Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1 . Libera circolazione delle merci - Prodotti in libera pratica - Nozione
( Trattato CEE, artt . 9 e 10 )
2 . Libera circolazione delle merci - Transito comunitario - Natura comunitaria delle merci - Mezzi probatori - Trasporto di merci non destinate ai fini commerciali
( Regolamento del Consiglio n . 222/77, come modificato dal regolamento n . 983/79, art . 49 )
Massima
1 . I prodotti importati da un paese terzo nella Comunità sono considerati in libera pratica allorché sono state espletate le formalità di importazione e sono stati versati i vari dazi relativi, senza che occorra distinguere tra l' ipotesi delle merci che circolano in uno Stato membro nel quale le formalità di importazione sono state espletate ed i vari dazi doganali versati e l' ipotesi di merci che, dopo il regolare espletamento delle formalità di importazione ed il pagamento dei vari dazi in uno Stato membro, sono poi state importate in un altro Stato membro .
2 . La disciplina in materia di transito comunitario, quale risulta dal regolamento n . 222/77, modificato dal regolamento n . 983/79, va interpretata nel senso che, nell' ipotesi di un trasporto di merci non destinate a fini commerciali, la dichiarazione del viaggiatore che le accompagna o nei cui bagagli esse sono contenute basta affinché dette merci siano considerate comunitarie . Tuttavia, il viaggiatore deve presentare un documento di transito comunitario interno allorché esiste, circa la veridicità di detta dichiarazione, un dubbio fondato su elementi obiettivi .
Parti
Nel procedimento C-83/89,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, dallo Hof van beroep di Anversa nella causa dinanzi ad esso pendente fra
Openbaar Ministerie ( pubblico ministero ) e Minister van Financiën ( ministro delle Finanze )
e
Vincent Houben,
domanda vertente sull' interpretazione di talune disposizioni del diritto comunitario relative ai beni immessi in libera pratica,
LA CORTE ( sesta sezione )
composta dai signori C.N . Kakouris, presidente di sezione, T . Koopmans, G.F . Mancini, T.F . O' Higgins e M . Díez de Velasco, giudici,
avvocato generale : M . Darmon
cancelliere : H.A . Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate :
- per il governo belga dall' avv . Koen Lenaerts, del foro di Bruxelles,
- per la Commissione dal sig . René Barents, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali del Minister van Financiën, rappresentato dall' avv . I . Maselis, del foro di Bruxelles, e della Commissione all' udienza del 12 dicembre 1989,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 23 gennaio 1990,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con sentenza 10 marzo 1989, giunta alla Corte il 14 marzo successivo, lo Hof van beroep di Anversa ha posto, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, diverse questioni pregiudiziali relative all' interpretazione di talune disposizioni del diritto comunitario relative alle merci che circolano nella Comunità . Le questioni vertono in particolare sul senso dell' espressione "merci che si trovano in libera pratica" ai sensi degli artt . 9, n . 2, e 10, n . 2, del trattato CEE e sull' onere della prova in merito all' assolvimento delle formalità d' importazione nella Comunità di dette merci ed al versamento dei dazi doganali eventualmente dovuti .
2 Dette questioni sono sorte nell' ambito di un procedimento penale promosso dallo Openbaar Ministerie e dal Minister van Financiën del regno del Belgio nei confronti del sig . Houben, al quale viene fatto carico di essere entrato in Belgio, proveniente dalla Germania, trasportando un impianto stereofonico di fabbricazione giapponese montato nel suo autoveicolo senza averlo dichiarato a norma di legge e senza aver versato i dazi doganali dovuti per tale importazione .
3 Il Rechtbank van eerste aanleg ( tribunale di primo grado ) di Tongeren, dinanzi al quale il sig . Houben è stato denunciato, dichiarava che i fatti non erano provati e, con sentenza 26 novembre 1986, proscioglieva l' imputato . Avverso questa sentenza lo Openbaar Ministerie ed il Minister van Financiën hanno interposto appello dinanzi allo Hof van beroep di Anversa che, per risolvere detta controversia, ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni :
"Se una merce importata da un paese terzo in uno Stato membro possa considerarsi 'in libera pratica' qualora venga importata in un altro Stato membro, anche se non siano stati corrisposti tributi d' importazione nel primo Stato membro .
Nel caso in cui si considerasse che non sussiste 'libera pratica' se non vengono regolarmente espletate le formalità d' importazione e se non vengono inoltre corrisposti i dazi doganali, se si debba presumere che detti obblighi siano stati adempiuti quando le merci si trovino in uno Stato membro o si debba presumere che detti obblighi non siano stati adempiuti, a meno che il possessore delle merci fornisca la prova del contrario .
