Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Latte e latticini - Prelievo supplementare sul latte - Determinazione dei quantitativi di riferimento esentati dal prelievo - Modalità particolare a favore dei produttori che hanno presentato un piano di sviluppo della produzione lattiero-casearia - Potere discrezionale degli Stati membri nel prevedere o no l' attribuzione di quantitativi specifici di riferimento - Limiti - Determinazione dei presupposti per la concessione in funzione di criteri obiettivi - Ammissibilità
( Regolamento del Consiglio n . 857/84, art . 3, punto 1 )
Massima
L' art . 3, punto 1, primo comma, secondo trattino, del regolamento n . 857/84 deve essere interpretato nel senso che esso conferisce agli Stati membri un potere discrezionale al fine di prevedere l' attribuzione di quantitativi specifici di riferimento ai produttori che hanno sottoscritto un piano di sviluppo della produzione lattiero-casearia e il cui piano è stato portato a termine dopo il 1° gennaio 1981 . Tuttavia, ogni qualvolta uno Stato membro decide di prendere in considerazione le situazioni di taluni produttori interessati da tale disposizione, esso deve, benché la realizzazione di un piano di sviluppo non conferisca in alcun caso al sottoscrittore il diritto ad ottenere, senza vedersi applicare eventuali riduzioni, quantitativi di riferimento corrispondenti alla capacità produttiva acquisita in esecuzione di questo piano, tener conto, da un lato, del livello dei quantitativi di latte e di prodotti lattiero-caseari che i produttori interessati hanno fornito durante l' anno nel corso del quale è stato portato a termine il loro piano di sviluppo, con la riserva che, qualora tali quantitativi non siano rappresentativi della capacità produttiva acquisita dopo il completamento di tale piano, gli Stati membri debbono prestare attenzione al fatto che essi presentano un rapporto con la capacità di produzione che ne risulta e, d' altro lato, del principio di non discriminazione tra i produttori interessati .
Detta disposizione non si oppone ad una regolamentazione nazionale adottata al fine di dare attuazione a tale regolamento e formulata in maniera tale :
- che dei produttori che abbiano contratto obblighi di investimento nell' ambito o meno di un piano di sviluppo, possono ottenere un quantitativo di riferimento specifico;
- che il suddetto quantitativo venga calcolato sulla base di un quantitativo forfettario attribuito per ciascuna posta di nuova costruzione nella stalla;
- che ai fini del predetto calcolo si applichi al numero delle poste effettivamente costruite un coefficiente di riduzione del 10 o del 20% a seconda che si tratti o meno di produttori che iniziano la loro attività nel settore della produzione lattiero-casearia;
- che al quantitativo risultante dall' applicazione dei criteri di calcolo sopra menzionati si applichi un coefficiente di riduzione di un terzo o della metà a seconda del momento nel quale sono state attivate le nuove poste, fermo restando che questa riduzione, che varia in funzione del grado di prevedibilità dell' istaurazione del prelievo supplementare al momento della realizzazione degli investimenti, è compatibile con il principio di proporzionalità che deve presiedere all' attuazione della politica di riduzione delle eccedenze lattiero-casearie strutturali e che la realizzazione di investimenti, anche nel contesto di un piano di sviluppo, non può far sorgere un legittimo affidamento che consenta di rivendicare la concessione di quantitativi di riferimento specifici attribuiti proprio in ragione degli investimenti .
