Massima
Parti
Dispositivo
Parole chiave
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Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento - Giustificazione - Inammissibilità
( Trattato CEE, art . 169 )
Massima
Secondo la costante giurisprudenza della Corte, uno Stato membro non può far valere disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento interno per giustificare l' inosservanza degli obblighi e dei termini prescritti dalle direttive comunitarie .
Parti
Nella causa C-31/89
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig . Daniel Calleja, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Regno di Spagna, rappresentato dal sig . Javier Conde de Saro, direttore generale del coordinamento giuridico istituzionale comunitario, e dal sig . Rafael García-Valdecasas y Fernández, avvocato dello Stato, capo del servizio giuridico dello Stato per le relazioni con la Corte di giustizia, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata di Spagna, 4-6, boulevard Emmanuel-Servais,
convenuto,
avente ad oggetto il ricorso inteso a far dichiarare che il Regno di Spagna, non concedendo la franchigia dell' imposta sul valore aggiunto all' importazione definitiva, da parte di privati, di automobili per uso privato, di rimorchi, di motocicli, d' imbarcazioni da diporto e di aerei da turismo provenienti da uno Stato membro, contrariamente a quanto prescritto dalla direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/183/CEE, relativa alle franchigie fiscali applicabili alle importazioni definitive di beni personali di privati provenienti da uno Stato membro ( GU L 105, pag . 64 ), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma del Trattato CEE,
LA CORTE
composta dai signori O . Due, presidente, C.N . Kakouris e M . Zuleeg, presidenti di sezione, R . Joliet, J.C . Moitinho de Almeida, G.C . Rodríguez Iglesias e M . Díez de Velasco, giudici,
( motivazione non riprodotta )
dichiara e statuisce :
Dispositivo
1)Non concedendo la franchigia dell' imposta sul valore aggiunto all' importazione definitiva, da parte di privati, di automobili per uso privato, di rimorchi, di motocicli, d' imbarcazioni da diporto e di aerei da turismo provenienti da un altro Stato membro, contrariamente a quanto prescritto dalla direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/183/CEE, relativa alle franchigie fiscali applicabili alle importazioni definitive di beni personali di privati provenienti da uno Stato membro, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato CEE .
2)Il Regno di Spagna è condannato alle spese .
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