Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1 . Risorse proprie delle Comunità europee - Recupero dei dazi all' importazione o all' esportazione - Importo dei dazi non riscossi pari o superiore a 2 000 ECU - Autorità nazionali che intendano procedere al recupero - Obbligo di rivolgersi alla Commissione - Insussistenza
(( Regolamento ( CEE ) del Consiglio n . 1697/79, art . 5, n . 2; regolamento ( CEE ) della Commissione n . 1573/80, art . 4 ))
2 . Risorse proprie delle Comunità europee - Recupero dei dazi all' importazione o all' esportazione - Errore dell' amministrazione che non ha potuto "ragionevolmente essere scoperto dal debitore" - Criteri di valutazione
( Regolamento del Consiglio n . 1697/79, art . 5, n . 2 )
Massima
1.L' art . 4 del regolamento n . 1573/80, che stabilisce le condizioni d' applicazione dell' art . 5, n . 2, del regolamento n . 1697/79, relativo al recupero a posteriori dei dazi all' importazione o all' esportazione, dev' essere interpretato nel senso che, anche quando l' importo dei dazi non riscossi è pari o superiore a 2 000 ECU, le autorità nazionali non sono tenute a presentare alla Commissione una domanda di decisione sulla possibilità di non procedere al recupero se ritengono che non sono soddisfatte le condizioni di cui al predetto art . 5, n . 2 .
2 . Per valutare se vi sia stato un "errore delle competenti autorità medesime che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore", ai sensi dell' art . 5, n . 2, del regolamento n . 1697/79, relativo al recupero a posteriori dei dazi all' importazione o all' esportazione, si deve tener conto, in particolare, della natura dell' errore, dell' esperienza professionale dell' operatore interessato e della diligenza che questi ha dimostrato . Spetta al giudice nazionale valutare se, in base a questa interpretazione, l' errore che ha determinato la mancata riscossione dei dazi doganali fosse o no rilevabile dal debitore .
Parti
Nel procedimento C-64/89,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del Trattato CEE, dal Bundesfinanzhof nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Hauptzollamt Giessen
e
Deutsche Fernsprecher GmbH, Marburg,
domanda vertente sull' interpretazione dell' art . 5, n . 2, del regolamento ( CEE ) del Consiglio 24 luglio 1979, n . 1697, relativo al recupero a posteriori dei dazi all' importazione o dei dazi all' esportazione ( GU L 197, pag . 1 ), e dell' art . 4 del regolamento ( CEE ) della Commissione 20 giugno 1980, n . 1573, che stabilisce le disposizioni d' applicazione dell' art . 5, n . 2, del regolamento n . 1697/79 ( GU L 161, pag . 1 ),
LA CORTE ( Quinta Sezione )
composta dai signori M . Zuleeg, presidente di sezione, f.f . di presidente, R . Joliet, J.C . Moitinho de Almeida, G.C . Rodríguez Iglesias e F . Grévisse, giudici,
avvocato generale : J . Mischo
cancelliere : J.A . Pompe, vicecancelliere
viste le osservazioni presentate :
- per il governo spagnolo, dal sig . Javier Conde de Saro e dalla sig.ra Rosario Silva de Lapuerta, in qualità di agenti,
- per la Commissione, dal sig . Joern Sack, consigliere giuridico, in qualità d' agente, assistito dalla sig.ra Renate Kubicki, funzionario del ministero della Giustizia della Repubblica federale di Germania, messa a disposizione del servizio giuridico della Commissione,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali del governo spagnolo e della Commissione all' udienza dell' 8 febbraio 1990,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza dell' 8 marzo 1990,
ha pronunciato la presente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 24 gennaio 1989, giunta in cancelleria il 3 marzo successivo, il Bundesfinanzhof ha sottoposto a questa Corte, a norma dell' art . 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali riguardanti l' interpretazione dell' art . 4 del regolamento ( CEE ) della Commissione 20 giugno 1980, n . 1573, che stabilisce le disposizioni d' applicazione dell' art . 5, n . 2, del regolamento ( CEE ) del Consiglio n . 1697/79 ( GU L 161, pag . 1; in prosieguo : il "regolamento della Commissione "), nonché dell' art . 5, n . 2, del regolamento del Consiglio 24 luglio 1979, n . 1697, relativo al recupero a posteriori dei dazi all' importazione o dei dazi all' esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l' obbligo di effettuarne il pagamento ( GU L 197, pag . 1; in prosieguo : il "regolamento del Consiglio ").
