Massima
Parti
Dispositivo
Parole chiave
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Stati membri - Obblighi - Inosservanza - Giustificazione - Inammissibilità
( Trattato CEE, art . 93, n . 2, secondo comma )
Massima
Secondo una costante giurisprudenza uno Stato membro non può invocare norme, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico per giustificare l' inosservanza degli obblighi che gli incombono in virtù del diritto comunitario .
Parti
Nella causa C-74/89,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai suoi consiglieri giuridici Antonino Abate e Thomas F . Cusack, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro del suo servizio giuridico, centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Regno del Belgio, rappresentato dal sig . Robert Hoebaer, direttore amministrativo presso il ministero degli affari esteri, del commercio estero e della cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata del regno del Belgio, 4, rue des Girondins,
convenuto,
avente ad oggetto la declaratoria che il regno del Belgio, non conformandosi alla decisione della Commissione 30 novembre 1983, relativa ad un aiuto del governo belga ad un fabbricante di fibre sintetiche, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in virtù del Trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori O . Due, presidente, F.A . Schockweiler, presidente di sezione, T . Koopmans, R . Joliet, T.F . O' Higgins, G.C . Rodríguez Iglesias e M . Díez de Velasco, giudici,
( motivazione non riprodotta )
dichiara e statuisce :
Dispositivo
1 ) Il regno del Belgio, non conformandosi alla decisione della Commissione 30 novembre 1983, n . 84/111/CEE, relativa ad un aiuto contemplato dal governo belga a favore di un fabbricante di fibre sintetiche, è venuto meno ad uno degli obblighi che gli incombono in forza del trattato CEE .
2 ) Le spese sono poste a carico del regno del Belgio .
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