Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Nella presente procedura la Corte è ancora una volta chiamata ad interpretare il regolamento (CEE) del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2772, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova (1).
I fatti che sono all' origine della controversia di cui alla causa principale sono relativamente semplici. La ditta Gold-Ei, ricorrente nella causa principale (nel prosieguo: la "ricorrente"), è un' organizzazione di produttori i cui aderenti commercializzano uova sulle cui confezioni oltre all' indicazione della data di imballaggio è del pari stampigliata la dicitura: "Garanzia: imballato nel giorno della deposizione".
Nel maggio 1987 le competenti autorità di vigilanza, basandosi sugli artt. 18 e 21 del citato regolamento, nel testo di cui al regolamento (CEE) n. 1831/84 (2), intimavano alla ricorrente di sospendere la fornitura di imballaggi provvisti della indicata iscrizione.
Il Tribunale amministrativo dello Schleswig-Holstein, cui la ricorrente si era rivolta chiedendo che fosse dichiarato il proprio diritto a porre in commercio uova provviste della dicitura contestata sul presupposto della veridicità della stessa, decideva di sospendere il procedimento e di chiedere alla Corte di giustizia se il regolamento n. 2772/75 debba essere interpretato nel senso di consentire indicazioni dirette o indirette della data di deposizione delle uova, apposte all' esterno o all' interno dei relativi imballaggi.
2. Ai sensi del regolamento controverso ed in particolare dell' art. 21, gli imballaggi non devono recare nessun' altra indicazione oltre a quelle previste dal regolamento stesso.
L' art. 18 enuncia a sua volta le indicazioni che devono figurare sui piccoli imballaggi. Tra queste vi è la data dell' imballaggio ma non quella di deposizione delle uova.
La Corte ha già avuto modo di pronunciarsi su di un' altra disposizione del regolamento in causa, l' art. 15, che pone, relativamente alle uova stesse, un divieto analogo a quello previsto per i piccoli imballaggi dal succitato art. 21, sottolineando che il tenore della norma non lascia alcuna incertezza quanto al divieto per gli operatori di stampigliare la data di deposizione sulle uova che essi pongono in vendita (3).
In tale occasione la Corte ha peraltro precisato che, tenuto conto in particolare dell' esigenza di garantire che l' informazione fornita al consumatore sia attendibile e quindi facilmente controllabile da parte delle autorità nazionali, così come del fatto che, secondo quanto asserito dalla Commissione, solo i maggiori produttori sarebbero in grado di operare gli investimenti necessari all' installazione di sistemi affidabili di stampigliatura, non risultavano elementi tali da far ritenere che, nel conciliare gli interessi dei consumatori e quelli talora divergenti delle varie categorie di produttori, le istituzioni comunitarie avessero commesso errori palesi o oltrepassato i limiti del loro potere discrezionale.
3. Nella presente causa la ricorrente, pur non contestando la sussistenza del divieto di indicare la data di deposizione sui piccoli imballaggi, sostiene tuttavia che una tale interdizione non vada estesa ad una dicitura del tipo "Imballato nel giorno della deposizione", giacché essa non comporta l' indicazione di una data supplementare non prevista dal regolamento, bensì un' indicazione circa l' efficienza e la rapidità del sistema di commercializzazione utilizzato dal produttore.
Una siffatta indicazione sarebbe pertanto lecita ai sensi dell' art. 21, secondo comma, lett. c), del regolamento in causa, nella versione di cui al regolamento n. 1831/84, che consente l' apposizione sui piccoli imballaggi di indicazioni destinate alla promozione delle vendite, sempreché le indicazioni stesse ed il modo in cui vengono presentate siano tali da non indurre in errore l' acquirente.
4. Dirò subito che tale argomentazione appare sofistica ed assai poco convincente. Un' indicazione apposta su di una confenzione provvista della data d' imballaggio, in cui si precisa che le uova sono state imballate nel giorno della deposizione, mira infatti manifestamente ad attirare l' attenzione del consumatore non già sull' efficienza e la rapidità di un sistema di commercializzazione, bensì proprio sulla data di deposizione delle uova, la qual cosa è d' altra parte confermata dalla circostanza che sul foglio di accompagnamento accluso alla confezione è scritto: "Congratulazioni per l' acquisto di queste pregiate uova Gold con la data di deposizione".
Se è poi vero che l' indicazione della data di deposizione è in tal modo soltanto indiretta, è pur vero che la scritta non lascia alcuna possibilità di incertezza o di equivoco circa l' individuazione della data stessa.
Consentire dunque l' apposizione di una tale stampigliatura sugli imballaggi delle uova significherebbe svuotare di ogni contenuto l' interdizione imposta dal legislatore comunitario, contraddicendo la ratio del divieto.
Né infine sarebbe ragionevole ammettere, attraverso un' interpretazione estensiva del secondo comma dell' art. 21 del regolamento in causa, l' aggiramento del divieto previsto al comma precedente.
5. Certo, come ho già avuto modo di osservare nelle conclusioni presentate nella causa Paris (4), non posso nascondere le mie perplessità di consumatore ed il rammarico per la mancanza di un sistema oggettivamente affidabile e generale per indicare la data di deposizione delle uova, data che, in definitiva, più di ogni altra interessa il consumatore (5); tuttavia, tenuto conto della normativa applicabile, non posso che suggerire alla Corte di rispondere come segue al quesito posto dallo Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht:
"Il regolamento (CEE) del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2772, relativo a talune norme di commercializzazione delle uova, nel testo di cui al regolamento (CEE) n. 1831/84, deve essere interpretato nel senso che indicazioni dirette o indirette della data di deposizione delle uova, apposte all' esterno o all' interno dei relativi imballaggi, sono incompatibili con le disposizioni del regolamento stesso".
(*) Lingua originale: l' italiano.
(1) GU L 282, pag. 56. La Corte ha già avuto l' occasione di pronunciarsi a più riprese sul regolamento in discorso: v. sentenza 13 dicembre 1989, Paris (causa C-204/88, Racc. pag. 4361); sentenza 5 maggio 1988, Gutshof-Ei (causa 91/87, Racc. pag. 2541); sentenza 25 giugno 1986, Wulro (causa 130/85, Racc. pag. 2035). Si segnala inoltre la causa pendente C-203/90.
(2) GU L 179, pag. 2.
(3) Sentenza 13 dicembre 1989, causa C-204/88, citata, punto 8 della motivazione.
(4) Sentenza 13 dicembre 1989, causa C-204/88, citata.
(5) Un passo avanti in tal senso mi sembra sia stato effettuato dal regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio (GU L 173, pag. 5) che ha sostituito il regolamento (CEE) n. 2772/75 e che consente, a talune condizioni, l' apposizione di altre date oltre quella d' imballaggio (v. diciassettesimo considerando e artt. 7 e 10).
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