2 Dette questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia tra la società Deutsche Fernsprecher GmbH ( in prosieguo : la "Deutsche Fernsprecher ") e lo Hauptzollamt Giessen ( ufficio doganale principale di Giessen, in prosieguo : lo "Hauptzollamt "), relativa alla legittimità del recupero di dazi d' importazione su talune parti di impianti telefonici che hanno costituito oggetto di un perfezionamento passivo .
3 Il regime del perfezionamento passivo consente, alle condizioni stabilite dal regolamento ( CEE ) del Consiglio 24 luglio 1986, n . 2473, relativo al regime di perfezionamento passivo e al sistema degli scambi standard ( GU L 212, pag . 1 ), di esportare temporaneamente merci comunitarie fuori del territorio doganale della Comunità onde assoggettarle ad operazioni di perfezionamento e di mettere i prodotti ottenuti mediante le operazioni di perfezionamento ( detti "prodotti compensatori ") in libera pratica nel territorio doganale della Comunità, in esenzione totale o parziale dai dazi d' importazione .
4 Tra il 10 giugno 1981 e il 27 maggio 1982 la Deutsche Fernsprecher faceva mettere in libera pratica, da un ufficio dello Hauptzollamt, parti di impianti telefonici che, nell' ambito di un perfezionamento passivo precedente, erano sostanzialmente state fabbricate in base a merci esportate dalla Comunità senza esenzione né restituzione dei dazi doganali .
5 Nella dichiarazione doganale la Deutsche Fernsprecher indicava tutti gli elementi di cui si doveva tenere conto per la riscossione dei dazi doganali, in particolare il valore materiale degli oggetti temporaneamente esportati . Successivamente le merci venivano però esentate dai dazi doganali, in quanto il valore in dogana dei prodotti assoggettati a perfezionamento era stato calcolato in base all' importo pagato per le operazioni di perfezionamento, senza tener conto del valore materiale delle merci comunitarie provvisoriamente esportate . Dubitando della legittimità di questa esenzione, la Deutsche Fernsprecher chiedeva all' ufficio doganale di riesaminare la sua pratica; esaminata la richiesta, il direttore dell' ufficio doganale confermava la franchigia doganale .
6 Con due avvisi di rettifica del 1° e del 2 luglio 1982, lo Hauptzollamt decideva di procedere al recupero dei dazi doganali, il cui importo totale veniva fissato, dopo un reclamo presentato dalla Deutsche Fernsprecher, in 27 114,70 DM .
7 In seguito, la Deutsche Fernsprecher proponeva ricorso dinanzi al Finanzgericht, che annullava gli avvisi summenzionati motivando che l' art . 5, n . 2, del regolamento del Consiglio ostava a tale recupero . A giudizio del Finanzgericht, la ricorrente non poteva, in particolare, rendersi conto dell' errore dell' ufficio doganale, basato su un' applicazione erronea delle disposizioni relative alla determinazione del valore in dogana delle merci in questione .
8 Adito con un ricorso per "Revision" proposto dallo Hauptzollamt avverso questa pronuncia, il Bundesfinanzhof, nutrendo dubbi per quel che riguarda tanto la competenza delle autorità tedesche a pronunciarsi, senza aver previamente consultato la Commissione, sulla possibilità del recupero, quanto l' interpretazione data dal Finanzgericht al predetto art . 5, n . 2, del regolamento del Consiglio, ha sospeso il procedimento per sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali :
"1 ) Se il diritto comunitario in materia, ed in particolare l' art . 4 del regolamento ( CEE ) della Commissione 20 giugno 1980, n . 1573, vada interpretato nel senso che, nel caso di un recupero a posteriori di dazi doganali per un importo di 2 000 o più ECU, sia necessaria una richiesta di decisione della Commissione sull' eventuale recupero allorché le autorità competenti dello Stato membro in cui è intervenuto l' errore che ha cagionato la mancata riscossione non riconoscono il sussistere delle condizioni di cui all' art . 5, n . 2, del regolamento ( CEE ) del Consiglio 24 luglio 1979, n . 1697;
2 ) In caso di soluzione affermativa della questione sub 1, se l' art . 5, n . 2, del regolamento ( CEE ) n . 1697/79 vada interpretato nel senso che la non riconoscibilità dell' errore da parte del debitore deve essere stabilita con criterio oggettivo, e quindi vada presunta la riconoscibilità quando l' errore poteva essere accertato dal debitore sulla base delle chiare e compiute norme - pubblicate - in materia, oppure nel senso che l' errore va stimato non riconoscibile anche nel caso in cui l' ufficio doganale ha manifestato all' interessato con due comunicazioni - giuridicamente non vincolanti - la propria erronea opinione su cui si basava il trattamento doganale ".
