 19 della motivazione (causa 5/77, Racc. pag. 1555).
(6) Art. 4, n. 1, del regolamento n. 1562/78.
(7) Art. 14, n. 1, del regolamento n. 1562/78.
(8) Art. 16, n. 2, del regolamento n. 136/66 modificato.
(9) Art. 16, n. 3, del regolamento n. 136/66 modificato.
(10) Punto 9 della traduzione francese.
(11) V. sentenze 30 ottobre 1975, Rey Soda, punto 11 della motivazione (causa 23/75, Racc. pag. 1279); 11 marzo 1987, Rau / Commissione, punto 14 della motivazione (cause riunite 279/84, 280/84, 285/84 e 286/84, Racc. pag. 1069); 10 febbraio 1990, Société française des biscuits Delacre e a. / Commissione, punto 2 della motivazione (causa C-350/88, Racc. pag. I-395).
(12) Cause riunite 279/84, 280/84, 285/84 e 286/84, sopra citate, punto 14 della motivazione.
(13) Sentenza 20 ottobre 1977, Roquette, punto 20 della motivazione (causa 29/77, Racc. pag. 1835); sentenza 25 maggio 1978, Racke, punto 4 della motivazione (causa 136/77, Racc. pag. 1245).
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