Parti
Nella causa C-16/89,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del Trattato CEE, dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven dell' Aia nella causa dinanzi ad esso pendente tra
G . Spronk
e
Ministro dell' Agricoltura e della Pesca,
domanda vertente sull' interpretazione dell' art . 3, n . 1, del regolamento ( CEE ) del Consiglio 31 marzo 1984, n . 857, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art . 5 quater del regolamento ( CEE ) n . 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( GU L 90, pag . 13 ),
LA CORTE ( Terza Sezione ),
composta dai signori M . Zuleeg, presidente di sezione,
J.C . Moitinho de Almeida e F . Grévisse, giudici,
avvocato generale : W . Van Gerven
cancelliere : J.A . Pompe, vicecancelliere
viste le osservazioni scritte e presentate :
- per il governo dei Paesi Bassi, dal sig . B.R . Bot, segretario generale del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente,
- per il governo francese, dalla sig.ra Edwige Belliard, vicedirettore del diritto economico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, e dal sig . Géraud de Bergues, segretario capo aggiunto per gli Affari esteri presso lo stesso ministero, in qualità di agente supplente,
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig . Robert C . Fischer, consigliere giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali del governo dei Paesi Bassi, rappresentato dal sig . J.W . De Zwaan, in qualità di agente, e della Commissione delle Comunità europee, presentate all' udienza del 27 marzo 1990,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 2 maggio 1990,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 21 dicembre 1988, pervenuta in cancelleria il 23 gennaio 1989, il College van Beroep voor het Bedrijfsleven dell' Aia ha sottoposto a questa Corte, a norma dell' art . 177 del Trattato CEE, tre questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione dell' art . 3, n . 1, primo comma, del regolamento ( CEE ) del Consiglio 31 marzo 1984, n . 857, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art . 5 quater del regolamento ( CEE ) n . 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( GU L 90, pag . 13 ).
2 Tali questioni sono state sollevate nel contesto di una controversia tra il sig . Spronk, che gestisce un' azienda agricola lattiero-casearia, e il ministro olandese dell' Agricoltura e della Pesca ( in prosieguo : il "ministro dell' Agricoltura ").
3 Dagli atti risulta che, con lettera 1° aprile 1985, il ministro dell' Agricoltura respingeva il reclamo presentato dal sig . Spronk avverso la decisione con cui il direttore dell' agricoltura e dell' alimentazione della provincia di Overijssel aveva riconosciuto solo in parte il diritto del ricorrente ad un quantitativo di riferimento, cioè il diritto di fornire un quantitativo di latte esente dal prelievo supplementare sul latte, istituito con regolamento ( CEE ) del Consiglio 31 marzo 1984, n . 856, che modifica il regolamento ( CEE ) n . 804/68, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti lattiero-caseari ( GU L 90, pag . 10 ). La decisione controversa è stata emanata a norma dell' art . 11 del decreto del ministero dell' Agricoltura 18 aprile 1984, adottato per dare attuazione al prelievo supplementare nei Paesi Bassi .
4 A sostegno del ricorso proposto dinanzi al College van Beroep voor het Bedrijfsleven dell' Aia per ottenere l' annullamento di questa decisione, il sig . Spronk deduce che nel 1983 le competenti autorità nazionali gli avevano concesso un abbuono di interessi sugli investimenti necessari alla realizzazione del piano di sviluppo della sua azienda che aveva loro presentato conformemente alla direttiva del Consiglio 17 aprile 1972, 72/159/CEE, relativa all' ammodernamento delle aziende agricole ( GU L 96, pag . 1 ), e che avevano con ciò accettato l' aumento entro determinate proporzioni della sua produzione lattiera . Ritiene di conseguenza che il citato decreto olandese 18 aprile 1984, che consente alle competenti autorità nazionali di attribuire un quantitativo di riferimento inferiore alla produzione realizzata conformemente al piano di sviluppo dell' azienda, sia incompatibile con il citato regolamento del Consiglio n . 857/84, il cui art . 3 prevede proprio la possibilità per gli Stati membri di prendere in considerazione, ai fini del calcolo dei quantitativi di riferimento individuali, la situazione dei produttori che hanno sottoscritto un piano di sviluppo ai sensi della citata direttiva 72/159 .
5 In base a quanto sopra, il College van Beroep voor het Bedrijfsleven ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali :
"1 ) Se l' art . 3, n . 1, del regolamento ( CEE ) del Consiglio n . 857/84 vada inteso ed interpretato nel senso che tale disposizione si limita ad instaurare, per gli Stati membri, la facoltà di tener conto, all' atto della determinazione dei quantitativi di riferimento individuali, della situazione di produttori che, nell' ambito della direttiva 72/159/CEE, hanno presentato un piano di sviluppo della produzione lattiero-casearia anteriormente al 1° marzo 1984, dato che ciascuno Stato membro interessato è completamente libero di valutare se, e in caso affermativo in quale misura, farà uso di tale facoltà .
