Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Nella presente procedura la Corte è chiamata ad interpretare l' art. 30 del Trattato CEE e l' art. 14 della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 79/112/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l' etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari nonché la relativa pubblicità (1).
Ai sensi di quest' ultima disposizione gli Stati membri vietano il commercio dei prodotti alimentari nel proprio territorio se le indicazioni di cui agli artt. 3 e 4, n. 2, della direttiva non sono fornite in una lingua facilmente compresa dagli acquirenti, a meno che l' informazione del consumatore non sia altrimenti garantita.
In Belgio l' art. 10 del regio decreto del 2 ottobre 1980, attualmente art. 11 del regio decreto del 13 novembre 1986, relativo all' etichettatura dei prodotti alimentari preimballati, recepisce l' art. 14 della direttiva prevedendo che le indicazioni prescritte dall' art. 2 del decreto stesso nonché dalle normative speciali siano quanto meno apposte nella o nelle lingue della regione linguistica in cui i prodotti sono commercializzati.
2. Riassumo brevemente i fatti. La società Peeters, resistente nella causa principale, è stabilita in Belgio nella regione linguistica olandese, dove commercializza acque minerali le cui etichette sono stampate unicamente in francese o in tedesco.
L' associazione PIAGEME ed un certo numero di società importatrici e distributrici di acque minerali, ritenendo una tale pratica contraria alla legislazione belga in materia di etichettatura, convenivano la società Peeters dinanzi al Rechtbank van Koophandel di Lovanio, chiedendo che le fosse imposta, a pena di ammenda, la cessazione di tali vendite.
Avendo la resistente eccepito la non conformità dell' invocata legislazione nazionale rispetto all' art. 30 del Trattato ed all' art. 14 della direttiva 79/112, il giudice adito decideva di sospendere il procedimento al fine di interrogare la Corte al riguardo.
3. Prima di affrontare il merito della questione mi soffermerò brevemente sul problema della competenza della Corte a rispondere al quesito posto dal giudice nazionale.
Le ricorrenti nella causa principale sostengono infatti che la questione dell' eventuale non conformità della normativa belga rispetto alla direttiva in causa potrebbe porsi solo qualora sia fornita la prova, dinanzi alla giurisdizione nazionale, che l' informazione dell' acquirente è effettivamente garantita anche in assenza di indicazioni formulate nella lingua della regione in cui i prodotti sono posti in vendita.
Non avendo il giudice a quo verificato preliminarmente la sussistenza di una tale circostanza, la risposta della Corte non sarebbe dunque necessaria per risolvere una lite che in tale fase verterebbe piuttosto sull' accertamento della comprensibilità per il consumatore di indicazioni fornite in una lingua diversa dalla propria.
4. A tale riguardo basti ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte (2), nell' ambito della ripartizione delle competenze fra i giudici nazionali e la Corte, è compito del giudice nazionale, a cui incombe la responsabilità della successiva pronuncia, valutare con piena cognizione di causa tanto la necessità quanto la pertinenza dei quesiti posti.
Pertanto, quando tali quesiti vertono sull' interpretazione di una disposizione di diritto comunitario, la Corte è tenuta in linea di massima a pronunciarsi senza doversi interrogare sulle circostanze che hanno indotto le giurisdizioni nazionali ad investirla della questione.
Il problema potrebbe porsi in termini diversi solo qualora dovesse apparire che vi è stato uno sviamento della procedura prevista dall' art. 177, al fine di indurre la Corte a pronunciarsi sulla base di una lite fittiziamente posta in essere, o qualora risultasse manifesto che la disposizione di diritto comunitario di cui si chiede l' interpretazione non è d' applicazione.
Ora, nessun elemento del fascicolo di causa permette di ritenere che ci si trovi in presenza di una delle indicate ipotesi e non mi sembra dunque che la competenza della Corte possa nel caso di specie essere messa seriamente in discussione.
5. Venendo poi al merito della questione, risulta evidente, anche ad una prima lettura, che la disposizione nazionale in causa è più restrittiva dell' art. 14 della direttiva, in quanto, prescrivendo in maniera tassativa l' utilizzazione della lingua della regione in cui i prodotti alimentari sono commercializzati non consente, a differenza della corrispondente disposizione comunitaria, l' eventuale utilizzazione di un' altra lingua che sia facilmente compresa dagli acquirenti, né consente deroghe nel caso in cui l' informazione dei consumatori sia altrimenti garantita.
Le ricorrenti nella causa principale sottolineano tuttavia che il citato art. 14 impone agli Stati membri di vietare la commercializzazione di prodotti che non rispondono ai criteri in esso indicati, relativamente alla comprensibilità delle indicazioni fornite sull' etichetta, ma non di autorizzare qualunque etichettatura purché il suo contenuto sia facilmente compreso dagli acquirenti.
6. Il rilievo non appare fondato poiché una tale lettura della norma non tiene in realtà adeguatamente conto del più generale contesto in cui la disposizione si colloca.