Più in generale : se l' importatore di merci originarie di un paese terzo, qualora importi dette merci da uno Stato membro in un altro Stato membro, debba provare di aver pagato i dazi doganali nel primo Stato membro perché si possa considerare che le merci sono 'in libera pratica' nella CEE ".
4 Per una più ampia illustrazione dei fatti nella causa principale, delle norme comunitarie in questione, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono riprodotti in prosieguo solo nei limiti necessari per comprendere il ragionamento della Corte .
5 Le questioni sottoposte alla Corte possono riassumersi nei due punti seguenti .
6 La prima questione mira a sapere se e in quali condizioni sia possibile ritenere che una merce importata da un paese terzo si trovi "in libera pratica" nella Comunità, anche se le formalità d' importazione non sono state espletate né sono stati versati i dazi doganali .
7 Con la seconda questione si intende accertare su chi gravi l' onere di provare, all' atto dell' importazione da uno Stato membro in un altro, che la merce che accompagna i viaggiatori o che è contenuta nei loro bagagli è in libera pratica nella Comunità .
Sulla prima questione
8 La questione è risolta in base all' art . 10, n . 1, del trattato, secondo il quale "sono considerati in libera pratica in uno Stato membro i prodotti provenienti da paesi terzi per i quali siano state adempiute in tale Stato le formalità d' importazione e riscossi i dazi doganali e le tasse d' effetto equivalente esigibili e che non abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi e tasse ".
9 Come ha dichiarato la Corte nella sentenza 15 dicembre 1976, Donckerwolcke ( causa 41/76, Racc . pag . 1921 ), per prodotti in libera pratica si devono intendere i prodotti originari di uno stato terzo, regolarmente importati in uno Stato membro alle condizioni prescritte dall' art . 10, già ricordato .
10 Infatti, questa disposizione non fa distinzione tra l' ipotesi di merci importate da un paese terzo che circolano in uno Stato membro nel quale le formalità d' importazione sono state espletate e i vari dazi doganali versati e l' ipotesi di merci che, dopo il regolare espletamento delle formalità d' importazione e il versamento dei vari dazi in uno Stato membro, sono poi state importate in un altro Stato membro .
11 Occorre quindi risolvere la prima questione dichiarando che gli artt . 9 e 10 del trattato vanno interpretati nel senso che i prodotti importati da un paese terzo nella Comunità sono considerati in libera pratica allorché sono state espletate le formalità d' importazione e sono stati versati i vari dazi relativi .
Sulla seconda questione
12 Per risolvere tale questione si deve osservare che, al momento in cui si sono verificati i fatti sui quali verte la causa principale, l' onere della prova era disciplinato dal regolamento del Consiglio 13 dicembre 1976, n . 222, relativo al transito comunitario ( GU 1977, L 38, pag . 1 ), come modificato dal regolamento ( CEE ) del Consiglio 14 maggio 1979, n . 983 ( GU L 123, pag . 1 ). E quindi necessario interpretare quest' ultima normativa .
13 Importa anzitutto ricordare che il regolamento n . 222/77 contempla due procedure di transito comunitario . Quella detta di "transito comunitario esterno" si applica essenzialmente, come risulta dall' art . 1, n . 2, del regolamento n . 222/77 alle merci che non sono conformi alle condizioni stabilite dagli artt . 9 e 10 del trattato, cioè alle merci che provengono da paesi terzi e che non si trovano in libera pratica nella Comunità; queste merci devono, secondo l' art . 12, n . 1, del regolamento n . 222/77, costituire oggetto di una dichiarazione redatta sul modulo T1 . Il predetto modulo, vistato dalla competente autorità doganale, rappresenta la prova della loro natura non comunitaria .
14 La seconda procedura detta di "transito comunitario interno", vale sostanzialmente, come risulta dall' art . 1, n . 3, dello stesso regolamento, per le merci che sono conformi alle condizioni stabilite dagli artt . 9 e 10 del trattato, cioè per le merci originarie degli Stati membri o che si trovano in libera pratica nella Comunità, denominate "merci comunitarie ". Queste merci devono costituire, in base all' art . 39, n . 1, del regolamento summenzionato, oggetto di una dichiarazione redatta sul modulo T2 . Il predetto modulo, vistato dall' autorità doganale competente, rappresenta la prova della loro natura comunitaria .
15 Si deve poi osservare che alcune disposizioni specifiche del regolamento n . 222/77 contemplano ipotesi di prodotti comunitari che non circolano in regime di transito comunitario interno .
