Massima
Parti
Dispositivo
Parole chiave
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Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Cereali - Restituzioni alla produzione - Esclusione dei prodotti destinati alla fabbricazione di isoglucosio - Portata e limiti - Discriminazione fra produttori o consumatori - Distinzione fra il settore alimentare ed il settore chimico - Concessione in caso di utilizzazione dell' isoglucosio per la fabbricazione di sorbitolo
( Trattato CEE, art . 40, n . 3, 2° comma; regolamento del Consiglio n . 2742/75 come modificato dal regolamento n . 1665/77, art . 5 bis )
Massima
Come già affermato dalla Corte ( vedasi sentenze 25 ottobre 1978, Koninklijke Scholten-Honig, causa 125/77, e Royal Scholten-Honig, cause 103/77 e 145/77, Racc . pagg . 1991 e 2037 ), i produttori di zucchero nel settore alimentare non devono essere discriminati rispetto ai produttori di isoglucosio, con i quali sono in rapporto di concorrenza, concedendo a questi ultimi benefici che non trovano equivalente per i primi . E' alla luce di tale "ratio" che deve essere interpretato l' art . 5 bis, n . 1, del regolamento n . 2742/75, relativo alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso, che esclude i prodotti destinati alla fabbricazione di isoglucosio dal beneficio delle restituzioni .
Orbene, nel settore chimico la situazione è differente . L' isoglucosio viene, infatti, a trovarsi in concorrenza, per la fabbricazione del sorbitolo, o con lo zucchero, sotto forma di zucchero invertito, o con il glucosio, sostanze che, per tale utilizzazione, beneficiano entrambe delle restituzioni alla produzione, ragion per cui sarebbero i produttori di sorbitolo che utilizzano l' isoglucosio ad essere vittima di una discriminazione vietata dall' art . 40, n . 3, 2° comma, del Trattato, se per il prodotto intermedio da essi realizzato fosse esclusa qualsiasi restituzione . Per tale motivo il citato art . 5 bis deve essere interpretato nel senso che esso non vieta le restituzioni alla produzione per i prodotti destinati alla fabbricazione di isoglucosio in quanto prodotto intermedio, non destinato al mercato, utilizzato nella fabbricazione di sorbitolo .
Parti
Nel procedimento C-18/89,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del Trattato CEE, dal Bundesfinanzhof, nella causa dinanzi ad esso pendente fra
Maizena GmbH,
e
Hauptzollamt Krefeld,
domanda vertente sull' interpretazione e, in subordine, sulla validità dell' art . 5 bis del regolamento ( CEE ) del Consiglio 29 ottobre 1975, n . 2742, relativo alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso ( GU L 281, pag . 57 ), nel testo di cui al regolamento ( CEE ) del Consiglio 20 luglio 1977, n . 1665, che modifica il regolamento ( CEE ) n . 2742/75 ( GU L 186, pag . 15 )
LA CORTE ( Sesta Sezione ),
composta dai signori C.N . Kakouris, presidente di sezione, F.A . Schockweiler, G.F . Mancini, T.F . O' Higgins e M . Díez de Velasco, giudici,
( motivazione non riprodotta )
pronunciandosi sulle questioni sottoposte dal Bundesfinanzhof con ordinanza 14 dicembre 1988, dichiara e statuisce :
Dispositivo
L' art . 5 bis, n . 1, del regolamento ( CEE ) del Consiglio 29 ottobre 1975, n . 2742, relativo alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso, nel testo di cui al regolamento ( CEE ) del Consiglio 20 luglio 1977, n . 1665, che modifica il regolamento ( CEE ) n . 2742/75, dev' essere interpretato nel senso che esso non vieta le restituzioni alla produzione per i prodotti destinati alla fabbricazione di isoglucosio in quanto prodotto intermedio, non destinato al mercato, utilizzato nella fabbricazione di sorbitolo .
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