Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Assicurazione di vecchiaia e superstiti - Prestazioni - Adeguamento - Nuovo calcolo - Presupposti
( Regolamento del Consiglio n . 1408/71, art . 51 )
Massima
L' art . 51 del regolamento n . 1408/71 dev' essere interpretato nel senso che, quando in forza di norme nazionali anticumulo la pensione versata a un lavoratore da uno Stato membro sia stata liquidata in misura tale che il suo importo, cumulato con quello di una prestazione di natura diversa erogata da un altro Stato membro, non supera un determinato limite, la pensione non deve costituire oggetto di un nuovo calcolo, diretto ad evitare il superamento di detto limite, in caso di successive modifiche dell' altra prestazione dovute all' andamento generale della situazione economica e sociale .
Parti
Nel procedimento C-85/89,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell' art . 177 del trattato CEE, dal tribunal du travail di Nivelles nella causa dinanzi ad esso pendente fra
Maria Ravida
e
Office national des pensions,
domanda vertente sull' interpretazione dell' art . 51 del regolamento ( CEE ) del Consiglio 14 giugno 1971, n . 1408, "relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori salariati e non salariati, nonché ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità" ( nella versione codificata di cui al regolamento ( CEE ) del Consiglio 2 giugno 1983, n . 2001, GU L 230, pag . 6 ),
LA CORTE ( Terza Sezione ),
composta dai signori M . Zuleeg, presidente di sezione,
J.C . Moitinho de Almeida e F . Grévisse, giudici,
avvocato generale : F.G . Jacobs
cancelliere : sig.ra D . Louterman, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate :
- per la sig.ra Ravida dal sig . D . Rossini, delegato sindacale,
- per l' Office national des pensions dal sig . Masyn, amministratore principale,
- per la Commissione delle Comunità europee dal sig . J.C . Séché, consigliere giuridico, in qualità d' agente,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della sig.ra Ravida, dell' Office national des pensions, rappresentato dal sig . Masyn e dal sig . J.P . Lheureux, segretario d' amministrazione, e della Commissione all' udienza del 9 gennaio 1990,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 7 febbraio 1990,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con sentenza 7 marzo 1989, pervenuta in cancelleria il 15 marzo successivo, il tribunal du travail di Nivelles ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell' art . 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione dell' art . 51 del regolamento ( CEE ) del Consiglio 14 giugno 1971, n . 1408, "relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori salariati e non salariati, nonché ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità" ( nella versione codificata di cui al regolamento ( CEE ) del Consiglio 2 giugno 1983, n . 2001, GU L 230, pag . 6 ).
2 Tale questione è stata sollevata nell' ambito di una controversia fra la sig.ra Ravida, ricorrente, e l' Office national des pensions ( in prosieguo : l' "ONP "), ente belga competente in materia di erogazione di prestazioni di vecchiaia .
3 Emerge dal fascicolo che la sig.ra Ravida, al pari del coniuge, esercitava attività lavorative subordinate in Italia e in Belgio .
4 In base alla sua carriera lavorativa compiuta in Italia essa otteneva ivi una pensione di vecchiaia dal 1° aprile 1978 . Essa otteneva inoltre nello stesso Stato una pensione per superstiti in ragione della carriera lavorativa del coniuge, deceduto nel settembre 1978 .
5 In ragione delle attività lavorative esercitate in Belgio, rispettivamente, da lei e dal coniuge, venivano poi attribuite in quello Stato alla sig.ra Ravida una pensione di vecchiaia e una pensione per superstiti dal 1° aprile 1980 .
6 Alla data suddetta l' importo complessivo delle pensioni di vecchiaia e per superstiti versate alla sig.ra Ravida dall' ente italiano competente era di 20 997 franchi belgi ( FBR ). Dal canto suo, la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie ( in prosieguo : la "CNPRS "), alla quale è succeduto l' ONP, avrebbe dovuto versare 87 962 FBR e 95 543 FBR come pensioni belghe di vecchiaia e per superstiti . In totale la sig.ra Ravida avrebbe quindi percepito 204 502 FBR .
7 Tuttavia, l' art . 52 del regio decreto belga 21 dicembre 1967 contiene una norma anticumulo in base alla quale una pensione per superstiti può essere cumulata con una o più pensioni di vecchiaia o con qualsiasi altra prestazione sostitutiva, concesse in forza di una normativa belga o straniera, solo entro un determinato limite .
8 Nel caso della sig.ra Ravida tale limite era di 197 057 FBR . La pensione per superstiti liquidata dall' ente belga veniva quindi decurtata di 7 445 FBR, in modo da ridurre l' importo complessivo delle pensioni di vecchiaia e per superstiti belghe a 176 060 FBR e da far coincidere l' importo cumulato delle pensioni belghe e italiane col limite di 197 O57 FBR .
