CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
MARCO DARMON
presentate il 3 febbraio 1993 ( *1 )
Signor Presidente,
Signori Giudici,
1.
Nella sentenza 17 dicembre 1981 ( 1 ), voi avete dichiarato che la Repubblica italiana era venuta meno agli obblighi che le incombevano in forza del Trattato per non avere adottato, entro i termini prescritti, le disposizioni necessarie per conformarsi ad una serie di direttive in materia di tutela dell'ambiente, fra cui la direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, 75/439/CEE, concernente l'eliminazione degli oli usati ( 2 ) (in prosieguo: la «direttiva»).
2.
Con il suo atto introduttivo del 28 novembre 1989, la Commissione vi investe, questa volta sulla base dell'art. 171 del Trattato, di un nuovo ricorso per inadempimento, in quanto, a suo avviso, lo Stato membro di cui trattasi non ha ancora adottato tutte le misure necessarie all'integrale attuazione della direttiva, dando solo parziale applicazione agli artt. 4, 6, 12 e 15. La normativa adottata dall'Italia sarebbe, peraltro, in contrasto con l'art. 34 del Trattato.
3.
Perseguendo un duplice obiettivo, la direttiva mira da un lato ad introdurre pari condizioni di concorrenza in materia di eliminazione degli oli usati e, dall'altro, a tutelare l'ambiente contro gli effetti nocivi causati dallo scarico, dal deposito o dal trattamento degli stessi ( 3 ).
4.
A seguito della predetta sentenza, la Repubblica italiana ha adottato il decreto 23 agosto 1982, n. 691 ( 4 ) (in prosieguo: il «DPR n. 691») inteso ad assicurare la trasposizione della direttiva.
5.
Con lettera di diffida del 13 novembre 1986, la Commissione faceva sapere al governo italiano che tale decreto non rispondeva pienamente a quanto prescrive la direttiva e che inoltre esso ostacolava gli scambi intracomunitari.
6.
Il 16 marzo 1987, il governo italiano le rispondeva sostenendo che il decreto nonché altre disposizioni legislative esistenti o adottate in materia garantivano la conformità della normativa italiana sia con le norme del Trattato sia con le prescrizioni della direttiva.
7.
Con parere motivato del 15 giugno 1988, la Commissione confermava la propria posizione.
8.
La Repubblica italiana contestava nuovamente tale punto di vista in una lettera del 22 dicembre 1988.
9.
In occasione della fase orale, svoltasi tre anni dopo la presentazione del ricorso, poiché era stata concessa una serie di rinvìi dell'udienza per un'eventuale rinuncia agli atti, la Commissione ha dichiarato che contestava unicamente gli inadempimenti agli artt. 6, 12 e 15 della direttiva. Non vanno quindi più esaminati gli altri capi della domanda inizialmente formulati.
10.
Osservo fin d'ora che nel caso di specie non ci si può validamente richiamare al decreto 27 gennaio 1992 ( 5 ), relativo all'attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE ( 6 ), concernenti l'eliminazione degli oli usati, anche se ha l'effetto di far rinunciare la Commissione ad alcune delle sue censure. Infatti voi avete costantemente limitato il vostro esame ai soli testi normativi applicabili alla data di presentazione del ricorso. Non potete quindi prendere in considerazione qualsiasi disposizione legislativa emanata successivamente ( 7 ).
11.
Di conseguenza, va esaminato se, alla data di presentazione del ricorso, l'Italia aveva o no adottato le misure necessarie per conformarsi agli artt. 6, 12 e 15 della direttiva.
12.
Affronto subito la questione relativa all'art. 15, il quale recita:
«Ciascuno Stato membro comunica periodicamente alla Commissione le proprie conoscenze tecniche nonché l'esperienza e i risultati che derivano dall'applicazione delle disposizioni adottate in virtù della presente direttiva.
La Commissione trasmette agli Stati membri un resoconto generale di tali informazioni».
13.
La Commissione addebita allo Stato membro convenuto di aver trascurato tale obbligo di comunicazione.
14.
L'Italia non lo nega. La sua risposta al questionario elaborato dalla Commissione ed indirizzato a tutti gli Stati membri nell'ambito di un'azione globale relativa alla trasposizione della direttiva non può, infatti, essere equiparata all'invio periodico di informazioni sulle esperienze acquisite o le tecniche utilizzate in materia di eliminazione degli oli usati ( 8 ).
15.
