Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Tariffa doganale comune - Voci doganali - Apparecchio per la trasposizione su microfilm o microscheda di dati informatizzati provenienti principalmente da un elaboratore centrale - Classificazione nella sottovoce 84.53 B
Massima
Un apparecchio la cui funzione è la trasposizione in caratteri leggibili su microfilm o microscheda di dati informatizzati decodificati provenienti principalmente da un elaboratore centrale rappresenta una delle unità di una macchina automatica per il trattamento dell' informazione e, vista la nota 3 B al capitolo 84 della Tariffa doganale comune, dev' essere classificato nella sottovoce 84.53 B della Tariffa stessa .
Parti
Nel procedimento C-43/89,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del Trattato CEE, dalla Tariefcommissie nella causa dinanzi ad essa pendente tra
Gerlach & Co . BV
e
Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen,
domanda concernente l' interpretazione di talune disposizioni della Tariffa doganale comune nonché del regolamento ( CEE ) della Commissione 25 febbraio 1981, n . 551, relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 90.07 A della Tariffa doganale comune ( GU L 56, pag . 20 ), ai fini della classificazione doganale di un apparecchio denominato "COM-Recorder Aris II",
LA CORTE ( Quarta Sezione ),
composta dai signori C.N . Kakouris, presidente di sezione, M . Díez de Velasco e P.J.G . Kapteyn, giudici,
avvocato generale : W . Van Gerven
cancelliere : J.A . Pompe, vicecancelliere
considerate le osservazioni scritte presentate :
- per la Gerlach & Co . BV, dal sig . N.P.J . Ooyevaar, consulente legale,
- per la Commissione, dal sig . René Barents, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della Gerlach & Co . BV e della Commissione all' udienza del 2 maggio 1990,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale all' udienza del 6 giugno 1990,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con decisione del 12 dicembre 1988, giunta alla Corte il 20 febbraio 1989, la Tariefcommissie ha proposto, a norma dell' art . 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale concernente l' interpretazione di talune disposizioni della Tariffa doganale comune ( in prosieguo : "TDC "), nella versione del regolamento ( CEE ) del Consiglio 27 novembre 1984, n . 3400 ( GU L 320, pag . 1 ), nonché del regolamento ( CEE ) della Commissione 25 febbraio 1981, n . 551, relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 90.07 A della TDC ( GU L 56, pag . 20 ).
2 Detta questione è sorta nell' ambito di una lite tra l' impresa olandese Gerlach & Co . BV ( in prosieguo : la "Gerlach ") e l' Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen ( ispettore dei dazi all' importazione e delle accise, in prosieguo : "ispettore ") vertente sulla classificazione doganale di un apparecchio denominato "COM-Recorder Aris II", originario degli Stati Uniti, che l' impresa di cui trattasi importava nei Paesi Bassi nel 1983 .
3 La Gerlach aveva sostenuto che l' apparecchio in esame doveva essere classificato, in via principale, nella sottovoce 84.53 B della TDC ( macchine automatiche per l' elaborazione dell' informazione ) e, in subordine, nella sottovoce 84.54 B ( altre macchine ed apparecchi per ufficio ), mentre l' ispettore, ritenendosi vincolato dal menzionato regolamento della Commissione n . 551, lo classificava nella sottovoce 90.07 A della TDC ( apparecchi fotografici ).
4 La Gerlach impugnava la decisione dinanzi alla Tariefcommissie che ha sospeso il giudizio e ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale :
"In quale voce ( sottovoce ) della Tariffa doganale comune dev' essere classificato il COM-Recorder descritto nella parte in fatto ".
5 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della controversia principale, delle disposizioni comunitarie in esame e delle osservazioni presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
6 Con la questione proposta il giudice nazionale intende in sostanza sapere se un apparecchio come il COM-Recorder Aris II, la cui funzione è la trasposizione in caratteri leggibili su microfilm o microscheda di dati informatizzati decodificati provenienti per lo più da un elaboratore centrale, rientri nell' ambito di applicazione del regolamento della Commissione n . 551/81 e vada quindi classificato nella sottovoce 90.07 A della TDC, ovvero se vada classificato nella sottovoce 84.53 B .
7 Secondo la descrizione contenuta nella decisione di rinvio, l' apparecchio di cui trattasi consta delle seguenti parti : un' unità di controllo, un microelaboratore, un modem acustico, due unità a dischetti, un quadro di controllo, un portafilm, un apparecchio fotografico, una lente, un dispositivo per diapositive, un sistema laser ottico, un' unità di sviluppo ed una tastiera/stampante . La sua designazione completa è la seguente :
"Aris II Recorder 220 V, 50 Hz
Controller
plus 42 X lens/Software/KSR/Cables
1600/6250 ( STC ) Tape Drive-Standalone ".
8 Dal fascicolo risulta che la funzione dell' apparecchio in esame è la trasposizione in forma leggibile su microfilm o microscheda di dati informatizzati decodificati . L' apparecchio consta di un dispositivo, che si può paragonare ad una stampante laser, il quale trascrive in caratteri leggibili dati provenienti da un elaboratore centrale, nonché di un dispositivo, la parte microfilm, in cui i caratteri creati dal laser sono impressi su pellicola mediante un apparecchio fotografico . La pellicola viene quindi sviluppata e riprodotta su microschede . Il valore del sistema ottico dell' apparecchio è insignificante rispetto al suo valore complessivo .