16 Per dette merci comunitarie che non circolano in regime di transito comunitario interno, allorché quest' ultimo non è obbligatorio, il regolamento ( CEE ) della Commissione 22 dicembre 1976, n . 223/77, che stabilisce le disposizioni d' applicazione e le misure di semplificazione del regime del transito comunitario ( GU L 38, pag . 20 ), contempla come mezzo di prova il documento T2 L, il cui contenuto corrisponde al documento T2 del transito comunitario interno ( vedasi nono considerando e art . 1, n . 8, del regolamento n . 223/77 ).
17 Da quanto precede si desume che i regolamenti nn . 222/77 e 223/77 fissano la norma secondo la quale la prova della natura comunitaria di una merce va fornita, salvo eccezione espressamente prevista, esclusivamente mediante il documento T2 o il documento T2 L .
18 Si deve poi osservare che l' art . 49, nn . 1 e 2, del regolamento n . 222/77, come modificato dal regolamento n . 983/79, già ricordato, dispone :
"1 ) Il regime del transito comunitario non è obbligatorio per i trasporti di merci a seguito dei viaggiatori o contenute nei loro bagagli, sempreché non si tratti di merci destinate a fini commerciali .
2 ) Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea riguardanti la libera circolazione delle merci si applicano alle merci che, in virtù del paragrafo 1, non circolano vincolate al regime del transito comunitario :
a ) quando sono dichiarate come merci comunitarie senza che esista alcun dubbio sulla veridicità di tale dichiarazione;
b ) negli altri casi, su presentazione di un documento di transito comunitario interno rilasciato per certificare il carattere comunitario di tali merci ".
19 Da quest' ultima disposizione emerge che, nell' ipotesi di trasporto di merci non destinate a fini commerciali, è sufficiente, affinché le merci che accompagnano un viaggiatore o che sono contenute nei suoi bagagli vengano considerate comunitarie, una dichiarazione che non lasci dubbi quanto alla sua veridicità; è solo in caso di dubbio dell' autorità doganale che il viaggiatore deve produrre un documento di transito comunitario interno ( T2 o T2 L ).
20 Si deve tuttavia precisare a questo proposito che il fatto che la merce in questione sia stata fabbricata in un paese terzo non basta a far sorgere di per sé dubbi ai sensi della disposizione summenzionata . I dubbi delle autorità doganali circa la veridicità della dichiarazione del viaggiatore devono essere fondati su elementi obiettivi che risultino ad esempio dalle particolari circostanze dell' importazione in questione o dalle informazioni di cui esse dispongono circa detta importazione . Considerazioni soggettive dei funzionari addetti al controllo non bastano per obbligare il viaggiatore a presentare un documento di transito comunitario interno .
21 Quest' interpretazione è conforme alla finalità della disposizione sopra citata, che consiste nel facilitare il trasporto delle merci non destinate a fini commerciali ed accompagnate dai viaggiatori o contenute nei loro bagagli, esonerando i viaggiatori dall' onere della prova che li obbligherebbe ad espletare le formalità contemplate dal regime di transito comunitario interno .
22 Date le considerazioni che precedono, si deve risolvere la seconda questione dichiarando che la disciplina comunitaria va interpretata nel senso che, nell' ipotesi di un trasporto di merci non destinate a fini commerciali, la dichiarazione del viaggiatore che le accompagna o nei bagagli del quale esse sono contenute basta affinché dette merci siano considerate comunitarie . Tuttavia, il viaggiatore deve presentare un documento di transito comunitario interno allorché esiste, circa la veridicità di detta dichiarazione, un dubbio fondato su elementi obiettivi .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
23 Le spese sostenute dal regno del Belgio e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non sono ripetibili . Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE ( sesta sezione )
pronunciandosi sulle questioni ad essa sottoposte dallo Hof van beroep di Anversa, con sentenza 10 marzo 1989, dichiara :
1 ) Gli artt . 9 e 10 del trattato vanno interpretati nel senso che i prodotti importati da un paese terzo nella Comunità sono considerati in libera pratica allorché sono state espletate le formalità d' importazione e sono stati versati i vari dazi relativi .
2 ) La disciplina comunitaria va interpretata nel senso che, nell' ipotesi di un trasporto di merci non destinate a fini commerciali, la dichiarazione del viaggiatore che le accompagna o nei bagagli del quale esse sono contenute basta affinché dette merci siano considerate comunitarie . Tuttavia, il viaggiatore deve presentare un documento di transito comunitario interno allorché esiste, circa la veridicità di detta dichiarazione, un dubbio fondato su elementi obiettivi .
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