Relativamente a tale capo della domanda l'inadempimento è quindi provato.
16.
Passo ora ad esaminare congiuntamente gli artt. 6 e 12 della direttiva.
17.
L'art. 6 impone a tutte le imprese che procedono all'eliminazione degli oli usati di ottenere un'autorizzazione. Per ottenerla, tali imprese debbono soddisfare le condizioni richieste dai progressi della tecnica. L'autorizzazione è concessa, ove necessario, previo esame dei loro impianti.
18.
L'art. 12 instaura un sistema periodico di controllo delle «imprese di cui all'art. 6 (...), soprattutto per quanto riguarda l'osservanza delle condizioni di autorizzazione».
19.
Voi avete chiaramente descritto, nella sentenza Procuratore della Repubblica/ADBHU ( 9 ), la funzione di questi due articoli rilevando che:
«(...) la direttiva impone agli Stati membri di vietare qualsiasi forma di eliminazione degli oli usati che possa avere effetti nocivi per l'ambiente. A questo scopo la direttiva impone agli Stati membri di istituire un sistema efficace di autorizzazioni previe e di controlli successivi» ( 10 ).
20.
Tali obblighi di autorizzazione e di controllo riguardano le imprese che provvedono all'eliminazione degli oli usati. Questa eliminazione può essere effettuata secondo due tecniche: la distruzione pura e semplice, oppure la rigenerazione ( 11 ), che consente la riutilizzazione; la direttiva accorda la sua preferenza a quest'ultimo metodo ( 12 ).
21.
Prendiamo in considerazione nell'ordine queste due ipotesi e verifichiamo se lo Stato membro ha assolto i suoi obblighi in materia di autorizzazione e di controllo, da un lato nei riguardi delle imprese che rigenerano gli oli, e dall'altro nei riguardi di quelle che li eliminano mediante combustione.
22.
La Commissione, per quanto riguarda le imprese che rigenerano gli oli usati, fa osservare che il DPR n. 691 non contiene alcuna disposizione relativa alle procedure di autorizzazione e di controllo.
23.
L'Italia, nelle sue prime risposte alla lettera di diffida ed al parere motivato, sostiene anzitutto che l'art. 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615, relativa all'inquinamento atmosferico ( 13 ), lascia ad un comitato regionale la possibilità di procedere a «sopralluoghi agli stabilimenti industriali», per osservare quindi che gli artt. 4 e 6 del decreto legge 2 novembre 1933, n. 1741 ( 14 ), sono comunque conformi agli artt. 6 e 12 della direttiva.
24.
Nel suo controricorso, lo Stato membro aggiunge che il previo esame sulla base delle condizioni richieste dal progresso della tecnica rappresenta un criterio già seguito nella prassi amministrativa, poiché si ritiene che esso rientri «nelle regole di corretta gestione del potere autorizzatorio» ( 15 ).
25.
Non si può di certo negare che una direttiva può risultare integralmente attuata qualora nell'ordinamento giuridico dello Stato membro siano presenti disposizioni che consentano di giungere al risultato voluto, anche se queste ultime si trovano disseminate in vari testi di legge. Non è allora necessario che tale Stato adotti provvedimenti specifici. Occorre però che la direttiva sia attuata integralmente, fermo restando che delle circolari dell'amministrazione, ed a maggior ragione delle mere prassi amministrative, non possono costituire disposizioni di recepimento sufficienti ( 16 ).
26.
Risulta evidente che la natura non cogente ed incompleta dei testi normativi a cui la Repubblica italiana fa riferimento non consente di soddisfare quanto prescrive la direttiva. Infatti la legge 13 luglio 1966 riguarda solo l'inquinamento atmosferico, mentre l'obiettivo più ampio della direttiva è quello di tutelare le acque ed il suolo, ed il controllo previsto da tale legge è aleatorio poiché dipende dal libero apprezzamento di un comitato regionale. Allo stesso modo, le disposizioni del decreto legge del 1933 risultano insufficienti sotto due profili. Da un lato, esse non subordinano la concessione dell'autorizzazione alla sussistenza, in capo all'impresa, delle «condizioni richieste dal progresso della tecnica», e, dall'altro, non impongono neppure un controllo successivo degli impianti.
27.