2 ) In caso di soluzione negativa alla prima questione e nel caso in cui si debba partire dal principio che gli Stati membri sono comunque obbligati a tener conto della situazione dei produttori di cui alla questione 1 all' atto della determinazione dei quantitativi di riferimento individuali, se la portata e la natura di tale obbligo, che derivano da un' esatta applicazione di tale disposizione, possano essere precisati .
3 ) Se l' art . 3, n . 1, del regolamento diverse volte menzionato, così come sarà stato interpretato dalla Corte nella soluzione che essa darà alle questioni 1 e 2, consenta ad uno Stato membro di adottare, per produttori che hanno contratto obblighi d' investimento, una disciplina del tipo descritto nella motivazione della presente ordinanza di rinvio, anche se le restrizioni e condizioni contenute in tale disciplina hanno come conseguenza che nessun quantitativo specifico di riferimento viene attribuito ad un certo numero dei produttori considerati nella questione 1 o quantomeno viene loro attribuito un quantitativo specifico di riferimento inferiore - nella fattispecie notevolmente inferiore - al quantitativo indicato nel piano ".
6 Per una più ampia illustrazione dei fatti relativi alla causa principale, della normativa comunitaria e nazionale controversa, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
Sulla prima e seconda questione
7 Tenuto conto degli elementi relativi alla causa principale, la prima e la seconda questione, che vanno esaminate insieme, debbono essere intese come dirette a sapere se l' art . 3, n . 1, primo comma, secondo trattino, del regolamento n . 857/84 imponga agli Stati membri l' obbligo di attribuire quantitativi specifici di riferimento ai produttori considerati in detta disposizione, oppure se conferisca in proposito agli Stati membri un certo margine di valutazione discrezionale e, in quest' ultima ipotesi, quali siano i limiti di questo potere discrezionale .
8 Occorre ricordare, a titolo preliminare, che con il citato regolamento 31 marzo 1984, n . 856, il Consiglio ha istituito un prelievo supplementare, riscosso sui quantitativi di latte consegnati che superano un quantitativo di riferimento definito per ciascun Stato membro; esso è dovuto o dai produttori di latte ( formula A ), o dagli acquirenti di latte o di altri prodotti lattiero-caseari i quali lo trasferiscono sui produttori che hanno aumentato le loro consegne, proporzionalmente al loro contributo al superamento del quantitativo di riferimento dell' acquirente ( formula B ).
9 Le modalità di calcolo del quantitativo di riferimento sono state fissate dal citato regolamento del Consiglio n . 857/84, in virtù del cui art . 2, n . 1, il quantitativo di riferimento è pari al quantitativo di latte o di equivalente latte consegnato o acquistato durante l' anno civile 1981, aumentato dell' 1 %. Gli Stati membri possono tuttavia prevedere, secondo il n . 2 dello stesso articolo, che sul loro territorio il quantitativo di riferimento di cui al n . 1 sia pari al quantitativo di latte o di equivalente latte consegnato o acquistato nell' anno civile 1982 o 1983, con applicazione di una percentuale fissata in modo da non superare il quantitativo garantito per lo Stato membro interessato .
10 Gli artt . 3, 4 e 4 bis del medesimo regolamento contemplano deroghe a dette norme per tener conto di alcune situazioni particolari . Si deve rilevare che a norma dell' art . 3, n . 1, del regolamento n . 857/84 :
"Ai fini della determinazione dei quantitativi di riferimento di cui all' art . 2 e nel quadro dell' applicazione delle formule A e B, sono prese in considerazione alcune situazioni particolari alle seguenti condizioni :
1 ) i produttori che hanno sottoscritto un piano di sviluppo della produzione lattiera ai sensi della direttiva 72/159/CEE, depositato anteriormente al 1° marzo 1984, possono ottenere, secondo la decisione dello Stato membro,
- se il piano è in corso di esecuzione, un quantitativo specifico di riferimento che tenga conto dei quantitativi di latte e di prodotti lattiero-caseari previsti dal piano di sviluppo;
- se il piano è stato eseguito dopo il 1° gennaio 1981, un quantitativo specifico di riferimento che tenga conto dei quantitativi di latte e di prodotti lattiero-caseari consegnati durante l' anno in cui è stato ultimato il piano .