9 Per una più ampia illustrazione degli antefatti dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
10 Nella presente causa sono in discussione essenzialmente due disposizioni :
- l' art . 4 del regolamento della Commissione, che recita :
"se l' autorità competente dello Stato membro in cui è stato commesso l' errore non è in grado di accertare con i propri mezzi che tutte le condizioni di cui all' articolo 5, n . 2, del regolamento di base sono soddisfatte o qualora l' importo dei dazi in questione sia pari o inferiore a 2 000 ECU, tale autorità rivolge alla Commissione la richiesta di deliberare fornendole tutti gli elementi necessari di valutazione";
nonché
- l' art . 5, n . 2, del regolamento del Consiglio, che dispone :
"le autorità competenti hanno la facoltà di non procedere al recupero a posteriori dell' importo di dazi all' importazione o dei dazi all' esportazione qualora tali dazi non siano stati riscossi a causa di un errore delle autorità competenti medesime che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore, purché questi abbia, dal canto suo, agito in buona fede e osservato tutte le disposizioni previste, per la sua dichiarazione in dogana, dalla regolamentazione vigente ".
Sull' interpretazione dell' art . 4 del regolamento della Commissione
11 Con la prima questione il giudice nazionale chiede in sostanza se, in forza dell' art . 4 del regolamento della Commissione, le autorità nazionali siano tenute a presentare alla Commissione una domanda di decisione sulla possibilità di non procedere al recupero di dazi doganali, qualora l' importo dei dazi non riscossi sia pari o superiore a 2 000 ECU, anche se ritengono che non sono soddisfatte le condizioni di cui all' art . 5, n . 2, del regolamento del Consiglio .
12 Si deve rilevare che il regolamento della Commissione ha lo scopo di stabilire le condizioni per l' applicazione dell' art . 5, n . 2, del regolamento del Consiglio, vale a dire della disposizione che consente, in taluni casi, di non procedere al ricupero . Ne consegue che l' art . 4 del regolamento della Commissione non si riferisce all' ipotesi in cui le autorità competenti siano convinte che non sussistono le condizioni di cui all' art . 5, n . 2, del regolamento del Consiglio e ritengano quindi di dover procedere al recupero .
13 Tale interpretazione è conforme alla finalità del regolamento della Commissione . Infatti, l' attribuzione di un potere decisionale alla Commissione in materia di recupero dei dazi doganali ha lo scopo di garantire l' applicazione uniforme del diritto comunitario . Questa rischia di essere messa a repentaglio nei casi in cui si accolga una domanda di rinuncia al ricupero : infatti la valutazione sulla quale può fondarsi uno Stato membro per adottare una decisione favorevole rischia in pratica, dato che probabilmente non verrà esperito alcun rimedio giurisdizionale, di sfuggire a un controllo che consenta di garantire l' applicazione uniforme delle condizioni poste dalla normativa comunitaria . Ciò invece non avviene quando le autorità nazionali procedono al recupero, indipendentemente dall' importo della somma da riscuotere . L' interessato può in tal caso contestare siffatta decisione dinanzi ai giudici nazionali . Di conseguenza l' uniformità del diritto comunitario potrà essere garantita dalla Corte di giustizia nell' ambito del procedimento pregiudiziale .
14 Si deve quindi risolvere la prima questione dichiarando che l' art . 4 del regolamento della Commissione 20 giugno 1980, n . 1573, va interpretato nel senso che, quando l' importo dei dazi non riscossi è pari o superiore a 2 000 ECU, le autorità nazionali non sono tenute a presentare alla Commissione una domanda di decisione sulla possibilità di non procedere al recupero di dazi doganali se ritengono che non sono soddisfatte le condizioni di cui all' art . 5, n . 2, del regolamento del Consiglio 24 luglio 1979, n . 1697 .
Sull' interpretazione dell' art . 5, n . 2, del regolamento del Consiglio
15 Con la seconda questione il giudice nazionale chiede a quali criteri ci si debba attenere per definire l' errore ragionevolmente rilevabile dal contribuente ai sensi dell' art . 5, n . 2, del regolamento del Consiglio .