È vero che l'art. 4 di questo decreto legge impone a «chiunque intenda trasformare, rettificare o comunque elaborare gli oli minerali o i residui provenienti dalla raffinazione degli oli medesimi» l'obbligo di chiedere una «concessione». Ma il rilascio di quest'ultima non è subordinato alle verifiche preventive contenute nella direttiva. L'art. 6 del decreto legge potrebbe sembrare più pertinente, in quanto prevede una «vigilanza permanente tecnica e fiscale», svolta dai funzionari dei ministeri competenti, i quali possono «in ogni tempo» accedere agli uffici, ai depositi ed ai locali di trasformazione. Tuttavia, non vi si precisa nulla in ordine al carattere sistematico e periodico di tali controlli, di cui non è certo che siano realizzati conformemente all'art. 12 della direttiva, poiché l'autorizzazione non è subordinata al rispetto delle condizioni definite nell'art. 6.
28.
Le disposizioni nazionali esistenti non consentono quindi di garantire un'integrale applicazione agli artt. 6 e 12, in materia di rigenerazione degli oli usati.
29.
Relativamente all'eliminazione mediante combustione di detti oli, la Commissione, per quanto riguarda gli impianti industriali di combustione, reputa soddisfacenti le disposizioni del DPR 24 maggio 1988, n. 203 ( 17 ).
30.
Ma essa denuncia le carenze, alla luce degli artt. 6 e 12 della direttiva, dell'art. 3, terzo comma, del DPR n. 691, che dispone:
«Il ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato può autorizzare, per singole partite, le imprese ad utilizzare nei propri impianti, per la combustione, gli oli usati da esse stesse ottenuti da cicli di produzione o di impiego, salvo comunque il rispetto della legge 13 luglio 1966, n. 615, e successive disposizioni, in materia di inquinamento atmosferico».
31.
Tale decreto tace infatti quanto alla conformità tecnica degli impianti ed ai controlli successivi a cui questi devono essere sottoposti.
32.
Conseguentemente, risulta che le disposizioni nazionali in vigore sono del pari insufficienti a garantire l'integrale applicazione degli artt. 6 e 12 della direttiva per quanto riguarda le imprese non industriali che eliminano gli oli usati mediante combustione.
33.
Vi invito quindi
1)
a dichiarare che persistendo, nonostante la sentenza della Corte 17 dicembre 1981, cause riunite 30-34/81, Commissione/Italia (Race. pag. 3379), a,non adottare tutte le misure necessarie per l'attuazione degli artt. 6, 12 e 15 della direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, 75/439/CEE, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 171 del Trattato;
2)
a dichiarare che, a norma dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, le spese dovranno essere poste a carico della Repubblica italiana.
( *1 ) Lingua originale: il francese.
( 1 ) Sentenza Commissione/Italia (cause riunite 30-34/81, Racc. pag. 3379).
( 2 ) GU L 194, pag. 31.
( 3 ) V. i considerandi 1 e 3 della direttiva.
( 4 ) GURI n. 270 del 30 settembre 1982, pag. 7081.
( 5 ) GURI del 15 febbraio 1992, n. 38.
( 6 ) Direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986, recante modifica della direttiva 75/439/CEE, concernente l'eliminazione degli oli usati (GU L 42, pag. 43).
( 7 ) V. in tal senso il punto 15 della motivazione della sentenza 17 settembre 1987, Commissione/Regno dei Paesi Bassi (causa 291/84, Racc. pag. 3483); v. anche la sentenza 19 dicembre 1961, Commissione/Italia (causa 7/61, Racc. pag. 633).
( 8 ) V. pag. 8 del parere motivato (traduzione francese).
( 9 ) Sentenza 7 febbraio 1985 (causa 240/83, Race. pag. 531).
( 10 ) Punto 29 della motivazione.
( 11 ) Sulla nozione di rigenerazione, «procedimento chimico complesso che (...) serve a restituire agli oh minerali usati tutte le caratteristiche che essi possedevano prima di venire impiegati», v. la sentenza 8 gennaio 1980, Commissione/Italia, punto 6 della motivazione (causa 21/79, pag. 1).
( 12 ) V. l'art. 3 della direttiva.
( 13 ) GURI n. 201 del 13 agosto 1966, pag. 4091.
( 14 ) Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n. 301, pag. 5995.
( 15 ) Pag. 7 della traduzione francese.
( 16 ) V. in particolare la sentenza 13 luglio 1988, Commissione/Francia, punto 12 della motivazione (causa 169/87, Racc, pag. 4093).
( 17 ) GURI n. 140 del 16 giugno 1988.
Full & Egal Universal Law Academy