Qualora lo Stato membro disponga di sufficienti informazioni, possono inoltre essere presi in considerazione gli investimenti effettuati senza piano di sviluppo ".
11 La citata disposizione è già stata oggetto d' interpretazione nella sentenza 11 luglio 1989, Cornée ( cause riunite da 196/88 a 198/88, Racc . pag . 2309 ). In detta sentenza la Corte ha interpretato il primo trattino dell' art . 3, n . 1, primo comma, del regolamento n . 857/84, che contempla il caso in cui il piano di sviluppo è ancora in corso di esecuzione, nel senso che esso attribuisce agli Stati membri un potere discrezionale per predisporre o meno l' assegnazione di quantitativi specifici di riferimento ai produttori contemplati da questa disposizione e per fissare eventualmente l' entità di queste assegnazioni ( punto 13 della motivazione ).
12 Si deve riconoscere che gli Stati membri dispongono di un potere discrezionale identico per quanto riguarda l' ipotesi, contemplata nel secondo trattino della medesima disposizione e corrispondente alla fattispecie nella causa principale, di un piano di sviluppo eseguito dopo il 1° gennaio 1981 .
13 Si deve tuttavia precisare che, quando uno Stato membro scelga di fare uso della facoltà di attribuire quantitativi specifici di riferimento a questo titolo, il margine di valutazione di cui dispone per fissare il livello dei quantitativi individuali è limitato da esigenze derivanti allo stesso tempo dalla lettera della disposizione considerata, dall' obiettivo che essa persegue e dal principio di non discriminazione .
14 A questo riguardo, si deve ricordare, in primo luogo, che in base al secondo trattino della citata disposizione, lo Stato membro deve "tener conto" dei quantitativi di latte e di prodotti lattiero-caseari consegnati dai produttori durante l' anno in cui è stato ultimato il piano di sviluppo, cioè che i quantitativi specifici di riferimento che esso attribuisce debbono essere in relazione con dette consegne . Come precisato dalla Corte nella sentenza 11 luglio 1989, Cornée ( già citata ), al punto 16 della motivazione, l' esigenza di "tener conto" non implica che si debba rispettare un rapporto di stretta proporzionalità tra i quantitativi consegnati e i quantitativi di riferimento da attribuire sicché gli Stati membri hanno dunque agio, pur assumendo come criterio principale il livello di dette consegne, di prendere in considerazione anche altri criteri obiettivi .
15 Si deve in secondo luogo ricordare che, come altresì rilevato dalla Corte nella citata sentenza Cornée ( punto 12 della motivazione ), l' obiettivo dell' art . 3, n . 1, primo trattino, del regolamento n . 857/84 è quello di consentire ai produttori, che hanno sottoscritto un piano di sviluppo della produzione lattiera approvato secondo quanto stabilito dalla direttiva 72/159, di godere del frutto degli investimenti che hanno effettuato nell' esecuzione di detto piano . Ne consegue che quando, come nella fattispecie di cui alla causa principale, i quantitativi di latte e di prodotti lattiero-caseari, che i produttori interessati hanno consegnato nel corso dell' anno in cui il piano di sviluppo è stato ultimato, non sono rappresentativi della capacità produttiva acquisita a seguito degli investimenti effettuati, gli Stati membri, incaricati dell' attuazione della normativa comunitaria, sono tenuti a controllare che i quantitativi specifici di riferimento che essi attribuiscono siano in rapporto con questa nuova capacità di produzione .