16 A questo proposito il Bundesfinanzhof si chiede, in particolare, se sia corretto l' orientamento del Finanzgericht secondo il quale non si devono pretendere dall' importatore cognizioni più ampie di quelle degli stessi funzionari doganali .
17 Questo orientamento non può venire condiviso . Infatti, erigerlo a principio porterebbe, come hanno sottolineato la Commissione e il governo spagnolo, alla conseguenza che sarebbe praticamente impossibile procedere al recupero poiché l' errore è sempre necessariamente stato commesso da un funzionario competente che non ha esaminato a fondo una determinata situazione di fatto o di diritto . L' art . 5, n . 2, del regolamento del Consiglio sarebbe privo di oggetto, poiché presuppone necessariamente che i dazi non siano stati riscossi a seguito di un errore delle stesse autorità competenti .
18 Si deve tuttavia osservare che è necessario procedere ad una valutazione concreta di tutte le circostanze della fattispecie per decidere se l' errore fosse o meno rilevabile da parte dell' operatore interessato .
19 A questo proposito è opportuno tener conto, in particolare, della natura precisa dell' errore, dell' esperienza professionale e della diligenza dell' operatore .
20 Per quel che riguarda l' indole precisa dell' errore, occorre di volta in volta accertare se la normativa in questione sia complessa o sia invece abbastanza semplice perché l' esame dei fatti consenta di ravvisare facilmente un errore . Si deve constatare che in un caso come la fattispecie, in cui l' operatore ha ottenuto per due volte conferma della correttezza del punto di vista erroneo sul quale si basava il trattamento doganale, l' errore reiterato dell' autorità doganale costituiva un indizio tendente a dimostrare che il problema da risolvere era di natura complessa .
21 Per quel che riguarda l' esperienza professionale dell' operatore, si deve accertare se si tratti o no di un operatore economico di professione, la cui attività consista essenzialmente in operazioni d' importazione e d' esportazione, e se egli avesse già una certa esperienza del commercio delle merci considerate, in particolare se avesse effettuato in precedenza operazioni analoghe per le quali i dazi doganali erano stati calcolati correttamente .
22 Quanto alla diligenza dell' operatore, si deve osservare che tocca a quest' ultimo, qualora egli stesso nutra dubbi circa l' esattezza del calcolo del valore in dogana delle merci, informarsi e chiedere tutti i chiarimenti possibili per verificare se i suoi dubbi siano o no giustificati .
23 Spetta al giudice nazionale valutare se, tenuto conto delle circostanze del caso di specie, questi criteri siano soddisfatti .
24 Di conseguenza, si deve risolvere la seconda questione dichiarando che, per valutare se vi sia stato un "errore che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore", ai sensi dell' art . 5, n . 2, del regolamento n . 1697/79, si deve tener conto, in particolare, della natura dell' errore, dell' esperienza professionale dell' operatore interessato e della diligenza che questi ha dimostrato . Spetta al giudice nazionale valutare se, in base a questa interpretazione, l' errore che ha determinato la mancata riscossione dei dazi doganali fosse o no rilevabile dal debitore .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
25 Le spese sostenute dal Regno di Spagna e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE ( Quinta Sezione )
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Bundesfinanzhof, con ordinanza 24 gennaio 1989, dichiara :
1 ) L' art . 4 del regolamento ( CEE ) della Commissione 20 giugno 1980, n . 1573, che stabilisce le condizioni d' applicazione dell' art . 5, n . 2, del regolamento ( CEE ) del Consiglio n . 1697/79, relativo al recupero a posteriori dei dazi all' importazione o dei dazi all' esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l' obbligo di effettuarne il pagamento, dev' essere interpretato nel senso che, quando l' importo dei dazi non riscossi è pari o superiore a 2 000 ECU, le autorità nazionali non sono tenute a presentare alla Commissione una domanda di decisione sulla possibilità di non procedere al recupero dei dazi doganali se ritengono che non sono soddisfatte le condizioni di cui all' art . 5, n . 2, del regolamento ( CEE ) del Consiglio 24 luglio 1979, n . 1697 .
2 ) Per valutare se vi sia stato un "errore che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore", ai sensi dell' art . 5, n . 2, del regolamento ( CEE ) del Consiglio 24 luglio 1979, n . 1697, si deve tener conto, in particolare, della natura dell' errore, dell' esperienza professionale dell' operatore interessato e della diligenza che questi ha dimostrato . Spetta al giudice nazionale valutare se, in base a questa interpretazione, l' errore che ha determinato la mancata riscossione dei dazi doganali fosse o no rilevabile dal debitore .
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