In primo luogo occorre considerare che la direttiva in causa, che stabilisce norme comunitarie orizzontali di carattere generale applicabili ai prodotti alimentari, è stata concepita nell' intento di migliorare il funzionamento del mercato comune e la libera circolazione delle merci, garantendo al contempo una corretta informazione ed una sufficiente tutela dei consumatori (3). L' art. 15 prevede infatti che gli Stati membri non possono vietare il commercio di prodotti conformi alle previsioni della direttiva applicando disposizioni nazionali non armonizzate relative all' etichettatura ed alla presentazione dei prodotti alimentari.
In secondo luogo va sottolineato che le disposizioni della direttiva non potrebbero comunque essere interpretate in maniera tale da comportare una limitazione dei diritti che i singoli traggono direttamente dall' art. 30 del Trattato.
Ora, in relazione a quest' ultima norma, la Corte ha già avuto modo di chiarire che le ragioni di tutela dei consumatori, che possono giustificare l' imposizione di determinate denominazioni o indicazioni, vengono meno qualora le indicazioni che figurano sull' etichetta originaria del prodotto abbiano un contenuto informativo che comprenda almeno le stesse informazioni prescritte dalla normativa dello Stato importatore e sia altrettanto comprensibile per i consumatori di questo Stato (4).
E' infatti evidente che il fatto di prescrivere l' apposizione di indicazioni secondo determinate modalità, sebbene non escluda in maniera assoluta l' importazione di prodotti originari di altri Stati membri o che vi si trovino in libera pratica, può nondimeno rendere il loro smercio più difficile, soprattutto in caso di importazioni parallele; pertanto una tale imposizione non può essere ritenuta compatibile con il citato art. 30 se non nella misura in cui essa sia effettivamente giustificata da motivi di interesse generale relativi alla tutela dei consumatori.
L' art. 14 della direttiva 79/112 deve dunque essere interpretato nel senso che esso non solo sancisce l' obbligo per gli Stati membri di garantire una corretta informazione dei consumatori, ma determina altresì i modi ed i limiti entro cui questo fondamentale diritto può essere tutelato evitando ostacoli ingiustificati per le transazioni commerciali.
7. Nell' ambito di un procedimento pregiudiziale le valutazioni di fatto necessarie al fine di accertare se nel caso sottopostogli l' informazione del consumatore venga effettivamente garantita rientrano nella competenza del giudice nazionale, il quale, nell' effettuare il proprio accertamento, dovrà considerare che, tenuto conto della finalità della disposizione comunitaria in discorso, il riferimento alla comprensibilità della lingua non riguarda la comprensione dell' idioma in quanto tale, quanto la possibilità di decifrare il tenore concreto delle indicazioni apposte sull' etichetta. In tale ottica egli dovrà poi prendere in considerazione non solo l' eventuale condizione di multilinguismo del paese, ma anche ed in particolare la natura del prodotto e la familiarità del consumatore con il prodotto stesso, nonché la circostanza che altre confezioni del medesimo prodotto comportino eventualmente le indicazioni richieste in una lingua più facilmente accessibile, permettendo in tal modo una sorta di traduzione per vicinanza (5).
8. Alla luce delle considerazioni sopra svolte concludo proponendo alla Corte di rispondere come segue al quesito posto dal Rechtbank van Koophandel di Lovanio:
"L' art. 14 della direttiva 79/112/CEE va interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale che imponga tassativamente l' utilizzazione di una determinata lingua nell' etichettatura dei prodotti alimentari senza contemplare la possibilità che sia utilizzata in alternativa un' altra lingua facilmente compresa dagli acquirenti o che l' informazione del consumatore sia altrimenti assicurata".
(*) Lingua originale: l' italiano.
(1) GU L 33, pag. 1.
(2) V., in particolare, sentenza 8 novembre 1990, Gmurzyknska, punti 19, 20, 22 e 23 della motivazione (causa 231/89, Racc. pag. I - 4003); sentenza 18 ottobre 1990, Dzodzi, punti 34, 35, 39 e 40 della motivazione (cause riunite 297/88 e 197/89, Racc. pag. I - 3763).
(3) V. secondo, terzo, quarto e settimo 'considerando' .
(4) V., in particolare, sentenza 22 giugno 1982, Robertson, punti 11, 12 e 13 della motivazione (causa 220/81, Racc. pag. 2349); sentenza 16 dicembre 1980, Fietje, punti 10, 11 e 12 della motivazione (causa 27/80, Racc. pag. 3839).
(5) Si segnala che con sentenza in data 28 settembre 1987 il Correctionele Rechtbank di Mechelen, in relazione alla vendita di bottiglie di Coca-Cola fornite di etichetta redatta in lingua tedesca, ha ritenuto che una tale pratica fosse conforme all' art. 14 della direttiva 79/112 ed ha disapplicato l' art. 10 del regio decreto del 2 ottobre 1980 (v. Journal des tribunaux, 1988, n. 5448, pag. 48). La citata sentenza è stata peraltro impugnata dinanzi alla Hof van Beroep di Anversa che non si è ancora pronunciata. Per analoghe pronuncie emanate dalle giurisdizioni olandesi che hanno fatto uso dei surriportati criteri v. Van Bunnen, "L' emploi des langues dans l' étiquetage et le droit communautaire", Journal des Tribunaux, 1988, n. 5448, pag. 41.
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