16 In tale ipotesi, appare giustificato calcolare i quantitativi specifici di riferimento in funzione non già del livello delle consegne effettivamente raggiunto nel corso dell' anno durante il quale il piano è stato ultimato, ma piuttosto della capacità produttiva dell' azienda dopo l' ultimazione del piano, per esempio, proiettando sull' insieme dell' anno civile considerato il livello delle consegne effettuate a piano ultimato . Si deve tuttavia aggiungere che in nessun caso la realizzazione di un piano di sviluppo della produzione lattiera conferisce al suo titolare il diritto di ottenere quantitativi di riferimento corrispondenti alla capacità di produzione acquisita in esecuzione di detto piano, senza l' applicazione di eventuali riduzioni, sempre che queste siano stabilite in funzione di criteri obiettivi nel rispetto della finalità della pertinente normativa comunitaria .
17 Si deve infine rammentare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, ricordata da ultimo nella citata sentenza 11 luglio 1989, Cornée ( punto 14 della motivazione ), gli Stati membri hanno l' obbligo di osservare, al momento della messa in atto di un' organizzazione comune di mercati agricoli, il divieto di discriminazione tra produttori della Comunità, posto dall' art . 40, n . 3, del Trattato . Ne consegue che, quando uno Stato membro procede all' attribuzione di quantitativi specifici di riferimento ai sensi della normativa comunitaria considerata, le attribuzioni effettuate debbono essere ripartite in modo tale da non dare luogo a discriminazioni tra produttori della Comunità .
18 Da quanto precede emerge che la prima e la seconda questione devono essere risolte dichiarando che l' art . 3, n . 1, primo comma, secondo trattino, del regolamento del Consiglio 31 marzo 1984, n . 857, deve essere interpretato nel senso che conferisce agli Stati membri il potere discrezionale di prevedere l' attribuzione di quantitativi specifici di riferimento ai produttori contemplati da detta disposizione . Tuttavia, qualora uno Stato membro decida di prendere in considerazione le situazioni di taluni produttori, ai quali si riferisce la predetta norma, esso deve tenere conto :
- del livello dei quantitativi di latte e di prodotti lattieri-caseari che i produttori interessati hanno consegnato durante l' anno in cui il piano di sviluppo è stato ultimato, fermo restando che, qualora detti quantitativi non siano rappresentativi della capacità di produzione acquisita a piano ultimato, gli Stati membri debbono aver cura che detti quantitativi siano in rapporto con la capacità di produzione che ne deriva, e
- del principio di non discriminazione tra i produttori interessati .
Sulla terza questione
19 Con la terza questione, il giudice nazionale cerca di ottenere dei criteri che gli consentono di valutare la compatibilità con l' art . 3, n . 1, primo comma, del regolamento n . 857/84, della normativa olandese emanata in attuazione di detta disposizione .
20 Come risulta dagli atti la normativa olandese considerata, nel caso di specie l' art . 11 del decreto del ministero dell' Agricoltura e della Pesca 18 aprile 1984 e successive modifiche, prevede in sostanza che un quantitativo specifico può essere attribuito indistintamente ai produttori che hanno assunto obblighi di investimento nel contesto di un piano di sviluppo e a quelli che hanno assunto siffatti obblighi senza aver sottoscritto un tale piano . In entrambi i casi, il quantitativo specifico è calcolato in supplemento alle consegne di latte effettuate durante l' anno civile che precede la sottoscrizione degli obblighi di investimento, di modo che in linea di principio un quantitativo forfettario di 5 500 kg di latte è attribuito per ciascuna posta di nuova costruzione . Ai fini di questo calcolo, il numero delle poste effettivamente costruite è ridotto del 20%, a meno che non si tratti di produttori che iniziano la produzione lattiera e per i quali la riduzione applicata è del 10 %. Al quantitativo che ne risulta si applica il coefficiente riduttivo 1/2 o, se del caso, 2/3, secondo il momento in cui le nuove poste sono state messe in funzione .