9 Come risulta dalla sentenza di rinvio, le decisioni recanti liquidazione delle spettanze pensionistiche, così determinate, della sig.ra Ravida le venivano notificate il 10 dicembre 1982 ed essa non le impugnava in tempo utile .
10 Successivamente, la CNPRS constatava che il sistema italiano di perequazione automatica delle pensioni aveva determinato l' aumento della pensione di vecchiaia italiana versata alla sig.ra Ravida, cosicché l' importo cumulato delle quattro pensioni superava il limite fissato dalla normativa belga . Per rispettare tale limite, l' ente suddetto decideva quindi di ridurre, dal luglio 1986, l' importo della pensione per superstiti belga erogata all' interessata .
11 La sig.ra Ravida adiva il tribunal du travail di Nivelles, sostenendo che tale decisione era in contrasto con l' art . 51, n . 1, del regolamento n . 1408/71 .
12 Di conseguenza, il tribunal du travail di Nivelles ha deciso di sospendere il procedimento fintantoché la Corte non si sia pronunziata in via pregiudiziale sulla seguente questione :
" Ove la normativa di uno Stato membro stabilisca un limite di cumulo per le pensioni di vecchiaia e superstiti ( nella fattispecie l' art . 52 del regio decreto 21 dicembre 1967 ) e tale limite sia stato determinato, alla data di decorrenza della pensione, tenuto conto anche della prestazione concessa a carico di un altro Stato membro, se l' ente competente del primo Stato possa legittimamente tener conto degli adeguamenti della prestazione concessa dall' altro Stato membro per ricalcolare e diminuire, applicando implicitamente l' art . 51, n . 2, del regolamento ( CEE ) n . 1408/71, l' importo della pensione concessa inizialmente, qualora ad un dato momento il limite nazionale venga superato a causa dell' evoluzione della prestazione liquidata dall' altro Stato ."
13 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni scritte presentate alla Corte si rinvia alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
14 Considerati gli elementi del fascicolo della causa principale, la questione pregiudiziale va intesa come diretta a far accertare se l' art . 51 del regolamento n . 1408/71 debba essere interpretato nel senso che, quando, in forza di norme anticumulo nazionali, la pensione versata a un lavoratore da uno Stato membro sia stata liquidata in misura tale che il suo importo, cumulato con quello di una prestazione di natura diversa erogata da un altro Stato membro, non supera un determinato limite, la pensione deve costituire oggetto di un nuovo calcolo, diretto ad evitare il superamento del detto limite, in caso di successive modifiche dell' altra prestazione dovute all' andamento generale della situazione economica e sociale .
15 In via preliminare si deve rilevare che, basandosi sul fatto che la pensione per superstiti, versata a un lavoratore in ragione della carriera lavorativa del coniuge, non ha la stessa natura della pensione di vecchiaia, erogata in ragione della carriera lavorativa personale del lavoratore, l' ONP sostiene, nelle osservazioni presentate alla Corte, che situazioni come quella che costituisce oggetto della causa principale sono disciplinate dall' art . 12, n . 2, prima frase, del regolamento n . 1408/71 .
16 Secondo l' ONP, la detta disposizione ha l' effetto di consentire all' ente erogatore di una pensione per superstiti soggetta all' applicazione di un limite massimo di cumulabilità fissato da norme anticumulo nazionali di tener conto degli adeguamenti - quale che ne sia la causa - di una prestazione di natura diversa versata allo stesso lavoratore, in modo da garantire costantemente l' osservanza del limite previsto dalla normativa nazionale . Non sarebbe quindi pertinente il richiamo del giudice nazionale all' art . 51 del regolamento n . 1408/71 .
17 Tale argomento dev' essere respinto . E vero che la disposizione invocata dall' ONP consente di opporre al lavoratore le norme anticumulo nazionali relative al cumulo di una pensione con prestazioni di natura diversa . Tuttavia, essa va presa in considerazione per fissare le modalità del calcolo e, eventualmente, del nuovo calcolo della pensione, ma non per determinare i casi in cui si deve procedere al nuovo calcolo . Questi casi sono determinati dall' art . 51 del regolamento n . 1408/71, che dev' essere interpretato nella fattispecie .