9 L' apparecchio di cui trattasi è stato ideato specificamente per essere direttamente collegato ad un elaboratore e ricevere dei dati . Esso può altresì ricevere, al di fuori dell' unità centrale di trasformazione, dati provenienti da nastri magnetici restando però collegato all' elaboratore centrale poiché non funziona autonomamente .
10 Dal fascicolo risulta altresì che l' apparecchio è stato diversamente classificato nei vari Stati membri . Le autorità doganali inglesi e tedesche lo classificano nella sottovoce 84.53 B della TDC, mentre le autorità francesi, belghe ed olandesi, ritenendolo analogo all' apparecchio descritto nel citato regolamento n . 551/81, sostengono che va classificato nella sottovoce 90.07 A della TDC, così formulata :
"Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, compresi le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e tubi a scarica della voce n . 85.20 :
A . Apparecchi fotografici
(...)".
Sul regolamento n . 551/81
11 Occorre rilevare che il regolamento n . 551/81, a prescindere da altre osservazioni che potrebbero eventualmente formularsi a proposito di esso, riguarda comunque unicamente apparecchi il cui carattere essenziale, ai sensi della regola generale 3 b ) per l' interpretazione della nomenclatura della TDC, è rappresentato dal dispositivo fotografico . Orbene, dalla decisione di rinvio e dal fascicolo di causa risulta che la questione pregiudiziale sottoposta alla Corte riguarda apparecchi, come il COM-Recorder Aris II, il cui carattere essenziale non è rappresentato dal dispositivo fotografico . Pertanto, il regolamento della Commissione n . 551/81 non determina la classificazione doganale di apparecchi come quello di cui trattasi nella causa principale .
Sulla sottovoce 84.53 B della TDC
12 Dalla decisione di rinvio risulta che il giudice a quo propende per la classificazione di tali apparecchi nella sottovoce tariffaria 84.53 B . Dello stesso parere sono la Gerlach e la Commissione .
13 La voce doganale 84.53 è così formulata :
"Macchine automatiche per l' elaborazione dell' informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l' inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l' elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove :
A . Macchine automatiche per l' elaborazione dell' informazione e loro unità, destinate ad aeromobili civili
B . altri ".
14 La nota 3 B ) al capitolo 84 della TDC precisa che :
"Le macchine automatiche per l' elaborazione dell' informazione possono presentarsi in forma di sistemi che comprendono un numero variabile di unità distinte, ciascuna situata nel proprio involucro . Deve essere considerata come facente parte di un sistema completo ogni unità che risponde simultaneamente ai requisiti seguenti :
a ) essere collegabile all' unità centrale di elaborazione (...)
b ) essere stata appositamente costruita come parte di un tale sistema (...)
Anche se presentate isolatamente, le unità della specie di cui trattasi sono da classificare nella voce n . 84.53 ".
15 Peraltro, la nota esplicativa sulla nomenclatura del Consiglio per la cooperazione doganale per la voce 84.53 della TDC è così formulata :
"Le macchine numeriche per il trattamento dell' informazione sono composte, il più delle volte, di parecchie unità distinte interconnesse . Esse formano, allora, un sistema .
Un sistema numerico completo per il trattamento dell' informazione comporta almeno :
1 ) un' unità centrale di trattamento (...)
2 ) un' unità di entrata (...)
3 ) un' unità di uscita che trasforma i segnali forniti dalla macchine in una forma accessibile ( testi stampati, grafici, manifesti, ecc .) o in dati cifrati per altre utilizzazioni ( trattamento, comando, ecc .)".
16 Occorre rilevare che un apparecchio come quello descritto nella decisione di rinvio rappresenta un' unità di uscita, ai sensi della nota di cui sopra, e fa parte del sistema completo formato da una macchina automatica per il trattamento dell' informazione . Infatti, un apparecchio del genere è collegabile all' unità centrale di trattamento ed è appositamente costruito come parte del sistema . Anche se si presenta isolatamente, esso rientra quindi nella voce doganale 84.53, in considerazione della citata nota 3 B ).
17 Alla luce delle considerazioni svolte, la questione proposta dal giudice nazionale dev' essere risolta dichiarando che la Tariffa doganale comune va interpretata nel senso che un apparecchio come il COM-Recorder Aris II, la cui funzione è la trasposizione in carattere leggibili su microfilm o microscheda di dati informatizzati decodificati provenienti principalmente da un elaboratore centrale, rappresenta una delle unità di una macchina automatica per il trattamento dell' informazione e dev' essere classificato nella sottovoce 84.53 B della Tariffa doganale comune .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
18 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE ( Quarta Sezione ),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla Tariefcommissie con decisione 12 dicembre 1988, dichiara :
La Tariffa doganale comune va interpretata nel senso che un apparecchio come il COM-Recorder Aris II, la cui funzione è la trasposizione in caratteri leggibili su microfilm o microscheda di dati informatizzati decodificati provenienti principalmente da un elaboratore centrale, rappresenta una delle unità di una macchina automatica per il trattamento dell' informazione e dev' essere classificato nella sottovoce 84.53 B della Tariffa doganale comune .
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