21 Ciò considerato, la questione pregiudiziale deve essere intesa come diretta in sostanza a sapere se l' art . 3, n . 1, primo comma, del regolamento n . 857/84 osta a una normativa nazionale di attuazione articolata in modo tale :
- che dei produttori, abbiano essi assunto obblighi di investimenti nel contesto o no di un piano di sviluppo, possono ottenere un quantitativo specifico di riferimento;
- che detto quantitativo è calcolato sulla base di un quantitativo forfettario attribuito per ciascuna posta di nuova costruzione;
- che ai fini di questo calcolo, il numero delle poste effettivamente costruite è colpito da una riduzione del 10 o del 20% a seconda che si tratti o no di produttori che inizino la produzione lattiera;
e
- che il quantitativo che risulta dall' applicazione dei criteri di calcolo sopra considerati è colpito da una riduzione di un terzo o della metà a seconda del momento in cui i nuovi posti sono entrati in esercizio .
22 Si deve rilevare, in primo luogo, che l' art . 3, n . 1, secondo comma, del regolamento n . 857/84 enuncia espressamente la possibilità, per gli Stati membri, di prendere in considerazione gli investimenti effettuati senza piano di sviluppo, qualora lo Stato membro interessato disponga di sufficienti informazioni in merito .
23 Questa disposizione non osta pertanto ad una normativa nazionale che, ai fini dell' attribuzione di un quantitativo specifico di riferimento, assimila i produttori che hanno effettuato degli investimenti senza piano di sviluppo a quelli che hanno effettuato investimenti nel contesto di un tale piano, sempre che sia garantito che la concessione di un quantitativo specifico di riferimento alla prima categoria di produttori è fondata su sufficienti elementi di valutazione .
24 Si deve in secondo luogo ammettere che, il numero di poste può essere considerato come rappresentativo della capacità di produzione di una data azienda . Non si può pertanto vietare agli Stati membri di collegare, per semplificare l' amministrazione, il volume dei quantitativi specifici attribuiti al numero di dette poste, senza tener conto della produzione effettivamente realizzata, purché tuttavia il quantitativo forfettario per posta sia determinato in funzione di criteri obiettivi, come, per esempio, la produzione nazionale media per posta .
25 Si deve, in terzo luogo, ricordare che, nel corso del procedimento dinanzi alla Corte, il governo dei Paesi Bassi ha esposto che le riduzioni del 10 e del 20%, che riguardano i produttori che iniziano la produzione lattiera e, rispettivamente, gli altri, sono state previste in considerazione della necessità di congelare la produzione al livello raggiunto nel 1983 tenendo conto del volume limitato della riserva nazionale definita nell' ambito della quota nazionale globale .
26 Non si può ritenere che una simile normativa ecceda i limiti del potere discrezionale di cui gli Stati membri dispongono in materia . Infatti, come è stato osservato durante l' esame della prima e della seconda questione, questi dispongono di un potere discrezionale non solo per prevedere o no delle assegnazioni ai sensi dell' art . 3, n . 1, primo comma, del regolamento n . 857/84, ma anche per fissare il volume di dette assegnazioni nell' ambito del loro quantitativo globale garantito .
27 Quanto infine al fatto che si tratti di una normativa nazionale in forza della quale il quantitativo risultante dall' applicazione dei criteri di calcoli sopra descritti è colpito da una riduzione di un terzo o della metà, a seconda del momento in cui le nuove poste sono state messe in esercizio, il governo dei Paesi Bassi ha precisato dinanzi alla Corte che tali riduzioni erano state previste dalla normativa olandese in funzione della sempre maggiore prevedibilità dell' istituzione del prelievo supplementare e tenendo conto del limitato volume disponibile per l' attribuzione di quantitativi specifici di riferimento .
28 A questo riguardo, si deve costatare che una normativa nazionale, come quella qui sopra descritta, la quale contempla riduzioni che variano in funzione del lasso di tempo trascorso tra gli investimenti effettuati, che danno luogo all' attribuzione di un quantitativo specifico di riferimento, e l' entrata in vigore del regime del prelievo supplementare e, pertanto, in funzione del grado di prevedibilità della istituzione di questo regime, deve essere considerata compatibile con il principio di proporzionalità che esige che lo scopo perseguito, nel caso di specie, il controllo dell' aumento della produzione lattiera in un mercato caratterizzato da importanti eccedenze strutturali, sia perseguito nel modo meno rigido .