18 A questo proposito si deve ricordare che, per calcolare l' importo delle prestazioni di vecchiaia spettanti al lavoratore che sia stato assoggettato alle leggi di due o più Stati membri, l' ente competente di ciascuno degli Stati interessati deve raffrontare l' importo spettante in forza della sola normativa nazionale, comprese le norme anticumulo, e quello risultante dall' applicazione dell' art . 46 del regolamento n . 1408/71 . Per la liquidazione di ciascuna prestazione il lavoratore deve fruire di quello dei due regimi che è più vantaggioso per lui .
19 Come la Corte ha rilevato nella sentenza 2 febbraio 1982 ( causa 7/81, Sinatra, Racc . pag . 137 ), ogni successiva modifica di una delle prestazioni implicherebbe, in via di principio, che per ciascuna prestazione si effettui un nuovo raffronto fra il regime nazionale e il regime comunitario, allo scopo di stabilire quale sia, a seguito della modifica, il più vantaggioso per il lavoratore .
20 Nella stessa sentenza la Corte ha però precisato che, onde ridurre l' onere amministrativo che comporterebbe il riesame della situazione del lavoratore ogniqualvolta vi sia una modifica delle prestazioni percepite, l' art . 51, n . 1, del regolamento n . 1408/71 esclude un nuovo calcolo delle prestazioni ai sensi dell' art . 46, e quindi un nuovo raffronto fra regime nazionale e regime comunitario, quando la modifica sia determinata da fatti estranei alla situazione individuale del lavoratore e sia conseguenza dell' andamento generale della situazione economica e sociale .
21 Nella sentenza 1° marzo 1984 ( causa 104/83, Cinciuolo, Racc . pag . 1285 ) la Corte ha inoltre precisato che l' art . 51, così interpretato, si applica non solo quando la modifica riguardi una prestazione il cui importo sia stato stabilito conformemente all' art . 46, ma anche quando essa riguardi una prestazione che, in forza delle norme anticumulo nazionali, abbia influito sul calcolo iniziale delle prestazioni di vecchiaia .
22 Solo nel caso in cui la modifica sia dovuta a un cambiamento del modo di determinazione o delle norme che disciplinano il calcolo delle prestazioni, segnatamente in ragione di un cambiamento della situazione personale del lavoratore, si deve procedere a un nuovo calcolo delle prestazioni di vecchiaia in forza del n . 2 dell' art . 51 .
23 Ne consegue che il solo fatto che la prestazione modificata in ragione dell' andamento generale della situazione economica e sociale non abbia la stessa natura delle prestazioni di vecchiaia non può essere preso in considerazione per escludere l' applicazione, anche "implicita" ,del n . 1 dell' art . 51 del regolamento n . 1408/71 e non può giustificare l' applicazione del n . 2 dello stesso articolo, contrariamente a quanto considera il giudice nazionale nella sentenza di rinvio .
24 Di conseguenza, anche se, in una situazione come quella che costituisce oggetto della causa principale, la pensione per superstiti versata da uno Stato membro a un lavoratore è stata assoggettata all' applicazione di un limite massimo, in forza delle disposizioni anticumulo contenute nella normativa di detto Stato, per tener conto di una pensione di vecchiaia versata da un altro Stato membro allo stesso lavoratore, l' art . 51, n . 1, osta a che la pensione per superstiti sia ricalcolata in ragione delle rivalutazioni della pensione di vecchiaia quando tali rivalutazioni siano conseguenza dell' andamento generale della situazione economica e sociale .
25 La questione pregiudiziale va pertanto risolta come segue : l' art . 51 del regolamento n . 1408/71 dev' essere interpretato nel senso che, quando, in forza di norme anticumulo nazionali, la pensione versata a un lavoratore da uno Stato membro sia stata liquidata in misura tale che il suo importo, cumulato con quello di una prestazione di natura diversa erogata da un altro Stato membro, non supera un determinato limite, la pensione non deve costituire oggetto di un nuovo calcolo, diretto ad evitare il superamento del detto limite, in caso di successive modifiche dell' altra prestazione dovute all' andamento generale della situazione economica e sociale .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
26 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti della causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE ( terza sezione ),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal tribunal du travail di Nivelles, con sentenza 7 marzo 1989, dichiara :
L' art . 51 del regolamento ( CEE ) del Consiglio 14 giugno 1971, n . 1408, "relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori salariati e non salariati, nonché ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità", dev' essere interpretato nel senso che, quando, in forza di norme anticumulo nazionali, la pensione versata a un lavoratore da uno Stato membro sia stata liquidata in misura tale che il suo importo, cumulato con quello di una prestazione di natura diversa erogata da un altro Stato membro, non supera un determinato limite, la pensione non deve costituire oggetto di un nuovo calcolo, diretto ad evitare il superamento del detto limite, in caso di successive modifiche dell' altra prestazione dovute all' andamento generale della situazione economica e sociale .
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