29 Questa valutazione non è modificata dalla circostanza che una siffatta normativa nazionale può far sì che a un certo numero di produttori che hanno effettuato degli investimenti non venga attribuito alcun quantitativo specifico di riferimento o, quanto meno, venga attribuito un quantitativo specifico di riferimento considerevolmente inferiore alla capacità di produzione acquisita a seguito degli investimenti effettuati . Infatti, la realizzazione di investimenti, anche nell' ambito di un piano di sviluppo, non consente all' operatore interessato di invocare alcun legittimo affidamento inerente alla realizzazione di detti investimenti per poter domandare un quantitativo specifico di riferimento attribuito proprio in ragione di detti investimenti ( v . sentenza 11 luglio 1989, Cornée, già citata, punto 27 della motivazione ).
30 Dalle considerazioni di cui sopra emerge che la terza questione va risolta nel senso che l' art . 3, n . 1, primo comma, del regolamento del Consiglio 31 marzo 1984, n . 857, non osta ad una normativa nazionale, adottata in attuazione di detto regolamento ed articolata in modo tale :
- che dei produttori, che abbiano assunto obblighi di investimento nel contesto o no di un piano di investimento, possono ottenere un quantitativo specifico di riferimento;
- che questo quantitativo è calcolato sulla base di un quantitativo forfettario attribuito per ciascuna posta di nuova costruzione;
- che ai fini di questo calcolo il numero delle poste effettivamente costruite è colpito da una riduzione del 10 o del 20% a seconda che si tratti o no di produttori che abbiano iniziato la produzione lattiera;
e
- che il quantitativo risultante dall' applicazione dei criteri di calcolo sopra menzionati è colpito da una riduzione di un terzo o della metà a seconda del momento in cui le nuove poste sono state messe in esercizio .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
31 Le spese sostenute dal governo olandese, dal governo francese e dalla Commissione delle Comunità europee che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti della causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, a cui spetta quindi statuire sulle spese .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE ( Terza Sezione ),
pronunciandosi sulle questioni sottopostole dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven dell' Aia, con ordinanza 21 dicembre 1988, dichiara :
1 ) L' art . 3, n . 1, primo comma, secondo trattino, del regolamento ( CEE ) del Consiglio 31 marzo 1984, n . 857, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art . 5 quater del regolamento ( CEE ) n . 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, deve essere interpretato nel senso che conferisce agli Stati membri il potere discrezionale di prevedere l' attribuzione di quantitativi specifici di riferimento ai produttori contemplati da questa disposizione . Tuttavia, quando uno Stato membro decida di prendere in considerazione le situazioni di taluni produttori, ai quali si riferisce la predetta norma, esso deve tener conto :
- del livello dei quantitativi di latte e di prodotti lattiero-caseari che i produttori interessati hanno consegnato durante l' anno in cui il loro piano di sviluppo è stato ultimato, fermo restando che, qualora questi quantitativi non siano rappresentativi della capacità di produzione acquisita a piano ultimato, gli Stati membri devono aver cura che detti quantitativi siano in rapporto con la capacità di produzione che ne risulta; e
- del principio di non discriminazione tra i produttori interessati .
2 ) L' art . 3, n . 1, primo comma, del regolamento ( CEE ) del Consiglio 31 marzo 1984, n . 857, non osta ad una normativa nazionale, adottata in esecuzione di questo regolamento ed articolata in modo tale :
- che dei produttori, che abbiano assunto degli obblighi di investimento nel contesto o no di un piano di sviluppo, possono ottenere un quantitativo specifico di riferimento;
- che detto quantitativo è calcolato sulla base di un quantitativo forfettario attribuito per ciascuna posta di nuova costruzione;
- che ai fini di questo calcolo, il numero delle poste effettivamente costruite è colpito da una riduzione del 10 o del 20% a seconda che si tratti o no di produttori che inizino la produzione lattiera; e
- che il quantitativo che risulta dall' applicazione dei criteri di calcolo sopra menzionati è colpito da una riduzione di un terzo o della metà, a seconda del momento in cui le nuove poste sono state messe in esercizio .
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